T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1447

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha realizzato un intervento su un fabbricato in un complesso a corte nel comune di Orsenigo, soggetto a vincolo paesaggistico, in attuazione di un piano di recupero.

Tale intervento è stato assentito, anche dal punto di vista paesaggistico, e i lavori avevano inizio il 30 maggio 2008.

Successivamente, il 30 marzo 2010, il comune invitava il proprietario dell’immobile a presentare richiesta di accertamento di conformità paesaggistica con riferimento alle opere di tinteggiatura, che il ricorrente riscontrava mediante presentazione il 31 marzo 2010 di domanda di autorizzazione paesistica per la tinteggiatura delle facciate.

Il 2 aprile l’amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per accertamento di conformità, richiedendo documentazione integrativa successivamente presentata.

Il 19 luglio 2010 veniva comunicato al ricorrente il preavviso di diniego dell’autorizzazione in conformità al parere della commissione paesaggio, che aveva rilevato che la tinteggiatura dell’immobile "non si inserisce in maniera armonica nel contesto della corte in cui è inserito l’edificio. Si prescrivono opere di mitigazione ambientale consistenti nel cambiamento di colore di finitura che dovrà essere nelle tonalità del tortora, previa campionatura e sopralluogo della Commissione".

In seguito il ricorrente presentava le proprie osservazioni con allegata relazione tecnica, ove veniva evidenziata la disomogeneità della corte e la frequenza gialloocra quale colore tipico per le ristrutturazioni di vecchi fabbricati.

Il 30 luglio 2010 veniva emesso il provvedimento impugnato in questa sede, che, sulla base di un nuovo parere della commissione paesaggio reso il 28 luglio, motivava il diniego confermando "il parere negativo alla tonalità presentata poiché non è tipica delle tonalità storiche dei complessi a corte della zona di Orsenigo. Si riconferma anche la tonalità del tortora previo campionamento sulla facciata e su pannelli e sopralluogo della commissione per la conferma".

Venivano, poi, trasmessi la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il provvedimento di ripristino e la nota di sollecito di esecuzione delle opere.

Con il presente gravame il ricorrente impugna il diniego di autorizzazione paesaggistica in via principale e tutti i provvedimenti succitati, meglio indicati in epigrafe, per invalidità derivata, deducendo la violazione degli artt. 1, 3 e 10bis della legge n. 241/90 per violazione del principio del contraddittorio e carenza di motivazione, dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 154, 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e, in quanto richiamate, delle norme di cui al titolo I, parte III, del medesimo d.lgs., il contrasto con il d.m. 5.7.1971, la violazione del principio di legalità e del principio di economia processuale, l’eccesso di potere per contraddittorietà, per violazione del principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, per travisamento dei presupposti di fatto, per disparità di trattamento e per sviamento dalla causa tipica.

Si è costituito il comune di Orsenigo, che chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla precedente esposizione dei fatti risulta evidente la violazione da parte dell’amministrazione intimata delle garanzie partecipative del ricorrente nell’ambito del procedimento teso all’emanazione dei provvedimenti di cui si discute.

Dalla mera lettura dei pareri della commissione paesaggio resi rispettivamente in data 26 aprile e 28 luglio 2010 si evince, infatti, che, mentre alla base del preavviso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica per la tinteggiatura color gialloocra dell’immobile è stato posto il mancato inserimento di tale tinteggiatura in maniera armonica nel contesto della corte in cui è collocato l’edificio, a fondamento del provvedimento di diniego vero e proprio la commissione ha rilevato il contrasto della tonalità presentata poiché non tipica di quelle storiche dei complessi a corte della zona di Orsenigo.

Solo sulla prima motivazione, però, sono state richieste le osservazioni dell’interessato, il quale, peraltro, le ha rese mediante una relazione, che non solo ha posto in luce la disomogeneità dei colori degli edifici appartenenti alla corte di cui si discute, ma anche la frequenza dell’utilizzazione del colore gialloocra nella tinteggiatura degli edifici lombardi del tipo di quello in questione.

Sul successivo parere della commissione, invece, che riteneva la tonalità in contrasto con la tinteggiatura tipica di quelle storiche dei complessi a corte della zona di Orsenigo, il ricorrente non è stato reso in condizione di controdedurre alcunché.

