T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 5166

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 ottobre 2010, depositato il successivo 19 ottobre, premesso di essere Confederazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore pubblico e in quello privato, la USAE impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, a mezzo dei quali è stata esclusa dal novero dei componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro per il quinquennio 2010 – 2015, diversamente da quanto accaduto per il quinquennio 20002005, ove, in esito al ricorso in opposizione dalla medesima proposto ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della l. 936/1986, confermato in sede giudiziale (Tar Lazio, Roma, I, 6842/2006; C. Stato, IV, 5161/2010), USAE occupava un seggio nell’ambito del CNEL.

Espone al riguardo parte ricorrente di non aver perduto medio tempore la rappresentatività a suo tempo riconosciutale in sede amministrativa e giudiziale.

Tant’è, prosegue parte ricorrente, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla scorta del parere formulato dal Dipartimento della funzione pubblica, con provvedimento del 12 marzo 2010, aveva comunicato che un rappresentante dell’USAE aveva diritto ad essere inserito tra i membri del CNEL nel settore della pubblica amministrazione.

Nel prosieguo del procedimento, però, per effetto del rigetto del ricorso in opposizione presentato dall’USAE per l’ottenimento di due rappresentanti in luogo di uno, nonché dell’accoglimento del ricorso in opposizione presentato da CSE, USAE è stata del tutto esclusa dal CNEL.

Ciò posto, avverso le predette deliberazioni, nonchè a sostegno della proposta domanda di riconoscimento dell’assegnazione di due posti nel CNEL per il quinquennio 20102015, parte ricorrente indirizza le censure di seguito illustrate nei titoli e, sinteticamente, nel contenuto.

1) Violazione di legge: art. 3 e ss. della l. 241/1990, art. 4 della l. 936/1986; difetto assoluto di motivazione; carenza e assenza totale di istruttoria; eccesso di potere; sviamento; manifesta ingiustizia; illogicità; disparità di trattamento; falsa e erronea interpretazione della l. 936/86; contraddittorietà.

La Funzione pubblica ha espresso un formale e motivato parere favorevole, all’esito della relativa istruttoria, sulla sussistenza dei presupposti di rappresentatività per l’assegnazione di un posto all’USAE, sulla base del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva assunto la precitata comunicazione del 12 marzo 2010 in ordine all’inserimento di un rappresentante dell’USAE tra i componenti del CNEL nel settore della pubblica amministrazione. Invece la successiva esclusione, disposta all’esito dei ricorsi presentati da USAE e da CSE, è stata disposta sulla base di un documento ("dossier anonimo") proveniente da un Dipartimento sfornito di competenze in materia (DICA) e privo dei requisiti minimi del’atto amministrativo (sottoscrizione; indicazione del redattore, del responsabile del procedimento, del dirigente; protocollo), eppertanto inesistente, con l’effetto che l’unico atto amministrativo che può rappresentare idoneo supporto motivazionale agli atti impugnati è la predetta relazione della Funzione pubblica, che contraddice in modo radicale il successivo "dossier".

2) Sotto altro e diverso profilo, violazione di legge: art. 3 e ss. della l. 241/1990, art. 4 della l. 936/1986; difetto assoluto di motivazione; carenza e assenza totale di istruttoria; eccesso di potere; sviamento; manifesta ingiustizia; illogicità; disparità di trattamento; falsa e erronea interpretazione della l. 936/86; contraddittorietà.

Gli atti impugnati non solo non soddisfano l’obbligo di rinforzata motivazione connesso all’espressione, da parte del "foglio volante" di cui sopra, di un diverso avviso rispetto alle risultanze dell’istruttoria condotta da Funzione pubblica, favorevole ad USAE, ma, vieppiù, anche ammettendo la validità della relazione del DICA, risultano contradditori con tali risultanze, che risultano espressamente confermate.

3) Sotto altro e diverso profilo, violazione di legge: art. 3 e ss. della l. 241/1990, art. 4 della l. 936/1986; difetto assoluto di motivazione; carenza e assenza totale di istruttoria; eccesso di potere; sviamento; manifesta ingiustizia; illogicità; disparità di trattamento; falsa e erronea interpretazione della l. 936/86; contraddittorietà.

Nel rilevare come la conclusiva determinazione di nomina dei componenti del CNEL abbia accolto il ricorso in opposizione di CSE limitatamente alla comparazione del grado di rappresentatività con USAE, rigettando sia il ricorso in opposizione della CSE contro CUB, sia il ricorso in opposizione di USAE contro CUB e CIU, si sostiene che, all’unico fine di pervenire all’esclusione di USAE, le relative determinazioni hanno conferito all’elemento indicativo del grado di rappresentatività costituito dal dato associativo numerico un peso del tutto diverso.

4) Sotto altro e diverso profilo, violazione di legge: art. 3 e ss. della l. 241/1990, art. 4 della l. 936/1986; difetto assoluto di motivazione; carenza e assenza totale di istruttoria; eccesso di potere; sviamento; manifesta ingiustizia; illogicità; disparità di trattamento; falsa e erronea interpretazione della l. 936/86; contraddittorietà.

USAE è stata illegittimamente esclusa anche dall’ulteriore posto per la categoria dei dirigenti pubblici, privati e dei quadri intermedi.

5) violazione e falsa applicazione della l. 936/1986; sviamento; contraddittorietà; illogicità; manifesta ingiustizia; falsi presupposti; errata interpretazione dei fatti.

Le nota di trasmissione DICA del provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione proposto da USAE volto ad ottenere il secondo seggio è erronea in punto di fatto, laddove afferma che USAE aveva agito per l’attribuzione di ulteriori due seggi (anziché di uno), ed attesta gravi carenze istruttorie.

6) violazione e falsa applicazione della l. 936/1986; sviamento; contraddittorietà; illogicità; manifesta ingiustizia; falsi presupposti; errata interpretazione dei fatti.

Il provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione proposto da USAE non è sostenuto da idonea istruttoria e motivazione.

7) violazione e falsa applicazione della l. 936/1986; sviamento; contraddittorietà; illogicità; manifesta ingiustizia; falsi presupposti; errata interpretazione dei fatti; violazione e falsa applicazione della l. 241/90; difetto e carenza di motivazione.

Il provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione proposto da USAE è basato esclusivamente sulla predetta relazione anonima, ed è pertanto carente di qualsiasi istruttoria e motivazione.

8) violazione e falsa applicazione della l. 936/1986; sviamento; contraddittorietà; illogicità; manifesta ingiustizia; falsi presupposti; errata interpretazione dei fatti; violazione e falsa applicazione della l. 241/90; difetto e carenza di motivazione.

Il provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione proposto da USAE assume a base anche non meglio precisate "osservazioni" del Ministero del lavoro, laddove queste ultime consistono in mere annotazioni su dati sindacali, di talchè la ridetta "relazione anonima" resta l’unico reale presupposto dell’atto, i cui vizi travolgono irrimediabilmente il provvedimento stesso.

9) violazione e falsa applicazione della l. 936/1986; sviamento; contraddittorietà; illogicità; manifesta ingiustizia; falsi presupposti; errata interpretazione dei fatti; violazione e falsa applicazione della l. 241/90; difetto e carenza di motivazione.

Il ricorso USAE contro CIU e CUB e quello CSE contro USAE e CUB sono collegati tra loro ed avrebbero meritato un esame congiunto, laddove, invece, sono stati scollegati e decisi con motivazioni tra esse contraddittorie.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Le intimate amministrazioni, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, instando per la reiezione dell’impugnativa.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate anche dalle contro interessate C.S.E., C.I.U. e C.U.B., nonché da C.I.S.L., costituitasi ad opponendum.

Nell’ambito delle predette difese, sono state spiegate anche eccezioni di carattere pregiudiziale.

