Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 23-01-2014, n. 3527

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale per i minorenni, in data 12 novembre 2012 con la quale, all’esito di giudizio abbreviato è stato condannato V.C., in ordine ai reati di furto aggravato e di lesioni personali volontarie, commessi, rispettivamente, il (OMISSIS).

Deduce l’inosservanza dell’art. 582 cpv. c.p., nonchè del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4, 52 e 63. Limitatamente alla condanna per il reato di lesioni, invero, il giudice aveva irrogato la pena della reclusione senza considerare che, trattandosi di reato di competenza del Giudice di pace, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria o un’altra delle pene alternative previste dall’art. 52 cit. D.Lgs..

Il ricorso è fondato.

Effettivamente il reato di lesioni personali, contestato e addebitato all’imputato in assenza di continuazione con quello di furto, è quello di cui all’art. 582 c.p., comma 2, in ragione della entità delle lesioni cagionate.

Tale fattispecie è di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell’articolo 4 del cit. D.Lgs. ed è sanzionata, ai sensi dell’articolo 52 dello stesso decreto, con la multa o con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità.

Siffatte sanzioni avrebbero dovuto trovare applicazione, ex art. 63 D.Lgs. cit., anche nel caso di specie, in cui il reato è stato giudicato da un giudice diverso dal Giudice di pace.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il delitto di lesioni personali volontarie, con rinvio alla corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15734 SANITA’ E SANITARI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con la sentenza quivi denunciata la Corte d’appello di Roma ha confermato, rigettando il gravame degli eredi del farmacista B.G., la decisione di primo grado del tribunale della stessa città, che aveva ritenuto la responsabilità del titolare della farmacia professionista per avere lo stesso – consegnando ad un incaricato del cliente B.M., piuttosto che il prodotto medicinale prescritto nel dosaggio indicato dal veterinario, altro medicinale con lo stesso principio attivo, ma destinato a curare animali di diversa e grossa taglia – cagionato in tal modo la morte di quattro cani di razza e di un cane meticcio, ai quali il prodotto medicinale veniva fatto somministrare su incarico dell’allevatore B.M., senza che costui nè il suo incaricato neppure fossero stati informati del fatto che quello consegnatogli non dovesse essere usato per animali di taglia minore, quali cani e gatti.

Per la ritenuta suddetta responsabilità professionale il tribunale, premesso che l’evento dannoso si era verificato per la colpa concorrente in eguale misura dell’attore e del convenuto, aveva condannato il titolare della farmacia a risarcire a B.M. i danni a lui cagionati nella misura, così stimata sulla scorta della disposta consulenza tecnica, di L. 99.500.000, oltre rivalutazione, interessi e spese del giudizio.

Ai fini che ancora interessano, il giudice di secondo grado considerava che era da ritenere "macroscopica" la responsabilità del soggetto che all’interno della farmacia, pur in presenza di ricetta ove si precisava la denominazione del prodotto destinato a cani e gatti, consigliava l’acquisto di altro prodotto con diversa concentrazione del principio attivo e senza nessuna avvertenza, in termini chiari e precisi, circa le modalità di utilizzazione e somministrazione del prodotto.

Quanto alla entità del danno risarcibile la Corte dell’Urbe dichiarava di condividere la valutazione effettuata dal consulente tecnico, fondata su argomentazioni immuni da vizi logici e su criteri congrui, che avevano tenuto conto del valore di mercato degli animali, dei costi inerenti al vitto ed alle spese mediche, del mancato guadagno per le gravidanze e la vendita dei cuccioli quanto alle cagne ed alle monte quanto ai maschi, sicchè le censure sul punto degli appellanti (nel giudizio di appello erano intervenuti gli eredi del defunto appellante B.G.) erano da ritenere del tutto generiche.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B. L., B.A. e C.M.P., nella loro qualità di eredi di B.G., che hanno affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza.

Non ha svolto difese in questa sede l’intimato B.M..

Motivi della decisione

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione di norma di diritto e la contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) circa la responsabilità del farmacista – i ricorrenti criticano la sentenza impugnata perchè il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che B.M., acquirente del farmaco, era a conoscenza non soltanto che il prodotto medicinale era il medesimo che il veterinario aveva prescritto in ricetta, ma che si trattava anche di una confezione concentrata , che andava diluita e che per tale motivo essa era anche economicamente più conveniente.

Assumono che la sentenza avrebbe affermato cosa non vera nel ritenere che l’acquirente non fosse stato avvertito in termini chiari e precisi circa le modalità di utilizzo e somministrazione del farmaco. Aggiungono che B.M., cui il prodotto diverso da quello prescritto era stato solo consigliato, già lo conosceva per averlo visto usare dal suo veterinario. Indicano, inoltre, che nella confezione consegnata erano anche contenute le istruzioni per l’uso.

