Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-12-2011, n. 28808 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Terni, M.F., dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato, transitato l’8 ottobre 1990 – nel quadro dei processi di mobilità volontaria tra diverse amministrazioni pubbliche disciplinati dal D.P.C.M. 1 agosto 1988, n. 325 – alle dipendenze dell’INADEL, ente infine confluito nell’INPDAP, aveva esposto di avere ottenuto solo nel settembre 1999 da quest’ultimo Istituto il pagamento degli arretrati del premio di fine esercizio (in precedenza in godimento presso le Ferrovie dello Stato) maturati dell’8 ottobre 1990 al settembre 1999. Unitamente a tali arretrati, l’Istituto gli aveva erogato rivalutazione e interessi sugli stessi, ma unicamente con decorrenza dall’8 febbraio 1999, data in cui l’INPDAP gli aveva comunicato il riconoscimento della componente retributiva in parola. Ciò premesso, il ricorrente aveva chiesto rivalutazione e interessi su tali arretrati dalla maturazione degli stessi, a partire dall’ottobre 1990.

La domanda del M. era stata accolta dai giudici di merito, da ultimo con la sentenza della Corte d’appello di Perugia depositata il 7 giugno 2010, nei limiti stabiliti dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta dall’INPDAP. Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso l’INPDAP con quattro motivi.

L’intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Col primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 69.

Premesso che il trasferimento del M. era avvenuto in un periodo in cui il relativo rapporto era a regime pubblicistico, l’Istituto ricorrente sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo col rilievo che la vicenda trae origine dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, e dal conseguente provvedimento amministrativo di trasferimento; che il dipendente aveva avuto da subito piena percezione del mancato pagamento e che ciò che comunque conta ai fini in esame sarebbe la data di maturazione delle spettanze economiche periodiche, cui accedono rivalutazione e interessi.

Col secondo motivo viene dedotta la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Istituto nonchè la richiesta di chiamata in causa dell’ente Ferrovie dello Stato, cui era riferibile la causa dell’inadempimento, in ragione del fatto che tale ente aveva omesso di includere il premio di fine esercizio (di cui del resto all’epoca era incerto che dovesse permanere nel trasferimento) nella retribuzione da corrispondere al M. da parte del nuovo datore di lavoro.

Col terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per non aver tenuto conto del fatto che l’inadempimento dell’Istituto all’obbligo di corrispondere il premio di fine esercizio era dovuto alla impossibilità della relativa prestazione per una causa a lui non imputabile, vale dire per la mancata inclusione di tale elemento nella comunicazione relativa alla retribuzione dovuta.

L’ultimo motivo lamenta, infine, il vizio di motivazione della sentenza impugnata su tutti gli argomenti oggetto delle precedenti censure.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, attinente la giurisdizione, il problema è stato recentemente esaminato da queste sezioni unite in una vicenda giudiziaria sostanzialmente sovrapponibile a quella di specie, che vedeva anch’essa come ricorrente l’INPDAP (cfr. Cass. sez. un. 29 aprile 2011 n. 9446).

In quella sede si è anzitutto rammentato che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l’orientamento consolidato di queste sezioni unite (cfr., ad es., Cass. 15619/06, 2007/07, 18032/08 e 21554/09) è nel senso che, a norma del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, per individuare il giudice destinato a conoscere della causa nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorra far riferimento alla data di questo.

In applicazione di tale principio, la decisione richiamata ha individuato nel provvedimento del settembre 1999 di liquidazione degli arretrati del premio di fine esercizio, con riconoscimento solo parziale degli accessori, l’atto da cui è sorta per gli interessati la necessità di agire per ottenere questi ultimi nella loro interezza, conseguentemente dichiarando la giurisdizione del giudice ordinano nella relativa controversia.

Dando continuità anche nel caso in esame, sostanzialmente identico a quello citato, al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia, del resto non contrastato dall’INPDAP con argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e respinti, va anche nel presente giudizio dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Anche il secondo motivo, che oscilla tra la tesi del difetto di legittimazione passiva dell’Istituto e quella della necessità di partecipazione al giudizio delle Ferrovie dello Stato, è infondato.

