Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 30-03-2011, n. 295 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 17 novembre 2009 l’Assessorato appellato ha ingiunto al sig. Co. di ridurre in pristino l’area demaniale marittima da lui abusivamente occupata in località Punta Grande del comune di Realmonte.

In concreto è stata ingiunta all’odierno appellante la demolizione di una piattaforma pavimentata e contornata da muretti, dell’estensione di mq. 24 circa, appunto realizzata su suolo del demanio marittimo.

L’ordinanza di sgombero sopra citata è stata impugnata dal destinatario avanti al T.A.R. Palermo il quale con la sentenza semplificata in epigrafe indicata – resa all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidente cautelare – ha respinto il gravame.

A sostegno del decisum il Giudice di primo grado ha osservato che l’opera abusiva è stata realizzata su una porzione di suolo demaniale per la quale non risulta concessa (e a dire il vero nemmeno richiesta) la necessaria concessione.

La sentenza è stata impugnata dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo a tal fine tre motivi di impugnazione.

Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate.

Nella udienza del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è nel suo complesso infondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante sostiene che erroneamente il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata resa all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, non sussistendo i presupposti all’uopo divisati dall’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 e successive modifiche.

Il mezzo non è fondato e va pertanto disatteso.

Come chiarito da costante giurisprudenza, presupposti per l’adozione della sentenza in forma semplificata sono la completezza del contraddittorio (cioè la rituale notifica del ricorso e il rispetto del termine per la discussione sull’istanza incidentale), la completezza dell’istruttoria, l’avviso alle parti.

Fermo quanto sopra, l’esigenza e l’opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è da intendersi rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell’intenzione del giudice (di decidere immediatamente nel merito la causa) al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano della misura cautelare incidentalmente richiesta e di sviluppare pertanto le proprie argomentazioni difensive anche nel merito.

Di conseguenza, la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, è infondata, atteso che la doglianza si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l’effetto devolutivo di quest’ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante (cfr. fra le recenti IV sez. n. 4244 del 2010).

Peraltro la doglianza ora scrutinata esibisce anche profili di inammissibilità, risultando dagli atti da un lato che la parte ricorrente fu resa edotta dell’intenzione del collegio giudicante di definire immediatamente nel merito la causa; dall’altro che la stessa non ha formulato al riguardo obiezioni.

Con il secondo motivo l’appellante sostiene che lo spostamento della linea di battigia e il mutamento del perimetro costiero – dimostrati in base a perizia tecnica – hanno nel tempo determinato una situazione di obiettiva incertezza circa l’effettiva estensione del demanio marittimo in loco: pertanto l’Assessorato, prima di adottare l’ordinanza gravata in prime cure, avrebbe dovuto avviare il procedimento di delimitazione del demanio marittimo previsto dall’art. 32 del codice della navigazione.

Anche questo mezzo non può essere positivamente valutato.

Come è noto, il fatto che un terreno (come quello per cui è controversia) sia indicato negli atti ufficiali e nelle mappe catastali come compreso nel demanio marittimo dimostra che è stata a suo tempo espletata la procedura di delimitazione di cui al combinato disposto dell’art. 32 cod. nav. e dell’art. 58 reg. nav. mar. (regolamento di attuazione per la navigazione marittima). La natura demaniale del terreno in questione, così come verificata e accertata a livello documentale, avrebbe quindi potuto essere contestata solo con la prova, da parte del privato interessato dell’intervento di obiettive alterazioni dello stato di fatto, quali determinate da reali sconvolgimenti del terreno o da effettivi fenomeni di spostamento della linea di battigia per cause naturali.

A giudizio del Collegio i documenti versati dal ricorrente non forniscono in realtà questa prova, la quale non può essere surrogata da affermazioni che a ben vedere risultano nel loro complesso generiche, meramente assertive o addirittura formulate in via di ipotesi.