Il motivo non può essere accolto.

La responsabilità del farmacista deve essere esclusa quando lo stesso si attiene alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta, che è il documento, compilato dal professionista abilitato, contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale.

Il farmacista, invero, non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in quanto egli, non abilitato all’esercizio della professione medica, non è tenuto nè autorizzato a sindacare il trattamento terapeutico o farmacologico nè a controllare l’eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le indicazioni della ricetta, a questa avendo l’obbligo di attenersi scrupolosamente.

La legge, piuttosto, impone al farmacista (art. 40 del regolamento per il servizio farmaceutico n. 1706 del 1938) l’obbligo, nell’ipotesi in cui egli abbia ad individuare nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose, di esigere che il sanitario compilatore della ricetta dichiari per iscritto, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.

Di conseguenza, la consegna di medicinali senza la ricetta, quando questa è prescritta, comportando anche a carico del farmacista la responsabilità disciplinare con le conseguenti sanzioni amministrative, costituisce certamente comportamento attuato in violazione di specifica disciplina normativa e tale da concretare condotta illecita, sanzionabile civilisticamente ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., in relazione agli eventi di danno, che eventualmente abbia a produrre.

Nè, al riguardo, può il farmacista invocare quali scriminanti la consapevole accettazione da parte del cliente del farmaco non prescritto, l’avere egli indicato le modalità di uso o di somministrazione del medicinale ovvero l’essersi affidato al fatto che del prodotto il cliente avrebbe saputo fare un uso conforme alle istruzioni alle istruzioni contenute nella confezione.

Nel caso di specie, pertanto, non merita censura l’affermazione della sussistente colpa specifica del farmacista in violazione di precise norme, onde non occorre anche aggiungere come la Corte territoriale ha escluso, altresì, che B.M. fosse stata istruito circa l’uso del medicinale non prescritto, circostanza questa che i ricorrenti vorrebbero escludere invocando in questa sede un inammissibile apprezzamento delle fonti di prova diverso da quello, congruo e non illogico, cui pervenuto il giudice.

Con il secondo mezzo di doglianza i ricorrenti contestano la decisione del giudice di merito in ordine alla determinazione della entità del danno risarcibile quale effettuato dal consulente tecnico d’ufficio secondo i criteri che il giudice del merito ha pienamente condiviso.

La censura, che peraltro non riproduce le parti della consulenza pretesamene errate e che denuncia un preteso vizio di motivazione, non è fondata, perchè il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Situazioni, quelle di cui innanzi, nella specie non ravvisabili, posto che la sentenza della Corte di merito esaustivamente indica i criteri di stima, anche presuntivi, cui si è attenuta per la quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dall’allevatore sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante.

Il ricorso, quindi, è rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione, nel quale B.M. non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. V 24-03-2006 (07-02-2006), n. 10391REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – DELITTI – FALSITÀ IN ATTI – FALSITÀ MATERIALE – Uso di false copie del permesso di parcheggi per invalidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Con sentenza 29.11.2002, e per la parte che qui interessa, il Tribunale di Firenze condannava C.M. alla pena (sospesa) di mesi 2 di reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 489 cod. pen. con riferimento all’uso di due false copie del permesso di parcheggio per invalidi rilasciato dal Comune di Impruneta al coniuge V.M.P. (fatto commesso in data 9.11.1998).

Investita del gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 29.11.2004, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, deducendo: 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c) in relazione all’art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 598 c.p.p., sul rilievo che la sentenza sarebbe stata emessa in esito ad udienza alla quale il difensore, Avv.to C? S?, sarebbe stato di fatto impedito di partecipare per il fatto che la causa non era stata chiamata dall’ufficiale giudiziario e l’aula dell’udienza era rimasta chiusa dopo la trattazione di altro procedimento in Camera di consiglio; 2) erronea applicazione dell’art. 489 cod. pen. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sia perchè la riproduzione integrale del documento originale (fotocopia) non configurerebbe falso documentale sia perchè, comunque, avrebbe fatto difetto l’uso punibile, non essendo uscito l’atto dalla sfera individuale del soggetto e non avendo comunque prodotto l’utilizzo effetti giuridicamente rilevanti.

Il ricorso non può trovare accoglimento, stante l’infondatezza di tutti i motivi.

Quanto al primo motivo, invero, risulta dal verbale dell’udienza 29.11.2004 che: a) venne nominato, in assenza del difensore di fiducia o del sostituto processuale, un difensore di ufficio in persona dell’Avv.to F. D? P?; b) sentita la relazione e acquisite le conclusioni delle parti nell’aula aperta al pubblico, venne data lettura del dispositivo; c) letto il dispositivo, comparve l’Avv.to S? ottenendo si verbalizzasse la sua dichiarazione nel senso che la causa non era stata chiamata; d) il Giudice diede atto che il commesso non ricordava di avere chiamato la causa in assenza dell’ufficiale giudiziario incaricato, avendo prestato attività anche per altra sezione penale.

