Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7170 Revisione dei prezzi

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Svolgimento del processo

Nell’esecuzione dell’appalto stipulato il 16 dicembre 1989 dal Comune di Agira e da R.G., capogruppo dell’Associazione temporanea con l’impresa R.D., per la costruzione d’un centro per la valorizzazione, esposizione e vendita di prodotti tipici locali per l’importo di L. 1.089.849.440, lavori consegnati per l’esecuzione il 15 gennaio 1990, l’appaltatorè, prima di dare inizio agli stessi, aveva denunciato al committente l’esistenza, nel progetto, di errori nel computo dei costi trasfusi nella proposta dell’appaltante per l’appalto dell’opera.

Tra le parti del contratto venne concordato che i lavori sarebbero proseguiti con diritto dell’appaltatrice di "iscrivere riserve in ordine ai costi eccessivi, riserve che furono poi apposte in numero di tre.

Con la riserva numero uno era chiesto un sovrapprezzo delle armature di sostegno e delle casseformi dei pilastri rastremati, dati gli errori contabili contenuti nell’offerta per Euro 11.968,58 (L. 23.174.440); con la numero due, erano domandate integrazioni dei prezzi per le travi di copertura dell’edificio costruito, pari ad Euro 86.316,47 (L. 167.132.000) e con la numero tre, era richiesto il pagamento dei ponteggi usati per l’esecuzione della copertura dell’edificio oggetto dell’appalto per Euro 23.272,39 (L. 45.061.632).

Complessivamente il R. domandava, quindi, in relazione alle indicate riserve, il pagamento di Euro 121.559,44, pari a L. 249.808.298 e, dopo inutili tentativi di transigere la controversia, notificava al Comune di Agira atto di citazione in data 5 novembre 1997, convenendolo dinanzi al Tribunale di Nicosia che, con sentenza n. 203 dell’8 novembre 2005, accoglieva parzialmente la sola domanda di cui alla riserva numero uno, rigettando le altre e condannando il committente a pagare all’attore Euro 7.411,59 (L. 14.350.840), oltre interessi, con compensazione parziale delle spese di causa. Il rigetto delle altre domande di pagamento per i maggiori prezzi delle casseformi delle travi e dei pilastri della costruzione e dei ponteggi di servizio per eseguire la copertura dell’edificio era fondato dal tribunale sul rilievo che l’appaltatore era tenuto a verificare il progetto e i costi preventivati dal committente con l’offerta di gara, che aveva accettato, partecipando ad essa.

Soltanto all’omesso controllo dei prezzi proposti dalla stazione appaltante dall’Associazione aggiudicataria dei lavori, erano dovuti i maggiori esborsi di cui si chiedeva il. pagamento con l’azione giudiziaria, che quindi doveva essere rigettata.

Il gravame del R. nella qualità contro la sentenza di primo grado alla Corte d’appello di Caltanisetta è stato respinto, con spese a carico dell’appellante, perchè la revisione prezzi, nell’appalto pubblico, è consentita solo per eventi sopravvenuti, imprevisti e imprevedibili nella fase della formulazione dell’offerta, nessun rilievo avendo gli errori di calcolo del committente nell’offerta di gara, come causale che possa giustificarla.

Per la cassazione di tale sentenza del 17 giugno 2009 non notificata alle parti, è stato proposto ricorso di unico articolato motivo notificato il 21-26 luglio 2010 da R.G., titolare dell’impresa capogruppo dell’A.T.I. con R.D., cui resiste, con controricorso notificato l’11 – 12 ottobre successivo, il Comune di Agira; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso denuncia erronea applicazione dell’art. 1664 c.c., in materia di revisione prezzi, e violazione della L.R. siciliana 10 agosto 1978, n. 35, art. 31 e della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 14, in ordine all’error in quantitate, di cui agli artt. 1429 e 1430 c.c., con disapplicazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, anche per illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo per il giudizio.

Il ricorrente ripercorre la sentenza di merito per la quale, ai sensi della normativa sugli appalti di opere pubbliche, non può aversi revisione prezzi dell’appalto se non per variazioni di essi successive alla presentazione della offerta, tanto che il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, all’art. 21, regolava il modo di stabilire nuovi prezzi non contemplati nel contratto.

