T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-01-2011, n. 171

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso introduttivo, indicato in epigrafe, il Comune di Santa Marina di Salina contesta l’aggiudicazione, nel giugno del 2006, alla S. s.r.l. della gara relativa all’affidamento della gestione della darsena turistica, sita nello stesso Comune; aggiudicazione resa definitiva dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente nel 2008.

Il Comune ricorrente deduce:

I). Travisamentodifetto dei presuppostieccesso di potere- sviamento.

II) Impossibilità oggettiva- eccesso di potere- difetto di motivazione.

III) Difetto di motivazione- eccesso di potere.

Sostanzialmente, lamenta che l’Amministrazione abbia portato a compimento la gara, nonostante ne avesse disposto l’annullamento d’ufficio con provvedimento n. 13985 del 10.03.2004, disattendendo altresì di valutare la richiesta del Comune di affidamento della darsena, sia per un breve che per un lungo periodo, senza idonea motivazione circa le ragioni del diniego; senza comunque tenere conto della posizione differenziata dell’Ente locale che aveva progettato e realizzato la struttura a fini di crescita patrimoniale, turistica, sociale e produttiva della comunità locale.

2. Successivamente, con motivi aggiunti lo stesso Comune ha impugnato la consequenziale concessione demaniale rilasciata alla S. s.r.l. (definita dalla parte come di numero e data sconosciuti), deducendone l’illegittimità derivata per gli stessi anzidetti motivi, nonché per altro autonomo vizio: essendo stata inclusa nella concessione la banchina di riva del III lotto (data in uso al concessionario una volta collaudati i lavori), ma che assolve alla funzione di collegamento tra le strade poste alle estremità della stessa, rendendole inutilizzabili.

3. Da ultimo, con provvedimento n. 74150 del 30.9.2008 l’Assessorato Regionale T.A. ha annullato (rectius: revocato) il provvedimento n. 13985 del 10.03.2004 di annullamento in autotutela della gara in questione, rendendo definitiva l’aggiudicazione in favore di S. srl.

Tale provvedimento viene impugnato dal Comune ricorrente con i secondi motivi aggiunti, con cui si fanno valere tutti i motivi già proposti, nonché eccesso di potere per travisamento e insussistenza dei presupposti in relazione:

a) alla non condivisibilità delle motivazioni di cui alla sentenza 530/2006 di questo TAR, posta a fondamento del provvedimento impugnato, che essendo stata annullata dal CGA, con decisione n. 380/2007, non ha alcuna rilevanza;

b) al difetto di motivazione laddove si dichiara, incomprensibilmente, nel provvedimento impugnato che l’atto di annullamento è superato e privo di effetti solo dal 19 giugno 2007;

c) alla mancata valutazione dell’interesse pubblico concreto all’annullamento in autotutela.

4. Resistono in giudizio l’Assessorato Regionale e la controinteressata aggiudicataria, eccependo anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Con ordinanza collegiale n. 808/2008 è stata accolta l’istanza cautelare proposta col ricorso in esame, ma tale ordinanza è stata cassata dal Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. (CGA) con ordinanza n. 858 del 15/10/2008, dietro appello della S. S.r.l..

6. Con successiva ordinanza collegiale n. 308/2009 (che ai fini istruttori ha disposta la riunione del presente ricorso con altri tre ricorsi riguardanti la medesima questione: n. 2924/2004, n. 546/2008, n. 811/2008) è stata disposta l’acquisizione di atti ritenuti necessari ai fini del decidere.

7. Sia il Comune ricorrente, che la resistente S. Srl, hanno depositato memorie insistendo nelle già rassegnate domande.

8. All’udienza del 24 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Per una migliore comprensione dei fatti di causa, occorre premettere quanto segue:

A) Nel territorio del Comune di Santa Marina Salina, nell’isola di Salina, fu realizzata, nel 2001, una darsena turistica, la cui gestione è stata, più volte, affidata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, provvisoriamente, alla Cooperativa "S." a r.l. (concessione provvisoria rinnovata fino al 31.12.2006, con atto di sottomissione n. 1 del 4.5.205 e nota prot. n. MAR 073/07485/5 del 21.3.2006, e di fatto prorogata ancora dopo).

B) Successivamente, essendo pervenute varie domande di concessione concorrenti, di cui fu disposta la pubblicazione sulla GURS, parte III del 13.9.2002, l’Assessorato Regionale T.A. invitò la Capitaneria di Porto ad espletare "gara pubblica tra tutti i richiedenti", ai sensi dell’art. 37 cod. nav. per l’affidamento in concessione dell’area demaniale e specchio acqueo relativo alla darsena.

C) La Capitaneria di porto, da parte sua, espresse all’Assessorato regionale, con nota n. 25405 del 30.10.2002, il proprio parere circa l’opportunità di rilasciare la concessione al Comune di Santa Marina di Salina, in quanto Ente pubblico.

Con nota n. 33735 del 30.5.2003, l’Assessorato non condividendo detto parere, diede precise istruzioni per avviare la licitazione privata.

D) A tale procedura reagì la Cooperativa "S." proponendo ricorso a questo T.A.R., n.r.g. 47/2004, nel cui ambito fu respinta la chiesta misura cautelare (decreto monocratico). Tale ricorso fu, poi, dichiarato improcedibile, dietro espressa dichiarazione di parte di sopravvenuta carenza di interesse, con da sentenza n. 1046/2005. Va chiarito anche, nella sequenza dei fatti che rilevano ai fini del decidere, che la Cooperativa appellò tale sentenza, ma la relativa declaratoria di improcedibilità fu resa definitiva dopo circa tre anni, ossia con decisione di conferma del CGA n. 708 del 5.9.2008.

E) La gara, indetta nel 2003 con provvedimento prot. n. 32582 del 16.12.2003, fu impugnata anche dal Comune di Santa Marina di Salina con ricorso a questo T.A.R. n. 897/2004, nel cui ambito fu respinta l’istanza cautelare. Tale ricorso fu, poi, respinto nel merito con sentenza n. 293/2006 di questa Sezione, passata in giudicato allo scadere dei termini di legge, che riconobbe la legittimità del procedimento di gara avviato dall’Amministrazione regionale.

F) Non di meno, nonostante l’esito negativo delle misure cautelari richieste coi ricorsi di cui sopra, accadde che, indetta la gara per il 7.1.2004, l’Assessorato regionale ne dispose – la stessa mattina del 7.1.2004 – la sospensione, ritenendo più conveniente affidare in concessione l’intero porto, ovverosia nel momento in cui sarebbero stati interamente realizzati i lavori di completamento che in quel momento erano in corso.

