Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la dott.ssa Giovanna M.P., primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato, impugnava gli atti dello scrutinio per merito comparativo per la promozione di due unità nella qualifica di Dirigente superiore tecnico fisico con decorrenza 1. gennaio 2003 cui, unitamente ad altri cinque colleghi, è stata sottoposta, collocandosi in posizione non utile.
Il ricorso – articolato in quattro motivi – era notificato ai dottori A.P. e S.A., collocatisi ai primi due posti dell’impugnata graduatoria e dunque promossi alla qualifica superiore.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale regionale riconosceva fondati i motivi terzo e quarto inerenti, rispettivamente, al difetto di motivazione del punteggio attribuito per la categoria III degli elementi di valutazione (qualità delle funzioni, con particolare riferimento: alla competenza professionale dimostrata, al grado responsabilità assunta, all’ attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alla stima a al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’ impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio), nonché al mancato richiamo ad obiettivi e documentati parametri a giustificazione del decremento del punteggio complessivo assegnato per la categoria III da punti 21,50 – conseguiti dalla dott.ssa M.P. in scrutinio di avanzamento per la nomina nella stessa qualifica con decorrenza 1° gennaio 2002 – a punti 20,30. Ciò in raffronto ai cospicui valori incrementali che si riscontrano nei riguardi dei controinteressati, dott. Persili e dott.ssa Antiga, beneficiari nell’ ultimo scrutinio, rispettivamente, di punti 23,80 e 23,75, rispetto ai punteggi di 17,50 e 17,00 riconosciuti nella precedente tornata di valutazione comparativa.
Il Tribunale regionale, nel dichiarare l’illegittimità dello scrutinio per merito comparativo e della relativa graduatoria di merito nei limiti di cui innanzi statuiva che, in sede di ripetizione delle operazioni valutative, l’amministrazione – previa fissazione dei punteggi massimi da attribuire ad ogni elemento rientrante tra quelli di cui alla cat. III^ – dovrà ovviamente limitarsi alla riconsiderazione soltanto delle posizioni dei tre dirigenti (ricorrente e controinteressati) parti in causa (offrendo nell’occasione contezza anche della valutabilità o meno, nell’ambito della 2^ categoria, degli incarichi di docenza e di componente supplente della commissione esaminatrice al concorso per orchestrali e di Presidente o componente della Commissione di collaudo dei beni approntati dalla soc. Dicom espletati dal dott.ssa M.P.
Appella il Ministero dell’ interno, che ha contraddetto l’ ordine argomentativo del primo giudizio, sottolineando che il punteggio espresso in termini numerici soddisfa l’ onere di motivazione del giudizio valutativo, nonché il principio di autonomia delle valutazione annuali del merito dei funzionari scrutinati e l’ assenza di ogni effetto condizionante dei punteggi espressi in precedenti procedure di avanzamento.
Resiste la dott.ssa M.P., che ha contraddetto in controricorso i motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
All’ udienza dell’ 8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) L’ appello è infondato.
2.1). L’ Amministrazione a sostegno dell’ adeguatezza della motivazione del punteggio complessivamente assegnato alla categoria III richiama ed elenca i criteri che la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato ha indicato, nel verbale dell’ adunanza del 24 giugno 2003, come parametri di riferimento per la graduazione dei 24 punti disponibili.
Detti criteri sono stati individuati nel numero di nove.
Taluni di essi (riferiti all’ avvenuto espletamento di incarichi autonomi con particolare responsabilità e rilievo tecnico; a segnalazioni per eccellenti risultati, impegno o merito; alla disponibilità ad assumere particolari incarichi attinenti la ruolo di appartenenza; ai punteggi più elevati conseguiti nei rapporti informativi dell’ ultimo quinquennio; alla disponibilità all’ attuazione di mobilità) prendono in considerazione elementi suscettibili di influenzare in senso positivo l’ attribuzione del punteggio. Per converso altri criteri individuano specifici aspetti di negatività del servizio reso (eventuali sanzioni disciplinari; trasferimenti per incompatibilità ambientale; giudizi non positivi a conclusione di inchieste amministrative; procedimenti penali a carico) idonei ad incidere in senso riduttivo sulla graduazione del punteggio.
Osserva la Sezione che se è apprezzabile la scelta della Commissione di valutazione di predeterminare un insieme di criteri idonei a limitare ed orientare l’ area di discrezionalità di cui il collegio dispone in sede di espressione del giudizio sul merito del funzionario che partecipa allo scrutinio, ciò non esime dall’ obbligo di indicare, in sede di attribuzione del punteggio, in che misura taluno di detti parametri abbia contribuito, in positivo o in negativo, nella quantificazione del punteggio complessivamente attribuito.
