Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-03-2011, n. 5151 Diritti politici e civili; Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2008, A.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con Decreto del 20.11-11.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 3.500,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè la metà delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario e liquidate in complessivi Euro 427,47 (di cui Euro 150,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e compensate per la residua parte. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che l’ A. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di danno psico-fisico da mancato godimento del riposo settimanale, processo da lui con altri introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 14.11.2000, ed ancora pendente;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo, di media difficoltà e già protrattosi per 8 anni, poteva essere fissata in anni tre;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 5 anni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere liquidato in Euro 3.500,00, tenuto conto del lungo periodo in cui non vi era stata istanza sollecitatoria e della serialità del giudizio.

– che considerando il consistente divario fra la somma richiesta e quella liquidata, appariva equo compensare la metà delle spese processuali.

Avverso questo decreto l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 6.10.2009.
Motivi della decisione

Riassuntivamente, con il ricorso l’ A. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 7) ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno degli 86 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi 8 e 9) alla compensazione parziale delle spese, avversata soltanto in ragione del fatto che la soccombenza dell’amministrazione ne avrebbe dovuto implicare la condanna alle spese del giudizio di merito. Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Inammissibile si rivela il primo motivo del ricorso per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta. Del pari privi di pregio sono:

il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, giacchè non colgono la ratio decidendi dell’attuato ed argomentato discostamento peggiorativo dal parametro indennitario minimo CEDU e giacchè inoltre la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844; 200803716) – il sesto ed il settimo motivo del ricorso inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684; 200922869; 201001893; 201019054), l’ottavo ed il nono motivo del ricorso, inerenti alla disposta compensazione parziale delle spese processuali del giudizio di merito, giacchè nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053), secondo le quali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte, ed ancora che la statuizione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si rivela motivata e segnatamente sostenuta da plausibili ragioni che sono rimaste incensurate.

L’ A., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’ A. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 18-02-2011, n. 6158

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Svolgimento del processo

1. -La Corte militare di appello, con sentenza deliberata il 19 maggio 2010, riformava – limitatamente alla entità della pena inflitta all’appellante, che riduceva, previa concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza – quella emessa dal Tribunale militare di Verona il 1 luglio 2009, impugnata da M. M., ritenuto colpevole del reato di truffa militare pluriaggravata e continuata, allo stesso contestata perchè "Tenente Colonnello all’epoca dei fatti in servizio presso lo Stato Maggiore Esercito di (OMISSIS), utente di alloggio demaniale per la temporanea sistemazione (AST) dal 5 agosto 2001 in (OMISSIS), con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente (con dichiarazioni sostitutive di certificazione, depositate il 19.5.05, il 30.7.06, e il 23.7.07, in sede di comprova annuale al mantenimento del titolo di concessione), che il proprio nucleo familiare … continuasse ad occupare l’alloggio demaniale di (OMISSIS) anche successivamente al suo trasferimento di autorità a (OMISSIS) avvenuto il (OMISSIS), induceva in errore gli organi dell’Amministrazione militare deputati al controllo e procurava a sè l’ingiusto profitto costituito dalla mancata decadenza anticipata dal contratto e dalla mancata applicazione del canone maggiorato conseguente alla perdita del titolo. Con le aggravanti del grado rivestito e dell’aver commesso il fatto in danno dell’Amministrazione militare". 1.2 – La Corte di appello, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, disattendeva tutte le argomentazioni difensive proposte nei motivi di gravame, attraverso un percorso motivazionale così sintetizzabile:

– costituiva circostanza in fatto pacifica, nel presente giudizio, la "stabilità" del trasferimento in (OMISSIS) della famiglia dell’imputato, comprovata dall’iscrizione della figlia dell’ufficiale ad una scuola (OMISSIS);

– che anche ritenendo provato che tale trasferimento avesse carattere solo transitorio, essendo stato esso provocato dalle infiltrazioni d’acqua verificatesi nell’alloggio demaniale, che ne avevano comportato la sostanziale inabitabilità, ciò non poteva comunque giustificare la sottoscrizione da parte dell’imputato, per tre anni consecutivi, di dichiarazioni con le quali si affermava, falsamente, che i propri familiari continuavano ad essere domiciliati nell’alloggio di servizio in (OMISSIS):

