T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche xxx), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle xxx Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOCG xxx o xxx xxx".
Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.
In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.
In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.
A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.
In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.
A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.
I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;
2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.
La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.
La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.
Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.
Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.
La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e xxx) e la scelta è caduta sempre in favore di V..
Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..
Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.
Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.
Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..
4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
La candidatura di V. è stata preferita alla xxx ricorrente senza alcuna motivazione.
Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.
5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.
La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.
È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.
Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "xxx", "xxx" e "xxx": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V..
Nella fattispecie ora in esame, invece, la xxx ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.
2.1 La prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.
Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.
L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.
In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.
In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.
Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.
2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).
Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.
L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).
A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.
Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.
Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).
In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.
Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.
Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.
2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.
L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.
La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.
Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.
Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.
2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..
Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.
Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.
Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.
Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.
Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).
Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.
3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.
4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).
4.1 Le censure sono infondate.
4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.
Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.
Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.
In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.
Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.
Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.
Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.
4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della xxx competente.
Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.
Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle xxx di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.
4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.
Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.
L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.
5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).
In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15766 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Coop. Agricola La Bidentina contro il Comune di Meldola è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Forlì n. 12/2/2006 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di diniego (OMISSIS) ICI 1993 – 2002.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32. LA CTR avrebbe fondato la propria decisione su documentazione prodotta in grado di appello oltre il termine di cui al citato articolo.

La censura è infondata in quanto dalla sentenza risulta che la Cooperativa già in data 26/102007 produsse documentazione aggiuntiva e che in data 6/11/2007 depositò solo istanza per la discussione ed ulteriore memoria.

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente affermato che per i fabbricati accatastati nella cat. D. non sarebbe necessario rispettare le condizioni di cui all’art. 9 cit.;

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Unite 10-01-2006, n. 141 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – LAVORO SUBORDINATO – ESTINZIONE DEL RAPPORTO – Azioni giudiziali proposte da lavoratore subordinato nei confronti di società posta in liquidazione coatta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 18 ottobre 1994 al Pretore di Reggio Calabria, E.A. esponeva di essere stato licenziato per assenza ingiustificata, il 22 giugno precedente, dal datore di lavoro Istituto di patronato per l’assistenza sociale. Assumendo la mancata osservanza delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 l. 300/1970, la concreta assenza di un giustificato motivo e la violazione di alcune regole contrattuali, l’A. chiedeva che il Pretore dichiarasse l’illegittimità del licenziamento e condannasse l’istituto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dal danno.

Rimasto contumace il convenuto, il Ministero del lavoro disponeva la liquidazione dell’Istituto con decreto del 26 ottobre 1995, pubblicato sulla G.U. 262 del 9 novembre 1995 e seguito da altro decreto del 17 gennaio 1996, in G.U. 26 dell’1 febbraio 1996, nel cui art. 3 era stabilita l’applicazione delle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

L’A. proponeva appello e con sentenza del 28 marzo 2002 il Tribunale riteneva regolare la notifica dell’impugnazione e, nel merito, ordinava la reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro e dichiarava improseguibili le domande di condanna al pagamento di somme.

Esso riteneva infatti che, posta l’impresa in liquidazione coatta amministrativa, fosse pur sempre proseguibile davanti al giudice del lavoro il processo inteso a conseguire la dichiarazione di illegittimità del licenziamento nonché la reintegrazione.

Nel merito il collegio considerava credibile l’affermazione del lavoratore, resa ai fini dell’art. 18, comma 1, l. 300/1970, secondo cui l’Istituto occupava più di sessanta dipendenti, anche per l’assenza di prova contraria da parte del datore di lavoro, che ne era gravato per avere la disponibilità dei relativi mezzi.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione S.R., quale commissario liquidatore dell’Istituto di patronato per l’assistenza sociale.

L’intimato A. non si costituiva.

Con ordinanza del 27 gennaio 2005 la Sezione lavoro di questa Corte, ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla questione della distribuzione dell’onere di provare il numero dei dipendenti dell’organizzazione datrice di lavoro, rimetteva gli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione della causa alla Sezioni unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c.

Il primo presidente decideva in conformità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 200 r.d. 267/1942, essendo stati gli atti processuali, successivi al provvedimento ordinante la liquidazione dell’Istituto datore di lavoro (provvedimento pubblicato sulla G.U. ai sensi dell’art. 187 r.d. cit.), notificati allo stesso Istituto contumace nella persona del legale rappresentante invece che al commissario liquidatore, unico legittimato a stare in giudizio per tutti i rapporti patrimoniali, ai sensi del capoverso dell’art. 200 cit.

Il motivo non è fondato.

Posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisca giusta causa (art. 2119, comma 2, c.c.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, il Tribunale nella sentenza qui impugnata ha creduto di uniformarsi alla massima, più volte enunciata da questa Corte, secondo cui, nel caso di sottoposizione dell’impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni intese ad una condanna pecuniaria (Cassazione 3522/1998, 8136/1999, 7907/1995, 15477/2000).

Ciò premesso, il Tribunale ha emesso la sentenza nei confronti dell’Istituto di patronato "in liquidazione coatta amministrativa ed in persona del commissario liquidatore" (così nell’epigrafe) e nella parte narrativa ha espressamente constato la regolare notifica dell’atto d’appello. Né dai documenti depositati ora dal ricorrente ai sensi dell’art. 372, comma 1, c.p.c. risulta alcun dato idoneo ad indicare la non regolare formazione del contraddittorio.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c., sostenendo che, al fine di accertare il numero dei dipendenti del datore di lavoro e così di dichiarare il diritto dell’appellante alla reintegrazione ex art. 18 l. 300/1970, il Tribunale prese in considerazione un documento, ossia uno statuto dell’ente datore di lavoro, ritualmente prodotto dal lavoratore-attore in giudizio.

Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 18 cit. l. 604/1966, 2697 e 1218 c.c., sostenendo il mancato assolvimento, da parte dello stesso lavoratore, dell’onere di provare il detto numero di dipendenti, e quindi l’illegittimità dell’ordine giudiziale di reintegrazione.

3. I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.

La questione che il ricorrente sottopone a questa Corte è se l’art. 18, comma 1, l. 300/1970, modificato dall’art. 1 l. 108/1990, nel subordinare l’ordine giudiziale di reintegrazione del prestatore di lavoro illegittimamente licenziato a certe dimensioni dell’organizzazione produttiva datrice di lavoro, commisurate sul numero delle persone occupate (cosiddetto requisito dimensionale), imponga al detto prestatore-attore in giudizio l’onere di provare il requisito, oppure richieda al datore-convenuto in giudizio la prova negativa ossa del non raggiungimento di quelle dimensioni.

Il dato normativo di riferimento, ossia l’art. 18 cit., è il seguente:

«Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 l. 604/1966, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di 60 prestatori di lavoro» (comma 1).

«Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma1 si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta ed in linea collaterale» (comma 2).

L’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro realizza in forma specifica la tutela risarcitoria conseguente alla lesione, arrecata attraverso il licenziamento illegittimo, del diritto soggettivo al lavoro, spettante al prestatore ai sensi degli artt. 1, 4, comma 1, e 35, comma 1, Cost., 1 l. 604/1966 e 18 ora cit.

L’art. 4, comma 1, l. 108/1990 sottrae all’applicazione di questo art. 18 i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. L’attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non è politica né sindacale poiché non concorre alla composizione dei contrasti di interessi collettivi ed in particolare dei conflitti relativi ai processi produttivi. Funzione degli istituti, infatti, è di assistere i lavoratori ed i loro aventi causa per il conseguimento, in via amministrativa o giudiziaria, delle prestazioni previdenziali o di quiescenza (art. 1 d.lgs. C.p.S. 804/1947) onde la loro attività attiene non alla formazione e nascita, in sede legale o convenzionale, dei rapporti obbligatori o carico degli enti di previdenza o di assistenza o dei datori di lavoro, bensì all’attuazione degli stessi rapporti. Altre funzioni possono essere previste nello statuto (vedi ora art. 4, comma 1, lett. f), l. 152/2001), ma nulla ha eccepito in proposito la parte interessata nel corso di questo processo.

In conclusione nella disposizione dell’art. 4, comma 1, l. 108/1990 non possono comprendersi gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Qualora la sopra detta tutela specifica, chiamata anche tutela reale, non possa operare per difetto di uno dei requisiti posti dallo stesso art. 18, il lavoratore illegittimamente licenziato può giovarsi del risarcimento pecuniario (salve alcune eccezioni che qui non interessano) previsto dalla l. 604/1966 e dall’art. 2 l. 108/1990 e realizzante la cosiddetta tutela obbligatoria.

In breve, la concreta verifica del testé detto "requisito dimensionale" dell’impresa o comunque dell’organizzazione produttiva dà luogo alla tutela reale mentre la sua mancanza lascia spazio alla sola tutela obbligatoria.

4. La maggior parte delle sentenze di questa Corte impone al lavoratore-attore in giudizio l’onere di provare il requisito, ravvisandovi un elemento costitutivo del "diritto alla reintegrazione" dedotto in giudizio e facendo conseguente e piana applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. (Cassazione, Sezioni unite, 2249/1988, Sezione lavoro, 3229/1988, 786/1991, 1815/1993, 4048/1991, 2268/1996, 4337/1995, 12375/1998, 4948/1998, 12579/2003, 12747/2003).

