Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28862 Occupazione d’urgenza

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Svolgimento del processo

C.G., con citazione in data 17 ottobre 1995, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune di Monreale assumendo che il Comune aveva occupato nel 1986, nell’ambito di due procedimenti espropriativi preordinati alla realizzazione del complesso edilizio sede del Comando Gruppo (OMISSIS) dell’Arma dei Carabinieri e della adiacente strada di P.R.G., un’area di sua proprietà estesa are 10,52; che a seguito di comunicazione in data 4 agosto 1987 della determinazione della indennità provvisoria aveva proposto opposizione alla stima, rigettata dalla Corte d’Appello di Palermo sul rilievo che la proprietà del terreno era già passata al Comune di Monreale tra il 1986 ed il 1987 per effetto di accessione invertita.

Chiese, pertanto, la condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita del diritto dominicale e che gli fosse corrisposta la indennità di occupazione temporanea dal 13 marzo 1986, oltre rivalutazione e interessi.

Il Comune di Monreale, costituitosi in giudizio, eccepì la prescrizione dei diritti azionati.

Il Tribunale adito condannò il Comune di Monreale al pagamento in favore del C. della somma di Euro 84.093,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno per la perdita della porzione di mq. 834 e rigettò le domande di risarcimento del danno per la perdita della restante porzione di mq. 117, ritenendo prescritto il diritto, nonchè le domande di condanna al pagamento delle indennità di occupazione. Detta sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo dal Comune di Monreale, che in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta per la perdita della proprietà dell’area di mq. 834. sul rilievo che al momento della proposizione della domanda risarcitoria, il termine prescrizionale di cinque anni era già spirato, risalendo al dicembre 1986 la verificatasi accessione invertita e non potendosi attribuire alcun effetto interruttivo e conservativo alla domanda di opposizione alla stima proposta in data 4.9.1987 in relazione all’immobile esteso mq. 834 e definita con sentenza emessa il 24 gennaio- 10 marzo 1992.

Avverso detta sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Comune di Monreale ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2943, 2944 e 2947 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Violazione e falsa applicazione di norme di diritto del codice civile; omessa insufficiente contraddittoria motivazione su circostanze decisive, omesso esame di atti processuali decisivi.

Deduce il ricorrente che la motivazione adottata dalla Corte di merito per ritenere intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sarebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di prescrizione ed, inoltre, sarebbe palesemente insufficiente ed omissiva dell’esame di numerose risultanze processuali decisive (ordinanze di proroga del termine di occupazione legittima), che se esaminate avrebbero comportato una diversa decisione.

Il ricorso è fondato.

L’art. 2943 c.c., nn. 1 e 2 dispone che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio e che è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L’art. 2945 c.c., comma 2, dispone che se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati nell’art. 2943, commi 1 e 2 la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. E’ pacifico che il C., a seguito di comunicazione in data 4 agosto 1987 della determinazione della indennità provvisoria, aveva proposto dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, con atto 4.9.1987, opposizione alla stima, che detto giudice aveva respinto, on sentenza 24 gennaio-10 marzo 1992, sul rilievo che la proprietà del terreno era già passata al Comune di Monreale tra il 1986 ed il 1987 per effetto di accessione invertita.

Il collegio ritiene che con la proposizione della opposizione alla stima si sia verificata l’interruzione della prescrizione anche del diritto al risarcimento del danno richiesto per la verificatasi accessione appropriativa dell’area di mq. 834 e che l’effetto interruttivo sia perdurato sino al passaggio in giudicato della sentenza, di cui sopra, emessa nel gennaio 1992.

Con la sentenza n. 485 del 1999, resa a sezioni unite, questa Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, nella ipotesi in cui, verificatasi l’occupazione acquisitiva in assenza del decreto di esproprio, l’espropriante proceda tuttavia alla determinazione della indennità di esproprio, ovvero all’offerta o al deposito di essa, i suddetti atti, costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto del’ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, si configurano come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.

