T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 1436

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe per mancanza di una valida attività lavorativa.

Nei tre motivi di ricorso denuncia:

a) la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 oltre al difetto di istruttoria;

b) la violazione degli artt. 4, 5 e 22 T.U. Imm.;

c) la violazione dell’art. 31 T.U. Imm.;

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso..

Alla camera di consiglio in data 8.7.2008 veniva accolta la richiesta di sospensiva del provvedimento.

Successivamente la Questura rivalutava la situazione della ricorrente e però non modifica il tipo di provvedimento.

La sopravvenienza di un nuovo provvedimento, che non risulta impugnato, fa venir meno l’interesse alla pronuncia sul diniego impugnato poiché il suo annullamento sarebbe privo di conseguenze favorevoli per la ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate alla luce della pronuncia in rito.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22922 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G., con ricorso del 6 luglio 2007, chiedeva alla Corte d’appello di Milano la condanna del Ministero della giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo penale a suo carico, iniziato da denuncia-querela della moglie separata del (OMISSIS), per il delitto ex art. 570 c.p. e proseguito dal P.M. con decreto di citazione in giudizio del 26 ottobre 2000 e fissazione dell’udienza dibattimentale il 15 gennaio 2002, nella quale era condannato in contumacia.

La sentenza di primo grado del 21 gennaio 2002 era notificata il 24 settembre 2004 e contro di essa il G. proponeva appello il 19 ottobre dello stesso anno alla Corte d’appello di Torino dinanzi alla quale il processo ancora pendeva alla data della domanda. La Corte d’appello adita, con il decreto di cui in epigrafe, ha respinto la domanda per essere ragionevole la durata del processo presupposto, dal computo della quale era escluso il periodo precedente al decreto di citazione, solo dalla cui data (26.10.2000) si faceva decorrere il primo grado chiuso dalla sentenza del tribunale (21.1.2002), non potendo attribuirsi alla amministrazione dello Stato il tempo dalla data della decisione nota all’imputato e da lui appellabile fino a quella della notifica del gravame avverso tale decisione in data 19.10.2004. Aggiunta alla prima fase rilevante per la durata di anni uno, due mesi e 25 giorni da ottobre 2000 e gennaio 2002, l’ultimo periodo del processo in appello di anni tre e mesi due (19.10.2004 – 6.7.2007), il decreto computa la durata complessiva dei due gradi del giudizio presupposto in anni quattro, mesi quattro e gg. 25, inferiore a quella di cinque anni ritenuta giusta dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, e la domanda di indennizzo era quindi respinta per difetto di lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

1. Il Ricorso – Per la cassazione di tale decreto, il G. propone ricorso di tre motivi: 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in rapporto alla L. 14 marzo 2001, n. 89, art. 2 e art. 6, p.1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per avere calcolato la durata del processo presupposto, non calcolando il tempo delle indagini preliminari; 2) violazione delle norme che precedono e dell’art. 548 c.p.p., comma 3, e art. 585 c.p.p., comma 1, lett. d, per non aver addebitato all’organizzazione giudiziaria il tempo del processo dal deposito della sentenza del tribunale alla notifica dell’avviso di deposito e dell’estratto della sentenza, in quanto il termine di decadenza dell’impugnazione di cui al c.p.p. fa presumere l’ignoranza del provvedimento da appellare, prima della notifica di cui all’art. 548 c.p.p. e nessun concorso vi è dell’imputato alla durata del processo per tale fase; c) violazione delle norme citate della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione dei diritti dell’uomo per non avere condannato il Ministero a pagare l’equo indennizzo da Euro 1000,00 ad Euro 1.500,00 annui secondo i parametri della Corte sopranazionale; il Ministero della giustizia con il controricorso chiede il rigetto del ricorso.

2. La decisione.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte precisato che l’imputato può chiedere il computo delle indagini preliminari nel processo penale presupposto se prova di avere avuto conoscenza di esse prima del decreto di citazione (Cass. n. 2712/09, n. 17917/2010 e n. 22682/2010), prova non data dal G. che non ha allegato neppure la data in cui avrebbe appreso delle indagini a suo carico.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè le norme del c.p.p. che si affermano violate sono quelle che prevedono la decadenza dal diritto di impugnare esistente dal momento della conoscenza della sentenza fino al termine di cui al codice di rito, del quale ha fruito il G. per proporre l’appello, facendo durare di più tempo il processo a suo carico, in cui aveva nominato un difensore e scelto di assentarsi all’udienza in cui s’è letto il dispositivo di condanna, data da cui doveva presumersi che la motivazione sarebbe stata depositata nei quindici giorni successivi ai sensi dell’art. 544 c.p.p. o subito dopo la pronuncia. Il tempo usato dal G. per proporre l’appello è stato quello massimo previsto per legge ad evitare la decadenza dal diritto di impugnare, e quindi esattamente si è a lui attribuito la continuazione del processo per tutto il periodo in cui l’impugnazione non era stata proposta dall’imputato, cui era attribuibile il tempo conseguente a tale mancata attività di impulso.

