Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15233

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 99/2/08 depositata in data 16.12.2008, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da xxx S.p.A. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 137/30/07 depositata in data 27.2.2007 che aveva dichiarata la parziale "legittimità" dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2000 emesso dal Comune di Agrate Brianza e notificato in data 7.12.2005 e col quale avviso era stata recuperata a tassazione una differenza ICI per l’anno d’imposta 2000 oltre ad accessori ex lege dovuti.
2. In particolare la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva:
1. che, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione di destinazione da agricola ad industriale del terreno di proprietà (variazione intervenuta nel dicembre 1998 a seguito della costruzione di un capannone) e che perciò il Comune di Agrate Brianza avesse correttamente proceduto al recupero della differenza d’imposta entro il più lungo termine di decadenza quinquennale stabilito al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, e non invece fuori del più breve termine di decadenza triennale di cui al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, previsto per la differente ipotesi di liquidazione ICI a seguito di dichiarazione infedele o incompleta o inesatta;
2. che la differenza d’imposta comunale andasse, nel suo ammontare, soltanto determinata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1, che, per i fabbricati iscritti al catasto, prevedeva che la base imponibile fosse da calcolarsi sulla scorta della rendita catastale corretta dai moltiplicatori stabiliti all’art. 52, u.c., TUR e cioè senza tener conto di eventuali specificità e quale, ad es., sarebbe stata in thesi una supposta difficoltà di commercializzazione dell’immobile.
3. Contro la sentenza della Commissione Tributaria della Lombardia, xxx S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato affidato a due motivi.
4. Il Comune di Agrate Brianza ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col primo motivo, la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2. E, cioè, per aver la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia erroneamente ritenuto che la contribuente xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione, da agricola ad industriale, del terreno oggetto di controversia. Laddove, in effetti, a tale denuncia la ricorrente non sarebbe stata tenuta. E, ciò, in quanto la variazione in parola sarebbe stata già a conoscenza del Comune di Agrate Brianza fin dal dicembre del 1998 e siccome dimostrato dalla notifica di altro precedente avviso di accertamento che aveva liquidato l’importo ICI solo per i primi undici mesi del 1998 e sull’intuibile presupposto della conoscenza "di fatto" che il ridetto Comune aveva avuto che dal dicembre 1998 la destinazione dell’area era stata variata. E, di qui, l’illazione per cui, non essendo dovuta la denuncia di variazione, il Comune, per recuperare l’imposta, non avrebbe potuto beneficiare del più lungo termine decadenziale di anni cinque D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 11, comma 2, ultima parte,. Difatti, il termine quinquennale in discorso, sarebbe stato esclusivamente previsto con riferimento al caso in cui alla omessa denuncia di variazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, si fosse anche accompagnata da parte dell’Ente comunale una mancanza di conoscenza "di fatto" della ridetta intervenuta variazione. Per tali ragioni, secondo la ricorrente xxx S.p.A., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe dovuto annullare l’impugnato avviso. Ed, appunto, perchè il Comune di Agrate Brianza aveva proceduto alla notifica, oltre il più breve termine decadenziale di anni tre, di quello che sarebbe stato in realtà da intendersi siccome un semplice avviso di liquidazione per l’anno di imposta 1999.
Il motivo è infondato.
La censura riassunta si concreta in una denuncia di falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (S.U. 5/2001; Cass. 18782/05). E questo perchè, invero, si contesta che la previsione del più lungo termine decadenziale di anni cinque stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, possa trovare applicazione nella pratica fattispecie in cui l’omessa denuncia di variazione di destinazione dell’area possa essere stata rimediata dall’Amministrazione comunale attraverso una conoscenza "di fatto" della variazione stessa. E colla conseguenza che, qui, il Comune avrebbe notificato un avviso di liquidazione d’imposta senza il rispetto del più breve termine decadenziale di anni tre. Più breve termine, previsto, ancora, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
Sennonchè deve andare osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione e per l’evidente ragione che la formale denuncia in parola mette il Comune nella certa conoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diverso ammontare d’imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare un controllo di verità e congruità della dichiarazione. E’ quindi evidente come il maggior termine quinquennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sia stato predisposto allo scopo di permettere all’Ente locale di esercitare un controllo entro un più lungo periodo ritenuto necessario in conseguenza della mancata collaborazione del contribuente e per tal modo sanzionandola.
La legge, con riguardo a chi ha omessa la denuncia di variazione, ha perciò considerato di non dover sottomettere l’Amministrazione comunale ad un termine di decadenza triennale identico a quello stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, a miglior favore del solo contribuente che ha messo il Comune nelle condizioni di esercitare il controllo e seppure ciò sia avvenuto a mezzo di una denuncia di variazione infedele o incompleta o inesatta.
Il principio di diritto da affermarsi è pertanto il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui all’anteriore D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, – stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell’area ai fini ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza "di fatto" della modificazione dell’area".
2. Col secondo motivo la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e questo perchè evidentemente ritiene la disposizione costituzionale in parola direttamente utilizzabile quando il reale valore commerciale dell’immobile assoggettato ad ICI non corrisponda a quello semplicemente determinato sulla scorta della rendita catastale corretta siccome unicamente previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.
Il motivo è infondato.
Come noto, l’art. 3 Cost. non può esser direttamente applicato per dirimere una controversia e bensì può soltanto costituire parametro per sindacare la legittimità di una disposizione o al più per interpretarla in maniera costituzionalmente orientata.
Peraltro, sotto il primo profilo, la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di vagliare la legittimità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, affermando che la norma da ingresso ad un oggettivo criterio di determinazione di imposta che non contrasta col principio di capacità contributiva e che pertanto risponde ad una scelta del legislatore non irragionevole ed ai sensi proprio dell’art. 3 Cost. (C. Cost. 302/02; C. Cost. 111/97).
Il principio di diritto che deve esser statuito è quindi quello seguente: "Il valore dell’immobile ai fini del calcolo dell’ammontare dell’ICI deve esser determinato esclusivamente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5".
3. Le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A. a rimborsare al controricorrente Comune di Agrate Brianza le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese ed oltre a spese generali ed a oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., 02-07-2010, n. 975

