Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-04-2011, n. 13452 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato per L.M. la condanna del GUP del Tribunale di Roma alla pena di anni quattro ed Euro 16.000,00 di multa per la detenzione di sostanza stupefacente ed anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa di reclusione per la detenzione dell’arma, riconosciute le attenuanti generiche e la diminuente del rito e ha assolto M.R. dalla detenzione di gr 90 di cocaina, dell’unitario reato contestato al capo A) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, ricorrono, con autonomi ricorsi, le difese dei due imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivi:

M.:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità della sentenza.

Il M. è stato assolto dall’accusa di detenzione di gr 90 di cocaina che il giudice di prime cure ha ritenuto di addebitare al solo L., riconoscendo per il M. l’illecita detenzione a fine di spaccio di sole 28 dosi di cocaina.

Il mero dato quantitativo non può servire ad escludere l’utilizzo per fini personali della sostanza stupefacente e la sentenza impugnata è carente di motivazione sul punto. b) La violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale essendo stata negata l’attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, n. 5 evidenziandosi circostanze del fatto che avrebbero consentito il riconoscimento dell’attenuante speciale. c) L’erronea applicazione della legge penale perchè non è stata riconosciuta la continuazione tra i due delitti L.. a) Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della continuazione tra i delitti. Afferma il ricorrente che nei cinque anni successivi al fatto e prima che intervenisse la sentenza di primo grado l’imputato si era sottoposto, fruttuosamente, ad un periodo di disintossicazione e nel frattempo era intervenuta la modifica legislativa che aveva reso più mite il trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, modificando l’entità del minimo edittale.

Manca, tuttavia, nella sentenza impugnata la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio prescelto; inoltre competeva comunque al giudice di merito riconoscere la continuazione tra i due delitti ascritti all’imputato, che è stato tossicodipendente ed al quale andava comunque riconosciuta la valutazione della sussistenza della continuazione ai sensi del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies. b) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 non avendo il giudice motivato, in relazione allo specifico motivo di appello le ragioni del rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante.
Motivi della decisione

2. Il ricorso del M. è manifestamente infondato.

2.1 La motivazione della sentenza non presenta i vizi denunciati dal ricorrente: non vi è, infatti, nulla di illogico nel dedurre, come ha fatto la Corte territoriale, dalle circostanze di fatto, relative al rinvenimento della cospicua quantità di dosi di cocaina e dell’ingente somma di denaro in possesso del M., in occasione di un incontro con un altro spacciatore, in una con le circostanze personali, dell’essere M. gravato da numerosi precedenti penali e dall’essere privo di introiti leciti e documentati, l’univoca indicazione della destinazione dello stupefacente allo spaccio e dell’altrettanto univoco significato di destinazione a terzi e non personale della cocaina. Giudizio che ha indotto, sul filo di una logica strettissima la Corte di merito anche ad escludere la possibilità di riconoscere l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in ragione di una valutazione del contesto circostanziale indicativo di scenari delittuosi più ampi di quelli rilevati nel caso di specie.

2.2 Nella sostanza i motivi di ricorso sub a) e b) sono inammissibili perchè, apparentemente lamentano il vizio di illogicità della motivazione ma in realtà tendono alla ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, senza riuscire ad evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato.

2.3 Quanto al motivo di ricorso sub e), la mancata continuazione tra i reati, va rilevato che il motivo non è stato dedotto in appello e tanto esclude, per la conseguente preclusione, che possa validamente avanzarsi per la prima volta con il ricorso per cassazione.

2.4 Il ricorso del M. deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.5 Il ricorso di L. è fondato solo per quanto attiene il trattamento sanzionatorio.

