Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La sentenza appellata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso proposto dalla dottoressa M. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Gallipoli sulla sua richiesta di emanare un atto d’indirizzo relativo ai rapporti fra il Comune e la medesima dottoressa M. quali soci della società mista G. s.r.l., che ha la gestione di una farmacia comunale.
L’iter della vicenda può essere sintetizzato come segue.
1.1. A seguito dell’espletamento di gara pubblica bandita dal Comune di Gallipoli nel 2004, la dottoressa M. è stata individuata quale socio privato di minoranza (49%) per la costituzione di una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, cui affidare la gestione del servizio della farmacia comunale. Detta società è stata poi costituita nel 2006 con il nome di GE.FA s.r.l..
1.2. L’atto costitutivo è stato integrato con un contratto di servizio e con un altro contratto intitolato "patti parasociali".
Con i patti parasociali il Comune si è impegnato, per sei anni dalla costituzione della società, a garantire la presenza della socia di minoranza nel Consiglio di amministrazione, con i poteri di amministratore delegato. Nei medesimi patti veniva, altresì, precisato che "in caso di incapacità manifesta o di gravi negligenze tale carica potrà essere revocata e la dottoressa M. dovrà cedere al Comune le proprie quote ad un prezzo che verrà stabilito dal collegio arbitrale statutariamente previsto".
1.3. Nella seduta del 29 maggio 2006 il Consiglio di amministrazione della neocostituita società, G. s.r.l., ha conferito alla socia di minoranza l’incarico di amministratore delegato e nella successiva seduta dell’8 agosto 2006 l’ha nominata direttore responsabile della farmacia.
Il 9 ottobre 2009, il Consiglio di amministrazione ha revocato entrambi gli incarichi, sulla base di una motivata valutazione negativa della gestione dell’interessata.
1.4. Ne è seguito un contenzioso davanti al giudice amministrativo e davanti al giudice civile, tuttora pendente.
Il 12 luglio 2010 il Consiglio di amministrazione ha ratificato le decisioni del 9 ottobre 2009, la cui efficacia era stata sospesa dal giudice civile per vizio formale.
1.5. Con atto stragiudiziale, notificato in data 5 ottobre 2010, la dottoressa M. ha diffidato il Consiglio comunale di Gallipoli a dettare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000 un atto di indirizzo rivolto a ripristinare in suo favore l’attribuzione delle deleghe e delle funzioni di direttore di farmacia; o in alternativa a procedere alla liquidazione della sua quota, come previsto dai patti parasociali.
Scaduto inutilmente il termine assegnato nella diffida, l’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Lecce per far accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo di provvedere.
1.6. Con sentenza pubblicata il 24 maggio 2011, n. 914, il T.A.R. ha dichiarato il difetto di giurisdizione, osservando che nei rapporti contrattuali fra la dottoressa M. ed il Comune vi sono solo rapporti di diritto soggettivo e che anche la diffida rivolta al Consiglio comunale attiene a rapporti di diritto soggettivo.
1.7. La sentenza viene appellata davanti a questo Consiglio dalla dottoressa M.. L’appellante sostiene argomentatamente che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Resiste il Comune di Gallipoli.
2. Il Collegio osserva che la vicenda in esame è quella consueta di una procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente privato (nella specie: il socio di minoranza in una società mista di cui il Comune è socio di maggioranza) seguìta dalla stipulazione degli inerenti strumenti contrattuali.
E’ pacificamente acquisito che, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale della parte privata, nella fase della scelta del contraente vi è la giurisdizione del giudice amministrativo; successivamente rientrano nella giurisdizione del giudice civile tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alla risoluzione per inadempimento o maladempimento ovvero all’esercizio del diritto di recesso, ove previsto dalle clausole contrattuali.
