Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-02-2014, n. 9883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 28.9.2010, resa nelle forme del giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano ha dichiarato T.G. colpevole dei reati, realizzati negli anni 2007 e 2008 con abuso delle funzioni e dei poteri connessi alla sua qualità di tecnico comunale-geometra del Comune di (OMISSIS), di corruzione propria continuata e di falsità in atti pubblici (due contestazioni), condannandolo alla pena, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, di tre anni di reclusione e dichiarandolo interdetto per cinque anni dai pubblici uffici. Il Tribunale ha altresì ordinato la confisca ex art. 322 ter c.p., delle disponibilità bancarie del prevenuto nella misura di Euro 30.500 ritenuta equivalente al prezzo della corruzione.
Adita dall’impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 24.5.2011 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, ma ha mitigato la sanzione, concedendo all’imputato le attenuanti generiche negate in primo grado e rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione.
2. I fatti reato contestati all’imputato scaturiscono da complesse indagini svolte sulle attività dell’imprenditore I.A., presidente della società xxx S.p.A., controllante una serie di società a responsabilità limitata e con esse costituente un vero e proprio gruppo di imprese (holding) operante nel settore immobiliare (progettazione e costruzione di edifici, opere di ristrutturazione, vendita di immobili, arredamento di interni), particolarmente attivo nei rapporti con enti pubblici dell’area Sud-Ovest della provincia di (OMISSIS).
2.1. Nell’ambito delle diverse pratiche edilizie e urbanistiche di diretto o indiretto interesse dello I. (della società xxx SpA e di società collegate) le indagini hanno portato in luce gli anomali rapporti intessuti dallo I. con il tecnico del Comune di (OMISSIS) T.G., scanditi da ripetuti e continuativi contatti personali e da dazioni di somme di denaro e utilità varie dallo I. al pubblico funzionario. Rapporti evidenziati dalle acquisizioni documentali della p.g., dai contenuti di intercettazioni telefoniche (segnate anche da diretti contatti tra T. e I.), dalle dichiarazioni ammissive dei fatti rese dallo I. (assimilate dai giudici di merito a una vera e propria chiamata in correità del coimputato T.), da più dichiarazioni testimoniali e, in concreto, dalle sostanziali ammissioni dello stesso T., che ha riconosciuto di aver conseguito dallo I. somme di denaro (nelle festività natalizie del 2006 e del 2007) e ha reso confessione degli addebiti di falso, relativi alla soppressione (capo B della rubrica) delle ultime pagine, recanti le conclusioni, della relazione geologica corredante il piano di lottizzazione di Via (OMISSIS) progettato dalla xxx s.r.l. proprietaria dei terreni (piano cui era interessato lo I.: edificazione di 32.000 metri cubi di edifici residenziali e relative infrastrutture) e alla loro sostituzione, previa falsificazione della data di arrivo al Comune (capo C della rubrica), con altra relazione idrogeologica (del 29.1.2008, fatta apparire giunta il 22.1.2008) in formale conformità alle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore comunale.
Alle dazioni di denaro ottenute dal T. (il 27.12.2007 si reca presso gli uffici della società xxx dove gli viene consegnata una busta con 2.000 Euro) si cumula, in base ad accertamenti documentali, il controvalore di Euro 28.500 corrispondente ai lavori di ristrutturazione della propria abitazione fatti eseguire, su intervento da lui sollecitato allo I., dalla Archimede Costruzioni s.r.l., società del gruppo xxx. Evenienze, tutte, che – secondo l’accusa, giudicata fondata da Tribunale e Corte di Appello – inscrivono i contegni antidoverosi del T. anche in un più generale "asservimenlo" della pubblica funzione ricoperta a beneficio degli interessi di I.A. e delle società da questi controllate.
2.2. Le due conformi decisioni di merito hanno ritenuto le emergenze delle indagini e dell’iniziale istruttoria dibattimentale (si è proceduto su richiesta del T. al giudizio abbreviato solo dopo l’integrazione dell’accusa con contestazioni suppletive del p.m., ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2009) largamente dimostrative dei fatti reato ascritti al T., non trovando margini di verosimiglianza gli assunti difensivi del prevenuto sui fatti di corruzione continuata. Per un verso le accertate remunerazioni pecuniarie ricevute dallo I. (che afferma di aver soltanto voluto "sdebitarsi" o compensare lo "spirito di collaborazione" con cui il tecnico comunale trattava le pratiche riconducibili al gruppo xxx) trascendono senz’altro il connotato di semplici "regalie" o spontanee elargizioni dell’imprenditore I., come attestano le condotte elusive del corretto e imparziale svolgimento delle pratiche di sua competenza d’interesse di I. e il consistente valore delle opere di ristrutturazione immobiliare conseguite dall’imputato dopo aver pagato una iniziale fattura di soli Euro 1.500 alla società Archimede. Per altro e congiunto verso i dati storici relativi a tali "gratuite" opere di ristrutturazione fruite dall’imputato non sono smentiti dalla "ripresa" dei pagamenti dell’appalto dei lavori con il versamento della somma di Euro 9.000 nel novembre 2009, eseguito, come osserva la sentenza di appello, "poco dopo aver appreso dell’esistenza dell’indagine a suo carico".
3. Con il ricorso proposto dal difensore dell’imputato contro la decisione della Corte di Appello di Milano si deducono i vizi di violazione di legge e di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riassunti come di seguito.
3.1. Violazione degli artt. 318 e 319 c.p..
I risultati delle indagini non offrono persuasiva prova che le dazioni di denaro e le utilità percepite dall’imputato siano causalmente collegate al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Consapevoli di tale situazione processuale i giudici di merito hanno fatto ricorso alla costruzione di matrice giurisprudenziale di un generale contegno di asservimento delle pubbliche funzioni del geometra comunale agli interessi privati dello I.. Quando si tenga conto della "assoluta modestia" delle erogazioni pecuniarie o assimilate acquisite dal T., occorre considerare – potendo siffatto asservimento verificarsi anche nelle ipotesi di reato contemplate dall’art. 318 c.p. (corruzione per atto di ufficio o c.d. impropria) – che il chiamante in correità I. ha riferito che le suddette dazioni erano soltanto una ricompensa per "la più pronta e corretta trattazione delle pratiche che lo riguardavano". Sicchè gli interventi suppostamele favoristici attuati nella sua qualità dal T. a beneficio dello I. non hanno in alcun modo violato regole di correttezza e di buona amministrazione, nè hanno pregiudicato posizioni e interessi di terzi. Nelle vicende del piano di lottizzazione (OMISSIS), cui le decisioni di merito hanno dedicato particolare attenzione e che non possono correlarsi alla dazione dei 2.000 Euro avvenuta nel dicembre 2007, trattandosi di vicende successive, il T. si è limitato "ad evidenziare alla parte istante, sia pure per le vie brevi e più celeri (attesa l’imminenza dell’esame della pratica da parte dell’apposita commissione comunale) che quella relazione tecnico- geologica non era adeguata, pertinente, congrua, efficace". Contegno che non esorbita dal dovere di correttezza funzionale.
3.2. Erronea applicazione degli artt. 476, 485, 490 e 493 bis c.p..
Con riguardo ai due reati di falso contestati all’imputato, la Corte di Appello ha ritenuto di confermare le conclusioni del giudice di primo grado, richiamando la decisione di legittimità già menzionata dal Tribunale (Sez. 5, 23.1.2004 n. 8684, xxx, rv. 228752). Ma i precedenti giurisprudenziali evocati dai giudici di merito non sono conferenti. Nessuno dubita, infatti, che il registro di protocollo di un ente pubblico e lo stesso numero di protocollo apposto su un atto depositato da privati costituiscano atti pubblici. Nel caso di specie, però, il T. non ha operato alcuna alterazione del timbro di protocollo o del registro di protocollo pertinenti alla presentazione della relazione idrogeologica della xxx s.r.l.
"corretta". La relazione è stata alterata solo nel senso che la sua parte conclusiva è stata sostituita con altra, senza alcuna manomissione, riproduzione o alterazione del timbro e del registro di protocollo in cui si dava atto della presentazione del documento (avente natura consulenziale e non altrimenti qualificabile se non come atto privato) in una certa data e da parte di un certo soggetto.
A tutto concedere l’intervento del T. non è stato idoneo a costituire una forma di "inganno rilevante" in danno dell’ente pubblico comunale.
3.3. Manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
La Corte di Appello ha ritenuto di condividere le valutazioni del Tribunale in riferimento alla supposta irrilevanza dello stato di incensuratezza dell’imputato. E’ vero che la stessa Corte ha tuttavia ritenuto lo stesso meritevole delle attenuanti generiche, giustificandole con la confessione spontanea e pregiudiziale del prevenuto almeno per i reati satelliti (reati di falso). Nondimeno ha operato una riduzione di pena assai limitata in supposta assenza di altri dati che consentissero l’applicazione delle attenuanti generiche nella loro estensione massima, riducendo la pena base per il solo più grave reato di corruzione e mantenendo invariati gli incrementi per gli altri due reati in continuazione, senza svolgere alcun giudizio di comparazione con le aggravanti contestate per i falsi.