2.6 Per L.M., la pena per la detenzione dello stupefacente è stata calcolata procedendo da una pena detentiva base che costituiva il minimo edittale, secondo la normativa previgente il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis del convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Con la sentenza della 40 sezione n. 48334 del 25/11/2009 Rv. 245739, questa Corte ha precisato che: "E principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che – nel caso di riduzione del minimo edittale della pena, per modifica normativa o dichiarazione di incostituzionalità, non debba ritenersi violato il principio del divieto di reformatio in pejus se, applicato dal primo giudice il minimo edittale, il giudice di appello abbia tenuto conto della modifica normativa applicando però una pena superiore al nuovo minimo (in questo senso v. Cass., sez. 6, 25 gennaio 1995, nn. 3577 e 3587, rv, nn. 200707 e 200709, entrambe in tema di minimo edittale per il reato di oltraggio oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità riferita proprio al minimo della pena edittale).

2.7 Questo collegio, che condivide e fa proprio il predetto principio, rileva che, nel commisurare la pena, la Corte di merito non ha fatto alcun riferimento al mutamento legislativo nè alla oggettiva differenza di minimo edittale vigente all’epoca del giudizio di prime cure, nè per altro verso emerge un criterio di misura e gravità che in qualche modo giustifichi il quantum di pena ora preso a base del calcolo (anni otto di reclusione), sicchè la motivazione, sul punto, si dimostra carente. In altri termini è ragionevole il dubbio che la Corte di merito abbia mantenuto la misura della pena ravvisando equo commisurarla al minimo edittale senza,però, tener presente che, nelle more, tale minimo era stato normativamente modificato. Si impone, pertanto, l’annullamento sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma perchè, con specifico riferimento al mutamento legislativo ed al principio di diritto su menzionato, provveda a dare congrua motivazione del regime sanzionatorio scelto.

Nel resto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati perchè pretestuosamente incentrati su un vizio di motivazione che non è dato ravvisare, attesa la puntuale motivazione sia in punto di insussistenza dell’attenuante speciale ritenuta incompatibile con la quantità e le circostanze che accompagnano quella detenzione sia in punto di mancanza di unitario disegno criminoso in ordine alla continuazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., dichiarato inammissibile il ricorso di M.R., il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata, relativamente a L. M., limitatamente al trattamento sanzionatorio e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di L..

Dichiara inammissibile il ricorso di M.R. che e pagamento delle spese e della somma di Euro mille alla ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 20-04-2011, n. 15657 Redditi d’impresa

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del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27 aprile 2010 il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del GIP di quel Tribunale reiettiva della richiesta di applicazione di misura interdittiva della revoca dell’autorizzazione alla raccolta trasporto e conferimento di rifiuti speciali formulata nei confronti della "IMPRESA INDIVIDUALE S.M.R." corrente in Caltanissetta nell’ambito del procedimento penale a carico di S.M.R. per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non e per la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), applicava nei confronti della impresa suddetta la misura interdittiva richiesta dal P.M. per la durata di un anno.

Il Tribunale era pervenuto a tale conclusione, anzitutto condividendo la gravità del quadro indiziario già ritenuta dal G.I.P., nonchè rilevando un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, desunto da alcuni accertamenti svolti dalla P.G. successivamente al sequestro preventivo di un’area nella quale la S. e i suoi sodali sversavano in modo illecito i rifiuti, dai quali emergeva che l’impresa individuale della S. continuava a svolgere attività di discarica, sia pure in siti diversi, ma contigui rispetto alla area precedentemente sequestrata.

Aveva, quindi, il Tribunale mantenuto fermo il giudizio di gravità indiziaria già espresso dal GIP (ma insufficiente a giustificare l’adozione delle misure cautelari originariamente richieste dal P.M. procedente per carenza delle esigenze cautelari), ed espresso l’avviso che anche le esigenze cautelari fossero nella specie configurabili sia pure in modo meno intenso rispetto a quello prospettato dal P.M., tanto da accogliere solo in parte le sue richieste.

Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della impresa individuale S.M.R. deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5, 45 e 46, e art. 9, comma 2, sostenendo l’inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni previste dal detto Decreto legislativo, in quanto nella nozione di ente non poteva essere ricompresa l’impresa individuale.

