Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 05-08-2011, n. 31360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del 5 dicembre 2007 emessa dal Tribunale di Udine, ha confermato il giudizio di responsabilità di E.G. per ripetute cessioni di cocaina a favore di T.A. (capo n. 6), ma ha ridotto la pena inflitta a due anni di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.

2. – Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, avvocato Stefano Comand.

Con il primo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per incertezza del fatto di reato contestato, in quanto non risultano indicati nè il luogo, nè il tempo, nè soprattutto il numero delle cessioni. Una tale incompletezza della contestazione avrebbe consentito all’unico testimone di riferire soltanto in udienza le volte in cui l’imputato gli avrebbe venduto le dosi di cocaina, pregiudicando il diritto di difesa.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3 in quanto le dichiarazioni di T.A., cioè dell’acquirente della sostanza stupefacente venduta da E. G., non sono state sottoposte alla verifica dei riscontri. Si assume che il T. avrebbe dovuto essere considerato concorrente nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato all’imputato, sicchè le sue dichiarazioni andavano qualificate come chiamate in correità e, quindi, riscontrate.

Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192 c.p.p., avendo la sentenza fondato il giudizio sulle dichiarazioni del T. senza considerare la sua scarsa attendibilità e la circostanza che ha fornito diverse versioni in ordine al numero delle cessione eseguite dall’imputato.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

3.1. – Quanto al primo motivo si rileva che il capo di imputazione individua in maniera specifica la condotta contestata all’imputato, facendo riferimento a ripetute cessioni di quantitativi di cocaina nei confronti di T.A. ed è proprio la contestata ripetizione della condotta che giustifica l’indicazione della data di commissione del reato con la formula "fino all’aprile 2003". Sicchè deve escludersi la dedotta nullità del decreto di citazione, peraltro già rigettata dal giudice di merito, dovendo riconoscersi che l’imputato è stato messo nelle condizioni di potersi difendere pienamente dalle accuse.

3.2. – Riguardo al secondo motivo, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale (così, Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea). Ne consegue che nel caso in esame correttamente sono state ritenute pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da T.A., dovendo escludersi che dovessero essere riscontrate ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3. 3.3. – Infine, del tutto inconferente è l’ultimo motivo, avendo la sentenza impugnata ritenuto attendibile il T., nonostante alcune incertezze nel suo racconto, che sono state ritenute irrilevanti nella valutazione circa la credibilità del teste.

4. – Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 05-10-2011, n. 1738 Patente

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Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1 dicembre 2010, notificato il 15 febbraio 2011, con il quale il Prefetto di Taranto, richiamando la segnalazione della questura dalla quale si evinceva che il ricorrente aveva circolato alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della patente, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Nella camera di consiglio del 13 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nel caso in esame la revoca della patente di guida è stata assunta ai sensi dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada, per essersi il ricorrente messo alla guida nonostante la Prefettura gli avesse sospeso la patente di guida e durante il periodo di sospensione di validità della patente.

L’art. 218, comma 6, del C.d.S. dispone testualmente:

"Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo".

Il quinto comma del medesimo articolo prevede che l’opposizione è ammessa ai sensi dell’art. 205, norma che (prima della soppressione del secondo disposta dall’art. 23 del d.lgs. n.507 del 1999) attribuiva al pretore (piuttosto che al giudice di pace) la competenza in ordine alle contestazioni delle sanzioni amministrative accessorie.

In base alle norme citate, la revoca della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria, per cui la relativa impugnazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

Infatti, la giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui il provvedimento di revoca della patente costituisca sanzione accessoria di illeciti amministrativi o penali connessi a violazioni del c.d.s., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2003, n. 6630, Tar Bologna, sez. I, 25 marzo 2010, n. 2716; Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2007, n. 3444; Tar Liguria, sez. II, 13 maggio 2009, n. 1035).