In ogni caso ogni questione relativa alla effettiva natura demaniale del suolo occupato dall’appellante esula dai confini della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo: la contestazione dell’esistenza della proprietà demaniale e conseguentemente l’affermazione del diritto dominicale del privato non possono infatti che rientrare nella cognizione del giudice ordinario.

Con ulteriore motivo l’appellante osserva che la piattaforma di cui si discute è stata realizzata in epoca assai risalente: l’Amministrazione avrebbe dovuto quindi esternare espressamente le ragioni di pubblico interesse che a distanza di tanti anni ne imponevano la demolizione.

Il mezzo è del tutto infondato in quanto per consolidata giurisprudenza l’esercizio del potere di autotutela demaniale non richiede alcuna particolare motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello status quo ante rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima, posto che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi è inequivocabilmente configurato dall’art. 54 cod. nav. come un atto dovuto.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla ridotta attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti spese e onorari di questo grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, Antonino Anastasi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-04-2011, n. 307 Comune

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Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Sicilia la S.p.A. s.r.l.:

1) impugnava le note comunali: a) 14 aprile 1998, n. 1635/9, con la quale la Damir veniva incaricata di rimuovere la pensilina reinstallata dalla S.p.A. il 15 aprile 1998 in via Libertà all’altezza di via Caltanissetta e b) 23 aprile 1998, n. 1821/9, contenente l’invito a non reinstallare pensiline prima del rifacimento completo dei marciapiedi di via Libertà e con la riserva dell’amministrazione di revocare l’autorizzazione a tenere le pensiline in esecuzione della delibera consiliare n. 468 del 1994. Di dette note chiedeva l’annullamento anche per contrasto con la transazione del 2 luglio 1981;

2) chiedeva il risarcimento danni arrecati ai contratti pubblicitari in essere ed all’immagine della Società.

Il T.A.R., con la sentenza appellata col ricorso in esame, dichiarava inammissibile per difetto d’interesse l’impugnativa dell’atto n. 1821/9 per inidoneità dello stesso a ledere qualunque pretesa e perché la revoca preannunziata, poi adottata il 2 novembre 1998, è stata annullata con sentenza dello stesso T.A.R. n. 1092 del 2001. In ogni caso la pretesa al mantenimento delle pensiline non poteva essere ancorata alla richiamata transazione ventennale essendo la stessa venuta a scadenza.

Dichiarava, poi, inammissibile la pretesa al risarcimento danni in applicazione del principio della pregiudiziale amministrativa.

La sentenza è stata appellata in questa sede, con richiesta di annullamento e di risarcimento danni, col favore delle spese.

Con memoria l’appellante ha illustrato i motivi di ricorso.

Il Comune si è costituito in giudizio con memoria ma non ha prodotto l’autorizzazione a resistere.
Motivi della decisione

Con decisione n. 995 del 20 luglio 2010 questo Consiglio accoglieva l’appello sulla base delle seguenti osservazioni:

"1. Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dovere procedere ad una attenta ricostruzione dei fatti.

A seguito dell’approvazione il 18 marzo 1968 del progetto per l’installazione di pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus per esporre cartelli pubblicitari anche illuminati e della richiesta 5 maggio 1970 di autorizzazione per l’attività pubblicitaria, con delibera 15 settembre 1970, n. 3410, la Giunta municipale di Palermo concedeva suolo pubblico alla Siciliana Pubblicity Advertisiting s.r.l. e l’autorizzava ad esporre cartelli pubblicitari.

L’autorizzazione-concessione aveva durata ventennale, prevedeva un canone annuo di Lire 100.000 per occupazione di suolo pubblico per ciascuna delle 57 pensiline previste nonché il pagamento della tassa sulla pubblicità rapportata alla utilizzazione effettiva delle pensiline.

Con delibera 10 maggio 1971, n. 845, la detta G.M. revocava la delibera n. 3410 e con ordinanza sindacale notificata il 3 novembre 1971 veniva disposto lo sgombero delle dette pensiline e la riduzione in pristino dei luoghi.

La delibera veniva impugnata con ricorso che il T.A.R. Sicilia accoglieva con sentenza 24 gennaio 1981, n. 4.

