Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 92/28/09, depositata il 19.5.09, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla xxx s.r.l. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento emesso dall’amministrazione, in relazione ad operazioni ritenute indetraibili ai fini IVA per l’anno 2004.
2. La CTR riteneva, invero, confermando quanto statuito dai giudici di prime cure, che talune fatture emesse da diversi soggetti nei confronti della ricorrente fossero riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti.
3. Avverso la sentenza n. 92/28/09 ha proposto ricorso per cassazione la xxx s.r.l. affidato a sei motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con i primi quattro motivi di diritto – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la xxx s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l’insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. L’impugnata sentenza presenterebbe, invero, a parere della ricorrente, una motivazione soltanto apparente, e comunque del tutto insufficiente a giustificare il decisum, essendosi la CTR limitata a recepire acriticamente le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, circa la pretesa inesistenza delle operazioni sottostanti a fatture passive di acconto per future prestazioni di servizi, senza prendere posizione alcuna in ordine alle specifiche, e dettagliate, censure mosse dalla società contribuente alla decisione di prime cure.
1.2. La CTR avrebbe, inoltre, ad avviso della ricorrente, del tutto omesso di motivare in ordine alla ritenuta applicabilità delle sanzioni per le violazioni contestate dall’Ufficio, essendosi limitata a disporre genericamente – nel dispositivo della sentenza – che esse andassero irrogate nel minimo edittale, senza, tuttavia, prendere posizione alcuna in ordine ai motivi di appello concernenti l’insussistenza dei presupposti di fatto di tali violazioni, nonchè la dedotta carenza dell’elemento psicologico degli illeciti in contestazione.
2. Con il quinto e sesto motivo di ricorso – concernenti il merito della vicenda processuale – la xxx s.r.l.
denuncia la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, 6, 19 e 26 della L. n. 74 del 2000, art. 1, art. 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5, 6, e 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.1. La CTR avrebbe, invero, ritenuto oggettivamente inesistenti e, pertanto, indetraibili ai fini IVA, le fatture di acconto supportate da contratti anteriormente sottoscritti, pur non essendo stata contestata dall’Ufficio, nè comprovata in sede processuale, la difformità degli accordi realmente posti in essere dalle parti da quelli pattuiti con le convenzioni richiamate nelle fatture contestate. In tal modo, a parere della ricorrente, la CTR sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni succitate.
2.2. Il giudice di appello avrebbe, infine, erroneamente ritenuto applicabili – sia pure nel miniino edittale – le sanzioni per le violazioni contestate dall’amministrazione finanziaria, in totale assenza sia dei presupposti di fatto delle relazioni medesime, sia dell’elemento psicologico (dolo o colpa) indispensabile per la loro configurabilità.
3. I primi quattro motivi di ricorso sono pienamente fondati, assorbiti gli altri due.
3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame è da reputarsi legittima, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Il ricorso alla motivazione suindicata deve, viceversa, ritenersi illegittimo, con conseguente cassazione della sentenza di seconde cure, allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. 15483/08, 18625/10, 11138/11).
3.2. Nel caso di specie – a fronte degli specifici e dettagliati motivi di appello, regolarmente trascritti nel ricorso, ai fini della autosufficienza, e mirati a contestare, in maniera del tutto analitica, ciascuno dei rilievi operati dall’Ufficio – l’impugnata sentenza si è limitata ad operare un secco e laconico, nonchè apodittico, riferimento alle conclusioni cui è pervenuta la decisione di prime cure, senza premurarsi di specificare le ragioni per le quali tali conclusioni siano da condividere, e senza spendere neppure una parola in ordine alle consistenti censure mosse dalla contribuente alla decisione di primo grado.
Sicchè può certamente concordarsi con la ricorrente laddove censura la sentenza di appello sotto il profilo della mera apparenza della motivazione, palesandosi tale decisione del tutto priva dell’indicazione degli elementi da cui l’organo giudicante, nel confermare la decisione di primo grado, ha tratto il proprio convincimento (Cass. 1756/06, 9113/12).
3.3. Quanto alle sanzioni, basti rilevare che la CTR si è limitata a disporne, peraltro nel solo dispositivo della sentenza emessa, l’applicazione nel minimo edittale, senza, tuttavia, specificare in alcun modo le ragioni per le quali abbia ritenuto sussistenti, nella specie, i presupposti di fatto delle violazioni contestate dall’Ufficio, nonchè tutti gli elementi costitutivi delle stesse, compreso l’elemento psicologico.
3.4. Per tali ragioni dunque i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto, non possono che trovare pieno accoglimento.
4. Per tutte le ragioni esposte, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 92/28/09 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che dovrà riesaminare la vicenda processuale, provvedendo ad un accurato e dettagliato esame dei motivi di appello proposti dalla contribuente avverso la decisione di prime cure, dando adeguatamente conto in motivazioni delle ragioni per le quali tali motivi di gravame siano, o meno, condivisibili.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti il quinto ed il sesto; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-07-2010, n. 15750 IMPOSTA REGISTRO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di liquidazione di imposta di registro.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile all’ipotesi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, la proroga dei termini espressamente prevista per l’ipotesi di cui all’art. 11, comma 1, della stessa legge.

