Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 05-04-2011, n. 13615 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 29 luglio 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto – per quanto qui rileva – la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze, non meglio indicate se non con rinvio a elenco allegato alla istanza avanzata dal condannato S.V., motivando: l’interessato ha omesso di allegare la sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona, 24 febbraio 2009, colla quale venne inflitta la pena più elevata; non rileva lo stato di tossicodipendenza (allegato e documentato), in quanto i reati commessi consistono in condotte delittuose in danno delle persone e del patrimonio e non sono inerenti allo stato di tossicodipendenza;

la richiesta del condannato costituisce mera riproposizione di precedente richiesta, reietta dal giudice della esecuzione giusta ordinanza, gravata dal ricorso per cassazione proposto da S. il 16 aprile 2010; il divieto del ne bis in idem preclude la reiterazione della richiesta.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 10 settembre 2010, depositato il 14 settembre 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 81 c.p. e art. 671 cod. proc. pen., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando:

erroneamente il giudice della esecuzione ha tratto argomento della mancata produzione di copia di una delle sentenze di condanna, laddove il provvedimento era stato compitamente indicato; la rilevanza della considerazione dello stato di tossicodipendenza non è circoscritta ai reati "esclusivamente inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti"; la richiesta respinta dal giudice della esecuzione non costituisce reiterazione della precedente istanza, in quanto non coincidono i reati per i quali è stato invocato il riconoscimento della continuazione; divergono gli archi temporali considerati e, infine, colla prima istanza non era stata prospettata tossicodipendenza.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 16 dicembre 2010, rileva: la censura in rito è manifestamente infondata, mentre i rilievi circa la negativa valutazione del disegno criminoso costituiscono censure in punto di fatto.

4. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non ha apprezzabilmente confutato l’assorbente rilievo del giudice della esecuzione sul punto che la richiesta di riconoscimento della continuazione rappresenta mera riproposizione della precedente istanza già respinta.

Le deduzioni in proposito rassegnate non possono essere prese in considerazione in quanto il condannato, incorrendo nella inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 4^, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778), non ha curato di rappresentare compiutamente (e di documentare) il contenuto testuale della precedente istanza – proposta per il riconoscimento della continuazione – che prospetta essere difforme rispetto a quella respinta colla ordinanza impugnata.

Giova considerare che il requisito della autosufficienza costituisce esplicazione di quello cd. della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Infatti, la novella del 20 febbraio 2006, n. 46, ha esteso il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento, oggetto di scrutinio, all’ambito dei vizi (extra testuali) risultanti dagli "altri atti del processo specificamente indicati" ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Conseguentemente la enunciazione, in relazione a "ogni richiesta, .. delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono" l’impugnazione – trattandosi di indicazione espressamente prescritta dalla legge, a pena di inammissibilità, come "specifica" ( artt. 581 e 591 c.p.p.) – comporta (oltre al riferimento ai pertinenti estremi, pur) la preliminare e necessaria rappresentazione (con la relativa documentazione) del contenuto dell’atto del processo sul quale si impernia la censura del vizio extra testuale: della censura medesima l’atto de quo (nella sua interezza) costituisce, per l’appunto, elemento intrinseco ed essenziale; la relativa esposizione è, pertanto, affatto imprescindibile, perchè possa considerarsi perfezionato, sul piano formale, l’adempimento della prescrizione della specificità dei motivi.

Epperò al rilievo della carenza di autosufficienza del ricorso conseguono la declaratoria della inammissibilità della impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 21-04-2011, n. 16021 Attenuanti comuni generiche

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.E., con due separati atti, uno sottoscritto da lui e l’altro dal difensore, ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 10.12.2009, della Corte d’Appello di Ancona che, su gravame dell’imputato e del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 19.11.2009 dal Tribunale di Ascoli Piceno in ordine al delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonchè L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con il primo ricorso, si denuncia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di colpevolezza. Si argomenta che l’affermazione di responsabilità si basa sulle dichiarazioni dei testi, presunti acquirenti della sostanza stupefacente, e dal rinvenimento presso l’abitazione del ricorrente di strumenti tipici per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

Tali elementi sono di natura meramente indiziaria e non potevano essere posti dai giudici del merito a base di una sentenza di condanna. Le dichiarazioni testimoniali sono infatti contraddittorie, e per altro nessuno dei verbalizzanti ha assistito al "passaggio" di stupefacente dall’imputato ai presunti acquirenti, avendo gli stessi semplicemente rinvenuto della sostanza in polvere di colore marroncino all’interno dell’autovettura condotta dal D.L., uno dei presunti acquirenti. Nè possono qualificarsi come riscontro alle dichiarazioni gli strumenti rinvenuti presso l’abitazione del C. essendo questi, tutt’al più, sintomatici dell’uso personale di stupefacenti in linea con lo stato di tossicodipendenza in cui il ricorrente versava.