G) Indi, ancora, con provvedimento di cui alla nota n. 13895 del 10.3.2004, l’Assessorato annullò definitivamente la procedura avviata e la Capitaneria di Porto di Milazzo, ebbe a prorogare, come già detto, l’affidamento alla Cooperativa "S." (da ultimo, fino all’1.3.2008).

H) All’annullamento della gara reagì la G.A.V. s.r.l., (una delle ditte già invitate alla gara medesima), che con ricorso a questo T.A.R. n. r.g. 2924/2004 impugnò i relativi provvedimenti, nonché il provvedimento di proroga dell’affidamento (atto di sottomissione 1/04) in favore della Cooperativa "S.".

I) Tale ricorso fu accolto con sentenza n. 530 del 23/25/4/2006, nella quale si rilevò che non ricorrevano affatto circostanze ed esigenze (di urgenza, o di imprevedibilità), tali da sconsigliare l’adozione di una procedura concorsuale volta a garantire la trasparenza nell’affidamento della gestione della darsena turistica e maggiori entrate per l’ente. Inoltre, il T.A.R. rilevò che la motivazione dell’annullamento della gara (necessità di completare i lavori del porto e realizzazione della banchina di riva) appariva del tutto apodittica in quanto: 1) del tutto privo di motivazione; 2) illogico e contraddittorio; 3) in ogni caso, stante il lungo lasso di tempo necessario per la realizzazione del terzo lotto, l’assegnazione della concessione del demanio marittimo avrebbe dovuto pur sempre seguire ad una procedura concorsuale per l’affidamento della gestione dell’opera realizzata, che, nei fatti, si è rivelata struttura autonomamente e proficuamente utilizzabile.

L) Alla sentenza n. 530/2006 resa da questo T.A.R. nel ricordato ricorso proposto dalla G.A.V. (e che aveva sancito in sostanza il dovere della P.A. di portare a compimento la procedura di gara), reagì la Cooperativa "S." a r.l., il cui appello fu accolto dal CGA con decisione n. 380 del 13.12.2006/18.5.2007.

M) Tale decisione, tuttavia, non definì il relativo giudizio perché dispose l’annullamento della sentenza 530 con rinvio al giudice di prime cure, non avendo la G.A.V. notificato il ricorso principale all’unico controinteressato, individuabile – ad avviso del C.G.A. – nel solo Comune di Santa Marina di Salina (ossia dovendosi considerare la Cooperativa "Salina "80" a r.l. cointeressata al giudizio avente per oggetto l’annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela della gara, mentre solo il Comune di Santa Marina di Salina, avendo a suo tempo chiesto la sospensione della gara e avendo approvato il progetto di ristrutturazione del porto e appaltato i relativi lavori – la cui incompletezza aveva determinato, almeno in parte, l’Amministrazione regionale ad adottare l’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela – poteva essere individuato come "controinteressato").

N) In tal modo, il ricorso G.A.V. è stato restituito a questo Giudice di primo grado ai fini della l’integrazione del contraddittorio e della successiva decisione di merito (e che viene pronunciata da questo Collegio nella medesima odierna udienza del 24 novembre 2010).

O) Frattanto, prima che l’esecutività della sentenza n. 530/2006 venisse sospesa nel ricordato giudizio di appello, giusta ordinanza del C.G.A. n. 620 del 14 luglio 2006, l’Assessorato aveva portato a conclusione la gara de qua, predisponendo la relativa graduatoria (con aggiudicazione alla S. disposta in data 28.6.2006), confermando, comunque, con altro atto del 16.7.2007 prot. 53422, indirizzato al Comune di S. Marina Salina e alla Capitaneria di Porto di Milazzo,l’interesse dell’Amministrazione per la procedura di gara ed il relativo valore.

P) Restava ancora "sub iudice" il ricordato contenzioso attivato avverso la gara dalla Cooperativa "S." col ricorso n. 47/2004 (dichiarato improcedibile dal T.A.R.); contenzioso che si chiuse definitivamente in data 5.9.2008, di deposito della decisione n. 708 del CGA, che confermò la improcedibilità dell’impugnazione, come già dichiarata con la sentenza di prime cure n. 1046/2005.

Q) A questo punto, l’Assessorato regionale adottò il provvedimento del 30.9.2008 che, in via definitiva, travolse l’atto 10.3.2004 che aveva bloccato la gara, la quale frattanto – come già detto – era stata aggiudicata alla S..

2. Tenuto conto dei fatti di cui sopra, e tenuto conto, anche, dell’orientamento desumibile dalla decisione cautelare del CGA, resa nel presente ricorso, il ricorso introduttivo ed i connessi motivi aggiunti, a prescindere da ogni altro profilo di ordine preliminare, vanno rigettati nel merito.

3. Sotto un primo profilo, il Comune di Santa Marina Salina lamenta che arbitrariamente l’Assessorato avrebbe utilizzato la graduatoria della licitazione svoltasi nel giugno 2006, che in precedenza il medesimo Assessorato aveva annullato in autotutela (con provvedimento n. 13895 del 30.3.2004, che tra l’altro, recepiva le ragioni del Comune in ordine all’opportunità di affidamento della gestione della darsena a lavori completati dell’intero porto) e richiama l’escursus storico delle vicende giudiziarie relative a tale provvedimento di autotutela.

In particolare, riassunte le vicende giurisdizionali di cui sopra, il ricorrente Comune insiste nelle proprie conclusioni circa l’annullamento dell’aggiudicazione della gara e relativa concessione, assumendo che, in conseguenza dell’annullamento della sentenza di prime cure n. 530/2006, l’Assessorato non avrebbe potuto dar seguito all’aggiudicazione, difettando il presupposto di una valida procedura di licitazione.

Inoltre, essendo intervenuto da ultimo il provvedimento prot. 74150 del 30 settembre 2008, con cui l’Assessorato regionale T.A. ha disposto la revoca del provvedimento n. 13985 del 10.3.2004, dichiarandolo superato e privo di effetti dalla data del 19.7.2007, il ricorrente Comune, con il secondo ricorso per motivi aggiunti di cui in narrativa, ripropone le medesime censure del ricorso introduttivo avverso tale ultimo atto, che conferma l’aggiudicazione in favore di S. s.r.l.

