Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2012, n. 7132

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – P.S., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 10 agosto 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2001, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992.

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

2- Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento de procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1. I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 il citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un u.c., del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491 -, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione dell’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9017 Indennità di anzianità

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da O.R., dipendente della BNL lino al 31 luglio 1999, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR, calcolato fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987, derivante dal diritto alla inclusione, nelle predette indennità, delle somme pari al del 4% della retribuzione, che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa.

La Corte territoriale, affermata la natura rEtributiva dei contributi versati dal datore per la previdenza complementare, ne affermava la inclusione nella indennità di anzianità, maturata fino al 31 maggio 1982 e nel TFR, quanto a quest’ultimo però, fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987.

Avverso detta sentenza la Banca Nazionale del Lavoro spa ricorre con quattro motivi. Resiste il lavoratore con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, a cui la BNL ha risposto con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione, perchè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nell’affermare la natura retributiva degli accantonamenti, che il fondo erogatore della pensione integrativa era dotato di personalità giuridica, mentre la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza si era richiamata, riguardava i fondi non dotati di autonoma soggettività.

Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. in versione originaria, come sostituiti dalla L. n. 297 del 1982, si duole la ricorrente che sia stata affermata la natura retributiva degli accantonamenti effettuati presso il fondo di previdenza complementare.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.Lgs. n. 103 del 2001, art. 9 bis perchè, riconoscendo la natura retributiva degli accantonamenti, la sentenza impugnata avrebbe violato le regole che ne governano l’aspetto previdenziale, ossia il loro esonero dalla contribuzione Inps.

Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 1362 e 1365 cod. civ., nonchè dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e dell’art. 414 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, si imputa alla sentenza erronea interpretazione delle disposizioni dello statuto del fondo di previdenza complementare.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta errata interpretazione del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, nonchè violazione dei canoni interpretativi.

Il ricorso principale va accolto con assorbimento di quello incidentale.

E’ sufficiente, per addivenire all’accoglimento de ricorso, affermare la fondatezza del secondo motivo, in cui si sostiene la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti, nonchè del terzo, concernente il regime previdenziale degli accantonamenti.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilita" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al primo e quarto motivo del ricorso principale, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5, è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che L’ammontare dell’indennità è determinato… in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. L’art. 2121 precisa ancora che l’indennità deve essere computata calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 13-01-2011, n. 255

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato in data 25 novembre 2010 e depositato il successivo 26 novembre La P. di T.A. s.a.s. ha impugnato il bando di gara, pubblicato nella G.U.C.E. del 27 ottobre 2010 e nella G.U.R.I. del 3 novembre 2010, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie presenti sul territorio della regione Lazio ed il relativo disciplinare di gara;

Considerato che la Regione Lazio ha depositato, in data 5 gennaio 2010, la determinazione n. B6719 del 23 dicembre 2010 di revoca della gara, adottata dal Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;

Ritenuto pertanto che è cessata la materia del contendere e che parte ricorrente ha accettato, con dichiarazione scritta a verbale, la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere
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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 04-04-2013, n. 15622

