Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2011, n. 14278 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) verso le ore 18,30 la giovane studentessa R.G., mentre attraversava sulle strisce pedonali era investita da una Citroen condotta da M.C., che guidava a velocità non moderata. La giovane, ventenne, riportava lesioni gravi al capo, al volto, la frattura della testa del perone, lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale esterno, secondo i primi accertamenti di pronto soccorso. Lesioni comportanti postumi invalidanti poi valutati nella misura del 25 % dalla consulenza medico legale.

2. Con citazione del 31 ottobre 1996 la R. convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la conducente, la proprietaria C. E. e la assicuratrice Milano e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione. Resisteva la sola assicuratrice, restavano contumaci le altre parti. La lite era istruita documentalmente con produzioni mediche ed espletamento di CTU. 3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 7 ottobre 1999 condannava le convenute in solido al pagamento della somma complessiva di L. 108.189.280 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alle spese di lite.

4. Contro la decisione proponeva appello la R. per il risarcimento integrale di tutti i danni, ivi compresi il danno morale ed il danno patrimoniale conseguente alla perdita delle chances lavorative. Resisteva la assicuratrice restavano contumaci le altre parti.

5. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 6 giugno 2005, in parziale riforma, accoglieva il gravame in punto di liquidazione del danno morale da reato, ma non riconosceva il danno patrimoniale sul rilievo che all’epoca del sinistro la studentessa non svolgeva attività produttiva di reddito. Poneva le spese del grado a carico delle parti appellate.

6. Contro la decisione ha proposto ricorso la R. affidato ad unico motivo; la Milano ha prodotto procura speciale per la difesa orale, non eseguita nel corso del dibattimento, le tre parti non hanno resistito pur ritualmente citate.

7. Questa Corte con ordinanze del 29 novembre 2010 ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non costituite. Tale adempimento risulta verificato.
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in ordine al motivo dedotto che deduce error in iudicando per la violazione e falsa applicazione del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 1977, n. 10, nonchè la violazione e falsa applicazione della normativa sul tasso di interesse e sul risarcimento del danno da devalutazione monetaria.

Il ricorrente rammenta la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi consolidata, e intende che il criterio risarcitorio stabilito dalla legge speciale nel comma terzo dello art. 4 del Decreto Legge citato, convertito senza modifiche su tale punto, sia un criterio autonomo di valutazione del danno patrimoniale subito dalla vittima come danno emergente o lucro cessante in conseguenza diretta del fatto illecito allorchè per varie cause il soggetto leso non sia nelle condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi e ancora in corso di perfezionamento, come è nella fattispecie in esame. La legge in questi casi adotta il parametro equitativo del triplo della pensione sociale ed alla base del calcolo si pone il reddito annuale ricostruito in relazione alla entità della invalidità permanente, in misura elevata pari al 25%, in un soggetto in età di studi superiori, che viene a subire una rilevante riduzione della capacità lavorativa, presentandosi come invalida alle offerte di lavoro ed a quelle selettive che attengono anche ad una particolare prestanza e presenza fisica. Basta leggere le conseguenze e la tipologia dei danni fisici e psichici considerati nella consulenza medico legale, per evidenziare che la giovane ventenne studentessa, ebbe a subire, oltre ai danni non patrimoniali biologici e morali, anche le perdite patrimoniali presenti e future, che invece la Corte di appello nega in radice senza alcuna adeguata motivazione.

La fondatezza del motivo deriva non solo dall’incipit di Cass. 1989 n. 2150 che riguarda appunto il caso di studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi. Qui la Corte riconosce la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi.

Tale incipit, confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente,e d’altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative.

Il debito patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà calcolato con rivalutazione, interessi compensativi dal di dello investimento e con interessi legali sulla somma liquidata, a far tempo della sentenza. Lo accoglimento del ricorso determina rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-07-2011, n. 15716 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

si.
Svolgimento del processo

Il G. citò in giudizio il Ministero della Difesa per il risarcimento del danno che assumeva essergli derivato dall’illegittimo diniego della dispensa dal servizio di leva; diniego che aveva cagionato la chiusura di un suo esercizio commerciale.