Nel quaderno di scrutinio, con riguardo alla categoria III, emerge invece il solo dato numerico del punteggio assegnato, indistintamente riferito a tutta una serie fattori (prima elencati nell’ esposizione del fatto) che qualificano il livello le funzioni rese dal dirigente nel quinquennio di osservazione; né la Commissione, onde rendere significativo il giudizio espresso, ha proceduto al frazionamento dei punti disponibili in relazione ai diversi elementi di valutazione (o a gruppi di essi), così da rendere conoscibile, anche in base alla sola espressione numerica, in che misura ciascuno di essi abbia influito nel giudizio complessivo.
Il Collegio non ravvisa, quindi, ragioni per doversi discostare dalle conclusioni cui la Sezione è pervenuta in fattispecie analoghe quanto agli obblighi di adeguata esternazione dell’ iter logico e valutativo per l’ assegnazione del punteggio di cui è controversia (cfr. Cons. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1776; IV, 17 giugno 2003, n.3400)
La sostanziale unitarietà delle valutazioni che si compendiano nel punteggio relativo alla categoria III, diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione, non postula che si debba prescindere dalla specifica attribuzione di un punteggio per ogni singolo elemento considerato, che deve concorrere alla determinazione del totale di punti (24), riservati detta categoria. Tale attribuzione di punteggi parziali è maggiormente necessaria, atteso che i parametri, la cui valutazione è indispensabile per l’assegnazione del punteggio totale, sono sostanzialmente omogenei con quelli di altre categorie (ad esempio la categoria I), con l’unica eccezione della voce che riguarda l’ attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica di conferire e la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera.
La specificazione delle ragioni concrete in base alle quali è attribuito il punteggio per la categoria III consente, quindi, di prevenire ogni profilo di arbitrarietà del giudizio espresso in raffronto a tutti gli altri elementi che emergono dai fascicoli personali degli scrutinandi e che vengono presi in considerazione dalle altre categorie di valutazione dei titoli.
2.2). Con il secondo mezzo il Ministero appellante nega la sussistenza di ogni macroscopica illogicità nell’ assegnazione – sia all’ odierna appellante che ai dirigenti che la precedono nella graduatoria finale – del punteggio per la categoria III nello scrutinio di avanzamento relativo al 2003, in raffronto a quello effettuato nel 2002, e ribadisce, a sostegno della sfera di discrezionalità di cui dispone la commissione di valutazione, il principio di autonomia di ciascun scrutinio rispetto ai precedenti.
Osserva il Collegio che i principio di autonomia delle valutazioni della commissioni giudicatrici, in presenza di una pluralità di procedure selettive che si succedano del tempo, rende possibile il verificarsi scostamenti fra i punteggi assegnati in ciascuna tornata, con la conseguenza che quella successivamente espletata non resta affatto condizionata ed influenzata dall’ esito della precedente.
Detto principio riceve tuttavia temperamento nei casi in cui, i giudizi valutativi:
– si collochino in un ristretto lasso temporale (nella specie un anno);
– avvengano in base ai medesimi elementi e criteri di valutazione;
– presentino rilevanti scostamenti nel punteggio, che non traggano giustificazione in nuovi e motivati fatti e/o elementi indicatori afferenti al servizio e che, a seconda dei casi, possano determinare l’ incremento o la diminuzione del punteggio rispetto alla precedente tornata di valutazione.
Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente posto in rilevo che – se con riguardo alla ricorrente dott.ssa M.P. la riduzione del punteggio per la categoria III da punti 21,50 (conseguiti nello scrutinio di avanzamento per la nomina nella stessa qualifica con decorrenza 1° gennaio 2002) a punti 20,30 può ricondursi alla mancata assegnazione di due punti aggiuntivi nel rapporto informativo relativo al 2001 – nessun significativo e pregnante elemento emerge nei confronti dei controinteressati dott. Persili e dott.ssa Antiga a giustificazione del cospicuo incremento nell’ ultimo scrutinio effettuato nel 2003, rispettivamente a 23,80 e 23,75, del punteggio relativo alla categoria in questione, rispetto ai punti 17,50 e 17,00 riconosciuti nella precedente tornata di valutazione comparativa.
L’ incisivo scostamento della graduazione dei punteggio rispetto al precedente trend valutativo impone quindi – a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza, coerenza ed adeguatezza della scelta discrezionale al caso concreto – l’ obbligo di esternare i motivi da cui hanno tratto ragione i valori incrementali del giudizio di merito per la categoria III nei confronti dei due funzionari collocati nella graduatoria finale in posizione potiore rispetto all’ odierna appellante.
L’ appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della convenuta dott.ssa M.P..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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