Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ordinanza del 22.8.2012 la Corte di appello di Milano rigettava la l’istanza, proposta a norma dell’art. 175 c.p.p., da C. P., per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa il 1.2.2011 dal Tribunale di Monza, che lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: il condannato non ha avuto conoscenza della sentenza per caso fortuito o forza maggiore avendo dovuto forzatamente abbandonare il proprio domicilio per un sopravvenuto arresto; la sentenza contumaciale, anche se notificata con i crismi di legge è nulla per non aver potuto l’interessato partecipare scientemente al processo in ragione della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, a sanare la quale non vale la regolarità formale della notifica dell’estratto contumaciale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Secondo quanto riferito nello stesso provvedimento impugnato, l’estratto della sentenza contumaciale di condanna, a seguito di irreperibilità del condannato presso il domicilio dichiarato, è stata notificata a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore che, dalla relata di notifica del 20.2.2012, si individua in un difensore nominato d’ufficio.
L’art. 175 c.p.p., comma 2, configura, in favore dell’imputato contumace, una presunzione relativa di non conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento rappresentato dalla sentenza contumaciale di condanna. Ne consegue che, per superare la presunzione di non conoscenza stabilita dall’art. 175 c.p.p., comma 2, è necessario che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare che il condannato in contumacia ha avuto la concorrente conoscenza sia del procedimento instaurato a suo carico, sia del conclusivo provvedimento contumaciale di condanna. In altri termini la mancanza di elementi sintomatici della conoscenza della sentenza contumaciale, con conseguente volontarietà della rinuncia all’impugnazione, legittima la restituzione nel termine per impugnare anche nel caso in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del relativo procedimento.
Nel caso in esame la Corte di appello ha allegato una circostanza (comunicazione del 7.9.2009 da parte dell’originario difensore di fiducia di rinuncia al mandato per "divergenze di linea difensiva da tenere") certamente indicativa della conoscenza del procedimento penale; tuttavia ha considerato elemento dimostrativo della conoscenza della sentenza contumaciale l’avvenuta notificazione della stessa mediante consegna al difensore di ufficio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di restituzione nel termine, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio, eseguita ai sensi dell’art. 159 c.p.p., ovvero ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, non è idonea a dimostrarne la certa ed effettiva conoscenza da parte dell’imputato, qualora la stessa non sia desumibile "aliunde", ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale, analogo a quello discendente dalla nomina fiduciaria (in tal senso Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, xxx, Rv. 241259; Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, xxx, Rv. 242535).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione perchè proceda a nuovo esame applicando la regola di diritto sopra indicata in ordine alla inidoneità della sola notifica dell’estratto della sentenza al difensore di ufficio a dimostrare la effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato contumace ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 05-07-2010, n. 22614 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che il dottor P.Z., nella qualità di Curatore della I.S. srl nella procedura fallimentare n. 8/2002 pendente preso il tribunale civile di Roma, agisce davanti a questo Tribunale per sentir dichiarare l’obbligo del Comune di Ardea di pronunziarsi in ordine alla richiesta di ridefinizione urbanistica, del suolo sito in quel Comune e segnato in catasto al Fg. 53, p.l1a 110 e 1713, avanzata con atto di diffida notificato all’Amministrazione resistente in data 06/10/09 e rimasta inevasa, nonché per la conseguenziale declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ardea e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda, in luogo dell’Amministrazione resistente, in caso di perdurante inerzia;

Che in punto di diritto la procedura fallimentare ricorrente deduce la violazione di legge e falsa applicazione della normativa statale di riferimento e della legge regionale n. 17/82 come modificata dalla legge regionale n. 15/05, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta, ed infine la violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Che viene contestata, in particolare, la scelta dell’Amministrazione di precisare che, nelle more della nuova pianificazione urbanistica, nelle aree previste a Standard pubblici di cui al D.M. 1444/68, si rende applicabile la disciplina stabilita dall’art. 9 del D.P.R. 380/01 (T.U. sull’edilizia),

In sostanza, ritenendo che la disciplina urbanistica delle aree non edificate sia assimilabile a quella delle cosiddette" Zone bianche";

Che l’adozione del suddetto regime transitorio, in disparte ogni considerazione di merito, non esime il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica (ex plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 aprile 1984 n. 7, Consiglio di Stato sez. IV 17 luglio 2002 n.3 999, Cassazione sez I 6 novembre 1998 n.1158);