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con delibera 6 maggio 1999, n. 2602, revocava la convenzione 14 dicembre 1994 stipulata con l’Aias per l’erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali a soggetti neuro-motulesi.

La detta delibera veniva impugnata dall’AIAS con ricorso e motivi aggiunti che il TAR respingeva con la sentenza indicata in epigrafe che viene appellata in questa sede, con richiesta di annullamento, col favore delle spese, per i seguenti motivi:

1) errata ricostruzione dei fatti di causa, anche sotto il profilo della mancata e/o errata valutazione della documentazione versata in atti. Difetto ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento.

Per la ricostruzione dei fatti la ricorrente riporta la sentenza del Tribunale penale di Messina, I Sezione, 6 maggio 2003, n. 2, relativa a vicende del 1995-1996. Aggiungeva che lo sforamento del numero delle prestazioni era stato espressamente autorizzato dalla Ausl, come la prestazione di assistenza domiciliare, compensata, però, con la tariffa della prestazione ambulatoriale.

2) Sotto ulteriore profilo carenza e/o inidoneità della motivazione della sentenza di primo grado, anche sotto il profilo dell’errata valutazione della documentazione versata in atti. Difetto ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della legge n. 833 del 1978. Nega l’esistenza delle carenze indicate nella sentenza appellata e quelle contestate sono state eliminate nei termini fissati.

L’Aias ha fatto presente di avere espletato il servizio anche dopo la revoca, senza opposizione dell’Ausl ed ha dedotto che la revoca è stata provocata da irregolarità e difetto di coordinamento tra le varie gestioni dell’Amministrazione e soprattutto dalle indagini penali.

Si è costituita per resistere l’Ausl intimata che, con una prima memoria, ha contestato la fondatezza dei motivi e concluso per il rigetto, col favore delle spese. Ha dedotto che la revoca è stata disposta in conseguenza delle irregolarità che hanno coinvolto anche suoi funzionari, in conseguenza sottoposti a procedimento disciplinare.

Con una prima memoria la ricorrente ha illustrato i motivi di ricorso.

L’ordinanza istruttoria 5 ottobre 2009, n. 909, è stata riscontrata dall’appellante che ha illustrato il contenuto degli atti prodotti ed ha insistito per l’accoglimento.

Con una seconda memoria l’appellante ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

L’appellata, con una seconda memoria, ha illustrato quanto già dedotto.