La dottrina che appoggia questo orientamento adduce, quale argomento di rinforzo, un asserito carattere "generale" della tutela obbligatoria, ed il connesso carattere eccezionale della tutela reale, che sarebbe reso palese dalle espressioni letterali usate dal legislatore nello stesso art. 18 e che addosserebbe al lavoratore l’onere di provare il suo diritto ad ottenere il rimedio più intenso, ma eccezionale.

La stessa dottrina esclude poter valere in materia le regole del "diritto comune", trattandosi di "problema all’evidenza tutto interno al regime speciale del licenziamento". Essa assume, in altre parole, la non riducibilità al diritto civile dei rimedi contro il licenziamento illegittimo.

4.1. L’imposizione al prestatore di lavoro dell’onere di fornire al giudice dati relativi al personale dell’impresa è apparso eccessivo ad una parte della giurisprudenza, la quale, precisando doversi aver riguardo al numero medio degli occupati in relazione alle normali esigenze produttive e non al numero nel momento di intimazione del licenziamento, chiede all’imprenditore la relativa prova (Cassazione 1815/1993), così come fa nei casi di esclusione della tutela reale per le cosiddette organizzazioni di tendenza, indicate nel già citato art. 4, comma 1, l. 108/1990 (Cassazione, 4337/1995).

Questo orientamento tanto più dovrebbe valere quanto trattisi di calcolare il numero dei lavoratori dipendenti tenendo conto delle esclusioni previste nel comma 2 dell’art. 18, sopra riportato.

Estranee ai rigorosi termini della questione di diritto qui in esame sono le frequenti affermazioni secondo cui – fermo restando l’onere probatorio a carico del datore di lavoro – tuttavia il giudice può ritenere provato il requisito dimensionale sulla base della mancata contestazione (art. 416, comma 3, c.p.c.) da parte del datore di lavoro convenuto (Cassazione 4048/1991, 1429/1993, 4948 e 12375/1998 citt., 996/2005) o della rinuncia alla relativa eccezione da parte del suo procuratore (Cassazione 881/2005), o dei documenti comunque acquisiti al processo (Cassazione 1202/1985, 4666/2003) e in particolare del libro matricola esibito su suo ordine (Cassazione 12747/2003) o del notaio (Cassazione 11701/1998, 22271/2004) qui si trattava della Spa Rete Ferroviaria italiana).

4.2. In tempo recante la Corte si è espressa in senso opposto, ossia ha ritenuto gravare sul datore di lavoro, non importa se attore o convenuto in giudizio, l’onere di provare l’inesistenza del requisito occupazionale e perciò l’impedimento all’applicazione dell’art. 18 l. 300/1970 (Cassazione 7227/2002).

In questa pronuncia la Corte osserva che la tutela reintegratoria è più vicina alle scelte di valore del legislatore in tema di responsabilità contrattuale, mentre la attenuata tutela risarcitoria si distacca maggiormente da quelle scelte.

Secondo questa giurisprudenza fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti dell’art. 18 sopra detti, costituirebbero, insieme al giustificato motivo del licenziamento (art. 5 l. 604/1966), fatti impeditivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio e dovrebbero essere perciò provati dal datore di lavoro. Con l’assolvimento di quest’onere probatorio il datore dimostrerebbe che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile (art. 1218 c.c.) e che comunque il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio al risarcimento pecuniario.

A questo argomento le sentenze 613/1999 e 7227/2002 aggiungono, per porre a carico del datore di lavoro l’onere della prova, la necessità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, la quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa.

5. Queste Sezioni unite ritengono di dover seguire il terzo degli orientamenti ora descritti.

A norma dell’art. 2697 c.c. chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (comma 1), mentre a chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (comma 2).

Al giudice occorre perciò, una volta identificato il fatto costitutivo, ossia quello a cui è subordinata la tutela giuridica, nonché quello impeditivo, ossia quello capace di escludere che la fattispecie già perfetta possa esplicare i suoi effetti, ripartire l’onere probatorio fra attore e convenuto in giudizio secondo lo schema logico regola-eccezione.

ÿ, però la disciplina legislativa sostanziale a descrivere la detta fattispecie e così ad indicare i fatti costituivi e quelli impeditivi o estintivi, onde è consueta l’affermazione secondo cui nell’art. 2697 cit. va ravvisata una disposizione in bianco, ossia destinata ad essere completata da quella, per lo più sostanziale, dettata per il caso concreto: essa non riguarda specifici tipi di domande né impone temi fissi di prova.

