Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28846 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Dott.ssa M.A. si rivolse alla Corte d’appello di Palermo per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, del danno derivante dalla eccessiva durata di un giudizio di pubblico impiego davanti al Tribunale amministrativo della stessa città e conclusosi con declaratoria di inammissibilità.

La Corte ha respinto la domanda sul rilievo che la pretesa era stata consapevolmente azionata, nel giudizio presupposto, davanti al giudice amministrativo, privo ormai di giurisdizione essendo stata la materia trasferita alla giurisdizione ordinaria.

La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha anche presentato memoria.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su ricorsi identici (salvo le persone dei ricorrenti) con le sentenze n. 10500 e n. 10501 del 2011. Possono pertanto ripetersi le medesime considerazioni svolte in questi casi, che di seguito testualmente si riportano.

"Con il primo motivo parte ricorrente lamenta non essere conforme a quanto stabilito dalla L. n. 89 nel 2001, art. 2 (oltre che dell’art. 111 Cost.) negare a una parte del processo l’indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa dell’irragionevole durata del processo, solo perchè rimasta soccombente, quando vi è la prova che essa al momento della proposizione del giudizio non era consapevole della sua infondatezza, nè animata da intento delatorio, avendo invece specifico interesse a ottenere una decisione sulla propria pretesa in tempi rapidi.

Con il secondo motivo, deducendosi violazione delle stesse disposizioni di legge, sotto altri profili, si deduce non possa essere negato l’indennizzo in una situazione normativa in cui l’esito del giudizio proposto davanti al giudice amministrativo avrebbe dovuto essere di difetto di giurisdizione, ma con possibilità di prosecuzione davanti al giudice ordinario, mentre si è poi definito nel senso dell’inammissibilità per decadenza salva seguenti di sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale.

Con il terzo motivo, ancora deducendosi vizio di legittimità con riferimento alle norme sopra richiamate, si ripropone la medesima questione rilevante che, sul combinato disposto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 la stessa parte rimasta soccombente dinanzi il TAR aveva proposto argomentata questione di legittimità costituzionale.

Tali motivi che, per la loro connessione, devono essere congiuntamente esaminati, appaiono fondati e devono essere accolti alla stregua dei rilievi che seguono.

Come affermato da numerose sentenze di questa Suprema Corte (v. Cass. S.U. 23 ottobre 2008 n. 25616; Cass. 8 Marzo 2006 n. 10485) non rileva, ai fini della motivazione del diritto all’indennizzo per la non ragionevole durata del processo, il fatto in sè della soccombenza, salvo che in presenza di un’originaria consapevolezza dell’inconsistenza delle proprie istanze, dato che in questi casi difetta la stessa condizione soggettiva di incertezza e viene meno il presupposto stesso del verificarsi di uno stato di disagio e sofferenza (tanto più quando la parte oltre che consapevole del proprio torto avesse interesse a rinviare nel tempo la decisione sfavorevole).

Nella specie la parte ha azionato una propria pretesa verso la P.A., derivante da rapporti di pubblico impiego, dopo il termine del 15 Settembre 2000, previsto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 come azioni ancora attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 Giugno 1998. Nel periodo in cui l’azione fu proposta (30 novembre 2000) era, in effetti, già palese che il Giudice adito difettasse di giurisdizione ma, a differenza di quanto ritenuto, con valenza di ratio decidendi dalla Corte palermitana, non era affatto indifferente la questione se la proposizione della domanda dopo la scadenza del termine del 30 settembre 2000 fosse di rilevanza solo processuale ovvero producesse effetti di diritto sostanziale, determinanti la decadenza del diritto azionato. Nel primo caso alla pronunzia di difetto di giurisdizione ad opera del giudice adito sarebbe seguita (a seguito delle note sentenze della Cassazione e, poi, della Corte Costituzionale) la traslatio iudicii davanti al giudice ordinario, con piena salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda affetta da un vizio sanabile con efficacia ex tunc. Questa fu la questione dibattuta nel giudizio davanti al giudice amministrativo e il cui esito fu determinato dapprima dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 (che, autenticamente interpretando sul punto la corrispondente disposizione del D.Lgs. n. 80 del 1998, attribuì espressamente natura sostanziale e non processuale alla determinazione normativa del termine del 15 Settembre 2000); e successivamente, dopo che si dibatte (anche nella controversia iniziata dall’odierna ricorrente, davanti al TAR Palermitano) sulla legittimità costituzionale del predetto art. 69, delle pronunce della Corte Costituzionale (Ord. n. 213 e 382 del 2005 e Ord. n. 197 del 2006) che hanno definitivamente sanato la natura del suddetto termine come termine di decadenza sostanziale.

L’esito sfavorevole all’odierna ricorrente del giudizio davanti al TAR di Palermo, determinato nel senso dell’esclusione di ogni tutela di diritto sostanziale alla propria pretesa, dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine al regime transitorio nella disciplina del passaggio del pubblico impiego dall’A.G.A. all’A.G.O., non può in alcun modo costituire ragione per escludere, per la parte rimasta soccombente, di per sè, la tutela predisposta dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, in ipotesi di irragionevole durata del processo.

