Cons. Stato Sez. III, Sent., 07-12-2011, n. 6454

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione II, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto dalla Casa di cura S. M. s.p.a., di Bari (di seguito, Casa di cura) avverso la deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 3 agosto 2007, recante "Documento d’indirizzo economico – funzionale del Sistema sanitario regionale", nonché le note dell’A.S.L. di Bari, in data 28 settembre e 22 ottobre 2007 e i successivi contratti di adesione con il Servizio sanitario nazionale, recanti le determinazioni dei tetti di spesa per il 2007 per le branche di radiodiagnostica, patologia chimica e per le prestazioni di ricovero.

2. La casa di cura ha appellato la sentenza, chiedendone la parziale riforma, e, rinunciando a una serie di motivi già dedotti in primo grado o deducibili in questa sede, concentra la controversia, nella prospettiva dell’articolo 72 c.p.a., su un solo profilo e specificatamente censura il capo relativo alle prestazioni ospedaliere di "alta specialità", che l’appellante avrebbe potenziato per far fronte alla mobilità fuori regione (cd. viaggi della speranza), a partire dal 2004 e fino al 2006 e che sono state remunerate anche oltre il tetto di spesa fissato.

Si deduce quindi la illegittimità del contratto di adesione con il Servizio sanitario nazionale relativo al 2007 in quanto sottoposto alla firma l’11 dicembre 2007,con la determinazione retroattiva di un tetto di spesa parametrato sul 2006 e di una remunerazione delle prestazioni di alta specialità a tariffa nei limiti di quel tetto con le relative regressioni fra montante e tetto.

Lamenta che la struttura aveva già erogato prestazioni in surplus, come da piano inviato all’A.S.L., ed era impossibile disdire le prestazioni già programmate per gli ultimi 20 giorni del 2007.

Tale contratto sarebbe illegittimo in via derivata anche per illegittimità dell’atto programmatorio regionale, presupposto del contratto stesso, intervenuto nella seconda parte dell’anno e senza coinvolgere l’appellante nel procedimento a lui relativo, e il T.A.R. avrebbe omesso di deliberare in merito a tale tardività né avrebbe considerato che la pretesa non avrebbe comportato aumenti di spesa. D’altra parte il contratto conterrebbe misure di carattere amministrativo e non privatistico.

3. La Regione Puglia si è costituita con controricorso in data 25 febbraio 2011 e, con successiva memoria datata 16 settembre 2011, dopo aver sostenuto l’insussistenza dei presupposti dell’articolo 72 c.p.a., chiede la conferma della sentenza impugnata.

4. L’A.S.L. di Bari si è costituita con atto in data 14 ottobre 2011, eccependo l’inammissibilità dell’appello posto che non è stata impugnata la deliberazione regionale n. 1400/2007, atto presupposto del contratto di adesione. Deduce, altresì, che l’appello sarebbe privo di specifiche e puntuali lagnanze avverso i singoli capi della sentenza; che il contratto esula dal procedimento per la fissazione del tetto di spesa e non è stato impugnato per nullità, ma solo per la parte relativa al tetto alla remunerazione delle prestazioni e senza specificare la norma imperativa violata.

Circa la tardività dell’adozione degli atti impugnati viene richiamata l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 8/2006. Inoltre deduce che nel 2007 alla Casa di cura è stato in concreto assegnato un tetto più alto rispetto all’anno precedente in considerazione anche delle prestazioni fornite nel 2006 oltre il tetto.

5. L’appellante, con memoria del 29 settembre 2011, ha replicato alle deduzioni regionali.

6. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2011, presenti i legali delle parti,la causa è stata trattenuta in decisione.

7.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato.

7.2.Il giudice di prime cure, nel rigettare il ricorso, ha disegnato un quadro completo della disciplina normativa e degli orientamenti giurisprudenziali applicabili anche alla fattispecie.

Sono stati invero richiamati i numerosi precedenti giurisprudenziali sulla fissazione dei tetti di spesa, i contenuti delle varie leggi finanziarie intervenute, la riconosciuta potestà unilaterale e autoritativa della Regione, l’esigenza di programmazione e contenimento della spesa sanitaria, la determinazione della quantità e delle tipologie delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e private, gli accordi e i contratti con le U.S.L. circa l’erogazione delle prestazioni sanitarie, la retroattività o meno della attribuzione del tetto di spesa, la natura anche privatistica dei contenuti dei contratti di adesione e la necessità di eccepirne la nullità con l’indicazione della norma imperativa violata.

7.3. Orbene, parte appellante non produce elementi, circostanze, dati ulteriori probanti a supporto dell’illegittimità dedotta, bensì argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle proposte in primo grado, apodittiche e per di più limitate a un solo motivo di ricorso.

7.4. In via preliminare è da disattendere l’istanza di trattazione prioritaria richiesta dalla Casa di cura, ai sensi dell’articolo 72 c.p.a., posto che non sussiste evidentemente nella fattispecie alcuna "questione di diritto" risolutiva della controversia che invece è stata già affrontata e definita, come detto, in sede normativa e giurisprudenziale.

Quindi è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’A.S.L. per non essere stata impugnata la deliberazione regionale n. 1400/2007, nella considerazione che, invece, l’appello è anche rivolto avverso detto atto in modo esplicito(cfr. pagg. 710).

7.5. La questione all’esame verte sostanzialmente sulla legittimità o meno dei provvedimenti regionali che hanno imposto tetti massimi all’erogazione e alla remunerazione di prestazioni sanitarie fornite dalle strutture private accreditate provvisoriamente.

La finalità di tali provvedimenti è stata individuata nell’equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista finanziario, in quanto alimentato dal Fondo nazionale sanitario, e organizzativo, con piani di rientro nonché di riorganizzazione e razionalizzazione volti al contenimento e alla riduzione della spesa, con conseguenti risparmi, e quindi alla maggiore efficienza e qualificazione nell’erogazione delle prestazioni.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo più volte di esprimersi in materia di imposizione di tetti di spesa a strutture private accreditate a titolo provvisorio (cfr., fra le altre, Sezione V n. 3102 del 1° marzo 2011, n. 418 del 25 gennaio 2002, n. 499 del 19 novembre 2002; n. 2253 del 25 febbraio 2003; n. 8839 del 12 maggio 2009; n. 7236 del 14 luglio 2009; e da ultimo anche questa Sezione, n. 2290 del 25 febbraio 2011 e n. 2131 del 18 febbraio 2011), ritenendo che i tetti di spesa sono in via di principio legittimi date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il diritto alla salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, va di certo tutelato, ma può essere sottoposto a condizioni.

Nelle decisioni richiamate si è statuito che la natura autoritativa e vincolante delle determinazioni regionali in tema di limiti alle spese sanitarie si collega alla necessità che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario debba svolgersi nell’ambito di una seria ed effettiva pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, assume valenza imprescindibile, in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l’adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate.