Con ordinanza 11 novembre 2010, n. 4892, la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata in uno al ricorso.

Parte ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2011.
Motivi della decisione

1. Prescrive il comma 1 dell’art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 ("Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro") che il CNEL "è composto di esperti e rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:

a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;

b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ibis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;

II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese".

Il successivo art. 4, nel prevedere (comma 1) che "nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", soggiunge (comma 2) che "le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all’articolo 2".

Avverso l’elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4, è consentita la presentazione di ricorso amministrativo (comma 4); nel quale (comma 5 dell’art. 4) "le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro".

2. Il combinato disposto delle previsioni di cui ai riportati commi 2 e 5 dell’art. 4 della legge 936/1986 ha condotto la giurisprudenza a ritenere che il carattere nazionale dell’organizzazione sindacale costituisca requisito indispensabile per poter designare membri in capo al CNEL (C. Stato, IV, 29 gennaio 2008 n. 237): rilevando per l’effetto, quali indici del possesso del suindicato requisito, gli elementi indicati dalla disposizione da ultimo richiamata (ampiezza e diffusione dell’organizzazione; consistenza numerica della stessa; partecipazione all’attività di formazione e stipulazione di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; composizione di controversie individuali e collettive di lavoro).

Omogenee considerazioni sono state rassegnate da questa Sezione (sentenza 2 agosto 2006, n. 6839), osservandosi che:

– se l’art. 4, comma 2, attribuisce alle sole organizzazioni sindacali di "carattere nazionale" il potere di designazione di propri rappresentanti all’interno del CNEL (in linea, del resto, con il rango e l’efficacia territoriale che quest’ultimo assume nell’ordinamento, quale organo di rilevanza costituzionale),

– mentre il successivo comma 4 precisa che il grado di rappresentatività è correlato all’ampiezza ed alla diffusione delle strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla partecipazione effettiva alla formazione ed alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, nonché alla composizione delle controversie individuali o collettive di lavoro,

allora le due disposizioni riportate "vanno interpretate congiuntamente, sicché "l’ampiezza e la diffusione" delle organizzazioni in parola va pur sempre riferita al "carattere nazionale", che assurge a necessario ed ineludibile parametro di riferimento in sede di distribuzione dei posti di rappresentante all’interno del CNEL’".

Va anche rilevato che l’elaborazione giurisprudenziale si è data carico di integrare il criterio della maggiore rappresentatività con il criterio "pluralistico", chiarendo, in particolare, che è legittima l’assegnazione di un seggio a un’associazione (pur) minoritaria, la quale sia (tuttavia) dotata di una "certa rappresentatività" della categoria; ed affermando che, una volta accertata l’esistenza di una obiettiva consistenza dell’associazione minoritaria che ne evidenzi comunque una capacità rappresentativa, "il principio di partecipazione pluralistica impone che venga riconosciuto il diritto dell’associazione medesima di designare un proprio rappresentante… anche se ciò comporti, nei rapporti tra le varie associazioni, una deroga al principio della potenziale proporzionalità".

Ciò in quanto "la misura della rappresentatività e l’intensità del grado di espressività degli interessi non sono da assumere in funzione del solo dato quantitativo, ma anche in base alla specialità, qualità e rilevanza degli interessi collettivi espressi" (C. Stato, VI, 17 ottobre 1987, n. 1486; 10 luglio 1989, n. 846; 12 febbraio 1993, n.159; 3 giugno 1996, n. 767).

Tale orientamento giurisprudenziale, che presenta profili di persuasiva coerenza rispetto all’esigenza – come sopra esposta – di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza sindacale agli organismi nei quali le medesime siano, come nella fattispecie in esame, chiamate a designare propri componenti, merita peraltro di essere precisato con riferimento alle evenienze che possono venire in considerazione in relazione al numero dei posti suscettibili di assegnazione.

Tre, in particolare, le evenienze ipotizzabili.

In primo luogo, è possibile che il numero dei posti sia inferiore rispetto a quello delle organizzazioni aspiranti alla nomina di propri componenti.

In tale caso, inevitabilmente verrà in considerazione il criterio della maggiore rappresentatività – necessariamente contemperato con il complesso di indici rilevanti quanto alla fattispecie all’esame, per come precisati dalla sopra riportata disposizione di legge – con conseguente individuazione, nel novero delle organizzazioni "maggiormente rappresentative", di quelle (fra esse) "più rappresentative".

Se, ex converso, non si pone alcun problema di carattere interpretativo laddove il numero dei seggi sia pari a quello delle organizzazione aspiranti, evidentemente diverso è il caso in cui il primo sia superiore rispetto alle seconde.

Viene, infatti, necessariamente a configurarsi un numero "residuo" di posti che, di seguito all’assegnazione di un seggio per ciascuna organizzazione "maggiormente rappresentativa", è ulteriormente suscettibile di attribuzione in ragione dell’eccedenza dei seggi rispetto a queste ultime.

In tal caso, ritiene il Collegio che la concreta attuazione del principio pluralistico anzidetto esige la ripartizione dei seggi in modo da assicurare la più estesa presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative.

In altri termini, nell’ambito di un organo a composizione rappresentativa e nella disponibilità di un sufficiente numero di seggi da ripartire, il contemperamento del principio di pluralità con quello di proporzionalità postula la compresenza nell’organo anche di organizzazioni dotate di minore rappresentatività sul piano dei coefficienti numerici, specie allorché dette organizzazioni operino in specifici e peculiari settori di attività economica che altrimenti risulterebbero prive di rappresentanza.

Il principio proporzionale, che tiene conto della presenza di una certa categoria nell’ambito territoriale, deve dunque essere adeguatamente contemperato con il principio pluralistico, volto ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziate composizioni; giacché, diversamente, alla pluralità della rappresentanza non rimarrebbe altro senso se non quello meramente occupazionale dei componenti dell’organo, contro la più elementare razionalità organizzativa legata anche al maggiore grado di rappresentanza delle diverse componenti socio economiche nazionali (C. Stato, VI, 7 marzo 2007 n. 1067).

Per quanto superfluo, va tuttavia (conclusivamente sul punto) ribadito che la concreta operatività del principio di proporzionalità (al fine dell’individuazione delle organizzazione nei confronti delle quali operare la ripartizione dei posti disponibili) viene in considerazione esclusivamente in presenza della (presupposta, quanto necessaria) ricognizione del carattere di "maggiore rappresentatività": atteggiandosi tale modalità di distribuzione esclusivamente quale criterio (volto ad assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni di categoria) subordinato alla accertata qualificabilità delle stesse quali "maggiormente rappresentative".

3. Tanto premesso in ragione della necessità di inquadrare l’ambito normativo nel quale si situa la controversia all’esame, anche per come definito in via giurisprudenziale, occorre dar conto del contesto provvedimentale investito dal presente gravame.

Al riguardo, si osserva che USAE proponeva ricorso in opposizione ex art. 4, comma 4, l. 936/86 avverso la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 12 marzo 2010 recante, ex art. 4, comma 3, della stessa legge, l’elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, che vedeva un componente designato dall’USAE nell’ambito del settore "pubblica amministrazione".

In detta sede, USAE deduceva nei confronti della CUB l’attribuzione di un seggio ulteriore in relazione alla predetta categoria, nonché nei confronti di CIU l’attribuzione di un seggio in relazione alla categoria "dirigenti pubblici privati e quadri intermedi".

