Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 14478 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.M.V. ricorra per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con i quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata de processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 6.4.1985 al 2.4.2008.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di De.

M.V. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data (OMISSIS), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è fondato, avendo già la Corte enunciato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criterì previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo" (Cassazione civile, sez. 1, 30/12/2009, n. 27719).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto il ricorso può essere deciso nel merito.

Sotto tale profilo il ricorso è tuttavia infondato in quanto, avendo la Corte ritenuto che "L’art. 25, p.1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nel testo approvato a Roma il 4 novembre 1950, subordinava il diritto di ricorso spettante ad ogni persona fisica vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione alla dichiarazione dell’alra parte contraente di riconoscere la competenza dell’autorità europea al riguardo; pertanto, avendo l’Italia reso tale dichiarazione il 31 luglio 1973, solamente dal 1 agosto del detto anno la irragionevole durata del processo è rilevante ai fini dell’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2" (Cassazione civile, sez. 1, 20/06/2006, n. 14286), la durata del processo prima del decesso del dante causa del ricorrente (circa tre anni), che è l’unica che assume rilievo in presenza di azione esercitata iure ereditatis, non ha sostanzialmente ecceduto quella da ritenersi ragionevole.

Le spese del giudizio di merito debbono gravare sul ricorrente e vengono liquidate in misura pari a quella determinata dalla Corte d’appello mentre non si deve pronunciare su quelle di questa fase stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta fa domanda introduttiva; condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione della spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 630, di cui Euro 430 per onorari e 200 per diritti, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2011, n. 15789 Pensione

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Svolgimento del processo

Il Pretore di Nola con sentenza del 14.1.1998 accoglieva la domanda proposta da S.L. di riconoscimento dell’assegno di invalidità con decorrenza 1.11.1996.

L’INPS interponeva appello chiedendo la riforma dell’impugnata sentenzar si costituiva l’appellato chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Venivano disposte due consulenza tecniche in grado di appello ed il Tribunale del lavoro di Nola con sentenza del 17.10.2007, accogliendo per quanto di ragione l’appello, dichiarava il diritto dello S. alla prestazione richiesta con decorrenza solo dal 1.7.2003, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Il Tribunale rilevava che entrambi i consulenti avevano accertato il superamento della soglia invalidante e che la decorrenza poteva essere stabilita al luglio 2003.

Propone ricorso S.L. con un motivo; resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso si denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso della controversia, prospettato dalla parti ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5.

Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.

Nella prima parte del ricorso si sviluppano critiche del tutto generiche alla motivazione della sentenza impugnata che, a dire del ricorrente, pur avendo ritenuto insufficienti le due relazioni effettuate in appello, avrebbe poi accolto le conclusioni in esse stabilite. Il giudice di appello ha spiegato in realtà in modo persuasivo e logicamente coerente che, comunque, i due consulenti hanno entrambi, pur con qualche imprecisione diagnostica, concordemente accertato il superamento della soglia invalidante e che la stessa va fatta risalire al Luglio del 2003. Non emerge, quindi, alcuna contraddittorietà o carenza della motivazione sul punto.

Nella seconda parte del quesito il ricorrente lamenta l’avvenuta compensazione delle spese posto che in appello si è avuto solo un accoglimento parziale del gravame dell’INPS e si formula il seguente quesito di diritto" l’accoglimento parziale del gravame di controparte, legittima o meno la totale compensazione delle spese di 1^ e 2^ grado del giudizio?.

Ora a parte la considerazione che la censura non è coerente con il motivo così come avanzato di omessa o insufficiente motivazione in quanto sembra voler configurare una erronea applicazione di legge, in ogni caso la decisione impugnata sul punto recepisce l’orientamento di questa Corte secondo cui "atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa; ne consegue che il giudice – il quale ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., incontra come unico limite l’impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi" (Cass. n. 16821/10.8.2005). Pertanto l’avvenuta compensazione delle spese, tenuto conto anche del drastico spostamento in avanti della decorrenza, appare congruamente motivata.

