T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 26-01-2011, n. 9 Interpretazione dell’atto; Provvedimenti contingibili ed urgenti; Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società R.V. S.r.l., già denominata M.Z. S.r.l., espone in fatto di essere iscritta, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, al n. 162/TN/2005 del registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, descritti dal D.M. 5.2.1998 e idonei alle operazioni di recupero ambientale della Cava M.Z., sita in località Marter nel Comune di Roncegno Terme. La citata iscrizione, valida 5 anni decorrenti dal 18.5.2005 (cfr., nota del 26.4.2007, prot. n. 1538/07/U221), da ultimo è stata aggiornata con il provvedimento del Dirigente del Settore tecnico dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento prot. n. 3366/07U221, datato 11.10.2007, che ha autorizzato l’aumento della quantità massima di rifiuti recuperabili (da 157.900 a 656.400 t./anno) ed elencato le tipologie di rifiuti non pericolosi (specificando provenienza, caratteristiche e quantità massima), utilizzabili nelle indicate attività di recupero esercitabili nel rispetto di dettagliate prescrizioni.

2. Richiamando nelle premesse le indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento nonché la perizia depositata dal consulente della Procura, con l’ordinanza n. 18 del 5 novembre 2009 il Sindaco del Comune di Roncegno Terme ha imposto alla ricorrente "di attivare le misure di messa in sicurezza del sito nei termini di legge e di comunicare al Comune preventivamente gli interventi da mettere in atto e le modalità operative adottate".

3. Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2010 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 5 febbraio, la Società ricorrente ha impugnato detto provvedimento deducendo i seguenti motivi di diritto:

I – "omessa comunicazione di avvio del procedimento: violazione degli artt. 24, 25 e 27 della l.p. 30.11.1992, n. 23, e degli artt. 7 e 10 della l. 7.8.1990, n. 241";

II – "violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione e dell’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241";

III – "mancato accertamento del superamento dei valori di CSC (concentrazione soglia di contaminazione) nelle matrici ambientali; mancato accertamento della sussistenza delle condizioni di emergenza; erronea imposizione dell’ordinanza al proprietario del sito; incompetenza".

4. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

5. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno presentato ulteriori memorie illustrative delle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2a. In punto di fatto, è doveroso ulteriormente precisare che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato adottato dopo che il sito di recupero ambientale denominato Cava di M.Z. (area agricola boschiva) era stato sottoposto a sequestro preventivo ordinato dal GIP del Tribunale di Trento in data 28.11.2008, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica dello stesso Tribunale che aveva disposto l’acquisizione di una consulenza tecnica d’ufficio, eseguita dal dott. Alessandro Iacucci, per accertare: "la tipologia dei rifiuti conferiti… se i rifiuti presenti nel sito siano ammissibili al recupero ambientale e se siano presenti in situ rifiuti da qualificarsi come pericolosi; se possibile, individui i quantitativi dei rifiuti non conformi ai parametri di legge presenti nel sito".

Il documento finale di tale verifica tecnica, depositato in data 24.8.2009, fasc. RGNR 1987/08, le cui conclusioni sono state riportate nel provvedimento sindacale oggetto del presente giudizio, dà innanzitutto atto dello stato dei luoghi, delle attività tecniche effettuate in data 30 gennaio, 12 febbraio, 10, 11, 12 e 13 marzo e 24 aprile 2009, descrive i campioni prelevati e le modalità di composizione degli stessi nonché le attività tecniche svolte presso i laboratori di analisi e gli esiti delle stesse, il tutto svolto alla presenza dei periti delle altre parti. Le conclusioni dell’indagine possono essere così riassunte:

– sono state specificate le tipologie dei rifiuti scaricate negli anni dal 2001 al 2008, precisando che "dal 2007 e per tutto il 2008… alle scorie metallurgiche si aggiungono altre tipologie di rifiuto alcune delle quali non erano ammissibili nell’attività di recupero ambientale, fra cui terre provenienti dalla bonifica di siti contaminati da prodotti petroliferi quali carburanti e combustibili, fanghi contenenti stirene, fibre e fanghi provenienti dall’industria cartaria che non potevano essere utilizzati nelle condizioni di progetto";