Tali le risultanze, deve da un lato escludersi che il procedimento sia stato trattato, come sostenuto dal ricorrente, con il rito camerale, anzichè nelle forme della udienza pubblica, "sulla scia" di una precedente trattazione in camera di consiglio; la circostanza è negata sia dal fatto di nomina di un difensore di ufficio che non si assume essere il medesimo già presente in aula per la trattazione del primo procedimento, sia perchè, e decisivamente, dal fatto che il verbale dell’udienza – cui la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l’ha redatto attribuisce pubblica fede – reca l’indicazione della costante osservanza della norma in materia di pubblicità dell’udienza dibattimentale ex art. 471 c.p.p., comma 1; indicazione che la verbalizzazione a richiesta del difensore non corregge minimamente, dandosi ivi atto unicamente della difficoltà del commesso di ricordare se la causa fosse stata o meno chiamata. E, quanto a tale ulteriore circostanza, deve pure essere ricordato che nè il citato art. 471 nè il D.M. 30 settembre 1989, n. 334, art. 21 (Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale) prescrivono che tra le funzioni dell’ufficiale giudiziario rientri quello di chiamare la causa; nella specie, del resto, la stessa verbalizzazione rende conto dell’assenza di tale ausiliario, sostituito con il commesso, di tal che è evidente come la mancata partecipazione dell’Avv.to S? non è imputabile se non ad un difetto di attenzione dello stesso legale (ed è legittima la nomina del difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4).

Infondato è, parimenti, il secondo motivo di impugnazione. Non ha pregio, anzitutto, l’assunto che, difettando il documento dell’attestazione di corrispondenza all’originale, non si configurerebbe falso documentale. La Corte Territoriale ha incensurabilmente apprezzato il cartoncino del permesso di parcheggio sequestrato all’imputato come "del tutto identico all’originale per supporto, dimensioni, colore, forma, dati riportati e tipo di stampa e tale, cioè, da non manifestarsi come fotocopia".

Risulta perfettamente applicabile alla fattispecie, pertanto, l’insegnamento del Giudice di legittimità secondo cui la riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il falso quando, nell’intenzione dell’agente e nella valenza oggettiva, l’atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all’originale, è priva di rilevanza ed effetti anche penali; e che, per contro, la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno, in tal caso essendo evidente che "sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. 5^, 17.6.1996 n. 7717, Jacobacci; nonchè Cass. Sez. 5^, 15.4.1999 n. 7566, Domenici).

Donde l’inconducente rinvio del ricorrente a pronunce della Suprema Corte, tutte in tema di atti, appunto, presentati come fotocopie.

L’uso dell’atto falso, poi, risulta esattamente individuato, in sentenza, nella esposizione del falso permesso su auto parcheggiata nella ZTL, descrivendosi dunque una condotta certamente idonea a fare uscire il documento dalla sfera individuale dell’agente ed a proiettare all’esterno la sua capacità di determinare una situazione giuridicamente rilevante per uno scopo conforme alla natura dell’atto (il parcheggio nella ZTL, consentito solo ai titolari di valido permesso); il rilievo che l’imputato disponesse di altra autorizzazione al parcheggio non esclude certamente l’uso del documento falsificato, nè può minimamente formare oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità l’assunto (neppure si dice formulato in sede di merito) secondo cui il documento sarebbe stato "appoggiato, per mera dimenticanza, sul cruscotto dell’auto".

Incensurabile, pertanto, il giudizio di colpevolezza ex art. 489 cod. pen. (non avendo l’imputato concorso nella contraffazione, imputabile, secondo il Giudice di merito, al coniuge V.M. P. nei cui confronti la sentenza di primo grado ha statuito ex art. 150 cod. pen.). Deve infine respingersi la subordinata richiesta, formulata in udienza, intesa alla declaratoria di prescrizione del reato ai sensi degli artt. 157 e 160 come modificati dalla L. n. 251 del 2005, stante la preclusione per i processi già pendenti avanti la Corte di Cassazione fissata al comma 3 dell’art. 10 stessa Legge; il reato (commesso in data 9.11.1998) si prescriverà, per il decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei, soltanto alla data del 9.5.2006.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2010) 13-01-2011, n. 689 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, su appello ex art. 310 c.p.p. del Procuratore della Repubblica in sede, in riforma dell’ordinanza in data 26 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicava la misura della custodia cautelare in carcere a C.M. in ordine ai reati di cui agli artt. 112 e 575 c.p., art. 577 c.p., commi 3 e 4, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo A) e artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., commi 3 e 4, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo B), relativi alla commissione di due omicidi, nella forma della istigazione o determinazione, rispettivamente in danno di S. D. e di G.A.D., materialmente realizzati dal nipote Ci.Ma. per vendicare la morte del padre C.A..

