Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 08-06-2011, n. 22776

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con sentenza in data 18.11.2009 la corte di appello di Firenze, a conferma della pregressa decisione del gip del tribunale di Prato in data 5.2.2008, che dichiarava colpevoli R.V., reo confesso, del delitto di rapina aggravata in concorso – capo c) dell’imputazione – e M.S. di associazione a delinquere e di tutta una serie di rapine di cui, tranne per una, era reo confesso, giustificava le pene rispettivamente inflitte agli imputati- tre anni di reclusione e Euro duemila di multa per il R., anni cinque di reclusione e la stessa pena pecuniaria per il M. – ritenendoli non meritevoli delle pur richieste attenuanti generiche, per via dei loro precedenti penali e della gravità dei reati, elementi di disvalore tali da non poter essere ridimensionati dal dedotto stato di tossico – dipendenza del M. e dalla confessione, peraltro in un contesto chiaramente di per sè indiziante, del R..

2- I due imputati ricorrono per cassazione ed ripetono le stesse doglianze dei motivi di appello, funzionale a valorizzare l’asserito stato di tossico- dipendenza di entrambi gli imputati, e il loro comportamento processuale caratterizzato dalle avvenute confessioni.

3 – I due ricorsi sono inammissibili per il fatto che le ragioni poste a loro sostegno ripetono, senza elementi di novità, motivi di appello a cui i giudici di merito hanno dato congrua risposta.

In proposito, comunque, può rilevarsi che lo stato di tossicodipendenza, ancorchè dimostrato o altrimenti risultante dagli atti, non comporta l’automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche, specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a determinare quel complesso di elementi (oggettivi e soggettivi) non tipicamente previsti dalla legge che il giudice prende in considerazione, come è avvenuto nella specie, per adeguare maggiormente la sanzione al caso concreto.

Con riferimento alle dichiarazioni confessorie, poi, e del M. e del R. può ribadirsi, a parte ogni pur possibile considerazione del contesto già gravemente colpevolizzante in cui si sono poste, che è legittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta nella considerazione, pur negativa, dei fattori attenuanti nei motivi d’impugnazione.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 24-06-2011, n. 5657 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente ha depositato in data 10 gennaio 2011 nota d’udienza con cui, evidenziando che, nelle more del giudizio, l’area in cui esercita la propria attività è stata oggetto di transizione definitiva alle trasmissioni digitali terrestri, e che la medesima ha ricevuto dal Dipartimento per le Comunicazioni del resistente Ministero il provvedimento di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, depositato in atti, ha dichiarato non avere più interesse alla decisone del ricorso, chiedendo, per l’effetto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese;

CONSIDERATO che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO che, peraltro, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25124 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le parti ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata ai ricorrenti nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-12-2011, n. 26993 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificata in data 17.11.1993 F. R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani I.G., deducendo: che nel 1989, a seguito di un arrossamento agli occhi, si era recato presso lo studio del convenuto, suo medico curante il quale gli aveva prescritto l’uso di un collirio (il Betaptioptal) senza ulteriori controlli specialistici; che, a causa di detto collirio e del suo uso protratto nel tempo (a seguito di successive prescrizioni di detto medico), aveva iniziato ad avvertire disturbi visivi, con conseguente ricovero ospedaliero in (OMISSIS) e poi in (OMISSIS), ove veniva sottoposto a terapie di vario genere per essere risultato affetto da un glaucoma da cortisone; che, inoltre, a seguito anche di un intervento chirurgico aveva subito una menomazione visiva ad entrambi gli occhi.

Chiedeva quindi il risarcimento di danni patrimoniali e morali anche in relazione alla ridotta capacità relazionale e lavorativa.

Costituitosi il F. che affermava, a sua volta, di essere esente dalla responsabilità per aver prescritto il detto farmaco solo per un periodo di tempo limitato, espletata consulenza di ufficio, l’adito tribunale di Trani, con sentenza n. 897/2003, rigettava la domanda non ritenendo sussistere alcuna responsabilità professionale a carico del F..

A seguito dell’appello di quest’ultimo, costituitosi l’ I., la Corte d’Appello di Bari, con la decisione in esame depositata in data 29.4.2009, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava l’ I. al pagamento della somma di Euro 445.098,00, con interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo (non adottando alcun provvedimento sulla domanda di garanzia proposta in primo grado nei confronti dell’Allsecures, in seguito Axa Assicurazioni, non essendo stata la stessa riproposta in appello).

Affermava, in particolare, la Corte di merito che la patologia del F. era ascrivibile "al di là di ogni ragionevole dubbio" alla colpa professionale dell’ I. che aveva prescritto un uso prolungato del collirio in questione anche in mancanza del cosiddetto consenso informato.

Ricorre per Cassazione l’ I. con un unico articolato motivo, assistito da memoria; resiste con controricorso il F..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, e relativi quesiti, si deduce violazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 2043 e 2697 c.c.; si afferma in proposito che "contrariamente a quanto affermato in motivazione, come emerge dalla ricostruzione dei fatti, non risulta minimamente accertato che il rapporto contrattuale tra l’ I. e il suo paziente abbia avuto una non corretta esecuzione ed abbia dato luogo ad uno specifico inadempimento da parte del medico; nel caso di specie manca, da parte del presunto danneggiato l’allegazione specifica del fatto dell’inadempimento, con la precisa individuazione del fatto lesivo, fonte dei danni conseguenti, riscontrabili ex art. 1223 c.c., e ciò anche con il riferimento al ritenuto difetto di informazione".

Il ricorso è inammissibile perchè, a fronte di un’ampia e logica motivazione, prospetta alla Corte circostanze di fatto e documentali non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità.

Infatti la Corte di merito ha, come detto, con adeguate argomentazioni e sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali, dato conto della ratio decidendi, in particolare affermando che "il F. è risultato affetto da glaucoma secondario da cortisone (circostanza pacifica, accertata dal ctu e risultante dalle cartelle cliniche in atti, oltre che dalle consulenze tanto del F., quanto della stessa società assicuratrice in giudizio); tale patologia è stata causata (altra circostanza inoppugnabile, ammessa sia dal ctu sia dai consulenti di parte) dall’uso protratto del collirio a base di cortisone; anzi, precisando meglio l’iter eziologico, l’abuso di cortisone provoca l’ipertensione oculare, a sua volta responsabile della patologia glaucomatosa. Sicchè si può affermare con certezza che il nesso di causalità tra l’uso del farmaco in questione e l’evento lesivo è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio" e che "… ebbene, a fronte di tali dichiarazioni, si può dire che la realtà è un’altra, posto che l’appellante ha prodotto la prescrizione della visita specialistica oculistica del dr. I. che reca la data del (OMISSIS) (la visita fu effettuata poi appena due giorni dopo).

Quindi, a stare alla stessa versione dell’ I., egli sin dalla primavera del (OMISSIS) accerta la gravità della situazione, ma non si perita di prescrivere immediatamente una visita specialistica, dal momento che è inconfutabilmente provato che la sua prescrizione reca la data del (OMISSIS)", per poi concludere, con riguardo al consenso informato, che "l’ I., pur gravato dall’onere di provare di aver adempiuto all’obbligo di informazione, ha mancato la prova; inoltre, le risultanze processuali consentono di affermare che l’unica visita specialistica prescritta è quella del (OMISSIS), quando ormai la malattia era nella fase irreversibile".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
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