Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 01-02-2011, n. 3599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.6.2007, il Tribunale di Verona dichiarò responsabile del reato di associazione per delinquere e – con la recidiva – lo condannò alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione pena accessoria.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 19.4.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per prescrizione.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deducendo violazione di legge. Il reato è stato contestato come commesso fino alla tarda primavera (OMISSIS) e la Corte d’appello ha considerato il termine di anni 7 mesi 6, ma non l’aumento per la recidiva specifica reiterata che avrebbe comportato la pena di anni 8 mesi 4 ed un termine di prescrizione di anni 10 e mesi 5 non ancora decorso.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale non ha calcolato, nella determinazione della pena edittale l’aumento di pena derivante dalla recidiva reiterata specifica e neppure ha considerato la maggior durata della prescrizione sia per la pena edittale che ai fini dell’effetto dell’interruzione, ai sensi degli artt. 99, 157 e 161 c.p..

D’altro canto non consta che la Corte territoriale abbia inteso escludere la recidiva.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 267 Atti amministrativi

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 30 dicembre 2005 e depositato l’11 gennaio 2006, la S. Mobile Comunications S.p.a. ha impugnato della nota n. 24543/05 del 21 ottobre 2005, con la quale il Comune di Castellammare del Golfo, in relazione alla domanda presentata per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in contrada Gianlombardo, ha comunicato alla società medesima di attivarsi per l’applicazione della procedura prevista dall’art. 7 L.r. n. 65/81 e di attenersi alle prescrizioni di cui alla delibera consiliare n. 86 del 4 novembre 2004.

Ha impugnato, altresì, detta delibera consiliare n. 86 del 4 novembre 2004 concernente l’approvazione del regolamento comunale per la installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelediffusione (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recepito nella Regione siciliana con l’art. 103 L.r. n. 17/2004, e della legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 – Violazione del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e della legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

3) Violazione del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e della legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Difetto assoluto di istruttoria- Violazione del giusto procedimento – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e manifesta ingiustizia.

Con ordinanza n. 103 del 25 gennaio 2006, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

Il Comune di Castellammare del Golfo, costituitosi in giudizio, con memoria nei termini, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Con memoria depositata il 3 gennaio 2011, la società ricorrente ha insistito nelle censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2011, su conforme richiesta del difensore del Comune di resistente, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, va disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dal resistente Comune di Castellammare del Golfo.

Ed invero, a fronte della dichiarazione della società ricorrente, secondo cui l’impugnata nota n. 24543/05 del 21 ottobre 2005 sarebbe stata ricevuta "successivamente al 31.10.2005", il Comune si limita ad affermare che la nota stessa è stata spedita il "25/10/2005", mentre è noto che L’onere della prova della avvenuta piena conoscenza dell’atto impugnato incombe solo su chi eccepisce la tardività del ricorso giurisdizionale, onere da assolversi mediante mezzi probatori univoci e chiari, diretti ad accertare in modo sicuro ed inconfutabile che il gravame è stato proposto dopo la scadenza del termine decadenziale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2010 n. 4526; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3 dicembre 2010, n. 13084).

Va, ancora, osservato che l’impugnato regolamento comunale per la installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelediffusione, approvato con deliberazione Consiliare n. 86 del 4 novembre 2004, è stato comunicato alla ricorrente S. Mobile Comunications S.p.a. con la predetta nota n. 24543/05, per cui il ricorso, notificato in data 30 dicembre 2005, si appalesa tempestivo, considerato che il regolamento in questione "non è direttamente lesivo della posizione della ricorrente, ma assume tale carattere attraverso l’atto applicativo (diniego)" (in tal senso, C.G.A. 17 agosto 2009, n. 678; T.A.R. Sicilia, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 13719).

Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Quanto all’impugnativa del suddetto regolamento, va osservato che, come ha avuto occasione di osservare questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente (fra le tante, 21 luglio 2006, n. 1743; 12 marzo 2008, n. 340; 6 aprile 2009, n. 661; 27 ottobre 2010, 1379; 10 novembre 2010, n. 14024), l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

In ordine alla interpretazione della disposizione in questione si è ormai consolidato nella giurisprudenza un condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora indirizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.

