Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza n. 3205 del 17.12.2010 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 16.06.2009 ha condannato gli imputati per il delitto di truffa e altro.

Avverso la pronunzia della Corte di Appello gli imputati a mezzo di difensore propongono congiuntamente un unico ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con un primo motivo i ricorrenti contestano la erronea applicazione dell’art. 16 c.p.p. per essere stata emessa la sentenza di primo grado da giudice territorialmente incompetente discutendosi, secondo la imputazione, di indebite erogazioni previdenziali periodiche ottenute con artifizi e raggiri ai danni dell’INPS, il che avrebbe comportato la qualificazione del reato di truffa come ad esecuzione prolungata piuttosto che ad esecuzione istantanea, con rilievo della competenza non del Tribunale di Teramo ma del Tribunale di Ascoli Piceno.

Con un secondo motivo lamentano la erronea applicazione degli artt. 483 e 640 c.p. per avere la Corte di Appello acriticamente accreditato e confermato la ricostruzione dei fatti di causa prospettata nella sentenza di primo grado in contraddizione con plurime risultanze istruttorie.

Con un terzo motivo i ricorrenti contestano erronea applicazione dell’art. 43 c.p. e art. 530 c.p.p., comma 2, per avere ritenuto la Corte di merito sussistente il dolo di truffa a fronte di numerose e contrarie risultanze istruttorie che, opportunamente valorizzate, avrebbero coerentemente determinato una decisione di assoluzione.

2.- Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Per pacifica opinione il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente (Cass. 30 maggio 1997, n. 3869). La L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, in materia di collocamento dei lavoratori in mobilità, stabilisce che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6.

Sostengono i ricorrenti che tale disposizione concerna una erogazione a carattere periodico, come tale determinante l’effetto della natura prolungata di un reato come quello di truffa, normalmente a consumazione istantanea. Infatti, perfezionatosi il delitto al momento della prima erogazione, lo stesso giungerebbe a consumazione soltanto al momento dell’ultima erogazione storicamente verificatasi.

Al contrario e come correttamente motivato dai giudici di merito, la norma in oggetto è riferita a singole prestazioni a titolo di sgravi contributivi percepite in ragione della assunzione per una unità di tempo non inferiore e pari ad un mese di un lavoratore in mobilità.

Al maturare di detto periodo di tempo, corrisponde il diritto alla contribuzione. Qualora a seguito di artifizi e raggiri l’ente previdenziale sia indotto a più erogazioni successive, rimane vittima di altrettante fattispecie di reato ciascuna autonomamente apprezzabile rispetto all’altra.

Così definita la natura giuridica della erogazione, come occasionale – ancorchè reiterabile – ma non periodica, ne consegue la manifesta infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale (per insussistenza della connessione in ragione di più episodi di reato sorretti dal vincolo di continuazione) del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Ascoli Piceno, quale tribunale del luogo in cui si è consumato il primo reato ad esecuzione prolungata.

Circa il secondo e il terzo motivo, vale osservare quanto segue.

Alla Corte di cassazione resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite.

La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; 10 luglio 2007, n. 35683; 11 gennaio 2007, n. 7380). Nel caso di specie il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo completo e privo di discontinuità logiche respingendo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa e ritenendo integrate le figure di reato anche sotto il profilo dell’elemento psicologico.

Il ricorso espone invece una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accertata dai giudici, inammissibilmente sollecitando anche in questa sede un giudizio di merito.

L’inammissibilità originaria del ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza di merito, con la conseguente impossibilità di dichiarare l’eventuale sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p..

3. – All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-10-2011) 23-11-2011, n. 43295

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Svolgimento del processo

1. M.M. ricorre avvero la sentenza della Corte di Appello di Caitanissetta del 15 luglio del 2010, che ha ribadito la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 316 ter c.p., affermata con pronunzia del Tribunale di Enna del 9 luglio 2007 e ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio. Inoltre ha confermato le statuizioni risarcitorie in favore del Comune di Aidone, costituito parte civile.

2. Con un primo motivo, il M. reitera la eccezione di nullità della pronuncia per violazione del diritto di difesa, atteso che egli era assistito in primo grado dal medesimo difensore della parte civile; con un secondo motivo si duole della affermazione di responsabilità, non sostenuta da adeguata motivazione sui presupposti del reato e sulla dosimetria della pena. Invoca la attenuante di cui all’art. 62, n. 4; con successiva memoria, il M. precisa che fino alla dichiarazione di nomina dell’avv.to Curcuraci, avvenuta il 17 luglio 2007, egli era assistito non dai due professionisti indicati in sentenza ma dall’avv.to Impillizzeri, che contestualmente alla nuova nomina aveva revocato.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevato che il reato ascritto al M., punito nel massimo con la pena di anni tre di reclusione, è estinto per prescrizione.

