Cons. Stato Sez. VI, Sent., 30-03-2011, n. 1949 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la dott.ssa Giovanna M.P., primo dirigente tecnico fisico della Polizia di Stato, impugnava gli atti dello scrutinio per merito comparativo per la promozione di due unità nella qualifica di Dirigente superiore tecnico fisico con decorrenza 1. gennaio 2003 cui, unitamente ad altri cinque colleghi, è stata sottoposta, collocandosi in posizione non utile.

Il ricorso – articolato in quattro motivi – era notificato ai dottori A.P. e S.A., collocatisi ai primi due posti dell’impugnata graduatoria e dunque promossi alla qualifica superiore.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale regionale riconosceva fondati i motivi terzo e quarto inerenti, rispettivamente, al difetto di motivazione del punteggio attribuito per la categoria III degli elementi di valutazione (qualità delle funzioni, con particolare riferimento: alla competenza professionale dimostrata, al grado responsabilità assunta, all’ attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alla stima a al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all’ impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio), nonché al mancato richiamo ad obiettivi e documentati parametri a giustificazione del decremento del punteggio complessivo assegnato per la categoria III da punti 21,50 – conseguiti dalla dott.ssa M.P. in scrutinio di avanzamento per la nomina nella stessa qualifica con decorrenza 1° gennaio 2002 – a punti 20,30. Ciò in raffronto ai cospicui valori incrementali che si riscontrano nei riguardi dei controinteressati, dott. Persili e dott.ssa Antiga, beneficiari nell’ ultimo scrutinio, rispettivamente, di punti 23,80 e 23,75, rispetto ai punteggi di 17,50 e 17,00 riconosciuti nella precedente tornata di valutazione comparativa.

Il Tribunale regionale, nel dichiarare l’illegittimità dello scrutinio per merito comparativo e della relativa graduatoria di merito nei limiti di cui innanzi statuiva che, in sede di ripetizione delle operazioni valutative, l’amministrazione – previa fissazione dei punteggi massimi da attribuire ad ogni elemento rientrante tra quelli di cui alla cat. III^ – dovrà ovviamente limitarsi alla riconsiderazione soltanto delle posizioni dei tre dirigenti (ricorrente e controinteressati) parti in causa (offrendo nell’occasione contezza anche della valutabilità o meno, nell’ambito della 2^ categoria, degli incarichi di docenza e di componente supplente della commissione esaminatrice al concorso per orchestrali e di Presidente o componente della Commissione di collaudo dei beni approntati dalla soc. Dicom espletati dal dott.ssa M.P.

Appella il Ministero dell’ interno, che ha contraddetto l’ ordine argomentativo del primo giudizio, sottolineando che il punteggio espresso in termini numerici soddisfa l’ onere di motivazione del giudizio valutativo, nonché il principio di autonomia delle valutazione annuali del merito dei funzionari scrutinati e l’ assenza di ogni effetto condizionante dei punteggi espressi in precedenti procedure di avanzamento.

Resiste la dott.ssa M.P., che ha contraddetto in controricorso i motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza dell’ 8 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2) L’ appello è infondato.

2.1). L’ Amministrazione a sostegno dell’ adeguatezza della motivazione del punteggio complessivamente assegnato alla categoria III richiama ed elenca i criteri che la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato ha indicato, nel verbale dell’ adunanza del 24 giugno 2003, come parametri di riferimento per la graduazione dei 24 punti disponibili.

Detti criteri sono stati individuati nel numero di nove.

Taluni di essi (riferiti all’ avvenuto espletamento di incarichi autonomi con particolare responsabilità e rilievo tecnico; a segnalazioni per eccellenti risultati, impegno o merito; alla disponibilità ad assumere particolari incarichi attinenti la ruolo di appartenenza; ai punteggi più elevati conseguiti nei rapporti informativi dell’ ultimo quinquennio; alla disponibilità all’ attuazione di mobilità) prendono in considerazione elementi suscettibili di influenzare in senso positivo l’ attribuzione del punteggio. Per converso altri criteri individuano specifici aspetti di negatività del servizio reso (eventuali sanzioni disciplinari; trasferimenti per incompatibilità ambientale; giudizi non positivi a conclusione di inchieste amministrative; procedimenti penali a carico) idonei ad incidere in senso riduttivo sulla graduazione del punteggio.

