T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 01-02-2011, n. 916

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/





Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5 ottobre 1999, i ricorrenti, tutti dipendenti del CNR, rivendicano il loro diritto ad essere retribuiti, in relazione al lavoro in turni prestato dalla data dell’1.1.1994, secondo il parametro economico previsto dall’art. 47 del CCNL del 7 ottobre 1996.

Riferiscono che il trattamento economico per la prestazione di lavoro in turni era regolamentato dall’art. 21 del d.P.R. n. 171 del 12.2.1991. Il nuovo CCNL del 7 ottobre 1996, all’art. 47, ha previsto che la predetta prestazione venga integralmente pagata, indipendentemente da una eventuale prestazione parziale o completa nella fascia obbligatoria di presenza.

Il CNR ha provveduto al pagamento del più favorevole importo per lavoro in turni prestato dalla data del 7 ottobre 1996 di entrata in vigore del predetto CCNL.

Diversamente, i ricorrenti ritengono di aver diritto alla corresponsione degli importi in argomento a decorrere dalla data dell’1 gennaio 1994.

A sostegno della loro pretesa deducono:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 del CCNL 7 ottobre 1996 per i livelli dal IV al X. Eccesso di potere per difetto nei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.

I ricorrenti assumono che la disciplina più favorevole del lavoro in turni prevista dall’art. 47 del CCNL 7.10.1996 debba essere applicata sin dal 1° gennaio 1994 e ciò sul rilievo che la norma che prevede il beneficio in questione non contiene alcuna decorrenza, sicché debba farsi riferimento alla norma di carattere generale di cui all’art. 2 del CCNL, che dispone la decorrenza, sia giuridica che economica, dall’1.1.1994, con i consequenziali ulteriori diritti al pagamento degli importi per rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati dalla data di maturazione dei rispettivi ratei di credito sino alla data del soddisfo.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva.

All’Udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) rivendicano il loro diritto ad essere retribuiti, in relazione al lavoro in turni prestato dalla data dell’1.1.1994, secondo il parametro economico previsto dall’art. 47 del CCNL del 7 ottobre 1996.

Il ricorso merita accoglimento.

Giova richiamare l’art. 21 del d.P.R. n. 171 del 1991, il quale, con riferimento al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, prevedeva che "per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all’80% per turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di Lire 2.500, Lire 5.200, Lire 8.800, per ogni ora di lavoro".

La nuova disciplina di cui all’art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996, ha previsto che "per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all’80%. E’ stabilito un limite minimo delle suddette maggiorazioni pari, rispettivamente, a Lire 3.500, Lire 7.000 e Lire 10.000".

La nuova e più favorevole disciplina, che consente il pagamento integrale e, quindi, anche per le ore prestate entro la fascia obbligatoria di presenza, è stata erroneamente applicata dall’Ente intimato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo CCNL.

Ed invero, è principio generale quello secondo cui qualora la decorrenza del miglior trattamento economico non sia indicata nella norma che lo disciplina, deve farsi riferimento alla norma di carattere generale che stabilisce la decorrenza dell’applicazione del nuovo Accordo collettivo.

Orbene, nella specie, il predetto art. 47 CCNL 7 ottobre 1996 nulla dispone in proposito, sicché deve farsi riferimento all’art. 2 del predetto Accordo, il quale dispone: "Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1994 (…)".

Né risulta, per la parte economica che qui interessa, che la previsione di cui all’art. 2 sia condizionata da qualche successivo adempimento, poiché, al contrario, dalla lettera della disposizione, è chiara la volontà di disporre l’attribuzione integrale dei trattamenti economici più favorevoli ivi previsti, dalla data del 1° gennaio 1994.

Il Collegio ritiene, quindi, che debba trovare applicazione, con la decorrenza di cui all’art. 2 del CCNL 7 ottobre 1996, il miglior trattamento per la prestazione di lavoro in turni di cui all’art. 47 del predetto CCNL.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente accertamento del diritto preteso e conseguente condanna del CNR alla corresponsione della prestazione di lavoro in turni secondo i corrispettivi previsti dall’art. 47 del CCNL 7 ottobre 1996.

Per quanto concerne la richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria, va rammentato che l’art. 22, 36° comma, della legge 23.12.1994, n. 724 attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31.12.1994, unicamente il diritto ad ottenere la "maggior somma" fra interessi e rivalutazione monetaria, impedendo il "cumulo" delle somme accessorie (A.P. del Cons. Stato 15.6.1993, n. 3), sicché per il periodo successivo al 31.12.1994 va riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria nei limiti sopra enunciati; mentre per il periodo antecedente, vale a dire dal 1° gennaio 1994 al 31.12.1994, vanno corrisposti, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei) anche la rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dai sigg.ri L.F., C.E., M.M., N.P., R.P., D.M., A.M., R.R., F.T., M.B., B.S., lo accoglie e per l’effetto condanna il Consiglio Nazionale delle Ricerche al pagamento di quanto dovuto, con interessi e rivalutazione, da determinarsi secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in Euro 2.000 (duemila/00 euro)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Donatella Scala, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, 02-07-2010, n. 4231 INDEBITO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con decisione n. 548/96, la quinta sezione del Consiglio di Stato accertava la legittimità dell’inquadramento del ricorrente e di due sue colleghe nel ruolo funzionale dei "Piscologi coordinatori", anziché in quello dei Psicologi equiparati ai medici, ai sensi della L. n. 207/85, art. 14.