La legittimazione passiva, che consiste nella titolarità del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato (cfr. per tutte, sulla relativa nozione in rapporto a quella di difetto della titolarità passiva del rapporto azionato, Cass. nn. 14468/08 e 14177/11), è infatti sicuramente riferibile nel caso in esame all’INPDAP, alla stregua della rappresentazione dei fatti costitutivi del diritto azionato operata nel ricorso introduttivo.

Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., ribadito che ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, unicamente nel caso di rapporto unico inscindibilmente riferito ad una pluralità di soggetti, i quali tutti pertanto devono partecipare al relativo giudizio (cfr., ad es. Cass. n. 4890/06), è evidente che una tale situazione non ricorre nel presente giudizio, in cui il rapporto dedotto è incontestabilmente bilaterale e nessuna domanda coinvolge le Ferrovie.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. In proposito è infatti sufficiente ribadire, come già la citata Cass. sez. un. n. 9446/11, che interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro sono dovuti per il solo fatto oggettivo del ritardo.

Infine identica sorte è destinata all’ultimo motivo, in quanto censura per vizio di motivazione pronunce qui giudicate giuridicamente corrette (arg. art. 384 c.p.c., u.c.), in ogni caso con argomentazioni confuse e generiche.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese dell’intimato, che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34223

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Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Napoli propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata applicata su richiesta delle parti ad I.D. la pena di anni uno di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 640 e 482 c.p.. Lamenta il procuratore generale che il gip nell’applicare la pena su richiesta delle parti non abbia altresì dichiarato la falsità dei tre modelli F 24 di cui al capo B dell’imputazione, richiamando la giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte ed in particolare la sentenza del 3 dicembre 1999 numero 20. Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha depositato memoria scritta con la quale ha aderito alla richiesta svolta nel ricorso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla omessa dichiarazione della falsità dei predetti documenti.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento; questa stessa sezione della suprema corte ha ancora recentemente ribadito l’orientamento delle sezioni unite, richiamato nel ricorso, affermando che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, di cui all’art. 444 c.p.p., che deve intendersi equiparata a una sentenza di condanna, qualora l’imputazione si riferisca a un’ipotesi di falsità di atti o documenti, il giudice è tenuto a emettere i provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. relativi alla declaratoria di falsità (Cassazione penale, sez. 5, 26 febbraio 2009, n. 21128; la Corte ha precisato che, qualora il giudice non vi abbia provveduto, la sentenza va annullata con rinvio, non potendo provvedere direttamente il giudice di legittimità, richiedendosi a tal fine un’apposita motivazione della ritenuta falsità, implicante valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di Cassazione).

Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza limitatamente alla omessa dichiarazione di falsità dei tre modelli F 24 di cui al capo B dell’imputazione originaria.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 537 c.p.p. e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 03-10-2011, n. 35740Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe precisata, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la impugnazione proposta dall’imputato N.B. avverso la sentenza del Tribunale per tardività; a sostegno della conclusione, la Corte ha evidenziato che l’imputato aveva ricevuto l’estratto contumaciale della prima sentenza in data 9 luglio 2008 per cui l’appello del 8 settembre 2008 era tardivo (il termine per impugnare era di giorni quindici perchè la motivazione era contestuale).

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge: rileva che dallo estratto contumaciale era indicato solo che la sentenza era stata depositata in udienza il 23 giugno 2008 e mancava la precisazione che la motivazione fosse contestuale; ciò non gli ha permesso di comprendere che il termine per appellare fosse di giorni quindici. Le censura è manifestamente infondata per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende. Dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale) emerge che in calce allo estratto contumaciale era segnalato, come del resto lo stesso ricorrente ammette, che la sentenza era stata depositata alla udienza del 23 giugno 2008.