– risultando infondata la tesi difensiva secondo cui il M. avesse comunque diritto al mantenimento della conduzione dell’alloggio, indipendentemente dal rilascio delle dichiarazioni sostitutive, consentendogli invece le norme vigenti, di conservare sì l’alloggio anche se la famiglia non era ivi residente, ma previo pagamento di un canone più elevato, le false dichiarazioni sottoscritte dall’ufficiale non avevano altro scopo se non quello di corrispondere un canone più basso di quello dovuto, con conseguente profitto del dichiarante e corrispondente danno dell’amministrazione militare, non potendo riconoscersi, in particolare, rilevanza scriminante, in subiecta materia, ai propositi "compensativi" del danno asseritamene subito dall’ufficiale a causa del comportamento inerte dell’amministrazione;

– infondato doveva ritenersi, Infine, l’assunto secondo cui l’Amministrazione militare non aveva subito alcun danno, basandosi tale deduzione su dati del tutto ipotetici quali l’asserita ma mai verificata inagibilità dell’alloggio assegnato al M. e la presenza nello stesso stabile, di altri alloggi non riparati e sfitti.

2. – Ricorre per cassazione il M., per il tramite del suo difensore, avvocato prospettando tre motivi d’impugnazione.

2.1 – Con il primo, da parte del ricorrente si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge ( art. 234 c.p.m.p. e art. 42 c.p., commi 1 e 2) con riferimento all’affermazione dei giudici di appello, secondo cui alcune circostanze in fatto dedotte dalla difesa – e segnatamente che il M. avesse avvertito l’Amministrazione dello stato in cui si trovava l’alloggio e della necessità di tutelare la salute dei suoi familiari; che l’alloggio in (OMISSIS) continuò ad essere "il centro degli interessi morali e materiali dell’imputato"; che l’appartamento non era abitabile; che infine nel condominio esistevano due alloggi sfitti – non escludevano la responsabilità penale dell’Imputato, sotto il profilo della sussistenza vuoi dell’elemento materiale vuoi di quello soggettivo.

In particolare, con riferimento all’elemento dell’ingiusto profitto, ravvisabile secondo le prospettazione accusatone nella conservazione della titolarità dell’alloggio e nel pagamento di un canone agevolato, in ricorso si sostiene che il M., con il suo comportamento, aveva "reagito" all’ingiustizia subita, consistita nel mancato riassetto dell’alloggio da parte delle competenti strutture dell’Amministrazione, e che in effetti l’imputato non intendeva affatto conseguire un ingiusto profitto, ove si consideri, quanto all’asserito pagamento di un canone più favorevole, che il Regolamento degli alloggi prevede, in realtà, nel caso di mancata conferma del titolo, soltanto il recupero coattivo dell’immobile e non già il pagamento di un corrispettivo maggiorato; quanto alla conservazione della titolarità dell’alloggio, che l’imputato, sul piano psicologico, riteneva suo diritto continuare ad abitare nell’alloggio, essendo il suo "abbandono" una soluzione solo temporanea, in attesa delle richieste riparazioni, ingiustamente non eseguite.

Quanto poi all’effettiva sussistenza di un altrui danno, da parte del ricorrente sostiene che l’esistenza di due alloggi sfitti nell’edificio ove era ubica l’abitazione del M., contrariamente a quanto affermato in sentenza, non poteva ritenersi un dato irrilevante, dimostrando esso, al contrario, in tutta evidenza, che anche qualora l’imputato avesse rilasciato l’immobile, l’Amministrazione non ne avrebbe comunque potuto disporre, stante la cronica carenza di fondi necessari per renderlo nuovamente abitabile, e che pertanto nessuna diminuzione patrimoniale si era in concreto verificata, avendo anzi l’Amministrazione risparmiato le spese di trasferimento dell’ufficiale in (OMISSIS). La causazione di un altrui danno, sarebbe quindi evento del tutto estraneo alla condotta dell’imputato, dovendo escludersi, in particolare, che il comportamento dello stesso fosse "causalmente orientato a produrre l’evento in senso giuridico del reato". 2.2 – Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si deduce l’illegittimità della pronuncia di condanna sotto il profilo del vizio di motivazione, nella misura in cui i giudici di appello non hanno considerato che ai fini della sussistenza del reato di truffa militare si richiede l’accertamento oltre che dell’elemento degli artifizi e raggiri del reato, anche di quelli concernenti l’altrui danno e l’ingiusto profitto, nel caso in esame insussistenti.

2.3 – Con il terzo motivo, infine, si censura, sotto il profilo dell’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si afferma, in maniera apodittica, che "l’incarico conferito al M. durante il servizio all’estero non era tra quelli in relazione ai quali era vietato di portare al seguito la famiglia".