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7 aprile 2011 il Tribunale di Varese ha ritenuto colpevole G.D. di plurimi reati (capo A: tre episodi di violenza sessuale verso tale B.L., profittando della sua situazione di etilista; capo B: un episodio di rapina per essersi l’imputato impossessato di oggetti di proprietà di B.L. dopo averle colpito ripetutamente il volto e averne abusato sessualmente; capo C: violazione di domicilio sempre ai danni di B.L.; capo D: porto abusivo di coltello; capi E e F: due episodi di lesioni personali a B.L.) condannandolo alla pena di sette anni di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile B.L.. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 17 febbraio 2012 ha respinto l’appello, vagliando i profili di rito, riesaminando con un’accurata motivazione i fatti e disattendendo in conclusione ogni motivo del gravame.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, sulla base di otto motivi.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 178 c.p.p, lett. c), artt. 76, 77 e 100 c.p.p., sostenendo la nullità della costituzione di parte civile. Il secondo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), censura la sentenza perchè si fonderebbe solo sulle dichiarazioni della parte offesa, che è anche parte civile, e non terrebbe conto della sua condizione di etilista. Il terzo motivo, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva consistente in una perizia sulle capacità di B.L. di discernere il vero e di ricordare. Il quarto denuncia vizio motivazionale perchè la testimonianza di B. L. non sarebbe adeguata e quindi la motivazione sarebbe contraddittoria. Il quinto denuncia ulteriore vizio motivazionale perchè la motivazione si contraddirebbe riconoscendo la condizione di etilista della parte offesa laddove attribuisce però all’imputato la continua assunzione di alcol da parte di B.L.. Il sesto motivo pure denuncia vizio motivazionale perchè la sentenza non terrebbe conto della possibilità di errore ex art. 47 c.p. in cui poteva incorrere l’imputato sul consenso di B.L. agli atti sessuali. Il settimo motivo denuncia vizio motivazionale in rapporto agli artt. 80 e 81 c.p. nell’aver attribuito all’imputato la stessa condotta più volte, osservando altresì che le lesioni personali dovevano rientrare nella violenza sessuale. L’ottavo motivo denuncia la mancanza di motivazione sul reato di rapina.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo riguarda la costituzione di parte civile, che sarebbe nulla perchè si sarebbe costituito un avvocato sulla base di una procura speciale conferita da B.L., e non dall’amministratore di sostegno della stessa. La doglianza corrisponde al primo motivo d’appello, con cui era stata eccepita, appunto, la nullità della costituzione di parte civile in quanto riconducibile alla B. senza la presenza del suo amministratore di sostegno; e condivisibilmente la corte l’aveva ritenuta infondata rilevando come dagli atti emergeva che la costituzione di parte civile era preceduta dalla richiesta di autorizzazione al giudice tutelare effettuata dall’amministratore di sostegno della B. e concessa, istanza relativa anche alla nomina del difensore poi sostituito con atto sottoscritto dall’amministratore di sostegno.

Non essendovi novità nel motivo del ricorso, questo va a sua volta disatteso.

Il secondo motivo, secondo cui la sentenza si basa esclusivamente sulla testimonianza di B.L., senza riscontri esterni, e senza tener conto della sua condizione di etilista, è accorpabile con i successivi motivi terzo (afferente la mancata assunzione della prova decisiva rappresentata dalla perizia sulle capacità testimoniali della parte offesa per le sue condizioni di etilista), quarto (riguardante ancora l’inadeguatezza della testimonianza della B.), quinto (che prospetta contraddittorietà tra il riconoscere la condizione di etilista della B. e l’attribuire all’imputato di averla costretta ad assumere alcol in continuazione, come dalla B. raccontato) e sesto (per cui non si sarebbe tenuto conto del possibile errore dell’imputato ex art. 47 c.p. sul consenso agli atti sessuali da parte della B.) e ottavo (per cui non vi sarebbe motivazione sulla rapina): tutti questi motivi sono diretti a smentire l’adeguatezza e la sufficienza della testimonianza della parte offesa in ordine alla responsabilità penale dell’imputato per i reati nei suoi confronti commessi.

Al riguardo, va allora osservato che tali motivi possono essere considerati solo nei limiti in cui prospettano vizi della motivazione della sentenza impugnata, a parte il terzo motivo che concerne la mancata assunzione di una perizia quale pretesa prova decisiva. Deve infatti ricordarsi che gli aspetti meramente fattuali, ampiamente presenti nell’esposizione dei motivi da ricondurre ai vizi motivazionali, direttamente non possono essere considerati – cioè non possono sostenere una versione fattuale alternativa, preclusa in sede di legittimità – bensì possono rilevare solo ai fini della individuazione di specifici vizi motivazionali nella sentenza impugnata. E va altresì osservato che già i motivi d’appello comprendevano la prospettazione difensiva in questa sede manifestata a mezzo dei suddetti motivi: l’appellante aveva contestato che l’impianto accusatorio fosse fondato esclusivamente sulla deposizione della B., pur essendo questa una persona cronicamente alcolizzata, senza disporre perizia sulla sua capacità a testimoniare, e in particolare a ricordare, aveva sostenuto che nella testimonianza della B. vi erano numerose contraddizioni sulle modalità della violenza e rilevato che la stessa aveva riconosciuto che l’alcol le faceva travisare quel che provava per l’imputato.