Pur tenendo conto dell’indiscutibile natura discrezionale del giudizio sulla compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi, ciò si pone in contrasto con le disposizioni normative a tutela della partecipazione procedimentale, anche in considerazione dell’assenza nell’ambito dello strumento urbanistico e del piano di recupero del comune di disposizioni normative che imponessero l’utilizzazione di determinate tonalità per la tinteggiatura degli immobili del tipo di quello in oggetto.

Nella fattispecie in questione, dunque, l’amministrazione ha, sostanzialmente, eluso l’obbligo della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, avendo inviato l’avviso ex art. 10bis in relazione ad una motivazione diversa rispetto a quella assunta, successivamente, a fondamento del provvedimento negativo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, è illegittimo il provvedimento di diniego di assenso alle istanze in materia edilizia che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, così precludendo al soggetto interessato la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.

Inoltre, dalla ulteriore relazione tecnica depositata in atti parte ricorrente non solo ha posto in luce la disomogeneità dei colori degli edifici appartenenti alla corte di cui si discute, dei quali, peraltro, molti in condizioni assai vetuste, ma anche la frequenza dell’utilizzazione del colore gialloocra nella tinteggiatura degli edifici lombardi del tipo di quello in questione, anche nell’ambito del comune di Orsenigo (vedi, in particolare, le fotografie prodotte), rendendo, quindi, ancora più palese l’illegittimità del comportamento con il quale il comune ha posto in essere la violazione delle garanzie partecipative dell’interessato.

Per le suesposte considerazioni, assorbendosi le ulteriori doglianze, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica ed in via derivata degli ulteriori provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge, oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24927

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.T., quale terzo estraneo al processo, avverso la ordinanza in data 8 giugno 2010 con la quale il Tribunale di Verona ha disposto la confisca della vettura Suzuki formalmente ad essa intestata ma ritenuta di fatto appartenere alla madre B.A., nonchè la confisca e la distruzione della targa modificata.

L’auto era stata sottoposta a sequestro preventivo il 23 febbraio 2009, ad opera del Gip, che l’aveva ritenuta mezzo utilizzato dalla imputata B. per compiere una serie di furti in danno di anziani che uscivano dall’ufficio postale o da banche e che venivano attirati con offerte di tipo sessuale.

La B. era stata tratta a giudizio per rispondere del furto commesso il 12 gennaio 2009 con le anzidette modalità e in tale frangente era stata sorpresa a bordo della citata Suzuki. Aveva poi patteggiato la pena che le era stata applicata, con sentenza del Tribunale, il 6 novembre 2009. In quella occasione tuttavia il Tribunale nulla aveva disposto a proposito dell’autovettura e della targa in sequestro.

Investito della istanza di restituzione del mezzo proposta dalla intestataria formale della vettura, la figlia della imputata, lo stesso Tribunale, su conforme richiesta del PM, si era espresso per la confisca di entrambi i beni nei termini sopra detti.

Deduce l’impugnante il vizio di motivazione.

Premette che il processo contro la B. per il reato di furto è pendente in Cassazione, essendo stata impugnata con ricorso la sentenza di patteggiamento.

La B. è stata posta agli arresti domiciliari dal novembre 2009, data della sentenza di applicazione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

Il giudice, nel respingere la istanza di restituzione avanzata da essa G. e disporre la confisca nonostante la formale intestazione del mezzo alla ricorrente, aveva reso una motivazione del tutto incompleta sostenendo che la vettura a bordo della quale si trovava la B. al momento dell’arresto presentava caratteristiche coincidenti con la descrizione che altre vittime di furti, compiuti con modalità analoghe, avevano effettuato in relazione al mezzo usato dalla colpevole.

Il Giudice non aveva indicato quali persone avessero reso tali dichiarazioni e in quali occasioni, così menomando sostanzialmente i diritti difensivi della interessata, terza estranea al reato e quindi titolare di un bene non assoggettabile a confisca.

A causa di tale lacuna, rimaneva del tutto apodittica la affermazione del giudice secondo cui l’auto doveva essere confiscata perchè utilizzata "sistematicamente" per commettere reati della stessa specie.