Ne deriva che deve esaminarsi in via prioritaria e assorbente l’impugnazione di cui ai secondi motivi aggiunti, rivolta avverso l’ultimo provvedimento sopravvenuto.

4. Occorre rilevare, innanzitutto, che l’Assessorato ha posto a base del nuovo provvedimento le motivazioni della sentenza n. 530/2006 di questo TAR, che il Collegio condivide, non intaccate dalla sentenza del CGA n. 380/2007, la quale ha annullato con rinvio al primo giudice solo per profili procedurali, attinenti alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Tali motivazioni, vengono così riassunte:

a) è illegittima la proroga dell’affidamento della gestione concessa alla Cooperativa "S." srl in carenza di rituale procedura concorsuale, perché in contrasto con la normativa sulla contabilità di stato e con la disciplina del codice della navigazione che impone lo strumento della concorsualità per l’aggiudicazione della concessione dell’area demaniale";

b) l’atto di annullamento della gara è privo di idonea motivazione; la motivazione risiedente nella necessità di attendere il completamento dell’ulteriore lotto di lavori è contraddittoria e illogica, perché tale situazione non ha impedito che il bene sia gestito da altro soggetto e senza gara negli anni precedenti; e inoltre, il bene si è mostrato gestibile anche in carenza delle opere da completare quale struttura autonomamente e proficuamente utilizzabile;

c) in ogni caso, stante il lungo lasso di tempo necessario per la realizzazione del terzo lotto, l’assegnazione della concessione del demanio marittimo avrebbe dovuto pur sempre seguire ad una procedura concorsuale.

Inoltre, con l’impugnato provvedimento del 30 settembre 2008, l’Assessorato, rivalutata l’intera vicenda alla luce della chiusura dei contenziosi di cui si è detto e del fatto nuovo sopravvenuto relativo al completamento delle opere relative alla banchina di riva del III lotto, ancorchè non collaudate, ha legittimamente ritenuto – ad avviso del Collegio – che il provvedimento n.13985 del 10.3.2004 fosse "superato e privo di ogni effetto" a decorrere dal 19.6.2007; ritenendo che i motivi di convenienza e opportunità che avevano sorretto l’atto di annullamento in autotutela della gara nel 2004 fossero, a quella data, venuti meno. L’Assessorato ha, pertanto, restituito in vita il provvedimento di conclusione della gara di licitazione del 28.6.2006 conclusasi in favore della S..

E d’altro canto, a questa data, la sentenza di questo T.A.R. n. 530/2006 (poi cassata con rinvio dal CGA giusta dec. n. 380/2007), era perfettamente valida ed efficace essendo stata essa sentenza sospesa dal medesimo CGA con ordinanza n. 620 del 14 luglio 2006 (ossia dopo oltre 15 giorni dalla conclusione della gara).

In altri termini, l’impostazione degli argomenti difensivi di parte ricorrente, non tiene nel giusto conto il fatto che:

– l’avversato provvedimento di aggiudicazione del 15.2.2008 alla S. assume un effetto "novativo", ossia di convalida della precedente fase procedimentale, assumendo i fatti posti in essere nel 2006, nel periodo di piena efficacia della sentenza T.A.R. 530/2006 cit., a meri presupposti di fatto;

– con decisione assunta in data odierna il ricorso G.A.V. n. 2924/2004 di cui si è detto, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (così consolidandosi – in certo senso – l’accertamento di merito di cui alla sentenza T.A.R. n. 530/2006 circa la legittimità della indizione della procedura di gara, come sopra condivisa da questo Collegio);

– anche il contenzioso attivato dalla Cooperativa "S." (contro la gara) si è chiuso definitivamente, dato che questa ebbe, a suo tempo, a dichiarare in udienza la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio di merito e questo T.A.R ne statuì la improcedibilità con sent. n. 1046/2005 (confermata, dal CGA con dec. n. 708 del 5.9.2008), con ciò consolidandosi ulteriormente la procedura di gara ivi contestata.

In tal modo, per effetto dei predetti eventi, l’Assessorato regionale ha ritenuto di recuperare mediante formale aggiudicazione alla S. in data 15.2.2008 gli atti del procedimento di gara fino a quel momento posti in essere: procedimento che aveva visto le alterne vicende giurisdizionali prima descritte e che da ultimo era stato, per così dire, suggellato dalla decisone n. 708/2008 del CGA che confermava la improcedibilità del cennato ricorso della Cooperativa "S.".

In tale contesto ben traspare la legittimità di tutti gli atti consequenziali:

– sia del citato provvedimento del febbraio 2008, che ha formalizzato l’aggiudicazione in favore di S. s.r.l. anche sulla scorta – come sopra rilevato – di una nuova valutazione dell’intera vicenda e sul presupposto dell’intervenuta ultimazione dei lavori del III lotto della banchina;

– sia del successivo provvedimento del 30.9.2008 che una volta per tutte ha disposto l’annullamento dell’annullamento della gara de qua che erfa stato disposto nel lontano 2004.

Quanto alla circostanza che il provvedimento 30.9.2008 abbia sancito l’annullamento dell’annullamento della gara con effetto dal 19.6.2007, anzicché dal 2004, l’Assessorato fa opportunamente constare, con nota del 16 gennaio 2009 indirizzata all’Avvocatura dello Stato e depositata in giudizio il 2.2.2009, che solo in tale data il Comune ha comunicato il completamento delle opere del predetto lotto, facendo, così, venir meno uno dei motivi fondamentali di convenienza e opportunità per cui era stato emanato il provvedimento in autotutela di annullamento della gara nel 2004 e mantenuta l’assegnazione temporanea della darsena alla Cooperativa "S.".

Circa, poi, la funzionalità del lotto in questione, rispetto all’intera struttura, trattasi di valutazione di merito che nella specie non appare – alla stregua degli atti del giudizio – palesemente illogica o priva di presupposti.

