T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1015

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame la signora V. impugna le graduatorie indicate in epigrafe o meglio il decreto di approvazione delle graduatorie nella parte in cui non ha previsto una graduatoria di seconda fascia relativamente alla classe di concorso A076.

In pratica la ricorrente – che è titolare di abilitazione per la classe A075 inserita nell’ambito disciplinare n. 6 insieme alla classe di concorso A076 dal D.M. 10 agosto 1998, n. 354 – sostiene di essere titolare anche di abilitazione per la classe A076 in quanto abilitata per la classe A075 e in possesso del titolo di studio per l’accesso alla classe A076 (come stabilito dalla circolare ministeriale n. 215 del 1999 e come confermato dalla circostanza che, avendo fatto domanda per l’ammissione un corso abilitante per la classe A076 bandito in forza della ordinanza n. 153 del 1999, era stata esclusa perché ritenuta già in possesso dell’abilitazione in contestazione).

Di conseguenza la mancata redazione della graduatoria di seconda fascia per la classe A076 nel presupposto (meglio esplicitato nella nota impugnata a mezzo dei motivi aggiunti) della mancanza di aventi titolo sarebbe illegittima.

Con il ricorso e i relativi motivi aggiunti la signora V. chiede quindi che sia annullato in parte qua il decreto di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva e accertato il suo diritto all’inserimento nella graduatoria di seconda fascia per la classe A076.

2. L’amministrazione resiste al ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come è noto la questione della spettanza della giurisdizione sulle controversie nella materia della formazione e dell’inserimento nelle graduatorie scolastiche ha formato oggetto per lungo tempo di contrasti giurisprudenziali.

Tali contrasti tuttavia sono ormai venuti meno dato che recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è uniformata alla posizione che da lungo tempo era stata adottata dalle sezioni unite della Cassazione che, nel presupposto della non assimilabilità di queste procedure a concorsi pubblici, avevano ritenuto che il relativo contenzioso spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11, Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 13 febbraio 2008, n. 3399, T.A.R. Lazio, Latina, 21 aprile 2009, n. 358).

4. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile spettando la giurisdizione sulla controversia all’autorità giudiziaria ordinaria dinanzi alla quale il processo potrà essere continuato in applicazione dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm.. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-12-2011, n. 6895 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Prof.ssa M. G. P., professore di ruolo di prima fascia nell’Università degli studi di Firenze, con il ricorso n. 991 del 2008 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha chiesto:

– l’annullamento: del D.D. 355 del 6 marzo 2008, prot. n. 16998/2008, inviato alla ricorrente con nota prot. n. 18919 del 13 marzo 2008 e ricevuto dalla stessa in data 25 marzo 2008, nella parte in cui dispone il suo collocamento fuori ruolo anticipato per un solo anno accademico invece che per due – ovvero a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009, anziché al 31 ottobre 2010, e nella parte in cui, conseguentemente, prevede il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età della professoressa P. a decorrere dal 1° novembre 2009, anziché dal 1° novembre 2010; di ogni atto connesso presupposto, concomitante e/o conseguente, ancorché non conosciuto;

– la declaratoria del proprio diritto ad essere collocata in fuori ruolo per il periodo di due anni anziché uno e, quindi, per il periodo a far data dal 1° novembre 2008 e sino al 31 ottobre 2010, con collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a far data dal 1° novembre 2010.

2. Il TAR, con la sentenza n. 505 del 2009, ha accolto il ricorso, e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Ha respinto la domanda di accertamento.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

Alla camera di consiglio del 21 luglio 2009 l’esame della domanda cautelare è stato abbinato alla trattazione della causa nel merito.

4. All’udienza del 6 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha per oggetto l’interpretazione del comma 434 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale "A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell’anno accademico".