7.6. Orbene, nella fattispecie la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007 n. 1400 ha inteso proprio definire il livello massimo di finanziamento e remunerazione di ogni tipo di assistenza erogata anche dalle strutture private accreditate, i tetti di spesa e un modello contrattuale volto ad assicurare la continuità delle prestazioni.

Il Collegio rileva che sono stati così individuati gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti procedurali concordati in sede di intesa StatoRegioni del 15 marzo 2007, interventi vincolanti per la Regione per poter usufruire del riparto Fondo sanitario transitorio stanziato con la annuale legge finanziaria.

L’accordo GovernoRegione è propedeutico quindi alla riattribuzione del maggior finanziamento possibile alla Regione, specie se interessata da rilevante disavanzo.

Ad avviso del Collegio la disciplina normativa, primaria e secondaria, va quindi letta in funzione dei vincoli di bilancio e del bilanciamento dell’esigenza di garantire il diritto alla salute con la compatibilità della spesa sanitaria proprio con la limitatezza delle disponibilità finanziarie (cfr. Corte Costituzionale n. 94 del 2 aprile 2009).

Va altresì soggiunto che l’erogazione delle prestazioni per il Servizio sanitario nazionale è il frutto di una scelta delle strutture private e, come ha correttamente ritenuto il giudice di prime cure, le prestazioni di alta specialità non possono ritenersi esonerate da detto piano di riorganizzazione generale.Per di più la struttura accreditata non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto preventivato.

Proprio per sovvenire alle suindicate finalità e perseguire i previsti risultati, dette previsioni, particolarmente rigorose, hanno consentito l’imposizione predeterminata di specifici puntuali tetti e limiti nella quantità di erogazione e remunerazione delle prestazioni, dei budget di spesa per operatore e delle tariffe, con razionalizzazioni, riduzioni di spesa, risparmi, economie di scala e vincoli di bilancio, per il tramite di atti, come quelli all’esame, che la giurisprudenza amministrativa e il giudice di prime cure ha definito atti amministrativi autoritativi.

7.7. Quanto alla lamentata retroattività, la giurisprudenza riconosce come ammissibile anche una limitata tardività della programmazione sanitaria purchè sorretta da criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Al riguardo, va richiamato anche quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 8/2006, secondo la quale "la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività. È evidente che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvivenza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo – fino a quando non risulti adottato un provvedimento – all’entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell’anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell’anno in corso".

La deliberazione regionale risale al 3 agosto 2007 e il livello di finanziamento per l’anno 2007 è stato rapportato al 2006 e a quei dati ben avrebbe potuto far riferimento la struttura per la propria programmazione, senza assumersi il "rischio" di un superamento del tetto.

7.8. Quindi,la natura di atto di pianificazione e programmazione della deliberazione regionale esclude di per sé l’obbligo di comunicazione dell’avvio del relativo procedimento (cfr. Consiglio di Stato V n. 8839 del 12 maggio 2009), e, dal momento che la delibera attiene alla fase di programmazione della spesa sanitaria, rispetto alla stessa non vi è alcun obbligo di contrattazione perché assunta a tutela delle esigenze di ordine finanziario (cfr. Cons. Stato Sezione V, 25 gennaio 2002 n. 418, 31 gennaio 2003 n. 499, 29 marzo 2004 n. 1663).

7.9. La Sezione osserva che le argomentazioni svolte valgono per lo stesso contratto di adesione in quanto sostanzialmente attuativo della richiamata disciplina regionale regolatoria e di altre specifiche disposizioni regionali.

La fissazione del budget di spesa per il 2007 e la mancata remunerazione delle prestazioni erogate in eccesso, trovano quindi argomentato e puntuale riscontro nei plurimi richiami ai precedenti provvedimenti e agli atti ad essi allegati.

Il contratto pertanto, pur se stipulato verso la fine dell’anno ha, come già detto, il suo presupposto nella citata deliberazione regionale ed era stato preceduto dalle note impugnate, in data 28 settembre e 22 ottobre 2007, e, al momento della stipula, i contraenti erano ben consapevoli della rigorosa disciplina di contenimento e di limitazione dei tetti di spesa e della remunerazione tariffaria delle prestazioni.

Detto contratto costituisce l’atto terminale di un procedimento volto alla fissazione del tetto di spesa, e il suo contenuto assume valenza esecutiva e attuativa di quel procedimento; trattandosi di fattispecie negoziale, la contestata sua validità, ove non si faccia questione della legittimità dell’esercizio del potere programmatorio dell’amministrazione sanitaria, esula, come rilevato dal giudice amministrativo, dalla cognizione del giudice amministrativo essendo di competenza del giudice ordinario.

La questione invero potrebbe esulare dalla giurisdizione del giudice amministrativo che, nella specie, si presenta piena ed esclusiva solo quando si verta in materia di pubblici servizi e sussista una connessione con l’esercizio del potere amministrativo ossia prima della sottoscrizione del contratto di adesione.

Ma anche a voler riguardare la questione sotto il profilo della sua connessione con il potere autoritativo di programmazione va rilevato che il contenuto del contratto è deciso nella fase di programmazione per cui nessuna doglianza è ammissibile dopo la sottoscrizione del contratto, tanto più se relativa, come nella specie, ai c.d. limiti o tetti di spesa oggetto degli atti programmatori ed ai loro riflessi sul contratto.

8. In conclusione l’appello va respinto.

9. Tenuto conto della particolarità della fattispecie si dispone la compensazione della spese del grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6947

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame la A. -. T. I. I. C. s.p.a., ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T. I. S.p.a. per l’annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione all’R.T.I. A. della gara di affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione, nonché assistenza e supporto all’analisi dei processi e diffusione sul territorio per la realizzazione dei modelli "ehealth" ed "egovernement" della Regione L.; nonché di reiezione del ricorso incidentale proposto dal R.T.I. A..

A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- "Error in iudicando", nella parte in cui è stato parzialmente accolto il terzo motivo del ricorso principale proposto dal R.T.I. T. I., relativo al possesso da parte del R.T.I. A. del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3, lettera d.iii) del bando di gara.

Il T.A.R., ha erroneamente ritenuto che due dei tre progetti presentati dal R.T.I. A. presentassero una identica descrizione (mentre erano diversi per oggetto, finalità, modalità di avviamento, importi economici e tempi di svolgimento) ed è inammissibilmente entrato nel merito.

2.- "Error in iudicando": sulla erronea valutazione del primo motivo contenuto nel ricorso incidentale; sulla inidoneità del contratto dichiarato dal R.T.I, T. I. a soddisfare il requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3, lettera c), del bando di gara; sulla mancata prova da parte di T. I. s.p.a. dell’effettivo possesso del requisito stesso.

