Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5270 Liquidazione e valutazione equitativa Garanzia per i vizi della cosa venduta

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Svolgimento del processo

La Royalcarta acquistò un autocarro usato dalla G C e scoprì che il mezzo aveva al telaio difetti che ne avrebbero impedito la omologazione; citò innanzi al Tribunale di Lucca la venditrice per essere rimborsata delle spese per le riparazioni e per ottenere il risarcimento dei danni. La sentenza del Tribunale di Lucca che accolse la domanda viene appellata dalla Royalcarta, che lamentò l’esiguità del risarcimento riconosciutole, e in via incidentale dalla G C che ribadì che non era tenuta in forza di alcuna garanzia per i vizi prospettati. La Corte di Appello di Firenze accolse – in misura minima – l’appello della Royalcarta e regolò le spese.

In merito all’appello incidentale della G C la Corte d’Appello condivise l’assunto del Tribunale, secondo il quale non poteva dirsi efficace l’esclusione dalla garanzia per difetti del mezzo – diversi da quelli afferenti al motore, per i quali vi era espressa assunzione di garanzia – contenuta nel contratto di vendita, in quanto la venditrice avrebbe dovuto conoscere, usando dell’ordinaria diligenza, del difetto del mezzo; attraverso l’analisi delle deposizioni la Corte territoriale rilevò che non sarebbe stata raggiunta la prova della conoscenza, da parte della Royalcarta, del vizio medesimo (anche perchè neppure il legale rappresentante della Guidi Car lo avrebbe conosciuto).

Quanto all’appello principale la Corte distrettuale ritenne corretto che in merito alla quantificazione delle spese necessarie per il ripristino il Tribunale avesse fatto riferimento alle conclusioni dell’ATP (che comunque prendevano in esame dei costi già sostenuti per le riparazioni stesse), rilevando che, se pure i difetti, come riferito dall’ATP, erano di lieve entità, tuttavia gli stessi sarebbero stati di ostacolo per il rilascio del certificato di collaudo e quindi le riparazioni erano necessarie; esaminò poi analiticamente i costi delle singole riparazioni e li ridusse specifica motivazione – non riconoscendone alcuni e riducendone altri al costo indicato dal perito in sede di ATP-; per quanto infine riguardava il c.d. fermo tecnico, disconobbe la computabilità degli esborsi per trasporti fatti con mezzi di terzi non essendovi la possibilità di rapportare il costo relativo alla necessità di affidamento ad altri autotrasportatori, non conoscendosi l’organizzazione di impresa della Royalcarta e non potendosi ritenere che tutti i suddetti esborsi fossero ricollegabili al fermo in questione. Pertanto riconobbe tale voce risarcitoria solo nei limiti temporali di 30 giorni e solo per l’importo di Euro 516,46, in via equitativa.

Contro tale decisione ha proposto ricorso la Royalcarta sulla base di due motivi illustrati da memoria; la G C si è a sua volta costituita con controricorso depositando altresì memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1 – La ricorrente, con il primo motivo, lamenta la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3; art. 696 c.p.c." dolendosi del fatto che, avendo il Tribunale prima e la Corte – confermandone la sentenza – poi, utilizzato le conclusioni della relazione di ATP in merito alla congruità delle spese, si sarebbe violato lo scopo e non rispettata la finalità di tale procedimento, trasformandolo in anticipazione del giudizio di merito.

1/a – Il motivo non è fondato in quanto la Corte distrettuale, richiamandolo, ha dato esatta applicazione all’indirizzo di legittimità in forza del quale , in virtù del principio del libero convincimento del giudice ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, come è consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, così lecitamente il giudice del successivo giudizio di merito può porre a base della propria decisione quegli stessi accertamenti, una volta che la relazione di ATP sia stata ritualmente acquisita agli atti (cfr Cass. 19.563/2009; Cass. 5658/2010) – circostanza questa non contestata.