Con il ricorso di primo grado lo stesso si duole, ora, del provvedimento n. 2170 del 28/8/96, del Direttore generale dell’Usl 3 Genovese, con il quale l’amministrazione ha disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte in conseguenza di tale errato inquadramento.

Il Tar ha respinto i motivi proposti avverso l’atto di recupero, ad eccezione di quello relativo alla parziale prescrizione delle somme dovute.

Con l’appello in esame il ricorrente chiede la riforma di tale sentenza riproponendo i motivi già respinti in primo grado e cioè:

violazione degli artt. 7 e 8 della L n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

violazione dei principi generali in tema di ripetizione degli emolumenti, dell’art. 2033 c.c. per difetto dei presupposti legittimanti e dell’art 3 della L. n. 241/90, per difetto di istruttoria e di motivazione;

eccesso di potere e violazione dei principi in tema di ripetizione degli emolumenti e violazione dei principi di buona fede, interesse pubblico ed eccessiva gravosità;

violazione dei principi in tema di prescrizione, dovendosi applicare, alla fattispecie, la prescrizione breve;

contraddittorietà ed illogicità dei criteri di recupero;

illegittimità del recupero in considerazione dell’effettivo svolgimento di mansioni analoghe a quelle dei medici psichiatri.

L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.

Motivi della decisione

L’appellante impugna il provvedimento n. 2170/96, di recupero delle somme corrisposte dall’amministrazione in conseguenza del suo errato inquadramento, accertato con sentenza del Consiglio di Stato n. 548/96.

Con il primo motivo si afferma l’illegittimità del recupero, in quanto non sarebbe stato dato spazio alla procedura di avvio del procedimento.

Il motivo è infondato perché, come evidenziato dal giudice di primo grado ed anche dallo stesso provvedimento, la procedura di avvio poteva dedursi dall’atto n. 685/96 (poi annullato in via di autotutela) e dalla nota n. 1536/96, con la quale veniva comunicata la presa d’atto della sentenza del C.S. n. 548/96.

La censura è, comunque, inammissibile con riferimento all’art. 21 octies della L n. 241/90 che preclude l’annullamento dell’atto per violazione delle norme sul procedimento qualora lo stesso debba ritenersi "vincolato" nel contenuto, come nella fattispecie, in cui si dispone una procedura di mero recupero di indebito.

Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza del C.S. n. 548/96, posta a base del provvedimento di recupero, non avrebbe avuto ad oggetto il trattamento economico del ricorrente e che, inoltre, l’amministrazione non avrebbe chiarito i criteri seguiti per il calcolo delle somme dovute, anche con riferimento alla trattenuta delle imposte.

Entrambi i motivi sono infondati, atteso che il recupero delle somme costituisce l’effetto naturale di quanto disposto dalla richiamata sentenza, mentre l’ulteriore censura risulta inammissibile per genericità della doglianza, non offrendo specifici elementi di contestazione sulle somme indicate per il recupero; infine, va considerato che il recupero riguarda, chiaramente, soltanto le somme effettivamente corrisposte, attenendo la voce " tributi" ad una autonoma obbligazione del datore di lavoro.

Con il terzo motivo, si censura il recupero perché attuato in violazione dei principi di affidamento e di buona fede del dipendente e per l’incidenza sulle sue esigenze primarie di vita.

Le censure sono infondate.

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, la buona fede del dipendente non rappresenta un ostacolo al recupero degli emolumenti non dovuti, ma rende soltanto necessaria una ponderazione degli interessi coinvolti, con conseguente illegittimità dell’atto solo quando il sacrificio del dipendente non risulti di rilevanza tale da prevalere su quello pubblico (C.S. n.2436/06, n. 3963/06, n.8086/06).

Nella fattispecie, il recupero è stato attuato mediante rate mensili di importo non superiore a 1/5 dello stipendio, e quindi, con il minor sacrificio per il ricorrente e con salvaguardia dei mezzi necessari per lo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa.

Con il quarto motivo si sostiene che l’eccezione di prescrizione sulla ripetizione delle somme non andrebbe riferita a quella ordinaria decennale, come ritenuto dal Tar, ma a quella breve quinquennale, prevista per le obbligazioni che maturano periodicamente, ai sensi dell’art. 2948 c.c.

La censura è infondata perché, nella fattispecie, si verte sulla ripetizione ex art. 2033 c.c., a cui è applicabile l’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c (C.S. n. 2006/02, n. 6554/04, n. 5/05, n. 1702/06).

Con un ulteriore motivo l’appellante sostiene il vizio di contraddittorietà della delibera n. 2170/96 perché l’Usl, dopo aver stabilito che le trattenute mensili non avrebbero dovuto essere superiori ad 1/5 dello stipendio ha, nel contempo, disposto anche di recuperare i crediti che fosssero eventualmente maturati nei confronti dell’amministrazione.

La censura è infondata in quanto tale compensazione riguarda crediti diversi dallo stipendio, e pertanto, non intacca il rapporto di 1/5 tra retribuzione e trattamento economico ridotto.