Sulla base di tale criterio viene ammesso, ad esempio, che vengano introdotte regole finalizzate, per quanto riguarda il profilo urbanistico, a tutelare zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, alla individuazione di siti particolari e determinati, i quali, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possono essere considerati particolarmente sensibili alle immissioni radioelettriche. Antitetica è, invece, la valutazione relativamente a quelle previsioni, che si sostanziano in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, 7 novembre 2003, n. 331; 7 ottobre 2003, n. 307; 27 luglio 2005, n. 336).

Si è, in particolare, ritenuto, che il Comune non possa, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura ediliziaurbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534, C.G.A. 12 novembre 2009, n. 929; T.A.R. Sicilia, sez. II, 6 aprile 2009, n. 661).

Nella fattispecie in esame, il Comune di Castellammare del Golfo ha approvato le impugnate previsioni regolamentari (contenute negli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e 11) che si appalesano illegittime in base alla seguenti considerazioni.

In ordine all’art. 5, va ribadito quanto già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga alla presente (17 gennaio 2006, n. 70), e cioè che, in forza dell’art. 87 D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, l’installazione di un impianto tecnico per la realizzazione di una stazione radio base non richiede la concessione edilizia, dal momento che l’a relativa autorizzazione, in quanto rilasciata a seguito di un procedimento unico che assorbe la verifica della compatibilità urbanistica edilizia dell’intervento, sostituisce il permesso a costruire di cui agli art. 10 e 3, lett. e.2) e e.4), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia" (Cons. Stato, sez. VI, 05 agosto 2005, n. 4159).

Relativamente agli artt. 6, 7 e 10, va osservato che, alla luce delle finalità acceleratorie e semplificatorie che presiedono il procedimento dettato dall’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003, l’Amministrazione non può esigere, in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o di denuncia di inizio attività, documentazione diversa da quella prevista dall’allegato 13 – modello B, d.lgs. n. 259 del 2003 (in relazione a tale fase), fatti salvi adempimenti di minimo impatto che non si traducano in un indebito aggravamento del procedimento, quale qui dato e voluto dal legislatore speciale per favorire la ripetuta celere realizzazione della rete. Fra questui ultimi non vi è spazio per richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie; ovvero, per ottenere il rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio attività sempre in campo edilizio, né per imporre oneri esclusi dall’art. 93 del codice delle Comunicazioni che pone il divieto di imporre oneri "che non siano stabiliti dalla legge" (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 21 aprile 2009, n. 2077).

Deve, poi, ritenersi illegittimo il divieto di installare stazione radio base nel raggio di 300 metri dalle "strutture sensibili" (scuole, asili,ospedali, case di cura, arre verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa), in quanto tende a disciplinare non profili urbanistici rientranti nella competenza dell’ente locale, ma a tutelare la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall’ambito normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione (cfr., altresì, T.A.R. Puglia – Bari sez. I, 13 maggio 2010, n. 1863; T.A.R. Sicilia, sez. II,18 ottobre 2010, n. 12585).

Va, al riguardo, osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 331 del 7 novembre 2003, nel pronunciare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12 lett. a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002 (che prevedeva un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali,), ha affermato che "Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell’art. 3, riconosce quanto a determinazione dei "criteri localizzativi". A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da "criteri di localizzazione" in "limitazioni alla localizzazione", dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d’altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi".

Peraltro, l’espressa assimilazione fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona, per cui, dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l’effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell’ambito del territorio comunale, ovvero non l’assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela (in tal senso, C.G.A. 14 aprile 2010, n. 514; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 13 ottobre 2009, n. 5405; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 11 giugno 2010, n. 16, secondo cui "il divieto generalizzato di installare le stazioni radio base per la telefonia cellulare in ampie zone del territorio comunale…appare perseguire palesemente il fine di sovrapporre una determinazione di stretta matrice cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato a tal fine puntuali limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa").