2 – Con il secondo motivo la Royalcarta assume che la decisione della Corte distrettuale sarebbe viziata da "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5" a cagione della omessa valutazione delle produzioni documentali finalizzate a provare l’effettiva entità delle spese sostenute per l’emenda del difetto riscontrato nel mezzo acquistato dalla Guidi Car, attenendosi, al contrario, solo alle indicazioni – di massima e prescindenti dalla concreta fattispecie- contenute nell’elaborato del ATP. 2/a – Il motivo va respinto sia perchè è diretto a far formulare un nuovo giudizio di fatto sulle emergenze di causa, non consentito in questa sede, una volta che si sia verificata l’esistenza di una adeguata motivazione sul punto da parte della Corte distrettuale, sia soprattutto perchè non corrisponde alla realtà processuale che la Corte d’Appello non abbia motivato le proprie scelte valutative delle prove prodotte : vedi foll. 3/5 della gravata decisione.

2/b – Quanto al dedotto vizio di insufficienza della motivazione sul danno da fermo tecnico valgano le medesime considerazioni, atteso che la Corte distrettuale ha, contrariamente all’assunto della ricorrente, preso in esame e valutato i singoli mezzi di prova prodotti dalla allora parte appellante – segnatamente ai foll. 4/5 – e con congrua motivazione, ne ha negato la univoca valenza probatoria.

2/c – Nessuna censura, al contrario, è stata svolta alla concreta determinazione equitativa del danno.

3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 18-02-2011, n. 6183

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Svolgimento del processo

S.S. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Firenze, dei reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., e art. 577 c.p., u.c. per avere arrecato lesioni personali al coniuge R. F. e dei reati di ingiuria e minacce nei confronti della stessa.

Con sentenza del 29 settembre 2009, il Tribunale dichiarava il S. colpevole dei reati ascrittigli e, riuniti gli stessi con in vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di Euro 3.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni, nonchè al risarcimento dei danni in favore della R., costituitasi parte civile.

Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell’imputato, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di Euro 1.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo d’impugnazione denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 415 bis e 170 c.p.p., ed alla L. n. 890 del 1982, art. 8. Lamenta, in proposito, che sia stata disattesa l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., per inosservanza della procedura di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, sul rilievo dell’intempestiva proposizione, ove invece risultava in atti, dal verbale del (OMISSIS), che l’eccezione era stata ritualmente proposta. Del resto, la stessa era pure fondata, in quanto l’avviso risultava notificato a mezzo posta in (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 170 c.p.p. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 senza che dei relativi adempimenti fosse stato dato avviso al destinatario alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 346 del 1998.

Il secondo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento all’art. 178 c.p.p. ed all’art. 180 c.p.p., sul rilievo che, ad ogni modo, l’eccezione era stata riproposta alla successiva udienza del 24 marzo 2006 ed era stata nuovamente rigettata con argomentazioni erronee.

Il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4 e 48 sul rilievo che, infondatamente, era stata disattesa l’eccezione sollevata dal difensore nell’atto di gravame con riferimento all’incompetenza per materia del Tribunale, posto che, esclusa l’ipotesi aggravata della minaccia, avrebbe dovuto essere riconosciuta la competenza del giudice di pace, peraltro pacifica per i restanti reati.

2. – All’esame della questione di rito sollevata in ricorso è certamente pregiudiziale il rilievo della sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela da parte dell’avente diritto.

Ed invero, risulta dalla comunicazione indicata in epigrafe che, con verbale dell'(OMISSIS), redatto dalla polizia giudiziaria presso la Procura di Firenze R.F. ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei confronti di S.S., che, contestualmente ha espresso accettazione.

Considerato, pertanto, che la remissione e l’accettazione sono state effettuate con le forme prescritte dall’art. 340 c.p.p., comma 2, si deve far luogo all’annullamento della sentenza in esame, per sopravvenuta estinzione dei reati.