In base a queste considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la cognizione della controversia è, quindi, riservata al giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 codice del processo amministrativo, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e indica come giudice competente il Giudice Ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-10-2011, n. 1920 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato e depositato come in narrativa, la società ricorrente si duole dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla comunicazione di avvio di procedimento volto alla declaratoria di decadenza dal contributo già elargito, nonché sulla istanza di riesame addotta dalla stessa impresa ricorrente.

Premette di aver infatti ottenuto un contributo nell’ambito del "Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013" di cui al Bando pubblicato nella G.U.R.S. 18 aprile 2008 n.17 per la misura 214 ("Pagamenti Agroambienatali", sottomisura 214/1 ("Metodi di Gestione dell’Azienda Ecosostenibili"). Espone che l’Amministrazione, avendo rilevato il mancato rispetto delle condizioni espressamente previste dal Bando quanto al piano di concimazione da approntare con il software Metafert, ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza, con contestuale domanda di recupero delle somme elargite.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1)Violazione e falsa applicazione del punto 2.1.3. del bando e degli artt. 1 e 2 L.241/90. Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della P.A., eccesso di potere.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla legge ed in questo caso è stato del tutto disatteso in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento del 21/07/2010

2)Violazione e falsa applicazione dei punti 2.1.3 e 3.10 del Bando e degli artt. 1 e 2 L.241/90. Eccesso di potere.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione risulta illegittimo anche considerato che mancavano i presupposti per l’avvio del procedimento di decadenza.

3)Violazione e falsa applicazione delle norme del bando, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, eccesso di potere.

Il silenzio sulla conclusione del procedimento si è protratto illegittimamente per oltre un anno.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del silenzio serbato, avanzando altresì domanda di risarcimento del danno ex art.31 c.p.a..

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ovvero l’inammissibilità per errata intimazione dell’amministrazione regionale competente, siccome in Sicilia vige la pluri soggettività dei singoli rami dell’articolazione assessoriale della medesima amministrazione.

Alla presente adunanza camerale, presenti i procuratori delle parti hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, rappresentando altresì che -oltre le eccezioni di rito già articolate dall’Avvocatura erariale nello scritto difensivo – l’Amministrazione avrebbe comunque provveduto con provvedimento espresso concludendo il relativo procedimento in data 20/11/2011.

Ritiene il Collegio di dover previamente prendere le mosse dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

L’eccezione è condivisibile comportando, in conseguenza, l’inammissibilità del gravame per le considerazioni che seguono.

Ed invero la Sezione ritiene di dover aderire all’orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla esperibilità del rito del silenzio unicamente per le materie e questioni rispetto alle quali sussiste la giurisdizione del giudice adito sul rapporto controverso.

Secondo l’orientamento predetto, risulta infatti inammissibile il ricorso ex art. 21bis, l. n. 1034 del 1971, nel testo introdotto dall’art. 2, l. n. 205/2000 (ora art. 31 c.p.a.), diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 24 marzo 2011, n. 227; in termini T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 luglio 2009, n. 3793, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 dicembre 2010, n. 34860).

Ora, nel caso in esame la pretesa sostanziale agitata dal ricorrente, già beneficiario di un contributo pubblico rispetto al quale è stata comunicato l’avvio del procedimento di decadenza per mancata osservanza degli obblighi nascenti dal bando, ha consistenza di diritto soggettivo: qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07 aprile 2011, n. 359, confr. anche in termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 aprile 2011, n. 2867; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 07 marzo 2011, n. 176).

Applicando le coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali sopra esposte, il rapporto sottostante è attratto alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente non percorribilità in questa sede del rimedio previsto dall’art.31 c.p.a. avverso il silenzio mantenuto dall’Amministrazione.