– è stato accertato che sia i rifiuti prelevati sulla superficie laterale del recupero ambientale che quelli stoccati a quota zero, nonché le matrici campione da + 10 m. sino alla profondità di 15 m., presentavano valori (es: cromo, vanadio, zinco, bario, floruri, rame) superiori a quelli prescritti dal D.M. 5.2.1998 e quindi che erano inidonei per essere utilizzati in attività di recupero ambientale; in definitiva, su 34 campioni prelevati, solo 2 hanno dimostrato l’idoneità ad essere utilizzati nella detta attività;

– è stato così affermato che "il 98 % dei campioni prelevati, rappresentativi dell’intero spessore del ripristino, hanno restituito valori analitici di inammissibilità in recuperi ambientali". Inoltre, "dei rifiuti accettati presso il sito di M.Z. alcuni non erano ammissibili per provenienza in quanto non previsti dal D.M. 5.2.1998… tra questi i fanghi provenienti dalla depurazione dei reflui di attività industriali dedite alla produzione delle cosiddette marmo resine contaminate da stirene; rifiuti di natura inorganica contenenti elevati quantitativi di sali di calcio e magnesio e contaminati da stirene; matrici terrose provenienti dall’attività di bonifiche di siti contaminati", mentre altri rifiuti, seppur richiamati dal citato D.M., "non presentavano nella sostanza le caratteristiche chimiche per essere introdotti in recuperi ambientali, quali le scorie provenienti da vari insediamenti dediti alla metallurgia termica dei materiali ferrosi". In conclusione, "nel 2007 sono stati scaricati 90.071.750 kg. di rifiuti non idonei rispetto al totale scaricato di 108.487.530 kg. (pari all’83%); nel 2008 sono stati scaricati 249.882.350 kg. di rifiuti non idonei rispetto al totale scaricato di 311.365.313 kg. (pari all’80%)";

– infine, è stato osservato che i rifiuti ritrovati contenenti sostanze pericolose di natura organica si sarebbero dovuti smaltire in discariche dotate di barriere impermeabilizzanti di adeguato spessore, di un sistema di raccolta dei percolati e di verifica dell’eventuale trasferimento dei carichi inquinanti nelle matrici ambientali, nelle acque superficiali e profonde; che erano stati scaricati e messi a contatto rifiuti inorganici (quali le scorie di acciaierie e altro), con rifiuti organici fermentabili (quali i fanghi di cartiera, stabili solo in ambiente aerobico): il che, in ambiente anaerobico, porta alla formazione di metano, per cui necessitava "nell’immediato":

a) la "messa in sicurezza del sito attraverso idonea copertura che limiti l’infiltrazione delle acque nella massa dei rifiuti";

b) la realizzazione di "opere di captazione e di aspirazione del biogas che si sta formando nella massa dei rifiuti al fine di contenere quanto più possibile la migrazione dello stesso all’interno delle fatturazioni della roccia ed evitare accumuli dello stesso evitando possibili esplosioni".

2b. Nel mese di settembre 2009 il Comune di Roncegno ha acquisito agli atti detta perizia e, in ragione:

– dell’autorevolezza della fonte di provenienza (Autorità che aveva già chiesto e ottenuto il provvedimento di sequestro dell’area);

– dell’inequivocabilità delle risultanze in essa contenute e più sopra riportate;

– delle chiare e tassative prescrizioni che erano state impartite per l’immediato, il successivo 5 novembre ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato.

3a. Così riassunti i prolegomeni in fatto della vicenda, il Collegio ritiene di dover preliminarmente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, regole tra le quali rileva non solo quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, ma anche quella che ricostruisce l’intento dell’Amministrazione ed il potere che essa ha inteso esercitare in base al contenuto complessivo dell’atto e tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 9.11.2010, n. 7966 e 16.6.2009, n. 3880).