Il Tribunale di Firenze accolse la domanda con sentenza poi riformata solo parzialmente dalla Corte d’appello della stessa città, che ridusse l’importo risarcitorio liquidato dal primo giudice.

Propone ricorso per cassazione il G. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il Ministero, che impugna incidentalmente la sentenza attraverso un solo motivo. Il Ministero ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE. Il primo motivo – che censura la sentenza per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione – è infondato, siccome il Ministero appellante ha chiesto la rideterminazione dell’effettivo reddito della ditta dell’attore, nonchè del lucro cessante derivante dalla chiusura della ditta stessa; sicchè, correttamente il giudice d’appello ha proceduto (nell’ambito dell’effetto devolutivo della proposta impugnazione) alla rideterminazione richiesta. Nè al ricorrente è consentito in questa sede censurare la mancanza di specificità dei motivi d’appello della controparte.

Il secondo motivo (che censura la sentenza per vizio della motivazione nel punto in cui ha stimato in sei mesi il tempo occorrente per la ricerca di una nuova occupazione, già determinato in un anno dal Tribunale), il terzo motivo (che censura la sentenza nel punto in cui ha rideterminato il mancato guadagno nel periodo di svolgimento del servizio di leva) ed il quarto motivo (che censura la sentenza nel punto in cui ha rideterminato il valore d’avviamento commerciale dell’azienda) sono tutti inammissibili, in quanto, benchè formalmente svolti sotto il profilo del vizio della motivazione, in concreto si risolvono nella prospettazione di una serie di questioni di fatto e, dunque, nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di un nuovo giudizio del merito della controversia. IL RICORSO INCIDENTALE. Inammissibile sia per assoluta genericità, sia perchè concernente questioni di fatto è l’unico motivo del ricorso del Ministero che impugna la sentenza nel punto in cui è stata respinta l’eccezione con la quale l’Amministrazione sosteneva la non risarcibilità dei danni che la controparte avrebbe potuto evitare affidando la conduzione dell’impresa al altri durante il periodo di sua assenza.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con conseguente intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 06-05-2011, n. 17779 Reato continuato e concorso formale Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 18.11.2009 la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda proposta da S.G. volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione ai reati giudicati con le sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Appello di Brescia il 5.12.2003 ed il 4.10.2005, già uniti dal vincolo della continuazione, e quelli giudicati dalla Corte di Appello di Genova il 20.10.2004, per i quali si insisteva per il riconoscimento di analogo vincolo.

A sostegno della decisione il giudice dell’esecuzione osservava che i reati giudicati con la sentenza della corte distrettuale ligure avevano riguardato condotte relative alla formazione di una falsa carta di identità ed al suo utilizzo ( artt. 477, 482 e 468 c.p.) mentre quelle di cui alle due sentenze della Corte territoriale bresciana sono relative, la prima, ai reati di lesioni personali, detenzione e porto di armi, furto di denaro da un bancomat mediante l’utilizzo di una ruspa, la seconda, ai reati di rapina, furto aggravato, lesioni personali e detenzione di armi, da qui deducendo la evidente eterogeneità oggetti va delle azioni criminose considerate. A ciò aggiungeva il giudice a quo la diversità e la distanza dei luoghi di consumazione dei reati in esame, il lasso di tempo tra essi intercorrente, dati questi ritenuti significativi dell’assenza di relazione tra i fatti considerati ai fini dell’applicazione dell’invocato regolamento normativo.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il predetto S.G., denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che:

– i reati giudicati dalla Corte genovese "sono numerosissimi" ed abbracciano un arco temporale che va dal (OMISSIS) (epoca considerata dal giudice dell’esecuzione) al (OMISSIS) (epoca, viceversa, da questi non considerata);

– trattasi di reati fine (furti, incendi e ricettazioni) consumati nell’ambito del reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p., alcuni dei quali già ricondotti alla disciplina di cui all’art. 81 c.p. dalla Corte bresciana con la sentenza del 4.10.2005;

– il G.E. ha comunque travisato i fatti, giacchè il fatto di cui alla sentenza del 4.10.2005 è stato accertato in (OMISSIS), nello stesso luogo in cui risultano consumati i reati di cui alla sentenza della Corte di Appello genovese e nello stesso intervallo di tempo considerato da tale ultima istanza di giustizia.