Successivamente, il 2 luglio 1981, veniva stipulato tra le parti un atto transattivo con il quale: a) veniva dato atto che con delibera 29 maggio 1981 il Comune aveva deciso di non appellare la detta sentenza del T.A.R. n. 4/1981 ed era stata autorizzata la stipula del disciplinare di attuazione della delibera n. 3410 del 1970; b) veniva fissata in 20 anni la durata della transazione; c) veniva reiterato l’obbligo del pagamento del canone per l’occupazione di suolo e della tassa sulla pubblicità; d) la S.p.A. rinunciava alle pretese risarcitorie maturate; e) venivano individuate con precisa localizzazione le 57 pensiline autorizzate. In tale contesto le 6 pensiline poste sui marciapiedi di via Libertà tra piazza (…) ed il Politeama alle fermate degli autobus venivano così specificate: corrispondenza via Caltanissetta, altezza bar del viale, altezza Magazzini Standa, altezza via E. Parisi, salvagente a dx verso piazza (…) e salvagente a sx verso piazza (…)

Con provvedimento 24 marzo 1984, n. 1341/9, veniva autorizzata la installazione di nuove pensiline.

Con delibera consiliare 29 dicembre 1995, n. 468, veniva approvato il risanamento dell’AMAT e veniva affidata alla detta Azienda la gestione di pensiline. Detta delibera, che nulla disponeva relativamente alle pensiline della SPA, veniva impugnata avanti al T.A.R. che, con sentenza 1 agosto 2001, n. 1089, lo dichiarava inammissibile per difetto d’interesse nella considerazione che non venivano in rilievo le ripetute pensiline della SPA.

Venivano, poi, adottate le 2 note del 14 e del 23 aprile 1989 impugnate col ricorso che il T.A.R. ha dichiarato inammissibile con la sentenza 7 ottobre 2009, n. 1587, oggetto dell’appello in esame.

Il 2 novembre 1998 il Capo della ripartizione polizia urbana emanava il provvedimento n. 5601/9 (sostanzialmente preannunciato con la nota del 23 aprile 1998, di rescissione della transazione del 2 luglio 1981 e di revoca di tutte le concessioni di suolo pubblico e delle autorizzazioni già rilasciate alla SPA). Il provvedimento veniva impugnato avanti al T.A.R. e veniva sospeso con ordinanza di questo Consiglio 25 marzo 1999, n. 229, ed annullato dal T.A.R. con sentenza 1 agosto 2001, n. 1092. La richiesta di risarcimento danni dal 2 novembre 1998 veniva disattesa dal T.A.R. nella considerazione della brevità del tempo della sua efficacia.

2. Con l’appello in esame l’interessata lamenta che il T.A.R. abbia negato il suo interesse ad impugnare il provvedimento ostativo alla reinstallazione delle pensiline di via Libertà, in precedenza dismesse su richiesta del Comune, per consentire la sistemazione dei marciapiedi.

Il Collegio condivide la censura nella considerazione che la pretesa dell’odierna appellante ad esercitare l’attività alla quale era autorizzata per effetto della transazione del 2 luglio 1981 risultava lesa sin dal momento dell’emanazione delle note impugnate. Non è dubitabile esistesse detto interesse trattandosi di attività il cui esercizio era stato inibito dalla nota impugnata. Anche se alla data della pronuncia appellata la nota impugnata era stata sostanzialmente travolta dal provvedimento di revoca generale del 2 novembre 1998 (annullato dalla sentenza del T.A.R. n. 1092 del 2001) persisteva l’interesse all’annullamento delle note dell’aprile 1998, quanto meno ai fini risarcitori azionati col ricorso che si è concluso con la ripetuta sentenza oggi appellata. Il Collegio ritiene, pertanto, soddisfatta la condizione di ammissibilità richiesta dall’art. 100 c.p.c.

3. Le censure mosse nei confronti della nota del 23 aprile 1998 impugnata (la sola presa in esame dal T.A.R.) sono, altresì, fondate risultando la stessa assolutamente priva di presupposti.