Il mezzo è manifestamente fondato.

La proroga di due anni per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’INVIM, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è sicuramente applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte.

Nell’uno e nell’altro caso, infatti, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che farà applicazione del principio di diritto suenunciato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 04-04-2006 (03-02-2006), n. 11667 NOTIFICAZIONI – ALL’IMPUTATO – IRREPERIBILE – Modalità – Consegna degli atti al difensore – Contestuale consegna anche di un atto diretto all’imputato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto:

– che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia propone ricorso contro la ordinanza 4 novembre 2004, emessa nel procedimento a carico di M.C., con la quale il Tribunale di Pavia ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di irreperibilità emesso in data 5 settembre e di tutti gli atti successivi, in quanto l’art. 159 c.p.p. prevede la notifica del decreto all’imputato dichiarato irreperibile oltre che al difensore;

– che il ricorrente con un unico motivo deduce l’abnormità dell’ordinanza dibattimentale impugnata con la quale il Tribunale di Pavia, in composizione monocratrica, avendo rilevato che il decreto di irreperibilità 5 settembre 2003 di M.C. non era stato notificato alla medesima ma al difensore e dichiarava la nullità del decreto e di tutti gli atti successivi, restituendo di fatto gli atti al Pubblico Ministero;

– che il ricorrente, inoltre, rileva l’abnormità del provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto le nullità delle citazioni comportano la rinnovazione da parte dello stesso giudice che le ha dichiarate;

– che tale è la sintesi, a norma dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.

Considerato:

– che le notifiche all’imputato irreperibile, una volta adottato il decreto di irreperibilità, ai sensi dell’art. 159

c.p.p., comma 1, vanno effettuate mediante consegna di copia al difensore e ciò in ogni fase e grado del processo in cui è stata dichiarata l’irreperibilità ex art. 160 c.p.p.;

– che la procedura di notificazione dell’imputato irreperibile non prevede l’espressa notifica del decreto allo stesso irreperibile, pur con la consegna dell’atto al difensore, bensì che "la notificazione sia eseguita mediante consegna al difensore", tenuto conto di quanto espressamente stabilito dall’ultimo parte dell’art. 159 c.p.p., comma 1;

– che la duplicità di consegna non può discendere dalla lettura della norma invocata non essendo espressamente prevista e, in considerazione della ulteriore previsione per la quale l’irreperibile è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore e ciò esclude in radice la duplicità di consegna di due atti, l’uno per l’imputato e l’altro per il difensore, che si tradurrebbe in un inutile aggravio privo di effetti concreti;

– che il giudice del dibattimento per le medesime ragioni ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio;

– che, sebbene in astratto si possa essere in presenza di manifestazione di un legittimo potere, la nullità del decreto di

irreperibilità emesso per la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini, al pari della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per le medesime ragioni, è stata dichiarata al di fuori delle ipotesi previste e in ogni caso al di fuori degli adempimenti prescritti dalla norma processuale, in tal modo determinando un’indebita regressione del procedimento con la restituzione degli atti al Pubblico Ministero;

– che il provvedimento che determini un’indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini si configura come abnorme (Sez. Un., 19 maggio 2002, Manca, Rv. 221999);

– che l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Pavia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-10-2010) 13-01-2011, n. 692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti M.A. e Mi.Ga. impugnano per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha loro applicato le pene secondo le concordi richieste delle parti per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (detenzione di cocaina e hashish a fine di spaccio).

Denunciano la mancata rilevazione delle condizioni di applicabilità dell’art. 129 c.p.p..

Il M. lamenta altresì che gli sono stata illegittimamente confiscati le quote sociali e il patrimonio aziendale della Soc. Multi Macca, già oggetto di sequestro preventivo.

Va premesso che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, all’accordo tra imputato e pubblico ministero su qualificazione giuridica della condotta contestata, concorrenza e comparazione di circostanze ed entità della pena, fa riscontro il potere dovere del giudice di controllare la correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, applicandola previo accertamento della non emersione, in modo evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p..

Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento.

Tanto premesso, si osserva che i motivi dei ricorsi relativi alla violazione dell’art. 129 c.p.p. sono inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, dando puntualmente atto dell’insussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 129 c.p.p.: motivazione che, avuto riguardo alla ricordata speciale natura del procedimento "de quo", è da considerarsi esaustiva, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

Inammissibile è pure il motivo del ricorso del M. sulla confisca. Premesso, infatti, che al momento dell’accordo fra le parti, poi recepito dal giudice, vi era il sequestro in atto ed era quindi ragionevolmente prevedibile una decisione sulla sorte dei beni sotto sequestro, l’imputato ben avrebbe potuto e dovuto far valere in quella sede le sue ragioni atte a scongiurare una decisione sfavorevole al riguardo, condizionando eventualmente il patto sul punto ovvero producendo la documentazione ritenuta utile. Non avendolo fatto, non gli può certo essere consentito difendersi in fatto e produrre documenti in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1500,00 ciascuno.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.