3.4. Erronea applicazione degli artt. 28, 31 e 37 c.p..
I giudici di appello hanno confermato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata dal giudice di primo grado al T. per la durata di cinque anni. La pena accessoria così determinata deve ritenersi, quanto alla sua durata, illegale.
La pena principale per il più grave reato di corruzione (della quale soltanto deve tenersi conto) non supera i tre anni di reclusione e occorre avere riguardo all’art. 31 c.p., che prevede la pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici quale effetto della condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio. L’art. 31 c.p., non stabilisce un termine di durata della sanzione accessoria. E’ l’art. 37 c.p., a stabilire che, in assenza di espressa indicazione normativa, la pena accessoria temporanea deve avere durata equivalente a quella della pena principale inflitta. La pena base per il reato di corruzione è stata calcolata dalla Corte territoriale in due anni e sei mesi di reclusione. Valutata la riduzione ex art. 442 c.p.p., la pena inflitta per il reato di corruzione è pari ad un anno e otto mesi e tale non può non essere anche la durata della pena accessoria.
3.5. Erronea applicazione dell’art. 322 ter c.p..
La Corte di Appello ha confermato anche la misura di sicurezza della confisca per equivalente nella entità applicata dal Tribunale in misura di Euro 30.500. Somma costituita dalle dazioni pecuniarie di Euro 3.000 menzionate nel capo di imputazione ex art. 319 c.p., e dalla utilità corrispondente ai lavori di ristrutturazione dell’immobile dell’imputato, calcolata in base al valore contrattuale iniziale (preventivo di Euro 30.000), detratti gli anticipi corrisposti dall’imputato. Sennonchè tale seconda più rilevante voce non è correttamente computata, perchè deve aversi riguardo non alla previsione di valore iniziale dei lavori ma alle attività di ristrutturazione in concreto eseguite, che lo stesso Tribunale (nulla aggiungendo sul punto la Corte di Appello) riconosce non essere state esaurite.
3.6. Con "motivi aggiunti" depositati il 19.4.2013 il difensore del ricorrente, riprendendo un tema già accennato con il primo motivo di ricorso, prospetta la tesi della attuale riconducibilità della condotta di asservimento della propria pubblica funzione ai privati interessi del corruttore I. contestata al T. alla fattispecie della corruzione per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 318 c.p., come modificato dalla recente L. n. 190 del 2012.
Ad avviso del difensore la sola corruzione propria continua oggi ad essere ancorata ad uno specifico o determinato atto di ufficio, laddove la vigente riconfigurazione della corruzione impropria come mercimonio della funzione (art. 318 c.p., nel nuovo testo) impone – a norma dell’art. 2 c.p., comma 4 – la "derubricazione" dell’ascritto reato di corruzione propria in corruzione impropria.
4. Ad eccezione di quella, subordinata, relativa alla durata della pena accessoria interdittiva applicata all’imputato (quarto motivo di ricorso), le censure proposte dal ricorrente non hanno fondamento.
4.1. La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni inflitta al ricorrente dai giudici di merito ai sensi dell’art. 31 c.p. (cui esplicitamente si richiama la sentenza del Tribunale) non è stata correttamente determinata nella sua durata. La citata disposizione codicistica, norma speciale (in rapporto al titolo dei reati determinanti condanna) rispetto alla regola generale dettata in materia dall’art. 29 c.p., non fissa i termini (minimo e/o massimo) di durata della sanzione interdittiva temporanea in esame. A tal fine occorre trarre indicazioni dal combinato disposto dell’art. 28 c.p., comma 4, e art. 37 c.p.. La prima norma prevede che l’interdizione temporanea dai pubblici uffici può avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni. L’art. 37 c.p., stabilisce che nei casi in cui, come l’attuale, la durata della pena accessoria temporanea non sia determinata, se non nei suoi limiti minimo e massimo, la stessa durata debba essere omologata a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi (cfr.: Sez. 1, 22.4.2008 n. 19807, xxx, rv. 240006; Sez. 6,16.2.2010 n. 27070, P.G. in proc. Amore, rv.
247769).
La pena principale inflitta al T. per il più grave reato di cui all’art. 319 c.p., assunta a base del calcolo della continuazione tra i reati, è pari – detratta la diminuente di un terzo il per rito abbreviato – ad un anno e otto mesi di reclusione. Ne discende, alla luce del criterio di ragguaglio indicato dal citato art. 37 c.p., che la l’interdizione dai pubblici uffici inflitta al T. deve avere analoga durata. Deliberazione correttiva che, non profilandosi margini di applicazione discrezionale, può essere adottata senza rinvio da questa stessa Corte a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), come da dispositivo (Sez. 2, 20.11.1998 n. 13221, xxx, rv. 211967).
4.2. Il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la riconducibilità della condotta antidoverosa dell’imputato nel paradigma dell’art. 318 c.p., in luogo di quello contestato ex art. 319 c.p., è infondato e contraddetto dalle emergenze processuali ripercorse, con accurata analisi dei momenti e dell’evoluzione del contegno del T., dalle due conformi decisioni di merito.
L’assunto, che valorizza la riduttiva affermazione del coimputato corruttore per cui le remunerazioni versate al geometra comunale sarebbero state determinate dalla correttezza e scrupolosità nella sua trattazione delle pratiche d’interesse della società xxx o di altre strutture a questa collegate, già di per sè rende palese la patente violazione del dovere di imparzialità e terzietà del pubblico ufficiale. Dato che già vale ad inscrivere la condotta del T. nell’area della antidoverosità apprezzabile ai sensi dell’art. 319 c.p.. Area in cui si collocano per intero i suoi contegni concernenti le corpose prebende natalizie del 2006 e del 2007 e la più lucrosa esecuzione gratuita dei lavori di ristrutturazione della sua casa, siccome specificamente correlati (a nulla rileva, in termini di corruzione propria antecedente, la posteriorità dell’illegittima azione del T.) agli interventi sviluppati dall’imputato in favore dello I. in rapporto alla pratica edilizia del piano di lottizzazione (OMISSIS). In alcun modo l’operato del T. può, in tali vicende, essere espressione di corretta amministrazione o di scrupolo amministrativo, come incautamente si sostiene nel ricorso.
L’attività di fraudolenta sostituzione della relazione tecnica a corredo della richiesta di concessione edificatoria per la progettata imponente lottizzazione dell’area (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) diviene emblematica, anche alla luce delle captazioni foniche richiamate nella sentenza di appello, dell’arbitrarietà e deliberata volontà manipolatoria del T., sol che si osservi – come non mancano di sottolineare le due sentenze di merito – che la regolarità e pertinenza della relazione in parola (per le problematiche idrogeologiche dell’area) costituisse una condizione determinante e irrinunciabile dell’accoglimento della domanda della società xxx s.r.l. e per essa (in via mediata) dello I., al quale direttamente si rivolge in prima battuta il T. per segnalargli il verificato "inconveniente" (a tacere del significativo dato consequenziale che la "nuova" consulenza tecnica a corredo della domanda di lottizzazione sarà redatta, non a caso, da un architetto della xxx S.p.A. di I. e non della formale interessata xxx s.r.l.).
4.3. Manifesta è l’infondatezza dei rilievi critici (terzo motivo di ricorso), replicanti omologhi motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, formulati sulla supposta irrilevanza o innocuità delle falsità compiute dal T. per far apparire la ridetta nuova consulenza, "corretta", come pervenuta in Comune il 22.1.2008 e non (come avvenuto nella realtà) il 29.1.2008.
L’attività manipolatoria dell’imputato, da questi ammessa nella sua materialità, si è dispiegata su atti univocamente pubblici, in quanto già facenti parte (relazione sostituita) o destinati a far parte pur surrettiziamente (relazione sostitutiva) del subprocedimento amministrativo pertinente al piano di lottizzazione (OMISSIS) e sulle corrispondenti registrazioni del protocollo degli atti dell’ente pubblico, che li ha resi atti "interni" al procedimento medesimo (Sez. 5, 21.2.2011 n. 14486, xxx, rv.
249858). Non è dubitabile che la fraudolenta azione di falsità dell’imputato non si è limitata, come si afferma nel ricorso, ad integrare una pratica sostanzialmente già completa, tanto più che la commissione tecnica del Comune di Trezzano che pochi giorni dopo ha esaminato il p.l. (OMISSIS) ha richiesto all’impresa istante tutta una serie di previ adempimenti tecnico-documentali. Tale ultima evenienza è irrilevante (un post factum rispetto ai già consumati falsi) e l’azione contraffattrice dell’imputato non si è limitata ad una mera aggiunta o correzione di documenti già acquisiti dal Comune, atteso che la sostituzione della relazione tecnica ha alterato decisive componenti contenutistiche del documento dotate di essenziale rilievo per la pratica di lottizzazione edilizia.