Erroneamente non è stato accolto il primo motivo del ricorso incidentale con il quale era stato dedotto che l’importo dichiarato con la referenza dedotta atteneva alla esecuzione di un contratto misto, inidoneo a dimostrare il possesso del requisito in questione, non essendo stato dimostrato che tutto l’importo fatturato fosse relativo all’esecuzione della attività di "system integration".

3.- "Error in iudicando": sulla erronea valutazione del secondo motivo contenuto nel ricorso incidentale; sulla mancata prova da parte del R.T.I. T. I. dell’effettivo possesso del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3., lettera d.ii), del bando di gara.

Non è stato adeguatamente considerato che le referenze rilasciate dal Ministero della Giustizia presentavano gravi carenze e difformità rispetto ad informazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante.

4.- "Error in iudicando": sulla erronea valutazione del terzo motivo contenuto nel ricorso incidentale; sulla mancata prova da parte del R.T.I. T. I. del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3, lettera d.iii), del bando di gara.

La referenza rilasciata da K. s.p.a. non rientrava nella categoria dei servizi riguardanti infrastrutture per l’informazione territoriale previsti dal bando e quella rilasciata dal Comune di Roma era irregolarmente firmata.

5.- "Error in iudicando": sulla erronea valutazione del quarto motivo contenuto nel ricorso incidentale; sulla incompletezza delle dichiarazioni di avvalimento prodotte dalle imprese concorrenti facenti parte del R.T.I. T. I. e sul conseguente mancato possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica previsti dal bando di gara.

Non è condivisibile la tesi che la circostanza che fossero state prodotte in sede di prequalifica le dichiarazioni di avvalimento prodotte da C. I. s.p.a. e S. R. s.p.a., che contenevano le attestazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, escludeva, per il principio di non aggravamento, la necessità di duplicazione della relativa documentazione in successive fasi di gara.

6.- "Error in iudicando": sulla erronea valutazione del quinto motivo contenuto nel ricorso incidentale; sulla mancata comprova da parte del R.T.I. T. I. dell’effettivo possesso del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.2., lettera a) del bando di gara.

La sentenza impugnata non ha considerato che unico soggetto legittimato ad attestare aspetti relativi al fatturato di T. I. poteva essere la società di revisione incaricata.

Con memoria depositata il 10.2.2011 si è costituito in giudizio la T. I. s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituito R.T.I., che ha eccepito la irricevibilità, la inammissibilità e la improcedibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.

Con note depositate l’11.2.2011 detto R.T.I. T. ha chiesto la reiezione della richiesta di misure cautelari monocratiche formulata dalla parte appellante.

Con decreto cautelare 11 febbraio 2011, n. 629 è stata respinta la richiesta del R.T.I. A. di adozione di misure cautelari monocratiche.

Con atto depositato il 9.3.2011 si è costituito in giudizio il R.T.I. A. s.p.a., nonché i componenti dello stesso Raggruppamento in proprio.

Con memoria difensiva, recante anche appello incidentale, la T. I. s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituito R.T.I., ha dedotto la infondatezza dell’appello ed ha riproposto tutte le domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, da valere anche come motivi di impugnazione incidentale della sentenza de qua.

A sostegno del gravame incidentale sono stati dedotti i seguenti motivi:

1."Error in iudicando": Sulla erronea ed ingiusta valutazione delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 87 e 88 del d. lgs. n. 163/2006; violazione delle norme in tema di verifica e controllo di non anomalia delle offerte; incompetenza del R.U.P. a pronunciare sulla anomalia dell’offerta; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento di potere, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione

Erroneamente non sono state accolte le censure con le quali è stata contestata la incompetenza dell’organo che ha svolto la verifica della anomalia della offerta del R.T.I. A. (perché la verifica e le valutazioni sulla sostenibilità della offerta avrebbero dovuto essere svolte dalla Commissione di gara e non dal R.U.P. affiancato da soggetti privi delle necessarie competenze tecniche, il cui operato non è neppure ratificabile in assenza di valutazione tecnica), nonché la procedura seguita (perché non sono state chieste le percentuali dell’A.T.I. ed il solo costo del lavoro medio di A. rende manifestamente incogrua l’offerta economica del R.T.I.) e la valutazione di congruità della stessa.

2.- "Error in iudicando": Sulla erronea ed ingiusta valutazione delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 84 del d. lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al comma 8; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento di potere, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione.

La nomina, quale membro della commissione di gara, dell’ing. M. D., membro esterno alla stazione appaltante in quanto dirigente della ASL della Provincia di Milano 1, era illegittima e di per sé sufficiente a determinare l’annullamento della gara.

Infatti, ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. n. 163/2006, solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari possono essere non selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.

A nulla vale che il Consiglio di Amministrazione aveva dato atto della necessità di inserire nella commissione un membro esterno in ragione della complessità dell’appalto, perché questa costituisce solo una delle tante ipotesi che possono giustificare l’assenza in organico di adeguate professionalità, ma non esclude che debba essere comunque concretamente essere effettuato un accertamento legato alla carenza di personale interno adeguato.

3.- "Error in iudicando": Sulla erronea ed ingiusta valutazione delle censure sollevate con il terzo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 41, 42 e 48 del d. lgs. n. 163/2006, sul possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento di potere, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione. Carenza e mancata comprova dei requisiti di carattere tecnico economico in capo al RTI A..

Il T.A.R. ha erroneamente non accolto le censure sul difetto, in capo al R.T.I. A., dei requisiti di cui alla lettera c, del punto II.2.3.) ed al punto III.2.3.d) del bando di gara., nonché sulla circostanza che la società K. non aveva utilizzato l’allegato 4 per dichiarare i propri requisiti di capacità tecnica e che la società HI TEVH non aveva indicato il valore esatto del progetto effettuato. Pure erroneamente il Giudice di primo grado non ha accolto la censura relativa alla carenza in capo al R.T.I. A. dei requisiti di cui al punto III.2.3.c) del bando.

4.- "Error in iudicando": Sulla erronea ed ingiusta valutazione delle censure sollevate con il quarto motivo di ricorso. Violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, sul possesso dei requisiti soggettivi di carattere generale; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento di potere, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione.

In base agli stessi orientamenti giurisprudenziali volti ad una lettura sostanzialistica della norma il Giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere il R.T.I. A. per mancata presentazione delle dichiarazioni richieste dalla legge di gara sui requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 da parte delle società ausiliarie e di procuratori speciali.

5.- "Error in iudicando": Sulla erronea ed ingiusta valutazione delle censure sollevate con il quinto motivo di ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del Codice, inutilizzabilità della procedura dell’accordo quadro, illegittimità del bando di gara e dell’intera procedura.