Premesso allora che la deposizione testimoniale della parte offesa non necessita di riscontri esterni, pur esigendo una valutazione particolarmente approfondita in ordine alla sua attendibilità intrinseca ed estrinseca (da ultimo S.U. 19 luglio 2012 n. 41461), si osserva che la corte ha riconosciuto che l’accertamento del primo giudice si era fondato in primo luogo sulla deposizione della B., "essendo questa, come nella quasi totalità dei processi aventi ad oggetto violenze sessuali, l’unico soggetto testimone diretto" e che l’etilismo cronico della B. si poneva comunque come un "problema" da sciogliere. La corte ha quindi proceduto ad un’analisi specifica delle dichiarazioni della B., evidenziandone "l’assoluta precisione e linearità", e valorizzando anche l’esistenza di riscontri oggettivi esterni, rappresentati da ulteriori testimonianze (in particolare, la deposizione della sorella B.P.), da rilievi della polizia giudiziaria (come quelli sullo scasso della finestra della cucina della casa della B.) e dai certificati medici dell’ospedale di (OMISSIS) agli atti, attestanti varie lesioni tutte coerenti con il racconto della parte offesa (pagine 9-11), il tutto con una motivazione ampia e attenta, priva di deviazioni illogiche. Del suddetto racconto, poi, specificamente la corte ha valutato le pretese incongruenze dedotte dalla difesa pervenendo a smentirle, con una motivazione anche in questo settore logica e adeguata (pagine 12-13, che spiegano anche l’incidenza nella vicenda, tentando in sostanza di far ritrattare la B. sulla forma negativa assunta dal suo rapporto con l’imputato, della madre dell’imputato). Non corrisponde d’altronde al contenuto della motivazione la doglianza che non vi sarebbe esame specifico in ordine alla rapina (rinvenibile invece a pagina 11 della motivazione) e in ordine alla possibilità di errore ex art. 47 c.p. (pure questa adeguatamente smentita: pagina 13).

Complessivamente quindi la corte costruisce una verifica dell’attendibilità della teste che giunge a un esito pienamente positivo, senza lacune e illogicità: esito che smentisce la decisività della richiesta perizia sulla capacità a testimoniare di B.L., essendo stata comunque accertata in modo adeguato l’esistenza di tale capacità; e sulla non necessità della perizia la corte d’altronde motiva, premettendola come quesito all’inizio della verifica dell’attendibilità della teste (pagina 9) e pervenendo a tradurre la conclusione di questa, implicitamente ma inequivocamente, nel rilievo della superfluità dell’accertamento tecnico. I motivi in esame risultano perciò privi di consistenza, risultando pienamente corretto l’operato della corte territoriale.

Rimane da considerare il settimo motivo, secondo il quale sarebbe stata valutata a carico dell’imputato "più volte la stessa condotta" perchè "le azioni lesive se vi furono devono unicamente appartenere al reato di violenza sessuale e non anche quello di lesioni semplici". Il motivo consiste esclusivamente in questa doglianza, in alcun modo illustrata e argomentata, e pertanto è inammissibile per manifesta genericità, anche a prescindere dal fatto che già la descrizione delle condotte attribuite all’imputato accuratamente dettagliata nei vari capi d’imputazione smentisce chiaramente l’assorbimento delle lesioni nei reati di violenza sessuale.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La tipologia dei reati esige l’oscuramento dei dati identificativi delle persone coinvolte per rispetto del codice della riservatezza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013

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