3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per la inammissibilità dell’impugnazione, posto che la identità di locus commissi delicti non è di per sè sufficiente per la positiva delibazione dell’istanza difensiva e che l’eterogeneità delle condotte, peraltro diffuse in un arco temporale apprezzabile, in assenza di ulteriori dati indizianti, non consente, di necessità, di riportare qualsiasi reato al disegno criminoso unitario.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2A, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1A, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve, di regola, essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno, normalmente, un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.

Detto accertamento, infine, ed è quello che in particolare interessa ai fini del presente giudizio, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi con la conclusione che la Corte di merito abbia fatto di essi puntuale applicazione.

Il giudice a quo infatti ha fondato la sua decisione sul dato della eterogeneità della condotte considerate, sulla loro distanza temporale e sulla diversità dei luoghi di consumazione dei reati, nè l’equivoco valorizzato difensivamente circa il luogo di consumazione delle condotte appare di per sè decisivo per minare la coerenza del sillogismo logico-giuridico sviluppato dal giudice a quo e l’argomentazione dialettica posta a base dell’ordinanza impugnata.

E’ appena il caso di aggiungere che il giudizio in ordine alla rilevanza del dato temporale nel giudizio de quo attiene al merito e non è pertanto censurabile in questa sede dappoichè non illogico.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-04-2011) 25-05-2011, n. 20843 Intercettazioni telefoniche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 28.3.2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 18.3.2004, con la quale S. F. e C.A. erano stati condannati alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 e 110 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn.4, 6 e 8 e art. 4, n. 7 ("per aver reclutato, al fine di far loro esercitare la prostituzione, un numero imprecisato di donne straniere, inducendole a recarsi dai luoghi di loro abituale residenza a Catania, ove ne favorivano e sfruttavano la prostituzione"), concedeva le circostanze attenuanti generi che e rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Riteneva la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che dagli atti emergessero elementi inequivocabili (desumibili dalle intercettazioni telefoniche, dai comportamenti stessi dei prevenuti e da quanto già evidenziato nella sentenza di primo grado) a carico degli imputati in ordine al reato ascritto.

Apparendo, però, il ruolo degli imputati secondario e per adeguare la pena all’entità dei fatti riteneva di concedere le circostanze attenuanti generiche.

2) Ricorre per cassazione S.F., a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonchè la mancanza di motivazione.

Con memoria, depositata in data 28.3.2008, veniva eccepita la inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. del materiale probatorio acquisito e con il consenso del PG, venivano depositati i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche. La Corte territoriale ometteva completamente di esaminare la memoria e la documentazione prodotta (peraltro l’eccepita inutilizzabilità era rilevabile anche d’ufficio). Con il secondo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione ai decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche perchè carenti di un minimo apparato motivazionale ex art. 268 c.p.p., comma 3. Dopo aver richiamato la Giurisprudenza di legittimità sul tema e gli interventi delle sezioni unite (per ultimo con la sentenza n. 30347 del 12.7.2007) eccepisce la inutilizzabilità dei decreti autorizzativi n. 101/94 perchè privi dei requisiti motivazionali minimi (in particolare sul ricorso ad impianti esterni), essendo stato utilizzato un modulo prestampato che ricalca pedissequamente la lettera della legge. Con il terzo motivo denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’annotazione di servizio del 12.4.1994 Con il quarto motivo denuncia la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni acquisite ex art. 512 bis c.p.p., sia perchè non è stato accertato in modo rigoroso la irreperibilità dei testi, sia perchè, comunque, esse costituiscono le uniche fonti di prova su cui è fondata la pronuncia di condanna.

2.1) Ricorre per cassazione C.A., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per le modalità di acquisizione non autorizzate; non vi è prova, peraltro, della attribuibilità delle conversazioni all’imputata. Con il secondo motivo denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità fondata solo su una incerta conversazione telefonica.