Erroneamente la doglianza è stata ritenuta inammissibile per genericità.

Con atto notificato il 26.3.2011 e depositato il 26.3.2011 il R.T.I. Alamaviva, a seguito dell’accoglimento, da parte del T.A.R. di cui trattasi (con ordinanza 25 marzo 2011 n. 790) della istanza di correzione materiale della sentenza di primo grado impugnata (aggiungendo all’accoglimento del ricorso l’annullamento degli atti impugnati, compreso il provvedimento di aggiudicazione, e la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro sottoscritto) ha proposto motivi aggiunti all’appello, deducendo le seguenti censure:

1.- Sull’erroneità ed infondatezza della sentenza impugnata anche nella parte in cui è stata corretta dall’ordinanza del T.A.R. L. n. 790/2011, per le stesse ragioni contenute nei motivi dell’appello principale già proposto dal R.T.I. A..

2.- Sull’erroneità ed infondatezza della sentenza impugnata anche nella parte in cui è stata corretta dall’ordinanza del T.A.R. L. n. 790/2011, per l’inesistenza della valutazione richiesta dall’art. 122 c.p.a..

La sentenza, così come corretta dal T.A.R., è viziata dalla omessa valutazione degli elementi espressamente indicati dall’art. 122 del c.p.a. circa gli interessi delle parti, la effettiva possibilità di conseguire l’aggiudicazione alla luce di vizi riscontrati, lo stato di esecuzione del contratto e la possibilità di subentrare in esso.

3.- "Error in iudicando" nella parte in cui la sentenza impugnata è stata inammissibilmente integrata dall’ordinanza del T.A.R. L. n. 790/2011.

Con l’ordinanza de qua non è stata operata la correzione di una omissione o di un errore materiale, ma una inammissibile integrazione postuma della sentenza.

Con memoria depositata il 31.3.2011 la L. I. s.p.a. ha chiesto l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale proposto dal R.T.I. A., nonché che siano respinte le altre censure e l’appello incidentale di T. I..

Con memoria depositata l’1.4.2011 il R.T.I. A. ha chiesto la reiezione dell’appello incidentale proposto dal R.T.I. T. I. e delle domande da esso formulate in primo grado, con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la legittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. A. e del successivo accordo sottoscritto con lo stesso.

Con memoria depositata il 2.4.2011 il R.T.I. T. ha replicato alle avverse argomentazioni ed ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 2.4.2011 il R.T.I. A. ha replicato alle censure contenuti nell’appello incidentale proposto dal R.T.I. T., chiedendone la reiezione e ribadendo tesi e richieste.

Con ordinanza 5/6 aprile 2011, n. 1501 questa Sezione ha accolto la istanza cautelare proposta dalla appellante principale ed ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata e degli eventuali atti ad essa conseguenti adottati dall’Amministrazione.

Con atto notificato e depositato il 5.4.2011 il R.T.I. A. ha proposto motivi aggiunti.

In data 8.6.2011 la L. I. s.p.a. ha depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto la fondatezza del primo motivo dell’appello principale e la infondatezza di tutti gli ulteriori motivi posti a base dello stesso, nonché dei motivi aggiunti ad esso appello e dei motivi di appello incidentale.

In data 11.6.2011 il R.T.I. A. ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per la reiezione dei motivi di appello incidentale ed ha chiesto che la sentenza di primo grado venga confermata nella parte in cui ha accertato la legittimità della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Con memoria depositata l’11.6.2011 il R.T.I. T. ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata l’11.6.2011 il R.T.I. A. ha insistito per l’accoglimento dei motivi contenuti nell’atto di appello principale e nei motivi aggiunti, nonché per la reiezione dell’appello incidentale.

Con memoria depositata il 15.6.2011 la L. I. s.p.a. ha argomentato in ordine al contenuto dell’atto depositato dal R.T.I. T. in data 11.6.2011, ribadendo le già rassegnate conclusioni.

In data 17.6.2011 la L. I. s.p.a. ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto che non venga tenuto conto dell’atto depositato da T. I. in data 11.6.2011 (con riguardo ai bilanci Agrisan) e, contestate le avverse difese, ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 17.6.2011 il R.T.I. T. I. s.p.a. ha replicato alle avverse argomentazioni e ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 17.6.2011 il R.T.I. A. ha replicato alle avverse difese ed ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 28.6.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Il giudizio in esame verte in merito alla richiesta di annullamento, formulata dal R.T.I. A. con appello principale, della sentenza in epigrafe indicata, di accoglimento del ricorso principale T. I. S.p.a., proposto per l’annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione della procedura ristretta, per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di sviluppo e manutenzione, nonché assistenza e supporto all’analisi dei processi e diffusione sul territorio per la realizzazione dei modelli "ehealth" ed "egovernement" della Regione L.; nonché di reiezione del ricorso incidentale proposto dal R.T.I. A.. Inoltre, a seguito di motivi aggiunti all’appello principale, verte in merito alla richiesta di annullamento di detta sentenza nella parte in cui è stata corretta con ordinanza del citato T.A.R. n. 790/2011.

Il giudizio verte anche in merito all’appello incidentale proposto dal R.T.I. T. I. con il quale sono state riproposte tutte le domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, da valere anche come motivi di impugnazione incidentale della sentenza de qua.

2.- Innanzi tutto la Sezione (alla luce dei principi affermati nella sentenza della A.P. del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4, secondo i quali il ricorso incidentale diretto a contestare la ammissione alla procedura di gara del ricorrente principale deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche quando il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione della intera procedura) deve esaminare la fondatezza dei motivi del ricorso incidentale di primo grado, riproposti dal R.T.I. A. con i motivi dal secondo al sesto dell’appello principale, volti alla esclusione dalla gara del R.T.I. T..

3.- Con il secondo motivo di appello principale è stato dedotto che erroneamente non sarebbe stato accolto il primo motivo contenuto nel ricorso incidentale di primo grado con il quale era stata dedotta la inidoneità del contratto dichiarato dal R.T.I T. I. a soddisfare il requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3, lettera c), del bando di gara in quanto l’importo dichiarato con la referenza dedotta atteneva alla esecuzione di un contratto misto, inidoneo a dimostrare il possesso del requisito in questione, non essendo stato dimostrato che tutto l’importo fatturato fosse relativo all’esecuzione della attività di "system integration".

3.1.- Osserva in proposito la Sezione che il T.A.R. ha al riguardo sostenuto che la referenza prodotta attestava l’esecuzione di un contratto, di importo superiore alla soglia prevista dalla disciplina di gara e, peraltro, reso per la realizzazione di un sistema di rilevazione informatizzata "caratterizzato da un’architettura distribuita, complessa, integrata e basata su tecnologie web".