Analogo discorso devesi fare per il giudizio di opposizione alla stima, atteso che con detta azione si chiede il ristoro patrimoniale conseguente alla perdita, per la acquisizione alla pubblica amministrazione, dello stesso diritto di proprietà sul medesimo bene, vale a dire il diritto al ristoro per la perdita dello stesso bene della vita, che si fa valere, qualora se ne verifichino i presupposti, con l’azione risarcitoria proposta a seguito di occupazione acquisitiva.

Qualora poi la sentenza della Corte d’Appello (di rigetto) summenzionata dovesse essere ritenuta sostanzialmente una sentenza di incompetenza per aver il C. proposto dinanzi alla Corte d’Appello in unico grado, senza che ne ricorressero i presupposti, un’azione di opposizione alla stima, devesi pur sempre ritenere che l’effetto interruttivo permanente si è prodotto fino al giudicato dichiarativo della incompetenza. (cfr. in tal senso: cass. n. 14243 del 1999; cass. n. 5085 del 1987; cass. n. 5353 del 1985).

Nel caso che ne occupa risulta che il C. ha perso il diritto dominicale sul terreno de quo tra il 1986 ed il 1987, che il giudizio di opposizione alla stima è stato proposto nel settembre del 1987, che la sentenza della Corte d’Appello è stata depositata nel giugno 1992, che è sicuramente passata in giudicato in mancanza di impugnazione dopo un anno dal suo deposito, per cui, quando nel 1995 è stata proposta l’azione risarcitoria, la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da accessione acquisitiva non si era ancora verificata.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 16-09-2011, n. 34232

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.G. ricorre avverso l’ordinanza 24.11.10 del Tribunale del riesame di Bari che ha confermato – previa esclusione dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 – quella di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari il 4.11.10 per i reati, tra gli altri, di concorso in rapina aggravata (capo G) e lesioni personali aggravate (capo H).

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per non avere i giudici del riesame valutato con la dovuta attenzione e coerenza gli indizi relativi al reato di cui al capo G), che non presentavano i requisiti di gravità e precisione dal momento che la p.o. C. aveva riferito che durante l’aggressione gli era stato sottratto il telefono cellulare, precisando che: "Sta di fatto che io nella sede stradale, dove è iniziata l’aggressione, non ho trovato il mio telefono, ecco perchè vi dico che è stato preso dai tre". Si era quindi trattato di una mera deduzione della vittima, tanto che non erano state riferite nè le modalità nè le indicazioni di colui che avrebbe materialmente sottratto l’apparecchio telefonico, dovendosi inoltre considerare che l’obiettivo degli indagati non era la rapina ma l’"ammonimento" della vittima.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Ricordato come il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che significa che solo l’assoluta carenza sul piano logico dell’iter argomentativo seguito dal giudice può avere rilievo in sede di legittimità, senza che lo possa la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico (v. Sez. un., 15 febbraio 1996, n. 41), per cui alla Corte di cassazione, allorchè sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (v. Sez. un., 22 marzo 2000, n. 11), oltre che all’esigenza di completezza espositiva (v. Cass., sez. 6, 1 ottobre 2008, n. 40609), rileva questa Corte che nell’ordinanza impugnata non si evidenziano profili di incongruenza della motivazione in tema di gravità indiziaria concernenti le ipotesi criminose ascritte a M.G..

Il quadro indiziario a carico dell’odierno ricorrente è stato infatti ben rappresentato dal tribunale barese, che ha evidenziato al riguardo, oltre alle dichiarazioni rese dalla p.o. C. in ordine alla aggressione subita, le precise affermazioni fatte dalla di lui fidanzata D.T.A., presente ai momento dell’aggressione e subito dichiaratasi in grado dì poter riconoscere i quattro giovani che sopraggiunti a bordo di due motoscooter, avevano percosso il C. impossessandosi del suo telefonino.

In particolare – hanno evidenziato i giudici del riesame – con riferimento al M. la D.T. lo ha individuato nella fotografia che lo ritraeva all’interno del relativo album mostrato dagli investigatori alla ragazza, aggiungendo che era colui che "con il casco lo lanciava contro la testa del mio ragazzo".