Ha poi dedotto inosservanza della legge processuale penale per violazione degli artt. 192, 273, 274 e 275 c.p.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della motivazione.

A tale ultimo riguardo la difesa ha anzitutto premesso che una delle due società – la TRA.DE COM. – delle quali la S. (a sua volta di titolare dell’omonima impresa individuale operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti) si avvaleva per la propria attività, in realtà operava in settore del tutto diverso (commercio e vendita di prodotti per l’edilizia): tale circostanza, non presa adeguatamente in considerazione dal Tribunale del Riesame, ha fatto sì che la presenza di rifiuti nello spiazzale retrostante l’area di vendita al pubblico del detto materiale edile venisse erroneamente ricondotta alla società TRA.DE.COM. individuata come intenta a sversare rifiuti.

Ha poi rilevato come il Tribunale abbia ritenuto sussistere le esigenze cautelari sulla base di fuorvianti note informative della P.G. che in realtà ipotizzavano – ma senza alcun riscontro – una prosecuzione di illecita attività di smaltimento dei rifiuti e in modo del tutto illogico attribuito rilievo ad alcune segnalazioni anonime qualificate come riscontro alle note informative della P.G..

Rileva quale elemento di contraddittorietà la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria pur avendo qualificato come frutto di congetture l’ulteriore ipotesi accusatoria del P.M. utilizzata per la proposizione dell’appello.

In questo ambito si sarebbe anche collocata l’ulteriore riflessione del Tribunale derivante dalla ritenuta prosecuzione da parte dell’indagata dell’attività illecita di smaltimento attraverso altra ditta (la SICILBETON) sulla base del tracciamento dei dati del sistema di controllo GPS che avrebbero accertato la presenza di un mezzo di tale ditta (esercente attività di smaltimento di sfabbricidi) in territorio di Caltanissetta, omettendo di considerare che il mezzo di tale impresa era in realtà diretto a (OMISSIS).

Quanto poi alla parte dell’ordinanza riferentesi alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la ricorrente rilevava la sostanziale assenza e illogicità della motivazione basata su (fonti di) prove in realtà mai acquisite in modo certo.

Il ricorso non è fondato.

Va, anzitutto, esaminata la questione, sollevata dalla difesa della ricorrente, concernente la inapplicabilità alla propria impresa individuale delle disposizioni racchiuse nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

La tesi, che sembra far leva su un conforme e, per quanto è dato conoscere, unico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6^ 3.3.2004 n. 18941 Soc Ribera rv. 228833), muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame.

Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni.

Ed invero, il motivo in esame è, in primo luogo, inaccoglibile sotto il profilo generale della inesatta ed incompleta determinazione della gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell’appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonchè di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2).

Alle stregua di ciò – ed è questo il secondo profilo di inaccoglibilità – la ricorrente, fermo restando che nel caso di specie non ci si trova di fronte a società o associazioni, avrebbe dovuto fornire la prova – su di essa incombente – che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, ossia della indefettibile qualità al cui effettivo possesso la norma subordina la propria efficacia.

Onere probatorio che, nel caso in esame, non è stato minimamente assolto, avendo anzi la ricorrente preso le mosse dall’assiomatico assunto della estraneità di tale categoria di soggetti giuridici al regime normativo di cui si tratta.

Ora, l’insanabile lacuna probatoria qui denunciata se, da un lato, rende evidente la carenza del presupposto argomentativo che, solo, avrebbe dovuto sorreggere il mezzo di censura, d’altro canto, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte da una analisi più compiuta della portata soggettiva della norma in questione che non si rivela necessario ai fini della decisione. Purtuttavia alcune considerazioni di carattere generale possono sin d’ora essere aggiunte. Muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c..

Ancora, e più significativamente, l’interpretazione in senso formalistico dell’incipit del D.Lgs. n. 231 del 2001, così come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.

Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale.

Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs., in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento -anche in termini di irragionevolezza del sistema.

Confermata, allora, l’applicabilità delle disposizioni di cui al richiamato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, comma 3, va affrontata l’ulteriore questione collegata alla logicità e completezza della motivazione in punto di consistenza indiziaria sia pure per i limitati ambiti di operatività che circoscrivono la competenza del giudice del riesame.

Va detto in proposito che il ragionamento seguito dal Tribunale per dare ingresso alle doglianze del P.M. concretizzatosi, per l’appunto, nella applicazione della misura cautelare sollecitata dal P.M. appellante, si basa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, su prove certe che sono state individuate in modo congruo e logico:

in particolare è stato dato esatto rilievo alla circostanza oggettiva (in quanto desunta da uno screening del sistema satellitare di controllo – GPS – installato sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti) della presenza di un mezzo della ditta SICILBETON in Caltanissetta nei giorni in cui secondo i formulari FIR il mezzo si sarebbe dovuto trovare in altra località: corretta quindi la deduzione che ne ha tratto il Tribunale di una verosimile falsità dei documenti di trasporto e di una altrettanto verosimile connivenza delle società titolari delle discariche autorizzate. Del tutto logica appare poi la considerazione del Tribunale circa la prosecuzione dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in modo illecito in quanto difficilmente sostenibile la tesi di una riconversione lecita delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in siti autorizzati anche in considerazione dei tempi tecnici necessari ad una ripresa lecita di tale attività. Se poi a tutto questo si aggiunge la circostanza – opportunamente evidenziata nell’ordinanza impugnata (v. pag. 4) – di una presenza costante della S. sulle aree interessate dallo smaltimento e del ruolo centrale assunto dalla stessa indagata concretizzatosi nell’impartire le necessarie istruzioni in merito alle modalità di scarico, scarico e sistemazione dei rifiuti (vds. pag. 4 della richiamata ordinanza), ben si comprende la conclusione del Tribunale in merito ad una gravità del compendio indiziario non solo riferito alla attività in sè di smaltimento dei rifiuti ma anche e soprattutto al reato associativo caratterizzato – tra gli altri – dall’elemento della stabilità temporale e della suddivisione di ruoli tra i sodali. Ed anzi il Tribunale, proprio al fine di far risaltare la particolare struttura dell’organizzazione delinquenziale ed il suo buon funzionamento, ha evidenziato come i rapporti di parentela o affinità tra i sodali ( S.M.R., la cognata C. V.R.M., S.C.M., S.L.) ed i ruolo specifici ricoperti da tali soggetti all’interno delle varie società operanti nel settore agevolassero la funzionalità di un’associazione delinquenziale che, seppure con un organigramma modesto, era in grado di ben funzionare in quanto sostanzialmente impermeabile dall’esterno.

La rilevata contraddittorietà logica in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dare rilievo non univoco alla gravità indiziaria non sussiste, in quanto il Tribunale ha correttamente ricollegato le condotte in concreto svolte dopo l’apposizione del vincolo del sequestro all’area adoperata dalla ditta individuale dell’indagata per lo smaltimento dei rifiuti alle condotte pregresse che avevano portato al sequestro di quell’area, sostanzialmente omologandole in modo logico e coerente con i risultati delle ulteriori indagini.

Lo sviluppo logico di una tale ragionamento conduce inevitabilmente a ritenere attuale e concreto anche il quadro cautelare, in quanto – in modo assolutamente esente da censure sul piano logico – proprio perchè oggetto del sequestro è stata l’area e non i mezzi della ditta, era ragionevole desumere che l’attività illecita sarebbe potuta proseguire in modo illecito in siti diversi essendo comunque i mezzi dotati delle autorizzazioni al trasporto. L’assenza di riscontri in merito ai luoghi di effettivo sversamento dei rifiuti non toglie validità alla tesi di una prosecuzione dell’attività criminosa in altri luoghi per quella considerazione di fondo contenuta nell’ordinanza circa la scarsa verosimiglianza di una riconversione dell’attività in modo lecito dopo una attività illecita ripetuta nel tempo che aveva portato al sequestro dell’area.