Ciò posto, sembra evidente che nel caso in esame la controversia fra l’attuale appellante ed il Comune di Gallipoli (o per esso la G. s.r.l. ed il suo consiglio di amministrazione) attiene ai rapporti contrattuali regolati dall’atto costitutivo della società e dai patti parasociali e in particolare da quella clausola secondo la quale "in caso di incapacità manifesta o di gravi negligenze tale carica (di amministratore delegato) potrà essere revocata e la dottoressa M. dovrà cedere al Comune le proprie quote ad un prezzo che verrà stabilito dal collegio arbitrale statutariamente previsto".
Di conseguenza la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice civile; e in effetti pende davanti a quel giudice la causa promossa dall’interessata contro gli atti con i quali essa è stata spogliata della carica di amministratore delegato.
3. Ci si chiede, ora, quale rilevanza assuma in questo contesto il fatto che l’interessata, oltre alle iniziative giudiziarie, abbia sollecitato il consiglio comunale ad adottare un "atto di indirizzo" (beninteso nel senso da lei richiesto) avvalendosi del potere derivante dall’art. 42, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 267/2000.
Ed invero, la ricorrente sostiene che il potere "di indirizzo" del consiglio comunale è, per definizione, un potere autoritativo e pubblicistico nei cui confronti la posizione dell’istante si qualifica come interesse legittimo. Donde la giurisdizione del giudice amministrativo sull’eventuale impugnazione degli atti che vengano emessi in esercizio del suddetto potere; nonché sull’azione per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, come nel presente giudizio.
4. Il Collegio osserva che la tesi dell’appellante sarebbe pertinente (non si vuol dire ora se più o meno fondata), se si discutesse di un "atto di indirizzo" (emesso ovvero negato) che fosse espressione di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico; e più precisamente di un interesse pubblico che trascenda il rapporto contrattuale (e in un certo senso ne prescinda).
Si supponga che la lex specialis del rapporto stabilitosi fra il Comune e l’interessata contemplasse, fra l’altro, l’ipotesi di un recesso del Comune per motivi diversi dall’inadempimento (o maladempimento) della controparte e comunque non addebitabili a quest’ultima, e motivato invece dall’interesse pubblico ad una diversa soluzione organizzativa. In tal caso sarebbe sostenibile che il potere di recesso (che sarebbe piuttosto una revoca) appartenga alla sfera pubblicisticoautoritativa e non a quella pariteticocontrattuale; e altrettanto si direbbe dell’atto di indirizzo preordinato all’esercizio del suddetto potere.
5. Ma nel caso in esame lo scontro fra le parti si svolge interamente ed esclusivamente sul terreno contrattuale. L’interessata si è rivolta al consiglio comunale quale organo decisionale di ultima istanza della sua controparte contrattuale (supposto che il consiglio lo sia). Pretende che siano adempiuti i patti parasociali: nella parte in cui le assegnano il ruolo di amministratore delegato; nella parte in cui subordinano a determinate condizioni (a suo avviso, non sussistenti in concreto) l’eventuale revoca dell’incarico; infine nella parte in cui le attribuiscono il diritto alla liquidazione della propria quota, qualora la revoca dell’incarico venga confermata.
La decisione che l’interessata richiede al consiglio comunale non sarebbe l’esercizio di un potere pubblicistico, bensì un atto di autonomia negoziale del socio di maggioranza; non un atto di indirizzo "politico" bensì una direttiva del dominus nei confronti dei suoi emissari nel consiglio di amministrazione della società.
Ne è la riprova la circostanza che le motivazioni dell’atto di diffida rivolto al consiglio comunale investono esclusivamente le questioni relative all’applicazione delle clausole contrattuali: ad esempio, se in concreto sussistano o meno i presupposti di mala gestione che, a termini dei patti parasociali, giustificherebbero la destituzione dell’amministratore delegato; se le relative valutazioni e determinazioni siano di competenza del consiglio di amministrazione della società o piuttosto dell’azionista Comune; e via dicendo.
6. In questa luce l’appello va respinto e la sentenza del T.A.R. che ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo va confermata, anche nella motivazione, con riferimento a quelle considerazioni che qui non si è ritenuto necessario riprodurre.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Condanna l’appellante alle spese del grado in favore del Comune, liquidandole in Euro 3.000 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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