Ulteriori riscontri si sono poi avuti dagli esiti della certificazione medica in atti, dai rilievi eseguiti dai verbalizzanti presso l’abitazione e il condominio della vittima, che avevano consentito di riscontrare la presenza di tracce ematiche lungo il tragitto tra l’androne e il vano ingresso dell’abitazione della p.o., nonchè dalle dichiarazioni di Ca.An., presente anch’essa nell’abitazione del C. al momento dell’ingresso dei quattro aggressori, la quale aveva avuto modo di constatare la presenza di schizzi di sangue sulla parete delle scale e all’interno dell’appartamento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35816

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Svolgimento del processo
1 – Con sentenza del 30 aprile 2010 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, del 13 marzo 2008, che ha ritenuto M.M. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di C.O. e di L.G. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per un anno.

Nel ricostruire i fatti, i giudici del merito hanno ricordato che, intorno alle ore 5,40 del 24 settembre 2003, lungo la statale n. 671, in territorio di (OMISSIS), si era verificato uno scontro tra l’autocarro "Fiat Ducato" condotto da L.G., con a bordo tre passeggeri, e l’autocarro "Mercedes 312 D", condotto all’imputato, con bordo C.O., deceduto, come il L., a seguito delle ferite riportate nell’incidente.

La statale (OMISSIS), hanno precisato gli stessi giudici, è a scorrimento veloce e, nel tratto ove si è verificato il sinistro, presenta una leggera curva ed è divisa in due carreggiate, separate da un manufatto in muratura, ciascuna delle quali è costituita da due corsie con linea di mezzeria discontinua. Nel luogo dell’incidente, lo spartitraffico in muratura presentava un varco di circa 30 metri per consentire l’inversione di marcia a mezzi di servizio ma interdetto al traffico ordinario, come specificato da segnaletica orizzontale e verticale. Il sinistro, hanno ancora specificato gli stessi giudici, si era verificato perchè l’autocarro "Mercedes", passando attraverso il varco sopra descritto, aveva invaso l’opposta corsia di marcia lungo la quale stava transitando l’autocarro "Fiat". Al momento del sinistro, l’autocarro "Fiat" procedeva alla velocità di circa 75/80 km orari (sul posto vige il limite di 110 km orari), il Mercedes ad una velocità di 10-15 km orari.

Partendo da tali dati di fatto, non contestati, i giudici del merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato, rilevando che la presenza del "Mercedes" guidato dall’imputato sulla carreggiata dell’autocarro "Fiat" del L. aveva due sole possibili spiegazioni: a) che il M. stesse tentando di invertire la direzione di marcia, in violazione dell’espresso divieto; b) che egli non avesse condotto il pesante veicolo con la doverosa attenzione ovvero con la necessaria perizia o prudenza. In ambedue i casi evidente è stata ritenuta la responsabilità dell’imputato, non essendovi peraltro prova alcuna, con riguardo alla seconda ipotesi, che la deviazione dell’autocarro fosse stata causata da guasto meccanico o da malore del conducente.

Avverso la sentenza della corte territoriale propone ricorso, per il tramite del difensore, l’imputato, che deduce:

A) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove i giudici del gravame, nel ritenere valida l’ipotesi della volontaria inversione di marcia da parte dell’imputato, hanno omesso di considerare le testimonianze di D.A., che ha riferito di essersi trovato il giorno dell’incidente presso il casello autostradale di (OMISSIS) in attesa del passaggio del "Mercedes" a bordo del quale avrebbe dovuto raggiungere (OMISSIS), e di L. E., datore di lavoro del M., che ha riferito che il dipendente aveva appuntamento al casello di (OMISSIS) con altro operaio per raggiungere la comune destinazione, nonchè quanto affermato dal perito, prof. R., circa l’intenzione, attribuita all’imputato, di invertire la marcia dell’autocarro. Ove tali dichiarazioni fossero state prese in considerazione, sostiene il ricorrente, i giudici del merito avrebbero certamente scartato la tesi della volontaria inversione di marcia. Incompleta sarebbe la motivazione anche nella parte in cui esclude l’ipotesi di un malore del conducente o di un guasto meccanico, poichè non sarebbero state prese in considerazione le dichiarazioni del perito che non avevano per nulla escluso tali ipotesi;

B) Assenza di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata con i motivi d’appello, di riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Motivi della decisione
1- I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

A) E’ certo, incontestato, ed incontestabile, che l’incidente in cui hanno perso la vita C.O. e L.G. è stato determinato dall’invasione, da parte dell’autocarro "Mercedes" condotto dall’imputato, della carreggiata stradale che regolarmente stava percorrendo l’autocarro "Fiat Ducato" condotto dal L..