2. Al riguardo nella sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda della ricorrente di annullamento del provvedimento impugnato, si afferma che la disposizione deve essere interpretata alla luce dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, per il quale l’effetto della domanda di collocamento fuori ruolo si produce dall’anno accademico successivo a quello della sua presentazione, con la conseguenza che la domanda presentata nel corso del 2008 ha effetto a decorrere dall’anno accademico 2008/2009 ed è perciò soggetta alla riduzione a due anni della durata del beneficio, avendo quindi diritto il presentatore a rimanere in posizione di fuori ruolo anche nell’anno accademico 2009/2010. Nella specie la ricorrente, avendo presentato la domanda di collocamento in fuori ruolo nel febbraio 2008, con effetto dal 1° novembre 2008 (anno accademico 2008/2009), al 1° gennaio 2009 non si è trovata nel secondo anno accademico fuori ruolo ma nel primo non dovendo, di conseguenza, essere posta in quiescenza al termine dello stesso anno accademico; in caso contrario la sua posizione sarebbe equiparata a quella di chi abbia presentato domanda nel 2009, trovandosi al 1° gennaio 2010 nel primo anno accademico fuori ruolo, in contrasto con il principio di irretroattività della disposizione di legge, di gradualità nella riduzione della durata dell’istituto e con profili di incostituzionalità per la mancata valutazione della diversità delle rispettive situazioni giuridiche.

Il primo giudice non ha invece accolto la domanda, pure proposta dalla ricorrente, di accertamento del diritto ad essere collocata in fuori ruolo per il periodo di due anni, anziché uno, affermando che in capo alla medesima sussiste una posizione di interesse legittimo, che trova titolo in atti amministrativi di carattere autoritativo, pur se vincolato, e non una posizione di diritto soggettivo direttamente derivante da una norma di legge con la individuazione di un corrispondente obbligo.

3. Nell’appello si deduce quanto segue:

la ricorrente ha chiesto di essere collocata fuori ruolo dal 1° novembre 2008; trova pertanto applicazione il nuovo regime del collocamento fuori ruolo disposto dalla legge finanziaria 2008, con l’applicazione della riduzione ad un anno del periodo fuori ruolo non essendo a lei applicabile alcuna delle previsioni di regime transitorio previsto dalla normativa;

al riguardo è stato chiarito in giurisprudenza che il legislatore può abolire l’istituto del fuori ruolo, in quanto non connaturato alle funzioni o allo status del professore universitario, non essendo acquisito un relativo diritto al momento della nomina, così come può modificare la disciplina del rapporto di lavoro anche per la parte successiva al raggiungimento del limite di età, non potendo peraltro essere invocato al riguardo un divieto di retroattività se questa è giustificata da ragioni oggettive, come è per la normativa di cui qui si tratta.

4. Le censure così sintetizzate sono infondate.

Infatti:

nell’art. 2, comma 434, della legge finanziaria 2008 si stabilisce che il periodo fuori ruolo dei professori universitari è ridotto in misura graduale venendo stabilito in due anni accademici dal 1° gennaio 2008, in un anno accademico dal 1° gennaio 2009 e abolito dal 1° gennaio 2010 e si prevede, per chi sia già fuori ruolo alle medesime date, una corrispondente riduzione progressiva del periodo di fruizione del beneficio in anni tre, due e infine uno;

la disciplina riguarda dunque, nel segno della graduale abolizione dell’istituto del fuori ruolo dei professori universitari, due diversi destinatari, individuati in quanti non siano già fuori ruolo alle dette decorrenze e chiedano di fruire del beneficio in pendenza delle medesime, con l’effetto di una progressiva minore durata del beneficio a seconda del periodo di decorrenza in cui cada la richiesta, ed in quanti abbiano già iniziato l’attività fuori ruolo alle medesime decorrenze, per i quali il periodo di fruizione dell’istituto è fatto salvo in misura decrescente (a questo riguardo è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2009 censurando la norma nella parte in cui si applica ai professori per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che abbiano iniziato il corso del relativo periodo alla data della entrata in vigore della legge);

il caso in esame attiene alla prima delle due posizioni suddette, avendo la ricorrente presentato domanda di collocamento fuori ruolo dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria, in data 22 febbraio 2008, con richiesta di esservi posta dal 1° novembre 2008;

ciò rilevato nel momento in cui la norma attribuisce il periodo di fuori ruolo per due anni a decorrere dal 1° gennaio 2008 e di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2009, non vi è motivo perché alla ricorrente, che ha presentato domanda in pendenza del primo dei due periodi di decorrenza, debba essere attribuito il minore periodo di fuori ruolo previsto per il secondo dei due periodi di decorrenza, come se avesse presentato la domanda dopo il 1° gennaio 2009;

