Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3637 Durata

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 6/4/01, aveva disposto la custodia cautelare in carcere di M.R., alias H.R., per cui il prevenuto veniva, prima arrestato in Turchia, e, poi, estradato in Italia il 23/12/09.

Il M. è stato condannato, con sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 20/12/06, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, perchè riconosciuto colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, art. 609 bis e octies c.p., e detta pronuncia è stata appellata dai difensori dell’imputato.

Nelle more del processo di secondo grado la difesa del prevenuto ha presentato istanza di scarcerazione per decorrenza del termine di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, che la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 3/8/2010, ha rigettato, disponendo, ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), la sospensione del termine di fase corrispondente al termine di redazione della sentenza impugnata.

Avverso detta ordinanza la difesa del M. ha proposto appello, deducendo che la sospensione era intervenuta dopo la scadenza naturale del termine, nel quale andava computato anche il periodo di carcerazione sofferta pure a fini estradizionali.

Il Tribunale della Libertà di Bologna, con ordinanza del 25/8/2010, ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e ordinato la rimessione in libertà del M..

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna censurando la ordinanza de qua laddove il Tribunale non si è pronunciato in ordine alle misure coercitive anche cumulative, che l’art. 307 c.p.p., comma 1 bis, consente al giudice di assumere, quando le imputazioni riguardino, come nella specie, reati richiamati dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Inoltre la circostanza che l’imputato in passato sia fuggito dall’Italia, riparando in Turchia, rende concreto il pericolo di fuga.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La ordinanza oggetto di impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale. Rilevasi, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche da un giudice diverso di quella dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l’ordinanza intende sospendere (Cass. 15/3/99, n. 596); e che in tema di mandato di arresto Europeo, la custodia cautelare sofferta all’estero in esecuzione dello stesso, deve essere computata anche agli effetti dei termini di fase, giusta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 33 – Corte Cost. n. 143/08 – (Cass. 11/9/08, n. 35139).

Il Tribunale osserva, a giusta ragione, che indubbiamente il potere di disporre la sospensione del termine di fase per il periodo occorrente per la stesura della motivazione, indicato dal giudice di merito ex art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, può essere adottato, stante la natura meramente dichiarativa del provvedimento, anche dopo il deposito della motivazione e finanche da giudice di appello.

Nondimeno, esso presuppone che il termine, il cui corso viene sospeso, non sia ancora giunto a naturale scadenza, dal momento che, diversamente opinando, non si verterebbe al cospetto di una sospensione, ma si attribuirebbe alla stessa un non consentito effetto retroattivo, determinando la reviviscenza di un termine ormai spirato.

Rileva, di poi, il giudice del riesame che:

– nella specie, la ordinanza di sospensione è stata pronunciata il 3/8/2010, in un momento successivo alla scadenza del termine di fase, indicato dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2;

– vi è evidenza documentale della sottoposizione del M., in Turchia, a detenzione provvisoria a fini estradizionali verso l’Italia a far data dal 30/7/09;

– non risultano concorrenti altri titoli privativi della libertà personale, così che la carcerazione sofferta, a far data dal 30/7/09 risulta utilmente computabile, ai fini del calcolo del termine di fase, da ritenere decorso già al 29/7/2010. Consegue da ciò la cessazione di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione.

E’ di netta evidenza che il decidente ha fatto buon governo del dettato normativo e dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-02-2011, n. 1420 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del 10 gennaio 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;

Dato avviso orale della possibile immediata decisione della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’impugnato provvedimento, il quale sanziona ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 16 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 le seguenti opere di ristrutturazione edilizia, perché realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo:

– su un immobile oggetto di concessione in sanatoria n. 86890 del 27 gennaio 1998 è stato realizzato ampliamento in muratura per circa metri quadrati 15,50 e d’altezza variabile. Ultimato ed adibito a vano camera da letto e posto in collegamento tramite varco porta con l’abitazione preesistente. All’interno del manufatto venivano demolite e ricostruite tramezzature per una diversa distribuzione degli spazi interni;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta violazione dell’articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 perché le opere non erano in corso di esecuzione va respinta perché la sanzione edilizia di cui all’articolo 33 del citato D.P.R. n. 380/2001 non richiede come presupposto che le opere da sanzionare siano in corso di esecuzione;

– la censura la quale lamenta che le opere non sono soggette a vincolo di inedificabilità va respinta perché l’assenza di vincoli non esime, per la realizzazione di opere quali quelle realizzate, dalla previa acquisizione di un titolo edificatorio;

– parimenti, la censura la quale rileva che le opere possono essere sanate va respinta perché la sanabilità delle opere non esime dalla previa acquisizione di un titolo edificatorio;