Tutto ciò è affermato non solo in dottrina ma si trova nella più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha altresì precisato che sulla distribuzione dell’onere della prova possono incidere anche le vicende processuali, quante volte il successo dell’iniziativa di parte dipenda dal relativo corredo probatorio. Così è possibile che l’appellante debba dimostrare la fondatezza delle sue censure onde ottenere la riforma del capo di decisione impugnato (Sezioni unite 28468/2005).

Così Sezioni unite 13533/2001 ha imposto alla parte, attrice in giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento, il solo onere di provare il contenuto del negozio, ossia il suo credito, insieme all’onere di allegare l’inadempimento, mentre ha gravato il debitore-convenuto dell’onere di provare l’adempimento. In tal modo la Corte ha ripartito il peso della prova facendo espresso riferimento al principio della riferibilità, o vicinanza, o disponibilità del mezzo (è più facile al debitore dimostrare il fatto positivo di avere adempiuto che non al creditore di dimostrare l’opposto fatto negativo); principio riconducibile all’art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio (Corte costituzionale 114/2000) e sul quale, come s’è detto, si fondano anche la sopra richiamate sentenze di questa Corte 613/1999 e 7227/2002.

Spetta in conclusione al giudice-interprete, quando il legislatore non vi abbia provveduto espressamente, di ricostruire la fattispecie sostanziale controversa, identificando gli elementi costituitivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio e richiedendo all’attore la relativa prova.

6. Si tratta pertanto di stabilire se il cosiddetto e qui più volte evocato "requisito dimensionale", o "di occupazione" sia o no da considerare fra gli elementi costituitivi del diritto soggettivo a conservare il posto di lavoro, vale a dire ad esservi reintegrato una volta dichiarata l’illegittimità del licenziamento.

Per la risposta positiva una parte della dottrina sostiene che oggetto della tutela giudiziaria di questo diritto sarebbe, in via di regola, l’obbligo di risarcimento pecuniario e soltanto in via di eccezione l’obbligo di reintegrazione di cui al comma 1 dell’art. 18 cit. In sostanza il regime ordinario sarebbe, secondo questa dottrina, quello della stabilità obbligatoria, ossia della tutela risarcitoria, in cui non occorrerebbe provare il requisito dimensionale, mentre il regime della stabilità reale costituirebbe, quale eccezione, l’oggetto di un distinto diritto soggettivo, di cui la dimensione occupazionale sarebbe elemento costitutivo, con prova a carico del lavoratore-attore in giudizio.

Conseguenza di tutto ciò sarebbe che l’accoglimento della domanda di reintegrazione conseguirebbe alla duplice prova del licenziamento e del requisito ora detto.

Ma questa tesi, che considera la tutela per equivalente del diritto soggettivo coma la regola e la tutela specifica come l’eccezione, non può essere condivisa.

Già nell’ambito generale del diritto privato l’art. 2058 c.c. nega un rapporto regola-eccezione così fatto ed anzi lo capovolge: l’illecito aquiliano – ma la norma si estende all’illecito contrattuale – attribuisce al danneggiato (nel rapporto contrattuale, al creditore insoddisfatto) la "reintegrazione in forma specifica", se giuridicamente e materialmente possibile (comma 1) ed il risarcimento "per equivalente" alla subordinata condizione che la reintegrazione risulti, secondo il giudice, eccessivamente onerosa per il debitore (comma 2).

Sulla base di queste disposizioni già la dottrina immediatamente successiva all’entrata in vigore del codice del 1942 notò come il legislatore avesse stabilito anzitutto il diritto del creditore "all’esatto adempimento della prestazione dovuta" e come "soltanto in linea subordinata ed eventuale" questa potesse ridursi al risarcimento del danno. Il legislatore del novecento aveva così superato "l’anacronistica reminescenza del diritto romano" (D.XLII, I, 13, 1 "? in pecuniam numeratum candamnatur") recepita nell’art. 1142 c.c. francese, secondo cui ogni obbligazione di fare o di non fare si risolve (se resout) nella prestazione di danni e interessi nel caso di inadempimento; reminescenza già scomparsa del resto già nel codice tedesco, di fine ottocento, il quale nel par. 280, comma 3, permette il risarcimento del danno in luogo della prestazione (Schadenersatz statt der Leistung) solo sulla base di determinati e circoscritti presupposti.

La sostituzione di un’obbligazione di risarcimento all’azione primitiva – si notava ancora in dottrina – non è dunque come in diritto romano un fenomeno generale e costante, collegato in modo necessario e per così dire automatico al far valere in giudizio l’obbligazione, bensì un fenomeno affatto speciale e saltuario, condizionato da particolari circostanze di fatto.