Ugualmente apodittica era l’affermazione del Tribunale riguardante la disponibilità di mezzi finanziari per l’acquisto del mezzo, esistenti in capo alla imputata e non esistenti in capo ad essa G..

La ricorrente sottolinea come il conto corrente di cui la madre disponeva assieme al marito G.R. era depositario di disponibilità del tutto legittime del medesimo G. e, d’altra parte, essa non aveva fornito delucidazioni sulle proprie capacità finanziarie, come pure sottolineato dal Tribunale, in quanto estraneo al processo, essendo viceversa di competenza del PM provare le circostanze utili alla adozione dei provvedimenti coattivi.

Infine il vizio di motivazione cadrebbe anche sul requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato che avrebbe dovuto configurarsi per giustificare il ricorso alla misura di sicurezza patrimoniale. Ebbene tale attualità era da escludersi essendo la B. agli arresti domiciliari.

Infine fa presente il difensore che la targa del mezzo, per quanto modificata con apposizione di cifre e lettere autoadesive, ben può essere ripristinata agevolmente.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto che, ritenuto il provvedimento emesso dal giudice della esecuzione, lo si rinvii al medesimo tribunale per il previo, necessario, giudizio di impugnazione nel merito.

Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Invero la impostazione prospettata dal PG della Cassazione sembrerebbe prima facie opinabile posto che in materia istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro il giudice della esecuzione diviene competente soltanto dopo che la sentenza non è più soggetta a impugnazione.

Invero tale principio è dettato nell’art. 263 c.p.p., u.c. con riferimento ai provvedimenti di sequestro probatorio.

Il fatto che la norma dell’art. 104 disp. att. c.p.p., che prevedeva la equiparazione della procedura per il sequestro probatorio al sequestro preventivo, sia stata integralmente modificata per effetto della L. n. 94 del 2009 (art. 2, comma 9, lett. a)), con disposizioni di altro genere, non fa venire meno il principio suddetto che è comunque enucleatale anche dall’art. 91 disp. att. c.p.p., sul giudice competente in ordine alle misure cautelari, da intendersi tanto personali quanto reali.

Ebbene la detta disposizione afferma che prima della definitività della sentenza e, in particolare in pendenza del ricorso per cassazione, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono di competenza del "giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

Nella specie, dunque, è da ritenersi che il Tribunale sia stato adito dalla parte ed abbia provveduto non quale giudice della esecuzione, ma quale giudice che aveva pronunciato la sentenza ancora soggetta ad impugnazione dinanzi alla Cassazione.

Ciò posto, non è risolta però la questione sul gravame che deve ritenersi ammesso contro il provvedimento di confisca emesso dal giudice del merito, separatamente dalla sentenza, quando a dolersene sia, come nella specie, un terzo estraneo al processo.

Ebbene, ha osservato sul tema una precedente sentenza di questa Corte, alla quale si aderisce, che "il terzo rimasto estraneo al procedimento penale, nell’ambito del quale sia stato disposto il sequestro preventivo e successivamente la confisca dei beni di cui rivendica la proprietà, nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, può esperire il rimedio previsto dall’art. 263 c.p.p., presentando istanza di restituzione al giudice che ha la disponibilità del procedimento ( art. 263 c.p.p., comma 1). Questi, legittimamente potrà decidere con ordinanza de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall’art. 263 c.p.p., comma 5, solo in sede di opposizione ai decreto dei p.m., il quale ha la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nella fase delle indagini preliminari ( art. 263 c.p.p., comma 4) (Sez. 6^, 22/9/1998-31/3/1999, n. 2646, Potenza, riv. 214046; Sez. 6^, 1/4- 9/7/1999, n. 1166, Inchingolo, riv. 214675).

…Il giudice competente provvedere applicando analogicamente la procedura di cui all’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 674 c.p.p., comma 4, cioè "senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato". Avverso l’ordinanza in tal modo pronunciata, non è previsto alcun mezzo di impugnazione e, quindi, il rimedio esperibile non è l’appello ex art. 322 bis c.p.p. …, perchè in materia di istanza di restituzione,…., la normativa applicabile non era quella di cui all’art. 321 c.p.p., comma 3 e art. 322 bis c.p.p., bensì quella di cui all’art. 263 c.p.p., comma 1.

