Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 05-08-2011, n. 31333

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Svolgimento del processo

1. G.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 20.10.2010, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia il 4.3.2010, veniva ridotta la pena originariamente inflitta al ricorrente ed ai compiutati in relazione al delitto di furto aggravato per cui si procede.

2. Il ricorrente ha presentato, in data 17.10.2010, dichiarazione di rinunzia al ricorso ed ai termini di legge, contestualmente chiedendo che la sentenza impugnata divenga al più presto esecutiva.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

E’ stata, infatti, acquisita nei termini sopra richiamati, formale rinuncia del ricorrente al gravame di legittimità, di talchè il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., lett. d) va dichiarato inammissibile.

4. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-10-2011, n. 2365 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Azienda ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva negato il trasferimento di quote latte disposto da un’azienda inglese in suo favore.

Le Amministrazioni resistenti si erano costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3.4.2007 era stata respinta l’istanza cautelare per assenza di fumus boni iuris.

In occasione dell’udienza odierna il difensore della ricorrente faceva presente che era venuto meno l’interesse per il ricorso.

Ciò determina l’improcedibilità dello stesso.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1504 Ammissibilità o non del ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

– il ricorso è impostato sulla circostanza che al ricorrente sia stata respinta la istanza di emersione;

– il ricorrente non allega però il provvedimento impugnato, né cita il numero o la data o qualsiasi altro elemento identificativo del provvedimento impugnato;

– questo provvedimento impugnato in realtà non l’ha visto nessuno, né si sa se esista effettivamente oppure se il procedimento amministrativo sia ancora in corso;

– l’ordinamento processuale non conosce l’istituto dei ricorsi esplorativi o preventivi all’emissione del provvedimento che si chiede di annullare;

– come se non bastasse questa prima anomalia, occorre aggiungere che il ricorso è intestato nell’oggetto "annullamento, previa sospensiva del provvedimento di rigetto dell’istanza volta alla regolarizzazione del rapporti di lavoro" ma poi nelle conclusioni si chiede non l’annullamento del provvedimento, ma di "concedere il permesso di soggiorno della validità di 6 mesi per attesa occupazione";

– oltre a non comprendersi quale provvedimento sia impugnato, pertanto in questo ricorso non si comprende neanche se la difesa del ricorrente abbia esperito una azione di annullamento del provvedimento oppure una azione di condanna all’emissione di un provvedimento dovuto (che sono due tipi di azioni completamente diverse);

– un ricorso del genere è nullo ex art. 40, co. 1, lett. b), c.p.a., in quanto non si comprende in alcun modo l’oggetto della domanda;

– la violazione dell’art. 40 c.p.a. è sanzionata dall’art. 44, co. 1, lett. b, c.p.a., che qualifica tale ricorso come nullo;

– in difetto di una norma del codice che preveda come vada definito un giudizio originato da un ricorso nullo, si ritiene che la formula del dispositivo debba essere di inammissibilità ex art. 35, co. 1, lett. b), trattandosi di circostanza che osta ad una pronuncia sul merito;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente liquidate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 18-10-2011, n. 37737

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto, deliberato il 26 ottobre 2010 e depositato il 5 novembre 2010, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna – per quanto qui rileva – ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2, la richiesta del condannato P. C. di affidamento in prova al servizio sociale, motivandosi che trattandosi di recidivo reiterato, osta il divieto dell’art. 58- quater Ord. Pen., comma 7-bis, avendo l’instante già fruito della invocata misura alternativa, giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano 30 marzo 2000. 2. – Ricorre per cassazione il condannato, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 c.p.p. l’11 febbraio 2011, al direttore della Casa circondariale di Piacenza, colla quale denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell’art. 58-quater Ord. Pen., comma 1-bis, sostenendo che il divieto, stabilito dalla norma, opera solo se il pregresso affidamento in prova al servizio sociale sia stato applicato con riferimento alla espiazione di pena inflitta per reato aggravato ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4. 3. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, con requisitoria del 19 maggio 2011, rileva: "il disposto normativo non limita la preclusione alla ipotesi in cui il primo beneficio fosse già stato concesso al recidivo reiterato". 4. – Il ricorso è infondato.

Il tenore testuale dell’art. 58-quater Ord. Pen., comma 7-bis, non offre alcun addentellato alla interpretazione restrittiva, postulata dal ricorrente, del divieto di reiterazione della misura alternativa.

E privo di pregio appare il generico riferimento del condannato alla funzione "riabilitativa" (recte: rieducativa) della pena, sancita dall’ articolo 27 della Costituzione, trovando, piuttosto, il divieto in parola fondamento proprio nella considerazione della funzione rieducativa della pena, evidentemente non assicurata, attesa la recidiva, dalla precedente applicazione della medesima misura alternativa.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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