Cadono, per le anzidette ragioni, non solo le censure dedotte con i motivi aggiunti (che hanno ad oggetto atti che, sostanzialmente, sono conseguenziali rispetto a quelli oggetto del ricorso introduttivo) ma anche quelle relative al ricorso introduttivo, in quanto:

1) correttamente l’aggiudicazione a S. è stata fatta a suo tempo (2006),con espressa riserva delle future decisioni giurisdizionali (cfr. nota del 15.2.2008 prot. 13462) mentre i profili relativi al collaudo e\o alla funzionalità intrinseca del lotto prima citato non incidono sulla legittimità in sé dell’aggiudicazione;

2) l’utilizzazione nel 2008 della "vecchia" graduatoria concorsuale del 2006, si spiega con le indicate, contorte e complesse, vicende processuali e giurisdizionali che caratterizzano la fattispecie e la legittima volontà della PA di recuperare le fasi del precedente procedimento, convalidandolo "ex nunc" (nel rispetto di economia dei mezzi giuridici ed altresì creando il presupposto giuridico per giustificare formalmente il protrarsi dal 2004 al 2007 della gestione interinale della darsena affidata senza gara alla Cooperativa "S.", proprio in forza del protrarsi dei lavori del lotto in questione);

3) la dedotta impossibilità oggettiva dell’assegnazione del lotto III è – si ripete – una mera petizione di principio, priva di adeguati riscontri probatori, sicché non sussiste nemmeno il difetto di motivazione dedotto sotto il profilo della mancata menzione dell’istanza con la quale il Comune aveva chiesto si prorogasse ancora l’affidamento alla Cooperativa "S.".

Da respingere, infine, è la censura relativa alla mancata specificazione, nell’impugnato provvedimento prot. n. 74150 del 30 settembre 2008, dell’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento dell’annullamento della gara disposto nel 2004, posto che la motivazione è contenuta nel corpo dell’intero provvedimento, laddove ripercorrendo i punti salienti della vicenda, anche processuale, si evidenzia la necessità di un affidamento trasparente e in applicazione dei principi comunitari del bene demaniale.

Sul punto specifico, basta solo ricordare che l’obbligo dell’Amministrazione concedente di assoggettare a procedura comparativa le offerte, codificato dall’art. 37, comma 1, del codice della nav., è il mezzo attraverso cui risulta soddisfatto il prevalente interesse alla individuazione del soggetto contraente che offra migliori garanzie di proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse (Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5765).

Ed ancora: "Il principio (che senz’altro deve ritenersi acquisito e rispettato nella fattispecie) è che il cd. "diritto di insistenza" in favore del precedente concessionario, in occasione della rinnovazione del rapporto concessorio, è recessivo rispetto al principio della concorsualità e della comparazione tra più istanze di concessione in una procedura ad evidenza pubblica."

Come afferma il Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5765, "dall’inveramento nell’ordinamento nazionale di fondamentali principi di diritto comunitario non può ritenersi estranea la materia della concessione dei beni pubblici (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni) e in particolare delle concessioni demaniali marittime".

Per le dette ragioni, singolarmente e cumulativamente considerate, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti debbono essere rigettati.

Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la complessità della vicenda e l’intreccio di posizioni processuali nei ricorsi connessi, ad essa relativi, trattati nell’odierna udienza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui connessi motivi aggiunti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7423 Albi professionali Nullità e inesistenza della sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

C.N., dipendente sin dal 1979 della sede regionale della RAI con qualifica di tecnico di produzione, propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, con la quale era stata rigettata la sua domanda di revoca della delibera del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti del 20 ottobre 2005. Dedusse l’appellante che, avendo svolto, oltre l’attività prevista dalla qualifica contrattuale ed attraverso il montaggio – eseguito in completa autonomia – dei servizi televisivi, anche una vera e propria attività giornalistica, aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, avendogli il direttore di testata negato la certificazione di compiuta pratica, l’iscrizione d’ufficio nell’albo dei praticanti della L. n. 69 del 1963, ex art. 33, ma il Consiglio regionale, con delibera in data 15 febbraio 2005, aveva respinto la richiesta;

proposto reclamo avverso tale delibera dinanzi al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, questo aveva rigettato il reclamo, con la delibera che era stata impugnata dinanzi al Tribunale di Venezia.

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto l’appello, ha revocato la delibera n. 95/2005 in data 15/2/2005 del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti ed ha ordinato al medesimo Consiglio l’iscrizione di C.N. nel registro dei praticanti, dichiarando compensate per un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condannando l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e l’Ordine Regionale dei Giornalisti del Veneto al pagamento della restante metà.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia propone ricorso per cassazione il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a mezzo di cinque motivi. Resiste con controricorso C.N., che, a sua volta, propone ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1.1. Col primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1, in relazione alla L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 63, u.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, il pubblico ministero sarebbe dovuto intervenire nel giudizio in quanto si tratta di domanda di annullamento o di revoca della delibera del Consiglio Nazionale in materia di diniego dell’iscrizione nel registro dei praticanti di cui alla citata L. n. 69 del 1963, art. 33, che lo stesso pubblico ministero avrebbe potuto proporre. Secondo il ricorrente, il giudizio sarebbe nullo perchè il pubblico ministero non intervenne dinanzi al Tribunale di Venezia, in quanto il reclamo non gli venne notificato dal ricorrente in primo grado, così come lo stesso, quale appellante, non notificò al procuratore generale il proprio atto d’appello. Il ricorrente Ordine dei Giornalisti, pur precisando in ricorso che il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia è intervenuto nel giudizio di secondo grado, sostiene che la Corte d’Appello di Venezia avrebbe dovuto constatare d’ufficio la nullità del giudizio di primo grado per il mancato intervento del pubblico ministero e rimettere le parti davanti al primo giudice. Conclude quindi chiedendo a questa Corte la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c..

1.2. Il motivo è inammissibile.

Premesso che l’intervento del pubblico ministero nei giudizi di impugnativa delle deliberazioni del Consiglio Nazionale dei Giornalisti è obbligatorio per il combinato disposto dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 1 e della L. n. 69 del 1963, art. 63, u.c., l’omessa partecipazione del pubblico ministero al giudizio di primo grado da luogo ad una nullità della sentenza, che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 158 c.p.c.; pertanto, detta nullità può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le forme proprie dell’appello (cfr. Cass. n. 2699/1992, n. 2073/2000, n. 5504/2000).

Ne segue che, essendo mancato il relativo motivo d’appello, la nullità della sentenza di primo grado per l’omessa partecipazione del pubblico ministero al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Venezia non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte d’Appello di Venezia, nè, a maggior ragione, può dare luogo ad un vizio denunciabile con ricorso per Cassazione.

Ne segue l’inammissibilità del motivo che concerne una questione affatto nuova in Cassazione.