Anche se la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione del rigetto di istanza di restituzione avanzata da terzo estraneo al processo, poichè l’esigenza di tutela sostanziale dei diritti dell’interessato non può non essere salvaguardata, deve essere esteso in via analogica il rimedio della opposizione previsto per gli incidenti di esecuzione dall’art. 667 c.p.p., comma 4, secondo periodo (Sez. 5^, 30/9-28/10/1993, n. 3018, Bartke, riv. 195238; Sez. 6^, 24/5- 28/7/1995, n. 20296, Mancini, riv. 202975; Sez. 4^, 6/11-7/10/1997, n. 2417, CE, riv. 210093; Sez. 6^, 1/4-9/7/1999, n. 1166, Inchingolo, riv. 214675). In tal modo viene assicurato il contraddittorio secondo la procedura prevista dall’art. 666 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 14146 del 14/03/2001 Cc. (dep. 05/04/2001) Rv. 218641; conf. Rv. 241844).

Essendo, dunque, necessario procedere al giudizio di opposizione, gli atti, previa riqualificazione del gravame, debbono essere rimessi al Tribunale di Verona per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per la relativa decisione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 12-07-2011, n. 3726 Legittimità o illegittimità dell’atto

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16.5.2009, parte ricorrente impugnava il decreto n. 13462/B1573 del 17.03.2009 di esclusione dalla partecipazione al corso per il conseguimento del diploma di specializzazione per sostegno ad alunni disabili, chiedendone l’annullamento.

Con il suddetto provvedimento l’Amministrazione scolastica aveva escluso parte ricorrente dalla partecipazione al corso in quanto priva del requisito prescritto dal Decreto n.21 del 9.2.205 dell’aver prestato servizio per 360 giorni su posti di sostengo.

In particolare, era stato imputato alla ricorrente di aver prestato servizio di sostegno con un contratto di lavoro stipulato presso Provincia di Ravenna in base a dichiarazioni non veritiere perché ottenuto tramite un titolo di specializzazione non valido.

Era difatti nel frattempo emersa, a parere dell’Amministrazione, l’invalidità del titolo di studio in possesso della ricorrente rilasciato dall’istituto C.I.F.E.R.P. di Bari.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27.5.2009, parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto n. 13462/B1645 di esclusione dalla graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria per gli anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 ed annullamento della proposta di contratto a tempo determinato n. 5654 del 14.1.2009, il decreto di rettifica n.13462/B1645/1 di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento con diverso punteggio, nonché i decreti, specificatamente indicati in oggetto, con i quali venivano annullati ai fini giuridici i periodi dl servizio prestati.

In particolare, tali provvedimenti erano stati assunti in seguito al decreto di esclusione dalla partecipazione al corso di cui al ricorso principale.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5.10.2010, parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 6478 del 25.3.2003 del Centro Servizi Amministrativi di Ravenna dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ravenna che l’aveva esclusa dalla graduatoria permanente per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia nella Provincia di Ravenna.

Sosteneva al riguardo di avere avuto conoscenza di tale provvedimento solo in seguito del deposito dello stesso in giudizio da parte dell’Amministrazione.

Si era nel frattempo costituita in giudizio l’Amministrazione resistente a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio che veniva curato dal ricorrente tramite pubblici proclami.

Il Collegio richiedeva inoltre a più riprese, con le ordinanze n. 714/2009, n. 395/2010 e 207/2011, chiarimenti all’Amministrazione in ordine alla falsità del titolo di specializzazione che ha motivato l’esclusione della ricorrente dal corso speciale per il conseguimento del diploma di specializzazione.