Secondo il Tribunale la censura era infondata perché, premesso che una componente di fornitura è propria in ogni prestazione di servizio informatico, una simile possibilità era espressamente ammessa dalla disciplina di gara.

Infatti, in risposta al quesito n. 7, riferito al requisito di cui al punto III.2.3, c), (con il quale era stata chiesta la conferma dell’applicabilità di quanto previsto dalla classe di fornitura ISI di cui al manuale CNIPA sulle forniture ICT), la Stazione appaltante aveva dedotto che "l’attività di system Integration viene intesa secondo un’accezione più ampia rispetto a quella CNIPA sopra indicata. In particolare si intende un servizio complessivo end – to – end, realizzato tramite l’integrazione armonica di componenti applicative complesse, a supporto delle quali ci possono essere strati hardware e software di base". Anche in esito al quesito n. 11, relativo al medesimo requisito (e con il quale era stato chiesto "se nel calcolo del valore economico del progetto/servizio presentato in risposta al requisito…siano incluse le relative forniture sia hardware sia software"), la Stazione appaltante aveva chiarito che "Si, possono essere incluse forniture sia hardware che software, ma non in modo esclusivo, bensì in quanto strumentali all’erogazione del servizio".

3.1.1.- La Sezione concorda col il primo Giudice che era la stessa "lex specialis", e non poteva essere diversamente, che prevedeva la esistenza di una componente hardware nel requisito di cui trattasi. Inoltre, non solo la componente hardware era solo stata data in noleggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri appaltante, ma l’attività di rilievo delle informazioni, peraltro limitata ad una sola Regione, era stata svolta da un partner, sicché ben può ritenersi che detta componente avesse contribuito in maniera poco rilevante alla formazione del valore economico della fornitura de qua.

Aggiungasi che la nota di detta Presidenza del Consiglio evidenziava sia l’importo del contratto che la sua regolare esecuzione, sicché deve ritenersi che fosse idonea a provare la sussistenza del requisito di cui trattasi.

La censura in esame non può, quindi, essere accolta.

4.- Con il terzo motivo di appello principale è stata dedotta la erronea valutazione del secondo motivo contenuto nel ricorso incidentale di primo grado con il quale era stata evidenziata la mancata prova da parte del R.T.I. T. I. dell’effettivo possesso del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3. lettera d.ii) del bando di gara, perché non sarebbe stato adeguatamente considerato che le referenze rilasciate dal Ministero della Giustizia presentavano gravi carenze e difformità rispetto ad informazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante.

4.1.- Osserva la Sezione riguardo a dette referenze che è stato dedotto che quella rilasciata dal Ministero della Giustizia a L. s.p.a., in relazione al servizio di documentazione degli atti dibattimentali penali, sarebbe stata redatta non utilizzando l’allegato 4 del bando di gara e non sarebbe relativa a servizi informatici, ma correlati, mentre l’altra rilasciata a C. I. s.pa. dal Comune di Roma, in relazione al servizio del servizio informativo espropri, sarebbe stata viziata dalla circostanza che era stata timbrata e firmata dal committente solo sulla prima delle due pagine dalle quali era composto l’allegato 4.

Quanto alla prima censura la Sezione non può che convenire con il T.A.R. che nessuna disposizione di gara prevedeva a pena di esclusione che solo l’allegato 4 fosse da utilizzare per dimostrare il possesso dei requisiti di cui trattasi, essendo prevista la produzione in alternativa la produzione di una attestazione del committente su carta intestata recante evidenziati elementi effettivamente presenti nella prodotta attestazione. Inoltre il contratto appare pienamente pertinente al requisito tecnico richiesto, ben potendo i servizi di "call center" e "help desk" essere assimilabili ai "servizi di assistenza e gestione dei servizi applicativi" richiesti dal bando.

Quanto alla seconda deve pure convenirsi con il Giudice di primo grado che detto allegato 4 riservava uno specifico spazio per la firma del committente, sicché, essendo ivi stati apposti la firma ed il timbro del Comune di Roma, committente, non poteva essere disposta la esclusione della concorrente in questione per essere stato redatto un documento secondo le indicazioni contenute nel modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il motivo è quindi in condivisibile.

5.- Con il terzo motivo di appello principale è stata dedotta la erronea valutazione del terzo motivo contenuto nel ricorso incidentale di primo grado, con il quale era stata la mancata prova da parte del R.T.I. T. I. del possesso del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.3, lettera d.iii), del bando di gara perché la referenza rilasciata da K. s.p.a. non rientrava nella categoria dei servizi riguardanti infrastrutture per l’informazione territoriale previsti dal bando e perché quella rilasciata dal Comune di Roma portava la firma del committente, peraltro incompetente, solo sulla prima pagina.

5.1.- Osserva al riguardo la Sezione che sono sicuramente condivisibili, quanto alla referenza rilasciata da K. s.p.a., le affermazioni del T.A.R. che non è stata fornita dalla parte che ha eccepito la carenza de qua la piena ed incontrovertibile prova dell’insufficienza del fatturato in questione e che il servizio fornito (possibilità di accedere al sistema cartografico, condurre ricerche tra tutte le risorse informative contenute nel sistema ed estrarre e far confluire nel sistema nuovi dati) era pienamente conforme a quanto richiesto (garantire l’accesso, lo scambio e la gestione di dati e servizi geografici).

Quanto alla attestazione del Comune di Roma deve rilevarsi, come in precedenza evidenziato, che la referenza era stata fornita utilizzando il modello 4, che presentava un unico spazio per l’apposizione della firma del committente, come legittimamente effettuato nel caso concreto, nonché che il servizio in questione era gestito anche dal Dipartimento XIII il cui direttore era competente firmare la attestazione di cui trattasi.

Tanto esclude la possibilità di favorevole apprezzamento della esaminata censura.

6.- Con il quarto motivo di appello principale è stata dedotta la erronea valutazione del quarto motivo contenuto nel ricorso incidentale di primo grado, con il quale era stata lamentata la incompletezza delle dichiarazioni di avvalimento prodotte dalle imprese concorrenti facenti parte del R.T.I. T. I. ed il conseguente mancato possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica previsti dal bando di gara. Ciò in quanto non sarebbe condivisibile la tesi che la circostanza che fossero state prodotte in sede di prequalifica le dichiarazioni di avvalimento prodotte da C. I. s.p.a. e S. R. s.p.a., contenenti le attestazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, escludeva, per il principio di non aggravamento, la necessità della loro duplicazione in successive fasi di gara.

6.1.- La Sezione condivide al riguardo la tesi del T.A.R. circa la applicabilità del principio di non aggravamento alla procedura de qua, e sufficienza delle dichiarazioni prodotte dalle società ausiliarie con il modulo allegato 3 al bando di gara, sottoscritto nei campi da 5 a 17.