Il ricorso va quindi rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

Stante la natura della controversia e l’epoca di introduzione del ricorso: nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17903 ebbrezza

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 13 febbraio 2006 la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso ed il Ministero dell’Interno ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 34 del 7 febbraio 2005 con cui il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto aveva accolto l’opposizione proposta da C.G. avverso il provvedimento che, a seguito del verbale della Polizia stradale che gli aveva contestato la violazione dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento previsto dalla legge, gli aveva decurtato 20 punti dalla patente di guida, pari = a 10 punti per ciascuna delle suddette violazioni, avendo ritenuto il giudicante l’illegittimità del cumulo e quindi ridotto la decurtazione a punti 10. Resiste con controricorso C. G..
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, assumendo che la guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione psicofisica del conducente costituiscono due condotte distinte che, come tali, sono sottoposte alla regola del cumulo materiale delle rispettive sanzioni, sicchè il giudice a quo ha errato nel ritenere, in applicazione del principio del ne bis in idem, che la prima condotta assorba anche l’altra. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare che deve considerarsi legittima la decurtazione complessiva di 20 punti dalla patente di guida per le violazioni, commesse nel medesimo contesto, dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 che rappresenta la somma della decurtazione di 10 punti prevista dalla tabella di cui all’art. 126 bis per ciascuna delle predette violazioni (Cass. n. 3745 del 2009).

Tale precedente va qui confermato, dovendosi rilevare che l’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 prevedono e puniscono due diverse condotte, la prima costituita dalla guida in stato di ebbrezza (comma 2) e la seconda dal rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), che danno luogo a fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma, sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici che essa intende proteggere. Va pertanto escluso che tra le stesse ricorra un’ipotesi di concorso apparente, con conseguente assorbimento dell’una nell’altra. Ciò comporta, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell’art. 204 bis C.d.S., si dichiara assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai primo motivo; sussistendone le condizioni, non apparendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto, in parte qua, dell’opposizione. Tenuto conto che sulla questione proposta i precedenti specifici si sono formati dopo la proposizione dell’opposizione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C. G. avverso il provvedimento di decurtazione dei punti dalla patente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 25-05-2011, n. 20822 Reato continuato e concorso formale

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Gargano Laura del Foro di Bergamo.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 marzo 2010, la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza con la quale, in data 29 novembre 2007, il Tribunale di Bergamo condannava L.M.Z. per il reato di cui agli artt. 81 e 609 quater c.p. (così modificata l’originaria imputazione) in danno della nipote, allora infraquattordicenne, X. L.Y., ripetutamente costretta a subire atti sessuali consistititi in palpeggiamenti delle parti intime e congiunzioni carnali.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza d’appello, ponendo in evidenza le numerose contraddizioni nella versione dei fatti rinvenibile tanto nelle dichiarazioni della persona offesa quanto in quelle dei testimoni escussi.

Osservava che tali discrepanze tra le diverse dichiarazioni non erano imputabili alle difficoltà di espressione, come ipotizzato dai giudici di merito, in quanto tutte le persone sentite erano state assistite da interpreti qualificati, cosicchè la Corte territoriale e, prima ancora, il Tribunale, non ne avevano adeguatamente valutato il contenuto cadendo in contraddizione laddove dette dichiarazioni venivano considerate valide nelle parti in cui evidenziavano elementi di responsabilità dell’imputato e viziate da errori linguistici nelle parti in cui si contraddicevano.

Poneva inoltre l’accento sulle diverse versioni dei fatti fornite dalla persona offesa in corso di denuncia, nell’incidente probatorio ed al dibattimento nonchè l’errore in cui erano incorsi i primi giudici nel considerarla del tutto indifferente a precedenti contrasti intercorsi tra i genitori e lo zio e dei quali si era invece dichiarata a conoscenza durante la sua deposizione.

Evidenziava, inoltre, il contenuto di altre dichiarazioni per chiarirne le ritenute, palesi incoerenze e stigmatizzava la manifesta illogicità dell’affermazione secondo la quale l’esito della visita ginecologica evidenziava come unico responsabile dei rapporti sessuali lo zio senza spiegare le ragioni per le quali doveva escludersi che la persona offesa avesse avuto rapporti con altri uomini.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito tenuto conto della sua incensuratezza, elemento sicuramente valorizzabile.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

La sentenza impugnata non presenta, invero, alcun elemento di contraddizione o manifesta illogicità e fornisce adeguata e puntuale risposta a tutte le doglianze mosse dalla difesa nell’atto di appello, risposte peraltro già fornite, come rilevano i giudici, nel giudizio di primo grado.