Motivi della decisione

1. I fatti rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.

Nel maggio del 1997, poco dopo l’insediamento, il Direttore generale dell’Ausl ha disposto in ordine ai rapporti con l’Aias degli accertamenti a conclusione dei quali veniva attivato un procedimento dalle seguenti fasi.

Il 29 settembre 1997, con delibera n. 5823, è stata revocata la convenzione per la quale è controversia. La delibera è stata impugnata avanti al TAR che ne ha sospeso l’esecuzione.

Il 19 maggio 1998 è stata reiterata la revoca con delibera n. 2867 ed anche di essa il TAR ha sospeso l’efficacia.

L’atto n. 4885 del 28 luglio 1998 con il quale l’Ausl contestava delle manchevolezze, assegnava 15 giorni per eliminarle e sospendeva la convenzione, veniva disapplicato dal Pretore di Messina il 14 agosto 1998. Al provvedimento del Pretore seguiva il 28 dello stesso mese il ripristino della convenzione.

Intervenuta denuncia all’autorità giudiziaria, venivano avviate indagini fino a tutto il 1998 e si svolgeva il processo che si concludeva con assoluzione degli imputati perché "il fatto non sussiste". In pendenza del giudizio penale veniva emessa la delibera di revoca della convenzione.

2. La censura di erronea valutazione dei fatti è fondata.

Alla luce degli atti di causa, acquisiti anche a seguito dell’istruttoria, e delle risultanze di cui alla sentenza penale le irregolarità che hanno dato luogo alla revoca non sussistono.

a) La convenzione del 14 dicembre 1994 prevedeva che l’Aias potesse effettuare n. 54 prestazioni ambulatoriali.

E’ stato contestato che dette prestazioni siano state in numero superiore a quello stabilito e che talune siano state domiciliari.

Quanto contestato risponde al vero ma tale circostanza non può essere in alcun modo sanzionata.

Nella primavera del 1996, a seguito della chiusura del centro Aias di Milazzo, le richieste di assistenza si sono concentrate su Messina ed è sorto un problema che è stato affrontato in riunioni dei Direttori generale e sanitario dell’Ausl col Prefetto. In tali occasioni si è prospettata la possibilità di modificare la convenzione elevando il numero di prestazioni giornaliere possibili e nell’attesa della revisione il direttore sanitario della Ausl ha proposto di consentire un ampliamento del numero delle prestazioni.

Risulta dagli atti che i pazienti, presentandosi in ambulatorio, dovevano produrre l’autorizzazione rilasciata dall’Ausl per la prestazione. Esistendo tre uffici abilitati al rilascio dell’autorizzazione e non essendo gli stessi coordinati, accadeva alle volte che venissero rilasciate autorizzazioni in numero superiore alla detta soglia; nei due casi di cui all’adempimento all’istruttoria il problema è stato sollevato dall’Associazione con dichiarazione di non accettazione delle autorizzazioni in esubero con note dell’1 giugno 1996 (numeri 304 e 305) di restituzione delle stesse.

E’ significativo (nel senso della reiterazione dell’autorizzazione con implicito invito all’effettuazione della prestazione), poi, che il Responsabile del servizio di assistenza riabilitativa ed assistenza agli anziani dell’Ausl con nota 24 giugno 1998, n. 279/AR, abbia restituito "le autorizzazioni rilasciate a pazienti in trattamento presso il vs. Centro e da Voi sospese, temporaneamente, per esubero di richieste".

A questo punto ritiene il Collegio che l’Associazione non potesse essere censurata per avere effettuato prestazioni oltre la detta soglia di 54 e non ha alcun rilievo la circostanza, consequenziale al maggior numero di prestazioni rese, che quanto liquidato all’Associazione abbia superato le previsioni di cui alla convenzione.