– ciò sarebbe infatti in contrasto con la lettera della norma, che distingue chiaramente le due decorrenze in relazione alla rispettiva, decrescente durata del periodo fuori ruolo che può essere richiesto, e con la ratio della medesima in quanto volta non alla immediata contrazione del periodo di fuori ruolo ad un solo periodo annuale ma alla sua diminuzione graduale, partendo dalla sua riduzione ad un biennio dal 1° gennaio 2008, ad un anno dal 1° gennaio 2009, con l’esito della sua abolizione dal 1°gennaio 2010; in tal senso si è già pronunciato questo Consiglio che, nel concludere per l’attribuzione del biennio fuori ruolo riguardo a situazione analoga a quella in esame, ha indicato che "Detta conclusione appare, del resto, conforme al criterio di progressiva riduzione dell’arco temporale di durata del fuori ruolo nel triennio 2008/2010, che risulterebbe disatteso accedendo alla tesi delle amministrazioni appellate, venendosi altrimenti ad omologare, con la limitazione ad un anno, la posizione, oggettivamente differenziata, di chi è collocato fuori ruolo nel 2008 a quella di chi acquisisce detto "status" nel corso del 2009."(Sez. VI, 23 marzo 2010, n. 1689);

– sarebbe altresì in contrasto con il principio generale per il quale tempus regit actum essendo stato assunto nella specie il provvedimento di collocamento fuori ruolo prima del 1° gennaio 2009 e ricadendo esso, perciò, nella disciplina in atto vigente; anche per tale profilo si è pronunciato questo Consiglio chiarendo, per casi analoghi, che "Le Università appellate hanno quindi applicato agli appellanti la disciplina vigente a decorrere dal 1 gennaio 2009, senza tener conto del fatto che i provvedimenti di collocamento fuori ruolo sono stati assunti prima di tale data. Essi infatti sono stati adottati sotto la vigenza di diversa disposizione transitoria, dettata per il periodo 2008, che stabilisce che il "fuori ruolo", pur ridotto rispetto al precedente regime, abbia una durata pari a due anni. I provvedimenti in esame violano, pertanto, la disposizione della "legge finanziaria" suddetta correlata al ricordato principio generale per il quale "tempus regit actum" di cui all’art. 11 delle "Preleggi", in forza del quale il provvedimento amministrativo è adottato sulla base della disciplina vigente nel momento in cui è emanato" (Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1395);

dovendosi in questo quadro altresì richiamare che, ai sensi della normativa sulla decorrenza del collocamento fuori ruolo, l’opzione esercitata con la relativa domanda "ha effetto dall’anno accademico successivo…" (art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 239, recante "Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari"), per cui nella specie il periodo di fuori ruolo da attribuire concerne, per quanto sopra considerato, i due anni accademici 2008/2009 e 2009/2010.

5. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello in epigrafe (n. 5369 del 2009).

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 13-01-2011, n. 245

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13209

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata G.A. e C. A., Ca. e C., quali eredi di c.c., convenivano in giudizio Al.An., gli eredi di A. D., P.M., la Danubio Ass.ni (poi Zurigo Ass.ni) e la Universo Ass.ni per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto occorso a seguito del sinistro stradale, verificatosi il (OMISSIS) che aveva visto coinvolti l’autovettura dell’ A. e l’autocarro della P., condotto dall’ Al.. Riunito quindi il giudizio a quello promosso da G.D. contro la Universo Ass.ni e gli eredi di A. D. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro condotto dall’ Al. al momento del sinistro,interveniva volontariamente in causa P.S., trasportato sulla Opel Kadett guidata dall’ A., per conseguire dagli eredi di quest’ultimo in solido con la Universo Ass.ni il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro. Con sentenza in data 10-5-02 il giudice monocratico del Tribunale di Taranto dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dagli eredi di c.c. che avevano transatto la lite, condannava gli eredi di A.D. a pagare, in solido con la Universo Ass.ni la somma di Euro 209.290,85 oltre rivalutazione e interessi sulla somma di Euro 41.494,01 e al pagamento della somma di Euro 9.344,54 in favore di G.D. regolando le spese secondo la soccombenza. Avverso tale decisione proponevano appello principale il P. ed appello incidentale Italiana Assicurazioni. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Lecce con sentenza depositata in data 12 dicembre 2005 rigettava il gravame principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale eliminava dalla liquidazione operata dal primo giudice la somma di euro 38.994,65. Avverso la detta sentenza F.S., P.M.P., P. V., rispettivamente nella qualità di coniuge, la prima, e figlie le altre del defunto P., hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 84, 331, 332 e 343 c.p.c., nonchè la motivazione incongrua ed erronea, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha accolto l’appello incidentale, proposto dalla compagnia assicuratrice, benchè la procura rilasciata al difensore fosse stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di appello e non già sulla comparsa di costituzione con appello incidentale, per cui il mandato – questa, la conclusione del ricorrente – doveva ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante principale senza estendersi alla proposizione dell’appello incidentale.