I nuovi prezzi erano possibili, se approvati dal committente e sempre che per la norma di legge richiamata sopra, fosse stato necessario eseguire "una specie di lavoro non preveduta dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli preveduti dal medesimo".

Per la pronuncia oggetto di ricorso, nessun aumento dei prezzi può consentirsi negli appalti di opere pubbliche, se non sia stato imprevedibile alla data della formazione del consenso; nel caso, invece, lo stesso R. collegava la sua richiesta di incremento del prezzo dei lavori al solo errore di calcolo nel computo della base d’asta dal committente, situazione irrilevante per la revisione o l’aumento dei prezzi della cui inadeguatezza doveva essere consapevole l’appaltatore.

Quest’ultimo con l’uso della ordinaria diligenza nella presentazione della sua offerta per partecipare alla gara, poteva rilevare l’erroneo computo dei prezzi dell’appalto, essendo inapplicabile comunque l’art. 1664 c.c., in ragione del solo errore di calcolo non riscontrato dall’impresa nel l’accettare l’offerta di cui al bando.

Il richiamo ai corrispettivi previsti nei tariffar regionali di cui all’offerta non tiene conto della loro incongruità originaria, derivata dalla particolare complessità esecutiva delle opere, che di certo erano al di fuori delle normali tipologie edilizie.

Il Comune di Agira, ad avviso del ricorrente, ha violato il R.D. 29 maggio 1895, n. 350, art. 1, la L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 14 e la L.R. siciliana 29 aprile 1985, n. 21, art. 5, che impongono al committente il massimo di esattezza e scrupolosità nella formazione dei prezzi dell’appalto già nel bando di gara.

Pur essendo gli enti locali vincolati per la L.R. siciliana 10 agosto 1978, n. 35, art. 31, ad adeguarsi al prezzario regionale, la norma consente scostamenti da questo, analiticamente determinabili, se dovuti a ragioni obiettive, come quelle indicate nel R.D. n. 350 del 1895, art. 20 e nella L. n. 741 del 1981, art. 14, che consentono variazioni dei prezzi anche in aumento.

Ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, possono farsi valere compensi aggiuntivi rispetto a quelli concordati, purchè tempestivamente inseriti nella contabilità dei lavori (si cita Cass. 2 aprile 2008 n. 8512) e sempre che essi siano stati indicati come causae petendi delle riserve del R. e delle sue successive domande.

Nel caso le domande del ricorrente al comune si sono sempre fondate sull’errore di calcolo di cui all’art. 1430 c.c.. I tre quesiti di diritto a chiusura del motivo di ricorso chiedono di accertare: a) che la adozione di corrispettivi unitari del prezzario regionale, senza tenere conto della peculiari difficoltà esecutive dei lavori e senza discostarsi da tale prezzario, comporta violazione della L.R. siciliana n. 35 del 1978, art. 31 e L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 14; b) che il mancato discostamento dal corrispettivo del prezzario regionale dei lavori aveva dato luogo a un errore di calcolo che dava diritto all’appaltatore di ottenere l’annullamento dell’appalto ai sensi degli artt. 1429 e 1430 c.c.; c) in sub ordine, che le difformità dei prezzi adottati rispetto a quelli sopportati per le difficoltà di esecuzione dei lavori avevano dato luogo alla domanda di pagamento per cui costituiva errore di calcolo incidente sulla validità dell’appalto quello dedotto in causa.

2. Il ricorso è in parte inammissibile e nel resto infondato. Il richiamo agli artt. 1429 e 1430 c.c., contenuto nella impugnazione si fonda su un errore – vizio incidente sull’appalto per il quale si è chiesta la rettifica del prezzo del contratto, e si introduce, quindi, per la prima volta in cassazione, una causa diversa dal chiesto aumento di prezzo risultante dalle riserve prospettata nel merito.

Dinanzi al tribunale e alla corte d’appello, il R. ha sempre e solo evidenziato i maggiori costi subiti per le difficoltà di esecuzione dei lavori e denunciato gli errori esistenti nell’offerta di appalto, così collegando la domanda alla disciplina degli appalti pubblici e delle circostanze sopravvenute e imprevedibili che possono determinare, entro i limiti di legge, la revisione dei prezzi e dare diritto all’appaltatore ad un incremento dei corrispettivi a lui spettanti nel corso dei lavori.