L’USAE esponeva al riguardo, rispettivamente:

– che la CUB è presente nel settore in modo marginale, per effetto della separazione dalla RdB, fondatrice di una nuova CUB;

– che, alla luce dei dati ARAN relativi al biennio 200809, rispetto alla CIU, censita per poche centinaia di unità, USAE è accreditata per n. 62.024 unità iscritte tra quadri e dirigenti; che per il settore privato, diversamente da CIU, USAE, oltre all’autocertificazione, ha esibito al Ministero del lavoro migliaia di dati certificati dalle amministrazioni private nelle quali è rappresentata; che in sostanza USAE conta sulla base dei dati certificati 9.229 unità iscritte e sulla base dei dati autocertificati altre 179.000 unità; che la CONFLAVORATORI, prima associata a CIU, è aderente all’USAE; che USAE è titolare del Patronato Informafamiglia con 42 sedi provinciali e 64 sedi zonali, laddove CIU non risulta titolare di nessuna struttura collaterale; che alcune sedi di rappresentanza CIU sono fittizie.

Esperita la conseguente istruttoria, con l’acquisizione dei dati forniti da Funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, delle controdeduzioni delle OO.SS. interessate, ed esperite le audizioni, il ricorso USAE veniva respinto con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2010.

Con diverso decreto del Presidente della Repubblica, di pari data, veniva invece accolto il ricorso in opposizione della CSE proposto anche avverso USAE

In esito a tale ultimo provvedimento USAE perdeva il posto originariamente assegnato con la citata nota PCMDICA 12 marzo 2010.

4. Entrando nel merito delle questioni proposte in gravame, conviene innanzitutto chiarire che vani sono i tentativi della ricorrente di appuntare l’attenzione del Collegio sulla "relazione anonima" proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA più volte richiamata in ricorso, intorno alla quale ruotano la più parte delle censure (incompetenza; difetto di istruttoria; difetto di motivazione) formulate da USAE.

Si tratta, infatti, come chiaramente si desume dal frontespizio della relazione stessa, versata in atti di causa, di uno scritto a valenza interna che la ricorrente ha acquisito in sede di accesso agli atti amministrativi, ovvero di un mero prospetto riportante tutti i ricorsi proposti in opposizione, le posizioni delle associazioni proponenti i ricorsi stessi, le posizioni delle associazioni controinteressate, nonché le risultanze provenienti dalle amministrazioni competenti, con i richiami alla prevalente giurisprudenza amministrativa.

La valenza meramente interna dello scritto fa sì che, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, esso non assume alcun rilievo autonomo nel presente giudizio: in particolare, è esente da mende il fatto che detta relazione, destinata ad una utilizzazione esclusivamente interna, coerentemente con la funzione preparatoria, di studio e di lavoro, che è destinata ad esplicare, non rechi alcuno degli elementi formali che connotano l’atto amministrativo, categoria nella quale lo scritto in parola non ambisce a rientrare.

Né ha rilievo la circostanza che, per ogni ricorso in opposizione, ivi compreso quello proposto da USAE e quello di CSE, la relazione provvede anche ad un commento finale in ordine al suo possibile esito.

Infatti tale commento, così come il precedente riepilogo di fatto e di diritto delle vicende relative ai ricorsi in opposizione, è comunque insuscettibile di concretare una qualche lesione autonoma e diretta al bene della vita azionato in giudizio.

E ciò in quanto delle due l’una:

– o i provvedimenti con i quali i ricorsi di interesse della ricorrente sono stati definiti risultano provvisti, oltreché, naturalmente, degli indispensabili connotati formali, di adeguata istruttoria e motivazione in coerenza con la decisione assunta, e allora a nulla vale censurare le considerazioni espresse nel documento di lavoro interno, anche laddove potessero ritenersi prestanti il fianco a autonome critiche in relazione alla loro complessiva tenuta argomentativa, poiché esse non risulterebbero, in ogni caso, idonee a trasmettere alcuna menda all’atto finale;

– o i provvedimenti con i quali i ricorsi di interesse della ricorrente sono stati definiti risultano affetti da vizi, e allora il documento di lavoro è, a maggior ragione, destinato a sbiadire nell’apprezzamento tipico della dinamica processuale amministrativa, venendo in rilievo esclusivamente l’impianto strutturale dell’atto definitivo e non certo le ipotesi preparatorie dello stesso.

5. Chiarita l’assoluta irrilevanza della relazione interna di cui sopra nel presente gravame, occorre rappresentare che altra consistente parte delle censure ricorsuali – ed in particolare quelle volte ad attestare il titolo di USAE ad occupare, per il tramite di un componente da essa designato, seggi nell’ambito del settore "pubblica amministrazione" del CNEL – ruotano intorno al parere del Dipartimento della funzione pubblica che aveva espresso un motivato parere favorevole, all’esito della relativa istruttoria, sulla sussistenza dei presupposti di rappresentatività per l’assegnazione di un posto all’USAE, variamente invocato in più parti del gravame.

Sulla base di tale parere, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva infatti assunto la comunicazione del 12 marzo 2010 in ordine all’inserimento di un rappresentante dell’USAE tra i componenti del CNEL nel settore della pubblica amministrazione, poi travolta dall’accoglimento del ricorso in opposizione di CSE.

La ricorrente espone, sotto vari profili, che tale parere ad essa favorevole non risulterebbe validamente superato da alcun altro atto del procedimento.

Al riguardo, deve anticiparsi che neanche tale argomentazione è conducente.

Va, anzitutto, ribadito, in forza delle argomentazioni già riferite al punto che precede, l’assoluta non condivisibilità dell’impianto censorio nella parte in cui, proseguendo nella erronea linea argomentativa volta a conferire rilevanza centrale alla relazione DICA, pone sullo stesso piano temporale, procedimentale e logico la relazione in parola ed il predetto parere della Funzione pubblica, al fine di ampliare la valenza del secondo oltre il segmento valutativo che gli è proprio e, al contempo, di sottovalutare gli atti successivamente acquisiti dall’organo procedente.

Ad abundantiam, può rilevarsi che tale linea argomentativa risulta anche parzialmente contraddittoria, atteso che proprio sulla base del parere della Funzione pubblica, ad USAE era stata riconosciuta la spettanza di un solo seggio, anziché dei due rivendicati prima con il ricorso in opposizione e poi con il presente gravame.

Invece, impostando più linearmente la questione, in conformità con l’andamento impresso dalle norme di settore alla vicenda per cui è causa, va rilevato che la relazione del Dipartimento della funzione pubblica è atto del procedimento, acquisito ai fini della predisposizione dell’elenco di cui all’art. 4, comma 3, della l. n. 936 del 1986 illustrato in premessa.

Tale elenco, come attestato dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – DICA del 12 marzo 2010, ex art. 4, comma 3, della legge citata, vedeva, appunto, un componente designato dall’USAE nell’ambito del settore "pubblica amministrazione".

Il parere di Funzione pubblica invocato da parte ricorrente ha indi esplicato i propri effetti nel segmento provvedimentale anteriore alla proposizione dei ricorsi in opposizione previsti dal comma 4 dell’art. 4 della l. n. 936 del 1986, che, nella specie, per effetto dei provvedimenti impugnati, hanno avuto esito sfavorevole all’USAE, sulla base degli ulteriori atti acquisti in esito alla proposizione dello stesso, ivi compresi i dati forniti da ARAN.

Va a questo punto rammentato che, quanto al settore "pubblico impiego", cui si riferiva il parere di Funzione pubblica, sulla cui base USAE si era vista riconoscere un seggio, in sede di ricorso in opposizione l’USAE, ritenendo di dover ottenere due seggi, lamentava la sottostima della propria organizzazione, inclusa nell’elenco per un solo partecipante al pari di CUB, ritenuta presente nel settore in modo marginale, per effetto della separazione dalla RdB, fondatrice di una nuova CUB.

Ma tale doglianza non veniva accolta.