Oggi l’obbligazione di ricostruire la situazione di fatto anteriore alla lesione del credito rendendo così possibile l’esatta soddisfazione del creditore, non tenuto ad accontentarsi dell’equivalente pecuniario, costituisce la traduzione nel diritto sostanziale del principio, affermato già dalla dottrina processuale degli anni trenta e poi ricondotto all’art. 24 Cost. (Corte costituzionale 253/1994, 483/1995), secondo cui il processo (ma potrebbe dirsi: il diritto oggettivo, in caso di violazione) deve dare alla parte lesa tutto quello e proprio quello che le è riconosciuto dalla norma sostanziale (da ultimo Cassazione, Sezioni unite, 12270/2004).

Né la difficoltà o l’impossibilità materiale di attuare in sede esecutiva questo principio costituzionalmente rilevante, dovute all’inesistenza nel nostro ordinamento di un sistema atipico di misure coercitive, può incidere sulla questione sostanziale qui in esame, relativa al rapporto regola-eccezione fra risarcimento specifico e per equivalente; la difficoltà di preporre norme esecutive di più intensa garanzia del creditore non può influire sullo statuto civilistico del rapporto obbligatorio.

7. Questa conclusione valida sul piano generale serve a maggior ragione nel diritto del lavoro non solo perché qualsiasi normativa settoriale non deve derogare al sistema generale senza necessità, come si dirà tra breve, ma anche perché il diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma. Da ciò la necessità non solo di interpretare restrittivamente l’art. 2058, comma 2, cit. ma anche di considerare come eccezionali le norme che escludono o limitano la tutela specifica. In tal senso va intesa la sentenza della Corte costituzionale 46/2000, secondo cui la tutela reale del lavoratore può essere limitata discrezionalmente dal legislatore: questi effettua il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e ben può ritenere, come nella materia qui in esame, che le ragioni dell’impresa di piccole dimensioni debbano prevalere sulla tutela specifica del lavoratore illegittimamente licenziato. Non v’è però ragione di negare che questa limitazione del diritto al lavoro debba essere affidata al soggetto interessato ossia al datore di lavoro, e di affermare al contrario che essa debba aggiungersi agli elementi costituitivi di quel diritto, con conseguenze in ordine alla ripartizione dell’onere della prova.

8. Né la tesi, sostenute da una parte della stessa dottrina privatistica, che pongono sullo stesso piano la tutela specifica del diritto soggettivo a quella per equivalente, connettendo la prima ai diritti assoluti e la secondo ai diritti di credito, possono trovare applicazione nei rapporti di lavoro subordinato. A ciò ostano non solo le ragioni già dette ma anche la rilevanza degli interessi coinvolti, che impediscono di ricondurre quei rapporti esclusivamente a fattispecie di scambio e, nell’ambito di queste, di ridurre la posizione del prestatore di lavoro semplicemente a quella di titolare del credito avente ad oggetto la retribuzione. Al contrario, il prestatore, attraverso il lavoro reso all’interno dell’impresa, da intendere come formazione sociale nei sensi dell’art. 2 Cost., realizza non solo l’utilità economica promessa dal datore ma anche i valori individuali e familiari indicati nell’art. 2 cit. e nel successivo art. 36 (cfr. Cassazione, Sezioni unite, 14020/2001). Subito dopo l’entrata in vigore della Carta fondamentale un’autorevole dottrina civilistica qualificò come assoluto lo stesso diritto alla retribuzione.

Pertanto, anche se si ammettesse la validità dello schema "diritto assoluto = tutela specifica; diritto di credito = tutela risarcitoria", esso non potrebbe applicarsi allo status del lavoratore subordinato.

9. ÿ necessario ancora dare conto della tendenza di una parte della dottrina lavoristica a considerare la disciplina dei licenziamenti, così come altri istituti del settore, quale regime speciale, avulso dal "diritto comune".

Da ciò deriverebbe la non riconducibilità dell’art. 18 l. 300/1970 e della l. 604/1966 al modello codicistico del risarcimento in forma specifica o per equivalente. La tendenza non appare però da seguire perché contraria al principio di unità e coerenza dell’ordinamento, riconducibili al principio di eguaglianza sostanziale di cui al capoverso dell’art. 3 Cost.

Già in sede di fondazione del diritto del lavoro quale disciplina distinta dal diritto civile, or è circa un secolo, venne l’appello a non isolare i relativi problemi dei principi generali del diritto delle obbligazioni, cedendo al "cieco empirismo", mentre il richiamo all’unità dell’ordinamento quale postulato non logico ma di giustizia percorre il diritto non solo italiano nell’età delle specializzazioni.