In questo senso appare corretta la conclusione del Tribunale circa la non decisività della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la liceità dell’attività successiva al sequestro dell’area, in quanto tali documenti dimostrano soltanto che la ditta dell’indagata (e quelle parallele) aveva provveduto alla doverosa rimozione dei rifiuti pericolosi rinvenuti nell’area sequestrata:

tanto più ciò in relazione a quella ritenuta falsità dei documenti di trasporto di cui si è dianzi parlato a proposito della SICILBETON s.r.l..

Erra quindi la ricorrente nel considerare contraddittorio il ragionamento del Tribunale in quanto il compendio indiziario si sarebbe potuto qualificare di incerta lettura se isolatamente considerato, laddove era invece necessario effettuare una comparazione tra condotte pregresse e condotte successive al sequestro, ritenute sovrapponibili sia per le analoghe modalità di svolgimento dell’attività sia per il ricorso alla stessa società di gestione della discarica (la SICILBETON s.r.l.).

La concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è quindi facilmente ricavabile da quelle specifiche modalità della condotta che valgono sia per la consistenza del quadro indiziario in termini di gravità, sia per la consistenza delle esigenze cautelari da salvaguardare con quegli accorgimenti (divieto di svolgimento dell’attività di impresa) ritenuti molto più idonei della custodia cautelare richiesta dal P.M. a scongiurare il pericolo di recidivanza.

Ma anche il diverso profilo di violazione di legge denunciata dal ricorrente legata al carattere devolutivo dell’appello non appare fondato.

Se è vero, inafatti, che il P.M. appellante nel proporre gravame contro il diniego del GIP si è limitato ad avanzare una richiesta di applicazione tout court della misura senza indicarne la durata, non può per ciò solo considerarsi extra ordinem il provvedimento emesso dal Tribunale con riguarda la fissazione di un termine di durata, rientrando comunque nei poteri del Tribunale e sulla base delle circostanze emergenti dagli atti, l’indicazione in via autonoma della durata della misura, con il solo obbligo del rispetto dei limiti (minimi e massimi) indicati nell’art. 13, comma 2, (limiti nella specie rispettati).

Nè tale provvedimento appare privo di motivazione come sostenuto dalla difesa della impresa ricorrente, in quanto il criterio che ha ispirato il Tribunale nella scelta del termine va necessariamente collegato a quell’esame delle esigenze cautelari che sono state considerate particolarmente intense sotto il profilo del pericolo di recidiva.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-05-2011, n. 272 espropiazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti quale proprietari di un terreno sito in Isernia loc. Nunziatella impugnavano la delibera indicata in epigrafe con cui erano stati rinnovati i vincoli espropriativi già apposti dal P.R.G. del 1974 e poi reiterati dal nuovo P.R.G. del 2004.

Alla scadenza del terme di efficacia quinquennale essi presentavano un’istanza di riclassificazione urbanistica del terreno che si concludeva con il provvedimento impugnato che reiterava il vincolo già imposto in precedenza.

Nell’unico motivo di ricorso lamentano la violazione degli artt. 42 Cost., 3 L. 241\90 e 9 DPR 327\01 oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti.

I limiti al diritto di proprietà possono essere imposti per motivi di interesse generale che devono essere puntualmente indicati ed in particolare la possibilità di procedere ad espropriazione deve essere collegata a specifiche esigenze della collettività che vanno rese note al proprietario che subirà le conseguenze del provvedimento ablatorio.

In particolare poi alla luce del disposto dell’art. 9,comma 4, DPR 327\01 la reiterazioni dei vincoli espropriativi deve essere accompagnata da specifica e congrua motivazione.

