Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 05-04-2011, n. 13581

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. G.F. ricorre per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila il 25 marzo 2010, che confermava la condanna inflittagli in primo grado per il delitto previsto dall’art. 388 c.p., comma 3. Con unico motivo denuncia la violazione della legge processuale, perchè la Corte, pur essendo intervenuta remissione di querela, non ha pronunciato sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. p.2. Il ricorso è fondato.

La querela è stata rimessa il 10 febbraio 2010 avanti alla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica dell’Aquila e, lo stesso giorno, l’imputato ha dichiarato di accettare la remissione.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, perchè, ancor prima della sua pronuncia, era sopravvenuta una causa di estinzione del reato.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela; condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 21-04-2011, n. 16083 Questioni di legittimità costituzionale Reati fallimentari

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta ha applicato, con sentenza resa il 19.7.2007, la pena su richiesta delle parti (anche) agli attuali ricorrenti, imputati, a vario titolo, di fatti di bancarotta fraudolenta.

Avverso la sentenza ricorre la difesa di C.P., di G.E. e di CO.Gi.Ma.Me., quest’ultima con due distinti atti di impugnazione. Doglianza comune ai ricorrenti è l’applicazione delle sanzioni accessorie – non dedotte nell’accordo pattizio – in misura fissa, anzichè pari alla durata della pena principale, come statuito da recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.

Inoltre, i ricorrenti lamentano l’insufficiente motivazione sulle ragioni che conducono all’affermazione di penale responsabilità dei prevenuti, nonchè la violazione dell’art. 444 c.p.p., comma 2 che esclude l’applicazione di pene accessorie.
Motivi della decisione

Il secondo motivo proteso a censurare l’assenza di adeguata motivazione al provvedimento è manifestamente infondato.

In tema di patteggiamento, l’accordo sulla pena esonera il giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione, sicchè dalla valutazione sintetica del fatto operata in sentenza deve dedursi la considerazione della sua limitata gravità, in relazione alla quale le parti non possono censurare il provvedimento adottato riguardo alla determinazione quantitativa della sanzione.

E’, invece, fondato il motivo coinvolgente la posizione del G..

Il preciso disposto dell’art. 445 c.p.p., comma 1 preclude la possibilità di infliggere sanzioni accessorie quando la pena, come nel caso della ricorrente, non superi i due anni di reclusione. La sentenza deve, al riguardo, essere annullata senza rinvio.

Per quanto trae, poi, alla doglianza circa la durata della sanzione accessoria dettata dall’art. 216, u.c. L. Fall., il Collegio non può decidere allo stato degli atti, ravvisato il contrasto di pronunce sul punto anche all’interno di questa Sezione.

Il quesito attiene all’interpretazione da assegnare all’art. 216, u.c., L. Fall., e, segnatamente, alla durata della sanzione dell’inabilitazione ivi prevista.

L’orientamento seguito, pressochè costantemente da questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta (rilevabile sin da Cass. Sez. 5, 16 ottobre 1973 Tonarelli, CED Cass. 126018), è nel senso che la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali ed all’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, sia fissata inderogabilmente nella misura di dieci anni, ancorandosi alla lettera della disposizione. Pertanto, non trattandosi di pena indeterminata, la sua durata si sottrae alla disciplina disposta dall’art. 37 cod. pen..

Tuttavia a fronte di siffatta lettura recenti sentenze (cfr. per es.

Cass. Sez. 5, 10 marzo 2010, Tonizzo, n. 9672; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2010, Travaini, n. 23720) hanno ritenuto che la fissità della sanzione accessoria contrasti con "il volto costituzionale" dell’illecito penale, e che il sistema normativo debba lasciare, comunque, adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, al fine di permettere l’adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete: in tal senso risulta illegittima la previsione che lascia il giudice privo di sufficienti margini di adattamento del trattamento sanzionatorio alle peculiarità della singola ipotesi concreta. E’ d’uopo sottolineare che questa impostazione ermeneutica aderisce all’ispirazione che hanno ispirato importanti provvedimenti del Giudice delle Leggi (C. Cost. Ord. 12 marzo 2008/4 aprile 2008 n. 91; C. Cost. Ord. 2 aprile 1980 n. 50) per cui In linea di principio … previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio di illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.