– parimenti, le censure le quali rilevano che l’abuso è stato commesso in zona di espansione residenziale e mantiene le distanze di legge dalla strada e che l’opera realizzata rientrerebbe nell’ampliamento di cubatura consentito dal nuovo Piano casa vanno respinte perché anche queste invocate circostanze non esimevano dalla realizzazione delle opere previa acquisizione del titolo edificatorio;

– le censure le quali rilevano difetto di motivazione circa il contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici e circa il danno che il provvedimento potrebbe arrecare ai ricorrenti vanno respinte perché l’impugnata la sanzione edilizia è un atto dovuto, cui l’Amministrazione era tenuta a prescindere da valutazioni e/o considerazioni circa il contrasto dell’opera con gli strumenti urbanistici e circa il danno che il provvedimento potesse arrecare ai soggetti sanzionati;

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 500,00 (cinqueecento/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Roma, e le liquida in Euro 500 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-05-2011, n. 9677 Ricorso

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evato:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari il 27 giugno 2006, depositata in Cancelleria il 30 giugno 2006;

– che con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da B.M. avverso il precetto notificatole nell’interesse di Citifin – Citicorp Finanziaria – S.p.A.;

– che il ricorso della B. è svolto in due motivi, attinenti, il primo, a violazione o falsa applicazione di norme di legge, il secondo, sia ad error in procedendo per omessa pronuncia sia a vizio di motivazione;

osserva:

– che, nel caso in esame, il ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (30 giugno 2006);

– che, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4 il motivo deve concludersi, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; nel caso dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è imposta la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione s’assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

– che, quanto a quest’ultimo caso, la norma è stata interpretata nel senso che il motivo deve concludersi con un "momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti" (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007);

– che, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass. sez. un. n. 5624 del 2009);

– che, riguardo al ricorso in trattazione, il primo motivo, con cui si denuncia il vizio di violazione di legge, manca del tutto del quesito di diritto, ai sensi della norma sopra richiamata;

– che, con riferimento al secondo motivo – formalmente unico, ma in effetti articolato in profili relativi sia ad error in procedendo per omessa pronuncia sia a vizio di motivazione – è del tutto mancante la formulazione di un separato e riconoscibile quesito di diritto per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, mentre la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si risolve in generiche affermazioni, non idonee a prospettare sinteticamente alla Corte la questione in ordine alla quale è chiesta la delibazione, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata in punto di identificazione dei limiti di detta questione;

– che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– che non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 22-03-2011, n. 11502 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Assise di Appello di Roma ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza di primo grado proposta da B. L.F. ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Si osserva in tale provvedimento che la richiesta di restituzione nel termine è fondata sull’erroneo presupposto che il B. non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, mentre risulta che egli è stato detenuto per i fatti di cui alla sentenza di primo grado dal 27 maggio al 28 novembre 2000. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del B., che la denunciano per violazione ed errata applicazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Si osserva che l’accoglimento della richiesta di restituzione nel termine, ai sensi della disposizione citata, è preclusa esclusivamente dalla effettiva conoscenza da parte dell’imputato del procedimento o del provvedimento che intende impugnare e dall’accertamento che egli abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

In particolare, la effettiva conoscenza deve essere interpretata come conoscenza piena che derivi da un atto giuridico idoneo a garantire l’effettivo esercizio dei diritti di difesa dell’imputato.

Si deduce, quindi, che il B. non solo non ha avuto effettiva conoscenza della sentenza della Corte di Assise di Roma, ma anche della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consequenziali; nè vi è prova che egli abbia rinunciato volontariamente a comparire al processo a suo carico.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, l’imputato è restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale ovvero opposizione a decreto penale di condanna, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione o opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’opposizione o impugnazione, in quanto tardivamente proposte, pertanto, devono essere fondati sull’accertamento di entrambe le condizioni citate dalle norma e, cioè, anche sull’accertamento della volontà dell’imputato di non comparire o di non proporre impugnazione o opposizione.

Nel caso in esame, come osservato dal P.G. presso questa Corte, la conoscenza del procedimento, determinata dalla custodia cautelare subita, non s’accompagna alla conoscenza dei provvedimenti conclusivi del procedimento e tanto meno costituisce prova del fatto che l’imputato abbia successivamente rinunciato a comparire ovvero ad impugnare la sentenza di primo grado.

Non osta inoltre all’accoglimento della istanza il fatto che il difensore di ufficio dell’imputato abbia, a suo tempo, proposto appello avverso la sentenza (Corte Costituzionale sentenza n. 317 del 2009).

Orbene, il provvedimento con il quale la Corte di Assise di appello ha rigettato la richiesta del B. di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado è fondato esclusivamente sull’accertamento della conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento a suo carico, mentre manca qualsiasi prova della conoscenza del provvedimento emesso dal giudice di primo grado e, in ogni caso, della volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Roma per nuovo esame.

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