3b. Nel merito, il Collegio reputa che debba essere definito con priorità rispetto agli altri il secondo motivo dell’atto introduttivo, con cui la ricorrente denuncia l’atipicità dell’ordinanza, che non sarebbe qualificabile in alcuna delle fattispecie previste dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, unica fonte normativa in essa menzionata.

Il mezzo, in conseguenza di quanto sopra esposto, è privo di pregio.

Come è noto, l’art. 32 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L (cfr., art. 18 della l.r. 4.1.1993, n. 1), prevede che il Sindaco adotti "con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico… i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini".

Anche l’art. 91 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, di cui al D.P.G.P. 26.1.1987, n. 141/Legisl., affida al Sindaco, qualora "ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente", il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti ordinando "speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente".

3c. Ne consegue, da un lato che quando il Comune di Roncegno Terme ha ricevuto la perizia con le rigorose conclusioni cui era pervenuto il perito Iacucci e con le rigide prescrizioni da porre in essere "nell’immediato" – ossia la copertura del sito per limitare l’infiltrazione di acque e l’aspirazione del biogas per contenere la sua progressiva infiltrazione nelle fenditure della roccia – ha ordinato l’esecuzione delle stesse, espressamente riportate nel terzo paragrafo della parte motiva dell’ordinanza; dall’altro che il procedimento non poteva non essere regolato dai poteri attribuiti al Sindaco dalle norme sopra ricordate.

Ciò chiarito, va certo riconosciuto che sia nell’oggetto che nella parte dispositiva dell’ordinanza il Sindaco abbia, espressamente ma impropriamente, citato solamente il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.

Tale citazione, a giudizio del Collegio, non inquina però la portata dispositiva dell’atto, così come non la inficia la mancata indicazione nelle norme di legge attributive del potere e delle quali è stata fatta applicazione.

L’ordinanza in esame, difatti, sostanzialmente è così strutturata:

– nelle premesse si riferisce espressamente alla menzionata perizia Iacucci, ricordando che essa aveva previsto il "rischio di inquinamento delle falde acquifere, con rischio di esplosioni ed in linea generale con diversi fattori di pericolosità per la salute pubblica e l’ambiente";

– dà poi atto che "nel caso di specie ricorrono condizioni di carattere ambientale ed igienico sanitario che obbligano a provvedere in ragione di urgenza";

– trasporta di seguito le operazioni per la messa in sicurezza del sito come testualmente suggerite dalla perizia (più sopra ricordate);

– menziona i pareri conformi sulle misure preventive da adottare espressi dai consulenti dell’Amministrazione comunale;

– nella parte dispositiva, ordina "di attivare" quelle riportate "misure di messa in sicurezza del sito" e di comunicare al Comune gli interventi posti in atto.

In proposito, osserva il Collegio che costituisce consolidato canone ermeneutico quello secondo cui in sede giurisdizionale l’interpretazione dell’atto amministrativo deve tendere ad enucleare, in base alle regole legali dettate dall’ordinamento giuridico, la volontà obiettivata nell’atto stesso.

In altri termini e in linea con giurisprudenza consolidata, il Collegio ritiene che gli atti amministrativi vadano interpretati non solo in base al loro tenore letterale quanto "piuttosto avendo riguardo al potere effettivamente esercitato dall’Amministrazione, con la conseguenza che ai fini della loro qualificazione giuridica e dei loro effetti occorre anche prescindere dal nomen iuris adottato" (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 24.12.2009, n. 8756).

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, sottolineando che "l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della p.a., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme – in particolare, gli artt. 1362, comma 2, 1363 e 1366 c.c. – che, dettate per l’interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi" (cfr., 23.7.2010, n. 17367).

Il secondo motivo deve essere così disatteso.

4a. Infondata è anche la parte del terzo motivo con cui si nega la sussistenza dei presupposti (il mancato accertamento delle condizioni di emergenza e l’omesso accertamento del superamento dei valori di CSC) per l’emanazione dell’avversato provvedimento extra ordinem.

