T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame (basato su argomentazioni confutate dal soggetto intimato, ritualmente costituitosi in giudizio), l’interessato ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto

a) ad esser inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque

b) a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.3.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Anche – invero – a non voler considerare

che l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere un miglior inquadramento dovrebbe (a rigore) esser dichiarata inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, gli impiegati stessi non sono titolari che di un interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di un diritto soggettivo;

che (detto in altri, e più chiari, termini), poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) dovrebbe – infatti – impugnare, nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto), un tale provvedimento: che (lo si rileva incidentalmente) non può certo esser disapplicato, ex art.5 L.A.C., dal giudice amministrativo;

che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;

che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)

a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e

b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale,

si deve – in ogni caso – rilevare (per quel che concerne la, parimenti richiesta, declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori)

che, salvo che una norma speciale (nella circostanza insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che quelle espletate dall’interessato siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n.1219/97);

che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art.2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);

che (pertanto) esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento. (Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).

Si fa, altresì, presente

che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art.2103 c.c. (come sostituito dall’art.13 della legge 20.5.70 n.300) ha (cfr. C.d.S., V, n.274/89) carattere supplementare ed integrativo;

che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;

che lo stesso art.36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;

che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art.97 della stessa Costituzione. (L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).

Va, del resto, considerato

che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;

che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art.57 del d.lg. 3.2.93 n.29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art.43 del d.lg. 31.3.98 n.80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;

che la materia è ora disciplinata dall’art.25 del cennato d.lg. n.80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente; ribadito

che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art.97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);

che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n.22 del 7/618/11/99),

il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – infondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di reiezione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe,

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3438 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato e depositato l’odierno ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo di avere presentato in data 11 febbraio 2010 istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di sanatoria cd colf e badanti ex L. n. 102/2009 e di non avere ricevuto, entro i termini di legge, alcuna risposta da parte della Amministrazione.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009)

A sostegno del ricorso l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia.

La posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto e conseguente obbligo della intimata Questura di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento attivato con l’istanza avanzata dal ricorrente in data 11 febbraio 2010, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto – con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 11 febbraio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo;

– condanna la Questura di Roma al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 10-05-2011, n. 2601 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via pregiudiziale il Collegio rileva la decadenza dal ricorso ex art. 45, comma 17°, del decreto legislativo n. 80 del 98, che impone di far valere entro il termine del 15 settembre 200 tutte le pretese creditorie connesse, non occasionalmente, a dinamiche inerenti il rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche fino al 30 giugno 1998.

Ed, invero, come è noto e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa, nel sistema di riparto della giurisdizione delineato dapprima dall’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del decreto 31 marzo 1998 n. 80 e ora dall’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico) incluse le controversie concernenti le assunzioni, gli incarichi dirigenziali, e le indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti, che qualora siano rilevanti vengono disapplicati se illegittimi. La ratio della normativa si rinviene nell’intenzione del Legislatore di affermare – nel settore del pubblico impiego – la logica gestoria propria del datore di lavoro privato.

In particolare e per quel che è qui di interesse, all’art. 45 comma 17° del decreto legislativo n. 80 del 98 è stata disciplinata la fase transitoria del nuovo riparto di giurisdizione, prevedendo che vanno devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La predetta disposizione, abrogata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, risulta ora assorbita dall’art. 69 dell’appena citato decreto, che testualmente al comma 7° recita: "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, le sopra riportate espressioni (periodo del rapporto di lavoro successivo e anteriore al 30 giugno 1998) sono basate su locuzioni volutamente generiche e atecniche ed hanno attribuito rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze poste a base della pretesa sollevata in sede giurisdizionale. Tanto premesso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripetutamente affermato, al fine del riparto della giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dal suddetto art. 45, diciassettesimo comma del decreto legislativo n. 80 del 1998, che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento alla data di adozione di tale atto, mentre laddove la pretesa abbia origine, come nel caso di specie, da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza (cfr. tra le altre: Cass. 4 marzo 2004 n. 4430, 18 ottobre 2002 n. 14835, 7 novembre 2000 n. 1154 e Cass. 24 febbraio 2000 n. 41).