Ed invero gli art. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 e 43 del d.P.R. 445/2000 impongono alle amministrazioni procedenti di acquisire d’ufficio i documenti, necessari all’istruttoria, già in loro possesso, coerentemente con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento. I caratteri generali delle menzionate disposizioni, l’insussistenza, nelle stesse, di espresse deroghe o eccezioni al loro ambito d’applicazione oggettivo e l’assenza, nella normativa disciplinante le procedure di affidamento di appalti pubblici, di puntuali previsioni che impediscano espressamente l’acquisizione degli attestati in possesso delle amministrazioni aggiudicatici, precludono che possano essere escluse dal perimetro applicativo della normativa citata le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, nonché impongono di interpretarla ed applicarla, anche in ossequio al principio del "favor partecipationis" ed in conformità ai recepiti principi di semplificazione amministrativa, a tale tipologia di procedimenti (Consiglio Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011).

La disaminata censura non è quindi suscettibile di assenso.

7.- Con il quinto motivo di appello principale è stata dedotta la erronea valutazione del quinto motivo contenuto nel ricorso incidentale di primo grado, con il quale era stata dedotta la mancata comprova da parte del R.T.I. T. I. dell’effettivo possesso del requisito di capacità tecnica previsto nel punto III.2.2., lettera a), del bando di gara. Ciò in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato che unico soggetto legittimato ad attestare aspetti relativi al fatturato di T. I. poteva essere la società di revisione incaricata.

7.1.- Non può, invero, il Collegio che concordare con il Giudice di prime cure che ha affermato che nessuna espressa comminatoria di esclusione era riferita alla violazione delle modalità di presentazione e dichiarazione del requisito, nonché che la dichiarazione della società di revisione, ancorché non nelle forme dell’art. 47, e la certificazione del presidente del Collegio sindacale (espressamente prevista dal disciplinare) vanno valutate come elementi idonei sul piano sostanziale a soddisfare l’interesse sotteso alla richiesta dello specifico fatturato, quale requisito di partecipazione.

La censura va quindi disattesa.

8.- Tutti i motivi posti a base del ricorso incidentale del R.T.I. A. di primo grado, volti a dimostrare la illegittimità dell’ammissione del R.T.I. T. alla procedura di gara de qua, sono quindi infondati.

Può quindi essere esaminato il secondo motivo dell’appello incidentale proposto dal R.T.I. T., che, in quanto legittimamente ammesso alla gara deve ritenersi legittimato ad impugnare l’aggiudicazione della stessa al R.T.I. A., va esaminato prioritariamente rispetto agli altri in quanto volto a dimostrare la irregolarità in radice della composizione della commissione di gara, la cui sussistenza andrebbe ad inficiare tutta la attività dalla stessa svolta e comporterebbe l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi volti a dimostrare la illegittimità del suo operato.

9.- Con il motivo di appello in esame è stata dedotta la erroneità e la ingiusta valutazione delle censure sollevate con il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 84 del d. lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al comma 8; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti in fatto ed in diritto, sviamento di potere, violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e difetto di motivazione.

Ciò in quanto la nomina quale membro della commissione di gara dell’ing. M. D., membro esterno alla stazione appaltante in quanto dirigente della ASL della Provincia di Milano 1, sarebbe stata illegittima e di per sé sufficiente a determinare l’annullamento della gara.

Infatti ai sensi del citato art. 84, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006 solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari possono essere non selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.

A nulla varrebbe che il Consiglio di Amministrazione ha dato atto della necessità di inserire nella commissione un membro esterno in ragione della complessità dell’appalto, perché questa costituirebbe solo una delle tante ipotesi che possono giustificare l’assenza in organico di adeguate professionalità, ma non escluderebbe che debba essere comunque concretamente essere effettuato un accertamento legato alla carenza di personale interno adeguato.

9.1.- La Sezione considera dette censure fondate, stante la carenza motivazionale che affligge la sentenza impugnata laddove ha ritenuto incondivisibile detto motivo innanzi tutto perché l’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 consente il ricorso a professionalità esterne, considerato che l’Ing. Divino, in quanto dirigente della ASL Milano 1, è funzionario di "altra amministrazione aggiudicatrice".

Quanto alle ragioni sottese alla scelta ha osservato il T.A.R. che la nomina di detto ingegnere è stata stabilita in data 25.1.10 (verbale n. 1/2010) su richiesta del Responsabile della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo della Regione L., previo esame del curriculum dell’interessato e dopo l’acquisizione del parere dell’Avvocatura Regionale circa la compatibilità della nomina con il "Regolamento gare", che prevede simili eventualità in presenza di procedure concorsuali di particolare complessità. Ha poi aggiunto il Tribunale che non appariva secondario, sul piano non soltanto della regolarità della procedura seguita, ma anche del principio di ragionevolezza che, avendo la gara a oggetto proprio servizi di supporto al Sistema informativo della Sanità lombarda, sia stato deciso l’inserimento di un componente di sicura capacità tecnica specifica, in quanto ingegnere e dirigente di un’importante Azienda sanitaria milanese.

Non ha invero considerato adeguatamente il Giudice di prime cure che, in base al citato art. 84, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006, prevalente su qualsiasi norma regolamentare da esso derogante, la complessità dell’appalto costituisce solo una delle molteplici fattispecie che possono far ritenere che all’interno dell’organico della Amministrazione non è rinvenibile personale dotato al riguardo di professionalità adeguate, ma dell’inutile ricerca di essa deve essere comunque dato adeguato atto nel provvedimento di nomina del commissario esterno. Lo svolgimento di detta attività di riscontro e ricerca non risulta attestato nel verbale n. 1/2010 del Consiglio di Gestione della Società "L. I. SpA"con il quale è stata disposta la nomina del suddetto dirigente della ASL Milano 1 quale membro della commissione di gara di cui trattasi.

Invero è ivi dato atto, dopo aver sottolineato che i nominativi individuati erano stati frutto di attenta e ponderata verifica, che era pervenuta la richiesta da parte del Responsabile della Direzione Centrale O.P.P. e S.I. della Regione L. di inserire all’interno della Commissione giudicatrice un rappresentante della A.S.L., individuato nell’ing. M. D., dirigente ASL della Provincia di Milano 1, il cui curriculum è stato illustrato ed allegato agli atti.

Il verbale prosegue sottolineando che la legittimità dell’inserimento di detto funzionario regionale era stata avallata da verifiche legali svolte dall’Avvocatura regionale che aveva attestato la sussistenza della possibilità (prevista peraltro dal Regolamento gare della Società) che delle Commissioni di gara, in caso di particolare complessità dell’oggetto dell’appalto, potevano far parte anche dirigenti esterni, inclusi i Dirigenti delle ASL o AO.