Nel caso di specie è emerso solo l’interesse di alcune amministrazioni alla realizzazione di opere pubbliche nelle aree da espropriare mentre era necessario dimostrare l’attualità dell’interesse alla realizzazione dell’opera e l’impossibilità di soddisfare tale interesse diversamente.

Valutazioni siffatte sono mancate nel caso di specie anche per un’evidente carenza istruttoria dal momento che la delibera è stata assunta senza procedere ad una ponderazione tra gli interessi pubblici e quelli privati.

La richiesta di annullamento veniva accompagnata con una generica richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Con motivi aggiunti depositati in data 13.7.2010, i ricorrenti impugnavano un’ulteriore delibera del Consiglio Comunale di Isernia che aveva confermato la reiterazione del vincolo estendendolo ad altre particelle adducendo le stesse censure proposte nel ricorso principale.

Il Comune di Isernia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione Molise si costituiva in giudizio al solo fine di chiedere l’estromissione dal giudizio non essendo stati impugnati atti regionali.

Preliminarmente va accolta l’istanza di estromissione della Regione Molise dal momento che difetta qualsiasi sua legittimazione passiva a resistere avverso un ricorso che impugna atti emanati dal Consiglio Comunale di Isernia, oltretutto non trattandosi di modifiche allo strumento urbanistico, ma semplici riclassificazioni di zone bianche ex art. 9 DPR 380\2001 sulle quali la Regione non deve effettuare alcuna approvazione come nel caso dell’approvazione di nuovi strumenti urbanistici.

Il ricorso non è fondato.

La destinazione urbanistica del terreno del ricorrente era a zona F/12 "attrezzature ed impianti militari per l’ordine pubblico e la protezione civile- Prefettura " ed il Comune sollecitato dall’istanza di riclassificazione dei ricorrenti richiedeva al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania e Molise di far conoscere se vi era un perdurante interesse a realizzare le opere previste dal P.R.G.

Il Provveditorato confermava l’intento di realizzare nuovi edifici demaniali che avrebbero dovuto ospitare il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e la Prefettura e faceva presente che vi era stata un’ammissione a finanziamento di tali progetti nella seduta 6.11.2009 del C.I.P.E.

Anche gli Enti citati nella nota del Provveditorato confermavano l’interesse alla costruzione della nuova sede.

Dall’esame delle delibere impugnate si evince con chiarezza l’indicazione della motivazione che ha portato alla reiterazione dei vincoli espropriativi ragion per cui la censura di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 9 DPR 327\01 non può essere ravvisata.

La legittimità degli atti impugnati comporta anche il rigetto della domanda risarcitoria.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

In considerazione della circostanza che i terreni risultano vincolati da quasi un quarantennio appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4628 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale prot. n. 1294 del 23.9.2010 è stata accertata l’esecuzione dell’attività urbanisticoedilizia, consistente in lottizzazione a scopo edificatorio di un appezzamento di terreno agricolo di totali ha 2.44,91, mediante frazionamento e la vendita di percentuali dell’intero pari a numero 20 quote di terreno della superficie variabile corrispondente ognuna alla percentuale acquistata ed è stata ingiunta l’immediata sospensione dei lavori edilizi in corso in Roma, via Tiberina n. 178.

Con i motivi di ricorso l’interessata sostiene che non è in corso alcun lavoro o attività urbanistico edilizia nel lotto di cui si è resa acquirente, né insiste alcun manufatto o costruzione ma una semplice tettoia in plastica lamiera posta a riparo degli attrezzi da lavoro.

In data 29.4.2011 si è costituito il Comune di Roma che ha precisato che non vi è danno in quanto si tratta di mera sospensione dei lavori in corso.

Il ricorso principale è inammissibile per genericità e inconferenza delle censure prospettate che non attengono ai presupposti del provvedimento impugnato; quest’ultimo, infatti, concerne una lottizzazione c.d. giuridica, laddove la ricorrente deduce censure attinenti alla ipotetica contestazione di realizzazione di opere.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.