L’Amministrazione ottemperava fornendo i chiarimenti richiesti.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’11.5.2011e trattenuta in decisione

Con ordinanza n. 02874/2011, "Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla ricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 5.10.2010); Atteso difatti che parte ricorrente ha sostenuto di avere avuto conoscenza dell’atto gravato (provvedimento n. 6478 del 25.3.2003 del Centro Servizi Amministrativi di Ravenna dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ravenna) solo recentemente, in seguito al deposito dello stesso nel presente giudizio da parte dell’Amministrazione;

Visto che, dagli atti prodotti in giudizio dalla stessa Amministrazione, pare invece risultare che parte ricorrente aveva precedentemente notificato, in data 5 agosto 2003, all’Amministrazione un ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio per l’annullamento del medesimo provvedimento; Rilevato, quindi, il serio dubbio che tale provvedimento fosse stato ben noto al ricorrente sin dal 2003 e che, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti possa palesarsi irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.a, del codice del processo amministrativo, per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla legge per proporre impugnativa dinanzi al giudice amministrativo; Considerato, altresì, che, sempre dopo il passaggio in decisione della causa, è emersa un’ulteriore questione di possibile inammissibilità per non essere stato il medesimo ricorso per motivi aggiunti notificato a nessun contro interessato", veniva assegnato, ex art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, alle parti un termine di venti giorni per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva, riservando all’esito la decisione.

Parte ricorrente depositava una memoria difensiva in data 17.6.2011.

Motivi della decisione

1) Il ricorso principale ed il primo motivo per motivi aggiunti sono fondati.

L’ulteriore ricorso per motivi aggiunti è irricevibile per tardività

Il Collegio ritiene opportuno, prima di entrare nel merito dello scrutinio dei motivi di ricorso, puntualizzare alcune circostanze in fatto – così come emerse dagli atti del giudizio e ritenuti quindi come accertati dal medesimo Collegio in base ad un prudente apprezzamento degli elementi istruttori – ed orientamenti in punto di diritto che, da una parte, precisano i termini della controversia e, dall’altra, sono stati posti a base della valutazione di fondatezza dei motivi di ricorso.

1.1) In punto di fatto, il Collegio precisa che, in base ai documenti depositati in giudizio dall’Amministrazione, appare ragionevolmente acclarata l’invalidità del titolo di specializzazione fatto valere dalla ricorrente.

In particolare, difatti, è emerso che il C.I.F.E.R.P. (Centro Italiano Formazione e Ricerche in Psicomotricità) di Bari non aveva attivato alcuna convenzione con l’Università di Bari per l’organizzazione dei corsi per il titolo di specializzazione in questione (contrariamente a quanto riportato nella certificazione rilasciata dall’ente che da conto di una convenzione stipulata il 5.8.2000).

L’invalidità del titolo non è stata peraltro nemmeno espressamente contestata da parte ricorrente con specifici elementi, avendo quest’ultima dedotto in via generica la carenza di istruttoria sul punto e posto più che altro in evidenza, sotto il profilo soggettivo, la circostanza che, al momento della "spendita" del titolo di specializzazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro presso l’Istituto di Ravenna (anno 2002), la stessa fosse del tutto all’oscuro dell’invalidità del titolo di studio emersa solo successivamente.

Risulta dagli atti invece, rileva il Collegio, che parte ricorrente non fosse all’oscuro della possibile invalidità del titolo al momento (successivo) della presentazione della domanda per il corso (anno 2005) avendo già ricevuto nel 2003 comunicazione del provvedimento n. 6478 del 25.3.2003 del Centro Servizi Amministrativi di Ravenna dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ravenna che l’aveva esclusa dalla graduatoria permanente per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia nella Provincia di Ravenna proprio a cagione dell’invalidità del suddetto titolo.

Ciò che non risulta però, neanche all’esito degli adempimenti istruttori espletati, è se parte ricorrente sia stata parte attiva nella formazione del titolo falso o, comunque, fosse consapevole della sua invalidità al momento del suo rilascio oppure sia stata vittima di tale falsificazione, avendo suo malgrado frequentato, in buona fede, un corso risultato poi privo delle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

1.2) In punto di diritto, il Collegio specifica come l’esclusione dal corso decretata con il provvedimento impugnato con ricorso principale è stata pronunciata a distanza di anni dalla positiva conclusione dello stesso con il rilascio del titolo abilitante, sicchè, al di là del nomen juris usato dall’Amministrazione, il provvedimento adottato deve qualificarsi come un atto di annullamento adottato in via di autotutela dell’ammissione al corso a causa della successiva dell’assenza dei presupposti normativamente previsti e come tale verrà trattato in sede di scrutinio del ricorso.