Le spese del procedimento sono a carico del querelato, a norma dell’art. 340 c.p.p., comma 4, come, peraltro, da espressa dichiarazione a verbale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8725

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 aprile 2008, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 7 novembre 2006, con la quale G.M. era stato condannato alla pena di giorni quindici di reclusione ed Euro 200,00 di multa, sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria di Euro 570,00, quale imputato di appropriazione indebita aggravata di una somma di denaro appartenete alla soc. Wurth della quale aveva il possesso in qualità di agente.

Propone ricorso per Cassazione il difensore, il quale lamenta che nessuna volontà appropriativa sarebbe emersa a carico dell’imputato, il quale vantava a sua volta un credito nei confronti della società per la quale aveva svolto l’attività di agente. L’imputato si sarebbe dunque limitato ad esercitare il proprio diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito. Si lamenta, poi, vizio di motivazione nella parte in cui i giudici dell’appello, riportandosi alla decisione di primo grado, hanno negato la sussistenza dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall’imputato.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Questa Corte ha infatti reiteratamente avuto modo di affermare che in tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui non ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare non è liquido nè esigibile (da ultimo, Cass., Sez. 2, 9 gennaio 2009, Odarda). Di tale principio i giudici a quibus hanno dunque fatto corretta applicazione, sottolineando, con motivazione puntuale ed esente da rilievi di ordine logico, l’assenza dei cennati caratteri in ordine alle asserite pretese creditorie vantate nei confronti della società per la quale l’imputato aveva svolto attività di agente, trattenendo per sè somme riscosse quale agente, e quindi ponendo in essere una condotta appropriativa nella certa consapevolezza della illiceità di un siffatto comportamento, avuto riguardo alla totale incertezza non solo sull’an del preteso credito – che si assume essere quanto meno in parte contestato – ma anche sul relativo quantum.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 12037 Sfratto e licenza

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Svolgimento del processo

Con atto 13.8.1997 P.L. intimava sfratto per morosità alla F.lli Negrelli di Negrelli Giorgio & e sdf e la citava per la convalida davanti alla sezione di Revere della Pretura di Manto va esponendo di aver dato in locazione l’immobile di sua proprietà in (OMISSIS), adibito a panificio e rivendita di pane e che la conduttrice non aveva versato la rata semestrale scadente a marzo 1997 per L. 8.500.000 La convenuta eccepiva l’estinzione del credito per compensazione avendo maturato un credito a seguito della risoluzione di un preliminare per il medesimo immobile e riconvenzionalmente chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di L. 57.000.000 ovvero perchè l’esecuzione dello sfratto fosse subordinata ad una cauzione di L. 60.000.000.

Il Pretore rigettava l’istanza di emissione dell’ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, disponeva il mutamento del rito, rimetteva le parti al Tribunale di Manto va in ordine alla riconvenzionale e sospendeva il giudizio relativo al rilascio.

Con sentenza 22 .8.2002 il Tribunale riteneva infondata la domanda di avvenuta risoluzione del preliminare perchè, allorquando F.lli Negrelli aveva inviato la diffida ad adempiere, non si era ancora in presenza di un inadempimento, le domande di P. di risoluzione, incameramento della caparra e danni non erano conformi allo schema legale non essendo cumulabile la risoluzione con l’attribuzione della caparra.

Proposto appello dalla società, resisteva P. che chiedeva la conferma della sentenza e la Corte di appello di Brescia, con sentenza 453/05, rigettava il gravame richiamando il canone fondamentale della buona fede, deduceva che P. aveva posto le condizioni perchè l’immobile pervenisse a controparte libero da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, escludeva che l’intimazione notificata il 17.12.1996 trovasse giustificazione in un comportamento inadempiente del promittente venditore, inadempimento che andava ravvisato nella condotta della F.lli Negrelli. Ricorre F.lli Negrelli snc con un motivo variamente articolato, resiste P., che ha anche presentato memoria.
Motivi della decisione