Con un secondo motivo si denuncia violazione di legge nella quantificazione della pena nonchè vizio di motivazione in relazione all’individuazione della pena irrogata.

Con riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena si deduce che la motivazione della Corte del merito risulta carente.

Con l’atto sottoscritto dal difensore si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione tenuto conto che nessuna perizia tossicologica è stata effettuata sulla sostanza rinvenuta. Inoltre si evidenzia che l’attività di cessione è stata desunta dalla dichiarazione del teste D.L. non dotata di attendibilità, posto che è stata resa nell’immediatezza ai verbalizzanti, nel timore di subire conseguenze penali.

Si censura anche il criterio di valutazione della pena e da ultimo si eccepisca la prescrizione del reato.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogniqualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. per tutte Cass. 6, 19 aprile 2000, D’Incontro, RV 216315). Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente prospettato.

Da un lato, invero, la Corte territoriale ha dimostrato l’illegalità della detenzione con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti (cfr. ex plurimis Cass. 4, 4 giugno 2004, Vidonis, RV 229686), alla circostanza che il C. è stato sorpreso in un contesto chiaramente sintomatico di attività di spaccio. Sebbene i verbalizzanti non siano stati testimoni di un passaggio di sostanza stupefacente tra l’imputato e gli acquirenti, uno di questi (tale D. L.) che aveva avuto contatti con il C., veniva notato compiere un movimento fulmineo dietro la schiena) perquisita l’autovettura con cui era giunto sul posto, sul sedile di guida risultava sparsa sostanza in polvere colore marocchino, risultata, poi, essere eroina. Comunque, in dibattimento sia il D.L. che altro suo amico, Ca., confermavano che l’imputato aveva dato loro una bustina contenete stupefacente.

Le circostanze evocate dal ricorrente, dedotte con l’evidente intento di proporre una diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi, sono state a ragione trascurate dalla Corte di merito perchè inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione pretesa.

Come si è detto, il motivo è, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all’interpretazione dei dati probatori.

E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).

In ogni caso, il giudice di merito ha osservato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può farsi carico all’imputato dell’obbligo di provare la destinazione al solo uso personale della sostanza stupefacente posseduta, ma, rappresentando la destinazione allo spaccio un elemento costitutivo della fattispecie, tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa (cfr. tra le altre Cass. 6, 19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si osserva che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. 6, 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. sez. 6, 4 agosto 1998 n. 9120 rv. 211583), ma anche, quando impone un obbligo di motivazione espressa per la concessione di un’attenuante negata dal primo giudice o per l’esclusione di un’aggravante, oppure perchè si è effettuata una differente qualificazione di un fatto o si è ritenuto insussistente un reato (Cass. sez. 5, 29 dicembre 1999 n. 14745 rv. 215198), afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908 rv. 229298).

Certamente, per il caso di specie, non può sostenersi che la quantificazione della pena operata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, sia frutto di arbitrio.

Quanto alla carenza di motivazione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte si è limitata a rilevare che non esistevano i presupposti previsti dall’art. 163 c.p. e tanto basta. Da ultimo, con riferimento al motivo del ricorso presentato dal difensore relativo alla eccezione di prescrizione del reato (gli altri motivi restano assorbiti dall’esame dei motivi posti a base dell’altro ricorso), se ne evidenzia l’infondatezza atteso che il reato è stato consumato il (OMISSIS), il termine prescrizionale applicabile è quello previsto dal combinato disposto dell’art. 157 c.p. e art. 160 c.p., ultima parte (quindici anni) nella formulazione precedente alla novella di cui alla L. n. 251 del 1975, in quanto più favorevole all’imputato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 06-05-2011, n. 17811 Costruzioni abusive

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AGNA Alfredo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
Svolgimento del processo

A seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, con sentenza depositata in data 18 febbraio 2010, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., comma 3, il non luogo a provvedere perchè il fatto non costituisce reato, nei confronti di C.G., imputato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere realizzato opere in assenza o comunque in difformità del permesso a costruire in un immobile, in particolare effettuando la chiusura del sottoscala con aumento della superficie utile coperta di circa mq 1,90 per un’altezza variabile da m. 1,35 a m. 2,60, fatto accertato in (OMISSIS).

