Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 05-08-2011, n. 31306 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2.3.2010 il Tribunale di Pisa – Sez. Dist. di Pontedera – ha applicato nei confronti di A.S. la pena ritenuta di giustizia, e concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commesso il (OMISSIS). Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre per cassazione, dolendosi per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria in relazione al reato contestato. La tesi del ricorrente P.G. è fondata, posto che il giudicante avrebbe dovuto infatti applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto obbligatoria, in relazione alla violazione in questione ed anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p., secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi già in epoca risalente nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., n. 8488 del 27/05/1998 Ud. – dep. 21/07/1998 – imp. Bosio, Rv. 210981), e quindi a nulla rilevando che tale obbligatorietà sia stata poi espressamente prevista per legge (con riferimento specifico alla sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.) solo con la recente novella n. 120 del 2010 entrata in vigore successivamente al fatto commesso dall’ A..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Pisa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 06-10-2011, n. 641 Impiegati della Regione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 310/06, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite, n. 259/04 dell’11 luglio 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti volto a conseguire il riconoscimento del diritto al calcolo degli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 5, commi primo, quarto e sesto della L.R. n. 19/91 ed 8 del d.P.Reg. 30/1/93 negli aumenti periodici nonché il pagamento delle conseguenziali differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Con il ricorso in epigrafe, notificato alle amministrazioni resistenti in data 4 maggio 2011, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, detti ricorrenti hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto d.P.Reg. n. 310/06.

Hanno, altresì, sostenuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, con riferimento al decreto del Presidente della Regione siciliana che abbia accolto il ricorso straordinario, anche alla luce della recente sentenza n. 2065, emessa sotto le date 11-28 gennaio 2011 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Hanno conclusivamente chiesto di:

a) ordinare alle Amministrazioni intimate di:

– dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 310/06 provvedendo a corrispondere in favore degli istanti il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– corrispondere a ciascun ricorrente, a norma dell’art. 114, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n. 104/2010, ricorrendone i presupposti, la somma di Euro 2.000,00 (duemila), o quell’altra maggiore o minore che si vorrà determinare, dovuta per il ritardo nella esecuzione del giudicato;

b) dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

c) nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta;

con vittoria di spese e compensi.

La difesa erariale, per le amministrazioni resistenti, ritualmente costituitesi in giudizio, ha rappresentato, con memoria prodotta in data 1 luglio 2011, che, come da nota prot. 19923 del 14/6/2011 inoltrata anche al legale di parte ricorrente, "il Fondo Pensioni sta procedendo all’integrale esecuzione, nei confronti della sig.ra Cu.Gi., dell’azionato decreto decisorio del ricorso straordinario a suo tempo proposto dall’interessata, stante le determinazioni da ultimo assunte, al fine di prevenire ulteriori aggravi per il bilancio regionale, dal Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del personale con circolare n. 86562 del 31/05/2011".

Ha quindi chiesto che venga dichiarata, rispetto alla suddetta ricorrente, la cessazione della materia del contendere.

Ha invece eccepito, per quel che attiene alla posizione del sig. Ca., l’infondatezza della relativa domanda in considerazione di quanto già da esso percepito in forza del decreto n. 308813 del 24/11/2009 emesso dal commissario ad acta designato dal C.G.A. con la decisione n. 449/2009 di accoglimento del precedente ricorso n. 1132/2007, proposto dall’interessato per l’ottemperanza del medesimo d.P.Reg. n. 310/2006.

Ha quindi chiesto che il predetto sig. Ca. venga condannato al pagamento delle spese di lite, stante la temerarietà della domanda dallo stesso proposta.

Alla camera di consiglio del 28 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, per quel che concerne la posizione del ricorrente Ca.Ro., il ricorso in epigrafe viene dichiarato inammissibile in quanto questi, allorché in data 28 aprile 2011 propose il gravame in argomento, era già stato soddisfatto delle sue pretese in forza del decreto n. 308813 del 24/11/2009, prodotto agli atti del processo dalle amministrazioni resistenti, emesso dal commissario ad acta designato dal C.G.A. con la decisione n. 449/2009 di accoglimento del precedente ricorso n. 1132/2007, proposto dall’interessato per l’ottemperanza del medesimo d.P.Reg. n. 310/2006.

Viene respinta l’istanza della ricorrente Cu.Gi. volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., ritenendo particolarmente iniquo tale ulteriore aggravio finanziario a carico dell’Amministrazione, atteso che essa sta già procedendo all’integrale esecuzione nei suoi confronti del decreto decisorio del ricorso straordinario a suo tempo proposto dall’interessata.

Conseguentemente, il Collegio, preso atto di quanto attestato dall’Amministrazione resistente, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopraggiunto difetto di interesse della ricorrente, nella parte in cui è stata chiesta l’integrale esecuzione del decreto decisorio del ricorso straordinario a suo tempo proposto.

Si ritiene, vista anche la parziale soccombenza della ricorrente Cu.Gi., che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra la stessa e le amministrazioni resistenti.