Infine, si sostiene che, negli anni tra il 1983 ed il 1988, l’appellante avrebbe svolto le medesime funzioni dei medici psichiatri per le quali era stato retribuito e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione, in suo favore, l’art. 2126 c.c.

Anche tale motivo è infondato, non sussistendo i presupposti affermati dall’appellante, dato che l’indebito in esame va correlato non già all’effettivo svolgimento di determinate mansioni, ma alla errata applicazione di una disciplina contrattuale, non dovuta.

In relazione a quanto esposto, l’appello deve essere respinto, perché infondato.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello n. 2707/06, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009, con l’intervento dei Signori:

Cesare Lamberti, Presidente FF

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. Lavoro 15-03-2006, n. 5632 LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE – RAPPORTO DEL PARENTE – Lavoro svolto in favore del convivente more uxorio – Abituale fondamento solidaristico

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Orvieto depositato il 4.72000, R. E. assumeva che aveva lavorato alle dipendenze di P.A. dal 17.10.1986 fino al suo decesso avvenuto il 12.11.1999 in qualità di collaboratrice domestica presso la sua abitazione in ??..; aveva svolto in prevalenza lavori domestici (riassetto e pulizia dell’abitazione e preparazione dei pasti), nonchè lavoro agricolo presso l’azienda agricola del P. (vendemmia, raccolta olive, raccolta legna) e saltuariamente mansioni di autista ed infine, essendosi aggravate le condizioni di salute del datore di lavoro, pesanti compiti di assistenza infermieristica diurna e notturna presso l’ospedale e presso l’abitazione; per svolgere i predetti lavori, dopo qualche mese dall’inizio del rapporto, era stata invitata dal P. a trasferirsi presso la sua abitazione dove aveva abitato fino al decesso; il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato; per il suo lavoro aveva percepito per i primi 12 mesi solo acconti mensili in contanti e successivamente acconti annuali a forfait a mezzo assegni per complessive L. 57.700.000; alla cessazione del rapporto aveva maturato la complessiva somma di L. 179.857.471 per differenze retributive mensili, indennità di mancato preavviso, ferie maturate e non godute e T.F.R., dalla quale doveva essere detratto l’importo già percepito.

La R. aggiungeva che dopo la cessazione del rapporto aveva chiesto quanto a lei dovuto agli eredi P.A. e Pi.Ad., i quali all’esito di un’intesa trasfusa in una scrittura privata in data 21.12.1999 le avevano corrisposto la somma di L. 30.000.000, pretendendo, a fronte di tale attribuzione patrimoniale, la dichiarazione della inesistenza del descritto rapporto e la rinuncia alle somme dovute e mai corrisposte; con lettera in data 12.1.2000 aveva impugnato detta rinuncia ex art. 2113 c.c. ed in data 20.1.2000 il legale di controparte aveva negato la esistenza del rapporto di lavoro sostenendo che si era trattato di convivenza "more uxorio". Premesso che la predetta rinuncia doveva ritenersi invalida, la ricorrente sosteneva che la convivenza instauratasi con il P. doveva intendersi come comunanza di vitto ed alloggio ed era stata determinata dalla necessità del P. di avere continuamente a disposizione una collaboratrice domestica che si occupasse quotidianamente di tutto ciò che riguardava il riassetto e la pulizia dell’abitazione e le restanti incombenze domestiche (fare la spesa, preparare i pasti, lavare, stirare ecc.). Ed infatti ella era stata nell’ottobre 1986 dal P. che era alla ricerca di una collaboratrice domestica che si occupasse della sua abitazione, oltre che della sua azienda agricola e, dopo 12 mesi, era stata da lui invitata a trasferirsi presso la sua abitazione per rendere più agevole il lavoro della ricorrente e forse per essere "servito" meglio, cosa che era avvenuta nell’agosto del 1987. Ciò dimostrava che la convivenza era stata un fatto secondario ed accessorio ai rapporto di lavoro domestico, tanto più che ella non aveva mai partecipato alle risorse della pretesa famiglia di fatto ed i rispettivi patrimoni erano sempre rimasti distinti.

Chiedeva quindi che fosse dichiarata nulla la rinuncia di cui alla scrittura privata 21.12.1999, che fosse accertato che era intercorso con il P. il descritto rapporto di lavoro subordinato e che gli eredi P.A. e P.A. fossero condannati al pagamento della residua somma di lire 92.157.470 (detratto l’importo di 30 milioni da loro ricevuto) per i titoli indicati con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