Sul punto, così, testualmente, il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2010 che ha definito il ricorso di USAE:

"Considerato, in riferimento alla parte del ricorso ricolto contro CUB, per il settore dei lavoratori del pubblico impiego, che alla ricorrente è stato assegnato un seggio con la nota gravata, al pari della controinteressata, per cui non occorre considerare se la ricorrente sia o meno più rappresentativa della CUB, ma se la CUB possa considerarsi quale una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in riferimento al settore de quo, in quanto tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative hanno diritto ad essere rappresentate in seno al CNEL fino alla copertura dei posti spettanti nel relativo settore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 1994, n. 49).

Considerato a tal riguardo che la deduzione di parte ricorrente circa la dissociazione di Rdb da CUB non risulta certificata dagli atti trasmessi dalla competente amministrazione Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento della funzione pubblica, che, per contro, ha trasmesso i dati forniti dall’ARAN circa la rappresentatività di CUB come confederazione cui risulta affiliata la RdBCUB/PI;

Considerato che, comunque, per la giurisprudenza amministrativa devono ritenersi irrilevanti, ai fini della nomina dei membri del CNEL, le dissociazioni delle organizzazioni sindacali dalle confederazioni, se intervenute dopo la tornata contrattuale (cfr. al riguardo sentenza TAR Lazio, sez. I, n. 6842 del 2006…);

Considerato che dai dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica con le note DPF6696 del 10 febbraio 2010, DPF18217 del 16 aprile 2010 e 21465 del 5 maggio 2010, si evince che la contro interessata CUB – cui risulta affiliata la RdBCUB/PI – deve considerarsi quale confederazione maggiormente rappresentativa, in considerazione di parametri di cui all’art. 4, comma 5, della legge n.936 del 1986, essendo stata tra l’altro ammessa alla contrattazione collettiva in ben cinque comparti, ed avendo una diffusione territoriale del 100% delle province, per cui è a pieno titolo legittimata ad essere rappresentata in seno al CNEL’.

Si tratta, all’evidenza, di un apparato argomentativo insuscettibile di essere travolto nella sua consistenza e validità sulla sola base di un parere precedente, proveniente, tra l’altro, da un’amministrazione che ha anche successivamente interloquito con l’amministrazione decidente, come attestato dal riferimento alle citate note di Funzione pubblica, al fine di consentire l’apprezzamento dei proposti ricorsi in opposizione, ivi compreso quello proposto da USAE. Per l’effetto, va anche escluso che il rigetto del ricorso, sul punto, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, dovesse contenere una motivazione specificamente relativa al superamento del primo parere, ovvero di un elemento che è insito nelle considerazioni svolte nel decreto e negli atti successivi cui lo stesso fa riferimento.

E ciò anche tenendo conto del fatto che in realtà nel d.P.R. in questione non è stata affrontata la questione se USAE avesse titolo al seggio che in forza di tale parere le era stato riconosciuto, bensì se la stessa dovesse occuparne anche un altro.

Quanto, invece, all’accoglimento del ricorso in opposizione della CSE, in esito al quale USAE ha perso il seggio originariamente assegnato con la citata nota PCMDICA 12 marzo 2010, la ricorrente si limita a dolersi delle considerazioni espresse nello scritto interno di cui sopra, ciò che, per le considerazioni già espresse, non può giocare alcun ruolo nel presente contenzioso.

Al riguardo, va anche rilevato che le parti resistenti fanno anche constare che il decreto di accoglimento del ricorso di CSE, pur in possesso di USAE – che lo ha versato in atti di giudizio unitamente agli atti del ricorso, tra gli allegati uniti sub) 7 e sub 9) – non è stato neanche formalmente impugnato da USAE, nonostante la sua certa lesività della sfera giuridica della ricorrente.

In ogni caso, sul punto, può riferirsi, alla luce del suo chiaro testo, che l’accoglimento del ricorso di CSE è avvenuto sulla base di una riconosciuta maggior rappresentatività della stessa nel settore di cui trattasi rispetto ad USAE, alla luce dei parametri di cui all’art. 4, comma 5, della l. 936/86, ed, in particolare, in quanto:

– nel quadriennio normativo 200609 e per il primo biennio economico 200607 la CSE è risultata ammessa alla contrattazione collettiva in tre comparti, a fronte dei due di USAE;

– alla luce della interpolazione dei dati ARAN, in relazione ai comparti Ministeri e Agenzie fiscali, CSE è risultata aver sede in 103 provincie italiane, contro le 98 di USAE;

– in relazione alla partecipazione alla risoluzione di controversie individuali e collettive di lavoro, CSE ha dedotto una serie di dati, laddove USAE non ha dedotto alcunché;

– irrilevante, di contro, per effetto della suddetta valutazione comparativa, il maggior numero di associati di USAE, peraltro quasi tutti concentrati nel settore sanità.

Merita anche di essere segnalato, al fine di escludere definitivamente la suscettibilità della censura in trattazione di condurre ai fini sperati in gravame, che le considerazioni fatte proprie dal decreto di accoglimento del ricorso CSE trovano eco in punto di fatto nella comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica 12 maggio 2010, n. DFP002215218/05/21001.2.2.3., in atti.

Il Collegio deve indi concludere, anche su questo punto, e pur tenendo in disparte ogni questione di carattere pregiudiziale, che le motivazioni del rigetto delineano un apparato argomentativo che non risulta in alcun modo scalfito o superato dalle deduzioni della ricorrente, riferite o alla suddetta relazione DICA, che è mero atto interno del procedimento, o al ridetto originario parere di Funzione pubblica, che ha esaurito i suoi effetti nell’ambito del primo segmento procedimentale e che nel prosieguo è stato superato dall’apprezzamento di altre comunicazioni, anche provenienti dallo stesso apparato amministrativo, ovvero al proprio numero di associati, che, in forza della consolidata giurisprudenza amministrativa già sopra richiamata, non è, ex se, idoneo ad attestare la titolarità di seggi all’interno del CNEL.

6. La ricorrente si duole anche della mancata assegnazione di seggi nell’ambito del settore "dirigenti pubblici privati e quadri intermedi".

Nel ricorso in opposizione L’USAE esponeva al riguardo:

– che, alla luce dei dati ARAN relativi al biennio 200809, rispetto alla CIU, censita per poche centinaia di unità, USAE è accreditata per n. 62.024 unità iscritte tra quadri e dirigenti; che per il settore privato, diversamente da CIU, USAE, oltre all’autocertificazione, ha esibito al Ministero del lavoro migliaia di dati certificati dalle amministrazioni private nelle quali è rappresentata; che in sostanza USAE conta sulla base dei dati certificati 9.229 unità iscritte e sulla base dei dati autocertificati altre 179.000 unità; che la CONFLAVORATORI, prima associata a CIU, è aderente all’USAE; che USAE è titolare del Patronato Informafamiglia con 42 sedi provinciali e 64 sedi zonali, laddove CIU non risulta titolare di nessuna struttura collaterale; che alcune sedi di rappresentanza CIU sono fittizie.

Così, sulla questione, il decreto ha motivato il rigetto del ricorso in opposizione USAE:

"Considerato che il ricorso per la parte proposta nei confronti di CIU – in riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti, settore "dirigenti pubblici, privati e quadri intermedi" – è del pari infondato, alla stregua dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le note prot. 01/Gab/0002041/1.37 del 2 marzo 2010 e prot. 01/Gab/0005333/1.37 del 17 maggio 2010, e dei criteri di proporzionalità e del pluralismo rappresentativo, dovendo nell’ambito della omnicomprensiva categoria della dirigenza pubblica e privata e dei quadri intermedi, la quale è attualmente configurabile in relazione al solo settore privato, rispetto al quale la ricorrente non risulta "maggiormente rappresentativa", in quanto priva di uno degli indici presuntivi di rappresentatività indicati dalla legge, costituito dalla stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che deve necessariamente concorrere con gli altri, ex art. 4, comma 5, della legge n. 936 del 1986".