Il ricorso in esame deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2011) 18-10-2011, n. 37522 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 24732 dell’1 luglio 2010, la Sezione Quarta Penale di questa Corte confermava la sentenza del 25 febbraio 2009 della Corte d’Appello di Campobasso nella parte in cui dichiarava la penale responsabilità di B.A.M. in ordine ai reati di cui agli artt. 113, 449 e 434 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 3 per aver cooperato, quale sindaco pro tempore del Comune di San Giuliano di Puglia unitamente ad altri, mediante azioni ed omissioni, a determinare le condizioni per il crollo della scuola (OMISSIS) ubicata in quel comune, consentendo, favorendo ed illecitamente autorizzando, inoltre, la indebita frequentazione dell’edifico scolastico da parte di alunni, insegnanti, personale amministrativo e pubblico e così cagionando, in occasione di un evento sismico in data 31 ottobre 2002, il crollo di detto edificio e la morte di 28 persone (27 bambini ed un’insegnante) e lesioni personali ad altre 39 (bambini, insegnanti ed operatori scolastici).

Avverso la suddetta pronuncia, il predetto proponeva ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p..

Premessa un’articolata descrizione della vicenda processuale, lamentava che la decisione della Sezione Quarta doveva ritenersi frutto di una errata percezione, da parte del Collegio, della realtà risultante dagli atti e dai documenti di causa e, per tali ragioni, meritevole di essere corretta e riformata.

Deduceva, in particolare:

– 1. che la Corte di cassazione aveva errato nel ritenere corretta la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso laddove affermava che il crollo della scuola era da addebitarsi ad esso ricorrente e agli altri imputati per aver autorizzato la soprelevazione di una piccola parte della scuola pregiudicando, così, la stabilità dell’edificio.

Ciò in quanto non si era tenuto conto delle risultanze della perizia disposta dal G.I.P., che evidenziava l’esecuzione di interventi i quali avevano richiesto il taglio di una trave in cemento armato e la presenza di un disassamento di una parete.

Tali evenienze, se tenute nel debito conto, avrebbero dimostrato la fondatezza del vizio di illogicità della motivazione opportunamente denunciato – 2. La sentenza era errata anche nella parte in cui aveva ritenuto corretta la tesi della Corte territoriale in merito all’applicabilità della normativa antisismica pur in mancanza di un inserimento del comune di San Giuliano negli elenchi delle zone antisismiche.

– 3. Nel valutare la sua posizione, la Corte aveva errato nel rinvenire un profilo omissivo a lui addebitabile in merito ad un atteggiamento di negligente inerzia a fronte di sollecitazioni ricevute in relazione all’acquisizione di documentazione inerente l’edifico scolastico, smentito dalla deposizione di un teste e fondato, quindi, su un evidente travisamento del fatto.

– 4. La Corte aveva respinto le censure mosse alla sentenza di secondo grado sul presupposto che le stesse integravano un nuovo esame nel merito a fronte di una pronuncia connotata da logicità e coerenza in realtà inesistenti, poichè tale valutazione si fondava su circostanze errate tutte risultanti dalla sentenza impugnata e dalla documentazione espressamente richiamata che indicava.

– 5. La sentenza aveva ignorato la rilevante circostanza che nel corso del suo mandato l’amministrazione comunale aveva proceduto alla sola parziale sopraelevazione di una parte della scuola, peraltro da altri progettata, realizzata e collaudata, mentre il crollo aveva interessato l’intera ala scolastica, la quale aveva già subito danni dalle scosse sismiche della notte precedente.

Insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso.

In data 22 settembre 2011 veniva depositata in cancelleria memoria di replica nell’interesse delle parti civili con la quale si richiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Occorre preliminarmente ricordare quale sia l’ambito di operatività dell’art. 625 bis c.p.p. delineato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 16103, 30 aprile 2002) hanno a tale proposito precisato che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità che giustifica l’applicazione dell’art. 625 bis c.p.p. consiste in un "errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso".

Nella motivazione viene ulteriormente precisato che: se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonchè gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.

Ulteriori considerazioni sono state svolte in una successiva decisione (Sez. 1 n. 17362, 23 aprile 2009) ove, tenendo ben presenti i principi indicati dalle Sezioni Unite, si è ricordato come l’art. 625 bis c.p.p. sia stato introdotto dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, comma 6 su espressa sollecitazione della Corte Costituzionale (sentenza 395/2000) e sul modello di analogo istituto previsto dal codice di procedura civile, che in relazione a detta disposizione possono ritenersi formati canoni interpretativi consolidati e recepiti anche dalla dottrina proprio in ragione della sua origine e della elaborazione sviluppatasi con riferimento alla corrispondente norma processualcivilistica.