Quanto, poi, all’art. 11 del regolamento in questione, va ribadito che, in materia di realizzazione di stazioni per telefonia mobile, non può ritenersi che la prescrizione della VIA possa risultare giustificata in base all’esigenza di verificare le possibili interazioni fra i diversi – e numerosi – impianti esistenti in ambito comunale, atteso che, per un verso, siffatta finalità esula dagli scopi puramente urbanistici e traligna nella diversa tematica della protezione dalle esposizioni a campi elettici, magnetici ed elettromagnetici, e per altro verso, le finalità in questione possono essere adeguatamente perseguite (non già attraverso lo strumento della VIA, bensì attraverso l’accertamento della compatibilità del progetto da realizzare e di quelli preesistenti con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, tipicamente demandato all’Arpa Regionale (Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 6463; 1 dicembre 2010, n. 8377, ove si precisa che "solo l’art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 1 maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed ora abrogato dispone genericamente che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la telefonia mobile a valutazione d’impatto ambientale. Il contenuto del richiamato art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva").

Parimenti illegittimo si appalesa l’art. 16, stante che le sanzioni afflittive pecuniarie violano la riserva di legge scaturente dalla generale previsione dell’articolo 1 della legge 689 del 1981 (cfr. T.A.R. Campania, sez. I, 10 marzo 2005, n. 1708).

Inammissibile per carenza di interesse deve, viceversa, ritenersi l’impugnazione che investe l’art. 8 del Regolamento comunale di cui trattasi che riguarda l’ "adeguamento degli impianti esistenti", mentre la questione sottoposta all’esame del Collegio attiene ad una nuova autorizzazione (richiesta con istanza del 7 settembre 2005) e la società ricorrente non accenna alla gestione nel medesimo Comune di Castellammare del Golfo di altri impianti.

Quanto, infine, all’impugnativa della suddetta nota del 21 ottobre 2005, con la quale, oltre a richiamare le disposizioni del regolamento comunale, come sopra ritenute illegittime, si comunica che la società ricorrente deve attivarsi per l’applicazione della procedura prevista dall’art. 7 L.r. n. 65/81, il Collegio non può che richiamare l’orientamento ripetutamente seguito da questa Sezione (fra le tante, 16 ottobre 2007, nn. 2218 e 2224), secondo cui gli artt. 7 e 6 L.r. 65/1981 sono riferibili solo alla realizzazione di opere pubbliche da parte di Amministrazioni statali o regionale e non anche alla realizzazione di opere eseguite da privati, ancorché equiparate ad opere infrastrutturali, per cui per l’installazione degli impianti in questione non occorre alcuna variante urbanistica (cfr., altresì, C.G.A. 17 agosto 2009, n. 652; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 9 marzo 2007, n. 450).

Per suesposte considerazioni e assorbito quant’altro, il ricorso va accolto (tranne che per la rilevata inammissibilità dell’impugnazione dell’art. 8 del Regolamento comunale).

Sussistono giustificati motivi, avuto anche riguardo al parziale accoglimento del ricorso, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 64/2006), nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-05-2011, n. 9709 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze con sentenza in data 21/28.4.2006 confermava la sentenza n. 256/2003 del Tribunale di Firenze, che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane e M.S. il 27.5.1999, a quello stipulato con P.B. il 9.10.1998, a quello stipulato con L.A. il 16.10.1998; contratti tutti conclusi ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Osservava in sintesi la corte territoriale che, pur nel contesto normativo qualificato dalla previsione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e, quindi, dell’ampia delega riconosciuta in favore delle organizzazioni sindacali, si doveva ritenere che, una volta che tale autonomia fosse stata esercitata con la previsione di specifiche e delimitate ipotesi, incombesse sul datore di lavoro l’onere di dimostrare le condizioni obiettive che, nel singolo caso, avevano giustificato la clausola del termine; onere , nella fattispecie, non osservato, essendo stato richiamato solo il processo generale di ristrutturazione operato dall’azienda sul territorio nazionale, senza alcuna dimostrazione in ordine alla effettiva necessità delle assunzioni nello specifico contesto produttivo ove il lavoratore era stato assegnato. Osservavano, altresì, i giudici del riesame che, comunque, i contratti erano stati stipulati in assenza di alcuna valida autorizzazione da parte della contrattazione collettiva, per la scadenza dei limiti temporali di vigenza degli accordi conclusi dalle parti sociali, ai sensi della disposizione citata.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, M. S.. Sono stati prodotti verbali di conciliazione sindacale fra le Poste italiane e le restanti intimate.
Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di P.B. e di L.A..

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del giudice del lavoro, in esito ai quali la P. e la L. sono stati assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società ,seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

2. Con un unico motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria "delega in bianco" in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma anche meramente soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.