Osserva la Sezione che se è apprezzabile la scelta della Commissione di valutazione di predeterminare un insieme di criteri idonei a limitare ed orientare l’ area di discrezionalità di cui il collegio dispone in sede di espressione del giudizio sul merito del funzionario che partecipa allo scrutinio, ciò non esime dall’ obbligo di indicare, in sede di attribuzione del punteggio, in che misura taluno di detti parametri abbia contribuito, in positivo o in negativo, nella quantificazione del punteggio complessivamente attribuito.

Nel quaderno di scrutinio, con riguardo alla categoria III, emerge invece il solo dato numerico del punteggio assegnato, indistintamente riferito a tutta una serie fattori (prima elencati nell’ esposizione del fatto) che qualificano il livello le funzioni rese dal dirigente nel quinquennio di osservazione; né la Commissione, onde rendere significativo il giudizio espresso, ha proceduto al frazionamento dei punti disponibili in relazione ai diversi elementi di valutazione (o a gruppi di essi), così da rendere conoscibile, anche in base alla sola espressione numerica, in che misura ciascuno di essi abbia influito nel giudizio complessivo.

Il Collegio non ravvisa, quindi, ragioni per doversi discostare dalle conclusioni cui la Sezione è pervenuta in fattispecie analoghe quanto agli obblighi di adeguata esternazione dell’ iter logico e valutativo per l’ assegnazione del punteggio di cui è controversia (cfr. Cons. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1776; IV, 17 giugno 2003, n.3400)

La sostanziale unitarietà delle valutazioni che si compendiano nel punteggio relativo alla categoria III, diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione, non postula che si debba prescindere dalla specifica attribuzione di un punteggio per ogni singolo elemento considerato, che deve concorrere alla determinazione del totale di punti (24), riservati detta categoria. Tale attribuzione di punteggi parziali è maggiormente necessaria, atteso che i parametri, la cui valutazione è indispensabile per l’assegnazione del punteggio totale, sono sostanzialmente omogenei con quelli di altre categorie (ad esempio la categoria I), con l’unica eccezione della voce che riguarda l’ attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica di conferire e la qualità delle funzioni svolte durante tutto il corso della carriera.

La specificazione delle ragioni concrete in base alle quali è attribuito il punteggio per la categoria III consente, quindi, di prevenire ogni profilo di arbitrarietà del giudizio espresso in raffronto a tutti gli altri elementi che emergono dai fascicoli personali degli scrutinandi e che vengono presi in considerazione dalle altre categorie di valutazione dei titoli.

2.2). Con il secondo mezzo il Ministero appellante nega la sussistenza di ogni macroscopica illogicità nell’ assegnazione – sia all’ odierna appellante che ai dirigenti che la precedono nella graduatoria finale – del punteggio per la categoria III nello scrutinio di avanzamento relativo al 2003, in raffronto a quello effettuato nel 2002, e ribadisce, a sostegno della sfera di discrezionalità di cui dispone la commissione di valutazione, il principio di autonomia di ciascun scrutinio rispetto ai precedenti.

Osserva il Collegio che i principio di autonomia delle valutazioni della commissioni giudicatrici, in presenza di una pluralità di procedure selettive che si succedano del tempo, rende possibile il verificarsi scostamenti fra i punteggi assegnati in ciascuna tornata, con la conseguenza che quella successivamente espletata non resta affatto condizionata ed influenzata dall’ esito della precedente.

Detto principio riceve tuttavia temperamento nei casi in cui, i giudizi valutativi:

– si collochino in un ristretto lasso temporale (nella specie un anno);

– avvengano in base ai medesimi elementi e criteri di valutazione;

– presentino rilevanti scostamenti nel punteggio, che non traggano giustificazione in nuovi e motivati fatti e/o elementi indicatori afferenti al servizio e che, a seconda dei casi, possano determinare l’ incremento o la diminuzione del punteggio rispetto alla precedente tornata di valutazione.

Nel caso di specie il primo giudice ha correttamente posto in rilevo che – se con riguardo alla ricorrente dott.ssa M.P. la riduzione del punteggio per la categoria III da punti 21,50 (conseguiti nello scrutinio di avanzamento per la nomina nella stessa qualifica con decorrenza 1° gennaio 2002) a punti 20,30 può ricondursi alla mancata assegnazione di due punti aggiuntivi nel rapporto informativo relativo al 2001 – nessun significativo e pregnante elemento emerge nei confronti dei controinteressati dott. Persili e dott.ssa Antiga a giustificazione del cospicuo incremento nell’ ultimo scrutinio effettuato nel 2003, rispettivamente a 23,80 e 23,75, del punteggio relativo alla categoria in questione, rispetto ai punti 17,50 e 17,00 riconosciuti nella precedente tornata di valutazione comparativa.