Che risulta quindi illegittimo il silenzio del Comune sull’istanza della ricorrente, senza che ciò possa peraltro incidere in alcun modo sull’ampia latitudine di apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione circa le scelte pianificatorie riguardanti il proprio Territorio;

Che il ricorso deve pertanto essere accolto nei predetti termini, ponendo un congruo termine al Comune per adempiere, indifferentemente in senso favorevole o sfavorevole alla ricorrente, preavvisando fin d’ora della possibilità di nomina di un commissario ad acta;

Che sussistono giustificati motivi per disporre al compensazione fra le parti delle spese relative alla presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Bis, accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Comune resistente di pronunciarsi sull’istanza di riqualificazione urbanistica della ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte delle presente sentenza, se anteriore, preavvertendo che in caso di perdurante inerzia si potrà procedere, a semplice istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, le cui spese vengono fin d’ora poste in capo all’Amministrazione resistente.

Compensa fra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 563 del 2006 deposito del 11 gennaio 2006 SEQUESTRO PEN. Sequestro, preventivo TRUFFA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dal giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, che aveva dichiarato M? S? colpevole dei reati di cui: a) L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), per avere realizzato, senza concessione edilizia, una costruzione nel piano attico di un preesistente edificio consistente in un corpo di m. 4,10 x 2,10 in muratura e copertura con pannelli isotermici, adibito a servizi igienici e un corpo di circa mq. 42 a ridosso del precedente costituito da pannelli isotermici con infissi sulle aperture e copertura con pannelli isotermici; b) L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13; c) L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14; f) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, per avere eseguito le dette opere in zona protetta ai sensi della L. n. 1497 del 1939 senza la previa autorizzazione delle autorità competenti, e lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni venti di arresto ed Euro 12.300,00 di ammenda, con l’ordine di demolizione delle opere abusive e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive, mentre aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 674 cod. pen. ed alla L. 2 febbraio 1974, n. 64.

L’imputato propone ricorso per Cassazione deducendo inosservanza e violazione di legge. Lamenta che il 22 marzo 2004 aveva presentato al comune domanda di condono per le opere abusive in questione ed aveva versato la prima rata relativa alla oblazione ed agli oneri accessori. Aveva quindi depositato la relativa documentazione alla corte d’appello ed alla udienza dell’08/11/2004 il difensore aveva chiesto di produrre anche copia dei versamenti della seconda rata. La corte d’appello avrebbe quindi dovuto sospendere il processo in attesa della definizione della pratica di condono.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Alla udienza dell’8 novembre 2004, dopo diversi rinvii in applicazione delle recenti norme sul condono edilizio, la corte d’appello dette espressamente atto che non risultava presentata istanza di sanatoria edilizia e quindi rinviò il processo alla udienza del 4 aprile 2005, nella quale pronunciò la decisione. ÿ peraltro anche vero che nel fascicolo della corte d’appello si trova documentazione attestante l’avvenuta presentazione, in data 22 marzo 2004, di domanda di condono edilizio con la ricevuta del versamento della prima rata relativa alla oblazione ed agli oneri accessori.

Senonché, a parte il fatto che un eventuale errore del giudice di appello nel non sospendere il processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio non comporta nullità della sentenza ma solo il dovere di questa Corte di disporre essa stessa la sospensione, va rilevato che nella specie non è riscontrabile alcun errore della Corte d’Appello perché nessuna sospensione doveva essere disposta e nessuna sospensione può essere disposta in questa sede in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, poiché abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo ai sensi della L. n. 1497 del 1939, e ciò in forza del comma 27, lett. b), del citato art. 32, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di condono qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha costantemente affermato il principio che la sospensione del procedimento ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta nel caso in cui le opere abusive siano state realizzate su immobili sottoposti a vincolo (Sez. 3^, 13 novembre 2003, Lasi, m. 227.217; Sez. 3^, 9 luglio 2004, Canu, m. 229.630; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Ricci, m. 231.315). Ed invero, la sospensione del procedimento penale in attesa della definizione della domanda di sanatoria richiede in ogni caso la previa verifica da parte del giudice della sussistenza dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per la applicabilità del condono edilizio (Sez. 3^, 25 marzo 2004, Barreca, m. 229.652).