2.1. Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 69 del 1963, artt. 34 e 31, nonchè dell’art. 41, come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972, art. 43, come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972 e del D.P.R. n. 115 del 1965, art. 46, come sostituito dal D.P.R. n. 384 del 1993, che, nello stabilire la vigente disciplina dell’accesso alla professione di giornalista, prevedono, in particolare, all’art. 34 della legge, le modalità di svolgimento del tirocinio, specificate all’art. 41 del regolamento. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello di Venezia avrebbe violato sia l’art. 43, che prevede un potere sostitutivo del Consiglio quando il Direttore responsabile del servizio giornalistico ometta il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica, sia il D.P.R. n. 115 del 1965, art. 41, comma 3, e succ. mod. (che richiede che la pratica giornalistica si effettui "continuativamente e con una effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge"), sia, infine, gli art. 34, nonchè il citato D.P.R. n. 115 del 1965, artt. 41 e 46 e succ. mod. (che impongono che l’esercizio dei poteri sostitutivi sìa relativo al periodo di diciotto mesi nell’arco di un triennio, al quale si deve fare riferimento per l’accertamento dell’esercizio di una pratica effettiva e continuativa). Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il direttore responsabile non avrebbe potuto rilasciare la richiesta dichiarazione di compiuta pratica perchè questa non era stata concretamente svolta secondo quanto previsto dal su richiamato art. 41 del regolamento, non essendo il C. inserito nella redazione ma dipendente tecnico della produzione di RAI 3; inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il C. non risultava in alcun modo inserito nell’organismo del servizio giornalistico; ancora, non avrebbe specificato il periodo triennale nell’ambito del quale individuare il periodo di diciotto mesi di pratica effettiva e continuativa; infine, non avrebbe individuato le norme regolatrici della materia.

Il motivo è fondato.

2.2. Al fine di cogliere appieno la portata della censura in oggetto occorre prendere le mosse dalla Delib. 20 ottobre 2005, n. 151, oggetto dell’impugnazione dinanzi all’autorità giudiziaria ai sensi della L. n. 69 del 1963, art. 63. Con tale delibera il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, confermando quando deciso dal Consiglio dell’Ordine Regionale del Veneto, ha respinto la richiesta avanzata da C.N., non solo di iscrizione all’elenco dei praticanti giornalisti, ma anche del riconoscimento della compiuta pratica giornalistica, ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità professionale.

La distinzione tra i due requisiti, entrambi richiesti per l’ammissione all’esame di idoneità professionale, è segnata dalle norme che disciplinano l’accesso alla professione di giornalista.

L’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti è disciplinata dalla L. n. 63 del 1969, art. 33 e presuppone, non la compiuta pratica di diciotto mesi, bensì soltanto l’inizio dell’attività di tirocinio disciplinata dal successivo art. 34, tanto è vero che la domanda di iscrizione deve essere corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica ai sensi di tale ultima norma.

A sua volta, l’art. 34 disciplina la pratica giornalistica e prevede che dopo diciotto mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma 1, n. 3) del precedente art. 31, vale a dire per l’iscrizione all’elenco dei professionisti (che, tuttavia, come previsto dall’art. 29, presuppone altri requisiti, tra cui, in particolare, il superamento della prova di idoneità di cui all’art. 32). Il D.P.R. n. 115 del 1965, art. 43, come modificato dal D.P.R. n. 212 del 1972, stabilisce, in sede di regolamento di attuazione, che il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato, all’immediato rilascio della dichiarazione di compiuta pratica ed ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l’adempimento di tale obbligo, il consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall’interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione.

Nel caso in esame vengono in rilievo tutte le norme su citate, sia quanto all’iscrizione al registro dei praticanti, richiesta dal C., che quanto alla dichiarazione di compiuta pratica giornalistica, per la quale il C. ha invocato i poteri sostitutivi di quelli del direttore responsabile, spettanti al Consiglio Regionale.

2.3. Dato il quadro normativo di riferimento di cui sopra, questione oggetto di accertamento giudiziale, nel caso di specie, è quella dell’inizio e del compimento per diciotto mesi, nell’arco di tre anni dal momento d’inizio, da parte del C., di un’attività nella quale possano essere riconosciuti i tratti caratteristici essenziali della "pratica giornalistica".

In proposito, va evidenziato che la nozione di "pratica giornalistica", ai fini dell’iscrizione al registro dei praticanti e del compimento del periodo necessario per l’ammissione all’esame di idoneità professionale, non è coincidente con quella di "attività giornalistica".

Entrambe le attività risultano qualificate e distinte in precedenti di questa Corte.

Ampia ed articolata è la giurisprudenza formatasi sull’"attività giornalistica", che è stata individuata, in particolare, per quanto può rilevare ai fini della presente decisione, nella "prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo" (così Cass. n. 1827/1995; nello stesso senso, Cass. n. 889/1996, che, in motivazione, precisa che "la confezione del messaggio – frutto della conoscenza dell’evento e della valutazione della sua rilevanza – può avvenire sia con l’apporto di espressioni letterali sia con la esplicazione di espressioni grafiche sia con la collocazione dello stesso messaggio.

In altre parole, l’opinione su un fatto può essere manifestata sia con la formulazione di commenti letterali sia con disegni grafici sia con la scelta tra le varie modalità di presentazione del fatto medesimo"; ancora, di recente, cfr. Cass. n. 5926/2008, Cass. n. 14913/2009 e Cass. n. 10833/2010).

Diversa è, invece, la nozione di pratica professionale, ai sensi della L. n. 69 del 1963, anche se, come si dirà, essa non può prescindere dall’attività giornalistica, che presuppone, ma nella quale non si esaurisce.

Le norme che vengono in rilievo sono, oltre agli articoli di legge e di regolamento richiamati al precedente punto 2.2, quelle poste dal D.P.R. n. 115 del 1965, art. 41, come modificato dal D.P.R. n. 112 del 1972, art. 9. L’art. 41, comma 1, prevede che "la pratica nell’ambito dei tre anni di iscrizione deve essere continuativa ed effettiva" ed, al comma 3, aggiunge che essa si deve svolgere "nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge"; tale ultimo articolo di legge prevede che "la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinar o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinar"; ancora, l’art. 41, al comma 4, prevede che: "il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista".

Non risulta, invece, aver avuto attuazione la previsione del comma 5 dello stesso art. 41 ("Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal consiglio nazionale"), poichè, malgrado vi siano delle deliberazioni in punto di pratica professionale da parte del Consiglio Nazionale, non risultano accordi intervenuti ai sensi della norma in commento.