Unico tema da affrontare è, dunque, la individuazione del motivo per il quale il "Mercedes" ha deviato dal proprio tragitto e, attraversando il varco che interrompeva lo spartitraffico posto tra le due carreggiate, si è frapposto al regolare transito del "Fiat Ducato".

Orbene, si ritiene opportuno, anzitutto, rilevare come, ancora in questa sede, l’imputato, invece di indicare le ragioni, certo a lui note, per le quali il veicolo dallo stesso condotto ha inopinatamente impegnato l’opposta carreggiata stradale, sia ancora unicamente impegnato a porre in dubbio la fondatezza delle ipotesi elaborate dai giudici del merito, essendosi ancora limitato a richiamare, in termini del tutto generici, le ipotesi del guasto meccanico o del malore, quasi affidando ai giudici la scelta di quella più gradita.

Atteggiamento che sembra sintomatico di una assoluta mancanza di ragioni valide e legittime, diversamente immediatamente e con forza prospettate e difese.

Indipendentemente da tali osservazioni, osserva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata si presenta del tutto in sintonia con gli elementi probatori acquisiti e coerente sul piano logico. I giudici del merito hanno, invero, rilevato, dopo attento esame degli atti, che la presenza dell’autocarro condotto dal M. sull’opposta carreggiata non giustificava dubbi di sorta circa la riconducibilità dell’incidente all’improvvida decisione dell’imputato di cambiare il proprio percorso, relegando nel novero solo del "possibile" le ipotesi di una disattenzione o di una manovra disaccorta (che, in ogni caso, altro non farebbero che ribadire responsabilità dell’imputato) e delle mere congetture le ipotesi, caldeggiate dall’imputato, del guasto meccanico e del malore improvvisi.

In particolare, tali ultime ipotesi gli stessi giudici hanno ritenuto di escludere, segnalando:

a) che nessun segno di avaria è stato riscontrato nell’autocarro, peraltro di recente costruzione, neanche dai consulenti di parte, nè è stato percepito o denunciato dall’imputato;

b) che del malore non vi è traccia in atti, nulla avendo rilevato i sanitari dell’ospedale ove l’imputato è stato accompagnato dopo l’incidente ed essendosi lo stesso imputato in proposito limitato ad affermazioni del tutto vaghe;

c) che se la deviazione fosse stata determinata da un guasto meccanico o da un malore, l’autocarro avrebbe proceduto, al momento dello scontro, ad una velocità ben superiore a quella accertata dal perito (10/15 km orari), avrebbe provocato danni ben diversi da quelli riscontrati ed avrebbe lasciato tracce evidenti nella barriera oltre che segni di frenata.

Considerazioni ed argomentazioni del tutto condivisibili e coerenti, svolte dal giudice del gravame dopo avere espressamente richiamato, sia pure attraverso la trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado, sia le dichiarazioni dei testi L. e D., sia le affermazioni del perito; tutte dallo stesso giudice – diversamente da quanto denunciato dal ricorrente – evidentemente valutate e considerate.

Le une e le altre, in ogni caso, in nessun modo incidenti ai fini della decisione, posto che: a) i due testi hanno indicato quale era la destinazione del veicolo condotto dall’imputato e riferito dell’intesa con costui di raccogliere il D., che lo attendeva al casello autostradale di (OMISSIS), prima di proseguire alla volta di (OMISSIS); circostanze dalle quali non può certo trarsi smentita alcuna alla tesi della volontaria deviazione (alla quale l’imputato può essere stato indotto da mille ragioni, non ultima quella indicata dal primo giudice, che ha segnalato come, invertendo la marcia, sarebbe stato possibile accedere immediatamente al casello autostradale di S. e giungere più rapidamente a quello di (OMISSIS)) nè alcun elemento di conferma delle ipotesi (congetture) avanzate dall’imputato (malore, guasto meccanico); b) che il perito, le cui dichiarazioni risultano riportate per estratto nel ricorso, non ha per nulla modificato i giudizi espressi nella relazione poichè, sebbene incalzato dalle domande del difensore, ha comunque sostenuto che l’ipotesi del guasto meccanico doveva ritenersi "molto poco probabile", come quella del malore, laddove l’ipotesi è stata più che ammessa "non esclusa" dal perito, che ha significativamente aggiunto di potere escludere solo "che la terra sia quadrata". B) Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale, in punto di trattamento sanzionatorio, sufficientemente, seppur sinteticamente, indicato le ragioni per le quali lo ha ritenuto congruo, in relazione alla dimensione "oggettiva e soggettiva della vicenda", e dunque, al grado della colpa ed alle gravissime conseguenze derivate dall’incidete.

2- Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti, consegue declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-03-2012, n. 5152 Possesso di beni ereditari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M.F.A. citò, con atto notificato nel giugno 2006, innanzi al Tribunale di Torino, lo Stato Italiano, chiedendo che fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c., comma 1, della metà indivisa di fondi montani siti in (OMISSIS), di cui era stato comproprietario il fratello R., deceduto nell'(OMISSIS), i quali si sarebbero devoluti ex lege allo Stato, non avendo accettato l’eredità del germano nessuno dei chiamati alla di lui successione entro il sesto grado: a sostegno della domanda evidenziò di aver posseduto uti domina anche la parte di cui il fratello era titolare, almeno sin dal 1990, allorchè aveva concesso a terzi il diritto di taglio di erbe.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituì chiedendo il rigetto della domanda; spiegò intervento B.S., creditore del de cujus in forza di cinque assegni dal medesimo emessi, chiedendo che la S. fosse dichiarata erede pura e semplice, essendo nel possesso dei beni ereditati ed avendo omesso di redigere l’inventario entro i tre mesi dall’apertura della successione (avvenuta il 28 agosto 2002), secondo quanto previsto dall’art. 485 c.c., comma 2, a nulla valendo l’intervenuta rinunzia all’eredità, del pari intervenuta dopo detto termine (giusta dichiarazione del 29 novembre 2002). l’adito Tribunale respinse la domanda della S. – dichiarando che l’attrice era erede pura e semplice del fratello e che difettava di interesse alla proposizione della domanda di usucapione, essendo divenuta proprietaria per diritto di successione del medesimo cespite – e la condannò al pagamento, in favore dell’intervenuto, del credito vantato nei confronti del de cujus.

La Corte di Appello di Torino respinse a sua volta il gravame della S., evidenziando, per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimità, che la simultanea delazione dell’eredità in favore di tutti i chiamati, nei vari gradi, avrebbe comportato la necessità per la S., chiamata successiva in possesso dei beni, di compiere comunque l’inventario nei tre mesi dall’apertura della successione, pur se la delazione nei suoi confronti non fosse ancora divenuta attuale per non essere venuta meno quella in favore dei chiamati poziori (coniuge, figli e nipoti del defunto): ciò in ragione della contestualità della rinunzia dei predetti chiamati e di quella dell’appellante e della ratto sottesa alla disposizione di cui all’art. 485 cod. civ., diretta a salvaguardare il patrimonio ereditario, con finalità accelerazione della definizione dello stato di incertezza relativo alla destinazione dei beni caduti in eredità – che sarebbe potuto perdurare sin tanto che fosse mancata la manifestazione di volontà di accettare l’eredità da parte dei chiamati poziori -, nell’interesse sia di altri chiamati (nello stesso grado o in quello successivo) sia di terzi creditori, parti entrambe i cui diritti avrebbero potuto rimanere in sospeso – seguendo la tesi dell’appellante – financo sino al decorso del termine decennale stabilito per l’accettazione dell’eredità.