La transazione consente la dismissione delle pensiline per ragioni di interesse pubblico ma nella specie non è stata indicata alcuna ragione giustificativa della revoca; consolidata giurisprudenza non consente provvedimenti in vista di altri dei quali non sono indicate nè la certezza dell’adozione né il momento. La delibera consiliare 29 dicembre 1994, n. 468, come precisato nella sentenza del T.A.R. n. 1089 del 2001, non si occupa assolutamente delle pensiline S.p.A. e, quindi, nemmeno tale indicazione supporta la nota del 23 aprile 1998.

Accertato che non sussiste l’inammissibilità indicata dal T.A.R. e che vengono condivise le censure di merito dedotte dall’appellante nei confronti della nota impugnata, il Collegio ravvisa fondata la pretesa dell’appellante in ordine alla verificazione del danno ed alla sua risarcibilità in questa sede. Il danno, infatti, è stato causato dall’adozione di un atto che con la presente viene riconosciuto illegittimo ed, in conseguenza, annullato.

La richiesta di risarcimento è limitata alla mancata utilizzazione delle pensiline che l’appellante aveva diritto a mantenere in corrispondenza delle 6 fermate di autobus di via della Libertà tra piazza (…) e piazza (…) (notoriamente rimaste inalterate nel numero e nell’ubicazione dal 1998 ad oggi), giusta le precisazioni fornite negli scritti difensivi ed in occasione della discussione dell’appello".

Tanto premesso il Collegio riteneva necessario, ai fini della fissazione dei criteri per la determinazione del risarcimento dei danni, che il Comune di Palermo, con facoltà di collaborazione da parte dell’appellante, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente, fornisse documentati chiarimenti sui punti seguenti:

a) data di completamento della sistemazione dei marciapiedi interessati dalla presente controversia;

b) in quale data, l’odierna appellante ha ricollocato su detti marciapiedi le pensiline preesistenti;

c) in caso di ritardo della ricollocazione rispetto al 25 marzo 1999 (di sospensione del provvedimento del 2 novembre 1998) quali siano state le ragioni del ritardo;

d) in caso di persistente mancata ricollocazione dopo la detta data di sospensione del provvedimento del 2 novembre 1998 quali siano state le ragioni;

e) se ci siano state ragioni (ed in caso positivo quali) di sospensione del termine ventennale di durata della transazione del 2 luglio 1981".

Gli elementi sono stati solo in parte forniti dal Comune di Palermo.

A fronte di tali elementi parte appellante ha avanzato una richiesta assolutamente abnorme di risarcimento, tale da non poter essere seriamente presa in considerazione da parte di questo Collegio.

Si rende pertanto necessario deferire nuovamente al Comune di Palermo il rinnovo ed il completamento dell’istruttoria e di proporre, sulla base degli elementi acquisiti, utili elementi per il risarcimento del danno, utilizzando il metodo del contraddittorio con la parte interessata.

Si assegnano giorni 90 per l’incombente e nel frattempo va sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dispone istruttoria come da motivazione e rinvia la causa all’udienza che sarà indicata con decreto dal signor Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 15 dicembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D’Agostino, estensore, Antonino Anastasi, Pietro Ciani, Paolo Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 06-05-2011, n. 17716 prova penale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 7 maggio 2010, il Tribunale di Cosenza, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice di Pace in sede appellata da N.C., con la quale questi era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 581 e 635 c.p. in danno di V.I. e condannato alla pena di cinquecento Euro di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati equitativamente in duemila/00 Euro e alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità per essere stato il dibattimento di primo grado celebrato nonostante l’impedimento del difensore di fiducia, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle testimonianze della stessa persona offesa e del di lei figlio. Esatta era la qualificazione giuridica.