Nello stesso ricorso sono riportati i riferimenti alla L. 20 marzo 1865, n. 2348, all. F e al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 21, oltre che all’art. 20 dello stesso regolamento, cui rinvia la L. n. 741 del 1981, art. 14 e alla legislazione nazionale sulla revisione prezzi, cioè al D.Lgs.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 1 e D.Lgs.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763 ratione temporis applicabili, oltre che all’art. 1664 c.c. e della L.R. n. 35 del 1978, art. 31, sui prezzari applicabili nei lavori pubblici in Sicilia.

I problemi posti nel merito sono stati quelli connessi ai maggiori prezzi emersi nella esecuzione dei lavori per la loro difficoltà, mentre, nel giudizio di legittimità, il ricorrente prospetta l’errore di calcolo quale vizio del consenso, di cui agli artt. 1429 e 1430 c.c., invocando norme sull’errore vizio del consenso, cui si riferiscono i quesiti conclusivi del motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

In sostanza o il quesito conclusivo ha riferimento a norme che non sono relative alla questione controversa e come tale è inidoneo a evidenziare il principio di diritto da applicare rispetto a quello violato, rendendo inammissibile il ricorso (S.U. 30 ottobre 2008 n.ri 26014 e 26020), ovvero introduce una domanda nuova per la prima volta in sede di legittimità, da ritenere quindi preclusa (Cass. 30 settembre 2011 n. 19982 e 15 luglio 2009 n. 16541).

Per i due profili indicati il ricorso è inammissibile, e per la parte in cui tende a denunciare violazioni di legge della sentenza di merito, per avere negato il diritto alla revisione dei prezzi, in mancanza di elementi imprevedibili che la giustifichino, è infondato, ai sensi della normativa già richiamata anche dal ricorrente sui pubblici appalti (sulla revisione prezzi negli appalti pubblici, cfr., tra altre, le recenti Cass. 26 ottobre 2011 n. 22333, 14 ottobre 2011 n. 21222 e S.U. 25 novembre 2008 n. 28042).

3. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e, per la soccombenza, le spese del giudizio di cassazione devono porsi a carico del ricorrente, liquidandosi in favore del controricorrente nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione al controricorrente, spese che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9050 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

1.- C.M. e C.L. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo sezione distaccata di Treviglio B.R. e L.O., in proprio e quali amministratori della società Costruzioni B.F.M. di Bassani & C., per sentire:

pronunciare l’annullamento del contratto preliminare stipulato fra le parti per errore o per dolo ovvero dichiarare la nullità per difetto di accordo su una qualità essenziale del bene o ancora pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità; oltre al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, instavano per la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. oltre al risarcimento dei danni;

in subordine per la risoluzione del contratto e la condanna degli attori alla restituzione degli acconti versati.

Con sentenza n.220/20006 il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, rigettando le altre.

Con sentenza dep. l’8 giugno 2010 la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione impugnata dai convenuti con appello principale e dagli attori con quello incidentale, rigettava la domanda proposta da questi ultimi e accoglieva la riconvenzionale, emettendo sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C. M., C.P., C.G. e C.S., gli ultimi tre in qualità di eredi di C.L., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati, depositando memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Deve, infatti, rilevarsi che dall’esame degli atti non risulta depositata, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la copia notificata della sentenza impugnata, posto che i ricorrenti hanno dichiarato che la stessa era stata notificata. Al riguardo va considerato che la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta, la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (ORD. S.U.9005/2009) Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti.

delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 05-07-2012, n. 11295 Assicurazione contro i danni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
"Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti.
osserva:
1. Con citazione notificata il 18 marzo 2003 T.M. F. convenne innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli P. M.R. e Milano Assicurazioni s.p.a., per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni che l’autovettura di sua proprietà aveva riportato in un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS).
Nella contumacia della P., la società assicuratrice, costituitasi in giudizio, dedusse l’insussistenza del rapporto di garanzia.
2. Con sentenza non definitiva del 7 aprile 2004 il giudice adito rigettò l’eccezione.
Esaurita la fase istruttoria, il decidente accolse la domanda, per l’effetto condannando P.M.R. e Milano Assicurazioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 2.415,08, oltre rivalutazione e interessi.
3. Su appello della società, il Tribunale di Lecce – sez. dist. di Gallipoli – in data 28 giugno 2010, in parziale riforma della impugnata sentenza, ha invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Milano Ass.ni s.p.a..
In motivazione ha osservato il decidente che dall’istruttoria espletata era emerso in maniera inconfutabile che l’autovettura della P. non era assicurata al momento del sinistro; che la documentazione esibita ai Carabinieri, intervenuti dopo l’incidente, era inappropriata o falsa, tanto che successivamente fu elevato nei confronti della D.P. verbale di contestazione per guida senza assicurazione; che di ciò la danneggiata venne avvertita, prima dell’inizio dell’azione giudiziaria.
4. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte T.M.F., formulando quattro motivi e notificando l’atto a Milano Ass.ni s.p.a. e a P.M.R..
Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
5. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi, per quanto di ragione, accolto.
Le censure svolte nei primi due mezzi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro intrinseca connessione, sono infondate.
Con essi l’impugnante lamenta violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (primo motivo), dell’art. 340 cod. proc. civ. (secondo motivo), nonchè vizi motivazionali, con riferimento alla ritenuta ammissibilità dell’appello di Milano Ass.ni s.p.a., laddove questo, per mancanza del requisito della specificità dei motivi e per mancanza di una espressa impugnazione della sentenza parziale emessa dal Giudice di Pace, doveva invece essere dichiarato inammissibile.
6. A confutazione di tali critiche è sufficiente evidenziare che, mentre è pacifico in causa che Milano Ass.ni fece espressa riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva che aveva rigettato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, dalla stessa lettura dei motivi di appello riportati dall’impugnante, si evince chiaramente che la società contestò in sede di gravame proprio la ritenuta operatività del rapporto assicurativo, denunciando il malgoverno del materiale probatorio acquisito da parte del giudice di prime cure che l’aveva condannata a risarcire i danni alla T..
In tale contesto, mentre appare privo di qualsivoglia consistenza l’assunto che le doglianze svolte avverso la sentenza del Giudice di Pace difettavano della specificità raccomandata dall’art. 342 cod. proc. civ. – avendo la giurisprudenza di questa Corte segnatamente evidenziato che è tal fine necessaria e sufficiente l’esposizione di censure alla decisione impugnata che mettano il giudice del gravame nella condizione di percepire con esattezza le ragioni del dissenso dalle statuizioni adottate dal primo decidente (confr. Cass. civ. 17 dicembre 2010, n. 25588; Cass. civ. 25 novembre 2008, n. 28057) – neppure è troppo chiaro il senso della contestazioni volte a far valere la mancata impugnazione della sentenza non definitiva che aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Considerato invero che la linea difensiva di Milano Ass.ni era attestata esclusivamente sulla negazione della sussistenza del rapporto assicurativo, non si vede quali espressioni avrebbe dovuto, in tesi, adoperare l’impugnante per denunciare l’errore in cui era incorso il primo giudice, andando, sul punto, di contrario avviso.
7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, art. 201 C.d.S., nonchè vizi motivazionali, per avere il giudice di merito negato la sussistenza del rapporto assicurativo sull’errato presupposto dell’esistenza di un verbale dei Carabinieri – di accertamento della relativa infrazione – che invece non era in atti e che, in ogni caso, essendo illegittimo, avrebbe dovuto essere disapplicato.
Con il quarto lamenta violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127. Assume che detta norma, per consolidata interpretazione del giudice di legittimità, obbliga l’impresa assicuratrice a risarcire i danni subiti dal terzo perciò solo che l’operatività della copertura emerga dai documenti esibiti dal danneggiarne al momento del sinistro.
8. Le censure svolte nell’ultimo mezzo, che sono logicamente preliminare alle doglianze formulate nel terzo, sono fondate nei sensi che qui di seguito si vanno a precisare.
Nella giurisprudenza di questa Corte è praticamente costante l’affermazione che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno e il certificato di assicurazione operano nell’interesse e a tutela dell’infortunato, in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i danneggiati e gli organi accertatori del traffico), la copertura assicurativa del veicolo; che conseguentemente il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, nel ragionevole affidamento della veridicità della comunicazione, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto;
che, in sostanza, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo – in forza del combinato disposto del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127 (che ha sostituito la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7), e dell’art. 1901 cod. civ. – a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacchè, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Non è superfluo aggiungere, nell’ottica di una tutela particolarmente pregnante dell’affidamento del danneggiato, è stato anzi precisato che la menzionata disciplina copre anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto di talchè, per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso (confr. Cass. civ. 13 dicembre 2010, n. 25130; Cass. civ. 1 luglio 2002, n. 9554; Cass. civ. 24 aprile 2001, n. 6026).
9. Ora, a giudizio del relatore, la scelta decisoria del giudice di merito non si è confrontata con il diritto vivente qui sinteticamente esposto. L’insufficiente approccio del Tribunale emerge a sol considerare che la documentazioni esibita dalla P. al momento del sinistro viene definita nella sentenza impugnata inappropriata o falsa, senza che sia dato comprendere in che senso essa lo fosse, e come avesse potuto ingenerare, non solo nella danneggiata, ma anche nei militi, la convinzione della esistenza di una copertura assicurativa, che invece, a quanto sembra, mancava del tutto.
Nell’accoglimento del quarto motivo di ricorso resterà assorbito l’esame del terzo". Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-05-2013, n. 20979