Nel caso di specie, inoltre, può per completezza rilevarsi che la domanda di condono si riferisce espressamente ad una "lavanderia con annesso w.c. in struttura precaria", mentre i giudici del merito hanno accertato che le opere abusive riguardano un ampliamento dell’attico ed hanno una struttura stabile e non precaria. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Trattandosi di opera non condonabile il procedimento non avrebbe dovuto essere sospeso dalla corte d’appello ai sensi della L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 44. La sospensione erroneamente disposta dal giudice di appello, quindi, deve essere considerata come inesistente con le ovvie conseguenze in tema di computo dei termini prescrizionali (Sez. 3^, 13 novembre 2003, Lasi, m. 227.217). Ne consegue che nella specie non può tenersi conto delle sospensioni disposte dalla Corte d’Appello dal 26/01/2004 al 04/04/2005. Tenuto quindi conto dei periodi di sospensioni del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di primo grado dal 27/05/2002 al 14/10/2002 a causa di rinvii delle udienze a richiesta della difesa, la prescrizione si è maturata il 27/09/2004.

Tuttavia, l’inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (Sez. Un., 22 marzo 2005, Bracale, m. 231.164).

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 758 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 6/10/09, ha rigettato la istanza presentata da P.R. tendente ad ottenere l’annullamento, ovvero la revoca, nonchè la sospensione, dell’ingiunzione a demolire, resa dal P.M., avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui alla sentenza di condanna, resa il 19/10/94, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 17/11/95, passata in giudicato il 19/2/96.

Propone ricorso per cassazione la difesa della interessata con i seguenti motivi:

– è evidente il vizio generico attinente alla ritenuta impossibilità che il manufatto in oggetto potesse essere oggetto di sanatoria;

– violazione della L. n. 724 del 1994, art. 39, visto che gli abusi realizzati, secondo la normativa vigente, si ritengono condonabili;

– violazione ex L. n. 689 del 1981, non potendosi eseguire un ordine demolitorio dopo oltre un decennio dalla sentenza definitiva.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto.

La difesa della P. ha, ritualmente, inoltrato in atti memoria nella quale contesta quanto dedotto in requisitoria dal P.G..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La P. denuncia il vizio di inosservanza, ovvero di erronea applicazione di norme giuridiche e difetto di motivazione.

Orbene si osserva:

– il giudice ha evidenziato che la zona in cui insiste il manufatto abusivo è sottoposta a vincolo;

– ha rilevato il Tribunale come non sia sufficiente, per neutralizzare l’ordine in esame, la mera possibilità che in tempo lontano, potrebbero essere emanati atti favorevoli al condannato, non potendosi rinviare indefinitamente la tutela del territorio, che l’ordine di demolizione è finalizzato a reintegrare;

– il decidente ha, altresì rilevato che le doglianze avanzate con l’incidente di esecuzione fanno riferimento a fatti e circostanze verificatisi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza del 17/11/95 (la istanza di condono è stata presentata in data 1/3/95), e già, evidentemente sottoposti alla attenzione del giudice di merito, e dunque preclusi all’attuale esame.

Rilevasi, peraltro, che il discorso giustificativo, adottato dal giudice dell’esecuzione, si palesa del tutto immune da vizi logico- giuridici ed in perfetta assonanza all’orientamento giurisprudenziale affermato da questa Corte (Cass. 25/11/04, n. 1104; Cass. n. 43878/2000).

Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riscontro da parte del giudice dell’esecuzione alla sollevata eccezione di prescrizione dell’ingiunzione a demolire, si palesa totalmente privo di pregio, vista la inammissibilità, per manifesta infondatezza, della stessa eccezione, in quanto l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal decidente L. n. 47 del 1985, ex art. 7, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, non si estingue per il decorso del tempo, ex art. 173 c.p., atteso che questa ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Cass. 30/4/03, Pasquale).

Sul punto osservasi che nel giudizio di legittimità l’omessa motivazione da parte del giudice di merito in relazione a motivi libellati dall’interessato non comporta automatica nullità del provvedimento assoggettato ad impugnazione, dovendo questa Corte valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili (Cass. 1/2/02, Poggi), come rilevato nella specie.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa deve, altresì, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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