Il Tribunale osservava che sulla base delle risultanze investigative dovevano ritenersi infondati i dubbi espressi dal G.i.p. circa l’assenza di idonei indizi coinvolgenti C.M. nella risoluzione dell’azione omicidiaria.

Rilevava che le numerose conversazioni tra familiari intercettate deponevano per una "ferrea volontà" di vendetta della famiglia Ciavarrella; realizzatasi poi con l’uccisione, da parte di Ci.Ma., condannato per tale fatto in primo e secondo grado, dei due soggetti, appartenenti a un clan avversario, ritenuti responsabili dell’omicidio del congiunto.

Dalla conversazione intercettata il (OMISSIS) tra C. M. e il nipote Ma., nel carcere dove il primo era allora detenuto, si ricava che lo zio incitava con veemenza il congiunto a eseguire gli omicidi, intimando nel contempo al nipote di attendere a tal fine la sua prossima scarcerazione, intendendo egli partecipare materialmente alla esecuzione di tale operazione.

Secondo il Tribunale, tale condotta, estrinsecatasi nella ideazione della condotta criminosa, nella individuazione delle vittime da abbattere (oltre allo S. e al G., anche D.M. M.) e nella pianificazione, sia pure abbozzata, della tempistica dell’azione, delineava un pieno concorso morale di C.M. negli omicidi poi materialmente realizzati dal nipote, sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, considerati gli elementi della natura familiare del clan Ciavarrella, al cui vertice era collocato proprio il M., della genesi familiare della faida con il clan rivale e del forte legame esistente tra zio e nipote; essendo irrilevante che il programma venisse poi attuato da Ci.Ma., per un impulso determinato da un fatto contingente (atteggiamento di sfida mostrato dallo S.), senza attendere la scarcerazione dello zio.

Ricorre per cassazione il C., con atto personalmente sottoscritto, denunciando, formalmente con un unico motivo, il vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e l’omessa applicazione dell’art. 297 c.p.p..

Quanto al primo profilo, osserva che dagli atti emerge inequivocabilmente che nel momento in cui Ci.Ma. era andato a fare visita in carcere allo zio egli era già pienamente determinato a vendicare la morte del padre, esprimendo in tale occasione solo la richiesta allo zio di affiancarlo nella esecuzione degli omicidi appena fosse stato scarcerato. Il concorso richiesto allo zio era dunque di tipo solo materiale, a fronte di un proposito criminoso del nipote pienamente e definitivamente adottato.

A riprova del fatto che lo zio non contribuì al rafforzamento di un proposito criminoso ancora incerto sta la considerazione che il Ma. mise in atto l’esecuzione del duplice omicidio senza accogliere l’invito del congiunto di attendere la sua uscita dal carcere.

D’altro canto Ci.Ma. eseguì in piena autonomia l’omicidio dello S. per il solo fatto che questo in un certo giorno aveva mostrato di avere un atteggiamento di sfida, senza che in tale decisione influisse minimamente l’incitamento o il sostegno psicologico dello zio.

Sotto il secondo profilo, il ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata nulla dice sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 297 c.p.p., comma 3, considerato che gli elementi a carico del ricorrente esistevano già al momento della ordinanza cautelare emessa a carico delle persone coinvolte nel procedimento I.S..

Osserva la Corte che la doglianza circa la mancata retrodatazione della misura custodiale è improponibile in questa sede, dovendo essa formare oggetto di apposita istanza davanti al giudice del merito cautelare.

Quanto ai contestati gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ricorre ad argomenti che sono stati già considerati e ragionevolmente disattesi dall’ordinanza impugnata.

Secondo il Tribunale, infatti, sulla scorta del contenuto di colloqui carcerari intercettati, il coinvolgimento del C. nei contestati omicidi deriva dall’inequivoco suo rafforzamento del proposito criminoso del nipote, nulla rilevando, che per una circostanza imprevedibile, il congiunto abbia attuato gli omicidi senza attendere la scarcerazione dello zio; essendo comunque incontestato che quest’ultimo avesse, nel corso di detti colloqui, incitato con veemenza il nipote, con consigli anche di tipo programmatico-esecutivo, ad uccidere i responsabili della morte di C.A., per uno spirito di vendetta maturato in una faida che coinvolgeva in prima persona il ricorrente, quale capo dell’omonimo clan, contrapposto a quello avversario a cui appartenevano le vittime.

Si tratta di valutazioni ineccepibili sotto il profilo giuridico e immuni da vizi argomentativi, che come tali non possono essere rivisitate in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.