Innanzitutto, occorre ricordare che "il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è giustificato dalla necessità e dall’urgenza di prevenire un grave pericolo per la salute e l’incolumità delle persone, la cui tutela impone al Sindaco di applicare il principio della prevenzione immediata, non potendo essa essere apprestata col ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento" (cfr., T.R.G.A. Trento, 27.5.2010, n. 144). Invero, nella specie, il presupposto per l’adozione della vista misura è stato rettamente individuato dall’amministrazione nelle esigenze non procrastinabili di coprire il sito e di captare ed aspirare il biogas che si stava formando, quale potenziale fonte di ulteriori problematiche per la gestione della massa dei rifiuti speciali ma anche di "esplosioni".

Non giova alla difesa della ricorrente né sostenere che nessuna istruttoria venne svolta dal Comune né che il Sindaco non avrebbe potuto utilizzare a fondamento del provvedimento impugnato la relazione del consulente del Pubblico ministero, essendo essa perizia tecnica di parte.

È incontroverso, infatti, che la Pubblica amministrazione chiamata a provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica possa avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in un procedimento penale, per cui anche di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero ritualmente acquisita, che può essere pertanto liberamente valutata, quale mezzo istruttorio, come elemento idoneo a dimostrazione della necessità di quell’intervento.

4b. A nulla rileva nemmeno eccepire che l’ordinanza sia stata notificata al proprietario del sito senza ricercare il responsabile della contaminazione, posto che è pacifico, per la giurisprudenza amministrativa, che "l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco impone al proprietario di un’area (di bonificarla dalla situazione di degrado) non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dalla individuazione di responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica. Ne consegue che l’ordinanza legittimamente è indirizzata al proprietario dell’area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché tale situazione non possa essergli imputata" (cfr., C.d.S., sez. V, 7.9.2007, n. 4718 e sez. IV, 12.5.2006, n. 2676).

5. Infine, i dedotti vizi di incompetenza (seconda parte del terzo motivo) e di omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (primo motivo) sono palesemente eccentrici alla luce della corretta ricostruzione giuridica dell’atto impugnato: ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco nella qualità di ufficiale di Governo, la quale, come effettivamente motivata e rigorosamente circostanziata circa la operazioni da porre in essere, è stata adottata in presenza di un’urgenza qualificata, legata alle viste circostanze del caso concreto che hanno giustificato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 9.2.2001, n. 580 e T.R.G.A. Trento, 28.1.2005, n. 21). A nulla rileva nemmeno quanto sostenuto nel primo motivo sul fatto che la situazione sarebbe stata "ben nota all’Amministrazione da alcuni mesi" prima dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata, giacché questo dato non la privava del potere – dovere di intervenire al fine di prevenire il danno all’incolumità pubblica (cfr., C.d.S., sez. V, 28.3.2008, n. 1322).

6. In conclusione, il provvedimento impugnato resiste alle censure dedotte dalla ricorrente, per cui il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere accollate alla parte ricorrente nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 25 del 2010, lo respinge.

Condanna la ricorrente R.V. S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila), (di cui Euro 3.000,00 per onorari ed Euro 1.000,00 per diritti), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore del Comune di Roncegno Terme.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7407 Imposta locale sui redditi – ILOR

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Svolgimento del processo

Il 28 luglio 2005 la commissione tributaria regionale di Firenze ha accolto l’appello da C.G. e C.R., nella qualità di legali rappresentanti della s.n.c. Tomaificio ErreGi di Ceccanti Giuliano & Renzo nei confronti dell’Agenzia delle entrate, annullando l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 1995, l’amministrazione aveva disconosciuto per i suddetti due soci le deduzioni ILOR D.P.R. 917 del 1986, ex art. 120, per difetto della prevalenza della loro attività nell’impresa, rispetto a quella, pur retribuita, di amministratori della società.

Ha motivato la decisione ritenendo che, ammontando il complessivo reddito societario a L. 50.650.000 e il reddito per l’attività di amministratore a L. 14.000.000 ciascuno, fosse agevole concludere che il reddito del primo tipo fosse superiore al reddito del secondo tipo. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’agenzia delle entrate; la parte contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

01. Con unico motivo, deduce l’Agenzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 120, circa il suddetto criterio della prevalenza dell’attività svolta da soci amministratori di una società con otto dipendenti e un giro d’affari di circa L. mezzo miliardo.