2. Si costituivano i convenuti con un’unica memoria contestando la domanda, ivi compresa quella concernente la scrittura privata 21.12.1999. In particolare, eccepivano che il P., rimasto vedovo nel gennaio 1968, viveva nella propria casa in ?., con la cognata L.C. (gemella della moglie) e la nipote G.S. (figlia della propria sorella P. A.); nel 1973 aveva cercato una nuova compagna trovandola nella persona della ricorrente R.E. di Monteleone di Orvieto; fidanzatosi con questa, dal 1973 ai 1987, tutti i giovedì e domenica pomeriggio si era recato da lei; nel 1987 aveva terminato la propria casa in Panano, Via ?????.., e vi era andato ad abitare insieme alla ricorrente, mentre nella sua casa di Via ?????.. avevano continuato ad abitare la cognata e la nipote; i rapporti tra il P. e la R. erano stati quelli di marito e moglie e come tali essi avevano convissuto e si erano comportati facendo insieme anche viaggi di piacere; il P. le aveva anche fatto dei regali tra i quali prima una Fiat Uno usata e poi una Polo nuova;

tra i due vi era reciproca assistenza dimostrata anche dal fatto che circa tre anni prima la ricorrente si era operata ad una gamba ed era stata assistita durante la convalescenza dal P.. Eccepivano che i lavori dei campi erano svolti dal P., coltivatore diretto, normalmente con scambio di manodopera. Eccepivano quindi che la comunanza di vita ed interessi (cosiddetta famiglia di fatto) che rendeva operante la presunzione di gratuità delle prestazioni rese dalla ricorrente.

3. Interrogate liberamente le parti, assunta una prova testimoniale e depositate note difensive, con sentenza n. 78101 del 9.3.2001 l’adito Tribunale di Orvieto, ritenuto che l’attività di cui al ricorso era stata prestata esclusivamente nell’ambito della vita familiare come manifestazione della solidarietà derivante da vincoli di affetto e di convivenza e che non era stata data prova del vincolo della subordinazione, respingeva la domanda compensando tra le parti le spese di lite.

4. Avverso la predetta sentenza, notificata il 21.3.2001, ha proposto appello la R. con ricorso depositato il 20.4.2001, chiedendone la riforma con accoglimento della domanda proposta in primo grado.

Si sono costituiti gli appellati contestando le ragioni del gravame.

La Corte d’appello di Perugia con sentenza del 5 giugno – 16 luglio 2003 ha rigettato l’impugnazione confermando la pronuncia di primo grado, con compensazione delle spese tra le parti.

5. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione la R. con quattro motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erronea qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancata ammissione di una prova testimoniale.

2. I primi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi – sono infondati.

2.1. In diritto va ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 1994, n. 10927) secondo cui un’attività lavorativa che si svolga nell’ambito della convivenza more uxorio non è di norma riconducibile ad un rapporto di subordinazione onerosa (cfr. anche Cass., sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 70, che parla ancora di presunzione di gratuità), mentre è semmai possibile inquadrare il rapporto stesso nell’ipotesi della comunione tacita familiare come delineata dall’art. 230 bis c.c.; principio che può estendersi anche alla vera e propria impresa familiare atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost. (cfr. C. cost. 18 novembre 1986 n. 237).

Questa Corte (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20157) ha più recentemente affermato che il carattere residuale dell’impresa familiare, quale risultante dall’incipit della disposizione che l’ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia (Salvo che non sia configuratole un diverso rapporto ?), mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito. Sicchè, ove un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, occorrerà distinguere la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, senza che possa più avere ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. Principio questo che può essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un’impresa familiare.

Ma al di fuori di questa ipotesi la prestazione lavorativa resa nell’ambito di una convivenza more uxorio rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività che di norma sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive qual è il rapporto di lavoro subordinato, anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità di quest’ultimo, così come è ipotizzatale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass., sez. lav., 9 agosto 1996, n. 7378). Cfr. anche Cass., sez. lav., 29 maggio 1991, n. 6083 secondo cui le prestazioni di lavoro tra conviventi more uxorio possono sia rientrare fra le prestazioni "gratuite", sia costituire esecuzione di un vero contratto di lavoro subordinato, con diritto alla retribuzione; accertarne la sussistenza è compito del Giudice di merito, il quale è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti e la sua valutazione, se adeguatamente motivata ed immune da errori logico – giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

2.2. Nella specie la Corte d’appello, con tipica valutazione di merito ad essa demandata e non censurabile in sede di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha escluso in fatto – confermando l’analoga valutazione dei giudici di primo grado – che ricorressero i presupposti di un rapporto di lavoro subordinato ed ha invece riferito, l’attività lavorativa della ricorrente come ascrivibile esclusivamente ai vincoli di solidarietà ed affettività tipici di un rapporto di convivenza more uxorio. Ha osservato la Corte Territoriale che dalle deposizioni testimoniali era risultato che il P., rimasto vedovo nel 1968, conobbe la R. all’incirca nell’anno 1973, o comunque parecchi anni prima dell’inizio del rapporto di lavoro allegato nel ricorso introduttivo (1986). Tra i due si instaurò sin da allora una relazione di tipo sentimentale ed il P. si muoveva da ?????.. dove abitava all’epoca in via ?????.. insieme alla cognata L.C. ed alla nipote G.S., quasi tutti i giovedì sera ed i pomeriggi della domenica per andare a trovare la R. a ?????.. di ?????? Nel frattempo il P. terminò i lavori di costruzione della casa di via ?????.., sempre in ?????.., e qui iniziò a convivere con la R. nell’anno 1986 o 1987, come era sua intenzione manifestata già da prima. Da allora e fino al decesso del P., avvenuto nel novembre del 1999, i due convissero "more uxorio", tanto è vero che il P. presentava la R. come sua compagna e la stessa R. talvolta si era presentata come moglie. Ciò è dimostrato anche dalle varie cartoline inviate dai due a parenti ed amici firmandosi per lo più "?????..".e."?????? .