Anche tale motivazione non presta il fianco alle mende denunziate da USAE, atteso che pur considerando, come fa la ricorrente, che alcune recenti sentenze del giudice ordinario hanno riconosciuto la categoria della vice dirigenza pubblica, ovvero anche tenendo conto dei prodromi di un futuro pieno riconoscimento della categoria in parola, la correttezza dell’impianto motivazionale sopra esposto, ed il suo perno fondante, ovvero la rilevata attuale carenza in capo alla ricorrente, alla luce delle comunicazioni del Ministero del lavoro, di quel grado di rappresentatività necessario in riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti, settore "dirigenti pubblici, privati e quadri intermedi", i cui indici rivelatori consistono anche nella stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato, non risulta minimamente scalfita.

L’occasione è propizia per chiarire che il Collegio non rinviene nelle motivazioni delle decisioni sui ricorsi in parola le contraddizioni rilevate in gravame da USAE.

Infatti, nella decisione del ricorso di USAE, in riferimento alla categoria "dirigenti pubblici, privati e quadri intermedi", è stato applicato il criterio del pluralismo rappresentativo, in quanto l’esclusione di CIU avrebbe comportato la mancanza di rappresentanza nel CNEL della categoria della dirigenza privata e dei quadri intermedi.

Laddove, invece, nella decisione del ricorso CSE per il settore "pubblica amministrazione", è stato applicato il criterio di comparazione tra gli indici di rappresentatività, non venendo in rilievo per questa categoria l’ipotesi della mancata rappresentanza di una determinata categoria.

Si tratta di criteri la cui applicazione alle diverse fattispecie può senz’altro essere confermata alla luce della giurisprudenza di cui si è fatta sopra ricognizione, che, per economia espositiva, il Collegio può qui limitarsi a richiamare.

7. Esaurito negativamente per la ricorrente l’esame delle questioni principali proposte con il ricorso all’odierno scrutinio, va ancora chiarito che non è suscettibile di condurre all’annullamento degli atti gravati l’errore materiale, insuscettibile di ledere la posizione giuridica della ricorrente, contenuto nella nota di trasmissione DICA del 6 ottobre 2010, priva di qualsiasi valore provvedimentale, che indicava erroneamente il numero di seggi richiesti da USAE.

Prospettandosi, poi, del tutto immotivata la pretesa che i due ricorsi in opposizione di interesse della ricorrente, della quale uno solo proposto dalla medesima, dovessero essere riuniti, deve infine osservarsi che nulla muta in ordine al modo con cui sono stati richiamati nei provvedimenti decisori dei ricorsi stessi gli atti istruttori provenienti dalle amministrazioni competenti, rilevando in questa sede esclusivamente l’accertamento – già sin qui esperito con esito positivo – della coerenza tra i dati e gli elementi con essi acquisiti e le determinazioni finali.

8. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono parzialmente la soccombenza e parzialmente sono compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente Confederazione U.S.A.E.- U.S.A.E. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti amministrazioni per Euro 1.000,00 (euro mille/00) ed in favore delle parti controinteressate, costituitesi in giudizio, C.S.E. – Confederazione Indipendente Sindacati Europei, C.I.U. – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, C.U.B. – Confederazione Unitaria di Base, in ragione di Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna di esse.

Compensate le altre.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 22-06-2011, n. 25077Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 8.7.2009, all’esito giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie, costituente ramificazione processuale di estese indagini sull’attività di più organismi criminosi attivi nell’importazione e trasporto in Italia dal Marocco e dalla Spagna di ingenti quantitativi di hashish e nella successiva distribuzione e vendita a più centri di smercio della sostanza, il g.u.p. del Tribunale di Trieste ha dichiarato, tra gli altri, i tre imputati indicati in epigrafe colpevoli dei reati come di seguito indicati:

" C. e Ch. responsabili dei reati di concorso in importazione e cessione continuate di 120 chili di hashish (capo E, accertato in (OMISSIS)) e di importazione e cessione di 94 chili di hashish (capo F, accertato in (OMISSIS) al termine della consegna "controllata" da parte del trasportatore C. in veste di corriere ed al flagrante arresto dello stesso e dei due cessionari della sostanza);

– C. altresì responsabile del reato di concorso in importazione continuata di quantitativi di hashish oscillanti tra i 90 e i 120 chili, svoltasi dal (OMISSIS) (capo G) nonchè del reato di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A:

"quale autista titolare di una ditta di autotrasporti con compiti di trasporto dell’hashish a bordo dei propri autoarticolati alla cui guida si poneva egli stesso", fino al (OMISSIS));

– T. responsabile dei reati di concorso in importazione e detenzione per la vendita di hashish in quantità indeterminata ma non modica (capo C, accertato in (OMISSIS)) e in importazione e detenzione per la vendita di 39 chili di hashish (capo D, accertato in (OMISSIS)).

Per l’effetto il g.u.p. triestino, unificati i reati loro rispettivamente sotto il vincolo della continuazione e concesse al C. e al Ch. le attenuanti generiche ed al C. l’attenuante della collaborazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per il solo reato sub F) (consegna controllata di 120 chili di hashish del (OMISSIS)) stimate prevalenti sulla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, ha condannato:

– C.R. alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa;

– Ch.Ic. alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa;

– T.M. alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa, così "cumulando" la pena irrogatagli con sentenza non definitiva del g.u.p. del Tribunale di Bologna ("recepita integralmente la relativa statuizione") per i fatti di cui al capo D) della rubrica (cinque anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa) e quella, incrementale, per il reato di cui al capo C).

Alla decisione di condanna dei tre imputati il giudice di merito è pervenuto sulla base dei ritenuti concordanti elementi di prova offerti dalle indagini preliminari, costituiti dai servizi di osservazione e controllo anche documentali (tabulati telefonici e dei pedaggi autostradali degli autocarri utilizzati per importare clandestinamente la droga in Italia) esperiti dalla p.g. in coincidenza di rituali servizi di intercettazione telefonica. Dati probatori significativamente confermati dalle confessioni degli imputati. Piene quelle del C. e del Ch. per i reati per quali sono stati condannati (il Ch. è stato prosciolto dall’associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e da altri due reati satellite), circoscritta al reato di cui al capo D) (suo arresto in flagranza) quella del T..

2. Adita dalle impugnazioni dei tre imputati, inerenti precipuamente al trattamento sanzionatorio e alle disposizioni accessorie e soltanto per il T. anche alla sua responsabilità per il reato di cui al capo C) della rubrica, la Corte di Appello di Trieste con la sentenza del 16.6.2010, richiamata in epigrafe, ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado. La Corte si è limitata a ridurre la pena inflitta al solo C. nella misura di cinque anni e otto mesi di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa, previo riconoscimento allo stesso della ulteriore attenuante della collaborazione per il reato associativo sub A) ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7). Ha rigettato, valutandole infondate, tutte le ulteriori doglianze e richieste dei tre imputati.

3. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dai difensori degli imputati, che hanno dedotto violazioni di legge, insufficienza e illogicità della motivazione sotto diversi e articolati profili. Censure che, per gli effetti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, si riassumono nei termini che seguono, a ciascuna di esse giustapponendosi – per semplicità espositiva – le valutazioni proprie di questo giudice di legittimità. Non senza anticipare che tutti e tre i ricorsi vanno dichiarati inammissibili perchè imperniati su motivi o mancanti di specificità o manifestamente infondati o non consentiti nel presente giudizio.