Il motivo è fondato.

02. Nella fattispecie entrambi i soci erano anche amministratori della società, ricevendo per tale opera uno specifico compenso; per l’ufficio ricorrente detta attività di amministrazione deve considerarsi occupazione prevalente e in sostanza assorbente rispetto a quella prestata come socio.

03. Si rileva, in proposito, che la deduzione ai fini ILOR, prevista dal D.P.R. 917 all’art. 120, si applica ai redditi d’impresa delle persone fisiche, a condizione che il soggetto cui la deduzione si riferisce presti la propria opera nell’impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

04. Si rileva, inoltre, che dai dati esposti nella sentenza impugnata emerge che il reddito dichiarato per l’attività di amministratore è stato di L. 14.000.000 ciascuno, a fronte di quello di sole L. 10.711.000 dichiarato per la partecipazione societaria.

05. Si è chiarito che, in tema di ILOR, ai fini del riconoscimento della deduzione prevista dall’art. 120 cit., in favore delle società di persone, con riferimento alle quote di reddito spettanti ai soci che prestino la propria opera nell’impresa come occupazione prevalente, il concetto di prevalenza deve essere riferito al solo reddito del socio in quanto tale e non anche al costo eventualmente affrontato dalla società per compensare il lavoro prestato dal socio in qualità di amministratore (o in base ad un rapporto di dipendenza), con la conseguenza che la deduzione non trova applicazione nel caso in cui l’attività svolta in qualità di amministratore risulti prevalente rispetto a quella svolta in qualità di socio (Sez. U, Sentenza n. 5786 del 04/03/2008).

06. Si è precisato che tale prevalenza deve essere intesa in senso sia qualitativo che quantitativo, e quindi rapportata all’impegno di tempo e di energie fisiche e mentali che l’attività richiede in concreto per essere espletata, rispetto ai quali il corrispettivo economico rappresenta soltanto uno degli elementi di valutazione:

pertanto, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che ad una maggiore remunerazione corrisponda un maggior impegno lavorativo, deve ritenersi sempre ammessa da parte del contribuente la prova contraria che alla prevalenza del corrispettivo riconosciutogli per l’attività di amministratore non corrisponde una sostanziale prevalenza d’impegno, in quanto ai fini della spettanza della deduzione assume rilievo decisivo l’effettiva prevalenza dell’attività di socio e non già la valutazione economica che ad esso viene attribuita (Sez. U, cit.).

07. Quindi, la società intimata, avendo retribuito in maniera prevalente i soci-amministratori, per beneficiare della deduzione in esame, avrebbe dovuto fornire la prova che l’opera prestata dai due soci nell’attività di impresa fosse prevalente rispetto a quella amministrativa, nonostante questa attività fosse stata ricompensata più generosamente.

08. Tale indagine non può dirsi essere stata effettuata dai giudici d’appello secondo la ripartizione dell’onere delle prova, non risultando dal tenore della decisione che alcuna giustificazione dello sbilanciamento retributivo, che consentisse di superate la presunzione "maggiore retribuzione uguale maggiore impegno di lavoro" (cfr. Sez. U, cit. in motiv. P. 2.6).

09. La sentenza di secondo grado, quindi, va censurata nella parte in cui afferma che l’impegno diretto dei soci deve considerarsi prevalente, per il solo fatto che il reddito societario complessivo fosse di poco più di 50 milioni di lire a fronte di redditi per l’attività di amministrazione di L. 14 milioni per ciascuno dei due soci-amministratori, circostanza che da sola non consente di superare la presunzione di corrispondenza, nel mondo dell’impresa, tra retribuzione ed impegno di lavoro.