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 17 maggio 2010, il Giudice di pace di SAVONA, in accoglimento della richiesta del P.M. disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 630/2010 a carico di P.M., quale indagato del delitto, di cui all’art. 590 c.p., commesso in danno di T.L., figlia minore di F.N., sul rilievo della insussistenza "della prova circa la presunta contaminazione del gelato con tracce di latte vaccino", ordinando per l’effetto la restituzione degli atti al P.M..

Propone ricorso per cassazione F.N., in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla minore parte offesa del reato, lamentando come il procedimento fosse stato archiviato senza aver ricevuto il preventivo avviso benchè il difensore avesse espressamente trascritto, nell’atto di querela redatto il 25 agosto 2008, rituale richiesta in tal senso, ex artt. 406 e 408 c.p.p..

Conclude per l’annullamento dell’impugnato provvedimento. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso à sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), non essendo la parte offesa, non costituitasi parte civile, legittimata a sottoscrivere di persona il ricorso per cassazione, esclusa, da un lato, l’estensione del disposto dell’art. 571 c.p.p., comma 1, ed essendo essa, dall’altro, tenuta ad osservare le prescrizioni dell’art. 613 c.p.p..

Con memoria in data 8 gennaio 2013, redatta ex art. 611 c.p.p., il difensore dell’indagato P. M., condividendo quanto eccepito dal Procuratore Generale requirente, ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), come eccepito dal Procuratore Generale.

Si evince in atti che il ricorso risulta sottoscritto personalmente ed esclusivamente da F.N. quale esercente la potestà genitoriale sulla minore parte offesa T.L., la cui firma reca in calce la seguente dicitura: "vista è autentica – Enrico Scolari", indicato questi quale appartenente allo studio legale di Ivrea sulla cui carta intestata risulta trascritto l’atto.

Come statuito da consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità – che il Collegio fa propria – (cfr. Sez. 6 n.7956 del 2010; Sez. 2 n. 10832 del 2011) nonchè dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. n. 47473 del 2007 rv. 237854): "Il ricorso per Cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinati dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 c.p.p.", essendo, in linea di principio, riconosciuta al solo imputato dall’art. 571 c.p.p., comma 1, la deroga al chiaro precetto dettato dall’art. 613 c.p.p..

Nè alcuna rilevanza riveste, ai fini dell’osservanza delle disposizioni regolanti l’jus postulandi nello specifico caso, il fatto che,come testè riferito, il ricorso contenga in calce l’autentica della firma dell’istante, stilata dall’avv. E. S., giacchè è fuor di ogni dubbio che la paternità dell’atto risale esclusivamente alla sola ricorrente, come palesemente dimostrato dalla sottoscrizione e dalla formale redazione dell’atto.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della stessa: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.