L’ incisivo scostamento della graduazione dei punteggio rispetto al precedente trend valutativo impone quindi – a garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza, coerenza ed adeguatezza della scelta discrezionale al caso concreto – l’ obbligo di esternare i motivi da cui hanno tratto ragione i valori incrementali del giudizio di merito per la categoria III nei confronti dei due funzionari collocati nella graduatoria finale in posizione potiore rispetto all’ odierna appellante.

L’ appello va, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della convenuta dott.ssa M.P..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 20-04-2011, n. 15722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 31.8.2010 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari disponeva la custodia cautelare in carcere di C.M. e CA.Ma. indagati in concorso con altri di estorsione aggravata in danno di N. A..

Avverso tale provvedimento gli indagati proponevano istanza di riesame. Il Tribunale con ordinanza in data 23.9.2010 rigettava il ricorso. Sosteneva il Tribunale la sussistenza di un grave quadro indiziario nei confronti di entrambi gli indagati sulla scorta dei seguenti elementi: dichiarazioni di N.A.;

intercettazioni telefoniche ed ambientali; servizi sul territorio che avevano permesso di arrestare in flagranza di reato CA. M. e riteneva sussistente nei confronti di entrambi l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 c.p.p., lett. C). Sottolineava il Tribunale la professionalità e la freddezza dimostrata dagli indagati nella realizzazione del reato e la loro capacità di ricorrere ad espedienti per evitare di incappare nelle forze dell’ordine. Riteneva che le indicate esigenze potevano essere adeguatamente soddisfatte solo con la detenzione in carcere.

Avverso il provvedimento presentava ricorso per Cassazione il difensore degli imputati deducendo per entrambi come unico motivo la violazione dell’art. 292 c.p.p. in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. C).

Lamenta il ricorrente che il Tribunale del Riesame nel giustificare il mantenimento della detenzione in carcere si era limitato a valutare la gravita del fatto senza tenere conto il comportamento degli indagati che avevano effettuato nei confronti della parte offesa offerta reale di Euro 7.500,00 dalla stessa ritenuta congrua a titolo di risarcimento del danno.

Il difensore presentava motivi nuovi sottolineando come gli indagati avevano confessato avanti il Tribunale del Riesame e come l’offerta reale era stata valutata positivamente dal giudice del merito a tal fine allegava fotocopia di dispositivo di sentenza privo di data e firma.

Il ricorso è inammissibili perchè presenta motivi generici.

I motivi presentati mancano infatti di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, Deve infatti ricordarsi che il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Requisito dei motivi di impugnazione è infatti la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.

Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati ad affermare che il provvedimento impugnato si è limitato a valutare la gravita del fatto, senza tenere conto del comportamento degli indagati che avevano effettuato nei confronti della parte offesa offerta reale di Euro 7.500,00 dalla stessa ritenuta congrua a titolo di risarcimento del danno, senza tenere in considerazione la specifica motivazione del Tribunale del Riesame che ha dato conto di avere valutato tutti gli elementi a carico e a favore dei due indagati con riguardo alla ritenuta sussistente esigenza cautelare di pericolosità sociale Nessuna rilevanza può essere data alla copia del dispositivo di sentenza privo di data e firma. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui gli indagati trovasi ristretti perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-08-2011, n. 17810 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avv. M.W. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., contro C.S., che non svolge difese in questa sede, avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno n. 1331/05 del 10.5.2005, depositata il 25.5.2005, non notificata, emessa nel procedimento n. 854/04 R.V.G., che ha definito il ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28, liquidando: a) in riferimento al procedimento n. 1835/99 R.G. Tribunale di Salerno la somma di Euro 3359,29 di cui 693 per spese. 1186,29 per diritti e 1480 per onorari oltre accessori; b) nel procedimento n. 2155/99 R.G. Tribunale di Salerno Euro 2598,82 di cui 263,10 per spese, 1085,72 per diritti e 1250 per onorari, oltre accessori, con detrazione dalle voci sub a) e b) dell’acconto di Euro 5906,38; c) nel procedimento n. 2788/99 Tribunale di Salerno Euro 4641,03 di cui 292,10 per spese, Euro 1872,65 per diritti e 2476,28 per onorari, oltre accessori, con detrazione dell’acconto di Euro 1275,79; d) nel procedimento 1005/00 R.G. Tribunale di Salerno Euro 1145,35 di cui 35,35 per spese, 810 per diritti e 300 per onorari. oltre accessori; e) nel procedimento n. 23/00 Tribunale di Salerno, sezione di Montecorvino Rovella Euro 2705,2 di cui 300 per spese, 1085,20 per diritti e 1320 per onorari, oltre accessori; f) nel procedimento n. 481/01 R.G. Tribunale di Salerno, sezione di Montecorvino Rovella Euro 2044,00 dei cui 200 per spese, 744 per diritti e 1100 per onorari, oltre accessori; g) nel procedimento n. 3288/89 Tribunale di Salerno Euro 2783,33, di cui 214,21 per spese, 1062,93 per diritti e 1056,19 per onorari,oltre accessori, con condanna alle spese del procedimento.