La sottrazione del giudizio ai consueti criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. urta, a parere della Corte, con le previsioni costituzionali degli art. 3, 27, e 111 Cost. (quest’ultima norma regolante il cd. giusto processo). E dubita questo Collegio che il Giudice Ordinario possa superare il dato testuale dell’art. 216, u.c. L. Fall., piuttosto spettando alla Corte Costituzionale l’eventuale affermazione di illegittimità della previsione, quando essa sia interpretata in aderenza all’espressa volontà legislativa, quale si palesa dalla sua indicazione letterale.

In questa prospettiva è agevole ravvisare il contrasto dell’art. 216, u.c., L. Fall., con gli artt. 3 e 27 Carta fondamentale, attesa la rigidità dispositiva della prescrizione penale, a fronte del variare della situazione concreta, caratteristica che determina una sostanziale ingiustizia nel trattare allo stesso modo condotte di rilievo penale tra loro differenti e difformemente sanzionate dal legislatore mediante la pena principale. Ci si riferisce alla cd. bancarotta preferenziale nonchè alla singolare ampiezza dell’escursione afflittiva contemplata dalle circostanze speciali di cui all’art. 219, commi 1 e u.c., L. Fall.). Tutto ciò per tacere della sproporzione che l’ordinamento appresta nei riti alternativi in cui -come nel caso in esame – la risposta della pena principale risulta grandemente inferiore al cospetto di quella accessoria, a cagione della diminuzione premiale consentita o imposta dal legislatore. Ma anche a fronte del novellato art. 111 Cost. è consentito evidenziare al riguardo una distonia di sistema: la norma costituzionale, nell’imporre all’ordinamento la celebrazione di processi giusti, non pretende soltanto un corretto svolgimento degli stessi per il rispetto della legge, delle garanzie assegnate alle parti, del contraddittorio, per l’espletamento della decisione in limiti di tempo ragionevoli. Essa prefigura anche la garanzia di un’equa soluzione, alla luce delle risultanze di causa che il giudice acquisisce nella varie fasi processuali. Non è dato, allora, scorgere quale effettiva utilità, per un processo giusto, possa derivare ad una decisione giusta quando, all’adempimento di essenziali prescrizioni processuali, che assicurano equilibrio del dibattito e pienezza di poteri argomentativi, si perviene – poi – alla soluzione che compete al giudice, terzo ed imparziale, tuttavia coartata nella disamina dei dati così correttamente versati in atti.

Ovvero, quale effettivo significato possa darsi ad un sistema che annovera un dettagliato paradigma valutativo negli artt. 132 e 133 cod. pen., ma, all’effetto pratico, impedisce al giudice di ricondurre siffatti esiti ad un’equa e adeguata considerazione sanzionatoria, ancorchè accessoria.

Il dubbio è rilevante nel caso concreto: la soluzione normativa dianzi indicata evidenzia la negazione del principio del minore sacrificio necessario nella risposta punitiva dell’ordinamento a fronte della violazione penale, quando nulla impedirebbe di estendere i parametri propri della pena principale ala misura della pena accessoria, assegnando al giudice, caso per caso, la più opportuna statuizione.

Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena accessoria a G. E., dichiarando nel resto inammissibile il suo ricorso.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, u.c., L. Fall., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost..

Pertanto, sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati ricorrenti C.P. e CO.Gi.Ma.Me..

Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ed agli adempimenti del caso, come in dispositivo.
P.Q.M.

Con Sentenza:

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena accessoria a G.E., dichiarando nel resto inammissibile il suo ricorso.

Con Ordinanza:

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, u.c.. L. Fall., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost..

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati ricorrenti C.P. e CO.Gi.Ma.Me..