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ( art. 129 c.p.c., e art. 459 c.p.p., comma 3). Mentre il proscioglimento ai sensi degli artt. 459 e 129 c.p.p., può essere deliberato solo qualora risulti evidente la prova positiva dell’innocenza, nel caso di specie il giudice avrebbe proceduto ad un esame critico degli elementi addotti dall’accusa.

2. Violazione dell’art. 606, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, e 31 e 32) e lett. e) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato. Il giudice ha sostenuto che "la "collocazione di una porta ad un vano già esistente nel sottoscala e delimitato dalle preesistenti pareti sugli altri tre lati" ha determinato un modesto ampliamento della superficie, e pertanto integra un mero illecito amministrativo. Invece, dai rilievi fotografici allegati agli atti emergeva con chiarezza la modifica del prospetto per l’apertura della porta con necessità del permesso a costruire. Nè corretto risulterebbe il richiamo alla disciplina della manutenzione straordinaria, in quanto ciò che è stato realizzato ha determinato un ampliamento della superficie, sebbene di modesta entità. Neppure si potrebbe parlare di variante al permesso a costruire originario, posto che esse sono state realizzate dai proprietari e devono essere di certo qualificati come interventi di nuova costruzione.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono fondati.

Innanzitutto è bene premettere che il giudice delle indagini preliminari richiesto dell’emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p., ossia quando risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e che non potranno essere acquisite prove di colpevolezza, e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria (in tal senso S.U. n. 18 del 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375 e, più recentemente, Sez. 5, n. 14981 del 21/4/2005, P.M. in proc. Beccatelli; Sez. 4, n. 4186 del 28/1/2008, P.G. in proc. Tricolore, Rv. 238431). Nel caso di specie, invece, il giudice ha affermato l’infondatezza dell’accusa mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta del decreto penale di condanna:

ha ritenuto che la collocazione della porta in un vano del sottoscala non rappresentasse un mutamento di destinazione di tale vano, ragionando sull’entità della superficie e le caratteristiche di altezza del vano così modificato ed esprimendo infine il proprio giudizio circa il fatto che dovesse escludersi ogni ampliamento abitativo dell’intervento realizzato. Ritiene questa Corte che tale valutazione per come effettuata violi il disposto di cui agli artt. 459 e 129 c.p.p., come puntualmente censurato nel ricorso del pubblico ministero, il quale va pertanto accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 24-05-2011, n. 4579 Note di qualifica e rapporti informativi

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione della Giustizia in data 13 febbraio 2007 e depositato il successivo 28 febbraio 2007 la ricorrente, in atto vice ispettore di polizia penitenziaria, impugna il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il giudizio complessivo di OTTIMO con punti 30 anziché 32 attribuitole col rapporto informativo relativamente all’anno 2005 e lo stesso rapporto informativo.

Avverso tali atti l’interessata deduce, con un’unica articolata doglianza, la violazione dell’art. 44, comma 2 del d.lgs. n. 443 del 1992, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché difetto di motivazione per eccesso di potere e per erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà degli atti, illogicità e contraddittorietà della motivazione sottesa al giudizio espresso.

Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni, contestando tutte le censure proposte.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 febbraio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Come esposto in narrativa con esso l’interessata, vice ispettore di polizia penitenziaria, impugna la decisione sul ricorso gerarchico presentato avverso il rapporto informativo del 2005 nel quale il giudizio di "Ottimo" è stato accompagnato dal punteggio di 30 anziché di 32, come avvenuto, invece, negli anni precedenti. Il ricorso è stato rigettato con la motivazione in base alla quale sarebbero "carenti i motivi a sostegno del ricorso". Impugna anche il rapporto informativo per l’anno 2005.