Non è possibile poi adoperare quale argomento sistematico, onde dimostrare l’eccezionalità della tutela reintegratoria, "il numero notevole dei destinatari del precetto legislativo, nella capillare ed articolata diffusione nel territorio di piccole e medie imprese" (così Cassazione 4337/1995 cit. condivisa dal PM in udienza). L’esigenza di contenere gli oneri economici a carico di queste imprese ben può indurre il legislatore ad incentivi ed agevolazioni da attribuire attraverso scelte di diritto sostanziale, insindacabili a qualsiasi livello di giurisdizione (artt. 101, comma 2, Cost., 28 l. 87/1953), ma non può influire sull’interpretazione delle norme che disciplinano il processo.

10. Per quanto riguarda infine il criterio di distribuzione dell’onere della prova basato sulla vicinanza o disponibilità dei relativi strumenti e valorizzato sul piano generale da queste Sezioni unite con la riportata sentenza 13533/2001 nonché, nell’interpretazione dell’art. 18 l. 300/1970, dalle sentenze 613/1999 e 7227/2002, esso tanto più deve valere quando trattasi del "requisito occupazionale", vale a dire della forza-lavoro dell’impresa, risultante non soltanto dal numero degli occupati ma anche ed eventualmente dal loro status nell’impresa, o anche personale, come risulta espressamente dal sopra riportato comma 2 dell’art. 18.

Rigettato il ricorso, sulle spese processuali non provvede poiché l’intimato non si è costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-02-2011, n. 2728 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati (e successivamente riuniti) ricorsi del 18.5.2001 la società Erbambiente srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Como un avviso di mora e venti cartelle di pagamento per IRPEF dal 1992 al 1995, deducendo la nullità della relativa notifica, nonchè l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria.

La Commissione tributaria provinciale – disattendendo l’eccezione di tardività dei ricorsi, proposta dall’Ufficio – affermava la nullità della notificazione degli atti impugnati e pertanto annullava questi ultimi.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale l’Ufficio proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale, deducendo quale unico motivo di appello il preteso errore del primo giudice consistente nel non aver dichiarato inammissibili i ricorsi del contribuente, in quanto presentati fuori termine (vedi la motivazione della sentenza impugnata, a pag. 2: "Sostanzialmente l’appellante limita le proprie ragioni all’unico motivo dell’asserita tardività dei ricorsi").

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, disattendendo a propria volta l’eccezione di tardività dei ricorsi della contribuente. In particolare la Commissione Tributaria Regionale rilevava che la notifica degli atti amministrativi impugnati presentava i seguenti vizi:

– Era stata effettuata in un luogo diverso dalla sede legale della società;

– Era stata effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c. senza il previo riscontro della irreperibilità di persona fisica idonea a ricevere la notifica;

– Era stata effettuata senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.;

Tanto premesso, la Commissione Tributaria Regionale fondava la propria decisione di rigetto della eccezione di tardività dei ricorsi della contribuente su due distinti ed autonomi argomenti:

a) I citati vizi della notifica implicavano inesistenza e non mera nullità della stessa, con la conseguente impossibilità di attribuire efficacia sanante al fatto della presentazione dei ricorsi da parte della contribuente;

b) I citati vizi della notifica determinavano una situazione di incertezza in ordine all’effettivo comportamento dell’Amministrazione che giustificava la rimessione in termini del ricorrente in ordine alla presentazione dei ricorsi.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione contro la Erbambiente srl concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.

La Erbambiente srl si costituiva nel giudizio di cassazione con controricorso.

Il ricorso veniva discusso alla pubblica udienza del 10.12.010, in cui il PG concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte in tal senso si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Quanto al ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate esso si fonda su un unico complesso motivo, rubricato come:

Violazione degli artt. 100, 140 e 156 c.p.c. del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (art. 360 c.p.c., n. 3); nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

La difesa erariale articola la propria doglianza nei seguenti passaggi (pag. 5 del ricorso):

La Commissione Tributaria Regionale:

1) avrebbe giudicato inesistente una notifica solo nulla;

2) conseguentemente avrebbe omesso di prendere in considerazione la sanatoria della nullità ex 156 c.p.c. in base agli elementi di fatto risultanti dagli atti;

3) avrebbe erroneamente ritenuto rilevante l’errore scusabile del contribuente, escluso dalla sanatoria;

4) avrebbe omesso l’esame dell’eccezione di intempestività dei ricorsi.

Il ricorso si sostanzia nella contestazione di un errar in procedendo della Commissione Tributaria Regionale, consistente nel non aver rilevato che la nullità della notifica degli atti amministrativi impugnati dal contribuente era stata sanata ex tunc, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla presentazione dei ricorsi contro tali atti; e, quindi, nel non aver giudicato inammissibili detti ricorsi, perchè proposti dopo lo spirare del relativo termine, calcolato con decorrenza dalla data della notifica.