Merita soltanto aggiungere, con riguardo al registro di protocollo, che l’analisi in proposito svolta dai giudici di merito (sent.
Tribunale, p. 35: "…la relazione idrogeologica ha assunto la natura di atto pubblico una volta presentata presso gli uffici del Comune e regolarmente protocollata in allegato alla richiesta di permesso di costruire relativo al p.l. (OMISSIS)"), sono in tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità sul tema della natura di atto pubblico munito di fede privilegiata del registro di protocollo di un ufficio pubblico (ex plurimis: Sez. 5, 23.1.2004 n. 8684, xxx, rv. 228752; Sez. 5, 22.9.2010 n. 39623, Trinci, rv. 248654; Sez. 5,16.1.2013 n. 9840, Caminiti, rv. 255224).
4.4. La doglianza relativa all’entità della confisca per equivalente disposta ex art. 322 ter c.p., fino alla concorrenza di Euro 30.500 è infondata. La misura di sicurezza patrimoniale copre, infatti, l’intero prezzo della corruzione accertata a carico del T., congruamente includendovi il controvalore delle opere di ristrutturazione dell’immobile del prevenuto eseguite da una ditta vicina allo I.. Lavori dell’importo preventivato e oggetto di accordo tra le parti di Euro 30.000, da cui è stato detratto l’importo di Euro 1.500 pari alla sola somma (ritualmente fatturata) corrisposta dal T. all’impresa esecutrice dei lavori, cui non ha versato alcun ulteriore importo. Della somma di Euro 9.000 versata dall’imputato, ad indagini ormai avviate, correttamente i giudici non hanno tenuto conto. Parimenti inconferenti sono i rilievi del ricorrente sull’asserita incompletezza dei lavori, non equivalenti al preventivato prezzo di 30.000 Euro, trattandosi di circostanza smentita dalle risultanze processuali segnalate dai giudici di merito sull’avvenuta ultimazione dei lavori di ristrutturazione (sentenza C.A. Milano, p. 5: "…alla data della perquisizione avvenuta il 3.11.2009 i lavori di ristrutturazione erano pressochè ultimati:
mancavano alcune piccole rifiniture, tanto che l’appartamento sembrava già abitabile: teste xxx R.").
4.5. Le censure espresse in tema di trattamento sanzionatorio (terzo motivo di ricorso) non sono consentite in questa sede di legittimità, poichè attengono ad un profilo della regiudicanda riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto – come deve constatarsi nel caso di specie – da sufficiente e non illogica motivazione. In vero la Corte di Appello, che pure ha mitigato la pena inflitta in primo grado all’imputato, riconoscendogli le circostanze attenuanti innominate, ha idoneamente motivato le ragioni di una limitata applicazione delle attenuanti generiche, la cui concessione è stata collegata al contegno confessorio del prevenuto (segnatamente per i fatti di falso), contegno che non può tuttavia far velo all’oggettiva gravità e all’elevato disvalore sociale della complessiva condotta illecita del T..
4.6. Le deduzioni enunciate con i motivi aggiunti di ricorso, secondo cui l’illecita condotta di corruzione passiva dell’imputato andrebbe ricondotta, anche ai fini sanzionatori, nell’ambito della fattispecie della corruzione per l’esercizio della funzione, nel testo dell’art. 318 c.p., novellato dalla L. n. 190 del 2012, non hanno pregio.
4.6.1. Innanzitutto è agevole osservare che, sebbene l’imputazione mossa al T. rechi traccia di un generico asservimento delle sue funzioni pubbliche "agli interessi privati di I.A.", la concreta accusa mossagli è per intero costruita sulle descritte vicende relative al piano di lottizzazione (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS). La contestazione accusatoria è modulata su tali fatti e su di essi, e non su altri evanescenti o non meglio precisati contesti, sono imperniate le decisioni di condanna di primo e di secondo grado. Delle ripetute prebende o piccole "regalie" (somme di 50,100 Euro) erogate al geometra, di cui ha fatto cenno lo I., non solo non è fatta menzione nella formale accusa elevata contro T. (imputazione), ma di esse le sentenze di merito (pur non ignorando le affermazioni di I.), non tengono alcun conto, circoscrivendo l’analisi delle condotte del prevenuto agli specifici episodi correlati al piano di lottizzazione (OMISSIS). Nè è casuale che nei due gradi di giudizio di merito l’imputato abbia concentrato i propri sforzi difensivi solo su tali temi di accusa.
4.6.2. Di poi appare comunque almeno discutibile che la fattispecie o categoria criminosa dell’asservimento dell’intera funzione (pubblico ufficiale corrotto posto a c.d. libro paga del privato corruttore), disegnata dall’evoluzione giurisprudenziale e pacificamente sussunta nell’ipotesi di corruzione propria (antecedente o successiva) ex art. 319 c.p., possa o debba essere oggi ricondotta nella previsione del novellato art. 318 c.p. (prima intestato alla corruzione per un atto di ufficio), come apparirebbe ad una prima lettura (cfr. Sez. 6, 11, 1, 2013 n. 19189, Abbruzzese, rv. 255073).
Pur sottacendo le discrasie logiche e concettuali che paiono opporsi alla configurabilità di un asservimento delle funzioni pubbliche volto al compimento di atti conformi alle funzioni e ai doveri del pubblico ufficiale (cioè atti di corruzione c.d. impropria antecedente), ciò che di per sè già vale a declinare una patente violazione dei canoni di fedeltà e imparzialità che infrange lo statuto deontologico del pubblico funzionario, atteso che – come noto – il criterio distintivo tra corruzione propria e corruzione impropria non è dato dalla mera legittimità o meno dell’atto o delle attività compiuti, ma dalle modalità e dagli scopi sottostanti o strumentali con cui l’uno o le altre sono in concreto realizzati, non sembra incongruo un semplice rilievo che offre la misura della problematica suscitata dalla novellata normativa.
In vero, da un lato, il generico riferimento, anticipato dalla preposizione finalistica "per", all’esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ufficiale espresso dal nuovo art. 318 c.p., non consente una immediata decifrabilità delle concrete forme o espressioni che il mercimonio di funzioni e poteri possa assumere in concreto.
Da un altro lato appare ben singolare che una disciplina normativa (quella introdotta dalla L. n. 190 del 2012) tesa ad armonizzare le disposizioni sanzionatorie di sempre più diffusi fenomeni di corruzione e a renderne più agevole l’accertamento e la perseguibilità, offra il fianco a possibili rilievi in termini di graduazione dell’offensività, di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.). Rilievi non privi di spessore allorchè si consideri che la condotta di un pubblico ufficiale che compia per denaro o altra utilità ("venda") un solo suo atto contrario all’ufficio (ad esempio rilasci un permesso di accesso in z.t.l. non consentito, ecc.) sia punito con una cospicua pena oscillante tra i quattro e gli otto anni di reclusione (come da novellato incremento delle pene dell’art. 319 c.p.). Laddove un pubblico funzionario stabilmente infedele, che ponga l’intera sua funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato, con contegni di infedeltà sistematici e in relazione ad atti contrari alla funzione non predefiniti o non specificamente individuabili ex post (in caso diverso si rifluirebbe, come è ovvio, nella previsione dell’art. 319 c.p.), si vedrebbe oggi – secondo la tesi del ricorrente – irrazionalmente punito con una pena assai più mite, quale quella prevista dal riformato art. 318 c.p., (da uno a cinque anni di reclusione). E ciò malgrado appaiano in tutta evidenza indiscutibili la ben maggiore offensività e il più elevato disvalore giuridico e sociale della seconda condotta, integrata appunto dall’asservimento costante e metodico dell’intera funzione del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi privati.
4.6.3. A tutto concedere, infine, l’assunto del ricorrente non sembra sorretto da concreto e attuale interesse alla soluzione della prospettata questione di diritto, focalizzata sulla supposta applicabilità – per gli effetti di cui all’art. 2 c.p., comma 4 – della disciplina sanzionatoria prevista dal nuovo art. 318 c.p., rispetto a quella prevista dalla contestata fattispecie di cui all’art. 319 c.p.. Nel caso di specie trova applicazione, proprio per il disposto dell’art. 2 c.p., comma 4, la anteriore e più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 319 c.p., vigente all’epoca di commissione dei fatti corruttivi attribuiti all’imputato (quella che è stata applicata al T. dai giudici di merito).
Disciplina che risulta omologa (massimo edittale) a quella dell’odierno art. 318 c.p. (cfr. Sez. 6, 24.1.2013 n. 9079, Di Nardo, rv. 254162).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina nella misura di anni uno e mesi otto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-07-2010, n. 15782 FALLIMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.5.2000 il Tribunale di Palermo dichiarava l’inefficacia delle rimesse effettuate da C.A., dichiarato fallito quale socio di una società di fatto con V. M., nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento su conto corrente a sè intestato presso il Banco di Sicilia, condannando quest’ultimo al pagamento di L. 276.871.292 in favore del fallimento attore.