Devesi pertanto cassare la sentenza impugnata e rinviare anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Palermo".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 16-09-2011, n. 34258

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 23 giugno 2010 la Corte d’appello di Lecce confermava la decisione del giudice dell’udienza preliminare che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato D. G. colpevole del delitto di calunnia, per avere, in concorso con M.M. e S.L. (separatamente giudicati), determinato quest’ultima, rappresentante legale della srl "Sviluppo Salento", a denunciare falsamente lo smarrimento di due assegni tratti sul c/c della società e consegnati a esso D., il quale, prima della denuncia, aveva girato quello riempito dell’importo di Euro 7.550 alla srl "Fin.Co." in pagamento di un debito, ricevendo il resto (Euro 2.350) in contanti.

Contro la sentenza ricorre la difesa dell’imputato, che denuncia anzitutto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da M. per violazione dell’art. 63 c.p.p., perchè, nel momento in cui rivelò che lui stesso aveva compilato e consegnato gli assegni de quibus al ricorrente e che sempre lui aveva indotto la S. a presentare la falsa denuncia di smarrimento, emerse il suo coinvolgimento nel reato. Denuncia poi contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, censurando anzitutto che la Corte di merito, dopo avere osservato che non era credibile la dichiarazione di M., secondo cui egli aveva invitato la S. a presentare la denuncia di smarrimento perchè D. gli aveva comunicato di avere smarrito gli assegni ricevuti, abbia poi ritenuto attendibile l’accusa da lui mossa a D.. Sostiene ancora che dal fatto che, all’esito della vicenda, il ricorrente abbia tratto l’illecito profitto rappresentato dall’estinzione del debito verso la "Fin.Co." e dall’ingiusta percezione della somma di Euro 2.350, non è logico dedurre che avesse indotto M. e la S. alla falsa denuncia. Infatti, una volta girato l’assegno alla "Fin.Co.", egli non aveva alcun interesse a bloccarne il pagamento. Non solo, ma la tesi che M. e il ricorrente si sarebbero accordati fin dall’inizio per ingannare la "Fin.Co." è contraddetta dal fatto che il ricorrente, come contropartita degli assegni ricevuti ne aveva rilasciati altrettanti di pari importo, che, messi all’incasso, furono protestati. Ed è altresì contraddetta dalla circostanza che, sebbene il primo assegno fosse stato girato alla "Fin.Co." fin dal 31.5.2005, la falsa denuncia intervenne soltanto il 6.6.2005, con un ritardo che implicava il rischio – inconcepibile nell’ipotesi del previo accordo – che l’assegno fosse pagato. E, allora, la vera ragione della presentazione della falsa denuncia di smarrimento sta – conclude il ricorrente – nel disegno di "autotutela" concepito da M. quando apprese che il primo degli assegni ricevuti in cambio, messo subito all’incasso, stava per essere protestato per mancanza di fondi. Si chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

2. Il ricorso è fondato, a cominciare dal motivo che deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da M., il quale, quando fu sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, era già investito da seri indizi del reato di calunnia.

Il procedimento penale è stato aperto su impulso di D.L., Amministratore della "Fin.Co" che denunciò la manovra fraudolenta che gli aveva impedito di incassare l’assegno e M. è stato sentito dopo che la S., autrice della falsa denuncia di smarrimento, aveva dichiarato che era stato M., Amministratore di fatto della "Sviluppo Salento", a firmare e negoziare gli assegni in discorso e, sei giorni dopo (quando – sottolinea l’informativa della polizia giudiziaria – M. apprese che gli assegni ricevuti in cambio non sarebbero stati pagati per mancanza di fondi), a indurla a presentare la falsa denuncia di smarrimento.

A carico di M., quando fu sentito, esistevano dunque concreti indizi di realtà, ragion per cui avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta alle indagini, nel rispetto delle regole dettate dall’art. 530 c.p.p., la cui inosservanza, a norma dell’art. 63 c.p.p., comma 2, è sanzionata con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese.

Pertanto, espunte dal quadro probatorio le dichiarazioni accusatorie di M., nei confronti del ricorrente residuano soltanto meri sospetti, inidonei a fondare un giudizio di colpevolezza. Per queste ragioni, apparendo superfluo il rinvio, va direttamente pronunciato il proscioglimento per non avere commesso il fatto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35779

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Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Nicosia dichiarò D.C.S. responsabile dei reati di ingiurie e minacce in danno di R.M. e lo condannò pertanto alla pena complessiva di Euro 600 di multa, determinata partendo da una pena base di Euro 400 ed apportando su di questa un aumento della metà per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica denunciando violazione di legge per non essere stato tenuto conto, nella suddetta determinazione della pena, dell’aumento che sulla pena base sarebbe stato da apportare anche per la presumibilmente ritenuta (ancorchè non esplicitamente dichiarata) continuazione tra i due reati ascritti all’imputato.

Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, riscontrandosi in effetti nella decisione impugnata la denunciata violazione di legge, alla quale dovrà quindi porre rimedio il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al giudice di pace di Nicosia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-03-2012, n. 5132 Opere idrauliche e di bonifica

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Svolgimento del processo

B.M. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi, del contributo per l’anno 2005, in relazione a beni di sua proprietà ricompresi nel perimetro di contribuenza consortile.