10. Tali considerazioni costituiscono applicazione della giurisprudenza di legittimità da tempo formatasi sul punto (Sez. 5, Sentenze nn. 2492 del 2006, n. 27625 del 2005, 12339 del 2002, 946 del 2000; cfr. anche n. 3173 del 2010); da tale condiviso orientamento i giudici di secondo grado si sono discostati nel caso di specie.

11. Si rileva, infine, che erroneamente i giudici d’appello affermano: "Dall’importo dei L. 50.650.000 non può detrarsi, ai fini che interessano, l’ammontare di L. 29.277.000 per reddito reinvestito di cui all’agevolazione prevista dal D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 3. Detta detrazione opera solo ai fini agevolativi specifici e non fa diminuire l’importo del reddito in sè considerato". 12. Invero, così come esattamente sostenuto dall’avvocatura erariale, "il reddito societario complessivo va defalcato dalla quota ottenuta a titolo di agevolazione tributaria, perchè tale somma è chiaramente ricevuta a titolo di capitale e non costituisce corrispettivo di attività lavorativa svolta dal singolo". 13. L’agevolazione prevista dal D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 3 (convertito nella L. 8 agosto 1994, n. 489) esclude dall’imposizione il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque anni precedenti (cfr. in generale Sez. 5, Sentenza n. 1521 del 28/01/2004), il che lascia intendere che si tratta di apporto sostanzialmente funzionale alla vita dalla società per stabilizzare o migliorare il suo posizionamento sul mercato.

14. In conclusione, la decisione impugnata è pertanto affetta dalla violazione della legge sostanziale denunciata e va quindi cassata;

alla pronuncia consegue necessariamente il rinvio della vertenza ad altra sezione della competente commissione tributaria regionale, affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità resta riservata al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-03-2011, n. 8452

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23 marzo 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia il 5 giugno 2008 nei confronti di F.D. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 250 di multa e di C.A. alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed Euro 200 di multa, perchè dichiarati colpevoli del delitto di tentata estorsione aggravata ai danni di R.T.. Secondo la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito, il R. aveva avuto notizia da un conoscente di origine nomade che terze persone avevano la disponibilità di un numero rilevante di telefoni cellulari da cedere a causa della chiusura di un negozio e ne aveva parlato con un altro conoscente, C.A., il quale gli aveva riferito che era interessato all’acquisto un suo amico, F.D..

Veniva, pertanto, combinato un incontro al quale partecipavano tre nomadi, oltre al R., al C. e al F. e ad altra persona che guidava l’autovettura con la quale era giunto quest’ultimo. Il F. si allontanava con due di quei nomadi e lasciava al C. i soldi da consegnare al terzo nomade al momento di conclusione dell’affare. Dopo poco tempo ritornava uno dei nomadi che si era allontanato e si appartava con il C., il quale, poi, riferiva al R. di avere consegnato il denaro al nomade sebbene non avesse ricevuto il segnale convenuto. Nel frattempo sul telefono del C. perveniva una telefonata del F. che gli comunicava che l’affare era sfumato. Successivamente il F. in più occasioni minacciava e usava violenza nei confronti del R., chiedendogli la restituzione di L. quindici milioni.

A fronte della tesi difensiva, secondo cui il F. avrebbe preteso la restituzione solo di dieci milioni di lire, somma andata perduta nella vicenda, come fin dalle prime indagini affermato dal R., e che, pertanto, la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, i giudici di merito evidenziavano la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e osservavano che, in ogni caso, l’auspicato acquisto dei cellulari non poteva non apparire a chiunque come fatto in sè illecito, sicchè mai il F., pur sentendosi truffato, avrebbe potuto adire il giudice per ottenere la restituzione della somma.

Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di F. deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine a due punti essenziali della decisione, cioè il ruolo della persona offesa e la somma che sarebbe stata a lui richiesta, nonchè mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della attendibilità della persona offesa, anche in contrasto con le dichiarazioni del teste G.D..