b) Nelle dette riunioni, come risulta dalla sentenza penale, è stata anche esaminata la questione della possibilità di conciliare la necessità che talune prestazioni fossero domiciliari con la previsione dell’effettuazione da parte dell’Aias di sole prestazioni ambulatoriali. Per questo problema il direttore sanitario ha prospettato la possibilità che le prestazioni fossero domiciliari ma con tariffazione ambulatoriale. La soluzione è stata accettata dall’Associazione, con beneficio dei pazienti che non hanno interrotto il trattamento e senza danno per l’Ausl che ha erogato la minore somma prevista per le prestazioni ambulatoriali. Non si vede, perciò, la ragione della censura nei confronti dell’Aias. c) L’Ausl il 28 luglio 1998 ha contestato fatti relativi all’ambulatorio ed ha assegnato 15 giorni per rimuovere le irregolarità. Dalle difese prodotte, implicitamente concordanti sul punto, e dall’atto 27 agosto 1998 di ripristino senza riserve della convenzione il Collegio deduce che gli adeguamenti richiesti sono stati puntualmente eseguiti; la delibera di revoca, peraltro, non è motivata anche con riferimento a motivi igienici, sanitari e di sicurezza.

d) In punto di fatto, il Collegio dà atto che sono state prodotte 10 autorizzazioni di prestazioni rilasciate dall’Ausl (Servizio tutela materno infantile e dell’età evolutiva) dopo la revoca della convenzione per la quale è controversia (tra il 21 maggio ed il 14 giugno 1999).

3. Dalla fondatezza della censura di erronea valutazione dei fatti deriva la fondatezza del ricorso che, assorbito quant’altro, perché non rilevante ai fini del decidere, va accolto. In conseguenza, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullata la delibera di quella sede impugnata (6 maggio 1999, n. 2602).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla la delibera 6 maggio 1999, n. 2602).

Condanna l’Amministrazione alle spese del doppio grado che liquida nella complessiva somma di Euro 8.000,00 (ottomila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 3 febbraio 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio presidente, Paolo D’Angelo, estensore, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani componenti.

Depositata in segreteria il 2 luglio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 02-03-2006 (24-01-2006), n. 7628 REATI MILITARI – REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE – Rifiuto di prestare il servizio militare – Sopravvenuta abolizione del servizio militare obbligatorio

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Osserva

1. Con sentenza 1 febbraio 2005 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza 19 luglio 2000 del Tribunale di Orvieto che ha dichiarato B.G. colpevole del reato di cui alla l. 230/1998, art. 14, comma 2, (perché, non avendo chiesto l’ammissione al servizio civile, rifiutava di prestare il servizio militare, prima di averlo assunto, adducendo motivi di coscienza, in Orvieto il 18 agosto 1999) e lo ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione.

Ha osservato la Corte di merito che: a1) il B. è stato ammesso al servizio civile sostitutivo, pur non avendone diritto (a causa di precedente presentazione di domanda di arruolamento nella Guardia di finanza), in forza di una falsa dichiarazione (per la quale è stato condannato, con sentenza 6 aprile 2001 del Tribunale di Orvieto, irrevocabile il 20 luglio 2001, alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione); a2) detta ammissione al servizio civile non fa venir meno il reato contestato sia perché il provvedimento dell’amministrazione sul punto era illegittimo e, dunque, doveva essere disatteso dal Giudice penale sia perché, in ogni caso, l’impossibilità di prestare il servizio civile esclude che il rifiuto opposto dal B. alla prestazione del servizio militare possa essere considerato legittimo.

Ha proposto ricorso il B. deducendo: b1) nullità della sentenza per mancata correlazione tra l’imputazione contestata (in cui si fa riferimento all’omessa richiesta di ammissione al servizio civile) e quella ritenuta in sentenza (nella quale si fa riferimento ad un’ammissione al servizio civile illegittima perché ottenuta con false dichiarazioni in assenza delle condizioni di legge); b2) illogicità della motivazione in punto di possibilità, per il Giudice, di disapplicare l’atto amministrativo con cui esso ricorrente era stato ammesso al servizio civile; b3) mancanza di motivazione sull’esistenza del necessario elemento soggettivo.

Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

2. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della sussistenza o meno, a seguito della entrata in vigore della l. 331/2000 (recante «Norme per l’istituzione del servizio militare professionale»), di una situazione rilevante ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

2.1. La l. 331/2000, come noto, prevede: c1) che «le forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge» (art. 1, comma 7); c2) che il «reclutamento su base obbligatoria» è consentito solo: a) «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione o una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate»; b) subordinatamente alla circostanza che «il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni» (art. 2, comma 1, lettera f). In tale ultima ipotesi «il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» (d.lgs. 215/2001, art. 7, comma 3).