Data tale premessa, viene richiamata l’attenzione sulla circostanza, pure evidenziata dalle SS. UU., che l’introduzione dell’art. 625 bis c.p.p., sebbene abbia fatto venir meno il carattere di assolutezza della regola dell’intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, non ne ha comunque escluso il ruolo determinante di cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato e dello stesso sistema processuale nonchè di basilare sostegno al principio che le disposizioni in materia di ricorso straordinario, per la loro natura derogatoria alla suddetta intangibilità, non possono trovare applicazione al di fuori dei casi specificamente considerati in forza del divieto di cui all’art. 14 disp.gen..

Si aggiunge, poi, che la specificità della disposizione ne limita l’applicazione al solo errore di fatto costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di Cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che sia, inoltre, caratterizzato dall’influenza esercitata sulla decisione (in tal senso "viziata") dalla inesatta percezione di risultanze processuali, il cui travisamento porti ad una sentenza diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono effetto dell’errore medesimo.

Alla luce di tali considerazioni la menzionata decisione, richiamando altri arresti giurisprudenziali, ribadisce che non possono essere dedotti errori valutativi o di giudizio; che l’errore di fatto deve concretarsi in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di Cassazione e, richiamando la terminologia utilizzata dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita": e purchè tale fatto non abbia rappresentato "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare", anche implicitamente ovvero che appartenga per legge al dibattito processuale in quanto questione rilevabile d’ufficio;

l’errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo";

che l’errore può consistere anche nell’omissione dell’esame di uno o più motivi di ricorso, sebbene entro determinati limiti, specificamente menzionati.

Sulla base di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare di tutta evidenza che la sentenza è del tutto esente da quegli errori che, con argomentazioni palesemente infondate, il ricorrente ritiene di rilevare nella motivazione.

Tale manifesta infondatezza emerge inequivocabilmente dalla semplice lettura dei motivi di ricorso in precedenza sintetizzati, il cui contenuto è solo apparentemente riferibile ai presupposti per l’applicabilità dell’art. 625 bis c.p.p..

Va poi rilevato, come peraltro correttamente indicato nella memoria prodotta dalle parti civili, che tutti gli errori di fatto asseritamente riscontrabili nella sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte sono insussistenti, avendo quel Collegio esaminato compiutamente tutte le circostanze inerenti la vicenda processuale. E così, ad esempio, si è tenuto in considerazione il dato fattuale inerente al taglio di una trave ed al disassamento dell’edificio (del quale viene dato conto nella premessa della richiamata sentenza), del contestato inserimento del Comune di San Giuliano negli elenchi delle zone antisismiche, nonchè di tutti gli ulteriori elementi configuranti la ritenuta colpa del ricorrente.

Il ricorso si risolve, dunque, in un palese tentativo di porre nuovamente in discussione l’esito del giudizio attraverso la denuncia di supposti errori che non si configurano, comunque, in una difettosa rappresentazione percettiva perchè inerenti al contenuto valutativo della decisione e, come tali, estranei all’ambito di applicazione dell’art. 625 bis c.p.p. come sopra delineato.

In altre parole, quello che il ricorrente intende far rilevare è un ipotetico errore di giudizio non proponibile attraverso il ricorso straordinario.

Va peraltro rilevato che, da quanto è dato desumere dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario, le questioni prospettate sotto altra forma in questa sede erano già state offerte in esame, quantomeno in parte, con i motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese alle parti civili in solido che liquida in Euro 3.500,00 per quelle assistite dall’Avv. Massimo Di Noia ed Euro 5.000,00 per quelle assistite dall’Avv. Sante Foresta oltre a d IVA ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.