Per la cassazione di tale sentenza la S. ha articolato due motivi, a contrastare i quali il B. ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; lo Stato Italiano non ha svolto difese, pur depositando comparsa contenente la manifestazione di volontà di partecipare alla discussione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 cod. civ. imputando alla Corte distrettuale di non aver rilevato che essa deducente non era nel possesso dei beni ereditari in virtù di successione bensì come comproprietaria degli stessi assieme al fratello defunto, così che la signoria di fatto che esercitava sui medesimi si sarebbe esplicata – per quanto oggetto di controversia – sulla quota astratta di cui il fratello era titolare e non sul bene medesimo, come invece prevedeva l’art. 485 c.c., comma 1. 1/a – Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo, a cagione della ritenuta immutazione della tesi difensiva rispetto a quella formante oggetto dell’appello, in cui si era configurato come possesso esclusivo quello che in sede di legittimità è stato poi qualificato come compossesso, sia pure non idoneo ad attivare la fattispecie di cui all’art. 485 c.c., comma 11, ed in ragione della deduzione, del pari "nuova", circa l’oggetto del possesso medesimo.

1/b – Giudica la Corte che tale eccezione non sia condivisibile in quanto la materia del contendere e l’oggetto delle difese della S., se pure risentivano della decisione del Tribunale – a cui in senso critico si adattavano, al fine di attaccare la trama argomentativa utilizzata dal primo giudice- rimanevano le stesse (trattandosi pur sempre di giustificare l’inapplicabilità dell’onere di redazione dell’inventario al chiamato nel possesso dei beni ereditari): ne consegue che non era idoneo a passare in giudicato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per rispondere alle difese originariamente proposte dalla S. in risposta alle deduzioni del B.; in particolare non si rinviene alcuna distonia argomentativa – da cui sortirebbe la ragione della denunziata successiva novità delle difese in sede di legittimità – nel fatto che innanzi al Tribunale la S. abbia dichiarato che i beni ereditari non sarebbero caduti in successione dal momento che ne avrebbe, già da prima della apertura della successione, acquisito la proprietà per effetto di usucapione, atteso che tale tesi è sempre stata immanente nel presente giudizio, che, giova ricordarlo, mira proprio a far riconoscere l’intervenuta usucapione e nell’ambito del quale la dibattuta questione delle condizioni per l’efficacia della contemporanea rinunzia di tutti i chiamati all’eredità aveva valore strumentale rispetto al petitum mediato sopra richiamato.

1/c – Venendo all’esame della censura della ricorrente, ritiene la Corte che la stessa non sia condivisibile perchè la signoria di fatto esercitata sul bene con il relativo animus si estendeva a tutti i cespiti già in comproprietà e la necessaria delimitazione della domanda alla pars quota non eliminava le caratteristiche del corpus possessionis – oltretutto, come indicato nella citazione, esercitato in via indiretta attraverso la detenzione qualificata del terzo acquirente delle erbe prodotte dai fondi montani.

1/d – Va poi messo in rilievo il fatto che, seguendo il ragionamento della ricorrente, si arriverebbe alla non condivisibile conclusione che il coerede, comproprietario con il de cujus dei beni, non potrebbe dirsi mai nel possesso dei beni ereditari perchè la sua signoria sarebbe esercitata con riferimento alla quota astratta, conclusione che non tiene conto che per i terzi creditori del de cujus la situazione di incertezza in merito alla riferibilità della garanzia per il soddisfacimento dei propri crediti, rappresentata dai beni del proprio defunto debitore, permarrebbe identica, prima dell’accettazione dell’eredità del predetto, sia che il chiamato fosse entrato in possesso dei beni dopo l’apertura della successione, sia che esercitasse detta signoria con riferimento ad una preesistente contitolarità. 1/e – Conferma poi l’assunto anche l’accezione estremamente lata che l’interpretazione di legittimità da del concetto di possesso, utile a deliminare la fattispecie di cui all’art. 485 c.c., comma 1, tale da comprendervi "ogni situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario…" (così Cass. n. 4835/1980; Cass. n. 4707/1994).

1/f – Si deve dunque ritenere che ai fini che ne occupano sia equivalente la situazione del chiamato all’eredità – nella fattispecie, assieme ad altri, sia pure in ordine successivo – che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l’apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel (compossesso dei medesimi beni per esserne comproprietario.