La doglianza non coglie nel segno. Il Collegio non ignora l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 19454/2005, n. 5243/96, n. 12047/92), secondo cui, quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall’art. 83 c.p.c., l’ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all’atto sul quale è apposto, sicchè in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell’appello incidentale. Ma da tale indirizzo ritiene di poter dissentire, aderendo alla tesi espressa da questa stessa Corte con la sentenza n. 4206 del 23.4.1998 (conforme sostanzialmente Cass. n. 4864/07), la quale, partendo dalla premessa che l’art. 83 c.p.c., comma 2, stabilisce che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, senza distinguere quindi tra atti provenienti dalla parte che conferisce il mandato e quelli provenienti da controparte, ne trae la conseguenza che anche questi ultimi atti rientrino nell’ambito della disposizione, quando esista un collegamento con l’atto dell’avversario (e nella specie, il collegamento con l’atto dell’avversario è evidente, trattandosi di procura apposta in calce ad un atto di citazione in appello).

Ciò premesso, considerato che la giurisprudenza di legittimità, con altra decisione la n. 9480 del 9 settembre 1991, ha ritenuto (in motivazione) la ritualità della procura rilasciata in calce alla copia dell’atto di appello, tenuto conto che tale procura è idonea ad assicurare la certezza della autografia della parte e della data del mandato, posteriore necessariamente sia alla pronuncia della sentenza impugnata che alla notifica dell’impugnazione, la Corte, nella medesima sentenza in esame, ha tratto infine la conclusione che la procura apposta in calce della copia notificata della citazione introduttiva dell’atto di appello comporti anche la facoltà di proporre impugnazione incidentale, rientrando tale atto tra le normali attività inerenti alla difesa. Ciò, in quanto il mandato "ad litem" attribuisce al procuratore, a norma dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai poteri dei procuratori soltanto quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria (Cass. n. 1393/95; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 1745/79 e Cass. n. 3284/75).

Tutto ciò premesso e considerato, ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dalla Corte di legittimità nella sentenza in esame meritino di essere preferite alla luce del rilievo fondamentale che i poteri del procuratore nella gestione della lite sono stabiliti dalla legge e non dalla volontà della parte per cui il difensore, una volta ricevuta la procura, gode della massima discrezionalità tecnica nella conduzione della causa con gli unici limiti di incidere sul diritto controverso e di introdurre una nuova e distinta controversia eccedente l’ambito della lite originaria. Ed è appena il caso di sottolineare come nel caso di specie i detti limiti non siano stati in alcun modo superati in quanto la proposizione dell’appello incidentale è il risultato di una valutazione effettuata in relazione all’esito delle domande introdotte nel giudizio, alla luce dell’intervenuta pronuncia giudiziale e delle possibilità di opporvisi.

Giova aggiungere che il contrasto è stato recentemente risolto nel senso cui ha aderito questo Collegio, affermando il principio secondo cui "Il difensore dell’appellato – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, idonea a dare attuazione ai principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione e di difesa della parte stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. – può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, ossia ad uno degli atti previsti dall’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, in quanto la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa è attribuita al difensore direttamente dall’art. 84 c.p.c., e non dalla volontà della parte che conferisce la procura alle liti, rappresentando tale conferimento non un’attribuzione di poteri, ma semplicemente una scelta ed una designazione, con la conseguenza che la natura dell’atto con il quale od all’interno del quale viene conferita, o la sua collocazione formale, non costituiscono elementi idonei a limitare l’ambito dei poteri del difensore (Sez. Un. n. 19510/2010).

