Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3653 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 10.3.2010 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez.dist. di Ischia, rigettava l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione emesso, con sentenza irrevocabile, nei confronti di T.R..

Ricorre per Cassazione il T., denunciando la violazione di legge in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 38 e D.L. n. 269 del 2003, art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003, per essere stata ritenuta irrilevante la pendenza di istanza di condono edilizio.

2) Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1) Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono ottenere la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 35222 dell’11.4.2007). Niella fattispecie in esame si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili quindi di sanatoria D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32, trattandosi di nuova costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a); (giurisprudenza pacifica di questa Corte; cfr. tra le decisioni più recenti Cass. pen. sez. 3 n. 16741 del 17.2.2010 che richiama in motivazione la sentenza n. 6431 del 12.1.2007 nella quale vi è ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie).

Già questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 14990 del 5.12.2007) aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della predetta norma, rilevando che "..non esiste alcuna disparità di trattamento fra situazioni identiche (nella quale si risolverebbe la denunciata antinomia) ed appare tutt’altro che irragionevole che il legislatore abbia previsto la condonabilità condizionata di piccoli abusi pur se commessi in zone sottoposte a vincolo, escludendola invece nei casi di abusi di rilevanti dimensioni…"; conf. Cass. sez. 3 n. 15946 del 5.4.2006). La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 150 del 4.5.2009, dopo aver, comunque, rilevato che "può restare in disparte sia il rilievo per cui l’interpretazione tracciata dalla Corte di cassazione, nelle molteplici sentenze in materia (e non solo nella sentenza considerata), appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata..", ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 26, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 61 Cost., art. 117 Cost., comma 2, lett. a), e) ed i) e comma 3 e art. 119 Cost..

2.2) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 15-02-2011, n. 69 Concessione per nuove costruzioni contributi Sanzioni amministrative e pecuniarie

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso indicato in epigrafe è stato opposto il decreto 27 novembre 2003 n. 45 con cui il Presidente del TAR, su ricorso del Comune di Campo di Giove, ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.373,32, con interessi di legge e spese di procedura, per sanzioni ex art. 3 L. 47/85 derivanti dal ritardato pagamento dei contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia n. 13 del 26 maggio 1992.

La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto suddetto in quanto:

– il credito vantato non sussiste avendo la società pagato nei termini le rate contestate, come da ricevuta prodotte per un importo di L. 13.671.202;

– al momento della emissione l’art. 3 L. 47/85 non era più in vigore essendo stato abrogato con decorrenza 30 giugno 2003 dall’art. 136 DPR 6/6/2001 n. 380;

– essendo il debito garantito da polizza fideiussoria contenente espressa rinuncia al benificium excussionis, il Comune, sulla base di basilari doveri di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., avrebbe dovuto tempestivamente richiederne il pagamento al soggetto garante onde evitare l’aggravarsi della situazione debitoria.

Il Comune resistente non si costituiva in giudizio.

2. In ordine all’affermato pagamento di parte delle somme di cui all’ingiunzione, il collegio osserva che la società ricorrente ha prodotto in copia la ricevuta di un versamento in favore del Comune di Campo di Giove eseguito in data 25 marzo 1994 e di importo pari a L. 13.671.202. Va tuttavia osservato che il suddetto versamento riporta una causale generica (oneri di urbanizzazione) e quindi non appare con certezza imputabile all’ultima rata del costo di costruzione richiesta (unitamente alla sanzione pari al 100% della rata insoluta) con il ricorso a cui ha atto seguito il decreto opposto. D’altra parte il collegio, al fine di ottenere delucidazioni in proposito, aveva con ordinanza n. 6 del 2010 disposto l’acquisizione degli opportuni chiarimenti da fornire a cura del Comune resistente in relazione i contributi dovuti dalla società ricorrente nonché ai pagamenti effettuati dalla medesima società in riferimento a ciascuno dei titoli edilizi rilasciati in suo favore, con indicazione delle rispettive date di versamento, e ciò con particolare riferimento all’imputazione dei versamenti che, ad avviso della ricorrente, avevano già estinto il debito di cui ai decreti ingiuntivi 45 e 47/2003. In esito alla predetta ordinanza il Comune ha rimesso un prospetto dei versamenti effettuati dalla ricorrente per il rilascio della concessione edilizia in parola, in cui non è in alcun modo menzionato quello di cui alla ricevuta depositata in copia nel fascicolo del presente giudizio. Per importo e per modalità, infatti, tale versamento corrisponde a quelli che il Comune ha dichiarato essere stato versato in ritardo in data 19 maggio 1994 (L. 1.692.157 + L. 11.979.045), senza che tuttavia trovi corrispondenza la data di versamento (25 marzo 1994 nella copia della ricevuta, 19 maggio 1994 nel prospetto comunale).

