Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-05-2011) 08-06-2011, n. 22867 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 ottobre 2010 e depositata il 2 novembre 2010, il Tribunale di sorveglianza di Napoli – per quanto qui rileva – ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato G.G., in relazione alla pena residua espianda di due anni, dieci mesi e diciassette giorni di reclusione, motivando: sebbene non sia smentito dalle informative che l’instante svolge l’attività di bracciante, tuttavia la considerazione della "entità della pena da espiare e dei precedenti penali del condannato per rapina e per reati concernenti le armi sconsiglia la applicazione della misura alternativa invocata.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Federico Simoncelli, mediante atto recante la data del 9 novembre 2010, depositato il giorno successivo, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario, nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando la omessa considerazione a) della condotta successiva al reato, in relazione alla osservanza prestata alla misura degli arresti domiciliari applicata nella stessa udienza di convalida dell’arresto nel settembre 2007 e alla misura dell’obbligo di presentazione, successivamente disposta in sostituzione della prima; b) delle favorevoli informazioni della Polizia; e opponendo che il precedente per rapina, remoto nel tempo e non specifico, concerne reato commesso da G. quando era minorenne.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell’8 febbraio 2011, oppone: il provvedimento impugnato si fonda su "congrua, ancorchè concisa, esposizione degli apporti probatori di riferimento"; il giudice a quo ha tenuto conto "della circostanza che il richiedente espleta attività lavorativa", ma ha reputato prevalenti "le esigenze di sicurezza sociale". 4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – Non è dato apprezzare il denunziato vizio della violazione di legge: nè sotto il profilo della erronea applicazione, ne sotto quello della inosservanza: il Tribunale di sorveglianza ha applicato l’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario correttamente interpretato (denegando la misura alternativa) sulla base dell’accertamento del presupposto fattuale (il grado di pericolosità del condannato) corrispondente alla previsione di legge pel diniego.

4.2 – Quanto, poi, all’accertamento e all’apprezzamento in parola e alla correlata prognosi negativa di applicazione della misura alternativa, questa Corte non ravvisa la sussistenza dei vizi della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione denunziati dal ricorrente.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23150 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

che M.B.P., con ricorso del 12 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 28 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. B. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contumacia del Ministro dell’economia e delle finanze, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 4.470,00, a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 25.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 10 gennaio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il M.B., ex sottufficiale delle Forze armate, asseritamente creditore di differenze retributive, aveva promosso la relativa causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ricorso del 14 dicembre 1994; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento di proposizione della domanda di equa riparazione; c) successivamente, lo stesso Tribunale aveva dichiarato la perenzione della causa con decreto del 31 marzo 2009;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in undici anni tre mesi ed ha liquidato equitativamente,- a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.470,00, calcolata sulla base di Euro 400,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto sia della posta in gioco, sia della natura collettiva del ricorso e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita, sia dell’esito del processo, definito per perenzione, in ragione della accertata invalidità della nuova istanza di fissazione dell’udienza.

Motivi della decisione

che con i motivi di censura viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la insufficiente determinazione del quantum dell’indennizzo, nonchè l’omessa considerazione che l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo non può essere decurtato oltre certi limiti in ragione della natura collettiva del ricorso;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata dello stesso processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno eccessivamente ridotto la normale determinazione del quantum dell’indennizzo, fondandosi sui criteri della posta in gioco, sulla natura collettiva del ricorso introduttivo del giudizio presupposto e sull’esito "processuale" di questo per la ritenuta invalidità della istanza di fissazione dell’udienza, senza tuttavia tener conto dei normali criteri di determinazione seguiti da questa Corte;

che questa Corte infatti, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 14 dicembre 1994 ed era pendente alla data del 10 gennaio 2008, della proposizione della domanda di equa riparazione, con la conseguenza che esso si è protratto complessivamente per tredici anni circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalle incontestate circostanze della natura collettiva del ricorso e della accertata invalidità della cosiddetta "istanza di prelievo";

che, quanto all’istanza di prelievo, questa Corte, inoltre, ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui – tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, nella specie – caratterizzata dalla invalida presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 6.500,00 per i tredici anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 6500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 07-07-2011, n. 26692 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con sentenza 12.12.2002 il tribunale di Ancona dichiarò B. M. e B.A. colpevoli del reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. per avere compiuto su D.P. (minore degli anni dieci e figlio di B.A.) atti di contento erotico, con denudazioni e toccamenti, e li condannò, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ciascuno.