2.3. Il terzo motivo di ricorso sulla liquidazione dell’equo indennizzo resta assorbito dalla conferma delle statuizioni che hanno negato l’esistenza del diritto all’indennizzo, per mancata lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Il ricorso deve quindi rigettarsi e per la soccombenza il ricorrente deve rimborsare le spese del giudizio di cassazione al controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Ministero della giustizia le spese del processo di cassazione che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 12-07-2011, n. 1267

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato riconosciuto al figlio minore degli odierni ricorrenti, disabile in condizioni di gravità e necessità di assistenza continua, un numero di ore di sostegno inferiori al necessario per la frequenza scolastica.

La parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, assumendo che la vigente normativa prevederebbe un numero di ore di sostegno, tenendo conto della gravità delle condizioni di salute dell’interessato.

Alla pubblica udienza odierna, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Al riguardo il Collegio rileva che, la Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio 2010 n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui, rispettivamente, veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed era esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga.

Pertanto è stato affermato il principio, secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la l. n. 449 del 27.12.1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21 commi 8 e 9, l. 15 marzo 1997 n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docentialunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi", consentendosi così di garantire in ogni caso all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare.

La giurisprudenza amministrativa si è reiteratamente pronunciata in senso favorevole in relazione alla dedotta questione per altri analoghi ricorsi (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 6 aprile 2011, n. 1955, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 20 aprile 2010, n. 2054).

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione scolastica e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella complessiva somma di 1.200 Euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-07-2011) 22-07-2011, n. 29556

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Svolgimento del processo

1. Ha proposto ricorso per cassazione R.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22.10.2010, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Alba, per i reati di ricettazione, tentata truffa e simulazione di reato, dichiarò interamente condonata la pena inflittagli, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Secondo l’accusa, l’imputato al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo per il furto dell’autovettura bmw di sua proprietà, aveva falsamente dichiarato che al momento del fatto a bordo del veicolo non si trovava alcuna chiave di accensione originale; si era quindi procurato una chiave proveniente dal furto di un’altra bmw in danno di tale S.E., e l’aveva consegnata alla propria compagnia di assicurazioni insieme alle altre due chiavi rimaste in suo possesso. Ciò, in quanto alla stregua di una clausola del contratto di assicurazione, l’indennizzo per il furto era subordinato alla consegna di tutti gli esemplari delle chiavi del veicolo assicurato.

3. La difesa eccepisce preliminarmente, con il primo motivo, la nullità della citazione in appello dell’imputato, per essere stata la relativa notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p., n. 4 nonostante che dopo l’infruttuoso tentativo eseguito presso il domicilio originariamente dichiarato dal R., costui avesse depositato nella cancelleria della Corte territoriale, prima della rinnovazione della notifica, una nuova dichiarazione di domicilio. Ma anche il ricorso alle forme di cui all’art. 161 c.p.p., n. 4 dopo la prima notificazione sarebbe illegittimo, perchè l’atto in assenza di indicazione sulla definitiva impossibilità di reperire l’imputato, avrebbe dovuto essere reiterato presso il domicilio originariamente dichiarato. I vizi delle notificazioni avrebbero poi determinato l’insanabile nullità degli atti successivi e della sentenza impugnata.

4. Lamenta quindi, in subordine,: a) il vizio di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, che la Corte di merito avrebbe affermato sulla base di valutazioni non pertinenti e implicanti, inoltre, l’indebita valorizzazione del silenzio serbato dall’imputato sulle circostanze dell’acquisto della chiave dell’autovettura oggetto del furto subito da un terzo; b) il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), in ordine all’affermazione dell’idoneità del tentativo di truffa, deducendo tra l’altro che l’accertamento della "falsità" della chiave presuntivamente ricettata sarebbe stato del tutto agevole; c) il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 367 c.p., in ordine alla ritenuta configurabilità, nella specie, del reato di cui all’art. 367 c.p., poichè il dettaglio falsamente riferito dall’imputato, in occasione della denuncia del furto della propria bmw, circa l’assenza a bordo della stessa autovettura, di qualunque chiave propria del mezzo, sarebbe del tutto irrilevante sotto il profilo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.