La detta ordinanza fa riferimento al valore delle controversie, all’oggetto, alla durata, all’esito ed alla qualità dell’opera professionale.

Ricorre M. con unico motivo, illustrato da memoria, denunziando violazione di legge, ed in particolare della L. n. 794 del 1992, art. 24 degli artt. art. 2233 c.c., art. 112 c.p.c., art. 12 c.p.c., art. 14 c.p.c., art. 15 c.pc., delle deliberazioni del CNF approvate con D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004, del R.D.L. n. 1576 del 1933, dell’art. 36 Cost., mancanza assoluta o/e mera apparenza della motivazione, il tutto in riferimento all’art. 111 Cost., ed all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamentando:

1 a), in ordine al procedimento n. 2708/99 ed al connesso procedimento 1853/99 che sia stato attribuito un valore indeterminato, senza alcuna motivazione, in contrasto con l’accertato valore effettivo dei beni in base alle ctu, con una liquidazione al di sotto dei minimi inderogabili ed in modo globale dei diritti e degli onorari, impedendo di controllare i limiti tabellari per le singole voci pur in presenza di notula specifica.

Tra l’altro, all’udienza del 9.11.04 era stata espressamente richiesta la determinazione delle competenze dovute tenendo conto del reale valore della controversia, nel frattempo concretamente reso determinabile per l’intervenuto deposito delle ctu.

1 b) Anche nel procedimento 1005/00 vi era una illegittima violazione dei minimi tariffari pur nella ipotesi, non concessa, della applicazione dello scaglione indeterminato minimo.

1 c) Nel procedimento 23/00, in cui il collegio aveva determinato il valore tra Euro 103.291,38 fino ad Euro 258.228,45, vi era stata una violazione dei. minimi. Osserva la Corte:

B’ pacifico che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, è ammesso solo per violazione di legge e può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Nella fattispecie, con unico motivo, si denunziano sia la violazione di una pluralità di disposizioni sia la mera apparenza della motivazione, in relazione a tre specifici procedimenti, in contrasto con la necessaria specificità del mezzo. Va comunque osservato in relazione al punto 1 a), a prescindere dalla diversa indicazione del numero del procedimento 2708 anzicchè 2788 come riportato nella ordinanza (pag. 4), che il Tribunale ha fatto riferimento a rivendica di proprietà, di valore indeterminato, tuttora in corso, e che l’affermazione di una successiva richiesta di tenere conto delle perizie nel frattempo depositate, costituisce una confessione della originaria indeterminabilità, per cui il presupposto della violazione dei minimi sulla scorta dello scaglione indicato (oltre Euro 1.549.370.70) rimane indimostrato.

Tra l’altro l’ordinanza impugnata fa riferimento anche al procedimento n. 1853/99 R.G. Tribunale di Salerno, avente ad oggetto richiesta di sequestro di quote societarie, per l’indicato importo di L. 1.000.000.000, (dapprima introdotto con altro ricorso poi abbandonato) e liquida Euro 3359,29, di cui 693 per spese, 1186,29 per diritti ed Euro 1480 per onorari, oltre accessori, per cui, stante la invocata connessione, resta indimostrata la violazione dei minimi ed errato lo scaglione indicato.