2. Avverso tali atti la ricorrente, sostanzialmente lamenta che il giudizio complessivo del 2005 non è sufficientemente motivato, proprio alla stregua di quanto stabilisce la norma di cui all’art. 44, comma 2 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e nonostante che la circolare esplicativa n. 3393/5843 del 14 dicembre 1994 adottata dal Ministero della Giustizia stabilisca che l’Autorità competente deve motivare il giudizio complessivo, sì da rendere palese il ragionamento alla base di esso. Invece il competente Provveditorato non ha motivato sotto questo profilo il giudizio complessivo impugnato, pur avendo la ricorrente ricevuto una nota di elogio per lo svolgimento di incarichi particolari. La discontinuità di valutazione tra un anno e l’altro, del tutto ingiustificata rende pure carente la pronuncia della Commissione ricorsi, al momento gravata e con la quale quell’Ufficio ha ritenuto "carenti i motivi a sostegno del ricorso", senza chiarire affatto i motivi che sono alla base di una tale valutazione discrezionale, e ciò è tanto più grave se si consideri che il decremento di 2 punti potrebbe avere ripercussioni in futuro per la ricorrente, potendo pregiudicare la sua posizione in una futura graduatoria di concorso per titoli ed esami.

3. L’unica articolata doglianza, tendente sostanzialmente a far valere il difetto di motivazione sia avverso il rapporto informativo, sia avverso il rigetto del ricorso gerarchico contro di esso proposto, non appare condivisibile.

In punto di fatto va precisato che la ricorrente ha ricevuto per l’anno 2005, oltre che il giudizio massimo attribuibile "OTTIMO", anche il punteggio massimo e cioè "30 punti" previsto dalle norme e che la sua doglianza è rivolta alla mancata attribuzione dei due punti facoltativi che possono essere conferiti dall’organo competente in particolari circostanze, come oltre chiarito.

La norma della cui violazione si opina è costituita dall’art. 44 del d.P.R. 443 del 1992 stante la quale "Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell’appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

a) competenza professionale;

b) capacità di risoluzione;

c) capacità organizzativa;

d) qualità dell’attività svolta;

e) altri elementi di giudizio.".

La norma secondaria che disciplina le modalità di redazione dei rapporti informativi è contenuta nella Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia al n. 3393/5843 in data 14 dicembre 1994 e con la quale in ordine al punteggio facoltativo si specifica che "L’organo competente ad esprimere il giudizio complessivo ha la facoltà di attribuire "due punti" al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento, in presenza di straordinarie capacità dimostrate nell’espletamento di compiti di notevole impegno. Nel caso si avvalga di tale facoltà è necessario che la motivazione sia specificamente indirizzata a quel fine.

Si precisa che la predetta variazione entro i limiti di (+2) può essere effettuata solo a vantaggio di quei soggetti che abbiano riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento, quindi per coloro che abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 30".

Ciò premesso va rilevato come, posto che la norma primaria si limita ad individuare i parametri in ordine ai quali il punteggio va attribuito e che costituiscono, in effetti, altrettante voci del rapporto informativo in cui il punteggio è graduato dal minimo di 1 punto al massimo di 3 punti e rilevato che detta norma rinvia alla norma secondaria per le modalità attuative, quest’ultima prescrive una particolare e specifica motivazione soltanto quando l’organo competente si avvalga della facoltà di attribuire il maggiore punteggio di 2 ad un soggetto che già abbia ottenuto il punteggio massimo di 30. L’argomento appare già di per sé tranchant rispetto alla censura proposta dalla ricorrente, laddove, quindi, non può condividersi il dedotto difetto di motivazione atteso che non ricorreva il caso specifico per il quale è prevista una particolare ostensione della stessa.

Al riguardo può condividersi la controdeduzione effettuata dall’Amministrazione, laddove si rileva che "stante il principio dell’autonomia di ogni rapporto informativo è del tutto evidente che l’attribuzione del punteggio aggiuntivo del +2 in un dato periodo di riferimento non può considerarsi un diritto acquisito e pertanto non ne implica il riconoscimento automatico anche per gli anni successivi e non richiede necessariamente che vi sia una espressa motivazione a giustificazione della mancata valutazione del carattere di eccezionalità dell’attività di servizio – pur ottimale – resa dal dipendente", esattamente come la lettera della disposizione secondaria prescrive.

In parole povere, contrariamente a quanto sembra sostenersi in ricorso, andava motivata l’attribuzione del punteggio aggiuntivo e non l’assenza di esso, con la ulteriore conseguenza che essendo tale particolare modalità di ostensione della motivazione prevista da una disposizione interna, qualora fosse stata ritenuta lesiva – e la lesione si estrinseca appunto nel momento della sua applicazione col rapporto informativo del 2005 – andava essa stessa impugnata, mentre ciò non risulta sia stato effettuato neppure obliquo modo.