Nel premettere che l’esistenza di un "divieto di portare al seguito la famiglia" assume particolare rilevanza nel presente giudizio, in quanto, ricorrendo tale divieto, la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, costituente l’elemento materiale del reato, si rivela, D.M. 23 gennaio 1988, ex art. 9 comma 7, condotta non necessaria per il mantenimento del titolo ad occupare l’alloggio, da parte del ricorrente, da parte del ricorrente si sostiene che la Corte territoriale non ha interpretato correttamente la norma citata, non avendo considerato che, nel caso in esame, se pure non sussisteva un divieto esplicito, ricorreva comunque un "divieto implicito", in quanto per il M., destinato presso un comando operativo di addestramento, era improponibile e sconsigliabile, nell’interesse della stessa amministrazione militare, portare con sè la famiglia, specie in considerazione del successivo previsto "spiegamento" dell’ufficiale, nel difficile contesto operativo dell'(OMISSIS).
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è basato su motivi infondati e va quindi rigettato.

3.1 – Non ricorrono i vizi della violazione della legge penale e di contraddittorietà della motivazione dedotti nei tre motivi di ricorso, i quali ripropongono in questa sede, sostanzialmente, delle questioni già prospettate nei precedenti gradi di giudizio e decise dai giudici di merito, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici.

3.2 Al riguardo, va anzitutto precisato, che,incontestato il dato fattuale relativo al contenuto "mendace" delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’ufficiale in merito alla persistente materiale occupazione dell’alloggio demaniale da parte dei familiari con lui conviventi anche dopo il suo trasferimento all’estero, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisatole nella decisione impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto tale condotta dell’imputato, non solo qualificabile come "raggiro", ma idonea ad indurre in errore l’Amministrazione militare sulla effettività di tale dato, condividendo questo collegio il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di truffa in danno dello Stato, la scarsa diligenza o la mancanza di controllo e di verifica da parte dei pubblici funzionari dell’operato illegittimo del soggetto attivo del reato, "non escludono la idoneità dei mezzi usati dal prevenuto per ingannare la pubblica amministrazione" (in termini, Sez. 2, sentenza n. 1233 del 23/6/1987, dep. 30/01/1988, imp. Agostini, Rv. 177505, nonchè, proprio in tema di truffa militare, Sez. 1, Sentenza n. 44053 dell’11/11/2008, dep. 26/11/2008, imp. Fusco, Rv. 241829).

3.3 – Nè per altro, profili di illegittimità possono fondatamente ravvisarsi nella decisione impugnata relativamente all’affermazione della Corte territoriale secondo cui la circostanza che l’alloggio assegnato al M. doveva ritenersi inabitabile già al momento della presentazione della prima dichiarazione sostitutiva, ove pure in tesi positivamente accertata, non valeva ad escludere l’elemento psicologico del reato.

Ed invero, premesso che nell’atto di ricorso non risultano indicate precise risultanze che consentano di ritenere come certo il dato dell’inabitabilità dell’alloggio e conseguentemente frutto di errore o travisamento della prova le valutazioni espresse sul punto del giudice di merito, deve qui ribadirsi che l’argomento difensivo secondo cui la presentazione delle dichiarazioni sostitutive – di contenuto configgente, oltretutto, con il dato dell’inabilità – non era finalizzata all’inganno ma andava interpretata piuttosto come una "reazione" del M. ad un comportamento dell’Amministrazione (il mancato "riassetto dell’alloggio"), "vissuto" come un torto commesso ai suoi danni, oltre a risultare privo di una base fattuale certa, a ragione è stato ritenuto dai giudici di appello comunque inconferente ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo, ove si consideri che per il delitto di truffa detto elemento è costituito dal dolo "generico" diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’Inganno, il profitto, il danno), e che "è priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l’agente a realizzare l’inganno" (in termini Sez. 6, Sentenza n. 470 del 07/11/1991, dep. il 20/01/1992 imp. Cerciello, Rv. 188934), potendo tale dato rilevare, semmai, sul piano dell’intensità del dolo, così come correttamente affermato, del resto, dalla Corte territoriale; anche perchè, se come sostenuto apoditticamente dal ricorrente, le dichiarazioni sostitutive mendaci non erano volte ad ingannare l’Amministrazione ed a conseguire un ingiusto profitto in danno della stessa, risultano allora francamente incomprensibili le ragioni della condotta dell’ufficiale, che pur in presenza di uno stato di asserita inabilità dell’alloggio, dichiari invece, illogicamente, che il proprio nucleo familiare continua ad occupare l’alloggio, che pure si vorrebbe venisse riparato con sollecitudine.

3.4 – Infondate si rivelano, poi, anche le ulteriori prospettazioni difensive volte a confutare la configurabilità, nel caso in esame, degli ulteriori elementi costitutivi del reato di truffa: l’ingiusto profitto e la sussistenza di un danno patrimoniale subito dal soggetto passivo.