Il ricorso è infondato, perchè la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente respinto l’unico motivo di appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza di primo grado, consistente nella reiterazione dell’eccezione di tardività dei ricorsi, già respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Questa Corte deve tuttavia correggere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma che la notificazione degli atti amministrativi impugnati dal contribuente sarebbe stata inesistente e, pertanto, insuscettibile di sanatoria.

Devono infatti svolgersi le due seguenti precisazioni.

1) I vizi da cui erano affette le notifiche delle cartelle di pagamento e dell’avviso di mora impugnati dalla Erbambiente srl non rendevano tali notifiche inesistenti, come erroneamente ritenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, ma soltanto nulle, giacchè dette notifiche erano comunque state effettuate, ancorchè irritualmente, presso un locale in disponibilità della società destinataria; in argomento questa Corte ha già chiarito che "La notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario" (così la sentenza 25350/2009; conforme la sentenza 621/2007).

2) La nullità della notifica di una atto dell’amministrazione tributaria deve ritenersi suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, per il raggiungimento dello scopo. La possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 3 alle nullità della notifica degli atti impositivi è stata sancita dalle Sezioni Unite – componendo un contrasto tra precedenti che negavano tale possibilità (sentenze 5294/2001, 3513/2002, 7691/2003) e altri che l’affermavano (sentenze 3294/1994, 17762/2002) – con la sentenza 19854/2004, che ha affermato che: "La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento".

I segnalati errori motivazionali della sentenza impugnata non incidono tuttavia sulla conformità a diritto del relativo dispositivo, giacchè è errato l’assunto della difesa erariale secondo cui – poichè la presentazione di un ricorso contro un atto impositivo sana ex tunc la nullità della relativa notifica, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3 – il giudizio sulla tempestività del ricorso stesso andrebbe operato facendo decorrere il termine di impugnazione dalla data della notifica nulla.

Al riguardo va sottolineato che la notificazione dell’atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell’atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell’atto stesso (sulla funzione della notificazione dell’atto impositivo come provocatio ad opponendum, vedi le sentenze di questa Corte nn. 3294/1994, 17762/2002 e, da ultimo, 15554/2009).

In particolare, poichè la legge collega la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio, può concludersi che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l’impugnazione (in questi termini, Cass. 4760/2009).

Tanto premesso, appare evidente che il ricorso tardivo contro un atto dell’Amministrazione finanziaria la cui notifica sia nulla non è idoneo a dimostrare che la notifica abbia, nonostante la nullità, egualmente raggiunto lo scopo di far decorrere il termine dell’impugnazione. E’ certo infatti che il contribuente, avendo impugnato l’atto, ne ha avuto effettiva conoscenza; ma non è certo quando il contribuente ha avuto tale conoscenza, perchè la nullità della notifica impedisce la presunzione (operante in caso di notifica valida) che la data della notifica e la data della effettiva conoscenza coincidano, ossia, in altri termini, impedisce alla notifica di produrre il suo effetto legale tipico, vale a dire la conoscibilità dell’atto. Ai fini del giudizio di tempestività del ricorso contro l’atto amministrativo il relativo termine dovrà pertanto farsi decorrere non dalla data della notifica nulla, ma dalla data in cui risulti che il contribuente abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto; e l’onere della prova della data in cui il contribuente ha avuto conoscenza dell’atto grava sull’Amministrazione che eccepisca la tardività del ricorso.

Si veda ancora, per una efficace analisi dei fondamenti di tali principi, il seguente stralcio della motivazione della citata sentenza 4760/2009 di questa Sezione: Ora, quel che la legge chiama la "piena conoscenza" è una conoscenza effettiva dell’atto impugnabile e, in quanto tale, essa è, in natura, una conoscenza di pregio maggiore rispetto alla conoscenza potenziale, o conoscibilità. Ma sul piano della regolamentazione giuridica dei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento conta, oltre alla natura delle cose e ai fatti attraverso i quali essa si manifesta, la prova di tali fatti. Per quel che qui interessa, cioè per i fenomeni di conoscenza di un atto amministrativo, è più facile provare il fatto della conoscibilità che il fatto della conoscenza effettiva ed è per questa ragione che la legge preordina, in via primaria, varie tecniche di realizzazione di una situazione giuridica oggettiva di conoscibilità per l’amministrato (comunicazione, notificazione, pubblicazione, pubblicità per registri, presenza, accesso ai documenti), di cui si può precostituire la prova con effetto di certezza. Per l’atto amministrativo d’imposizione tributaria, poi, la legge, con maggior rigore, vincola l’ufficio ad adottare, per i suoi provvedimenti, quell’operazione di conoscenza particolarmente vigorosa che è la notificazione, alla cui realizzazione si connette l’effetto di certezza legale della creazione della situazione giuridica oggettiva di conoscibilità per il contribuente.

