Cass. civ. Sez. VI, Sent., 10-05-2012, n. 7190 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che D.S.D. e le altre diciotto persone indicate in epigrafe, con ricorso del 29 settembre 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 5 agosto 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 1.625,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per la metà le spese di giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 18 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) i predetti ricorrenti, militari in quiescenza ed asseritamente creditori del diritto alla riliquidazione della pensione, avevano adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto con ricorso del 7 febbraio 2001; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 9 maggio 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni e tre mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.625,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto e della natura collettiva del ricorso e della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, i ricorrenti denunciano come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto; c) la liquidazione delle spese;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 2.500,00, per i tre anni e tre mesi di irragionevole ritardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve esserei annullato in relazione alle censure accolte, restando assorbita la censura sub c);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 2.500,00 per i tre anni e tre mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 2.290,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.540,00 (Euro 280,00+Euro 1.260 per gli altri diciotto ricorrenti) per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Salvatore ed Umberto Coronas, dichiaratisene antistatali, spese che vanno compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economìa e delle finanze a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 2.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 2.290,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.540,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Salvatore ed Umberto Coronas, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli stessi avv. Salvatore ed Umberto Coronas, dichiaratisene antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 05-06-2012, n. 9066 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Che:

1. I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe deducendo:

a) violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1173 c.c.). I ricorrenti contestano la decorrenza degli interessi sulle somme liquidate come indennizzo dalla data del decreto invece che della domanda;

b) violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5). I ricorrenti lamentano la violazione dei minimi tariffari in materia di spese processuali e la liquidazione di un solo onorario anche per la fase antecedente la riunione dei ricorsi.

2. Non svolge difese il Ministero.

Motivi della decisione

Che:

3. Il ricorso è fondato.

4. Quanto al primo motivo va richiamata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le altre Cass. civ. n. 18150 del 5 settembre 2011) secondo cui "l’obbligazione avente ad oggetto l’equa riparazione si configura, non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d’incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell’obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata".

5. Il secondo motivo è anch’esso fondato dovendosi tenere conto nella liquidazione delle spese del giudizio di merito della proposizione separata dei ricorsi e della loro riunione in sede di discussione.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara dovuti dalla domanda gli interessi legali sulle somme liquidate dalla Corte di appello a titolo di equa riparazione.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in Euro 9.263 di cui Euro 100 per spese, 4.403 per diritti e 4.760 per onorari, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, e al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 800 di cui 700 Euro per onorari e 100 per spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv.to Ferdinando Emilio Abbate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-07-2012, n. 11312 Proprietà coltivatrice (piccola) e acquisti agevolati

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Svolgimento del processo

1. – V.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino, con atto di citazione notificato in data 24 aprile 1989, C.I. e D.F.A.M. nonchè il Sovrano Militare Ordine di Malta per contestare l’atto di compravendita a ministero del notaio De Falco Giannone in data 15 luglio 1980, con il quale M. o B.M. ved. F. aveva venduto ai coniugi C. e D.F. un appezzamento di terreno sito nel Comune di (OMISSIS), con annesso fabbricato rurale, e la comproprietà di un’aia.

Assumeva l’attrice che i beni innanzi menzionati non erano di proprietà dell’alienante, bensì di B.C., che con testamento li aveva lasciati all’istante nonchè a V.M. e a V.L.; e che M. o B.M., con testamento per notaio De Falco Giannone, aveva nominato erede universale dei suoi beni il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Tanto premesso, la V. chiese che venisse dichiarato che l’atto del 15 luglio 1980 costituiva una vendita a non domino, in quanto M. o B.M. non poteva disporre di beni appartenenti a B.C..

Si costituirono il C. e la D.F., resistendo ed in via riconvenzionale chiedendo il riconoscimento, in loro favore, dell’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1159-bis cod. civ..

Resistette il Sovrano Militare Ordine di Malta, il quale invocò 1’intervenuta usucapione della proprietà del bene in contesa in favore della defunta B.M. o dei suoi danti causa.

Su istanza dell’attrice, vennero chiamati in causa I.D. e I.D., promissari acquirenti del bene con preliminare di vendita intercorso con il C. e la D.F..

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 474 del 2001, accolse la domanda della V., dichiarando la proprietà degli immobili de quibus in capo a B.C. e ai suoi aventi causa e dando le pronunce conseguenti.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 novembre 2005, ha accolto l’appello incidentale del C. e della D.F. e, in riforma della impugnata sentenza, ha accertato l’acquisto, da parte dei medesimi, dei beni immobili di cui è causa per intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1159-bis cod. civ., e rigettato l’originaria domanda proposta dalla V.; ha dichiarato assorbito l’appello principale del Sovrano Militare Ordine di Malta; ed ha regolato le spese del giudizio.

2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che sussistono tutti gli elementi dell’usucapione abbreviata quinquennale ex art. 1159-bis cod. civ., formulata dagli appellanti incidentali: la trascrizione dell’atto notarile di compravendita, avvenuta in data 28 luglio 1980 (laddove l’atto di citazione è stato notificato soltanto il 24 aprile 1989, circa nove anni dopo); l’inclusione del Comune di Arpino, ove sono situati i beni in contestazione, tra i Comuni montani (non rilevando, al riguardo, che i beni de quibus, secondo la certificazione prodotta dalla V., non ricadano in zona montana, essendo sufficiente che il Comune nel quale sono situati sia classificato montano); l’immissione dei C. – D.F. nel possesso dei beni, avvenuta contestualmente all’atto di compravendita, come riconosciuto anche dalla controparte.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 luglio 2006, sulla base di tre motivi.

L’intimato Sovrano Militare Ordine di Malta ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sulla domanda di nullità o inefficacia dell’atto di compravendita per notar De Falco Giannone del 15 luglio 1980, in quanto compiuta a non domino.