Si denunziano violazione dell’art. 1337 c.c., dell’art. 1362 c.c. e segg., artt. 1375, 1382, 1454, 1461, 1482 c.c. e vizi di motivazione criticando la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente ed il riferimento alla buona fede: si dice provato che in sede di trattativa e di stipula del preliminare fosse stata taciuta l’esistenza di ipoteca volontaria e di pignoramento, si riporta il brano del preliminare circa la libertà da vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli ed ove "risultassero formalità pregiudizievoli non cancellabili a cura e spese della parte promessa venditrice, prima della firma del rogito, sarà facoltà della parte promessa acquirente di pretendere l’adempimento degli obblighi assunti o, in difetto di chiedere la restituzione del doppio della caparra". Si riportano altri aspetti della vicenda, con riferimenti giurisprudenziali e si critica la valutazione ex post fatta dalla Corte di merito.

La complessiva ed articolata censura, a prescindere dalla assenza di specificità e dalla contestuale deduzione di vizi di diritto e di motivazione, non tiene conto della circostanza che la valutazione della gravità dell’inadempimento e della volontà delle parti costituisce indagine di merito, insuscettibile di ricorso in cassazione se congruamente motivata.

La sentenza impugnata, alle pagine dodici e seguenti, ha dedotto la non essenzialità del termine, ha richiamato la lettera 10.12.1996 che P. scrisse a F.lli Negrelli circa l’estinzione della procedura esecutiva, comunicando che rimaneva solo l’ipoteca con la Banca San Paolo che sarebbe stata cancellata dal notaio al momento del rogito con la consegna di L. 85.000.000 nelle mani del notaio, con la conclusione: "Quindi come promesso è stato così mantenuto che, al momento del rogito, che può essere effettuato a partire da domani o qualsiasi altro giorno, l’immobile verrà venduto libero da ogni e qualsiasi vincolo. Sono quindi in attesa della fissazione della data del rogito a vs. piacimento".

Ha richiamato le testimonianze e la successiva corrispondenza.

In particolare, a pagina tredici, ha dedotto che il teste Mo., professionista che seguiva la F.lli Negrelli, aveva dichiarato che la sua assistita non aveva partecipato alla trattativa con la banca ma "era disponibile a che la cancellazione dell’ipoteca avvenisse a seguito del versamento degli 85 milioni nelle mani del notaio che le avrebbe versate alla banca".

A pagina diciassette ha dato atto che P. già aveva comunicato alla controparte che era stato estinto il procedimento esecutivo avente a oggetto l’immobile a seguito della rinuncia del creditore procedente e dell’intervento e che la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile sarebbe stata ottenuta col sistema, concordato con la banca, che prevedeva la consegna del denaro a mani del notaio all’atto della stipula ed il diretto versamento all’istituto di credito.

A pagina diciotto ha concluso, doversi "ritenere che il promittente venditore fosse comunque pronto ad adempiere e in modo del tutto efficace l’obbligo di vendere l’immobile libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli".

In conclusione l’impugnata sentenza con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha ritenuto insussistente un inadempimento colpevole di P. tale da poter dar luogo alla risoluzione contrattuale.

Invero secondo consolidata giurisprudenza la risoluzione è indissolubilmente legata all’inadempimento colpevole e non è ammessa quando questo è stato provocato da motivi che escludono tale qualificazione per il comportamento dell’altra parte (Cass. 11.2.2005 n. 2853,10.9.2009 n. 19559).

Va poi osservato che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Nè può utilmente invocarsi, come sembra da parte ricorrente, la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – ciò che è stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2, che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482, 11.8.99 n. 8590, 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389).

Peraltro la complessiva disamina delle clausole contrattuali, richiamate anche in ricorso, induce a ritenere che era prevista la possibilità di cancellazione delle formalità pregiudizievoli prima della firma del rogito.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 3700,00, di cui 3500,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.