3. Con riferimento all’unico motivo del ricorso, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063,v. anche Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453). Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, il motivo va quindi rigettato.

4. La difesa della società ricorrente ha, in sede di memorie, prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità (ed a prescindere della riferibilità pur a tale giudizio della disposizione dell’art. 32, comma 7 che estende retroattivamente ("per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti…") i nuovi criteri di determinazione del danno, introdotti dai commi 5 e 6 dello stesso testo) lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006). In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria. In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c. ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate. Per come deve affermarsi anche nella fattispecie, stante la mancanza di alcuna censura sul punto.

5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle Poste italiane nei confronti di P.B. e di L.A. e compensa fra le parti le spese; rigetta il ricorso proposto nei confronti di M.S. e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 27,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 22-03-2011, n. 11260 Associazioni mafiose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4-6/05/2005 il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale assolveva, fra l’altro, C.V., D.G.E., E.A. ed E.N. dall’imputazione di cui all’art. 110 c.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per avere il (OMISSIS) fittiziamente intestato a terzi le loro quote nella Beton Immobiliare SpA, ritenendo il difetto dell’elemento psicologico sul rilievo che la predetta intestazione fosse stata effettuata solo per ottenere finanziamenti dalle banche.

Su appello del P.M. con sentenza del 10/03/2008 la Corte di appello di Napoli dichiarava i predetti imputati colpevoli, rilevando che, oltre allo scopo di ottenere finanziamenti dalle banche, l’intestazione fittizia perseguiva anche quello di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Contro questa pronuncia propongono ricorso i prevenuti.

E.A. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato contestato, con riferimento in particolare all’elemento del perseguimento della finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, del tutto indimostrato e smentito, oltre che dalla comprovata finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche, anche dalla conservata titolarità di altri beni aggredibili.

Del tutto indimostrata sarebbe anche la ritenuta sussistenza dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.

C.V. deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato contestato, con riferimento sia ai presupposti dell’interposizione e dell’interesse a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sia al concreto perseguimento di tale finalità, smentito dalla comprovata finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche, e della finalità di agevolazione integrativa dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7.

D.G.E. deduce vizio di motivazione, con riferimento sia ai presupposti dell’interesse a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, sia al concreto perseguimento di tale finalità.

E.N. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del perseguimento dello scopo di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, apoditticamente desunto dalla mera ricorrenza dei relativi presupposti e smentito in fatto dalla comprovata finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche. Con motivi nuovi E.N. denuncia la mancanza di una compiuta confutazione delle contrarie conclusioni assunte dal primo giudice, con riferimento in particolare alla ricorrenza dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, e richiama i non valutati elementi comprovanti la finalizzazione dell’intestazione fittizia al conseguimento di finanziamenti dalle banche.
Motivi della decisione

Non c’è dubbio in generale che il delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che la relativa procedura sia intrapresa, potendo bastare, per la configurabilità del dolo specifico previsto da tale norma, la semplice previsione, da parte dell’interessato, del suo possibile avvio (cfr. al riguardo Cass. 25/5/99, Russo, rv. 214.094).

Oltre a tale presupposto, occorre però, per ravvisare la sussistenza in concreto della fattispecie criminosa "de qua", la prova dello specifico e deliberato collegamento con esso della manovra interpositiva posta in essere.

Su tale punto, a fronte dell’articolata motivazione con cui il Tribunale aveva evidenziato sia elementi (intercettazioni) atti a individuare concretamente la presenza, a base della manovra interpositiva, di finalità diverse (facilitazione dei finanziamenti bancari) da quelle previste dalla L. n. 356 del 1992, art. 12- quinquies, sia elementi (mancata dismissione di altre risorse in capo ai prevenuti) che inducevano a escludere queste ultime, il giudice di secondo grado ha ritenuto di desumere dal dato oggettivo e comprovato della interposizione e dalla mera ravvisabilità di un interesse (puramente affermato peraltro, e privo di riscontri nella sentenza di primo grado, nei confronti del D.G. e di E.N.) alla elusione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, il perseguimento della relativa finalità, omettendo in particolare di confutare in maniera logica e compiuta il pregnante contrario argomento della mancata dismissione di altre risorse parimenti aggredibili dalle misure preventive "de quibus".
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.