La decisione, impugnata dalla banca, veniva confermata dalla Corte di Appello, che in particolare disattendeva l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, dedotta sotto il profilo della indeterminatezza della domanda, escludeva l’esistenza del vizio di ultrapetizione (la domanda di condanna era stata proposta per la somma di L. 200.00.000 o di quella maggiore o minore risultante dagli atti istruttori), qualificava come solutorie le rimesse in questione escludendo la cumulabilità dei diversi fidi concessi dalla banca, riteneva infine provata la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore da parte della banca, e ciò anche tenuto conto delle specifiche conoscenze tecniche del creditore. Avverso la sentenza il Banco di Sicilia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui non resistevano gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.6.2010.

Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione il Banco di Sicilia ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per l’omessa specificazione delle rimesse da revocare (indicate genericamente con riferimento all’ammontare), dalla quale sarebbe discesa incertezza sull’oggetto della domanda;

2) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 112 c.p.c., in quanto la condanna era stata disposta per il pagamento di L. 276.871.292, somma superiore a quella richiesta di L. 200.000.000;

3) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e vizio di motivazione, per il fatto che il giudice del merito avrebbe acriticamente recepito le indicazione del consulente tecnico, senza considerare che alcuni dei versamenti in questione non erano stati effettuati dal C., per altri si sarebbe trattato di operazioni bilanciate, altri ancora sarebbero stati effettuati con assegni insoluti o protestati. Infine non vi sarebbe stata prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della debitrice e la motivazione sul punto sarebbe del tutto inadeguata. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo si osserva che già in sede di merito il Banco di Sicilia aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione in quanto generico, deduzione che la Corte di Appello aveva disatteso richiamando i principi indicati al riguardo da questa Corte, secondo i quali la nullità ex art. 164 c.p.c., comma 4 si determina quando l’oggetto della domanda, da interpretare nella sua complessiva formulazione e alla luce della documentazione prodotta, risulti assolutamente incerto, ed escludendo che nella specie fosse ravvisabile la denunciata genericità. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come fin dall’atto introduttivo del giudizio il curatore avesse indicato i versamenti effettuati dal fallito nel periodo preso in considerazione dalla norma (L. Fall., art. 67) sui conti correnti intrattenuti con la banca, e come pertanto questa fosse in grado di verificare l’esistenza dei versamenti ed i relativi importi (p. 8).