La doglianza pertanto deve essere disattesa nè può condurre ad una diversa soluzione il rilievo fondato sul fatto che, a norma dell’art. 343 c.p.c., comma 1, l’appello incidentale si propone nella comparsa di risposta.

Ed invero, il rilievo introduce una problematica la quale, essendo relativa alla forma degli atti ed esaurendosi in tale ambito, è assolutamente diversa da quella riguardante il limite dei poteri del difensore nè può incidere sulla loro portata ma solo sulla validità dell’atto e ciò, in difetto di una contraria ed espressa previsione di legge.

Ora,fermo restando il rispetto dei termini previsto a pena di decadenza dalla norma, l’ipotesi di nullità derivante dalla proposizione dell’appello incidentale in un atto diverso da quello specificamente indicato è sanabile per acquiescenza qualora l’atto sia depositato al momento della costituzione in giudizio – e quindi noto alla controparte – e quest’ultima non abbia sollevato specifiche contestazioni nella prima difesa.

Ne deriva che il mandato al difensore, pur rilasciato in calce alla copia dell’atto di appello e perciò nullo per vizio di forma, una volta sanato, in mancanza di una univoca, contraria manifestazione di volontà, non può ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante ma può estendersi alla proposizione dell’appello incidentale, in quanto esercizio di una facoltà ricompresa nei poteri che la legge affida alla discrezionalità tecnica del difensore.

Passando all’esame delle successive censure, va osservato che, con la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2697 e 2729 c.c., nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto che il danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno non era stato provato in concreto, avendo omesso di consultare con attenzione la ctu, espletata in prime cure, onde accertarsi dell’avvenuta prova non soltanto di un gravissimo danno biologico bensì anche e specificamente della riduzione della capacità di guadagno.

Inoltre – ed in tali rilievi si sostanziano la terza e quarta doglianza, entrambe articolate sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt.1223, 1226 e 2056 c.c. (la terza anche con riferimento alla L. n. 57 del 2001, art. 5, artt. 189 e 190 c.p.c.) nonchè della motivazione insufficiente e contraddittoria – la sentenza impugnata non sarebbe "esente da censura neppure con riferimento ai crateri legali adottati quale base di calcolo delle voci di danno risarcibile, siccome liquidate nella sentenza di prime cure" (terza doglianza).

Si dovrebbe inoltre rettificare l’importo riconosciuto al defunto P. a titolo di danno morale, essendo contestabile "sia la limitazione della base di calcolo al solo danno da invalidità permanente sia comunque la stessa base di calcolo adoperata per la determinazione del danno morale sia infine le distinte componenti del danno morale pretermesse da apposita liquidazione" (quarta doglianza).

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono inammissibili.

A riguardo, mette conto di sottolineare che le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

(cfr. Cass. n. 9233/06).

Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" posto che una simile revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Resta da esaminare l’ultima censura, svolta sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 22, nonchè della motivazione carente ed erronea, con cui parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sulla subordinata ma autonoma, richiesta di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione sul complessivo importo liquidato nella sentenza di prime cure.

La censura è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni:

in primo luogo, per l’irrituale commistione tra il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione "carente od erronea", trattandosi di vizi ontologicamente diversi in quanto il primo, non richiamato in rubrica, integra un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4) e si verifica quando l’omesso esame concerne, nel caso dell’appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di impugnazione mentre il secondo, richiamato in rubrica ma non trattato adeguatamente nello sviluppo della censura, costituisce un vizio propriamente della decisione adottata e presuppone che il giudice abbia preso in considerazione la questione e l’abbia risolta, senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la sua decisione; in secondo luogo per difetto di autosufficienza.

Ed invero, affinchè possa utilmente dedursi il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello, occorre che parte ricorrente provveda a riportare, nel ricorso per cassazione, previa trascrizione nei suoi esatti termini, il contenuto della doglianza, che avrebbe costituito il motivo di impugnazione e sul quale la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi, al fine di consentire a questa Corte di verificarne la ritualità della proposizione e la specificità della doglianza, onere che nella specie i ricorrenti non hanno invece assolto. Ed è appena il caso di sottolineare che, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c., un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non esonera parte ricorrente dall’onere di osservare preventivamente il principio di autosufficienza sopra richiamato.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto le parti vittoriosi, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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