Con memoria, depositata in data 12.4.2011, il difensore del S. reitera l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con Decreto n. 101 del 1994 R.I. (che si allega), carente assolutamente di motivazione in ordine alla necessità di ricorrere ad impianti esterni.

3) Non c’è dubbio alcuno che, a norma dell’art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 e art. 268, commi 1 e 3. E tale inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 c.p.p., è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Come ricordato dalle sezioni Unite, con la sentenza n. 30347 del 26.7.2007, in ordine alla motivazione dei decreti autorizzativi circa la indisponibilità degli impianti della Procura, "ciò che rileva è … che si possa dedurre l’iter cognitivo e valutativo seguito … e se ne possano conoscere i risultati che siano conformi alle prescrizioni di legge" ed "è l’esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere dalla motivazione del Decreto e non la sola valutazione conclusiva operata in proposito dal pubblico ministero"; e ciò in ossequio alla esigenza che la motivazione debba "dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal pubblico ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento", dovendosi perciò indicare "i dati materiali e le ragioni che all’autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta". La indicazione di tali dati materiali e delle ragioni apprezzate nel ritenere realizzata la fattispecie concreta costituiscono, quindi, compendio ineludibile del provvedimento del p.m. al riguardo per ritenere assolto l’obbligo motivazionale; la mera enunciazione di un conclusivo giudizio, avulso da quei dati fattuali ritenuti sussistenti unitamente alle ragioni che hanno indotto al consequenziale divisamente espresso, non da affatto contezza dell’iter cognitivo e valutativo seguito dal magistrato, e sottrae "a chi ha titolo di impugnare o contestare la decisione … il diritto di critica e all’organo della valutazione o dell’impugnazione … l’attività di verifica che gli compete". L’uso di una formula che si limiti a ripetere quella legislativa non è, di per sè, idonea ad assolvere all’obbligo motivazionale al riguardo, perchè si limita ad esprimere, in maniera apodittica ed autoreferenziale, un conclusivo giudizio, ma non indica alcun concreto e fattuale percorso argomentativo, che a quel conclusivo giudizio deve presiedere e che deve dialetticamente giustificare. Ed in tale contesto neppure può sfuggire all’obbligo motivazionale una congrua indicazione delle ragioni della deroga alla regola generale in riferimento alla tipologia delle indagini da svolgersi. Se, difatti, va confermata e ribadita quella nozione di inidoneità di tipo funzionale di tali impianti, di cui sopra si diceva – comprendente non solo una obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni, ma anche la concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all’accertamento dei fatti, in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative e alle finalità investigative perseguite – rimane che di tali esigenze il magistrato debba, comunque, dare motivata contezza, certo senza "particolari locuzioni o approfondimenti", come evoca l’ordinanza di rimessione, ma nondimeno in maniera comunque idonea ad assolvere all’obbligo di congruamente esplicitare le ragioni della deroga in relazione a tale ritenuta inidoneità funzionale: non può, quindi, che confermarsi e ribadirsi, anche al riguardo, che i ravvisati e ritenuti motivi della deroga "non possono essere taciuti nei casi… in cui l’inidoneità viene fatta dipendere non dalle condizioni materiali degli impianti, ma da particolari esigenze investigative".

La Corte territoriale non ha svolto alcun esame in ordine all’eccezione di inutilizzabiiità delle intercettazioni telefoniche pur dovendolo comunque effettuare d’ufficio, una volta acquisiti i decreti medesimi) ed in particolare se essi dessero conto motivatamente dell’esistenza di una situazione di insufficienza degli impianti di Procura e quindi della necessità di ricorrere ad impianti esterni.

3.1) La forza propulsiva degli atti di impugnazione (non manifestamente infondati per le ragioni in precedenza esposte) consente di rilevare la prescrizione, maturata dopo la emissione della sentenza impugnata.

Il termine massimo di prescrizione di anni 15 è, infatti, maturato alla data del 15.4.2009, essendo stato il reato commesso, come recita la contestazione, fino al 15.4.1994 e non essendovi cause di sospensione.

Non ricorrono, certamente, le condizioni per applicare il disposto di cui all’art. 129 cpv. c.p.p..

Le sezioni unite, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, hanno ribadito che "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.