Sul piano amministrativo generale, poi, come s’è veduto, la stessa legge si premura di precisare, evidenziando la forza della natura delle cose, che le operazioni di conoscenza a destinatario individuale – comunicazione e notificazione – possono essere sostituite, nello svolgimento della funzione di determinare il dies a quo del termine per l’impugnazione, dalla "piena conoscenza" dell’atto impugnabile. I due problemi consequenziali, quello della specificazione del significato di "piena" conoscenza e quello della prova della conoscenza equipollente, sono stati affrontati e risolti dalla giurisprudenza amministrativa, che è solida nel ritenere:

a) che "la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione si ricollega all’avvenuta individuazione del relativo contenuto da parte del destinatario dell’atto, sicchè lo stesso ne possa rilevare l’eventuale valenza lesiva, tenendo presente che la piena percezione del contenuto essenziale dell’atto non postula che il medesimo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’Autorità emanante, il contenuto dispositivo e la data" (v., per tutte, Consiglio di Stato 22 giugno 2006, n. 293);

b) che "la piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova" (v., per tutte, Consiglio di Stato 21 giugno 2005, n. 3220).

Per gli atti amministrativi d’imposizione tributaria la legge processuale stabilisce che "Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato" (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, n. 1). Non si prevede, dunque, alcuna equipollenza tra notificazione e piena conoscenza. Tuttavia, le ragioni illustrate per interpretare le norme sul contenzioso amministrativo generale valgono anche per il contenzioso tributario, perchè sarebbe contrario alla natura delle cose, e alla logica che ne sta alla base, negare alla conoscenza effettiva, purchè piena e purchè provata dall’ufficio tributario, la stessa capacità di creare, a carico del contribuente, l’onere di rispettare il termine decadenziale per l’eventuale impugnazione dell’atto d’imposizione che non gli sia stato notificato, ma che egli abbia, comunque, pienamente conosciuto.

Per un ulteriore recentissima riaffermazione di tali principi si veda anche la sentenza di questa Sezione n. 13852 del 2010, nella cui motivazione si legge: il motivo è fondato perchè, secondo l’orientamento di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi, "la notificazione dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell’efficacia della decisione assunta dall’Ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto. Ne consegue che l’inesistenza della notificazione non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario, nel qual caso grava sull’Ufficio stesso l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente e la sua acquisizione entro il predetto termine di decadenza" (Corte di cassazione 27 febbraio 2009, n. 4760).

Alla stregua degli esposti principi di diritto, sarebbe stato onere dell’Amministrazione dedurre e provare in quale data (anteriore di sessanta giorni alla presentazione dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale) la società Erbambiente aveva avuto conoscenza effettiva del contenuto delle cartelle di pagamento e dell’avviso di mora impugnati.

Tale onere non risulta assolto. Nel ricorso per cassazione non si indica alcuna risultanza processuale la cui valutazione sia stata omessa o travisata dalla Commissione Tributaria Regionale e dalla cui corretta valutazione si dovrebbe desumere la prova del fatto che la Erbambiente avesse conseguito la conoscenza degli atti amministrativi de quibus in data anteriore di oltre sessanta giorni alla presentazione dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale.

L’unico riferimento al riguardo si rinviene a pagina 4, righi 5 e segg., del ricorso, ove si legge "Nel ricorso di primo grado (la circostanza si trova richiamata nella sentenza della CTR, richiamando le motivazioni dell’appello) la Società ha dato atto che "in data 14 marzo 2001 la R. – sportello capogruppo di Erba – ha notificato alla ricorrente il deposito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973 presso il Comune di Erba, della cartella di pagamento n. (OMISSIS)". La stessa Società, dunque, il 14 marzo 2001 ha avuto conoscenza della notifica". Ma tale riferimento è del tutto privo di concludenza, poichè la dichiarazione che in data 14.3.2001 l’esattore "ha notificato alla ricorrente il deposito, ai sensi del combinato disposto dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973 presso il Comune di Erba, della cartella di pagamento" non equivale affatto, al contrario di quanto mostra di ritenere la difesa dell’Agenzia, alla dichiarazione di aver avuto conoscenza del contenuto della cartella in data 14.3.2001.

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate, fondato sull’unico motivo che la Commissione Tributaria Regionale non ha dichiarato inammissibili, per tardività, i ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli atti dell’amministrazione finanziaria da cui deriva il presente giudizio, va quindi respinto.

Le spese del giudizio di cassazione vanno a carico della sola Agenzia delle entrate e si liquidano per un valore della causa di Euro 72.348,00.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Compensa le spese tra il Ministero e la resistente; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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