2. Il regime applicabile è quello, più favorevole, introdotto dalla L. n. 251 del 2005: ricorre la condizione di cui all’art. 10, comma 3, della citata novella, essendo stata la sentenza di prime cure pronunciata nel 2007; il tempo occorrente per l’estinzione è pari ad anni sette e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; pertanto, tenuto conto della data di commissione, risalente all’aprile 2003, il termine si è maturato alla fine del mese di ottobre 2010. 3. Non ha alcun rilievo, pertanto, la denunciata violazione del suo diritto di difesa, per incompatibilità del difensore, peraltro infondata, – dato che non è stata affatto dimostrata nei gradi di merito la dedotta doppia qualità del difensore-. 4, Nel merito, sotto il profilo della responsabilità, in assenza di cause di inammissibilità del ricorso, come pure di alcuna delle condizioni che rendano applicabile il disposto di cui all’art. 129 c.p.p., comma, 2, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

5. In punto di diritto va osservato, però, che, in tema di declaratoria di prescrizione quando vi è costituzione di parte civile, questa Corte (ex plurimis SSUU 35490/2009 riv 244273 – Cass.;

3284/2009 riv 245876 – Cass. 14863/2004 riv 228597 – Cass. 16067/2001 riv 219510, in modo costante ha affermato il principio secondo il quale il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, è tenuta decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 2. 6. La cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane, quindi, integra e il giudice dell’impugnazione deve verificare l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice.

7. I rilievi mossi dal M. in ordine alla ravvisabilità del reato in esame non hanno fondamento, atteso che è stato accertato dalla corte che il ricorrente, nonostante fosse consapevole e della consistenza del suo conto in banca, acceso dopo la percezione del sussidio, e della necessità di comunicare all’ente comunale ogni variazione di reddito, omise la relativa dichiarazione correttiva e continuò così a godere del beneficio assistenziale, altrimenti non dovuto. Il M., a fronte di tale chiaro accertamento dei fatti ed alla logica conclusione che la corte ne ha tratto, non ha sviluppato validi argomenti contrari, invocando la necessità di approfondimento degli accertamenti istruttori, del tutto irrilevanti, stante la natura istantanea del reato in esame.

8. Tanto basta, dunque, per la conferma delle statuizioni civili, essendo all’evidenza ultroneo l’esame dell’ultimo motivo concernente il trattamento sanzionatorio.

9. La pronuncia è, dunque, da annullare, con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la conferma della condanna al risarcimento in favore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46531 Ammissibilità e inammissibilità

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della corte di appello di L’Aquila, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Pescara del 4 ottobre 2006, per mancata specificità dei motivi con i quali il T. si era doluto della eccessività della pena inflitta e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato perchè effettivamente con l’atto di appello il T. si era genericamente doluto della eccessività della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della impugnazione, come specificamente richiesto dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

La mera richiesta di riduzione della pena, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non consente di ritenere l’appello ammissibile.

La notifica dell’ordinanza ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis è regolare non trattandosi di prima notifica.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 19-01-2011, n. 41

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Svolgimento del processo

Con bando pubblicato il 13 dicembre 2003, il Comune di Alcamo indiceva una procedura selettiva per titoli e corso-concorso, finalizzata alla copertura di n. 11 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D1, interamente riservato al personale a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Comune, appartenente alla categoria "C". La signora Mi.Ro. partecipava al concorso e si classificava al 18° posto della graduatoria provvisoria con punti 37,40 ma, ritenendo che la Commissione esaminatrice avesse adottato un errato criterio di valutazione dei titoli di studio dei partecipanti alla procedura concorsuale, proponeva, avverso gli atti del concorso, ricorso al T.A.R. Palermo, con cui deduceva: "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della lex specialis, nella parte in cui richiama espressamente l’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato dalla Giunta comunale di Alcamo con deliberazione n. 115 del 16/5/2002, successivamente modificata con deliberazione n. 267 del 4/11/2004). Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste".

La valutazione dei titoli di studio posseduti dai candidati avrebbe dovuto essere effettuata in base ai criteri previsti dall’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, espressamente richiamato dall’art. 5 del bando di concorso, in virtù del quale il parametro di riferimento sarebbe il titolo richiesto per l’accesso dall’esterno, essendo unico titolo valutabile ex art. 15, tipologia A, del citato Regolamento. La Commissione, invece, avrebbe erroneamente valutato i titoli di studio necessari per l’ammissione dall’interno al posto di Istruttore direttivo amministrativo, cioè i diplomi di scuola media superiore, ai sensi dell’art. 15 lett. B) del predetto Regolamento.