In relazione al punto 1 b), procedimento 1005/00, il Tribunale ha dato atto dell’atto introduttivo, della memoria, di due udienze, del rigetto dell’istanza e della compensazione delle spese, liquidando Euro 1145,35 ed in particolare 810 per onorari e 300 per diritti.

Il ricorrente riporta la notula limitatamente a quest’ultima voce (da un minimo di Euro 805,69 ad un massimo di 1309,75) ma non nell’intero, non dimostrando che la complessiva liquidazione sia inferiore ai minimi.

In relazione al punto 1 c), procedimento 23/00, ricorso per canoni di locazione per L. 300.000.000, era stata rigettata la domanda con condanna alle spese.

La decisione fa generico riferimento ai parametri indicati – ma il rigetto della domanda comporta che il valore della controversia va dimostrato in concreto, determinandosi in astratto un conflitto di interessi per una azione incoata per un dichiarato alto valore, ma infondata, tanto più che si chiede decisione nel merito, allo stato degli atti.

Al riguardo va sottolineato che già il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6, attenuando la rigidità del criterio adottato dall’art. 10 c.p.c., comma 1, ha stabilito, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, nel giudizi per pagamento somme, il riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che quella domandata- Cass. 1.3.1995 n. 2338- ma ci si riferisce all’accoglimento parziale e non al rigetto della domanda, nel qual caso, invece, il valore della controversia (art. 5 comma I stesso D.M.) è determinato dalla somma richiesta, salvo il potere di compensazione (Cass. 4.3.1998 n. 2407), ipotesi riferita alla liquidazione a favore del convenuto vittorioso.

Lo stesso ricorrente, in relazione al punto 1 c), richiama a pagina 28 tutte le censure svolte in ordine al punto 1 a), ed a pagina 21 invoca la giurisprudenza secondo la quale, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il Giudice non può limitarsi ad una determinazione globale dei compensi.

Ma, nel caso in questione, proprio il rigetto della domanda e le considerazioni svolte, imponevano una prova rigorosa dello scaglione invocato.

Ne deriva il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-05-2011, n. 4594

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contenzioso introdotto con i ricorsi in epigrafe indicati è stato già oggetto di un primo e parziale scrutinio da parte della Sezione che, con decisione nr. 1762 del 2011, ha:

– riunito, per connessione, entrambi i ricorsi;

– dichiarato, in via definitiva, cessata la materia del contendere in ordine al ricorso nr. 3689/2006- R.G.;

– disposto, in via interlocutoria e con riferimento al secondo ricorso, un supplemento di istruttoria onerandone la resistente amministrazione.

Più specificamente con la prima domanda di giustizia il ricorrente – (ammesso quale testimone di giustizia, unitamente al proprio nucleo familiare, allo Speciale Programma di protezione (di seguito: P.s.p.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 82 del 1991, con deliberazione della Commissione centrale ex art.10 L. n.82 del 1991 (di seguito: Commissione) del 23.1.2003) – si era gravato avverso la deliberazione del 19.12.2005 con cui la Commissione, pur accogliendo la sua richiesta di capitalizzazione delle misure di assistenza economica in godimento (motivata con l’intendimento del rientro nel comune di residenza per riprendere l’attività di rivenditore di automobili in precedenza esercitata), aveva disposto la cessazione del P.s.p. incaricando le competenti Autorità di assicurare al testimone le ordinarie misure di protezione con la sola eccezione dell’accompagnamento, con scorta, in occasione di impegni giudiziari.

Sennonchè la materia del contendere relativa a tale prima impugnativa (che è stata circoscritta alla sola parte in cui la delibera del 19.12.2005 non ha disposto la modifica delle misure tutorie trasformando il P.s.p. in Speciali misure di protezione) è venuta meno una volta appurato, dall’esame degli atti relativi al secondo ricorso (nr.2867/2010), che nel 2007, e con precisione il 19.2.2007, la Commissione aveva deliberato di accordare al testimone le Speciali (e non ordinarie) misure di protezione in località di origine, mentre in precedenza aveva già provveduto all’erogazione, in misura massima, della capitalizzazione delle misure assistenziali oltre ad un ulteriore contributo straordinario "per un notevole importo complessivo".