Anche la doglianza relativa al pregiudizio asseritamente determinato dalla trattazione "a blocco" delle rimesse risulta poi priva di pregio, non essendo state dedotte le ragioni per le quali una siffatta trattazione avrebbe dato causa ad un giudizio errato sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della revocatoria. Si tratta dunque di valutazione di merito adeguatamente motivata, per di più censurata in modo del tutto generico, essendosi l’attore sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze già rappresentate, senza confortare il proprio assunto con l’esposizione di argomenti idonei a sostenere l’affermata erroneità della pronuncia contestata.

Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

Non è infatti configurabile un vizio di ultrapetizione poichè, come precisato dalla Corte di Appello che aveva disatteso la relativa doglianza, la curatela con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto la condanna del Banco al pagamento "della somma di L. 200.000.000 o di quella maggiore o minore che potrà eventualmente essere determinata con la chiesta CTU" (p. 9), rilievo che esclude la sussistenza del detto vizio e che comunque non è stato specificamente censurato.

Resta infine il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha sostanzialmente lamentato l’inesistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l’accoglimento della domanda.

Sotto il primo profilo va innanzitutto considerato che la natura solutoria delle rimesse oggetto della declaratoria di inefficacia è stata affermata sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica, la cui contestazione risulta priva di pregio poichè, quanto alla pretesa esclusione delle ed. operazioni bilanciate, la loro configurabilità presuppone l’esistenza di uno specifico accordo in tal senso (C. 08/6190, C. 07/23393, C. 04/24084), nella specie neppure dedotto; quanto agli importi degli assegni insoluti e delle rimesse effettuate da terzi, per difetto di specificità della doglianza, non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine alla consistenza degli assegni non incassati e dei pagamenti effettuati da terzi, nonchè sulle ragioni per le quali i detti versamenti non sarebbero revocabili. Sul secondo occorre rilevare che la Corte di appello ha motivato il proprio convincimento circa la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del Banco, facendo riferimento alla qualità del creditore, all’esistenza fin dal 1993 di esecuzioni, ipoteche giudiziali, sequestri, protesti, alla costante scopertura del conto corrente rispetto al limite di fido concesso nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, convincimento contrastato con censura del tutto generica, essenzialmente ancorata ad una pretesa genericità dei richiami operati dalla Corte di appello, senza tuttavia la puntualizzazione di dati idonei a sostenerne l’inconferenza, e pertanto l’inconsistenza ai fini del decidere.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 11097 del 2006 deposito del 20 gennaio 2006 BENI IMMOBILI E MOBILI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. ? C. K., con citazione notificata il 1° agosto 1992, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto C. B., dal quale si era consensualmente separata nel 1989, e sulla premessa che il verbale di separazione non costituiva la totale e completa definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – chiedeva la condanna del marito al pagamento di circa lire 90.000.000 a titolo di saldo della quota del 50% sulle somme alla medesima spettanti sulla comunione de residuo.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Grosseto, con sentenza 12 agosto 1997: (a) rigettava la domanda di pagamento in relazione ai maggiori esborsi sopportati nell’acquisto della casa coniugale, caduta in comunione, perché – essendo stato il bene acquistato durante il matrimonio – non v’era la prova della dichiarazione di cui all’art. 179, primo comma, lettera f), con cui l’attrice avrebbe potuto dare atto che parte del prezzo era stato pagato con risorse facenti parte del patrimonio personale (b) rigettava la domanda di restituzione della somma di lire 5.000.000, pari alla metà di quanto versato dal B. per l’acquisto di quote del fondo Eptafund, dato che la relativa somma era stata da lui incassata prima della separazione, e non v’era prova che fosse residuata al momento dello scioglimento della comunione; (c) condannava il B. a pagare alla moglie la somma di lire 50.000.000, oltre interessi, pari alla metà dell’importo complessivamente pagato per l’acquisto delle quote dei fondi Imirend e Imicapital, sul rilievo che il convenuto, benché avesse dichiarato che tale importo costituiva il prezzo della vendita di un appartamento acquistato prima del matrimonio, non aveva in realtà prodotto l’atto di vendita, e quindi mancava la dichiarazione di cui al citato art. 179, primo cozza, lettera f), cod. civ., indispensabile per il riconoscimento del carattere personale del bene.

2. – La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 104, depositata il 2 febbraio 2002, accogliendo uno dei motivi dell’appello principale proposto dal B. e rigettando l’appello incidentale della K., respingeva la domanda di quest’ultima in relazione all’acquisto di quote dei fondi di investimento Imirend e Imicapital, così riformando l’impugnata sentenza, che confermava nel resto, dichiarando compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Per quanto qui interessa, la corte d’appello – affermata la validità delle clausole dell’accordo di separazione implicanti l’attribuzione di beni ad uno o ad entrambi i coniugi rilevava che nell’accordo di separazione i coniugi avevano convenuto di "confermare" la loro rispettiva comproprietà dell’immobile al 50%, senza accennare ad alcun credito dell’un coniuge o dell’altro, sicchè la K. non poteva "smentire la rinuncia al proprio credito, quale inequivocamente

implicata dall’accordo", a nulla rilevando che costei avesse contribuito all’acquisto della casa coniugale con denaro non facente parte della comunione.

In relazione all’acquisto di quote dei fondi comuni di investimento, la corte territoriale – ritenuta raggiunta la prova, "in riferimento alla consecuzione dei fatti, quale emergente dalle prove orali assunte e dalla documentazione acquisita", che "le quote dei fondi Imirend e Imicapital furono acquistate dal B. nel maggio 1986 con il prezzo della vendita, avvenuta quello stesso mese, della piena proprietà di un immobile acquistato nel 1974, ossia prima del matrimonio, e del quale egli era nudo proprietario, mentre la madre era titolare del diritto di usufrutto" – affermava che esse dovevano considerarsi beni personali del marito, ai sensi dell’art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ., con conseguente estraneità alla comunione. Questa conclusione non era ostacolata dal fatto che il B. non avesse effettuato la dichiarazione prevista dalla citata disposizione, giacché – osservava la Corte territoriale – l’attestazione della provenienza personale del corrispettivo è necessaria solo quando è obiettivamente incerto se l’acquisto realizzi o meno il reinvestimento di danaro o beni personali, mentre il relativo onere non sussiste allorché, come nella specie, sia obiettivamente corto il carattere personale del corrispettivo. La Corte fiorentina riteneva priva di pregio l’obiezione della K. secondo cui il prezzo ricavato dalla vendita immobiliare sarebbe transitato, prima di essere investito nell’acquisto delle quote, in due conti correnti di pertinenza della comunione.

3. – Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la K., con atto notificato il 4 marzo 2003, deducendo due motivi di censura, ai quali ha resistito con controricorso il B..

Motivi della decisione

l. – Preliminarmente, deve ritenersi non sussistente la preclusione – che il controricorrente denuncia con il proprio atto, sollecitando questa Corte a rilevarla d’ufficio – che si sarebbe determinata per effetto della proposizione, da parte della K., di una domanda nuova con l’appello incidentale, con conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.

Risulta infatti dagli atti di causa – ai quali è possibile accedere, trattandosi di acclarare l’esistenza o mano di una preclusione all’esercizio della giurisdizione – che, sia dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, la K. ebbe a chiedere la condanna del marito al pagamento di una somma di denaro, pari a circa lire 90.000.000, derivante dallo scioglimento della comunione legale tra gli stessi coniugi, in particolare deducendo tanto il maggior impegno finanziario da essa sostenuto nell’acquisto della casa coniugale quanto la caduta in comunione dell’acquisto, effettuato dal B., delle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare Imirend e Imicapital.

Questa domanda, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, è stata puntualmente riproposta con l’appello incidentale, con cui la K. ha chiesto la condanna del B. a restituire e pagare, a titolo di rimborso, la quota da essa versata in eccedenza per l’acquisto della casa coniugale e la conferma, per il resto, della sentenza di primo grado, che aveva condannato il B. a pagare alla moglie la somma di lire 50.000.000, oltre interessi, pari alla metà dell’importo complessivamente investito per l’acquisto delle quote dei fondi Imirend e Imicapital.

Non vi è stata, pertanto, alcuna domanda nuova della K. in appello.

2. – Devesi, pertanto, esaminare il ricorso principale.

3. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192, terzo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ. Sulla premessa di avere contribuito all’acquisto della casa coniugale in misura notevolmente maggiore rispetto al marito (avendo investito la somma di lire 70.000.000, provenienti dalla eredità paterna, laddove il marito aveva in realtà impiegato denaro della comunione), la ricorrente ritiene che nella specie avrebbe dovuto essere fatta applicazione dell’art. 192, .terzo comma, cod. civ., concernente il rimborso delle somma prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe dato rilievo all’accordo intervenuto in sede di separazione personale, giacché l’attribuzione, in esso contenuta, della proprietà della casa coniugale in ragione del 50% a ciascuno dei coniugi non eliminerebbe il riconoscimento, ad opera dello stesso accordo, del fatto storico della diversa contribuzioni, con denaro personale per quanto riguarda la moglie ed invece con denaro della comunione per quanto riguarda il marito. 4. – Il motivo è inammissibile.

4.1. – Il giudice del merito, interpretando l’accordo di separazione stipulato dai coniugi, che recava clausole finalizzate a regolare l’assetto patrimoniale in conseguenza dell’allentamento del vincolo coniugale, con particolare riguardo al godimento e alla proprietà dei beni, ha ritenuto che il riconoscimento, in esso contenuto, della comproprietà della casa coniugale al 50%, e – al contempo – l’assenza di qualsiasi riferimento a rapporti di dare ed avere tra i coniugi, nonostante gli apporti di diversa misura in relazione all’acquisto di tale immobile, implicasse inequivocamente – rinuncia al proprio credito" da parte della K..

4.2. – La ricerca della comune intenzione delle parti nella stipulazione di un accordo di separazione è compito del giudice di merito e costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme dettate per l’interpretazione negoziale.

La ricorrente non denuncia l’interpretazione della portata dell’accordo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, la doglianza di mancata applicazione dell’art. 192, terzo comma, cod. civ, non essendo idonea a veicolare una utile censura di violazione delle regole di interpretazione negoziale nel ragionamento seguito dal giudice del merito, tanto più che – come questa Corte ha già statuito (cfr. Cass. 4 febbraio 2005, n. 2354; Cass. 24 maggio 2005, n. 10896) – detta norma non può essere invocata per riequilibrare, in sede di scioglimento della comunione legale, attraverso il meccanismo dei rimborsi e delle restituzioni, il maggiore impegno finanziario sostenuto da un coniuge rispetto all’altro ai fini dell’acquisto di un bene in comunione legale.

In definitiva, il motivo di ricorso si risolve nella mera contrapposizione di un’interpretazione dell’accordo di separazione diversa da quella adottata dalla Corte territoriale.

5. – Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 179 cod. civ., in relazione agli artt. 177 e 195 cod. civ. Premette la ricorrente che il denaro per l’acquisto dei fondi è entrato nel conto corrente intestato al marito: ed essendo questa transazione intervenuta durante il matrimonio, il conto corrente, benché intestato al marito, doveva considerarsi appartenente alla comunione familiare, secondo quanto del resto statuito dalla giurisprudenza penale della Corte di cassazione (Cass. pen. 13 novembre 1997, Airoldi). Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello avrebbe applicato l’art. 179 cod. civ. relativamente all’acquisto delle quote dei fondi comuni di investimento, essendo stato impiegato per tale acquisto denaro transitato nel conto corrente e quindi divenuto, in forza della presunzione di cui agli artt. 177 e 195 cod. civ., oggetto della comunione legale.

6. – La doglianza è priva di fondamento.

6.1. – La Corte d’appello ha escluso che l’acquisto di quote di fondi comuni di investimento mobiliare da parte del marito fosse caduto in comunione legale, e ciò trattandosi della surrogazione di un bene personale (il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile di cui il B. era proprietario prima del matrimonio) ai sensi dell’art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ. ed ha giudicato non rilevante l’omissione della prevista dichiarazione, perché essa sarebbe necessaria solo quando è obiettivamente incerto se l’acquisto realizzi o meno il reinvestimento di denaro personale, non già quando – come nella specie – é certa il carattere personale (ai sensi dell’art. 179, primo comma, lettera a) del corrispettivo.

6.2. – La ricorrente contesta questa conclusione, osservando che il denaro ricavato dalla vendita del bene personale, essendo stato depositato, prima del reinvestimento in quote di fondi comuni, su un conto corrente del marito, sarebbe caduto, per ciò solo, in comunione legale.

La tesi della ricorrente – secondo cui il denaro depositato su un conto corrente intestato ad un coniuge in regime di comunione legale entrerebbe a far parte della comunione – non può essere condivisa.

6.3. – Vero è che una pronuncia della Corte di cassazione penale (sentenza 13 novembre 1997; depositata il 23 gennaio 1998; Airoldi) ha statuito che -anche il denaro depositato in un istituto bancario è oggetto della comunione in via assoluta ai sensi dell’art. 177, primo comma, lettera c), cod. civ., senza che possa ammettersi una prova contraria a norma dell’ultima parte dell’art. 195 cod. civ., sia che provenga dall’attività di uno solo dei coniugi sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi", ritenendo di conseguenza legittimo il provvedimento di sequestro conservativo avente ad oggetto la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge dell’imputato.