La pena era stata quantificata in misura equa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – nullità assoluta del giudizio di primo grado e degli atti successivi per violazione del diritto di assistenza stante la natura dell’impedimento prontamente comunicato con mezzo idoneo; – a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè l’uomo col braccio alzato ritratto nella foto acquisita non è stata riconosciuto con certezza dai testi D.C.L. e D.C.T. e perchè tale foto non riproduce alcun porticato dal quale asseritamente l’imputato avrebbe scagliato le pietre che avrebbero colpito la persona offesa e danneggiato il lampadario. La circostanza per la quale l’imputato avrebbe lanciato dal portico le pietre precedentemente raccolte in giardino è frutto della fantasia del giudicante perchè da nessuno riferita.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata di aver delibato in maniera assertiva sulla natura dell’impedimento, posto che il Tribunale (oltre ad aver affermato che la patologia segnalata non risultava tale da far apparire sussistente un impedimento assoluto a comparire) ha dato conto delle ragioni dell’impossibilità di procedere ad accertamento medico ulteriore, perchè la certificazione risultava trasmessa da una copisteria. E’ quindi conseguente arguire che, non essendo specificato ove la persona che denunciava l’impedimento si trovava, era reso impossibile disporre la visita medica di controllo.

Resta in conseguenza assorbito l’altro motivo di critica attinente il sistema di trasmissione dell’istanza e del certificato medico.

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è dedotto in maniera inammissibile per la parte in cui, al fine di criticare l’assunto contenuto in sentenza secondo il quale la persona effigiata in fotografia è stata riconosciuta essere l’imputato anche dai testimoni D.C.L. e D.C. T., afferma al contrario che costoro non hanno espresso un giudizio di certezza ma hanno piuttosto rilevato la pessima qualità dell’immagine. In tal modo il ricorrente introduce un elemento di natura fattuale, come tale non accertabile in questa sede se non attraverso denuncia di cd. travisamento della prova, che tuttavia, stante il disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) impone l’indicazione specifica dell’atto processuale dal quale la contraddizione con il dato probatorio risulti (cfr. Cass. Sez. 5, 22.1-26.3.2010 n. 11910; Cass. Sez. 2, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2, 21.1-7.2.2007 n. 5223);

2.2. è infondato per la parte in cui denuncia erroneità della motivazione per essersi la sentenza inventata che l’imputato avrebbe lanciato sassi dal portico, sassi precedentemente raccolti in giardino. Si tratta di argomento di ordine logico che il Tribunale spende per giustificare il convincimento della verosimiglianza del racconto della persona offesa, perchè confortato da quello del figlio sull’esistenza della lesione al sopracciglio e dalla rottura della lampada. Con l’appello si era infatti osservato che il primo giudice aveva fatto pieno affidamento sulle dichiarazioni della persona offesa e non aveva tenuto conto che tre testimoni avevano riferito che al momento della discussione l’imputato si trovava non in giardino ma sotto il portico. Il ragionamento probatorio è stato quindi speso per dare risposta ai rilievi difensivi ed al contempo per esprimere il convincimento di complessiva attendibilità della persona offesa. In quanto si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche non possono essere oggetto di censura in questa sede.

3. Anche il motivo relativo alla conferma delle statuizioni civili ed in particolare alla quantificazione del danno è infondato, perchè il giudice ha proceduto alla sua liquidazione secondo quanto stabilito dall’art. 1226 cod. civ..