Con riferimento, invece, al contenzioso correlato alla seconda domanda di giustizia (con cui si impugna la deliberazione con la quale la Commissione, il 19.1.2010, ha escluso la proroga, in favore del testimone e dei suoi familiari, delle Speciali misure di protezione a suo tempo attivate e venute a scadenza il 30.12.2009, accordando le sole ordinarie misure di protezione (con l’eccezione dei servizi di accompagnamento in occasione di eventuali impegni giudiziari del testimone)), la Sezione ha ritenuto la causa non matura per la decisione; e tanto per le considerazioni che, in parte qua, testualmente si riproducono: "Si è detto che nel preambolo della deliberazione del 19.1.2010 si offre contezza di un articolato iter istruttorio che ha visto coinvolti la Prefettura, la Direzione distrettuale antimafia di Napoli e la Direzione nazionale antimafia: organi tutti univocamente determinatisi per la cessazione delle speciali misure di protezione nei confronti del C. e del suo nucleo familiare; e ciò anche in considerazione dell’attenuarsi del grado di esposizione a pericolo e dell’assenza di segnalazioni in ordine a situazioni di rischio accertate.

Ora proprio in quanto tale significativo presupposto è oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente che si duole dell’ignoranza di tali atti interni, il Collegio ritiene meritevole di apprezzamento la richiesta istruttoria inclusa in gravame e, per l’effetto, onera l’amministrazione resistente del deposito – presso la Segreteria della Sezione entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione – dei documenti ed atti richiamati nel preambolo della deliberazione impugnata a supporto della decretata cessazione delle speciali misure di protezione nei confronti del C. e dei suoi familiari ".

Tali atti, depositati dalla Difesa erariale il 05.3.2011, sono invero allegati ad una nota controdeduttiva dell’Amministrazione dell’Interno trasmessa dalla stessa Amministrazione alla medesima Difesa erariale il 27.5.2010, ma mai da quest’ultima versati (prima del 5.3.2011) in giudizio (da tanto l’ovvia esigenza dell’istruttoria disposta dalla Sezione con la decisione nr.1762/2011 del 24.2.2011 sopra richiamata).

Dunque, pur se formalmente lo iussum iudici impartito non risulta ottemperato, la produzione del 05.3.2011 assolve, di fatto, alle esigenze istruttorie dianzi accennate. Comunque, a seguito di tale produzione, parte ricorrente (che ha notificato alla resistente copia della sentenza n.1762/2011 ed in data 12.4.2011 ha depositato la relativa documentazione) non ha fatto pervenire memorie conclusionali e quindi, all’udienza del 12 maggio 2011 (cui è stato presente un procuratore delegato dal difensore del ricorrente) la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

I)- Il ricorrente muove avverso l’impugnata deliberazione tre mezzi di gravame che possono così sintetizzarsi.

Nel primo mezzo ci si duole della carente ed inadeguata motivazione dell’atto che configura (quella che viene definita) "tale tipo di revoca" come una naturale conseguenza della scadenza del termine di vigenza delle Speciali misure di protezione senza considerare effettivamente la sussistenza, o meno, di quelle situazioni di pericolo che costituiscono un limite obiettivo all’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Col secondo motivo si assume violato il procedimento, regolamentato dall’art.10 del d.m. nr. 161 del 2004, concernente la determina di cessazione delle Speciali misure; mentre la terza censura è mirata a contestare la mancata considerazione della posizione dei familiari del testimone anch’essi, immotivatamente, esclusi dal regime di speciale tutela.

II)- Appare opportuno prima di procedere allo scrutinio delle sopra sintetizzate doglianze individuare il quadro normativo di riferimento, dato dalle disposizioni della Legge n. 82 del 1991 (di conversione del d.l. n. 8 del 1991), nonché dal Regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale nr. 161 del 1004. In tale ambito – e con riferimento alla specificità del corrente contenzioso che è relativo alla mancata proroga delle Speciali misure di protezione già applicate al testimone ed al suo nucleo familiare – vanno menzionati:

– l’art.16 bis della Legge che, al c.1., estende ai cc. dd. "Testimoni di giustizia" le Speciali misure di protezione già previste per i cc.dd. "collaboratori di giustizia" dagli artt. 9 e 13, comma 5, consentendone l’applicazione "se ritenute necessarie,(anche: ndr.) a coloro che coabitano o convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 1, nonché, ricorrendone le condizioni, a chi risulti esposto a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni trattenute con le medesime persone";

– l’art.9 della Legge che, al c.1, consente (per effetto del rinvio di cui sopra) l’applicazione nei confronti dei testimoni (che, a causa delle dichiarazioni rese in sede processuale, versano in grave e attuale pericolo), di "speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l’incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza"; ulteriormente disponendo, al comma 4, che "Se le speciali misure di protezione indicate nell’articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell’articolo 13, comma 5."; nonché, al comma 6, che "Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi";