La corte d’appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, concesse l’attenuante della minore gravità e ridusse la pena per entrambi ad anni uno e mesi quattro di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

Il B.M. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione degli artt. 157 e 160 c.p. ed estinzione del reato per avvenuta prescrizione sia se la continuazione cessò nel settembre 1996 (quando D. iniziò le elementari) sia se cessò il 17 luglio 1997, quando fu collocato in affidamento extrafamiliare.

2) inosservanza dell’art. 111 Cost. per mancata assunzione di perizia psicodiagnostica sulla personalità del minore.

Lamenta che la sentenza impugnata si è basata solo sulla perizia effettuata dal consulente del PM senza che fosse assicurato il contraddittorio con la difesa.

3) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla sua responsabilità. Osserva che la corte d’appello si è fondata sui racconti fatti dal minore alla CT di parte, che invece erano inutilizzabili, mentre nell’incidente probatorio il minore non ha mai dichiarato che anche l’odierno ricorrente aveva partecipato agli episodi e lo aveva toccato.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. La sentenza di primo grado, infatti, è stata emessa il 12 dicembre 2002, e quindi nella specie si applica la previgente disciplina della prescrizione, con la conseguenza che, essendo state concesse l’attenuante del fatto lieve e le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, il termine massimo prescrizionale è di 15 anni.

Poichè il reato è stato contestato come commesso "fino al 1997", la prescrizione è iniziata a decorrere dal 31 dicembre 1997, o dal 17 luglio 1997, data in cui D. venne collocato in affidamento extrafamiliare (o da altra data che sarà accertata dal giudice del rinvio, atteso che la motivazione sul punto della sentenza impugnata è mancante e comunque confusa).

Il termine di prescrizione, pertanto, per quanto allo stato risulta, non è ancora decorso alla data odierna.

Nel merito, invece, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Il processo riguarda presunti abusi sessuali commessi sul minore D., nato il (OMISSIS), quando questi aveva quattro-cinque anni di età (ossia tra il (OMISSIS)) e riferiti dallo stesso bambino tre anni dopo, ossia nel (OMISSIS), quando aveva nove anni, dapprima alla madre affidataria e poi ad un consulente tecnico del PM, la dott.ssa C., alla quale era stato affidato l’incarico di verificare se il minore fosse in grado di percepire e rappresentarsi concretamente la realtà e di riferirla.

Il CT svolse esami e test psicologici e raccolse numerose dichiarazioni del minore.

Ora, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, specie in tema di reati a sfondo sessuale su minori in tenera età, e specie quando non esistono tracce concrete del reato e ancor più quando sia passato diverso tempo tra i fatti e le rivelazioni da parte del minore, è indispensabile che sia disposta ed eseguita una perizia psicologica per accertare se i racconti del bambino siano aderenti alla realtà o non siano stati, in ipotesi, influenzati da fantasie, suggestioni o altre influenze esterne.

Questa indagine tecnica era poi tanto più necessaria nel caso in esame in considerazione del fatto che si trattava di episodi che sarebbero avvenuti quando il minore aveva 4-5 anni, che erano stati riferiti dopo circa tre anni, e che il bambino era inserito in una difficile situazione personale e familiare, essendo stato tolto dalla potestà dei genitori ed affidato ad altra famiglia.

Il giudice quindi non poteva esimersi dal far verificare da un esperto se i racconti del bambino potessero essere fantasiosi o basati comunque su una errata o viziata percezione della realtà.

Esattamente il ricorrente ricorda, per sottolineare la necessità di una perizia, che la persona offesa, ormai divenuta maggiorenne, nella udienza dinanzi alla corte d’appello aveva spontaneamente dichiarato che i fatti narrati a suo tempo, dei quali comunque aveva scarsi ricordi, erano mossi da un errato convincimento di essere stato affidato ad una altra famiglia ed abbandonato dalla mamma, della quale si era voluto vendicare, tanto che al momento del raggiungimento della maggiore età era ritornato ad abitare con lei.

Una simile origine di un racconto fatto da un bambino di sette anni, già abbandonato dal padre e poi tolto dalla madre, su episodi risalenti a tre anni prima, era comunque plausibile ed avrebbe dovuto essere verificata mediante una perizia psicologica.

E difatti, una consulenza psicologica sul minore e sulla sua idoneità a rappresentarsi ed a riferire concretamente la realtà era stata disposta dal PM ed affidata alla dott.ssa C..