Dispone che a cura della Cancelleria la presente Ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 06-05-2011, n. 17795

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Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di quella stessa città in data 6 novembre 2008, ha assolto V.G. dal reato di cui all’art. 595 c.p., comma 2, così qualificato il fatto originariamente contestato come calunnia, perchè non punibile ai sensi degli artt. 51 e 598 c.p..

In primo grado il V. era stato ritenuto colpevole del reato di calunnia nei confronti di C.M., funzionario ministeriale, per avere, nel corso dell’udienza camerale svoltasi davanti al TAR Sezione di Catania, avente ad oggetto il provvedimento di revoca, da parte del Ministero per il Commercio con l’estero, della registrazione quale operatore tradizionale per l’importazione di banane della Ortofrutticola Acese dei F.lli Grasso s.r.l, difesa dallo stesso V., dichiarato – in risposta ad una richiesta di chiarimenti del Presidente del collegio – che "per sentito dire nell’ambiente degli operatori del settore" il provvedimento di revoca del Ministero, a firma di C.M., era spiegabile con l’atteggiamento persecutorio assunto in danno dei propri clienti a seguito del loro rifiuto di versargli una cifra oscillante tra i 50 e i 100 milioni.

La Corte territoriale ha, invece, escluso la sussistenza del reato di calunnia ritenendo, sulla base dei termini generici e dubitativi in cui erano state espresse le parole incriminate, che il V. non intendesse incolpare falsamente il C.; tuttavia ha riconosciuto che la condotta configurasse il reato di diffamazione aggravata, non punibile ex art. 598 c.p. perchè realizzato nel contesto di un’attività difensiva.

2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla esclusione del reato di calunnia, di cui assume esistente tanto l’elemento oggettivo, che quello soggettivo.

Con un successivo motivo il ricorrente censura la sentenza anche per avere fatto applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 598 c.p., nonostante le espressioni ingiuriose non riguardassero in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia, costituito dalla istanza di sospensiva del provvedimento di revoca.

Infine, il pubblico ministero rileva che la Corte territoriale in presenza della causa estintiva della prescrizione non avrebbe potuto pronunciare una sentenza di proscioglimento mancando nella specie l’evidenza della innocenza dell’imputato, così come prescrive l’art. 129 c.p.p..

3. – La parte civile, dopo avere ripercorso dettagliatamente lo svolgimento dei fatti, ha dedotto i seguenti motivi:

– vizio di motivazione della sentenza di secondo grado per avere omesso di confutare specificatamente e adeguatamente le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, tanto sull’elemento soggettivo, che su quello oggettivo;

– erronea applicazione e violazione dell’art. 368 c.p., per avere escluso la sussistenza della calunnia nonostante l’imputato abbia accusato senza la minima incertezza il C. di concussione, dimostrando di essere perfettamente consapevole di quanto stava dicendo e del luogo in cui pronunciava quelle accuse;

– violazione degli artt. 595 e 598 c.p., per avere in maniera erronea ritenuto applicabile la causa di giustificazione in questione, in quanto l’accusa di concussione non può farsi rientrare tra le offese proferite nei discorsi pronunciati dai difensori innanzi all’autorità giudiziaria dal momento che manca ogni relazione diretta e immediata con l’oggetto della controversia, rappresentato dalla domanda di sospensiva del provvedimento di revoca della registrazione quale operatore tradizionale per l’importazione di banane dell’impresa patrocinata dal V.;

– violazione degli artt. 157 e 129 c.p.p., in quanto in presenza di una causa estintiva del reato, che nel caso in esame era rappresentata dalla prescrizione, la Corte territoriale e avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento soltanto in presenza dell’evidenza della non colpevolezza dell’imputato.

In conclusione, la parte civile chiede l’annullamento della sentenza ai soli fini civili, con ogni conseguenza di legge in ordine alle statuizioni civili, di cui chiede il ripristino.

4. – Ha presentato ricorso per cassazione anche l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, che ha censurato la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di diffamazione in relazione alla portata offensiva della frase, senza svolgere alcuna indagine ulteriore sull’elemento soggettivo.