Vi è poi il film menzionato dalla teste G., che ha visto i due "a braccetto" o "comunque sempre insieme". La stessa ricorrente in sede di interrogatorio ex art. 420 c.p.c. ha dichiarato: ".. .in ferie sono andata all’estero con il P.".

é vero che la R. assisteva il P. quando questi stava male, ma è altrettanto vero che anche il P. ebbe ad assistere la R. durante la convalescenza dopo l’operazione di angioplastica.

In sostanza – ha affermato la Corte d’appello – si è trattato di una convivenza ""more uxoriò” o comunque basata sull’affetto reciproco in mancanza di prove relative alla subordinazione nell’espletamento delle prestazioni di natura domestica ed in quelle (da ritenersi occasionali o comunque saltuarie in base alle risultanze testimoniali) di natura agricola. La Corte territoriale ha poi aggiunto che dalle deposizioni testimoniali risultava che in realtà la R. non si era mai occupata dell’impresa agricola se non per lo svolgimento di lavori saltuari di piccola entità, per cui appariva evidente che non potesse esserci alcuna sua partecipazione attiva nell’impresa agricola. In questo contesto l’elemento di fatto costituito dall’asserito pagamento di una retribuzione sfuma alquanto perché generico e sostanzialmente ambiguo. La Corte d’appello significativamente ricorda che in sede di interrogatorio ex 420 c.p.c. la ricorrente si è contraddetta al riguardo. Infatti, in un primo momento ha dichiarato che il P. cominciò a pagarle uno stipendio soltanto nel 1992. Poi ha rettificato questa dichiarazione confermando quanto esposto nella narrativa del ricorso; ossia che aveva percepito delle somme anche negli anni precedenti al 1992.

In breve la valutazione di merito operata dalla Corte d’appello resiste alle critiche mosse dalla ricorrente con i primi tre motivi di ricorso.

3. Inammissibile è infine il quarto motivo del ricorso atteso che la circostanza sulla quale non è stata ammessa la prova testimoniale (ossia ?..Pi. se ai figli dello stesso o anche alla ricorrente) non ha carattere decisivo. Cfr. Cass., sez. lav., 5 marzo 2001, n. 3200, secondo cui nel rito del lavoro, il 2 comma dell’art. 437 c.p.c., nello stabilire che il collegio può ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al Giudice di Appello un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità.

4. Quindi il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 12 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – La ricorrente Società impugna il provvedimento (n. 1 del 25.2.10) di aggiudicazione definitiva (in uno con tutti gli atti della procedura) alla controinteressata G. s.p.a. della gara per la concessione del servizio di gestione tecnicooperativa, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’impianto di trattamento dei materiali di dragaggio in Zona Lisert di Monfalcone.

1.1. – In fatto, espone che la gara in questione, che prevedeva la concessione dell’indicato servizio per la durata di dieci anni (con possibile rinnovo per ulteriori dieci), si concludeva con l’aggiudicazione a G. s.p.a., mentre la ricorrente si collocava al secondo posto.

1.1. – Questi i motivi di ricorso:

1) violazione dell’art. 238 del D.Lg. 163/06 e dell’ art 3, punto 2, del Bando di gara. Violazione della par condicio, disparità di trattamento, travisamento di fatto. Violazione del Bando e del Regolamento di gara.

2) Violazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. Travisamento di fatto e delle disposizioni del Regolamento di gara; illogicità.

3) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Travisamento di fatto e delle disposizioni del Regolamento di gara; carenza di motivazione.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

2.1. – E’ presente in giudizio anche la controinteressata G. s.p.a., che chiede essa pure che il ricorso sia rigettato.

In limine, eccepisce l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, per omessa impugnazione del Bando e dell’allegata "Scheda Offerta", e del terzo motivo in quanto pretende di censurare l’esercizio di un potere tecnicodiscrezionale della P.A. (quale è quello di verifica dell’anomalia dell’offerta) in assenza di qualsivoglia profilo di manifesta illogicità o di errore di fatto..

3. – Il ricorso è fondato in parte, e va quindi accolto, nei termini di cui appresso.

3.1. – Vanno, dapprima, delibate le eccezioni di inammissibilità del primo e terzo motivo di ricorso, che non sono fondate.

Quanto alla prima, può dirsi che nessun onere di impugnazione del Bando e dei suoi allegati incombeva sulla ricorrente dal momento che essa non contesta quanto ivi contenuto né il mancato rispetto di una qualche specifica clausola, bensì si duole del mancato rispetto, nella valutazione dei requisiti di ammissione, non della lettera, bensì della ratio dell’art. 38 del D.Lg. 163/06, così come interpretato dalla giurisprudenza.

Neppure la seconda eccezione è fondata, poiché l’istante deduce proprio aspetti di irragionevolezza (che sussistano o meno è questione di merito) della valutazione di anomalia effettuata dalla Stazione Appaltante. Entrambi i motivi, quindi, sono ammissibili.

3.2. – Col primo motivo l’istante afferma che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non ha presentato tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In particolare, sarebbero state omesse le dichiarazioni, ex art. 38 del D.Lg. 163/06, da parte di due soggetti che – a tenore della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio – risultavano muniti di poteri di rappresentanza. Si tratta dei Procuratori Speciali Cristina Luci e Cristina Virco

La censura, ad avviso del Collegio, merita accoglimento, pur con le precisazione che verranno in prosieguo esplicitate.