– l’art.12 della Legge che, al c.2, descrive gli impegni che il testimone di giustizia (ed eventualmente i suoi familiari) deve assumere e sottoscrivere ove ammesso allo speciale regime di tutela. Tale disposizione si completa con quella di cui all’art.9 del Regolamento che esclude che la sottoscrizione possa essere parziale e prevede, nel caso di rifiuto di sottoscrivere, "in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma";

– gli artt.13 c.4 della Legge e 7 c.3 del Regolamento che individuano e specificano il contenuto delle Speciali misure di protezione, nonché il c.2 del citato art.7 che prevede che "La Commissione delibera l’adozione delle speciali misure di protezione qualora l’esposizione a pericolo degli interessati non è tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilità a trasferirsi in un luogo protetto";

– l’art.10 c.6 del Regolamento, che consente alla Commissione di disporre, ove ne ravvisa la necessità, "la trasformazione del Programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella località di origine. Tale determinazione può essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi è più l’esigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione";

– gli artt.13 quater commi 1 e 3 della Legge (che prevedono che "Le Speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge" e che il termine delle Speciali misure di protezione (art.10 del Regolamento) "non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni – è fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine è di un anno dalla data del provvedimento";

– l’art.10 c.11 del Regolamento che assegna alla Commissione il potere di prorogare le Speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato l’adozione;

– l’art.11 del Regolamento a mente del quale (comma 1) "Le speciali misure di protezione……. sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l’attualità e la gravità del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate" e "…….possono altresì essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti……. e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l’obbligatorietà della revoca".

Dal plesso normativo dato dalla Legge e dal Regolamento e, con specifico riguardo al gravame oggetto del corrente scrutinio, dalle puntuali disposizioni in precedenza richiamate, traggono giuridico alimento e fondamento una serie di principi:

a) Le Speciali misure di protezione (al pari del P.s.p.) danno vita ad un contratto ad oggetto pubblico nei cui confronti trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà, correttezza. Sicché, non c’è dubbio che il collaboratore/testimone di giustizia è tenuto a rispettare le misure di sicurezza (la cui scelta e attuazione compete non al protetto ma alle Forze di polizia preposte) e collaborare attivamente alla loro applicazione nel rispetto dei canoni essenziali della buona fede e della correttezza;

b) La situazione di pericolo (e la relativa gravità ed attualità) per l’incolumità del testimone/collaboratore costituisce il parametro cardine e fondamentale che presiede sia la concessione dello speciale regime di protezione (sia esso attuato attraverso il P.s.p. che con Speciali misure protettive) che la relativa modificazione. In particolare la Legge stabilisce (art.13 quater, c. 2, ultimo periodo) che "Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell’articolo 9". Essendo la situazione di pericolo definita mediante rinvio all’art. 9, co. 6, occorre che nella sua valutazione si tenga doverosamente "conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi";

c) Con l’eccezione dei casi di revoca obbligatoria (estranei alla fattispecie in esame), qualsiasi altra modifica del regime di protezione speciale fruito (incluso quello della mancata proroga dello stesso) richiede una valutazione comparativa di due interessi essenziali in gioco: quello dello Stato a conservare la collaborazione e quello del privato alla vita e all’incolumità personale.

III)- Con tali chiare coordinate normative ed esegetiche il provvedimento impugnato (che peraltro non dà rilievo alla circostanza che il testimone si era più volte impegnato a trasferire la sua attività professionale in località diversa da quella di origine e che, per tale ragione, ha ottenuto, in più tranches un contributo straordinario dell’importo di Euro90.000,00) non appare porsi in rapporto di confliggenza e, pertanto, il primo dei mezzi di gravame rassegnati dal ricorrente (che è sostanzialmente imperniato sulla inadeguata valutazione della persistente attualità della situazione di pericolo in cui assume di versare), non persuade.