Si analizzava di seguito in ricorso, alla luce di tale censura, l’attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio in favore di 16 candidati, indicandosi per ciascuno di essi il punteggio che, secondo la ricorrente, sarebbe correttamente spettato.

La signora Mi., qualora la Commissione esaminatrice avesse legittimamente operato, si sarebbe collocata al 4° posto della medesima graduatoria e dunque in posizione utile all’inquadramento nella categoria D – posizione economica D1, con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Alcamo per sostenere la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Si costituiva, altresì, tra gli altri, il sig. Ca.Sa., odierno appellante, per eccepire la disintegrità del contraddittorio, cui la ricorrente ovviava avendolo disposto il T.A.R. con OCI n. 106/08.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1208/08, accoglieva il prefato ricorso annullando, per l’effetto, i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Ca.Sa., deducendo vari motivi di impugnazione della sentenza gravata, ne ha conclusivamente chiesto l’annullamento, previa riunione del ricorso in argomento, per connessione soggettiva ed oggettiva, con quello proposto, avverso la medesima sentenza, dal Comune di Alcamo, iscritto al n. 1389/08, ritenuto ancora "pendente". Costituitasi con apposita memoria, la signora Mi.Ro. ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità e/o l’irricevibilità dell’appello proposto dall’odierno ricorrente.

Parte appellata, infatti, ha osservato che:

1) il sig. Ca.Sa., avendo chiesto di riunire il ricorso in epigrafe con quello incoato dal Comune di Alcamo, ha dimostrato di sapere dell’esistenza di quest’ultimo appello nonché del fatto che, essendogli stato notificato dal Comune ricorrente quale parte del giudizio di primo grado, detto appello era già stato deciso alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 e si era, quindi, in attesa di pubblicazione della relativa sentenza;

2) ciononostante, l’odierno ricorrente non avrebbe provveduto a proporre il ricorso in epigrafe entro il termine decadenziale di 60 giorni perlomeno, non risultando essergli stata notificata l’impugnata sentenza, dalla data in cui gli sarebbe stato notificato l’appello principale del Comune.

Ha poi contestato, nel merito, i motivi di impugnazione dedotti dal sig. Ca. con l’appello in epigrafe chiedendone, conclusivamente, il rigetto.

L’odierno appellante ha replicato alla suddetta eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità ex adverso sollevata, eccependo la "inesistenza dell’appello notificato dal Comune di Alcamo" ovvero la "inconducenza delle doglianze sotto diverso profilo".

L’affermazione di parte appellata, secondo cui egli avrebbe saputo dell’esistenza del suddetto ricorso n. 1389/08, per essergli stato notificato, rimarrebbe indimostrata non essendo stata suffragata da alcuna prova documentale.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, nell’ipotesi di mancata notificazione della sentenza di prime cure, il termine decadenziale di proposizione dell’appello improprio o autonomo non decorrerebbe dalla notificazione dell’appello principale, in quanto nessuna esplicita disposizione processuale consentirebbe di pervenire a tale opzione ermeneutica.

Ha, infine, concluso per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità dell’appello di cui in epigrafe, sollevata da parte appellata.

Invero, la circostanza che il Comune di Alcamo avesse già impugnato la sentenza n. 1207/08 con il ricorso in appello n. 1392/08 era certamente nota al sig. Ca., sia per essere stato parte nel processo di primo grado, per cui gli è stato notificato il relativo appello, e sia per avere attestato detta circostanza allorché ha chiesto la riunione dell’appello in epigrafe con quello n. 1392/08, incoato dal Comune di Alcamo, a suo dire ancora pendente, ma in realtà già trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22/4/2009.

Alla luce delle superiori evidenze, il Collegio, aderendo alla favorevole giurisprudenza non condivisa da parte appellante, ritiene che il ricorso in epigrafe vada dichiarato irricevibile in quanto, trattandosi di appello incidentale improprio o autonomo, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 60 giorni decorrente, in caso di mancata notifica della sentenza impugnata, dalla data di notificazione dell’appello principale, cioè del primo appello (c.d. principale) proposto dal Comune avverso la medesima sentenza.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di giudizio, determinate nella misura di Euro 3.000 (tremila), vengono poste a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Le spese di giudizio, determinate in Euro 3.000 (tremila), sono poste a carico di parte soccombente. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.