Per disciplinare il reclutamento nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge e il funzionamento a regime del nuovo sistema in essa previsto nonché per regolamentare «la graduale sostituzione [?] dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa» (l. 331/2000, art. 3, comma 1) è stato emanato il d.lgs. 215/2001 il cui art. 7, comma 1, dispone che «il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007» e «fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985». Tale iter è stato, poi, modificato con l. 226/2004, il cui art. 1 prevede che «le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005» e che «fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva [?] i soggetti nati entro il 1985». Per effetto di tale complesso normativo l’ultimo contingente per il servizio militare obbligatorio è stato chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 ed ha terminato il servizio il 31 ottobre 2005, data in cui la «istituzione del servizio militare professionale» è andata a regime.

2.2. Così definito il nuovo quadro normativo (e le relative tappe di realizzazione) si pone il problema degli effetti della sua entrata in vigore sul sistema preesistente.

Un dato appare incontestabile: le disposizioni del decreto presidenziale 237/1964 e dalla l. 958/1986 (e successive modifiche) concernenti le modalità di prestazione del servizio militare obbligatorio di leva sono abrogate ai sensi dell’art. 15, seconda parte, delle preleggi essendo le nuove disposizioni contenute nella l. 331/2000 incompatibili con le precedenti e regolando la nuova legge l’intera materia già disciplinata da quella anteriore. A tale conclusione non osta – non essendovi alcuna incompatibilità logica – la circostanza che l’abrogazione si sia verificata gradualmente (l. 331/2000, art. 3, comma 1) secondo un iter dettato da appositi decreti legislativi (e leggi modificative) conclusosi definitivamente solo il 31 ottobre 2005. Né vi osta il disposto della l. 331/2000, art. 3, lettera h, n. 2, che anzi, prevedendo l’adozione di un decreto legislativo per «indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge», dà espressamente atto che l’abrogazione delle norme incompatibili o estranee al nuovo sistema si è ormai verificata e si limita a prevedere – come di regola accade nella emanazione di testi unici in materie complesse – una (opportuna) opera di chiarificazione finalizzata ad evitare incertezze e contrasti.

Più delicata è la questione del complesso normativo colpito dalla abrogazione de qua. In particolare, è discusso in dottrina (ed anche nella giurisprudenza di questa Corte) se detta abrogazione investa solo le disposizioni in tema di modalità di prestazione ovvero la stessa esistenza del servizio militare obbligatorio (a cominciare dalla l. 958/1986, art. 1, comma 3, nella parte in cui prevede che «sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini»). La risposta, nonostante alcune imprecisioni terminologiche contenute nella legge citata e nella produzione normativa che vi ha dato attuazione, è quella più radicale. Il criterio distintivo tra modifica di un istituto giuridico e sua abrogazione tacita sta infatti – come noto – nella esistenza o meno di una continuità normativa tra la nuova disciplina e quella precedente (ovvero nel permanere o meno di identità degli elementi costitutivi fondamentali delle due fattispecie e dell’interesse tutelato). Orbene, nel caso di specie, la disciplina dettata dalla l. 331/2000 ha inciso proprio sugli elementi fondamentali del servizio militare obbligatorio (abolendolo in toto in tempo di pace e prevedendolo solo, e in termini eventuali, in caso di guerra o situazioni assimilate e subordinatamente alla insufficienza quantitativa del personale militare professionale) e sulla ratio dello stesso (ritenuta maggiore idoneità ad assicurare la difesa militare dello Stato di forze armate formate da professionisti rispetto al coinvolgimento di tutti i cittadini dotati dei necessari requisiti). La radicalità della modifica determina una evidente soluzione di continuità tra i due sistemi e non appare qualificabile altrimenti che come abrogazione del servizio militare obbligatorio di leva e introduzione di un diverso apparato di difesa caratterizzato dal professionismo e dalla partecipazione su base volontaria [con possibilità di integrazione su base obbligatoria solo in via eventuale e residuale e in caso di guerra (o ipotesi assimilate), alle condizioni stabilite dalla legge]. Né contrasta con questa interpretazione del dato normativo la circostanza che l’art. 7, comma 1, del d.lgs. 215/2001 e la l. 226/2004, art. 1 – nel disciplinare il periodo transitorio tra l’entrata in vigore della l. 331/2000 e la sua applicazione a regime – usino, con riferimento al servizio militare e alle relative chiamate, il termine «sospensione»: è, infatti, evidente che la terminologia utilizzata per regolamentare l’iter della riforma (garantendo «la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile») non può mettere in dubbio o modificare il contenuto e le caratteristiche delle stesse.