Va in primo luogo osservato come la Corte territoriale abbia chiarito in modo inequivocabile le ragioni della non perfetta linearità delle dichiarazioni rese dalle persone di nazionalità cinese escusse.

Come infatti viene dato atto nello stesso ricorso, durante il giudizio di primo grado si era riscontrata la difficoltà dei testi escussi di comprendere anche la lingua cinese "ufficiale" parlata dagli interpreti, tanto che si era reso necessario reperirne uno proveniente dalla stessa regione dove si parla un particolare dialetto.

Le difficoltà di comprensione dei testi escussi emergono chiaramente dal contenuto del ricorso, ove sono riportati brani di trascrizioni e sono state attribuite dai giudici di merito anche al particolare retaggio culturale.

Di tali circostanze viene dato conto, spiegando anche le ragioni per le quali le dichiarazioni sono ritenute attendibili nel loro nucleo essenziale, così come il racconto della persona offesa, consentendo così di pervenire ad un complessivo giudizio di affidabilità dell’esito decisorio.

Va a tale proposito osservato che il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni testimoniali va effettuato sul contenuto globale delle stesse e non può ridursi, come avviene in ricorso, nell’estrapolazione di singoli brani dal contesto generale e nella loro analisi finalizzata ad evidenziare incongruenze o imprecisioni che, se collocate all’interno di un ambito più ampio, non inficiano minimamente la loro consistenza ed il loro valore probatorio.

Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è uniformemente orientata nell’escludere la possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa in tema di reati sessuali (Sez. 3 n. 21640, 8 giugno 2010;

Sez. 3 n. 40160, 6 dicembre 2006: Sez. 3 n. 34110,12 ottobre 2006).

Nella fattispecie, il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni testimoniali effettuato dalla Corte d’Appello si palesa logico e privo contraddizioni, avendone i giudici valutato l’intrinseca coerenza nonchè la veridicità e unicità del nucleo essenziale, mentre le censure mosse in ricorso riguardano singoli particolari di minima importanza che per nulla sbiadiscono la evidenza dei dati probatori acquisiti e, conseguentemente, la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito ed il loro complessivo giudizio.

La Corte territoriale ha peraltro chiaramente affermato che le dichiarazioni della persona offesa, di per sè attendibili, hanno trovato numerosi riscontri nelle dichiarazioni rese dai genitori della minore e, in particolare, nelle dichiarazioni della zia alla quale il ricorrente aveva confidato la relazione con la minore.

E’ stata posto in evidenza dai giudici dell’appello anche il comportamento tenuto dalla persona offesa nel corso della sua audizione e l’evidente turbamento manifestato per la passata negativa esperienza attraverso il pianto.

Altrettanto infondata risulta, poi, la critica circa la valutazione degli esiti della visita ginecologica, avendo la Corte di merito preso atto della circostanza che la minore risultava aver avuto pregressi e non recenti rapporti sessuali e rilevato che ciò costituiva un’ulteriore conferma della credibilità della stessa non essendo ipotizzabili ipotesi alternative a quelle prospettate dalla minore.

A fronte, dunque, di un apparato argomentativo solido e coerente, che non manifesta alcun cedimento logico, resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dai giudici di merito in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova.

Anche la infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta connotato da macroscopica evidenza.

La Corte territoriale ha negato la concessione delle attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi valorizzabili ai fini della concessione e l’assenza di segni di resipiscenza da parte dell’imputato, il tutto dopo aver osservato che la quantificazione della pena effettuata dal primo giudice, a fronte della gravità del fatto, connotato da una serie di abusi sessuali sfociati anche in ripetute penetrazioni di una minore dei quattordici anni per un periodo considerevole di tempo, doveva ritenersi addirittura "benigna".

Tale valutazione appare del tutto in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1 n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6 n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6 n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1 n. 4200, 7 maggio 1985).

Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, si è precisato che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 6 n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. 6 n. 42688,14 novembre 2008; Sez. 6 n. 7707,4 dicembre 2003).

Da tutto ciò deve conseguire la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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