Ma la giurisprudenza della Cassazione civile segue un indirizzo diverso. La sentenza della V Sezione 1° aprile 2003, n. 4959 – sulla premessa che "la comunione legale tra coniugi di cui all’art. 177 cod. civ. riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà di un bene o la costituzione di diritti reali sullo stesso, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro natura relativa e personale, pur se strumentali e finalizzati all’acquisto di un bene, non sono suscettibili di rientrare in una comunione legale dei beni" – ha escluso che possa comprendersi nella comunione legale dei beni il contratto di conto corrente concluso con la banca dal coniuge intestatario, essendo detto contratto "fonte, a seguito di saldo attivo, di un diritto di credito spettante esclusivamente a quest’ultimo". Ritiene configurabile una comunione de residuo, ai sensi dell’art. 177, primo comma, lettera c), sui redditi depositati su conto corrente (nella specie, cointestato), Cass., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14897, la quale conferma la decisione di merito che aveva considerato rientranti nella comunione de residuo le somme depositate sul conto cointestato, ritirate prima della separazione ed asseritamente utilizzate per l’attività dì impresa del coniuge prelevante. Più di recente, questa Sezione (con la sentenza 27 aprile 2004, n. 8002) ha precisato che il regime di cui all’art. 177 cod. civ. viene in realtà ad indirizzarsi sui soli acquisti di beni e non viene ad inerire, invece, all’instaurazione di rapporti meramente creditizi, quali, ove mai fatti oggetto di cointestazione nell’ambito di un conto corrente bancario, non esorbitano dalla logica di un tal tipo di rapporti e non conoscono, quindi, alcuna preclusione legata al preventivo scioglimento della comunione legale coniugale".

6.4. – Ritiene il Collegio che il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, primo coma, lettera a), cod. civ., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.

Correttamente, pertanto, la Corte d’appello è pervenuta alla conclusione che il coniuge potesse utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all’art. 179, primo comma, lettera f), cod. civ.

7. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso della spose di questa fase del giudizio, liquidate in euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 143 Accordi sindacali Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte appellata, dipendente della Regione Autonoma della Sardegna assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti, di cui all’art. 36 di detto D.P.G.R., e dell’acconto salario di anzianità, di cui all’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dal momento dell’assunzione, che non era stato riconosciuto dalla Amministrazione nell’assunto che gli importi stipendiali spettanti al personale regionale erano "quelli risultanti nell’art. 7, commi 1 e 2, del vigente accordo contrattuale nel testo coordinato pubblicato nel supplemento straordinario n° 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n° 38 del 19 dicembre 1997".

Il gravame è stato accolto con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto, perché la tesi dell’Amministrazione che i successivi incrementi apportati ai successivi contratti potevano essere corrisposti esclusivamente a coloro che detto salario percepivano a partire dal contratto valevole per il triennio 19851987 non poteva essere condivisa, sia perché non sorretta dalle disposizioni emanate al riguardo e sia perché avrebbe determinato una evidente disparità di trattamento a danno dei dipendenti assunti dopo la vigenza dell’accordo contrattuale 19851987.

Il T.A.R. ha quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento in favore di essa parte delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti, avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, erroneamente ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al richiamo di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995 e che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

Le disposizioni di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero, invero, suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché la circostanza che colleghi della parte appellata di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità.

Con memoria depositata il 18.10.2010 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 19.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 01309 del 2008, di accoglimento del ricorso proposto dalla parte appellata in epigrafe indicata, dipendente regionale assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 e dell’acconto salario di anzianità di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986, dichiarando il diritto della suddetta parte ad ottenere, a partire dal 1.1.1997 e fino al 30.6.1998, l’acconto sul salario di anzianità, con condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme così spettanti, con interessi o rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

2.- A sostegno del gravame è stata dedotta violazione di legge, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed erroneità della motivazione.

La decisione impugnata sarebbe fondata su di una erronea interpretazione dell’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti di cui all’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e all’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, nonché della norma di rinvio di cui all’art. 7, V c., del D.P.G.R. n. 385 del 1995.

In base alle sopra indicate disposizioni può affermarsi che originariamente il salario di anzianità è stato inserito come voce salariale aggiuntiva alla retribuzione tabellare in base alla applicazione di criteri di calcolo basati sulla anzianità di servizio dei dipendenti al 31.12.1986; l’ammontare di detto salario ha poi subito due variazioni in aumento, in base alla previsione che se il nuovo accordo collettivo non fosse stato stipulato entro i termini di scadenza dell’accordo che lo prevedeva, ai dipendenti sarebbe stato versato un acconto sui futuri miglioramenti a titolo di salario di anzianità.

Detto acconto, se confermato da una nuova norma del contratto collettivo, veniva conglobato nel salario, facendone aumentare l’ammontare, ma conservando una natura diversa dal salario di anzianità, che aveva la funzione di remunerare l’anzianità maturata al 31.12.1986, mentre l’acconto aveva una finalità risarcitoria del danno dipendente dalla vacanza contrattuale.

Il T.A.R. illogicamente, irragionevolmente e sulla base di erronei presupposti avrebbe riconosciuto il diritto della parte ricorrente, assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990, all’acconto sul salario di anzianità di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ritenendo dette disposizioni ancora in vigore in base al disposto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, stabiliva che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto", nonché che l’applicazione delle stesse ai soli dipendenti anziani avrebbe comportato disparità di trattamento.

La tesi che, poiché tutte le norme di cui agli accordi collettivi recepiti con D.P.G.R. hanno validità temporale limitata nel tempo e che avendo valore di legge non possono essere eliminate dall’ordinamento se non con abrogazione espressa o tacita a mezzo di una successiva disposizione (con applicabilità di detta disposizione sull’acconto salario di anzianità anche a coloro che erano stati assunti sotto la vigenza di un accordo diverso da quello che lo aveva istituito anche se non lo riproduce espressamente), sarebbe incompatibile con il disposto della L. R. n. 33 del 1984, che ha disciplinato il pubblico impiego alle dipendenze della Regione Sardegna in conformità alla L. n. 93 del 1983, prevedendo che gli accordi hanno efficacia limitata nel tempo di tre anni e che la disciplina contenuta negli accordi stessi conserva provvisoriamente efficacia fino all’entrata in vigore della nuova normativa.

Conseguentemente le disposizioni di cui ai citati art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 ed art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 non sarebbero suscettibili di applicazione oltre il limite temporale del triennio di riferimento, come dimostrato dalla circostanza che quando in sede di rinnovo contrattuale il legislatore regionale ha voluto riproporre l’istituto dell’acconto sui futuri miglioramenti già previsto dal precedente accordo lo ha fatto espressamente.

Dalla circostanza che il D.P.G.R. n. 385 del 1995 non ha previsto autonomamente disposizioni assimilabili ai benefici concessi con detti precedenti DD.P.G.R. dovrebbe quindi dedursi che la parte appellata non aveva diritto ai benefici stessi.