2.3. Resta, a questo punto, da affrontare la questione degli effetti dell’abrogazione del servizio militare obbligatorio sulle violazioni, anteriormente commesse, delle norme penali che sanzionano, in vario modo, il rifiuto di prestarlo. In altri termini occorre verificare se trovi o meno applicazione, nella specie, l’art. 2 c.p., comma 2, secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato».

Il dato di partenza è noto: «l’istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato e conseguentemente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative che, pur non comprese nel precetto penale, ne integrano tuttavia il contenuto» (così, per tutte, Cass., sez. III, 1° febbraio-10 marzo 2005, Pitrella, Rv. 231228, e Cass., sez. III, 12 marzo-14 maggio 2002, Pata, Rv. 221943). Ciò posto, è di tutta evidenza, alla stregua di quanto si è detto, che la normativa in tema di leva obbligatoria è decisiva per individuare il contenuto e i limiti della fattispecie delittuosa di rifiuto della prestazione del servizio militare.

La conseguenza è obbligata: l’abolizione del servizio militare obbligatorio (a seguito dell’introduzione di forze armate esclusivamente professionali, realizzata dalla l. 331/2000, art. 1, comma 6) abroga il delitto di rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva e determina – in forza dell’art. 2 c.p., comma 2 – la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo ovvero la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna eventualmente intervenuta (cfr., in senso conforme, Cass., sez. I, 10 febbraio-31 marzo 2005, Pg in proc. Caruso, Rv. 231721 nonché Cass., sez. I, 6 maggio-24 giugno 2005, Taboni, Rv. 231763 e, con riferimento ad ipotesi affini, Cass., sez. III, 4 febbraio-27 marzo 2003, Pertot, Rv. 224243, secondo cui «sussiste abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (d.P.R. 43/1973, art. 282) consistente nell’omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull’alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Iugoslava in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario 2007/2000, integrato e modificato dal regolamento 2563/2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale e, in quanto tali, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 c.p.», e Cass., sez. VI, 9 dicembre 2002-16 gennaio 2003, Di Campli Finore, Rv. 223341, secondo cui «non integra il reato di esercizio abusivo di una professione la condotta del praticante avvocato, abilitato al patrocinio, il quale abbia assunto la difesa di un minore nell’udienza di convalida dell’arresto tenuta dal Gip del Tribunale per i minorenni, in quanto, nei limiti in cui tale attività difensionale è consentita dalla norma sopravvenuta di cui alla l. 47/1999, art. 7, la modifica della norma extrapenale si riflette sulla struttura stessa del precetto penale ed opera, dunque, il principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2, cpv. c.p.)».

3. Alla stregua di quanto precede deve, nella specie, trovare applicazione l’art. 129 c.p.p., comma 1, e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (assorbendo tale pronuncia i motivi di ricorso).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 8 Concessione per nuove costruzioni; Piano regolatore particolareggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 8.4.2003, tempestivamente depositato, gli esponenti premettono in punto di fatto di aver avanzato domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale, nel territorio del Comune intimato, località Scacciagalline; che i terreni dei deducenti sono confinanti tra loro, concorrendo a formare un unico lotto della superficie complessiva di mq. 5.022; che tale lotto ricade in sottozona "B3, Piano di zona 167" del vigente P.R.G. del Comune di Formia.

Con la nota impugnata il Dirigente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Formia esprimeva parere contrario al rilascio della vista concessione, sul rilievo che:… "essendo decaduto il vincolo strumentale…l’area di che trattasi non è più regolata urbanisticamente (zona bianca);….per tali zone scattano le norme di salvaguardia regolate dalla L. R. n. 86/90 ed è previsto un indice di m.c. 0,003 per metro quadrato edificabile".