Al riguardo va infatti precisato, in primo luogo, che nel delitto di truffa, il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, mentre l’elemento del danno, seppure deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, ben può consistere anche nella mera indisponibilità di un bene da parte del soggetto passivo, indotto in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato (in termini, ex multis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 1 del 16/12/1998 dep. 19/1/1999, imp. Cellammare).

Ciò precisato, è agevole rilevare che nel caso in esame le argomentazioni svolte in ricorso per escludere l’esistenza dell’ingiusto profitto – persistenza del titolo ad occupare l’alloggio, in quanto ancora centro degli interessi morali e materiali dell’imputato; insussistenza di un diritto dell’Amministrazione a richiedere un canone maggiorato nell’eventualità che esso risulti occupato dal nucleo familiare dell’ufficiale trasferito all’estero; divieto dell’Amministrazione rivolto al M., a portare al seguito la famiglia – si risolvono in deduzioni meramente assertive e comunque incongrue rispetto al tenore della norma regolamentare invocata ( D.M. 23 gennaio 2004, n. 88, art. 9), che non autorizza affatto ad enucleare, in relazione al generico impiego all’estero, un’ipotesi di divieto "implicito" al militare a portare al seguito la famiglia, mentre quelle dirette ad escludere un danno patrimoniale dell’Amministrazione militare – esistenza nello stesso fabbricato, di altri alloggi non abitati – non considerano che l’indisponibilità del bene costituisce di per sè un danno patrimoniale, indipendentemente dall’eventualità che lo stesso, in caso di mancato compimento dell’atto di disposizione, non risulti immediatamente produttivo di un vantaggio economico per il soggetto passivo della truffa.

4. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-03-2011, n. 1898

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ll’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo

il ricorrente si duole del provvedimento di trasferimento in Grecia per la disamina della sua domanda di protezione internazionale, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
Motivi della decisione

– il gravame attiene ad una questione che è già stata affrontata in senso favorevole alle aspettative del ricorrente, essendosi la Sezione fin dall’udienza camerale del 14 luglio 2009 adeguata all’orientamento cautelare del Consiglio di Stato sulla materia in esame (ord. n. 3428 del 14.7.2009; sent. n. 8508/2010 e 1057/2011).

– le violazioni da parte della Grecia dei diritti dell’uomo – accertate da vari organismi internazionali ed in particolare dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (cfr. sent. cit.) – devono indurre l’Amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione della particolare situazione nella quale si sarebbe potuto trovare il ricorrente in quanto richiedente asilo, chiarendo per quale ragione, nonostante le predette contrarie raccomandazioni internazionali, il suo trasferimento verso la Grecia debba ritenersi obbligatorio o comunque preferibile rispetto alla possibilità di fare applicazione, nel caso in esame, dell’art. 3 comma 2, regolamento CE n. 343 del 2003(v. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 giugno 2010, n. 15857);

– in conclusione il ricorso è fondato, sussistendo le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Laziosede di Roma, sez. II quater

ACCOGLIE

il ricorso n.8775/2010 in epigrafe proposto e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-05-2011, n. 11906 Contributi

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Campobasso, noi confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che – doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, con i primi tre motivi, violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 290 del 2006; della L. n. 225 del 1992, art. 5 in combinato disposto con gli art. 7 della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 8 dell’ O.P.C.M. n. 3279 del 2003, art. 6 dell’ O.P.C.M. n. 3300 del 2003, e art. 5 dell’ O.P.C.M. n. 3344 del 2004; del D.L. n. 245 del 2002, conv. in L. n. 286 del 2002, assumendo che tutte le ordinanze che hanno disposto e prorogato il beneficio delle sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali sono da riferire soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325/2008, resa proprio sulla legittimità costituzionale dell’art. 6 citato. Aggiunge, con gli altri due motivi, che la Corte di merito ha omesso di considerare l’efficacia liberatoria, ex art. 1189 c.c., del versamento dei contributi effettuato in buona fede dall’Amministrazione all’INPDAP perchè indottavi dalle specifiche istruzioni ricevute dall’Istituto previdenziale in ogni caso, la sentenza non chiarisce perchè la sospensione, oltre che alla fase del versamento dei contributi, debba essere riferita anche alla fase della "trattenuta", da parte del datore di lavoro, della quota spettante al dipendente.

2. Le censure di cui ai primi tre motivi, relative alla inapplicabilità della O.P.C.M. n. 3253 del 2002 ai dipendenti pubblici sono fondate (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

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