Nell’interpretare le norme che precedono occorre avere riguardo allo scopo perseguito con la pratica giornalistica, che è quello di assicurare all’aspirante giornalista professionista un percorso formativo idoneo a garantirgli un’esperienza professionale ampia, ed utile al successivo espletamento dell’attività giornalistica, non considerata soltanto nel suo momento di elaborazione intellettuale, ma anche nel connesso, indefettibile momento della comunicazione interpersonale; questa si attua attraverso gli organi di informazione, nel cui ambito detta attività viene in concreto espletata, sia pure con le diverse modalità possibili (scritto, immagini, parola, suono, disegno etc.), e rispetto al cui ambito rileva l’espletamento in concreto della pratica.

Detto scopo è stato tenuto presente dai precedenti di questa Corte che si sono confrontati con la normativa in esame, tra cui, in particolare, Cass. n. 8118/2000, secondo la quale "tra i tratti essenziali della pratica giornalistica, desumibili dal D.P.R. n. 115 del 1965, art. 41 (come integrato dal D.P.R. n. 212 del 1979, art. 9), va individuato il fatto di dover essa svolgersi nei quadri organici dei servizi redazionali centrali, nel senso della partecipazione dall’interno dell’attività di redazione nei suoi molteplici aspetti, cosi da assicurare all’aspirante professionista un percorso formativo completo".

Coerenti con lo scopo in parola, sono i numerosi precedenti di questa Corte, oltre alla decisione appena citata, che individuano l’aspetto sostanziale del praticantato, come desumibile dal testo delle norme, nella necessità di un inserimento del praticante in una struttura giornalistica avente le caratteristiche e le dimensioni desumibili dalla L. n. 69 del 1963 e dal regolamento di attuazione, pur se letti con interpretazione costituzionalmente orientata e comunque tale da tenere conto dell’evoluzione che la professione del giornalista ha avuto nel corso del tempo (cfr. Cass. n. 1776/1996, che, dopo aver detto che "senza un tale inserimento non è ipotizzatile, infatti, l’espletamento della pratica come intesa dal legislatore", pure precisa che "le multiformi modalità con cui può essere esercitata l’attività giornalistica ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente nei congrui casi ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione allorchè operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione medesima per le varie esigenze del giornale, collegamenti che tale inserimento sostanzialmente possono determinare e che gli attuali mezzi multimediali e interattivi di telecomunicazione certamente rendono possibile indipendentemente dalla compresenza fisica del praticante nella medesima sede ove si trovi il numero minimo di giornalisti di cui all’art. 34"; ed, ancora, Cass. n. 1545/1997, che, a seguito di un’analisi della normativa condotta tenendo conto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 11 del 1968 e n. 113 del 1974, afferma, in motivazione, che "la sostanza delle indicate normative consiste piuttosto nella necessità dell’inserimento del praticante in una struttura editoriale che ne garantisce la preparazione, a prescindere dal dato numerico dei giornalisti presenti nella redazione, purchè sussista il collegamento e la frequentazione, cioè l’inserimento del praticante nella struttura redazionale medesima"; nello stesso senso anche Cass. n. 3716/1997, per la quale "non è configurabile un regolare praticantato giornalistico in difetto dei requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1969, n. 63, art. 34 e, in particolare, della adibizione, presso una delle strutture giornalistiche prese in considerazione della disposizione di legge, del numero di giornalisti professionisti redattori ordinar precisato dalla medesima", nonchè, di recente, nello stesso senso Cass. n. 13814/2008).

Può pertanto concludersi nel senso che l’esercizio continuativo ed effettivo di attività giornalistica sia necessario per il tirocinio del praticante, ma non sia sufficiente, dovendo esso svolgersi previo inserimento del praticante in un servizio redazionale, che abbia le caratteristiche richieste dalla normativa su esaminata. Pertanto, devono ricorrere sia il requisito inerente alla struttura in sè considerata (quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampar periodico a diffusione nazionale, redazione distaccata) ed al numero dei giornalisti che vi lavorano, sia il requisito oggettivo dell’inserimento del praticante nella redazione.

Quanto a tale inserimento, l’espressione regolamentare per la quale l’attività del praticante si deve svolgere "nei quadri organici dei servizi redazionali centrali" (o di redazioni distaccate, nell’ipotesi prevista dal comma 4, dell’art. 41) non è da intendersi come un inquadramento formale del praticante nella struttura della redazione, ma, come già precisato dalla giurisprudenza su richiamata, necessita comunque di un continuo collegamento con la redazione medesima e dell’operare del praticante in attuazione di un indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano; necessita quindi di "un insieme di contatti ed istruzioni che, oltre a rispondere alle effettive quotidiane esigenze del giornale, comportino a beneficio del praticante quell’indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica" (così Cass. n. 1776/1996).

2.4. La Corte d’Appello di Venezia ha motivato in punto di svolgimento da parte del C. di un’attività qualificabile come attività giornalistica. A prescindere dalla sufficienza ed adeguatezza di tale motivazione – pure contestata dal ricorrente con il quarto motivo del ricorso – essa rende palese la violazione di legge lamentata dal ricorrente poichè il giudice di merito ha preso in considerazione uno solo dei due requisiti richiesti dalla normativa perchè si possa dire iniziata e compiuta una pratica giornalistica utile all’iscrizione al registro dei praticanti ed all’ammissione alla prova di idoneità per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti. Infatti, di tale requisito nulla è detto esplicitamente nella sentenza che non richiama le norme applicabili al caso di specie. Nemmeno, peraltro, è possibile contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente – desumere dalla sentenza che il giudice del merito abbia, sia pure implicitamente, considerato e valutato la sussistenza, nel caso concreto, del requisito in parola.

Il giudice d’appello, che pure si è soffermato sulla natura di attività giornalistica della prestazione svolta dal C. presso la sede regionale della Rai, nulla ha detto delle modalità operative e dei componenti del giornalistico della sede nè ha esaminato il rapporto dell’aspirante giornalista con tale servizio giornalistico, al fine di dimostrarne l’inserimento e la partecipazione all’attività di redazione. In particolare, non si è soffermato sullo svolgimento dell’attività da parte del C. in collegamento con la redazione giornalistica (che è distinta dal settore produzione nel quale il C. era professionalmente inquadrato); e ciò, non tanto e non solo nel senso della sua presenza fisica in redazione, quanto nel senso della sua partecipazione (intesa quest’ultima in una delle possibili diverse accezioni che può assumere nello svolgimento concreto dell’attività di una sede radiotelevisiva regionale del servizio pubblico affidato alla Rai), se non a tutti i momenti in cui si articola l’attività di redazione in senso proprio, quanto meno a quelli che più la caratterizzano (poichè funzionali all’elaborazione dei contenuti e delle linee guida dei servizi giornalistici). Ancora, è mancato l’esame del rapporto tra il C. ed i componenti del servizio redazionale, non essendo significativo a tal fine il riferimento che la sentenza impugnata fa ai rapporti tra il C. ed il capo redattore, poichè funzionale ad evidenziare l’autonomia del primo e l’attività di mero controllo "finale del caporedattore prima della messa in onda del servizio (controllo che si esercita, peraltro e per ovvi motivi, sul servizio nella sua interezza)", laddove invece il giudice del merito avrebbe dovuto valutare l’inserimento nella redazione del praticante, in quanto funzionale alla maturazione di quell’esperienza ampia ed articolata che è lo scopo del praticantato.