4. Ricorso di C.R.S. (capi A, E, F, G).

1. Violazione di legge in riferimento all’erronea applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7.

La Corte di Appello ha concesso l’invocata attenuante speciale della collaborazione per il reato di associazione criminosa dedita al narcotraffico (reato sub A), ma l’ha applicata in modo errato, poichè ha fatto precedere il giudizio di comparazione delle riconosciute attenuanti generiche con le altre aggravanti dei reati contestati, facendo poi seguire sul risultato finale del computo una riduzione per l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 in misura minimale, altresì omettendo di chiarire le ragioni di una mancata detrazione nella misura massima consentita dalla disposizione normativa (diminuzione dalla metà a due terzi dell’individuata pena base).

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha correttamente operato il calcolo della pena complessiva finale inflitta al C.. In vero il reato più grave, tra quelli unificati nella sequenza della continuazione, è stato ritenuto – come già rilevato dalla sentenza di primo grado – il reato fine di importazione di 120 chili di eroina (capo E), di tal che sul reato associativo, in continuazione con gli altri ascritti all’imputato, è stata operata una riduzione dell’incremento sanzionatorio già stabilito in primo grado. Riduzione sulla cui entità, frutto di discrezionale apprezzamento del giudice di merito, questi non ha obbligo di fornire specifica motivazione. Nè siffatto apprezzamento, i cui esiti aritmetici non si mostrano contra legem, è suscettibile di scrutinio di legittimità.

Giova aggiungere che le modalità del calcolo della pena seguite dalla Corte di Appello sono conformi allo stabile indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, secondo cui in caso di reato continuato il giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 c.p. va instaurato soltanto tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti relative al reato-base, cioè a quello ritenuto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satellite deve tenersi conto solo ai fini della misura dell’aumento per la continuazione. Nelle situazioni disciplinate dall’art. 81 c.p., comma 2 il giudizio sulla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti anche ad effetto speciale va compiuto con riguardo ai singoli episodi criminosi e non globalmente, dovendo correlarsi alle specifiche caratteristiche di ciascun episodio unificato dalla continuazione (v.: Cass. S.U., 24.1.1996 n. 2780, Panigoni, rv.

203978; Cass. Sez. 3,2.10.2010 n. 1810, rv. 249279).

2. Violazione di legge e illogicità della motivazione in rapporto al diniego della attenuante speciale della collaborazione per tutti i reati scopo ascritti all’imputato (e da costui confessati) e non soltanto per il reato di cui al capo F) della rubrica (culminato nell’arresto in flagranza dell’imputato e, grazie al suo contributo, di altri due correi).

I giudici di appello hanno misconosciuto la decisività dei contribuiti informativi offerti dal C. per consentire di sradicare la ramificata organizzazione criminale di cui ha fatto parte, minimizzandone il peso e circoscrivendo l’attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, per altro erroneamente calcolata, anzi non calcolata affatto, dal giudice di primo grado. Errore riprodotto nella sentenza di appello.

– Il motivo di censura è generico, poichè riproduce i rilievi svolti con l’atto di appello ed ai quali la sentenza di secondo grado ha fornito appagante e logica risposta. Lo stesso è, altresì, destituito di ogni fondamento con riguardo alla presunta erroneità od omissione del calcolo dell’attenuante speciale nella determinazione della pena. Vale al riguardo quanto già chiarito nell’esame del precedente motivo di ricorso. Il reato sub F), per il quale i giudici di merito hanno riconosciuto l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 non è il più grave tra quelli unificati ex art. 81 c.p., comma 2 (che, come detto, è il capo E), ma soltanto uno dei reati per i quali è stato operato un aumento sulla individuata pena base per il reato più grave. Aumento che i giudici di merito hanno stimato in rapporto alla ridetta attenuante speciale. L’evenienza per cui l’attenuante non è stata estesa all’intero compendio dei reati posti in essere dal C. è adeguatamente argomentata dalla Corte di Appello, rendendosi -nelle sue mere connotazioni fattuali – incensurabile in sede di legittimità. La sentenza di appello ha congruamente osservato come – da un lato – il C., confessando di aver compiuto altri "viaggi" per l’organizzazione criminale (trasporti e importazioni di hashish occultato sui suoi autocarri) dopo l’arresto e il suo ultimo trasporto "controllato" del 16.7.2007, si è limitato a confermare risultanze già acquisite in fase investigativa (mediante l’esame dei rapporti telefonici con i sodali, dei transiti e dei pedaggi autostradali dei suoi automezzi) e comunque attinenti a reati già portati alle loro definitive conseguenze (droga immessa sul mercato) e come -d’altro lato- non possa enfatizzarsi, al di là dell’episodio del (OMISSIS), la rivelazione dei nomi di alcuni suoi complici, anch’essi già in sostanza individuati dagli organi inquirenti.

3. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla confermata confisca del denaro sequestrato all’imputato al momento del suo arresto.

Al riguardo il giudice di primo grado aveva attribuito piena credibilità, per dedurre la natura illecita della somma di denaro, alle dichiarazioni del coimputato R.M., che aveva asserito di aver versato al C., poco prima del loro comune arresto, la somma di Euro 11.000,00 quale retribuzione per l’eseguito trasporto dei 94 chili di hashish "consegnati" il (OMISSIS).

La difesa dell’imputato ha, però, dimostrato come le asserzioni del M. non meritino credito, non emergendo dalle osservazioni di p.g. che costui abbia realmente avuto modo di avvicinare il C. nei momenti appena precedenti l’intervento degli operanti. A ciò unendosi, poi, le coerenti spiegazioni offerte dall’imputato in ordine alla lecita origine del denaro (frutto del suo lavoro di autotrasportatore) e alle ragioni del suo possesso in contanti (pagare le riparazioni del suo autotreno, passando – una volta consegnata la droga – presso l’officina della Mercedes di (OMISSIS), sita sulla strada di ritorno).

– La censura, oltre che generica (replica in modo sommario l’omologo motivo di appello), è manifestamente infondata.

La Corte di Appello giuliana ha idoneamente giustificato il rigetto della istanza di restituzione del denaro con ragionamento insuscettibile di censure in sede di legittimità. In vero, premesso che le dichiarazioni del coimputato M. (considerate attendibili per altri aspetti dell’indagine ben più rilevanti di quello relativo al pagamento o meno dell’ultimo trasporto di droga del C.) non paiono risolutivamente scalfite dalle osservazioni censorie dell’imputato, la sentenza di secondo grado ha, in primo luogo, evidenziato che – pacifica essendo la natura lucrativa dell’opera criminosa svolta dall’imputato in seno al sodalizio dedito al narcotraffico in cui egli è inserito – non è possibile stabilire, nè l’imputato ha fornito decisivi elementi sul punto, quali e quante delle somme versate sui suoi conti correnti bancari derivino realmente dalla sua lecita attività professionale. In secondo luogo la sentenza ha precisato che, a prescindere dalla diretta pertinenzialità criminosa o non della somma confiscata (al C. sono stati restituiti altri valori monetari sotto forma di assegni pure trovati in suo possesso), il provvedimento ablativo trova specifica fonte nella L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, il ricorrente essendo stato condannato per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 e sussistendo "sproporzione tra la somma sequestrata (e confiscata) e l’ammontare dei guadagni leciti" del medesimo.

5. Ricorso di Ch.Hi. (capi E, F).

1. Violazione di legge e difetto di motivazione in rapporto alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima importanza ( art. 114 c.p., comma 1) dell’apporto concorsuale dell’imputato nel perfezionamento dei due reati ascrittigli.

Entrambe le sentenze di merito non mancano di segnalare il ruolo marginale sviluppato dal Ch. nei traffici di droga dei quali è stato reputato partecipe. Tale giudizio, in uno alla coeva assoluzione del prevenuto dai connessi reati di associazione delinquenziale e dagli altri due reati di importazione e detenzione di droga contestatigli, avrebbe dovuto logicamente condurre al riconoscimento del minimale contributo causale prestato dal Ch. nei due episodi che hanno coinvolto la sua persona.