Come è evidente nessun cenno contiene il provvedimento de quo alla sussistenza dell’ulteriore requisito che, secondo l’art. 84, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006, è indispensabile per poter includere nella Commissione di gara un dirigente esterno: cioè l’accertata carenza in organico di adeguate professionalità o la sussistenza degli altri casi previsti dal regolamento dando idonea dimostrazione della sussistenza di esigenze oggettive e comprovate.

La Sezione deve anche valutare le argomentazioni in proposito svolte dalla L. I. s.p.a., circa la interpretabilità dell’art. 84, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006, laddove pone a presupposto della selezione di un soggetto esterno l’accertata carenza in organico di adeguate professionalità in termini di carenza in senso non assoluto ma relativo, cioè parametrata alla complessità della specifica procedura di gara, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi idonea motivazione della nomina di membri esterni il mero riferimento alla complessità della procedura di gara. Ciò considerato che la gara aveva per oggetto il sistema informativo della sanità lombarda, il che renderebbe ovvia la richiesta della Regione di integrare la commissione esaminatrice con un soggetto esperto del settore sanitario, essendo pacifico che una tale professionalità specifica non esisteva all’interno della stazione appaltante, che opera in campo informatico e non sanitario. L’obbligo della motivazione poteva, secondo la stazione appaltante, ritenersi soddisfatto perché le ragioni della scelta potevano essere agevolmente soddisfatte dalla lettura degli atti del procedimento; tenuto conto che le competenze della commissione giudicatrice e di quella istituita ad hoc per la verifica della congruità sono differenti.

Osserva in proposito il Collegio che, se è vero che la carenza in organico di soggetti dotati di adeguate professionalità deve essere intesa non in senso assoluto, ma relativo, e va parametrata alla reale complessità della procedura di gara in essere, deve tuttavia confermarsi che dell’effettuato riscontro negativo circa la esistenza di personale idoneo all’interno dell’organico della stazione appaltante, deve essere comunque dato atto nel provvedimento di nomina del commissario di gara esterno, a nulla valendo la eventuale opportunità della nomina, stante il chiaro e vincolante precetto normativo al riguardo.

La difesa del R.T.I. A. ha a sua volta dedotto in proposito che dalla lettura del provvedimento impugnato si evincerebbe che la nomina de qua è stata effettuata dopo attenta istruttoria, con la quale sarebbero stati valutati sia l’ammissibilità sul piano giuridico della nomina quanto l’insufficienza delle competenze tra le figure professionali disponibili in organico, in relazione alla natura complessa dell’appalto. Del resto l’art. 84, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006 attribuirebbe alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità nel valutare la presenza in organico di figure professionali adeguate e non imporrebbe un obbligo di particolare motivazione in ordine alle ragioni della scelta. A nulla varrebbe, poi, che per la valutazione della anomalia della offerta la stazione appaltante ha nominato una commissione composta da membri interni, essendo essa commissione incaricata di effettuare una valutazione più ampia e complessa rispetto a quella di valutazione dell’anomalia.

La Sezione non può condividere la tesi che dalla lettura del provvedimento impugnato possa evincersi che la nomina del commissario esterno è stata effettuata dopo la valutazione della insufficienza delle competenze delle figure professionali disponibili nell’organico della stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto di cui trattasi; invero dalla lettura di detto provvedimento risulta solo che era stato accertato che, in caso di particolare complessità dell’oggetto dell’appalto, della commissione potevano far parte anche dirigenti esterni, inclusi i Dirigenti delle ASL o AO. Anche se non fosse stata necessaria una dettagliata motivazione al riguardo, nel provvedimento di nomina del commissario esterno doveva almeno essere fatto cenno all’esito negativo della istruttoria relativamente alla inesistenza nell’organico della stazione appaltante della presenza di una ulteriore unità dotata delle adeguate competenze con riferimento alla complessa natura della gara in questione, il che non risulta dal provvedimento di nomina in questione, che da tanto deve ritenersi irrimediabilmente viziato.

Aggiungasi che, poiché la procedura ristretta de qua era volta all’affidamento, mediante utilizzo dell’accordo quadro di cui all’art. 59 del d.lgs. n. 163/2006, di servizi di manutenzione, assistenza e supporto all’analisi dei processi di diffusione sul territorio per la realizzazione dei modelli "ehealt" ed "e – governement" della Regione L., non potrebbe mai ritenersi, che essa fosse riconducibile alla concessione di servizi di cui all’art. 30 di detto d.lgs., tenuto conto dell’oggetto della controprestazione a favore dell’aggiudicatario e della circostanza che si è in presenza di un appalto quando l’onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull’amministrazione e non sulla utenza.

Anche in caso contrario sarebbe comunque stato necessario l’accertamento, in concreto, del rispetto dell’art. 84, comma 8 del d. lgs. n. 163/2006, espressione del principio di buon andamento ed economicità, nonché di trasparenza, dell’azione amministrativa, per cui i commissari dotati delle necessarie competenze devono essere prioritariamente cercati all’interno del personale in forza alla stazione appaltante. Il non aver dato atto della avvenuta inutile ricerca all’interno delle professionalità in organico alla L. I. s.p.a. avrebbe comunque reso la nomina del componente esterno illegittima per violazione di detti principi.

9.2.- Il motivo in esame deve essere quindi accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado che hanno fatto seguito alla nomina della commissione di gara nella illegittima composizione cui prima si è fatto cenno.

10.- In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale del R.T.I. T., l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la prima decisione, con la quale era stato accolto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara de qua al R.T.I. A., con diversa motivazione in base a quanto precedenza considerato circa la irregolarità della composizione della commissione di gara.

La domanda di aggiudicazione della gara in favore del R.T.I. T. e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in suo favore non può essere accolta, stante lo stato di incertezza sull’esito della rinnovata procedura a seguito dell’annullamento degli atti compiuti dalla Commissione di gara illegittimamente costituita.

La situazione, dopo il disposto annullamento, è invero ancora incerta ed incompiuta, l’assetto definitivo di interessi ancora di là da venire, ed in un simile quadro non sono ancora definiti i presupposti del risarcimento, sia con riguardo all’an (l’essersi effettivamente verificato un danno, e che tipo di danno, di quale natura) sia al quantum (cosa che potrà accertarsi solo dopo l’esito del procedimento e la realizzazione del bene della vita, ove questa avvenga).

11.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge e conferma la sentenza di primo grado con diversa motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04-07-2012, n. 11139 Albo professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 26 agosto 2010 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo ha impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense la deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo che aveva iscritto nell’albo professionale il Dott. A.I., quantunque egli avesse riportato condanna penale per falsità ideologiche commesse nell’anno 1996 durante l’esercizio della pratica forense.