Il ricorrente Ca.Ro. viene condannato al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 3.000,00, in favore delle amministrazioni intimate, stante la temerarietà del suo ricorso, come eccepito da parte resistente, atteso che il gravame in epigrafe è stato dallo stesso proposto nonostante le sue pretese fossero state già soddisfatte con decreto n. 308813/2009, emesso dal commissario ad acta designato da questo C.G.A. con la decisione n. 449/2009 di accoglimento del precedente ricorso n. 1132/2007, proposto dall’interessato per l’ottemperanza del medesimo d.P.Reg. n. 310/2006.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, con riferimento alle motivazioni sopra esplicitate, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per quel che concerne la posizione di Ca.Ro.; respinge l’istanza di Cu.Gi. volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a. e dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe dalla stessa proposto.

Spese compensate tra la ricorrente Cu.Gi. e le amministrazioni resistenti.

Il ricorrente Ca.Ro. viene condannato al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 3.000,00, stante la temerarietà del suo ricorso.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-10-2011, n. 5824

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorso può essere definito nel merito.

2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento adottato dal Questore di Mantova, di diniego della regolarizzazione dell’interessato, cittadino extracomunitario.

L’appellante contesta la pronuncia di accoglimento, mentre l’amministrazione si è costituita per resistere all’impugnazione.

3. L’appello è fondato.

Il provvedimento si basa sulla circostanza che l’interessato risulta condannato per il reato di cui all’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

4. Nel caso di specie devono trovare applicazione i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 10 maggio 2011 n. 8 e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU.

5. Secondo la decisione della Plenaria, "deve concludersi che l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali.

Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato."

6. Pertanto, in accoglimento dell’appello, il provvedimento impugnato in primo grado deve essere annullato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento impugnato dinanzi al TAR.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 18-10-2011, n. 37517

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 20 dicembre 2010, la Corte d’appello di Milano, pronunciandosi nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di questa Corte del 17 dicembre 2008, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente per la custodia cautelare patita per il delitto di omicidio, dal quale era stato assolto in sede di rinvio, dopo l’annullamento della sentenza di condanna.

La Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente abbia dato causa con colpa grave all’emissione del provvedimento cautelare sulla scorta dei seguenti elementi: a) il fatto che si tratti di un soggetto "già condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e associazione di tipo mafioso"; b) la sua contiguità con appartenenti alla cosca mafiosa di Gela facente capo a M.G., dediti al traffico di stupefacenti; c) il fatto che alcuni collaboratori di giustizia avessero espressamente riferito che egli aveva detto che era stata presa la decisione di uccidere la vittima, aveva ordinato l’omicidio ed era apparso soddisfatto dell’omicidio avvenuto.

2. – Avverso tale provvedimento, R. ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe fornito elementi sufficientemente specifici a sostegno della decisione. Evidenzia, in particolare: 1) il travisamento dei fatti consistente nell’erronea convinzione che R. fosse stato tratto in arresto nella fase delle indagini preliminari; 2) l’irrilevanza della frequentazione di soggetti dediti al traffico di stupefacenti, reato del tutto diverso da quello di omicidio, posto a fondamento della custodia cautelare sofferta; 3) il travisamento delle dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente, dalle quali non risulterebbe in modo chiaro che lo stesso ha detto che la vittima doveva essere uccisa e che è stato contento dell’omicidio.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Deve preliminarmente rilevarsi che – secondo l’orientamento di questa Corte – in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. A tal fine va anche apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere percepita come contigua a quella criminale (ex plurimis, Sez. un. 15 ottobre 2001, n. 34559; Sez. 4, 25 novembre 2010, n. 45418; Sez. 4, 26 gennaio 2011, n. 7153).

3.2. – L’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tali principi, avendo apprezzato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti dell’esclusione del diritto alla riparazione, il comportamento dell’imputato, evidenziando principalmente: a) il fatto che si tratti di un soggetto "già condannato per violazione della disciplina degli stupefacenti e associazione di tipo mafioso"; b) la sua contiguità con appartenenti a una cosca mafiosa, dediti al traffico di stupefacenti.

A fronte di tali analitici e coerenti rilievi, il ricorrente solleva questioni inidonee a scalfire l’apparato motivazionale posto a fondamento dell’ordinanza impugnata.

Infatti, quanto al prospettato travisamento dei fatti – che consisterebbe nell’erronea convinzione della Corte d’appello che R. fosse stato tratto in arresto nella fase delle indagini preliminari – va osservato che si tratta di un profilo del tutto secondario e, perciò, irrilevante.

Quanto, poi, ai profili di doglianza sub 2) e 3), va rilevato che essi si risolvono entrambi in un tentativo, inammissibile in sede di legittimità, di rivalutazione del quadro probatorio posto a fondamento dell’ordinanza impugnata, essendo diretti, da un lato, a sminuire l’importanza della frequentazione di soggetti dediti al traffico di stupefacenti, dall’altro, a ridimensionare le dichiarazioni accusatorie a carico del ricorrente.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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