Merita, altresì, una qualche confutazione l’aspetto della doglianza con il quale parte ricorrente fa valere una sorta di contraddittorietà tra il giudizio attribuitole e le risultanze degli atti posti a suo fondamento, oltre che con quello dell’anno precedente, aspetto destinato a riverberarsi sul giudizio negativo in ordine al ricorso gerarchico, pure impugnato.

Nel rapporto informativo per l’anno 2004 alla ricorrente è stato infatti attribuito il punteggio aggiuntivo di cui lamenta l’omissione nel giudizio del 2005, ma al riguardo è da rilevare che il paragone con detto giudizio svuota proprio di significato la censura proposta, dal momento che, alla stregua della disposizione interna in parola, detto punteggio è stato motivato col riferimento "al rendimento operativo, alla disponibilità ed all’attaccamento al servizio ed ai compiti istituzionali, oltre che alla capacità organizzativa", oltre che con riferimento agli incarichi svolti presso l’Ufficio pensioni civili del DAP ed al servizio di vigilanza in concorsi.

Nell’anno 2005 la ricorrente, per sua espressa rappresentazione nel ricorso gerarchico proposto in data 17 luglio 2006 avverso il rapporto informativo, è rimasta incardinata per quattro mesi nell’Ufficio trattamento di quiescenza del Dap per essere poi trasferita presso la Casa Circondariale di Verona, dalla quale è stata distaccata presso l’Ufficio di provenienza per curare il passaggio alla gestione INPDAP dei trattamenti pensionistici alle amministrazioni statali, lavoro definito complesso ed oneroso da parte del direttore generale del DAP che ne ha espresso all’interessata una nota di ringraziamento in data 21 dicembre 2005.

Tali attività sono le stesse poste in evidenza dal Direttore dell’Ufficio I presso la Direzione Generale del Personale e della Formazione che, unitamente al riferimento alla partecipazione di gruppi di lavoro per la sorveglianza ai concorsi ed alla nota di elogio della direzione generale del DAP per l’ufficio svolto in materia pensionistica, con nota del 5 maggio 2006 le comunicava appunto al Provveditorato Regionale di Padova affinché confluissero, come poi è avvenuto, nel rapporto informativo, proponendo anche l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di +2.

Il raffronto delle attività svolte nel 2004 – Ufficio pensioni civili del DAP e servizio vigilanza concorsi – per come risultanti dal rapporto informativo di quell’anno con la nota della Direzione dell’Ufficio I Pensioni Trattamento di Quiescenza del DAP relativa all’anno 2005 in sostanza non evidenzia differenze nel servizio e nelle attività svolte dall’interessata nel 2005 al punto da giustificare il punteggio aggiuntivo che, si ripete per comodità di lettura va attribuito "in presenza di straordinarie capacità dimostrate nell’espletamento di compiti di notevole impegno", laddove l’elogio impartito alla ricorrente si esprime in termini di "complessità ed onerosità del lavoro" e non di "compiti di notevole impegno" e le capacità della interessata sono definite in termini di "indiscussa capacità professionale" e non di "straordinaria capacità".

In sostanza non riuscendo la ricorrente a suffragare la presenza degli elementi che devono distinguere l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, rispetto a quello pure massimo attribuitole, ne risulta che il ricorso gerarchico non è apparso sufficientemente motivato con conseguente sua reiezione seppure con la formula stringata sopra riportata.

Infine occorre anche porre in evidenza che il giudizio recato da un rapporto informativo, alla stregua di altre forme di valutazione quali sono quelle adottate a seguito di esami o concorsi, è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto il profilo dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della manifesta illogicità e contraddittorietà, aspetti questi che sono stati prospettati in ricorso, ma senza riuscire a dimostrare la macroscopicità della discrasia tra il giudizio del 2004 e quello, impugnato, del 2005, posto che entrambi fondano sulla stessa attività svolta dalla ricorrente e sullo stesso punteggio massimo raggiunto in tutte le voci nei due rapporti, con conseguente ulteriore non condivisibilità anche dei due aspetti di censura.

4. Per le superiori considerazioni i provvedimenti impugnati vanno trovati scevri dalle dedotte censure ed il ricorso va, pertanto, respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente P.Z. al pagamento di Euro 1.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore dell’Amministrazione della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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