L’adozione di tale atto ha comportato un effetto automatico caducante sul titolo di specializzazione scolastico rilasciato, considerata la stretta correlazione dei due atti, essendo il primo presupposto necessario ed imprescindibile del secondo.

2) Alla luce di tali considerazioni il Collegio passa allo scrutinio dei motivi del ricorso principale.

Nel secondo, terzo e quarto motivo di ricorso parte ricorrente ha formulato censure inerenti all’assenza di una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico per le quali, a distanza ormai di notevole tempo dalla conclusione del corso, sarebbe stato adottato il provvedimento di autotutela.

Ha, altresì, lamentato la mancata considerazione del profilo soggettivo di buona fede della ricorrente, che non sarebbe stata a conoscenza dell’invalidità del titolo al momento in cui ha reso le dichiarazioni al fine della stipula del contratto, e della risultante situazione di affidamento ingeneratosi in ordine alla stabilità della posizione acquisita.

Il motivo è fondato.

L’art. 21nonies della l. n. 241/90 ha codificato le condizioni per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte dell’Amministrazione prevedendo che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio con effetti ex tunc sono, pertanto, l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari, di cui l’Amministrazione deve dare conto (Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).

L’annullamento di ufficio presuppone, difatti, una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con un’adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento del privato (Consiglio Stato, sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2178).

Ogni qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l’esercizio del potere di autotutela rimane subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata e comunque prevalente sull’interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo tenuto conto della dimensione tipicamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio che, rifuggendo da ogni automatismo, deve essere espressione di una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di ritiro (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 16 aprile 2010, n. 930).

Nel caso di specie, peraltro, il profilo della necessità di motivare in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico ed alla sua ponderazione con quello del privato appariva particolarmente rilevante alla luce dei profili di affidamento e consolidamento degli effetti degli atti, derivanti dalla circostanza che il provvedimento di autotutela è intervenuto una volta che la ricorrente aveva già completato il corso in questione ed anzi a distanza di un rilevante lasso di tempo dal rilascio del relativo titolo abilitativo, una volta che ormai il possesso di quest’ultimo aveva comportato importanti positivi risvolti nella sua posizione lavorativa.

Né può dirsi, in senso contrario alla rilevanza dell’affidamento ingeneratosi, essere stata essere stata accertata agli atti del procedimento o in sede di giudizio, una posizione di mala fede da parte della ricorrente nell’utilizzo del titolo invalido, in quanto non vi è prova cha la stessa abbia contribuito alla formazione del titolo falso o l’abbia conseguito nella consapevolezza della sua invalidità al fine di trarne vantaggio.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dato alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento, né ha effettuato alcuna ponderazione dei contrapposti interessi e, pertanto, il provvedimento si rivela illegittimo.

3) Da rigettare sono, al contrario, gli altri motivi formulati dal ricorrente.

In particolare, è infondata la doglianza, introdotta nel primo motivo di ricorso, che censura il provvedimento poiché sarebbe stato motivato dal comportamento di parte ricorrente che avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere ai fini della stipula del contratto di lavoro nella Provincia di Ravenna.

La motivazione, secondo parte ricorrente, risulterebbe errata perché alla data di stipula di quel contratto (2002) la stessa non era a conoscenza dell’invalidità del titolo e, pertanto, le suddette dichiarazioni dovevano considerarsi veritiere.

Osserva in senso contrario il Collegio che il provvedimento non è stato, in realtà, motivato con il rilascio di motivazioni non veritiere, bensì è basato sull’assenza dei presupposti sostanziali (360 giorni di valido servizio) per avere titolo a partecipare al corso.

Allo stesso modo è infondata la censura, contenuta nel quarto motivo di ricorso, relativa alla circostanza che il requisito richiesto per la partecipazione al corso era l’espletamento del servizio che, indipendentemente dalla validità o meno dal titolo di accesso, risultava essere stato effettivamente prestato dalla ricorrente.

Secondo parte ricorrente, quindi, il profilo giuridico della presenza del titolo legittimante per il servizio prestato doveva considerarsi, ai fini dei requisiti di accesso al corso, recessivo rispetto al profilo fattuale della sua prestazione.

Tale assunto non può essere condiviso.