Motivi della decisione

1. La questione processuale, correttamente definita in punto di fatto, rispetto alle modalità delle varie notificazioni della citazione in appello, e adeguatamente puntualizzata in diritto dalla difesa con riguardo alla validità ed efficacia della nuova dichiarazione di domicilio eseguita dall’imputato prima della rinnovazione della notifica nei modi indicati dall’art. 161 c.p.p., n. 4 (cfr. cass Sez. 5, Sentenza n. 2924 del 14/11/2008 Zampino., dove la precisazione che la norma di cui all’art. 162 c.p.p., comma 1, concerne solo la trasmissione a distanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, non regolando nè vietando la presentazione diretta e non potendo essere intesa come una tassativa prescrizione di forma), è però infondata riguardo alla natura della dedotta nullità. La nullità’ conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato e1 infatti d’ordine generale a regime intermedio e quindi soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2, perchè si tratta di una situazione idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore (Corte di Cassazione n. 35345 del 12/05/2010 Sez. 2; Rummo; vedi anche, in caso del tutto analogo a quello di specie, Cass. Sez. 4 nr. 6211 del 12.11.2009, Calcò).

Nel caso in esame, il difensore di fiducia dell’imputato, peraltro personalmente presente all’udienza conclusiva del 22.10.2010, nulla eccepì riguardo alla regolarità della notificazione della citazione dell’imputato, consentendo così la sanatoria della nullità. 2. Per quel che riguarda le censure rivolte alla motivazione della sentenza in punto di responsabilità, non può affatto ritenersi quanto al delitto di ricettazione, l’indebito ricorso, da parte della corte territoriale, ad una inammissibile presunzione di colpevolezza del ricorrente implicante il rovesciamento dell’onere probatorio, risultando piuttosto valorizzata, dai giudici di appello, la mancata emergenza processuale di indicazioni, riferibili o meno allo stesso imputato, sulle circostanze del suo acquisto della chiave in questione, che consentissero comunque di smentire l’indubbia pregnanza probatoria del positivo accertamento nei suoi confronti del possesso di un bene di provenienza furtiva.

Nel caso in esame, poi, condivisibilmente la Corte territoriale sottolinea lo specifico interesse dell’imputato di procurarsi la chiave in questione per ottenere l’indennizzo assicurativo, e rileva la sua piena consapevolezza della "falsità" della chiave di provenienza furtiva esibita ai dipendenti della compagnia assicuratrice insieme alle due chiavi originali residue, la terza chiave fraudolentemente sostituita essendo stata rinvenuta nel corso delle indagini sull’autovettura dell’imputato, nel frattempo trasportata all’estero.

3. La motivazione della Corte di merito non si presta a censure nemmeno in ordine alla ritenuta configurabilità del tentativo di truffa. Non solo l’imputato poteva sperare nella disattenzione dei funzionari della sua compagnia di assicurazione, ma l’accertamento della falsità della chiave ricettata non fu affatto agevole e immediato come sostiene la difesa, se è vero, come ricordano i giudici di appello, che inizialmente fu persino messa a disposizione dell’imputato un’autovettura sostitutiva e che la falsità di una delle chiavi fu accertata solo con l’intervento della casa costruttrice del veicolo rubato al R., che segnalò la circostanza alla compagnia di assicurazioni a circa quattro mesi di distanza dal furto.

4. Sono fondate, invece, le doglianze difensive relative alla configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c.p.. Che nel veicolo rubato fosse o meno presente la chiave in contestazione, a nulla rilevava infatti nella sostanza rispetto agli elementi essenziali del furto, nè la falsità della relativa precisazione implicava il pericolo di uno sviamento delle indagini, essendo del resto diretta ad uno scopo del tutto diverso.

Già in epoca risalente si era manifestato al riguardo un indirizzo di legittimità secondo cui non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l’entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2323 del 29/01/1985 Marvaso). Tale indirizzo ha trovato conferma nella giurisprudenza più recente, (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 38571 del 30/09/2008 Ciriani, secondo cui non sussiste simulazione di reato quando l’alterazione del vero riguarda modalità e circostanze di fatto che non influiscono sulla configurazione giuridica del reato effettivamente commesso), ed appare in effetti condivisibile.

Per le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al reato di cui al capo C) perchè il fatto non sussiste, conseguente eliminazione dell’aumento di pena stabilito per lo stesso reato a titolo di aumento per continuazione con i reati di cui ai capi a) e b), restando la pena come già condonata definitivamente fissata in anni due di reclusione ed Euro 1334 di multa. Il ricorso va nel resto rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) ed elimina la pena di mesi due di reclusione ed Euro 466 di multa stabilita per lo stesso reato a titolo di aumento per continuazione con i reati di cui ai capi a) e b), restando la pena come già condonata definitivamente fissata in anni due di reclusione ed Euro 1334 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.