– Il motivo di censura, generico laddove mutua l’identico motivo di gravame ampiamente vagliato dalla Corte territoriale, non è consentito nel presente giudizio di legittimità, perchè interamente basato su una personale rivisitazione unicamente fattuale delle fonti di prova, che – invece – risultano apprezzate con piena coerenza e linearità dai giudici di secondo grado per negare all’imputato l’invocata attenuante. Il suo ruolo, senz’altro non decisionale ed – anzi- gregario nella commissione dei fatti criminosi attribuitigli in concorso con terzi, è stato ben valutato, d’altra parte, in sede di definizione del trattamento sanzionatorio, che nel suo caso è stato ispirato a criteri di sensibile inferiore afflittività rispetto ai coimputati. Puntuali e pertinenti vanno giudicati i richiami alla giurisprudenza di legittimità, anche attraverso i quali i giudici di appello hanno escluso la concedibilità all’imputato della attenuante di cui all’art. 114 c.p. (in particolare, da ultimo: Cass. Sez. 3, 20.1.2010 n. 10642, Saad, rv. 246466).

2. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e carenza di motivazione in ordine alla contestazione anche al Ch. dell’aggravante della ingente quantità della droga oggetto dei due reati ascrittigli.

La Corte di Appello e il giudice di primo grado hanno ritenuto l’aggravante in questione di natura oggettiva, sì da dover essere applicata anche al concorrente nel reato che abbia contribuito alla realizzazione del fatto illecito. Sennonchè tale assunto non può essere condiviso sotto duplice profilo. In termini generali per il più grave reato sub E) (movimentazione di 120 chili di hashish) i quantitativi di droga oggetto di contestazione sono desunti dalle sole indicazioni confessorie dei coimputati dello stesso reato, in assenza di una doverosa verifica sui connotati qualitativi della sostanza (perizia chimica) per ritenere il carattere ingente o non della sostanza. In termini specifici il Ch. ha affermato di aver ignorato la reale quantità di droga importata e destinata al commercio. Con l’ovvia conseguenza che l’aggravante avrebbe potuto ritenersi applicabile nei suoi confronti soltanto con il rispetto dei criteri dettati dall’art. 59 c.p..

– La censura è, per un verso, carente di specificità, in quanto mera trasposizione del medesimo motivo di appello senza alcuna reale critica ai passaggi della motivazione della sentenza, che tale motivo hanno esaminato e disatteso. Per altro verso la censura è in ogni caso palesemente infondata.

In ordine al reato di cui al capo F) della rubrica, attinente all’importazione di 94 chili di hashish, l’accertamento chimico, ulteriore rispetto al narcotest eseguito dalla p.g. e alle indicazioni confessorie del Ch. sulla natura stupefacente della sostanza trasportata in Italia (e qui sequestrata), non è certo tale da porre in discussione la sussistenza della aggravante della quantità ingente della droga. Accertamento non esperibile per gli episodi anteriori rilevati dalla p.g. e confessati dagli imputati, in relazione ai quali la droga è stata subito immessa sul mercato illegale e venduta. Il richiamo al disposto dell’art. 59 c.p., comma 2 in merito alla asserita ignoranza da parte dell’imputato della quantità di droga alla cui importazione, detenzione e vendita egli ha fin dall’inizio preso parte è inconferente, alla luce degli elementi di fatto apprezzati con logicità e coerenza dalla Corte di Appello e, per ciò stesso, non sindacabili in questa sede (v. sentenza: "…si tratta di una aggravante oggettiva che prescinde dalla consapevolezza in capo ai singoli concorrenti di quale sia l’entità del quantitativo movimentato…una volta provato il contributo alla realizzazione del fatto, con la disponibilità ad acquistare parte del quantitativo importato, viene legittimamente attribuita a ciascuno dei correi l’importazione del quantitativo nella sua interezza…"). L’inconcludenza del motivo di ricorso appare infine palese sol che si osservi – anche in relazione all’interesse a coltivare il motivo – che i giudici di merito hanno in concreto eliso per la posizione del ricorrente la significatività e valutabilità dell’aggravante, concedendo al prevenuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla censurata aggravante dell’ingente quantità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. 3. Inosservanza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Negando al Ch. l’invocata attenuante della collaborazione i giudici di appello hanno misconosciuto il carattere eminentemente premiale della attenuante della collaborazione o del ravvedimento operoso, della cui concessione l’imputato sarebbe stato meritevole.

Questi, infatti, ha posto a disposizione degli inquirenti tutto il patrimonio di conoscenza in suo possesso sui traffici coinvolgenti lui stesso e i complici.

– La doglianza è generica e indeducibile, perchè contesta un tipico giudizio di fatto attinente al tema del trattamento sanzionatorio, riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Apprezzamento che, se espresso in termini logici e aderenti alle emergenze processuali quali ripercorse nella decisione, è immune da censure di legittimità. E’ quel che deve constatarsi per l’impugnata sentenza di appello, che ha offerto idonea ragione del diniego dell’attenuante collaborativa (sentenza: "…è sufficiente osservare che la confessione resa è stata assolutamente riduttiva, non ha detto niente di più di quanto non fosse già noto agli inquirenti in forza delle telefonate intercettate e degli apporti collaborativi di C. e di M. ed, anzi, ha inteso ridimensionare il ruolo e le conoscenze dell’appellante").

6. Ricorso di T.M. (capi C, D).

1. Carenza ed illogicità della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo C) della rubrica, concernente il reato di concorso nella importazione e detenzione per fini di spaccio di hashish in quantità non determinata ma non modica.

La sentenza di appello, nel confermare la responsabilità dell’imputato anche per tale reato, non ha offerto una motivazione idonea a superare le ragioni di incertezza sulla sua effettiva partecipazione criminosa. Questa è fondata su supposizioni prive di univoci riscontri probatori, in quanto scaturenti soltanto da alcune intercettazioni telefoniche di dubbia interpretazione, che al più attestano l’esistenza di rapporti con i coimputati, ma non permettono di individuare in esse le tracce della corresponsabilità del T. nel traffico di hashish.

– La censura, scandita da genericità espositiva (ripercorre gli stessi argomenti critici elaborati con l’atto di appello, pur esaurientemente analizzati dalla sentenza di secondo grado), è basata su deduzioni non consentite, perchè imperniate su una non ripercorribile valutazione alternativa delle fonti di prova a carico del T., delle quali le due conformi decisioni di merito hanno affermato concludenza e convergenza dimostrative del concorso criminoso del prevenuto. La stessa censura è altresì in tutta evidenza infondata, quando si presti attenzione alla disamina della posizione dell’imputato effettuata dalla Corte territoriale. Analisi in tutto aderente al valore rappresentativo degli elementi di prova raccolti e costituiti in prevalente logica misura dalla inequivocità dei contenuti referenziali delle captazioni foniche coinvolgenti la persona del T.. Sulla scia della confermata sentenza del g.u.p. la decisione di appello, specificamente richiamando la sequenza cronologica dei dialoghi intercettati esposta nell’originario provvedimento cautelare coercitivo, ha segnalato gli specifici dati che asseverano la partecipazione del T. alla ricezione dell’hashish giunto in Italia, quale consegnatario dello stesso in concorso con il coimputato H.E.A..

2. Difetto di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

La doglianza si basa sul rilievo che il giudice di merito "non può negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti solo perchè, indipendentemente da questo giudizio, considera adeguata la pena". Pena che è stata determinata, siccome valutata congrua, in misura uguale a quella inflitta all’imputato con separata sentenza di condanna dell’A.G. di Bologna, non passata in giudicato (l’eventuale applicazione della disciplina di cui all’art. 649 c.p.p. essendo stata demandata alla fase esecutiva), intervenuta per l’altro reato ascritto al T. (capo D), connesso al suo avvenuto arresto in flagranza.