3.2.1. – L’art. 38, per quanto qui rileva, prevede che "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi….i soggetti… c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio".

La norma generale, quindi, in caso di Società per Azioni, quale è quella di cui si controverte, prevede l’esclusione – e, per contro, l’obbligo di comprovare il requisito di cui trattasi – solo quando i fatti ivi indicati riguardano "gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, e il direttore tecnico". La disposizione, secondo una parte della giurisprudenza (si veda, ad esempio TAR Calabria – Reggio n. 379/08) avendo natura limitativa della libertà di intrapresa economica, è eccezionale e di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Peraltro, con decisioni più recenti, si va consolidando in giurisprudenza un diverso orientamento. Si veda, da ultimo, C.S, n. 7380/09 (che richiama anche la precedente sentenza n.523/07), che affronta proprio il problema di cui si controverte, al quale offre una soluzione "improntata ad una interpretazione (non già inammissibilmente estensiva ma) sostanzialistica della disposizione in oggetto che appieno ne coglie la ratio". Nella specie si controverteva di un procuratore dell’impresa al quale erano attribuiti "poteri di tale ampiezza da essere assimilabile ad un amministratore", in quanto la procura rilasciatagli aveva "un oggetto amplissimo, esteso sostanzialmente a tutta la attività propria dell’impresa, e non circoscritto alla sola rappresentanza esterna, ma anche a compiti decisionali e gestionali." Giova riportare per esteso l’argomentazione sviluppata dal Consiglio di Stato che, esaminato il contenuto della procura, ha ritenuto che "non si trattava di una procura semplice, ma di una procura institoria"; ricordando che, secondo l’art. 2203 c.c., è institore colui che è preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale, ovvero di una sua sede secondaria o di un suo ramo particolare, e può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. In quel caso, la procura institoria rilasciata consentiva al soggetto "di acquistare e vendere merci, materie prime e beni mobili, in relazione all’oggetto sociale; assumere e licenziare impiegati e operai; locare immobili; stipulare contratti di mutuo; compiere operazioni bancarie; agire e resistere in giudizio; fare pratiche amministrative; partecipare a gare di pubblico appalto formulando le relative offerte." Si evinceva quindi con chiarezza che i compiti non erano solo di rappresentanza esterna dell’impresa, ma di preposizione ad essa, con competenze decisionali e gestionali: il soggetto "era, pertanto, al di là della formale qualifica di procuratore, un institore, vale a dire un vero e proprio amministratore, in senso sostanziale, dell’impresa.". Veniva poi "considerata come dirimente la circostanza che il medesimo poteva partecipare a pubblici appalti formulando le relative offerte", rilevando altresì (con riferimento alla norma in allora applicabile) che "sarebbe del tutto vanificata la portata dell’art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 554/99, se si consentisse la formulazione di offerte a pubblici appalti ad un soggetto che ha riportato condanne" del tipo di quelle indicate dalla legge.

Da tale articolato e complesso ragionamento il Consiglio di Stato ha dedotto che il procuratore speciale, quando dotato dei descritti poteri, deve essere "equiparato ad un amministratore".

Ad analogo convincimento (con riferimento alla disciplina sopravvenuta) è giunto il Giudice d’Appello anche con le decisioni n. 5913/08 e 36/08, alla stregua della considerazione che il precetto di cui all’art. 38 del D.Lg. n. 163/06 "assume come destinatari tutti coloro che, titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica, sono comunque in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell’ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato."

Il C.S. ha così affermato l’infondatezza dell’orientamento secondo il quale, chi non rivesta la qualità di "amministratore", perciò solo non è tenuto a rendere la dichiarazione ex art. 38 del D.Lg. n. 163/06 (nello stesso senso si vedano anche: TAR Lazio n. 3152/10 e TAR Veneto n. 1290/10). In definitiva, secondo questo orientamento, per determinare chi debba rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38, non si deve far riferimento alla qualifica formale rivestita, bensì agli effettivi poteri attribuiti.

3.2.2. – Nel nostro caso, mentre nulla è dato sapere quanto al procuratore speciale Virco Cristina, la visura camerale riporta invece puntualmente i poteri attribuiti, senza limiti temporali, a Luci Cristina, che sono: "costituire ATI per la partecipazione della G. s.p.a. a gare di appalto indette da amministrazioni sia pubbliche che private, enti statali, parastatali e locali e che abbiano per fine quanto previsto dall’oggetto sociale; a sottoscrivere in nome e per conto della società tutti gli atti relativi a gare d’appalto indette da amministrazioni sia pubbliche che private, enti statali, parastatali e locali, determinando prezzi patti e condizioni, a stipulare e firmare atti e contratti successivi all’aggiudicazione di gare di appalto, offerte per gare pubbliche e private, atti di sottomissione, verbali di consegna lavori, di sospensione e di ripresa, di ultimazione, atti di contabilità e di collaudo, dichiarazioni giurate e atti sostitutivi di notorietà, concordare nuovi prezzi ed ogni atto necessario al buon fine dei lavori, nessuno escluso ed eccettuato".