Nella presente vicende, deve osservarsi come, per un verso, tale momento vada individuato nel 31 maggio 1996, essendo in tal data intervenuta l’assunzione dell’odierna ricorrente nei ruoli dell’ASL NA 2; e, per altro, verso, non può attribuirsi rilievo ai precedenti segmenti giurisdizionali (dinanzi l giudice ordinario, che ha declinato la propria giurisdizione proprio sull’insegnamento del Supremo Collegio per cui la richiesta di risarcimento del danno in caso di retrodatazione della nomina ai fini giuridici e non economici presenta una causa pretendi intimamente e non occasionalmente connessa al rapporto di pubblico impiego; dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza alla precedente sentenza n. 171996), rispetto ai quali, anche per le modalità di proposizione ed alla diversità di impostazione, il presente giudizio non può considerasi continuazione.

In definitiva il ricorso va respinto, mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere

Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 19679 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I sigg.ri G.A., la moglie P.C. e ai figli Gu. e G.G., hanno impugnato un avviso di rettifica parziale della dichiarazione IVA 1998, notificato loro dal competente ufficio finanziario, sulla base di un p.v.c. della guardia di finanza, redatto all’esito di complessi controlli ed indagini anche di carattere bancario.

L’ufficio, recependo le conclusioni dei militari, ha ritenuto che i predetti contribuenti avessero costituito una società di fatto attraverso la quale gestivano i flussi finanziari ed i rapporti bancari relativi a società ed imprese individuali, appartenenti alla famiglia, ufficialmente prive di conti bancari. Sulla base di questi fatti, l’ufficio ha contestato ai contribuenti, in proprio e quali appartenenti alla società di fatto, convenzionalmente indicata con il nome di "Gruppo di Famiglia G.A.", l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa presentazione della dichiarazione annuale, determinando conseguentemente le imposte dovute.

I contribuenti si sono difesi contestando l’esistenza della società di fatto.

La CTP ha accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che – nessuna norma prevede la possibilità di costituire società di fatto tra società di capitali, società di persone e ditte individuale;

G.A. si è limitato a gestire le attività familiari senza alcun intento di costituire una società di fatto e non è possibile annullare l’atto impositivo soltanto nei confronti di alcuni dei soci, ritenuti tali, perchè trattasi di atto unico;

– le singole società avrebbero potuto perseguire gli intenti evasivi o elusivi direttamente in proprio, senza necessità di creare una sovrastruttura.

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro i contribuenti in proprio e quali componenti della società di fatto, per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi.

I sigg.ri G.A., P.C., Ga.

G. e G.G. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione formulata dalla difesa delle parti private, secondo la quale erroneamente il ricorso sarebbe stato proposto nei confronti di tutti i pretesi soci e non soltanto nei confronti del sig. G.A., gestore di fatto della ipotizzata società. L’eccezione è priva di fondamento perchè la sentenza della CTR risulta pronunciata nei confronti di tutti gli odierni resistenti, i quali, quindi, sono litisconsorti necessari, quanto meno per ragioni processuali.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c. (rectius: 115) art. 2251 c.c., e segg. e art. 2697 c.c., unitamente a vizi di motivazione, l’Agenzia ricorrente eccepisce che erroneamente la CTR ha ritenuto che l’ufficio abbia inteso contestare l’esistenza di una società di fatto tra enti e persone fisiche. In realtà, l’ufficio, sulla base dei fatti accertati, come la gestione dei conti correnti bancari con i quali venivano regolati i rapporti finanziari delle attività di impresa facenti capo al gruppo familiare, ha fondatamente ricostruito la reale governarne dei tutto il gruppo. Di tutto ciò, osserva la ricorrente, non ha tenuto conto la CTR. II motivo è fondato. La CTR non si è posto per nulla il problema che la società di fatto fosse costituita dalle sole persone fisiche per la gestione delle attività facenti capo ai vari membri della famiglia. I giudici di appello hanno affermato il principio di diritto, irrilevante nella specie, secondo il quale non sarebbe possibile la costituzione di una società di fatto tra società e persone fisiche. Sulla base di questo assunto non sono stati esaminati i molteplici elementi probatori che supportavano la tesi della esistenza di una società di persone costituita di fatto, per la gestione delle imprese. Si tratta di un modello organizzativo che non trova alcun ostacolo nella normativa vigente.