1.1. – Il motivo è infondato, perchè la domanda principale proposta dalla V. è risultata superata dall’accoglimento della contrapposta domanda di usucapione sullo stesso bene.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, infatti, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando, come nella specie, la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con la domanda non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le tante, Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311).

2. – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1159-bis c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè mancato esame di documento decisivo ai fini del decidere, ex art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente sostiene che la Corte del merito avrebbe riconosciuto la fondatezza della domanda di usucapione abbreviata omettendo di esaminate un documento decisivo, rappresentato dal certificato rilasciato dalla 15^ Comunità montana Valle del Liri in data 25 marzo 2003, avente fede privilegiata, secondo cui le particelle in questione non ricadrebbero in zona montana, pur essendo classificato come parzialmente montano il Comune di Arpino, nel quale i terreni sono situati.

2.1. – Il motivo non coglie nel segno.

La Corte d’appello ha accertato l’inclusione del Comune di Arpino, ove si trovano i beni in discussione, tra quelli classificati montani, in ragione dell’appartenenza dello stesso alla Comunità montana "Valle del Liri"; ed ha quindi ritenuto applicabile l’art. 1159-bis cod. civ., in relazione ad un’usucapione maturato nel quinquennio successivo al 28 luglio 1980.

Il motivo articolato non mette in discussione il ragionamento seguito dalla Corte d’appello per accertare detta inclusione in relazione alla legge ratione temporis applicabile, e quindi non censura il fatto che la classificazione del Comune sia stata operata avendo riguardo a quanto disposto dall’allegato alla L.R. Lazio 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna), nel nuovo quadro legislativo scaturente dalla Legge Statale 8 giugno 1990, n. 142, artt. 28 e 29 (Ordinamento delle autonomie locali), anzichè in applicazione della disciplina – cui faceva rinvio la L. 10 maggio 1976, n. 346, art. 2, che ha introdotto nel codice civile la norma sull’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale – dettata dalla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 3 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), richiamante a sua volta la L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 1 (Provvedimenti in favore dei territori montani), come sostituito dall’articolo unico della L. 30 luglio 1957, n. 657.

La doglianza della ricorrente si appunta sul fatto che il bene in questione sarebbe situato – come dimostrato dal certificato in atti – nella parte non montana del Comune, e sul rilievo che non sarebbe sufficiente "il semplice riferimento alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102", "risultando invece che i fondi di cui è causa, non essendo ubicati in zona montana, non rientrano nella Comunità montana".

Così articolato, il motivo è infondato.

Infatti, in tema di usucapione per la piccola proprietà rurale, l’art. 1159-bis cod. civ. richiede che il fondo rustico con annesso fabbricato ricada in un Comune classificato montano dalla legge, non già nella zona montana di un Comune classificato montano: sicchè, ove il Comune presenti le caratteristiche altimetriche (almeno l’80% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare o dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 metri) o economico-agrarie considerate dalla legge per essere incluso nella categoria, la disciplina speciale dettata da tale disposizione è applicabile, quantunque il terreno oggetto di possesso sia collocato nel livello inferiore del Comune stesso.

3. – Con il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1159-bis c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per omesso esame di documenti decisivi, e difetto di motivazione per il mancato esame della documentazione prodotta, ex art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) si rileva che, ai fini dell’usucapione, non basta il possesso giuridico che viene concesso con gli atti di alienazione e si lamenta che avrebbe errato il giudice del merito a trarre la prova del possesso dall’affermazione della V. secondo cui i resistenti ostacolavano la relazione di fatto di essa attrice (tale affermazione significando soltanto che c’era un possesso della V. che i resistenti tentavano di ostacolare).

3.1. – Il motivo è privo di fondamento.

La Corte del merito – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – ha accertato che l’immissione degli acquirenti C. – D.F. nel possesso materiale dei beni è avvenuto contestualmente all’atto notarile di compravendita del 15 luglio 1980 ed ha ravvisato una conferma di questa conclusione, relativamente alla sussistenza di una relazione di fatto di costoro con il bene, nelle stesse deduzioni difensive della V..

Nel ragionamento del giudice di merito non è riscontrabile un mancato o insufficiente esame di un fatto decisivo della controversia, e neppure un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Ciò di cui ci si duole è la difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.

Il motivo di ricorso, anche nella parte in cui deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, finisce con il richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio e degli atti di causa.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-06-2013, n. 26802

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Piacenza, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di quella stessa città dell’11/11/2008, dichiarava M.O. non punibile per il reato di ingiuria a lui ascritto per reciprocità delle offese e rideterminava, nella misura di giustizia, la pena irrogata per i reati di minacce e percosse, così riqualificato l’originario addebito di lesione personale, in danno di R.E. per i quali lo stesso imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore del M., avv. Enrico Micheli, ha proposto ricorso per cassazione affidato le ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione in relazione alla valutazione delle prove documentali in punto di ritenuta sussistenza oggettiva della condotta di percosse.

Il secondo motivo denuncia identico vizio di legittimità con riferimento all’elemento soggettivo dell’anzidetta condotta delittuosa.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, lett. b) per mancata applicazione della norma di cui all’art. 393 cod. pen..

Il quarto motivo deduce identico vizio di legittimità per mancata applicazione dell’indulto.

2. All’esame delle censure di parte ricorrente è, certamente, pregiudiziale il rilievo che dalla comunicazione indicata in premessa risulta che l’imputato è deceduto a (OMISSIS), come da allegata certificazione anagrafica.

3. Pertanto, in mancanza delle condizioni per un più favorevole proscioglimento nel merito, non resta che prenderne atto e far luogo alla declaratoria espressa in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013
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