Pare al Collegio che anche il caso di specie rientri nelle ipotesi di "procura institoria" prese in esame dal Consiglio di Stato; con la conseguenza che la dichiarazione doveva essere resa, quanto meno da Cristina Luci.

3.2.3. – – Tuttavia, ciò non può comportare l’automatica esclusione della controinteressata dalla gara, essendosi essa strettamente attenuta alle regole poste dalla legge e dal Bando (si veda, in tal senso, TAR Piemonte n. 4599/06); dovendosi riconoscere, nel caso di specie, quanto meno la scusabilità dell’errore (cfr. Tar Friuli – Venezia Giulia n. 297/09) o la sussistenza di una irregolarità sanabile.

La giurisprudenza (si veda: Tar Sicilia – Catania n. 436/10) decidendo un caso analogo, ha ritenuto che "la (corretta, in quanto conforme alla ratio) interpretazione estensiva dell’art. 75 D.P.R. 554/99 non possa tradursi in una automatica, non codificata, atipica, ed in definitiva ingiusta, clausola di esclusione dalle pubbliche gare per il concorrente che – attenutosi alle prescrizioni del bando, ed alla lettera della legge – abbia omesso di presentare le "dichiarazioni di moralità" riferite a soggetti non espressamente contemplati dalla norma" (o, va aggiunto: dal Bando) "ma inclusi in essa in forza di una interpretazione estensiva di fonte giurisprudenziale".

Ne consegue, che la S.A., non poteva senza meno escludere la controinteressata, bensì doveva effettuare un approfondimento istruttorio e richiedere alla stessa la produzione della dichiarazione omessa.

Come precisato nella richiamata sentenza, "il contrasto fra le due esigenze – quella rigorista, inspirata dallo scopo di prevenire infiltrazioni malavitose negli appalti pubblici, e quella garantista, che risponde all’idea di non comminare drastiche esclusioni dalla procedura di gara per la violazione di un precetto che l’impresa partecipante non è in condizione di rinvenire né nel bando, né nella littera legis – può essere sanato, attraverso una soluzione mediana, che contemperi i due contrapposti aspetti", non risultando "contrario a legge ritenere che l’omissione di detta dichiarazione non costituisca immediata causa di esclusione dalla procedura (salvo che tale sanzione sia direttamente ed espressamente comminata nel Bando), e possa costituire invece occasione affinchè la Stazione Appaltante eserciti il potere/dovere di richiedere al concorrente l’integrazione della documentazione di gara, sotto il profilo qui mancante. Tenendo anche conto del fatto che verrebbe in rilievo – non l’inammissibile produzione totale ed ex novo di un documento richiesto dal Bando – ma la semplice regolarizzazione (sotto il profilo del completamento) dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi in capo ad altri gestori dell’impresa".

Il Collegio condivide questo orientamento, e ritiene che, anche nel presente caso, dovesse essere richiesto alla controinteressata, e consentito, dalla S.A. il deposito ex post delle dichiarazioni omesse (in evidente buona fede), ai sensi dell’art. 6, lett. b), della L. 241/90 e 46 del D.Lg. 163/06.

3.2.4. – Né, nel nostro caso, si riscontrano le difficoltà cui accenna la richiamata decisione del TAR Catania, e, in specie, quella della possibile violazione della par condicio dei partecipanti, che ha indotto la giurisprudenza ad applicare le predette disposizioni di legge nelle procedure concorsuali pubbliche con estrema cautela (ex multis, e da ultimo C.S., n. 6974/09). Ciò in quanto, comunque, era stata dimessa anche una dichiarazione generale ad opera del legale rappresentante della Società (doc. n. 5 di parte istante) che attestava l’inesistenza di pregiudizi penali nei confronti di "tutti i soggetti di cui all’art. 38", cosicchè l’eventuale richiesta di dimettere la dichiarazione personalmente sottoscritta dal (o dai) Procuratori Speciali appare effettivamente quale mera integrazione di una dichiarazione comunque resa.

3.3. – La ricorrente, col secondo motivo, contesta però la sufficienza e la correttezza formale di tale documento.

Il Collegio osserva, in primis, che la giurisprudenza oramai pacificamente ammette la c.d. "dichiarazione generale" (si veda, da ultimo, C.S. VI n. 4243/10 e TAR Lazio n. 1768/10) da parte del legale rappresentante della Società, in particolare quando sia prevista dal Bando o dalla Scheda di domanda predisposta dall’Amministrazione.

La giurisprudenza tuttavia richiede anche che tale dichiarazione non sia generica, specie allorchè il Bando preveda espressamente l’obbligo di determinate dichiarazioni (quale quella delle condanne con "non menzione") che possono essere efficacemente rese solo dal diretto interessato, posto che riguardano circostanze non facilmente conoscibili dai terzi, anche se diligenti nell’informarsi (Tar Lazio n. 18131/10).

Nel caso in questione, il Bando (art. 3, comma 2, punto 2) prescriveva genericamente la dichiarazione "di essere in regola con la vigente normativa in materia di contrattazione con la P.A. (art. 38 del D.Lg. 163/06)", dichiarazione che il legale rappresentante, ad abundantiam, ha reso cumulativamente (ancorchè altrettanto genericamente), per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 38, ai sensi dell’art. 49 del D.Lg. 163/06 (avendo peraltro dimesso le dichiarazioni personalmente sottoscritte dai soggetti – amministratore e direttore tecnico – espressamente indicati dalla legge).