La prestazione del servizio come titolo abilitante per partecipare ad un corso per il conseguimento di un diploma di specializzazione non può prescindere dalla validità del servizio espletato, soprattutto se, come nel caso in esame, tale attività presuppone il possesso di determinati titoli abilitanti.

L’assenza dei titoli abilitanti necessari inficia la validità del servizio prestato ai fini dei requisiti di accesso ad ulteriori titoli di abilitazione, anche perché da una parte mette in discussione l’idoneità dell’attività prestata (in assenza di un idoneo titolo abilitante) e, dall’altra, non garantisce il formarsi di una corretta esperienza professionale spendibile ai fini del conseguimento di successive progressioni nella formazione, quali l’accesso a corsi di specializzazione.

Da rigettare è, altresì, la generica censura di difetto di istruttoria formulata nel quinto motivo di ricorso in ordine alla pretesa non validità del titolo.

L’invalidità del titolo è stata, difatti, dedotta da precisi riscontri documentali e, pertanto, l’istruttoria non può dirsi carente su questo punto.

Resta, infine, assorbito dall’accoglimento del ricorso, per le ragioni indicate al punto 2), il motivo formale relativo alla mancata valutazione delle osservazioni formulate dal ricorrente.

4) Il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 27.5.2009) risulta fondato in quanto i provvedimenti con lo stesso impugnati risultano essere viziati per illegittimità derivata.

Gli atti in questione risultano, difatti, essere consequenziali al provvedimento di esclusione dal corso in questione e, pertanto, alla conseguente caducazione del diploma di specializzazione conseguito.

Devono quindi essere anch’essi annullati a seguito dall’acclarata l’illegittimità del provvedimento di esclusione, restando assorbito ogni altro motivo il ricorso.

5) Il secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 5.10.2010) risulta irricevibile per tardività.

Parte ricorrente ha sostenuto di avere avuto conoscenza dell’atto gravato (provvedimento n. 6478 del 25.3.2003 del Centro Servizi Amministrativi di Ravenna dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ravenna) solo recentemente, in seguito al deposito dello stesso nel presente giudizio da parte dell’Amministrazione.

Risulta però, in senso contrario, dagli atti del giudizio, che parte ricorrente ha notificato, in data 5 agosto 2003, all’Amministrazione un ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio per l’annullamento del suindicato provvedimento.

E’ evidente, quindi, come tale provvedimento fosse stato ben noto al ricorrente sin dal 2003 e come, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti si palesi irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.a, del codice del processo amministrativo, per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla legge per proporre impugnativa dinanzi al giudice amministrativo.

6) Il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 27.5.2009) vanno quindi accolti, per i motivi suindicati, con conseguente annullamento degli atti gravati.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 5.10.2010) deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica del ricorso.

In considerazione della complessità della vicenda e della soccombenza reciproca, in quanto a fronte dell’accoglimento del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato irricevibile, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere parzialmente compensate e per il resto debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, per le ragioni e nei termini di cui in motivazione, con conseguente annullamento degli atti gravati.

Dichiara irricevibile per tardività il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Compensa parzialmente le spese di lite e, per la parte restante, liquidata nella somma complessiva euro 2.000,00 oltre IVA e CPA, le pone a carico della resistente Amministrazione

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-12-2011, n. 27052 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 14.12.2006, rigettava l’appello di C.A.V., confermando la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso della predetta volto all’accertamento della illegittimità del contratto a termine stipulato con le Poste Italiane s.p.a., per il periodo dal 7.7.2004 al 31.8.2004, per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza Lombardia. Sosteneva la Corte territoriale che il contratto era stato stipulato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 e che la lettera di assunzione conteneva una sufficiente indicazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, essendo nella stessa specificati causale della sostituzione (sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto), l’ambito territoriale ((OMISSIS)), il tipo di mansioni (addetta al servizio smistamento posta prioritaria/ordinaria) ed il periodo di sostituzione, non essendo necessaria l’indicazione del nominativo del dipendente sostituto e risultando dal prospetto prodotto dalla società relativo al Settore Smistamento del CMP (OMISSIS), per il periodo in questione, che il numero di lavoratori assunti a termine era stato nettamente inferiore rispetto a quello dei lavoratori assenti per ferie, malattia ed altro.