Inoltre, rileva che la Corte avrebbe comunque dovuto pronunciare una sentenza di improcedibilità per mancanza della querela.
Motivi della decisione

5. – Devono ritenersi infondati i motivi con cui, nei ricorsi proposti dal procuratore generale e dalla parte civile, si censura la sentenza per avere escluso la sussistenza della calunnia.

Correttamente la Corte d’appello ha qualificato il fatto contestato all’imputato come diffamazione, rilevando che i "termini generici e dubitativi" con cui venne riportata ai giudici amministrativi la "diceria" riguardante il pubblico funzionario, sarebbero la dimostrazione che il V. non intendesse incolpare falsamente il C., ma semmai "rafforzare la strategia difensiva a favore dei suoi assistiti". In altri termini, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l’imputato versasse in una situazione di dubbio circa l’innocenza dell’incolpato (Sez. 6, 10 giugno 2009, n. 27846, Giglio;

Sez. 6, 6 novembre 2009, n. 46205, P.C. in proc. Demattè) e per questo la sua dichiarazione non fosse diretta ad attribuirgli la commissione di un reato, quanto piuttosto ad offrire una immagine del funzionario in grado di comprometterne la reputazione, alludendo alle "dicerie" sul suo conto, utilizzando consapevolmente espressioni ambigue, socialmente interpretabili come offensive della sua onorabilità.

Si tratta di una ricostruzione della condotta fondata su una coerente valutazione degli elementi di prova acquisiti, valutazione che non può essere sindacata in questa sede di legittimità, in quanto poggia su una motivazione che non può dirsi certamente illogica.

6. – Per quanto riguarda il rapporto tra l’esimente di cui all’art. 598 c.p., ritenuta dalla sentenza, e l’intervenuta prescrizione del reato, invocata dal procuratore generale e dalla parte civile, si osserva come questa Corte ha ritenuto che fra le cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., comma 2, rientri anche il fatto non punibile per l’esistenza di una scriminante, atteso che la formula "perchè il fatto non costituisce reato" comprende tutte le ipotesi – generali e speciali – di esclusione della punibilità, compresa quella del citato art. 598 c.p. (così, Sez. 6, 1 marzo 2001, n. 15955, Fiore). Di conseguenza deve riconoscersi che correttamente la Corte d’appello, pur in presenza della causa di estinzione del reato per l’intervenuta prescrizione, ha fatto applicazione dell’esimente di cui al citato art. 598 c.p..

7. – In ogni caso, si tratta di una questione che, al pari di quella con cui i medesimi ricorrenti hanno contestato lo stesso riconoscimento dell’esimente ex art. 598 c.p., deve ritenersi superata dalla fondata eccezione con cui l’imputato ha dedotto la mancanza di querela in ordine al reato di diffamazione. Infatti, non vi è dubbio che l’accertamento sulla procedibilità dell’azione penale sia pregiudiziale rispetto alla valutazione di merito del fatto: se un reato è perseguibile a querela di parte e la querela non viene proposta, il fatto astrattamente costituente reato è giuridicamente non rilevante, in quanto la valutazione di merito e la conseguente pronuncia di condanna o di proscioglimento presuppone la valida costituzione del rapporto processuale, costituzione che non può esserci se l’azione penale in ordine ad un reato perseguibile a querela non può essere iniziata per la mancanza di una valida e tempestiva querela (cfr., da ultimo, Sez. 5, 17 marzo 2010, n. 24687, P.G. in proc. Rizzo). Lo stesso principio deve valere anche nel caso di imputazione originaria perseguibile di ufficio e degradata in reato perseguibile a querela, come accaduto nel caso in esame (così, Sez. 5, 8 maggio 1992, n. 8260, Piccione).

8. – In conclusione, il difetto di querela determina l’annullamento della sentenza impugnata per la mancanza della necessaria condizione di procedibilità in ordine al reato di diffamazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di diffamazione, perchè l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4607 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

udienza;
Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale 5.7.2006, n. 1530, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori in relazione a n. 14 cavalle parapedonali cementate in terra ed a un dosso di 3 m circa, fissato sull’asfalto, nello spazio antistante l’ingresso del condominio ricorrente. Tale provvedimento era valevole anche come comunicazione di avvio del procedimento teso all’adozione della sanzione definitiva.