Va invero ribadito che "la valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, qualora abbia soddisfatto l’esigenza di ragionevole correlazione tra gravita effettiva del danno e ammontare dell’indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento" (Cass. Sez. 5, 22.10- 24.11.2006 n. 38948; v. anche Cass. Sez. 5, 2.3.2007 n. 9182) Il riferimento alla congruità della misura della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, in relazione alla vicenda considerata nel suo complessi, risponde alle caratteristiche di ragionevolezza indicate.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della parte civile V. I. delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-09-2011, n. 19727 Danni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 novembre 1998 la Corte di appello di Venezia accoglieva l’appello di E.L., titolare dell’omonima azienda agricola, sulle seguenti considerazioni: 1) era provato sia dai testi escussi, sia dall’ATP, sia dalla C.T.U., lo sversamento, avvenuto nel 1985, durato circa 15 giorni, di acque torbide, intrise di limo, sabbie e detriti, da parte della SO.GE.CO che effettuava in appalto lavori di rifacimento della rete fognaria nel Comune di Breda di Piave pompando l’acqua di falda e riversandola nel Rio Fossalon, che entrava nelle vasche, poste a 700/880 mt. a valle, per l’allevamento di trote – il cui habitat deve essere limpido, corrente e ben ossigenato – di E.L., causa della moria e perdita di peso dei pesci; 2) l’ignoranza dell’allevamento da parte della SO.GE.CO non incide poichè secondo il principio della regolarità causale doveva prevedere che dall’illecito inquinamento del R. potevano derivare danni anche a siti distanti; 3) i danni, rivalutati, ammontavano ad Euro 35.373,72 oltre agli interessi legali pari ad Euro 31.505,19, mentre non era provato l’ulteriore danno per essere l’ E. ricorso al credito; 3) la domanda di garanzia della SO.GE.CO nei confronti del Comune di Breda di Piave era infondata perchè non vi era prova che l’inquinamento era stato cagionato dalla mancanza della fognatura e quindi dallo scarico di acque nere, avendo invece il C.T.U. accertato che malgrado la presenza di abitazioni le acque erano limpidissime e che l’intorbidamento era dovuto a sversamenti di acqua di falda limacciosa e comunque il capitolato di appalto esclude espressamente qualsiasi responsabilità del Comune verso terzi per danni derivanti dall’esecuzione dell’opera; 4) l’appello incidentale della stessa SO.GE.CO sulle spese liquidate al Comune era infondato mancando la specificazione delle voci tariffarie erronee.

Ricorre in via principale la SO.GE.CO s.p.a. ed incidentale condizionato E.L. titolare dell’Economia azienda agricola. Il Comune di Breda di Piave propone controricorso.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso del Comune di Breda di Piave poichè la SO.GE.CO non ha impugnato alcuna statuizione della sentenza di secondo grado nei suoi confronti e pertanto la notifica del ricorso gi è stata effettuata come mera litis denuntiatio.

1. 1- Con il primo motivo la SO.GE.CO s.p.a. deduce: "Nullità assoluta della sentenza di primo e secondo grado. Art. 360, c.p.c. comma 1, n. 4" e conclude: "Dica la corte se la sentenza emessa a favore di soggetto giuridico inesistente, come nel caso in parola, costituisca sentenza affetta da nullità" e lamenta che l’azienda agricola E.L., di Breda di Piave, attore in primo e secondo grado e parte nei cui confronti sono state emesse le relative sentenze, non esiste perchè presso la CCIIAA esiste l’impresa individuale E. con sede in San Polo di Piave, a 20 km. di distanza.

Il motivo è infondato.

L’errore nella denominazione della parte, se non determina l’incertezza assoluta circa il soggetto, non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio (Cass. 16076/2002).

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto. Art. 2043 c.c., Art. 360 c.c., comma 1, n. 3 "e conclude:" Dica la Corte se ai fini del risarcimento dei danni extracontrattuali, la sussistenza di elementi che dimostrano la mancanza di imprudenza, imperizia e negligenza, oltre che di imprevedibilità del danno, sia motivo esimente per il presunto danneggiante dall’obbligo risarcitorio".

Il motivo, formalmente diretto a denunciare la violazione delle norme di diritto, ma in realtà volto a contestare la valutazione delle prove contenuta in sentenza in relazione ai requisiti previsti dagli artt. 2043 e 1225 cod. civ. è inammissibile perchè non indica, in modo chiaro, il fatto controverso che, se correttamente valutato, avrebbe impedito la lamentata erronea applicazione della legge.

3.- Il ricorso incidentale condizionato di E.L., nella qualità di titolare dell’azienda agricola omonima, è assorbito.

4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente a pagare a E.L., nella qualità, le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 4.200 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

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