A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva la mancanza del potere impositivo del Consorzio, non avendo i beni di sua proprietà tratto beneficio, nell’annualità in contestazione, dalle opere consortili.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso.

La decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, in esito all’appello del contribuente, che, quale unico motivo d’impugnazione, lamentava che il Consorzio non aveva idoneamente comprovato che i beni di sua pertinenza traevano beneficio diretto e specifico dalle opere consortili, essendo, all’uopo, insufficiente la sola produzione del "piano di classificazione" che li ricomprendeva.

Aderendo all’impostazione dell’appellante, i giudici del gravame – pur dando atto dell’avvenuta definizione del "piano di classificazione" e dell’inclusione in esso degli immobili di proprietà del contribuente – affermarono che il Consorzio non aveva assolto l’onere della prova, su di esso incombente, in merito alla derivazione, dalle opere consortili, di specifici benefici a favore dei beni della società.

Avverso la sentenza di appello, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione R.D. n. 215 del 1933, artt. 11, 21 e 59, L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, L.R. Lombardia n. 31 del 2008, art. art. 90 e art. 37 Statuto consortile – censura la decisione impugnata per non aver considerato, che, in presenza d’inclusione dell’immobile del consorziato nel "piano di classificazione", il Consorzio è esonerato dalla prova del concreto beneficio conseguito dall’immobile medesimo a causa della opere di bonifica, verificandosi, in proposito, un’inversione dell’onere della prova.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, il Consorzio deduce vizi motivazionali in diversa prospettiva.

Con il quarto motivo, il Consorzio deduce, in via subordinata, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione al mancato esercizio da parte della commissione dei poteri previsti dalla disposizione evocata.

2. – In merito al primo motivo di ricorso – che il contribuente contrasta, sostanzialmente negando rilevanza presuntiva all’inserimento del fondo del consorziato nel "piano di classificazione" – deve, in primo luogo, convenirsi con il contribuente che l’obbligo di contribuzione del consorziato ed il corrisponde potere impositivo del Consorzio presuppongono (v. L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 2) che l’immobile del consorziato tragga beneficio dalle opere gestite dal consorzio (e, peraltro, beneficio "diretto e specifico" e, quindi, strettamente inerente all’immobile, tanto da configurarne una specifica qualità ed incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica: cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96).

Ciò posto, occorre tuttavia, d’altro canto, osservare che, quanto al regime probatorio, costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che – mentre, in caso di mancato inquadramento del bene nel "perimetro di contribuenza" e nel "piano di classifica" incombe senza dubbio sul consorzio (v. Cass. 8770/09), in base all’ordinario criterio di distribuzione dell’onere della prova di cui all’art. 2967 c.c., provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il beneficio conseguito da parte del suo immobile, a causa delle opere gestite dal consorzio (non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio) l’inserimento degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" (rispettivamente rilevanti ai fini dell’an e del quantum dell’obbligazione contributiva) comporta a carico del contribuente, che voglia disconoscere l’obbligo di contribuzione, un onere di contestazione specifica della pretesa consortile e dei relativi presupposti, in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in difetto di siffatta contestazione, in capo al consorzio (cfr. Cass. ss.uu. 11722/10, 26009/08 e 968/98 nonchè Cass. 661/12, 25634/11, 24881/11, 17066/10, 19509/04).

Alla luce dei richiamati principi, la doglianza in rassegna si rivela fondata.

Nella specie, risulta, invero, accertato in fatto dalla sentenza impugnata (ed è, del resto, assolutamente incontroverso tra le parti) che gli immobili del contribuente per cui è causa erano e sono contemplati nell’approvato "piano di classificazione" consortile, cui la L.R. Lombardia n. 7 del 2003, art. 15, comma 2, (poi trasfusa nel t.u. n. 31 del 2008, che regola la materia della bonifica e dell’irrigazione, largamente ispirandosi alla corrispondente normativa statale predisposta dal R.D. n. 215 del 1933) attribuisce la funzione di: identificare gli immobili che traggono benefici dalle opere gestite dal Consorzio (così dando corpo a ciò che viene tradizionalmente definito "perimetro di contribuenza"); individuare i benefici da ciascuno di essi conseguiti; stabilire indici e parametri per la relativa quantificazione, al fine di consentire il riparto dei contributi consortili (configuranti oneri reali sui beni beneficiati).

3. – Non risultando in linea con i richiamati principi, la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (posto che la difesa del contribuente risulta, sin dal ricorso introduttivo, esclusivamente incentrata sulla mancata osservanza da parte del consorzio dell’onere della prova in merito alla ricorrenza di specifico beneficio a vantaggio dei beni di sua pertinenza ed atteso che del resto, anche in questa sede, il contribuente non pone a fondamento della sua azione che del tutto generiche disfunzioni delle opere gestite dal Consorzio), la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente medesimo.

Per la natura della controversia e per tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

compensa le spese dell’intero giudizio.

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