Il condominio ha depositato memoria endoprocedimentale e documenti.

È stata, comunque, emanata la determinazione dirigenziale 11.9.2006, n. 1944, prot. n. 45548, con cui è stata ingiunta la demolizione delle predette opere, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame, fondato sui seguenti motivi di doglianza:

1) violazione della norma di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), della L. 7.8.1990, n. 241: il condominio ha presentato memoria endoprocedimentale e documenti, evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva e l’insussistenza dell’abuso e, perciò, il travisamento dei fatti, ma l’Amministrazione non avrebbe valutato tali apporti;

2) travisamento di fatto per erronea individuazione dell’autore dell’asserita violazione urbanistica: la zona interessata dalle opere contestate non apparterrebbe al condominio, non rientrando tra gli spazi colorati in rosso, identificativi di detta appartenenza, indicati nella pianta allegata al regolamento condominiale; l’area condominiale sarebbe identificata dalla particella 166, mentre l’area di che trattasi non avrebbe alcun riferimento catastale;

3) carenza dell’elemento oggettivo dell’abuso edilizio contestato: nella specie si sarebbe trattato di mero intervento di manutenzione ordinaria, consistente nella sostituzione dei paletti preesistenti usurati ed, a tal proposito, sono allegate fotografie del 9.11.2000, in cui risultavano già le cavalle parapedonali, a loro volta sostitutive di paletti esistenti sin dagli anni settanta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale.

Con ordinanza 17.3.2007, n. 1222, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 9.12.2010, con ordinanza collegiale 13.12.2010, n. 1847, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Roma ed è stata fissata la pubblica udienza del 14.4.2011 per la definizione del gravame.

Acquisita documentazione dal predetto Ente, nella menzionata pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso s’impugna la determinazione dirigenziale 11.9.2006, n. 1944, prot. n. 45548, con la quale il Comune di Roma ha ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di 14 cavalle parapedonali cementate in terra e di un dosso di 3 m circa, fissato sull’asfalto.

2 – Come si è rilevato in narrativa, con ordinanza collegiale 13.12.2010, n. 1847, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Roma.

2.1 – In particolare, dal momento che il condominio ricorrente ha assunto la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la proprietà dell’area su cui insistono le suddette opere contestate apparterrebbe ad altro soggetto, così come già evidenziato in sede procedimentale, ed ha prodotto in giudizio una planimetria, riportante in rosso l’area di sua proprietà, allegata al regolamento condominiale, rispetto alla quale gli interventi edilizi sarebbero esterni, non risultando chiaro a questo Tribunale se effettivamente le opere in questione fossero o meno ubicate in detta area, si è disposto un sopralluogo, nel contraddittorio delle parti, teso ad accertare in modo puntuale tale localizzazione, e si è ordinato il deposito delle relative risultanze.

2.2 – Il Comune di Roma ha eseguito il disposto sopralluogo, ma non in contraddittorio con la controparte, poiché "l’area dove sono state realizzate le opere abusive non risulta(va) essere di proprietà del condominio".

3 – È evidente che con la dichiarazione appena menzionata la stessa Amministrazione ha riconosciuto il dedotto difetto di legittimazione passiva del Condominio in relazione all’intervento contestato.

3.1 – Fondate sono, perciò, le doglianze denunciate sub 1) e 2).

4 – In primo luogo è chiaro il travisamento dei fatti in cui è incorsa l’Amministrazione comunale.

5 – Essa, così facendo, non ha neppure tenuto conto della memoria endoprocedimentale prodotta dal ricorrente condominio, in tal caso determinando anche la dedotta violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge 7.8.1990, n. 241.

6 – In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, potendosi assorbire la censura che non ha costituito precipuo oggetto della presente disamina.

6.1 – Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato.

7 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico del Comune di Roma, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio in favore del ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (2.000/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.