2 – Con il secondo motivo viene dedotta nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 cod. civ., accompagnata da identico vitium in judicando in relazione all’art. 12 cod. civ., sostenendosi che il giudice dell’appello avrebbe errato nel delibare la portata applicativa della norma ritenuta invocabile a disciplina della fattispecie l’art. 485 cod. civ. appunto – in quanto non avrebbe considerato che detta disposizione, nel far decorrere il termine trimestrale per la redazione dell’inventario, prevede due ipotesi alternative: o dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità: la sentenza di appello non si sarebbe poi fatta carico di specificare a quale delle due fattispecie si sarebbe dovuto applicare il principio di diritto esposto; sostiene dunque parte ricorrente che nella fattispecie si sarebbe dovuto far riferimento alla seconda delle due ipotesi, con la conseguenza che il dies a quo del termine trimestrale per la redazione dell’inventario sarebbe dovuto decorrere dal momento in cui essa ricorrente avrebbe avuto notizia della rinunzia dei coeredi, atteso che solo allora l’eredità sarebbe stata "devoluta" alla medesima, divenendo attuale la sua "delazione", essendo chiamata all’eredità de qua in ordine successivo, con l’ulteriore conseguenza che, avendo la deducente ricevuto, nello stesso giorno, la notizia della devoluta eredità ed avendo, contestualmente, rinunziato alla stessa, non sarebbe stata in obbligo di redigere un inventarlo, inutile per effetto della contestuale rinunzia.

2/a – Va innanzi tutto esclusa l’eccepita – dal contro ricorrente – inammissibilità della censura in quanto introducente un motivi di doglianza diverso da quelli fatti valere in sede di appello, sol che si considerino i profili interpretativi involti dall’esame del terzo motivo di tale gravame, in cui si sosteneva che il disposto dell’art. 485 cod. civ. si riferisse esclusivamente ai chiamati che fossero nell’attualità di accettare l’eredità agli stessi delata; del resto, una volta introdotta in giudizio la necessità di determinare la regula juris da applicare, e, in particolare, la perimetrazione applicativa dell’art. 485 cod. civ. in caso di delazione a chiamati all’eredità di grado differente, nasceva l’obbligo del giudice del merito di delibare la portata precettiva di siffatta norma, non essendo commessa alla Corte di Appello la semplice scelta tra una delle due interpretazioni proposte bensì di determinare il contenuto della disposizione da applicare alla fattispecie.

2/b – Non è neppure condivisibile l’ulteriore eccezione del contro ricorrente, a mente della quale il motivo in esame sarebbe altresì inammissibile secondo la previsione dell’art. 360 bis c.p.c., in base all’assunto che la Corte di merito, ritenendo la delazione simultanea anche per i chiamati ulteriori, avrebbe deciso la questione di diritto sottopostale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte (con sentenza n. 4845/2003) e che dall’esame del motivo non sarebbero emersi motivi per contrastare tale indirizzo interpretativo.

2/c – In contrario va osservato che la fattispecie in esame non ha formato oggetto di specifico arresto in sede di legittimità (la fattispecie presa in esame da Cass. 4845/2003 non riguardava un orcio successivus di chiamati all’eredità) e men che mai di un consolidato indirizzo, quale quello presupposto nell’uso del termine "giurisprudenza" nella norma in scrutinio.

3 – Scendendo all’esame della censura contenuta nel secondo mezzo, è convincimento della Corte che la stessa sia infondata.

3/a – Questa Corte ha affermato che nelle successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell’eredità per i primi chiamati, sono abilitati ad esercitare una accettazione (espressa o tacita) valida, ma con efficacia subordinata al venire meno, per rinuncia o per prescrizione-eventi i quali configurano una condicio iuris – del diritto dei primi chiamati (Cass., Sez. 2, 16 agosto 1993, n. 8737; Cass., Sez. 2, 22 giugno 1995, n. 7073; Cass. sez. 2, 13 luglio 2000 n. 9286), osservando, anzitutto, che l’art. 480 c.c., comma 3, stabilisce che il termine di dieci anni, fissato per accettare l’eredità, non corre per i chiamati ulteriori, nel caso in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto sia venuto meno: ciò significa che, al di fuori dell’ipotesi espressamente contemplata, il termine di prescrizione corre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell’apertura della successione, donde l’inferenza della delazione simultanea, con produzione immediata di effetti anche in capo ai chiamati ulteriori, titolari di una situazione giuridica rilevante, in quanto assoggettata alla prescrizione.