A sostegno del presente ricorso gli interessati denunciano l’illegittimità della nota impugnata: 1) per violazione degli art. 9 della L. 18.4.1962, n. 167 e dell’art. 17 della L. 17.8.1942, n. 1150; per violazione dell’art. 4 della L. 28.1.1977, n. 10in relazione all’art. 1 della L.R. 24.11.1990, n. 86 ed eccesso di potere sotto vari profili; violazione del P.R.G.

Il Comune di Formia non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 2.12.2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Giova premettere che il Piano di Zona per l’edilizia residenziale pubblica è stato introdotto dalla Legge 18.4.1962, n. 167, quale strumento urbanistico finalizzato essenzialmente all’acquisizione di aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in relazione all’accertato fabbisogno abitativo previsto per l’arco temporale di un decennio.

È noto che la natura e le finalità di detto Piano consistono nella costruzione di alloggi a carattere economicopopolare, cioè nel fornire case di tale tipo a basso costo o comunque contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli, esigenza sociale, quest’ultima, che soddisfa il riferimento ai "motivi di interesse generale", previsti dall’art. 42 comma 3 Cost. che giustificano la espropriazione delle aree all’uopo necessarie.

D’altro canto, trattandosi di un intervento pubblico nel mercato immobiliare la legge fissa determinati limiti al fine di armonizzare questo con l’iniziativa privata introducendo, da una parte, il citato arco temporale del decennio e, dall’altra, una quota minima ed una massima del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato da soddisfarsi attraverso il PEEP.

Ciò premesso, deducono i ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 167/1962; dell’art. 17 comma 1 L. 1150/1942; dell’art. 4 L. 10/1977 in relazione all’art. 1 L.R. 86/1990; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, violazione del PRG.

Il ricorso è fondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che al momento dell’esame della domanda di concessione edilizia prodotta dai ricorrenti il piano di zona per l’edilizia economica e popolare in località Scacciagalline, approvato con delibera consiliare 279 del 1 dicembre 1978, era divenuto inefficace per decorrenza del termine di validità dello stesso.

Il lotto dei deducenti è peraltro inserito nel visto piano di zona il quale – secondo quanto affermato in ricorso – è stato in gran parte eseguito alla scadenza del periodo di vigenza del piano stesso.

Tale area non può tuttavia ritenersi sfornita di regolamentazione urbanistica (zona bianca), con conseguente applicazione dell’art. 4 L. 10/1977 e l’art. 1 della L.R. 86/1990. Quest’ultima disposizione infatti presuppone la totale assenza di strumentazione urbanistica mentre nella fattispecie esiste sia un PRG che il piano di zona, per quanto sia scaduto il suo termine di attuazione.

L’art. 17 della L. 17.8.1942, n. 1150, rubricato "Validità dei piani particolareggiati" dispone che: "decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell’art. 14.

In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che:…"ai sensi dell’art. 17, primo comma, della L. n. 1150/1942, il piano particolareggiato, decorso il termine stabilito per l’esecuzione, diventa inefficace relativamente alla parte in cui non ha avuto attuazione, rimanendo, però, fermo, a tempo indeterminato, l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

Ne consegue che tali previsioni, in linea di principio, rimangono efficaci a tempo indeterminato (nel senso che costituiscono le regole determinative del contenuto della proprietà delle aree incluse nel piano attuativo), diventando inefficaci col decorso del termine unicamente le previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, dovendosi intendere, quest’ultimo concetto, però, nel senso che non è più consentita l’ulteriore esecuzione del piano attuativo, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del suddetto piano (anche sugli allineamenti), che per tale parte ha efficacia ultrattiva" (Consiglio Stato Sez. V, 20 marzo 2008, n. 1216)

Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche è possibile in primo luogo concludere che nel caso di specie non si è in presenza di una zona bianca come, invece ha affermato erroneamente l’ente territoriale intimato; che, in mancanza di precise informazioni in ordine alla specifica destinazione del lotto dei ricorrenti secondo il piano di zona e del livello di attuazione di quest’ultimo, c spetta al Comune di Formia stabilire, in sede di rinnovazione del procedimento, se sussistono effettivamente i presupposti per applicare il suesteso art. 17 della l.u. ovvero se,, possa trovare applicazione la disciplina del PRG come vorrebbe il ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto sotto il profilo dell’erronea motivazione.

Quanto alle spese di giudizio sussistono motivi per dichiararle irripetibili.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.