2.5. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto:

"In tema di pratica giornalistica, le disposizioni di cui alla L. n. 69 del 1963, artt. 29, 33 e 34 e del D.P.R. n. 115 del 1965, artt. 41, 43 e 46 e succ. mod. vanno interpretate nel senso che, per ritenere compiuta la menzionata pratica, è necessario non solo l’esercizio effettivo e continuativo dell’attività giornalistica ma anche l’inserimento nei quadri organici dei servizi redazionali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge e dall’art. 41 del regolamento; tale inserimento si realizza attraverso un collegamento con la redazione (intesa come organizzazione funzionale della attività giornalistica) che può assumere diverse modalità, ma sempre in rapporto alle esigenze della redazione stessa e con la partecipazione effettiva ai diversi, più significativi momenti dell’attività di redazione. Spetta al giudice del merito valutare quando si realizzi un tale inserimento, tenendo conto delle risultanze probatorie sui compiti affidati e sull’attività svolta in concreto dall’aspirante giornalista".

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso attinenti al vizio di motivazione sul requisito di cui si è detto ai precedenti punti sub 2, nonchè sul requisito dello svolgimento di un’attività qualificabile come attività giornalistica e sulla rilevanza da attribuire all’iscrizione del C. all’Albo dei pubblicisti disposta con delibera del Consiglio Regionale n. 636/2006. 4. Resta altresì assorbito il ricorso incidentale, relativo all’erronea indicazione della delibera oggetto della revoca disposta con la sentenza cassata.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-01-2011) 03-03-2011, n. 8483 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.A., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 5.8.2010, con cui il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame da lei proposta, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 17.7.2010.

La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 2 ed alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies; contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del riesame, i redditi percepiti erano proporzionati agli investimenti effettuati ed all’acquisto dei beni sottoposti a sequestro, intestati a P.A.; la stessa aveva documentato, nell’udienza camerale, altri redditi oltre quelli denunciati, tra i quali le somme di denaro percepite per l’assistenza prestata a persona invalida; peraltro la P., in nessun modo avrebbe potuto utilizzare proventi economici del marito, Pr.

A., in quanto questi (indagato per i reati di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 5 e di tre reati fine in materia di spaccio di sostanze stupefacenti), dal (OMISSIS), era stato ininterrottamente detenuto. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il provvedimento di sequestro investe numerosi beni appartenenti o riconducibili a Pr.An., marito dell’attuale ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, con ordinanza 17.7.2010, per il delitto di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti oltre a tre violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti). In particolare, sono stati sequestrati beni di proprietà del Pr. e della moglie, P.A. ed è stata, peraltro, disattesa, con corretta e logica motivazione, la tesi difensiva in ordine al fatto che il fabbricato, sito nel Comune di (OMISSIS), pure sottoposto a sequestro preventivo, sarebbe stato realizzato abusivamente da Pa.An. e successivamente trasferito alla sorella, P.A., prima del dies a quo (2005) della contestazione associativa a Pr.An.. Al riguardo il Tribunale del riesame ha dato conto che, dalle indagini espletate, era emerso che il nucleo familiare Pr. – P. non aveva potuto disporre di capitali sufficienti per effettuare l’acquisto dei beni oggetto della misura cautelare in esame, tenuto conto, fra l’altro, delle dichiarazioni dei redditi e dell’importo degli stessi, "palesemente incongruo" rispetto al valore di detti beni;

evidenziava, inoltre, che gli agenti di P.G. avevano accertato la "recente edificazione" della palazzina abusiva, composta di tre piani fuori terra, in difetto di qualsiasi prova che la stessa fosse stata realizzata entro l’anno 2005 ed, in applicazione del principio di diritto affermato dalle S.U. della S.C., con sentenza n. 1152/2008, ribadiva che il sequestro preventivo dovesse essere esteso all’edificio stesso, ancorchè la provenienza del suolo fosse legittima, verificandosi in tal caso una sorta di "accessione invertita" per il preminente valore economico dell’edifico rispetto al terreno. La accertata sproporzione tra il reddito personale di Pa.An. e P.A. ed il valore dei beni sequestrati, legittimava, pertanto, il provvedimento di sequestro, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, considerato che, nel caso di bene intestato a terzo estraneo al reato, l’indagine, preordinata all’applicazione della misura cautelare in esame, richiede solo, ai fini della prova della disponibilità del bene, da parte dell’indagato o condannato, che l’intestatario non abbia la possibilità economica di acquistare il bene (Cass. n. 27340/2008; n. 6365/2000).

La valutazione al riguardo del provvedimento impugnato, è sorretta da congrua motivazione ed esula, quindi, dal sindacato di legittimità che, in materia di misure cautelari reali, è circoscritto al vizio di violazione di legge o difetto assoluto di motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, somma determinata in via equitativa, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2306 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con DD.DD. del 24 luglio 2007, pubblicati con circolare n. 183/2007 sono stati emanati i bandi di selezione per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per i profili professionali di Archeologo, Architetto, Archivista, Bibliotecario, Capo Tecnico, Esperto in comunicazione e informazione, Funzionario Amministrativo ed economico finanziario, Informatico, Restauratore conservatore e Storico dell’arte.

Al riguardo, con accordo del 13 luglio 2007 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, in attuazione dell’art. 15 del CCNL 1998/2001, venivano definite le procedure, i requisiti, i posti messi a concorso, i punteggi da attribuire e le modalità formative in ordine al passaggio dall’Area B alla posizione economica C1.