– Il motivo di impugnazione è indeducibile (attenendo al trattamento sanzionatorio idoneamente motivato dalla sentenza impugnata) e manifestamente infondato. Diversamente da quel che si ipotizza nel ricorso, la Corte di Appello di Trieste non ha affatto mutuato la pena definita dalla sentenza del g.u.p. del Tribunale di Bologna, ma -correggendo sul punto l’anomala omologazione statuita dal giudice di primo grado- ha proceduto ad una autonoma determinazione della pena inflitta al T.. Pena che, nel rispetto del divieto di reformatio in peius ( art. 597 c.p.p., comma 3), ha determinato in misura corrispondente a quella fissata dalla sentenza di primo grado.

In siffatta nuova determinazione della pena la Corte di Appello non ha concesso al T. le attenuanti generiche, di cui non lo ha considerato meritevole in virtù di logici e non censurabili argomenti (elevate attitudini criminose dell’imputato fatte palesi dalle accertate condotte criminose; non concedibilità delle attenuanti innominate per la sola incensuratezza del T., giusta il novellato disposto dell’art. 62 bis c.p., comma 3).

3. Violazione dell’art. 133 c.p. e carenza di motivazione sulla invocata riduzione della pena inflitta al ricorrente, da reputarsi "eccessiva se rapportata alla reale entità dei fatti", al di là delle sterili giustificazioni reiettìve proposte dalla Corte di Appello.

– La generica doglianza è manifestamente infondata. Ineccepibili appaiono, infatti, sul piano giuridico gli argomenti in nome dei quali la sentenza di appello ha valutato non concedibili al T. le circostanze attenuanti generiche.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si valuta conforme a giustizia quantificare in Euro 1.000,00 (mille) prò capite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 12-07-2011, n. 6228 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.116 del d.lg. n.104/2010, il signor G.C. ha chiesto (previa disapplicazione delle determinazioni con esso contrastanti) la declaratoria del diritto ad accedere integralmente alla documentazione (relativa ad una procedura concorsuale alla quale egli aveva infruttuosamente partecipato) di cui all’istanza presentata – in via amministrativa – il 18.1.2011.

Nella Camera di Consiglio del 28.06.2011 (data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione), si constata

che l’interesse del Cafà ad accedere a(tutti)gli atti di cui è causa non può, obiettivamente, esser posto in dubbio;

che tali atti paiono effettivamente necessari per consentire al ricorrente di svolgere al meglio le sue ragioni nel giudizio da lui instaurato avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria redatta al termine della cennata procedura selettiva;

che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;

che i documenti in questione non fanno assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, di pianificazione o di programmazione e

che (infine) non ricorrono, neppure, reali esigenze di tutela della riservatezza di terzi. (Esigenze che devono, comunque, ritenersi recessive rispetto a quelle connesse alla possibilità – per un soggetto – di esercitare compiutamente il suo "diritto di difesa" nelle competenti sedi giurisdizionali).

Ciò posto; rilevato che il comportamento (parzialmente) omissivo della resistente contrasta apertamente con lo "spirito" – prima ancora che con la "lettera" – della legge n.241/90 (che prevede, per tutte le pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nell’occasione – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati atti), il Collegio (richiamati i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa) non può – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – che concludere per la fondatezza del ricorso "de quo".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara sussistente il diritto del Cafà di prender visione degli atti da lui richiesti – in via amministrativa – il 18.1.2011;

ordina al Ministero della Difesa – e, per esso, al Ministro "pro tempore" – di consentire con immediatezza al ricorrente di estrarre, a sue spese, copia di tali atti;

condanna lo stesso Ministero al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 622 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Con il ricorso in esame, la società N.A. S.r.l. ha impugnato i provvedimenti, indicati all’epigrafe, con i quali è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94, con riferimento al mutamento di destinazione da albergo a residenza dell’immobile sito in Rimini via Regina Elena n.37 e dei 37 miniappartamenti che lo componevano.

Il motivo dei dinieghi è che l’abuso non è risultato commesso prima del 31.12.1993.

A tale conclusione il Comune è giunto nella considerazione che: a) la licenza per l’esercizio di albergo meublè è stata rilasciata dal Comune stesso il 7.2.1995 ed ha avuto validità fino al 31.12.1995; b) la dichiarazione di cessazione dell’attività di esercizio alberghiero ha avuto effetto a partire dal 1.1.1996; c) è stata pagata fino al 1995 la tassa di concessione regionale relativa all’albergo in questione.

Parte ricorrente deduce:

1. Violazione dell’art.39 comma 4 L.23.12.1994 n.724 (si sarebbe formato il silenzio assenso);

2. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione (la stessa Amministrazione aveva contestato nel 1990 il cambio di destinazione d’uso da albergo a residenziale, e solo per evitare le prevedibili conseguenze derivanti da quel verbale la ricorrente ha ritenuto di poter sostenere fittiziamente che l’attività praticata nell’immobile era pur sempre di tipo alberghiero (meublè).

E’ costituito e resiste al ricorso il Comune di Rimini.

II. Il ricorso è infondato.

Sul piano sostanziale (condonabilità dell’abuso in relazione al tempo della sua commissione) nessun rilievo può avere il fatto che con ordinanza 31.8.1009 il Comune avesse contestato, per lo stesso immobile, il cambio di destinazione "dall’uso precedente di albergo a quello attuale di miniappartamenti".

Ciò che rileva ai fini del condono non è la suddivisione dell’albergo in miniappartamenti, ma il mantenimento o meno in capo a questi ultimi di una gestione unitaria finalizzata all’attività ricettiva, comprovata dagli elementi indicati dal Comune.

Fra le aziende alberghiere la legge regionale (n.42/1981) ha disciplinato infatti le residenze turistiche alberghiere, comprensive di almeno 7 unità abitative costituite da uno o più locali fornite di servizio autonomo di cucina.

In questo senso del resto si è difesa la parte ricorrente nel ricorso (n. 2436/1992, ora perento) contro l’ingiunzione alla rimessone in pristino, che evidentemente non ha avuto seguito.

Quanto alla pretesa maturazione del silenzio -assenso, questo tribunale ha ripetutamente affermato che l’operatività di tale istituto richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali, oltreché di requisiti dell’istanza, in mancanza dei quali esso non può operare. Infatti le esigenze di concentrazione dei termini per la definizione dei procedimenti amministrativi, alla base della configurazione del titolo abilitativo tacito costituito dal silenzio – assenso, non può esonerare l’interessato dal dimostrare la presenza delle condizioni sostanziali fondamentali previste dalla legge né dal rispetto della presentazione della documentazione, eventualmente prescritta, né dalla presentazione di una rituale istanza completa dei requisiti richiesti (T.A.R. Emilia – Romagna, sez. II, 17 luglio 2006, n. 1462).

E’ stato anche precisato, per quanto concerne il silenzio – assenso previsto in materia di sanatoria edilizia, che la legge prevede quale presupposto inderogabile per la sua configurazione la realizzazione delle opere abusive entro il 31/12/1993, e che, laddove il provvedimento impugnato abbia legittimamente indicato nella tardività il fattore giustificativo del diniego, il silenzio assenso per decorso del termine annuale non può operare (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 15 novembre 2010, n. 8043, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 4451;T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 aprile 2009, n. 1944;Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26260, T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1862 T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 febbraio 2006, n. 2124, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 settembre 2005, n. 7000, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2004, n. 17148).

III. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento a favore del Comune resistente delle spese processuali, che liquida nella misura di Euro.2.000,00 (duemila) oltre ad Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.