Il Consiglio nazionale forense, con decisione depositata il 9 settembre 2011, ha accolto il ricorso perchè ha stimato che i fatti addebitati al Dott. A., benchè risalenti nel tempo, siano tali da compromettere tuttora il requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" cui il R.D. n. 1578 del 1933, art. 17, subordina l’iscrizione nell’albo degli avvocati, non rilevando in contrario la circostanza che il predetto Dott. A. abbia in seguito ottenuto un provvedimento di riabilitazione penale.

I Dott. A. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando vizi di motivazione della decisione impugnata.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.
Motivi della decisione

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

La valutazione operata dal Consiglio nazionale forense, se immune da vizi logici e giuridici, non può formare oggetto di sindacato da parte di questa Corte, la quale deve limitarsi a controllare l’esattezza e la congruità della decisione senza possibilità di sostituirsi al Consiglio nell’apprezzamento della rilevanza, ai fini deontologici, dei fatti ascritti al professionista (cfr. Cass. n. 20360 del 2007, n. 20160 del 2010 e n. 25932 del 2011).

Analogo principio dev’essere affermato con riguardo alla valutazione del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" che il Consiglio nazionale forense è chiamato a verificare ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale.

La motivazione che, nel caso in esame, sorregge la decisione adottata non è affetta dai vizi d’illogicità che il ricorrente le addebita.

Correttamente, infatti, il Consiglio nazionale forense ha distinto tra gli effetti penali di una condanna (così come di un provvedimento di irrogazione di pena a seguito di patteggiamento) e dell’eventuale riabilitazione, da un lato, e dall’altro l’accertamento dei fatti storici – qui, del resto, non contestati – sui quali quella condanna si è basata; ed altrettanto correttamente ha considerato come la valutazione deontologica sottesa al provvedimento d’iscrizione nell’albo operi su un piano diverso da quello del processo penale e della successiva riabilitazione.

Il giudizio negativo in ordine al requisito occorrente per l’iscrizione è stato pertanto espresso in modo del tutto autonomo, rispetto alle diverse pronunce dell’autorità giudiziaria cui sopra s’è fatto cenno, e la valutazione in base alla quale la passata condotta del Dott. A. è apparsa ostativa alla sua iscrizione nel predetto albo – valutazione fondata sulla reiterazione dei comportamenti censurabili, sulla diretta inerenza di tali comportamenti ad aspetti propri dell’attività forense e sul rilievo che essi sono stati tenuti quando l’autore, benchè ancora praticante, era ormai in età sufficientemente matura per avere piena consapevolezza della gravità del proprio agire – non appare nè illogica nè inadeguata. Aggiungasi che la conclusione cui il Consiglio nazionale è pervenuto non è in contraddizione con l’affermazione secondo la quale il professionista radiato per condanna penale può essere nuovamente iscritto se sia stato in seguito riabilitato ed abbia tenuto un’ottima condotta, perchè nell’impugnata decisione è ben chiarito come, anche in tal caso, la riabilitazione operi quale condizione necessaria, ma non sufficiente, dal momento che il rinnovo dell’iscrizione pur sempre presuppone una valutazione della rilevanza deontologica dei fatti storici dei quali l’interessato si sia reso protagonista.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di causa, non essendosi difesa la parte intimata.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13267

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
Con sentenza dell’11-4-2007 la Corte di Appello di Bologna, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di riscatto L. n. 392 del 1978, art. 39 esercitata dall’impresa individuale A. di P.E., quale conduttore di in immobile ad uso diverso, avente ad oggetto la quota ideale del 50% dell’immobile condotto in locazione acquistata da G.R..
Avverso detta sentenza propone ricorso l’impresa individuale A. di P.E. con un articolati motivo. Resiste con controricorso G.R..
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo si denunzia violazione di legge in quanto la vendita di una sola quota dell’immobile locato non può limitare il diritto del conduttore ad esercitare i diritti L. n. 392 del 1978, ex artt. 38 e 39 rappresentando comunque una situazione di consolidamento della posizione del conduttore nel luogo dove l’attività è esercitata considerando che egli potrebbe rendersi acquirente anche della restante parte nel caso di vendita successiva.
2. Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha affermato che non spetta al conduttore il diritto di riscatto L. n. 1392 del 1978, ex art. 39 nell’ipotesi di vendita di una quota dell’immobile locato, sul rilievo della mancanza di identità fra il bene venduto e quello locato ed in considerazione del fatto che la vendita di quota non può considerarsi quale graduale realizzazione dello scopo della norma, poichè tale possibilità in futuro potrebbe non realizzarsi.
3. Nelle more le Sezioni Unite di questa Corte , con sentenza 14-6- 2007 n. 13886,risolvendo i contrasti giurisprudenziali sul punto, hanno negato la configurabilità del diritto di prelazione (e del succedaneo diritto di riscatto) in caso di alienazione della sola quota dell’immobile locato, sia che essa avvenga a favore di un terzo estraneo al contratto di locazione, sia in caso di acquisto da parte di altro comproprietario.
Al riguardo è stato posto in evidenza che nella materia delle prelazioni – in particolare in quelle assistite dal carattere di realità A.to dal diritto di riscatto – il relativo diritto si sovrappone all’autonomia contrattuale e la limitazione del potere dispositivo del proprietario trova giustificazione nella funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), sicchè il sacrificio imposto in funzione dell’interesse superindividuale conferisce alla norma che lo prevede l’inevitabile carattere della eccezionaiità, con la conseguenza della inapplicabilità della disciplina oltre i casi tipici regolati, tra i quali non è stata inserita l’ipotesi specifica della alienazione della quota.
4. Soccorre, poi, il principio – evincibile con carattere di generalità dalla pacifica posizione di dottrina e giurisprudenza sull’inapplicabilità della prelazione alla ed. vendita in blocco e dal rilievo, condiviso in dottrina, che la sussistenza dei presupposti del retratto successorio ex art. 732 c.c. esclude la stessa ipotizzabilità della prelazione urbana e non pone il problema di un conflitto tra diversi diritti di prelazione – che vi deve essere identità tra l’immobile alienato e l’immobile oggetto della locazione, identità che manca nell’alienazione della quota astratta del bene.
5. Inoltre la pretesa "graduale" attuazione dello scopo della norma, realizzabile con l’acquisto della proprietà completa dell’immobile da parte del conduttore in momenti successivi con l’acquisizione progressiva della proprietà di tutte le altre quote, non solo, secondo quanto già ha indicato la sentenza di questa Corte n. 18648 del 2003, è del tutto eventuale , ma richiederebbe che a dette vendite successive il proprietario-locatore si determini nella perdurante vigenza della locazione in corso, giacchè altrimenti, per le alienazioni compiute dopo la cessazione della locazione, a soggetto già conduttore il diritto di prelazione più non spetta.
In considerazione della circostanza che la sentenza delle Sezioni Unite è successiva alla sentenza della Corte di Appello, si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012



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