Né d’altra parte la società opponente ha ritenuto opportuno integrare la propria documentazione in modo da superare le risultanze che emergono dagli atti comunali o comunque controdedurre alle predette acquisizioni documentali.

Per cui, salvo verifiche che l’interessato potrà eventualmente sollecitare direttamente all’amministrazione, risultando la documentazione allegata ex se inidonea a fornire prova adeguata (ex artt. 63 e 64 cod. proc. amm.) dell’avvenuta tempestiva estinzione del debito e tenuto anche conto del contegno processuale di parte ricorrente ex art. 116 c.p.c. il motivo in questione deve essere pertanto respinto.

E’ infondato anche il capo di impugnazione relativo all’applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento.

Quanto alla circostanza che all’atto dell’emissione del decreto opposto non fosse più vigente l’art. 3 L. 47/85, va osservato che al momento dell’abrogazione della norma che fissava nel 100% l’entità della sanzione decorsi 180 giorni dalla scadenza (art. 3, 2° comma lett. c), questa si era interamente maturata, risultando perciò inapplicabile alla fattispecie la nuova disciplina recata dall’art. 42 DPR 380/2001 nel testo risultante dall’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per cui correttamente il calcolo della sanzione dovuta per il ritardato pagamento è stata commisurata sulla base della disciplina successivamente abrogata.

E’, infine, legittimo il provvedimento con il quale il comune, in caso di mancato pagamento delle rate del contributo di costruzione da parte del titolare di concessione edilizia, applica la sanzione nella misura prevista dall’art. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47, essendo ininfluente che detto comune non si sia tempestivamente attivato nei confronti del garante per il recupero di quanto dovuto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4419). Peraltro, le predette sanzioni pecuniarie sono una conseguenza legale ed automatica del ritardo nell’adempimento, che esula dalla conoscenza dell’interessato e opera senza che l’amministrazione creditrice debba assolvere oneri di preavviso e di avvertenza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 70), secondo quanto desumibile dal 5° comma del medesimo art. 3 che prevede che "il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito" solo una volta "decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma".

D’altra parte le somme in questione sono dovute a titolo di sanzione amministrativa e non di risarcimento del danno per ritardo, con la conseguenza che non risultano applicabili i doveri di correttezza e buona fede che impongono al creditore, ex artt. 1175, 1375 e 1227 comma 2, c.c., di adoperarsi al fine di non aggravare la posizione del debitore (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 settembre 2007, n. 3241). Non sembra, infine, che possa essere qualificato in violazione della buona fede e di per sé causa dell’aggravamento della posizione del debitore il comportamento del creditore che, in assenza di qualunque offerta diretta all’estinzione tempestiva del debito ed in mancanza di previsione di uno specifico obbligo in tal senso, non si attivi nei confronti del garante secondo tempistiche gradite al soggetto obbligato.

Il ricorso in opposizione è perciò infondato e deve essere quindi rigettato.

Non si fa luogo a pronuncia sui danni stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9693 Godimento ed utilizzazione del bene locato

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3979/2007, depositata il 19 febbraio 2008, la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Marcianise – ha respinto la domanda proposta da C.S., S.A.M., D.P. S. e C.M., conduttori di un locale in Maddaloni, contro il locatore, C.D., allo scopo di ottenere il compimento delle opere necessarie ad eliminare infiltrazioni d’acqua. Ha altresì condannato gli attori in primo grado ed appellati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

I soccombenti propongono due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano errata, contraddittoria od omessa motivazione nella valutazione dell’elaborato peritale sulla base del quale la Corte di appello ha escluso ogni responsabilità del proprietario-locatore.

1.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis, nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), artt. 6 e 27.