Con Circolare n. 183 del 24 luglio 2007, il Ministero procedeva ad emanare i bandi per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, con cui veniva prevista la data del 30 settembre 2007 (poi prorogato al 31 ottobre 2007) per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili. Ogni singolo bando per i relativi profili professionali fissava i seguenti requisiti di partecipazione: "essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, alternativi tra loro: Anzianità minima nelle seguenti posizione economiche dell’area B, con riferimento alla relativa decorrenza giuridica: nove anni nella posizione economica B1, sette anni nella posizione economica B2, cinque anni nella posizione economica B3. In questo caso, il candidato dovrà essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Diploma di laurea afferente alla professionalità di cui al presente bando".

I ricorrenti, confidando peraltro nella certa emendazione del predetto bando in conformità sopra evidenziato, non avendo maturato l’anzianità richiesta nella singola posizione economica rivestita, decidevano di non presentare domanda o di non impugnare il provvedimento di esclusione alla selezione. Altri, dopo il provvedimento di esclusione per mancanza del requisito della anzianità, sono stati riammessi alla selezione dalla Amministrazione.

Con Circolare n. 20 del 15 settembre 2009, l’Amministrazione, in riferimento alla procedura per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, si ravvedeva del suddetto vizio in cui era incorsa emanando il Bando, disponendo: – la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 28 settembre 2009; – in relazione al requisito dell’anzianità che "in generale per il calcolo del suddetto requisito viene considerata l’anzianità di Area (9 anni). Restano peraltro immutati i requisiti di anzianità previsti nel CCNL: 7 anni in B2 e 5 anni in B3. Tali anzianità si possono raggiungere sommando le anzianità pregresse"; di lasciare immutata la data del 31 ottobre 2007 per il possesso dei titoli ed anzianità valutabili ai fini della selezione.

Con Circolare n. 207 del 21 luglio 2009, l’Amministrazione procedeva a trasmettere ai Direttori degli Uffici e Istituti Centrali e Periferici i bandi integrativi con i quali venivano riaperti i termini di partecipazione alle selezioni, adeguati anche in ragione "delle sentenze ed ordinanze con le quali i TAR hanno accolto i ricorsi prodotti da alcuni candidati in relazione al requisito dell’anzianità minima per i passaggi dall’Area B alla posizione economica C1". L’Amministrazione inoltre provvedeva a fare salve "tutte le domande già prodotte a seguito della pubblicazione del bando emanato con DD 24 luglio 2007 ed integrato con DD 16 ottobre 2007", specificando che "sono fatte salve sia le domande di tutti coloro che sono stati esclusi per mancanza del requisito dell’anzianità a prescindere che abbiano fatto ricorso o meno. Per quest’ultima tipologia di candidati si provvederà alla riammissione alle procedure di riqualificazione".

I nuovi bandi con la riapertura dei termini erano rivolti a tutti i dipendenti in servizio effettivo ovvero organicamente assegnati all’Ufficio ma in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre Amministrazioni o in posizione di distacco presso Biblioteche annesse a monumenti nazionali ai sensi della L. 12 agosto 1993, n. 320.

Peraltro con ricorso al TAR Lazio, iscritto al n. 9861/2009, un gruppo di dipendenti della Amministrazione impugnava la Circolare del Ministero n. 207/2009 chiedendone l’Annullamento previa sospensiva. Il TAR respingeva la sospensiva ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, riteneva il ricorso assistito dal prescritto fumus boni iuris in relazione al malgoverno del principio del divieto di estensione degli effetti del giudicato.

Con circolare n. 187/2010 l’Amministrazione, vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1872/2010 con la quale si ordinava la sospensione delle procedure fissate con i bandi integrativi emanati con Circolare n. 207/2009, decretava di procedere all’espletamento delle prove orali delle procedure di selezione per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti previsti dai bandi emanati con i DD.DD. 24 luglio 2007.

Deducono i ricorrenti la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto un unico articolato profilo.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio rileva – condividendo quanto già più volte rilevato dalla giurisprudenza dello stesso T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato – che la ratio della prescrizione relativa al requisito di anni di servizio per la partecipazione alla selezione vada individuata nell’esperienza professionale acquisita (cfr. T.A.R. Lazio sez. II bis n. 9498/07; Cons. Stato sez. VI 4928/08).

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4928/08 ha chiarito che:

"- il bando di concorso si limita a prevedere il requisito del numero di anni di anzianità prestati nelle differenti posizioni B3 (5 anni), B2 (7 anni) e B1 (9 anni), senza in alcun modo escludere che, in caso di passaggio alla superiore posizione, il dipendente possa essere penalizzato in modo da perdere il requisito già maturato nella posizione inferiore, idoneo a legittimare la partecipazione al concorso;

– ogni diversa interpretazione contrasta con il tenore letterale del bando e sarebbe comunque del tutto irragionevole, determinando una ingiustificata disparità tra chi, pur avendo maturato l’anzianità richiesta dal bando, è poi progredito nella propria posizione e chi, invece, ha maturato la stessa anzianità, ma non ha partecipato, o addirittura ha partecipato con esito negativo, alle precedenti procedure di progressione;

– alcun contrario elemento può essere tratto dal modello di domanda allegato al bando, che peraltro non contiene puntuali indicazioni sul predetto requisito e dal CCNL, che anche non contiene disposizioni esplicitamente contrastanti con il descritto contenuto del bando (non essendo, peraltro, il parere dell’ARAN stato emesso ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/01 ed essendo, comunque, non vincolante al fine dell’interpretazione di un bando di concorso)".

Ciò premesso occorre peraltro rilevare – in relazione al disposto di cui all’art. 41, comma 6, D.L. n. 207/2008 che ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato (ovvero delle decisioni esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche – che la generalizzata riapertura dei termini per la presentazione delle domande a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali, seppure con riferimento a requisiti e titoli già maturati alla data del 31 ottobre 2007, – già valutata illegittima da questo Tribunale relativamente al ricorso n. 9861/2009 -produce un effetto estensivo del giudicato in violazione delle disposizioni normative richiamate ed è in grado di incidere sulla procedura relativa al passaggio del personale dall’area B alla posizione economica C1.

Gli odierni ricorrenti – così come risulta dal ricorso – non hanno presentato domanda di partecipazione all’originario bando di concorso o, comunque, non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento di esclusione alla selezione di cui agli originari bandi; per cui non possono, per quanto sopra, dolersi della esclusione alla procedura di riammissione che, come più volte rilevato, non può estendersi a soggetti che non abbiano presentato ricorso e che non abbiano ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole relativamente ai bandi emanati con DD.DD. 24 luglio 2007.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.