Ora l’avviso di deposto della sentenza e l’estratto contumaciale di cui all’art. 548 cod. proc. pen. non devono contenere tutti gli elementi contemplati dall’art. 546 cod. proc. pen., ma solo quelli essenziali al fine di notiziare l’imputato che una sentenza è stata emessa nei suoi confronti, in sua contumacia, sì da porlo in condizione di esercitare il diritto di impugnazione. Le notizie che l’estratto contumaciale deve contenere sono: l’indicazione della autorità che ha emesso la decisione e delle generalità dell’imputato,la enunciazione del titolo del reato ed il dispositivo integrale della sentenza.

In particolare, l’estratto non deve precisare quale sia il termine per impugnare essendo onere dell’imputato di prendere tempestiva visione della sentenza e di informarsi presso il suo difensore di quale sia, nel caso specifico, il termine che è tenuto ad osservare (Cass. Sez. 2 15 marzo 2000, Franzoni). La eventuale negligenza dell’interessato non si riflette sulla validità dello estratto o sulla sua idoneità a fare decorrere il termine per la proposizione del gravame. Poichè il ricorso è inammissibile per causa originaria che impedisce la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione, è inibito alla Corte applicare l’art. 129 cod. proc. pen., e rilevare che si è maturato il periodo prescrizionale (in epoca successiva alla sentenza in esame).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 02-04-2012, n. 5251 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

B.A. ha agito per ottenere i equa riparazione del danno non patrimoniale subito a seguito della non ragionevole durata del giudizio promosso davanti al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, con ricorso del 14 settembre 1993 e discusso all’udienza del 18 maggio 2006 nonostante fossero state presentate varie istanze di fissazione dell’udienza di discussione.

La Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso rilevando il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto l’azione doveva essere proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ricorre per cassazione S.G., unitamente all’avv.to Mario Rossi Denza, deducendo: a) violazione della L. n. 260 del 25 marzo 1958, art. 4, commi 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1; b) violazione o falsa applicazione della L. n. 260 del 25 marzo 1958, art. 4, commi 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita tempestivamente con controricorso ma ha depositato atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La Corte riunita in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere respinto. Infatti come già affermato da questa Corte (Cass. civ, sezione 1, n. 10010 del 6 maggio 2011), in tema di giudizio per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la domanda di indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 – come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 299, art. 1, comma 1224, – va proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nè dunque può applicarsi, in caso di domanda rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alla disciplina previgente, la sanatoria di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 che permette la rinnovazione della notifica, ma solo quando sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l’organo dell’Amministrazione centrale; quando invece sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l’unitarietà e l’inscindibilità dello Stato, nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l’autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza.

Non sussiste il dedotto contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 3117 del 2006) secondo cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. Si tratta infatti, nel caso deciso dalle Sezioni Unite, di ipotesi diversa relativa a una opposizione ad una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, e fondata su un verbale di accertamento redatto dalla polizia stradale. Benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del prefetto, anzichè del Ministro dell’Interno, in qualità di organo di vertice dell’Amministrazione, dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante, le Sezioni Unite di questa Corte ne hanno escluso l’inammissibilità, prendendo atto che l’Amministrazione non aveva proposto alcuna censura al riguardo. Ma il presupposto che ha consentito l’applicazione della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 era quello della proposizione del ricorso nei confronti dell’organo periferico, anzichè, come si sarebbe dovuto fare, direttamente nei confronti dell’organo dell’Amministrazione centrale. Nel caso in esame, come in quello deciso con la sentenza n. 10010/2011, sopra citata, ci si trova invece di fronte alla proposizione del ricorso nei confronti di un’altra amministrazione centrale con conseguente inapplicabilità della L. n. 260 del 1958.

Le ragioni che hanno fondato la decisione delle Sezioni Unite – consistenti nella tutela dell’esercizio del diritto ad impugnare l’atto che potrebbe essere compromesso dalla difficoltà di individuazione dell’organo dello Stato legittimato a contraddire – non ricorre nella ipotesi della proposizione del ricorso per equa riparazione essendovi nella legge una chiara indicazione dell’amministrazione centrale dello Stato chiamata a contraddire la domanda del soggetto leso dalla eccessiva durata del procedimento.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.