Quanto alla imputazione dei movimenti finanziari alla società di fatto anzichè al solo G.A. che li gestiva, a parte la considerazione che secondo la ricostruzione della guardia di finanza si trattava di movimenti che riguardavano le molteplici attività (circostanza questa che non risulta che sia stata specificamente contestata), l’onere di fornire la prova che si trattava di movimenti non inerenti le attività di impresa gestite collettivamente gravava sui contribuenti. In altri termini, ciascun contribuente avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto conto, nella dichiarazione annuale, dei movimenti in questione, così come prevede il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2251 c.c., e segg. e art. 2697 c.c., unitamente a vizi di motivazione, la ricorrente lamenta che erroneamente la CTR ha escluso che l’attività venisse gestita collettivamente, senza considerare che i conti gestiti dal capofamiglia G.A. erano intestati anche agli altri familiari, i quali, quindi non potevano non essere partecipi della gestione collettiva, non fosse altro che per aver consentito tale modus operandi. Sul punto la motivazione della CTR appare carente.

Così come appare carente nella parte in cui omette di considerare che la sig.ra P.C. ha fornito garanzie e fideiussioni per consentire la gestione unificata delle attività, come viene denunciato a p. 9 dell’odierno ricorso, mentre nessun cenno viene fatto alla circostanza che Ga.Gu. ha ammesso di avere collaborato con il padre A. (v. p. 9 dell’odierno ricorso).

Con il terzo ed ultimo motivo viene censurata anche la ratio decidendi in forza della quale la CTR, pur avendo sostanzialmente riconosciuto l’esistenza della gestione accentrata dal G., ha annullato in toto l’atto impositivo contestato a tutti i soci sul rilievo che l’atto impugnato può essere soltanto confermato o annullato, senza possibilità di entrare nel merito dell’accertamento.

L’Agenzia, infatti, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2267 e 2293 c.c., e dei principi generali del processo tributario, rilevando, appunto, che il sindacato del giudice tributario non è di mera legittimità, ma coinvolge il merito del rapporto fiscale. Secondo l’Agenzia ricorrente, la CTR ha rigettato totalmente l’appello dell’ufficio, sul rilievo errato di non poter entrare nel merito del rapporto tributario in contestazione, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei singoli soggetti alla società di fatto.

La censura è fondata. Erroneamente la CTR afferma che il giudice tributario è chiamato soltanto a valutare, ed eventualmente annullare o confermare, nella sua interezza l’atto impositivo oggetto della controversia. Tanto più che la stessa CTR riconosce che il sig. G.A. era una sorta di gestore che sovrintendeva a tutte le società e ditte facenti capo ai familiari. Sarebbe stato dovere della CTR esaminare tutti gli elementi di fatto acquisiti dalla guardia di finanza per verificare quale sia stato il ruolo degli altri familiari, se di partecipazione (anche in forma passiva) o di assoluta estraneità, e trame le conseguenze. Nulla impediva ai giudici di merito di concludere che la società avesse una più ristretta base partecipativa, o che il recupero di imposta dovesse essere di dimensioni più ridotte. Ma prima avrebbe dovuto pronunciarsi sul valore probatorio, tra l’altro, delle dichiarazioni rese dal figlio Gu., cui già si è fatto cenno, che, stando a quanto riferisce la ricorrente (p. 9 del ricorso), ha ammesso di collaborare con il padre (v. Cass. 28316/2005) o sull’altra circostanza, cui pure si è fatto cenno, che la sig.ra P. C. forniva garanzie, pegni e fideiussioni per lo svolgimento della attività del gruppo (ivi). Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, "il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria" (Cass. 25376/2008), nei limiti dei fatti dedotti in giudizio ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7).

Quanto poi alla eccezione, prospettata dai resistenti, che ai fini della rettifica delle II.DD. l’ufficio non abbia ritenuto di ipotizzare la sussistenza della società di fatto, si tratta di una scelta dell’amministrazione che non serve a provare quale sia l’opzione giusta e pone soltanto un problema di coerenza di comportamenti che non può essere oggetto di valutazione in questa sede.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.