Certamente la tesi difensiva del ricorrente merita condivisione laddove pone l’accento sull’assunto, contenuto alla pag. 2 dell’atto gravato, che ricollega alla mera scadenza del termine di operatività delle Speciali misure la cessazione dei relativi effetti (l’espressione adoperata nell’atto è: "la forza operativa delle misure può pertanto venire meno per il semplice maturarsi del termine finale"). E ciò in quanto, in parte qua, il provvedimento impugnato incorre in un chiaro errore di diritto in quanto trascura il principio delineato sub lett. c) del precedente paragrafo e cioè la necessità che la mancata proroga del regime tutorio sia preceduta dalla valutazione comparativa dell’apporto collaborativo alla giustizia dato dalla testimone, del perdurante interesse dello Stato ad utilizzare la sua collaborazione, e soprattutto della attualità del pericolo di vita.

Ma se tanto è vero, è altresì innegabile che l’erroneo assunto in questione costituisce solo una delle componenti dell’apparato motivazionale dell’atto. Più correttamente tale assunto, nell’economia del provvedimento, è posto, per così dire, "ad abundantiam", atteso che, esso provvedimento è, prioritariamente, giustificato dalla valutazione di un ampio complesso di elementi che tengono conto (anche attraverso i pareri delle Autorità giudiziarie compulsate) sia della cessazione degli impegni processuali del testimone che degli indicatori di rischio circa l’incolumità sua e del suo nucleo familiare (ved. i documenti prodotti dalla resistente il 05.3.2011): rischio, quest’ultimo, notevolmente affievolito e tale da giustificare la non proroga del regime speciale di protezione (e dunque la sottoposizione a misure ordinarie di tutela).

Parimenti infondato è il secondo motivo di diritto con cui si assume violato il procedimento, regolamentato dall’art.10 del d.m. nr. 161 del 2004, concernente la determina di cessazione delle Speciali misure. Al riguardo l’esame degli atti depositati dalla Difesa erariale il 05.3.2011 consente chiaramente di apprezzarne la sintonia col procedimento descritto dall’art.10 del citato Regolamento ed escludere che vi sia stata alcuna autonoma,e non consentita, iniziativa da parte della Commissione centrale.

Ancora infondata è poi la terza e residua censura, mirata a contestare la mancata considerazione della posizione dei familiari del testimone anch’essi, immotivatamente, esclusi dal regime di speciale tutela.

Tali soggetti – come sopra ricordato allorquando si è citato l’art. 16 bis della Legge – sono destinatari delle Speciali misure di protezione in funzione di una relazione di "coabitazione o convivenza stabile" o comunque di tale "specificità", con il "titolare principale" delle speciali misure stesse, in quanto, essi, in connessione a ciò, sono esposti a "grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute", appunto, con il titolare medesimo.

È, allora, evidente che, una volta accertato che, rispetto al testimone, sia venuta meno o comunque mutata la situazione di pericolo, in guisa da rendere sovradimensionato l’apparato delle (Speciali, nel caso in esame) misure di protezione, tale venir meno del pericolo o sostanziale mutamento dello stesso, si estende in modo automatico agli altri soggetti indicati dal comma 3 dell’art. 16 bis (analoga è la posizione dei familiari dei collaboratori di giustizia ex art.9 c.5 della Legge). Dunque la valutazione circa la contrazione, nei confronti del testimone, del pericolo di ritorsioni e di intimidazione da parte della criminalità organizzata, tale da giustificare una modifica dl regime di protezione, non può che estendersi – sulla base di un’interpretazione sistematica e complessiva delle norme disciplinati il regime di protezione – nei confronti delle persone che intrattengono col protetto una relazione di coabitazione/convivenza ovvero una "speciale" relazione. Altrimenti detto la sopravvenienza delle condizioni che legittimano, nei confronti del testimone, una modifica del regime di tutela (da speciale ad ordinario), e dunque il venir meno del presupposto legale che giustificava le Speciali misure di protezione, non può che comportare, in via consequenziale, il venir meno del presupposto legale che consentiva alle persone, con il teste coabitanti o stabilmente conviventi, di veder estese, anche nei loro confronti, le dette Speciali misure.

Da quanto così chiarito, in base ad una interpretazione sistematica della lettera delle disposizioni sopra richiamate, discende che il provvedimento impugnato è esente dalla doglianza mossa dal ricorrente.

IV)- Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) – richiamata la propria decisione nr. 1762/2011 che ha riunito, per connessione, entrambi i ricorsi in epigrafe indicati e dichiarato, in via definitiva, cessata la materia del contendere in ordine al ricorso nr. 3689/2006- R.G. – respinge, definitivamente pronunciando, il ric. nr. 2687/2010R.G.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.