Manca infatti un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa appare; inidonea a giustificare la decisione impugnata,. come prescritto dalla legge a pena di inammissibilità (cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3 n. 4646/2008 e n. 4719/2008).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Sotto altro aspetto il motivo di ricorso investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, questioni riservate alla discrezionalità del giudice del merito e non suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che non possono essere ravvisati nella mera difformità fra l’interpretazione del giudice di merito e quella desiderata dal ricorrente, ma debbono consistere in illogicità o contraddizioni intrinseche alle argomentazioni adottate, che siano tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119).

2.- Il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1575, 1577, 1578 e 1588 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha respinto le loro domande; di esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni d’acqua, è anch’esso inammissibile, sia per l’inidonea formulazione dei quesiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., sia perchè generico e privo di adeguata illustrazione delle ragioni per cui le norme invocate sarebbero state disattese dalla Corte di appello.

Le proposizioni enunciate come quesiti di diritto sono del seguente tenore:

"Dica la Corte se in caso di mancanza di guaina protettiva, di idonee pendenze e di ferri rimasti nel solaio di copertura (situazione ascrivibile al locatore) di un locale locato si applica l’art. 1575 c.c., commi 1 e 2 o l’art. 1578 cod. civ., e che ai sensi dell’art. 1578, comma 2 è ammissibile la condanna del locatore alìesecuzione in forma specifica delle opere per eliminare tali vizi e, in mancanza, è ammissibile la domanda di risarcimento dei danni per equivalente.

Dica altresì se in caso di addizioni pacificamente autorizzate, le opere per evitare pregiudizi alla cosa locata vanno poste a carico ed eseguite dal conduttore, che ha officiato le addizioni stesse".

Essi non richiamano i principi enunciati dalla Corte di appello, nè quelli che si chiede alla Corte di cassazione di enunciare, ma demandano a questa sede di legittimità accertamenti in fatto e valutazioni di merito circa la natura delle opere eseguite: questioni estranee alle modalità di formulazione dei quesiti.

Si ricorda che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare, con la sua decisione, un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535) .

La sentenza impugnata ha ritenuto che le infiltrazioni d’acqua siano ascrivibili non alle pregresse condizioni del locale (mancanza di guaina protettiva nel solaio), ma alle opere eseguite dal conduttore, ed ha escluso l’applicabilità sia dell’art. 1575 c.c., nn. 1 e 2, sia dell’art. 1578 cod. civ..

Contro queste affermazioni si sarebbero dovute indirizzare le censure dei ricorrenti e – trattandosi di accertamenti che attengono alla sussistenza del nesso causale fra gli obblighi a carico del locatore ed i danni che si sono verificati – le censure sarebbero state ammissibili solo sotto il profilo dei vizi di motivazione, profilo che il ricorrente non ha in alcun modo prospettato.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 22-03-2011, n. 11482 Remissione del debito

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Svolgimento del processo

1. Il 18 maggio 2010 il Magistrato di sorveglianza di Sassari rigettava la domanda di remissione del debito avanzata da F. V. in relazione alla somma di Euro 157.562,87 (oltre Euro 13874,16 per interessi), sottolineando l’insussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche alla luce degli accertamenti svolti, che avevano evidenziato la titolarità di due unità immobiliari.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, F.V., la quale lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza delle disagiate condizioni economiche, tenuto conto della recente condizione di disoccupazione della donna, delle condizioni e del reale valore dei due immobili e delle garanzie prestate dalla donna in favore del marito.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il gravame prospetta una non consentita alternativa selezione e valutazione degli elementi di fatto apprezzati dal giudice a quo, senza evidenziare alcun aspetto di illogicità o violazione dei parametri normativi nel discorso giustificativo della decisione. Il requisito delle "disagiate condizioni economiche", richiesto ai fini della remissione del debito sia dall’abrogata L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 56 sia dal vigente D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6, è integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale (cfr.

Sez. 1, 14 maggio 2003, Chiscoci).

L’ordinanza impugnata ha correttamente utilizzato plurime fonti informative e ragionevolmente valutato significativi e convergenti indici di agiatezza che escludono situazioni di disagio economico apprezzabili sotto il profilo richiesto dalla legge: proprietà di due unità immobiliari, di cui una gravata da ipoteca, pregressi redditi da lavoro dipendente.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prove circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

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