Ritiene, in definitiva, il Collegio che, tale essendo la situazione di fatto, la dichiarazione generale del legale rappresentante possa ritenersi resa, ancorché in modo incolpevolmente incompleto, e pertanto potesse (e dovesse) essere integrata tramite una specifica richiesta della Stazione Appaltante, la quale imponesse di dimettere sia la procura speciale rilasciata a Virco Cristina, che le dichiarazioni personalmente sottoscritte da Luci Cristina e, se del caso, dalla stessa Virco Cristina.

Il primo motivo di ricorso va quindi parzialmente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e dichiarazione dell’obbligo, per la Stazione appaltante, di procedere all’acquisizione della procura speciale conferita a Virco Cristina e della – o delle – puntuali dichiarazioni dei Procuratori Speciali come sopra indicato.

4. – Il terzo, articolato, motivo di ricorso lamenta, in primis, la carenza di motivazione dell’atto che conclude il procedimento di verifica di anomalia.

Su questo specifico punto, va condivisa la difesa delle parti resistenti che rilevano come il provvedimento favorevole non abbisogni di approfondita motivazione dato che essa si rinviene – per relationem – nel contenuto delle giustificazioni addotte dall’interessato e fatte proprie dalla P.A. con tale atto; laddove solo l’esito negativo della verifica di anomalia necessita di approfondita ed adeguata motivazione a tutela degli interessi del destinatario.

4.1. – In particolare (dato che il motivo è alquanto confuso e di non facile interpretazione, non essendo neppure chiaro se si riferisca al provvedimento di aggiudicazione o a quello di verifica dell’anomalia), pare di capire che la ricorrente contesti le "incongruenze tra l’offerta tecnica formulata…quanto alle risorse umane e le giustificazioni successivamente addotte", avendo G. ridotto il numero di addetti da 11, come esposto nell’offerta tecnica, a 8, come risulta dalle giustificazioni; il fatto che la controinteressata "si limita a mantenere la struttura attuale dell’impianto" ripristinando la sezione di inertizzazione che era stata eliminata dal Consorzio (di cui sarebbe stata provata l’inutilità), il che non sarebbe in grado di far "conseguire un apprezzabile risparmio energetico"; la quantità del materiale trattato, non essendo chiaro perché abbia bisogno di acquisire materiale dal Belgio; materiale, per di più, che non risulta dal conto economico presentato in sede di verifica di anomalia; sempre in merito al materiale trattato, la ricorrente afferma essere incomprensibile la ragione per cui è stato aggiudicato l’appalto ad una Società che tratterà molto meno materiale (solo il 60%) di quello autorizzato, il che si riflette sul canone concessorio che è, per l’appunto, collegato alla quantità del materiale trattato; da ultimo eccepisce la mancata giustificazione dei costi medi pari a 34,70/ton. per lo smaltimento dei rifiuti residui.

Su ciascun punto, resistente e controinteressata ribattono efficacemente, osservando, quanto al personale, che G. non ha mai modificato l’offerta in quanto si è impegnata all’assunzione di 11 dipendenti, con la precisazione (al solo fine di spiegare il costo del personale, esposto nel quadro finanziario relativo ai diversi anni) che ciò sarebbe avvenuto a regime, mentre, nella fase di primo avvio, avrebbe impiegato 8 dipendenti.

In relazione al secondo punto, viene osservato che il progetto della controinteressata, in realtà, prevede una generale ristrutturazione e modifica dell’impianto (si veda il doc. 17), che la Commissione di gara ha valutato in tutti i suoi aspetti.

In merito alla quantità del materiale trattato e ai suoi effetti sul canone di concessione, si precisa che, come rileva il Consorzio, tale elemento non è valutabile a priori, dipendendo dalla tipologia del materiale stesso e dallo stato dell’impianto. Puntualizzano, inoltre, entrambe le parti che, poiché l’aggiudicataria ha offerto 10 euro a tonnellata, contro i 2,10 della ricorrente, comunque il vantaggio per il Consorzio appare di rilevante entità anche se la Società opererà nei limiti indicati dall’istante (cosa che probabilmente dovrà esser fatta nel periodo necessario alla ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto).

G. s.p.a. contesta di aver mai previsto un costo di smaltimento dei rifiuti residui pari a 34,70 a tonnellata. E, invero, esaminando l’offerta tale dato non si rinviene. Comunque la controinteressata ha dimostrato di poter ottenere notevoli riduzioni di costi in tale settore essendo titolare e gestore di discariche e di impianti di recupero inerti e autorizzata al trattamento di rifiuti non pericolosi.

In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso va accolto in parte, nei termini di cui in motivazione.

4. – Sussistono tuttavia giuste ragioni, per compensare interamente, tra le parti, le spese e competenze di causa. Va comunque rifuso (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00)

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione qui opposto con obbligo per la Stazione Appaltante di acquisire le dichiarazioni ex art. 38 del D.Lg. 163/06 omesse, ut supra precisato.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. Parte resistente provvederà comunque a rifondere alla ricorrente vittoriosa (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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