3/b – Ad ulteriore conferma dell’assunto la citata Cass. 9286/2000 afferma che, se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, ai sensi dell’art. 479 cod. civ. il diritto di accettarla si trasmette agli eredi: poichè non distingue tra i primi chiamati e chiamati ulteriori, la disposizione è considerata applicabile anche in favore dei secondi ed il fatto che agli ulteriori chiamati venga riconosciuta una posizione giuridicamente rilevante e trasmissibile agli eredi, costituisce un altro argomento in favore della tesi che la delazione operi immediatamente anche in favore dei chiamati ulteriori.

3/c – La precitata pronunzia aggiunge, infine, che ai chiamati in ordine successivo, ai sensi dell’art. 481 cod. civ., spetta il potere di esercitare l’actio interrogatoria al fine di far fissare ai chiamati di grado poziore un termine per dichiarare se accettano o se rinunciano all’eredità. Detto potere, si sottolinea, non esaurisce lo status di chiamato ulteriore, quale unica espressione di rilevanza giuridica, bensì lo completa sotto il profilo della tutela."In conclusione, per i chiamati ulteriori a quelli di primo grado ricorre, se non proprio una istituzione condizionale, una situazione giuridica analoga: vale a dire, una situazione di pendenza destinata a risolversi nel momento in cui il diritto dei primi chiamati sia oggetto di rinunzia o si estingua per prescrizione decennale. Per analogia, quindi, anche i chiamati ulteriori possono compiere atti di accettazionc, espressa o tacita dell’eredità, che diventeranno efficaci solo se i primi chiamati rinunzino o non accettino nel termine" (così Cass. 9286/2000).

4 – Non appare condivisibile la difesa della ricorrente che, pur dando atto dell’indicato arresto di legittimità, ne limita la portata all’insorgere di una facoltà – di accettare la eredità da parte del chiamato ulteriore – negando però che dal medesimo principio – della delazione simultanea – possa nascere anche l’onere di redigere l’inventario da parte del chiamato in ordine successivo, che sia anche nel possesso dei beni ereditari: in contrario deve osservarsi che le conseguenze della delazione simultanea come sopra delineata integrano – siccome espressione di un principio generale- l’ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all’art. 485 cod. civ..

5 – Le argomentazioni appena esposte permettono di negare la fondatezza – perchè non corrispondente all’istituto dell’accettazione come sopra delineato – alla tesi espressa nel ricorso, in forza della quale si dovrebbe rinvenire nella sistematica della legge (e nel parere espresso dal Consiglio di Stato in sede di redazione del progetto preliminare del codice civile, pure riportato in ricorso) un’ontologica differenza i termini "delazione" e "devoluzione", riservando il primo alla chiamata diretta ed il secondo alla trasmissione ai chiamati ulteriori della facoltà di accettare.

6 – Quanto precede consente inoltre di operare una corretta interpretazione dell’espressione "dalla notizia della devoluta eredità" che la ricorrente, che parte dal qui non condiviso principio della devoluzione progressiva dell’eredità in caso di una pluralità di delati in ordine successivo, interpreta nel senso che la "conoscenza" abbia ad oggetto non già l’apertura della successione bensì la devoluzione allo specifico chiamato, indipendentemente dalla scienza della morte del de cujus.

6/a – Tale interpretazione non appare avere un solido aggancio testuale nella sistematica della legge in cui la specificità della disciplina, per il chiamato che sia nel possesso dei beni, sta nel fatto di conoscere, da un lato, l’esistenza dell’apertura della successione e, dall’altro, la circostanza che i beni sui quali eserciti la signoria di fatto siano proprio quelli che siano caduti in successione, atteso che, come osserva autorevole Dottrina, il chiamato – indipendentemente dalla posizione rispetto ad altri delati poziori – deve essere consapevole dell’investitura di quello specifico possesso che comporterà, se non accompagnato dalla redazione dell’inventario, alla preclusione della facoltà di rinunziare.

7 – Il ricorso va pertanto rigettato; la novità della questione trattata e l’obiettiva controvertibilità delle opzioni interpretative fanno ritenere sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012

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