Né sarebbe sussistente l’ipotizzata disparità di trattamento perché (premesso che non è veritiera la circostanza che i dipendenti regionali assunti prima di essa parte e percipienti il salario di anzianità abbiano goduto nel periodo di vacanza contrattuale iniziata l’1.1.1997 di un ulteriore aumento del 5% dello stesso a titolo di acconto sui futuri miglioramenti) la circostanza che colleghi della parte ricorrente di pari qualifica hanno continuato a percepire quanto ad essi in precedenza riconosciuto a titolo di acconto sui futuri miglioramenti in periodi in cui essa parte non era ancora dipendente regionale, configurerebbe una disparità dovuta solo alla loro diversa anzianità. Il trattamento "peggiorativo" rispetto a quanto previsto dai precedenti accordi, dovuto al mancato riconoscimento con l’accordo di cui al D.P.G.R. n. 385 del 1995 di un beneficio economico per la vacanza contrattuale verificatasi dall’1.1.1997, avrebbe quindi prodotto i suoi effetti indifferentemente su tutti i dipendenti regionali in servizio a detta data e non ha comportato alcuna disparità di trattamento.

2.1.- Osserva il Collegio che sono fondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, con la quale è stato ritenuto che anche per il triennio 19941996, dovevano continuare ad essere applicate le disposizioni sui benefici economici rientranti nel salario di anzianità, compreso l’acconto del 5% per indennizzare il ritardo nel rinnovo del contratto.

Non può invero condividersi in primo luogo la tesi fatta propria dal Giudice di prime cure che il diritto della parte appellata (assunta in servizio dopo la entrata in vigore del D.P.G.R. n. 116 del 1990) all’acconto sul salario di anzianità previsto dall’art. 5.5 del D.P.G.R. n. 193 del 1986 e dall’art. 36 di detto D.P.G.R. n. 116 del 1990, sussisteva perché dette disposizioni dovevano considerarsi ancora in vigore, dopo la scadenza dei periodi di validità temporale dei contratti collettivi approvati con detti DD.P.G.R., in base al contenuto del D.P.G.R. n. 385 del 1995 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto".

Va considerato al riguardo che la attribuzione della voce retributiva in questione era disciplinata dall’art. 5.5. del D.P.G.R. n. 193 del 1986 (che ha recepito l’accordo contrattuale 19851987), che, con riguardo all’acconto del salario di anzianità, prevedeva che "qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo apri al cinque per cento dell’iniziale livello, da considerarsi quale salario di anzianità", nonché dall’art. 36 del D.P.G.R. n. 116 del 1990 (di recepimento dell’accordo 19881990), che prevedeva, con riferimento all’acconto sui futuri miglioramenti, che "qualora il rinnovo del prossimo accordo non dovesse realizzarsi alle scadenze previste dal presente accordo, al personale verrà comunque corrisposto, a titolo di acconto, un beneficio di importo pari al 5% del livello tabellare, da considerarsi quale salario di anzianità".

Detti benefici erano quindi da considerarsi quali componenti del salario volte ad indennizzare i dipendenti dal mancato tempestivo adeguamento retributivo a seguito del ritardo nella stipulazione del nuovo contratto per il successivo triennio, espressamente qualificati quali acconti sui futuri miglioramenti.

Successivamente essi benefici sono entrati a far parte della retribuzione e qualificati come salario di anzianità in base all’art. 13, comma III, del D.P.G.R. n. 116 del 1990, ha confermato i benefici economici del salario di anzianità, disponendo che: "Il salario di anzianità previsto dalla disposizione del punto 5.3 del D.P.G. 5 dicembre 1986 n. 193 è confermato con l’incremento corrisposto a titolo di acconto, ai sensi della disposizione del punto 5.5 dello stesso D.P.G. n. 193/1986", nonché in base all’art. 7, V c., dei DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996), il cui articolo 7, al V comma, ha stabilito che "il salario di anzianità di cui all’art. 13, terzo comma, del D.P.G.R. 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l’incremento corrisposto ai sensi dell’art. 36 del citato decreto",

La circostanza che dette disposizioni affermano che detto salario, collegato alla anzianità di servizio, era confermato non può che essere intesa nel senso che i dipendenti cui era stata riconosciuta continuavano a beneficiarne e non nel senso che il beneficio poteva essere esteso a tutti i dipendenti regionali.

Né può ritenersi che ciò comportasse disparità di trattamento perché la situazione di fatto di colleghi di pari qualifica della parte appellata, ma con maggiore anzianità, che hanno continuato a beneficiare degli acconti sui futuri miglioramenti economici per pregressi periodi di vacanza contrattuale, è sicuramente diversa da quella della suddetta parte che all’epoca non era in servizio e ha quindi minore anzianità, sicché la circostanza deve considerarsi quale non irrazionale conseguenza della diversità delle situazioni di fatto suddette; ciò considerato che in base ai DD.P.G.R. 21.12.1995 n. 385, 9.5.1996 n. 113 e 27.3.1997 n. 45 (di approvazione dell’accordo contrattuale 19941996) a nessun dipendente è stato riconosciuto un beneficio economico simile a quello riconosciuto con i precedenti accordi contrattuali per un futuro eventuale periodo di vacanza contrattuale.

Neppure condivide il Collegio la tesi del T.A.R. che il riconoscimento del diritto al beneficio in questione a partire dalla data di ingresso in servizio e limitatamente all’acconto ascrivibile al ritardo nella stipulazione del contratto di lavoro per il periodo di pertinenza sarebbe conforme al principio generale sulla successione delle leggi nel tempo (perché le disposizioni sull’acconto salario di anzianità in questione avrebbero natura normativa derivante dal fatto che il contratto è stato approvato con D.P.G.R., con la conseguenza che la loro eliminazione poteva avvenire unicamente per effetto di una abrogazione espressa o implicita da parte di una successiva disposizione capace di incidere su di essa).

Tale tesi è da considerare infatti, come condivisibilmente dedotto con l’atto di appello, incompatibile con l’art. 4 della L. R. Sardegna n. 33 del 1984, di disciplina del pubblico impiego (sulla base dei principi generali di cui alla legge quadro nazionale sul pubblico impiego n. 93 del 1983), che, nel prevedere che gli accordi contrattuali di norma hanno durata triennale e che la disciplina in essi contenuti conserva provvisoriamente efficacia fino alla entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva, ha quindi espressamente previsto e stabilito la efficacia triennale degli accordi stessi, sicché non era necessaria la loro abrogazione espressa o tacita in sede di stipulazione di un nuovo accordo per far venir meno i loro effetti, a prescindere dalla loro natura normativa.

In conclusione le considerazioni che precedono comportano che non spettano, alla parte appellata, gli incrementi tabellari a suo tempo previsti dai vecchi contratti cui prima si è fatto cenno con riferimento a pregressi periodi di vacanza contrattuale, trattandosi di periodi antecedenti alla sua immissione in ruolo e che avevano lo scopo di indennizzare coloro che erano in servizio a quell’epoca, del tardivo rinnovo del contratto; tali benefici non possono, pertanto, essere applicati a coloro che non hanno subito alcun danno dalla ritardata stipula del contratto.

Si tratta, in sostanza, di un assegno "ad personam" attribuito ad una certa data e confermato, nei suoi incrementi, per un periodo di tempo limitato dai contratti successivi e del quale non è stata prevista l’estensione ai dipendenti che, all’epoca, non erano in servizio (Consiglio Stato Sezione V, 18 agosto 2010, n. 5800).

3.- L’appello deve essere quindi accolto e deve essere conseguentemente respinta la domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’acconto di cui trattasi e di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento delle somme a tale titolo spettanti, formulata con il ricorso di primo grado.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R. della Sardegna dalla parte appellata.

Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.