Per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso la C., con due motivi.

Resiste la spa Poste Italiane, con controricorso, ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la C. deduce la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 sulla base del rilievo che la motivazione indicata nel contratto a termine era ben più generica di quanto abbia ritenuto la Corte di merito, parafrasando il dettato normativo, che il Polo Corrispondenza Lombardia era entità territoriale del tutto indefinita e che non vi era alcuna indicazione del dipendente che sarebbe stato sostituito, per quanto tempo e per quale ragione, onde l’utilizzo della stipulazione a termine non era più un mezzo per la gestione delle eventualità, ma uno strumento ordinario di gestione del personale, in palese violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. All’esito della parte argomentativa, la ricorrente formula quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., sulla necessità di indicare in concreto e con riferimento alla realtà aziendale la ragione sostitutiva che giustifica l’assunzione a termine.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2967 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, assumendo che il prospetto prodotto dalla società Poste Italiane era contestato dalla parte lavoratrice, essendo del tutto inattendibile, e che era necessario l’assolvimento di un onere probatorio ben più definito, attraverso la prova delle effettive sostituzioni della lavoratrice e non già il semplice rapporto presenze/assenze, considerando che, peraltro, i numeri dei prospetti acquisti relativi a tutti i reparti combaciano perfettamente con quelli esposti da Poste nella presente causa con il solo riferimento al reparto prioritario/ordinario. Con specifici quesiti, chiede se il giudice di merito, nel verificare le ragioni sostitutive, non possa, in violazione dell’art. 2967 c.c., assumere quale prova del suo convincimento, documenti unilateralmente predisposti dal datore di lavoro, senza alcun valore probatorio, dovendo dimostrare quest’ultimo che le ragioni sostitutive sussistano in concreto e che il lavoratore assunto a tempo determinato è stato utilizzato effettivamente sulle posizioni lavorative scoperte e non limitarsi a dedurre il semplice rapporto tra assunti a termine ed assenti a tempo indeterminato.

Procedendo all’esame dei motivi in unico contesto, in ragione del collegamento tra di essi esistente, deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione Europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli "a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato". Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione Europea, il Consiglio, a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale – ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità Europea, ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando "tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti" (art. 2). Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1, comma 1, prevede, al comma 1, che "è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" e, al comma 2, che "l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 7". E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. Nel caso di specie i motivi di ricorso impongono di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.

Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è con figurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 11, afferma che l’onere di specificazione previsto dal comma 2 dello stesso art. 1 "impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione". Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 9.1.2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinali e speciali, non esclusa la Corte di Cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che "considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto". Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e "l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori" deve passare necessariamente attraverso la "specificazione dei motivi", mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma. Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza in questione che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza. Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per "ragioni sostitutive" è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale i riferimenti, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato. Nel caso di specie appare congrua la parametrazione effettuata dal giudice di merito che ha ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire. In questo caso appare, infatti, rispettato quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, pur nell’ambito di una parametrazione concettuale con riferimento all’ambito territoriale di riferimento, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto.

Quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva (specificamente indicata), in relazione alla sopra effettuata configurazione delle condizioni legittimanti il contratto a termine, appare logicamente articolato l’accertamento effettuato dal giudice di merito, che, con riferimento all’ambito territoriale dell’ufficio interessato, ha accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine (luglio e agosto 2004) e lo ha confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive. Tale accertamento ha contenuto esclusivamente di merito e, in quanto correttamente motivato, è in questa sede incensurabile. I primi due motivi sono, pertanto, infondati e debbono essere rigettati, osservandosi, in particolare, quanto al secondo di essi, con cui si censura l’apprezzamento delle risultanze processuali, che nulla la ricorrente aveva eccepito in ordine alla documentazione già prodotta, se non la sua provenienza di parte, e che non indica, invece, quando sono stati prodotti i prospetti informatici ulteriori (docc. 8 e 9) relativi a tutti i settori di smistamento della corrispondenza, donde la impossibilità anche di verificarne la tempestività in rapporto alla deduzione dell’omesso loro esame in funzione comparativa con il prospetto relativo al reparto di appartenenza della lavoratrice.

Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del presente giudizio cedano a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.