Secondo la tesi difensiva il R. avrebbe partecipato alla truffa di cui è stato vittima il F., avendo svolto attività diretta a favorire il negozio truffaldino e, pertanto, del tutto legittimamente l’imputato poteva rivolgersi a lui per chiedere indietro il proprio danaro; inoltre, il F. si sarebbe limitato a chiedere al R. la somma di L. 10.000.000 che aveva perso nell’affare e non quella di L. 15.000.000 come dichiarato dal R., poichè è del tutto inverosimile che colui che ha perso una somma importante cerchi di trarre un guadagno insperabile invece di limitarsi a recuperare la somma. La tesi difensiva si fonderebbe sulle dichiarazioni del teste G., delle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso la valutazione di attendibilità in rapporto a quelle della persona offesa. Per quanto riguarda la asserita inesigibilità delle somme che l’imputato aveva perso per effetto della truffa, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che il F. era stato sicuramente vittima di una truffa e che l’art. 185 c.p. prevede che ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili nonchè al risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale, con la conseguenza che sarebbe configurabile il delitto di cui all’art. 393 c.p..

Il difensore di C. deduce che gli imputati non potevano certo conoscere il dato giuridico della inazionabilità del diritto in sede civile, teso alla restituzione della somma di danaro indebitamente incassata da due nomadi e, quindi, si tratterebbe di un’ipotesi di errore su legge extrapenale che deve essere valutata in bonam partem.

Il ricorrente, inoltre, attraverso una analitica ricostruzione delle dichiarazioni del R., soggette a numerose contestazioni, perchè contrastanti con quelle rese nell’immediatezza dei fatti, sostiene l’inattendibilità della persona offesa ed afferma che, dal complesso delle dichiarazioni assunte, compresa quella del teste G., risulterebbe non solo che il F. era stato vittima di una truffa, ma anche che il C. aveva agito quale intermediario, sentendosi moralmente corresponsabile di quanto accaduto in danno del F., senza scopo di profitto personale, avendo come unico scopo quello di reintegrarlo della somma ingiustamente sottratta al F. mediante truffa, di cui riteneva il R. compartecipe.

Pertanto, sotto il profilo della idoneità e della univocità degli atti, le azioni poste in essere dal C. non indicavano con sufficiente chiarezza lo specifico fine delittuoso contestato, essendosi limitato a riferire al R. i suoi timori sulla incolumità personale non solo del R., ma anche di sè stesso, ove non fosse stata restituita la somma al F., con la conseguenza che sarebbe al più configurabile il delitto di cui all’art. 393 c.p..

Infine, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., poichè l’apporto psicologico e materiale, rilevabile nella condotta, così come ricostruita dalla difesa, si qualificherebbe per la sua marginalità.
Motivi della decisione

I motivi dei ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

I giudici di merito concordano, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, sulla complessiva attendibilità della persona offesa. La Corte di Appello, peraltro, rileva che "risulta pacifico, in quanto le versioni del F. e del C. non contrastano, sul punto, con quella del R., che, al fine di concludere l’affare, il F. era giunto a Pistoia con la somma in contanti di L. dieci milioni; che tale somma era stata affidata al C. perchè la consegnasse ai nomadi nel momento in cui l’affare avrebbe potuto dirsi concluso; che invece il denaro era stato consegnato sebbene l’affare fosse sfumato; che il F. quindi pretendeva dal R. la restituzione del denaro andato perduto". La Corte di Appello procedeva quindi ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dalla difesa e ad una affermazione in diritto relativa al reato configurabile, che prescinde dalla diversa ricostruzione fattuale. Per quanto concerne quest’ultima, il giudice di appello ritiene non inverosimili le dichiarazioni rese dal F. circa la maggiore somma di quindici milioni pretesa dal F., poichè "è possibile supporre che il destinatario finale della merce fosse proprio G.D., presentatosi proprio per tale ragione all’appuntamento coi nomadi insieme al F., che al G. la merce avrebbe dovuto essere girata a prezzo maggiorato, che il F. quindi intendesse essere risarcito dal R. anche del suo mancato guadagno". Sul punto occorre ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).

Per quanto concerne l’affermazione in diritto relativa al reato configurabile, la Corte di Appello osserva: "anche ammettendo (ancorchè per assurdo) che la pretesa del F. fosse limitata solo alla restituzione dei dieci milioni da lui perduti, il fatto non potrebbe essere qualificato come ragion fattasi", poichè si trattava di un negozio illecito, "non essendo per nulla chiara la lecita provenienza della partita di telefonini in questione, sicchè la conclusione dell’affare avrebbe dovuto essere in sè considerata come ricettazione o comunque come acquisto di cose di sospetta provenienza ( art. 712 c.p.)". Tale affermazione in diritto deve essere condivisa alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale afferma che il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l’azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata nè conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (da ultimo:

Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala, Rv. 244160). D’altro canto, non potrebbe ravvisarsi un’ipotesi di errore su legge extrapenale, come sostenuto dal difensore di C., perchè la possibilità del ricorso al giudice, ai fini della minore ipotesi delittuosa prevista dall’art. 393 c.p., deve esistere obiettivamente, in base all’ordinamento giuridico, e non può essere valutata solo con riguardo all’operazione soggettiva dell’agente; nè rileva l’eventuale errore in cui quest’ultimo sia incorso, trattandosi di errore avente ad oggetto una norma extrapenale che costituisce il presupposto del precetto penale – in esso inserendosi e completandolo – e che, quindi, non può valere come scusante.

L’affermazione del difensore del F. che non sussisterebbe la asserita inesigibilità delle somme che l’imputato aveva perso, poichè il F. era stato vittima di una truffa, si basa su una ricostruzione dei fatti non condivisa, con motivazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, da parte dei giudici di merito, secondo i quali "la somma era stata prelevata da un terzo (il nomade appartatosi con il C.) ed il R. certamente non poteva essere considerato complice di quest’ultimo nè destinatario finale della somma stessa".

Sulla specifica posizione del C., la sentenza impugnata, a confutazione delle argomentazioni difensive, e con apprezzamenti di fatto non censurabili in questa sede di legittimità, in quanto non manifestamente illogici, osserva che "la condotta del C. fu di sostanziale collaborazione alle pretese estorsive del F. …. nè può essere posto in dubbio l’elemento soggettivo del delitto in considerazione, essendo senz’altro ben chiaro, soprattutto a lui che era stato presente ad ogni fase della vicenda e che, preso in custodia dal F. il denaro, l’aveva poi personalmente consegnato ad uno dei nomadi, che l’affare dei telefonini in sè non poteva non avere contenuto illecito e che inoltre, quanto alla perdita del denaro, al R. non poteva comunque essere imputata alcuna responsabilità". La stessa sentenza impugnata aggiunge, in tal modo disattendendo espressamente la richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., che la partecipazione del C. al reato non può certo definirsi di minima importanza, poichè "il suo ruolo fu essenziale ed insostituibile, avendo egli attivamente agito come portatore delle illecite pretese del F. nei confronti della persona offesa, facendo quanto in suo potere per indurla ad aderirvi". Pertanto, i ricorsi degli imputati devono essere rigettati, con la conseguenza della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2287 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha annullato il nulla osta del Comune di Marino, emesso ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e dell’art. 39 della L. 724/94, relativo alla richiesta di sanatoria per un ampliamento abusivo di un fabbricato di mq. 73,03 realizzato in un’area soggetta al vincolo paesistico.

Con sentenza interlocutoria n. 32760/2010, il Tribunale ha ordinato incombenti istruttori.

A seguito del deposito della documentazione richiesta dal Collegio, è emerso che il ricorrente ha provveduto a richiedere al Comune di Marino una nuova autorizzazione ex art. 39 della L. 724/94 essendo stato nel frattempo adottato il nuovo P.T.P.R. che contiene una disciplina difforme rispetto al precedente P.T.P.

Con provvedimento n. 1339/sub del 30/9/08 è stato rilasciato il nuovo parere favorevole e detto atto non è stato annullato dalla Soprintendenza.

Il Comune di Marino ha provveduto quindi a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria con determinazione n. 514/S in data 1/12/09.

Ne consegue che il ricorso – così come richiesto dal ricorrente – deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.