Sennonchè, una perizia psicodiagnostica si sarebbe dovuta svolgere anche in contraddittorio con la difesa, permettendo ai consulenti di quest’ultima di verificare gli esami ed i test effettuati dal perito, di suggerirgliene eventualmente altri, di controllare le domande del perito e le risposte del bambino.

Risulta che la difesa abbia chiesto più volte un tale accertamento, sin dall’epoca della notifica del decreto di ammissione dello incidente probatorio, nel corso dello stesso, e con memoria all’avviso di chiusura delle indagini preliminari.

La richiesta fu ribadita nel giudizio di primo grado tanto che, alla udienza del 20.9.2001, il presidente rilevò che era diritto della difesa di verificare la personalità del minore, che all’epoca era seguito da assistenti psicologi.

Un’altra richiesta di perizia psichica sul minore fu fatta dalla difesa alla udienza del 14.3.2002, all’esito della deposizione del CT del PM e del deposito dell’elaborato peritale di questi, elaborato al quale, però, non era stato annesso tutto il materiale (videocassette, audiocassette e vari documenti) relativo all’esame psichico condotto sul minore.

Il tribunale dispose l’acquisizione di tutto questo materiale per consentire alla difesa di esaminarlo, ma la CT del PM dott.ssa C. alla successiva udienza del 30.5.2002 comunicò a mezzo fax che non poteva produrre il materiale perchè era stato riciclato.

Ora, il rifiuto del giudice di disporre una perizia in contraddittorio è sicuramente ingiustificato ed illegittimo, almeno in una situazione come quella descritta, in cui la difesa non era stata messa in grado nemmeno di verificare le videocassette e le audiocassette che documentavano i colloqui della CT del PM con il minore, nè la rimanente documentazione sulla attività della CT di parte.

La difesa, infatti, non ha avuto la possibilità di contestare, sul piano scientifico, le conclusioni della CT di parte, secondo la quale il contenuto delle dichiarazioni del bambino non era il risultato di una elaborazione fantasiosa propria o dell’età o della struttura personologica del minore.

D’altra parte, esattamente il ricorrente lamenta la violazione del principio dalla formazione della prova in contraddittorio, posto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6, lett. d), della CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

E’ vero che nel presente processo questo principio è stato rispettato per quanto riguarda l’esame del minore nel corso della incidente probatorio, ma è anche vero che l’imputato aveva il diritto di assistere, per mezzo di propri consulenti, agli esami cui era stato sottoposto il minore, o quanto meno di far verificare da propri consulenti la documentazione, anche audiovisiva, di tali esami.

Verifica questa che non poteva certamente farsi in sede di incidente probatorio, nel quale era solo possibile assistere all’esame della parte offesa ma non eseguire approfondimenti e test sulla sua personalità.

La corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto rimediare all’errore del giudice di primo grado e disporre una perizia in contraddittorio la quale, se non poteva (come non può) ovviamente più consistere nell’esame diretto della parte offesa, poteva comunque svolgersi sulla documentazione acquisita al processo al fine di verificare l’attendibilità delle valutazioni tecniche e delle conclusioni del consulente di parte.

E’ irrilevante la circostanza che un tale esame tecnico potrebbe essere ormai non più possibile per la mancanza della documentazione relativa alla consulenza del CT di parte, perchè questa evenienza non può essere addebitata all’imputato, così come non può essergli addebitato il fatto che il PM prima ed il giudice poi non autorizzarono fin dall’inizio un tale esperimento alla difesa.

In ogni caso, non può in via preliminare e soprattutto in questa sede stabilirsi l’utilità di un simile accertamento tecnico sulla documentazione esistente e sulle risposte date dal bambino in sede di incidente probatorio.

Il ricorso peraltro è fondato anche sotto un altro aspetto.

La motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, si è fondata, in buona parte, non solo sulle valutazioni della CT di parte, ma anche sulle risposte date dal minore alla CT in sede di esame psicodiagnostico.

Il giudice di primo grado ha ammesso la produzione dell’elaborato peritale, che aveva ad oggetto l’accertamento della capacità del minore di comprendere, discernere e raccontare la realtà, ma – a parte i rilievi dianzi evidenziati – di tale elaborato poteva servirsi esclusivamente per accertare la personalità della vittima e non anche per conoscere l’accadimento dei singoli episodi, per i quali si era svolto un separato ed apposito incidente probatorio nel contraddittorio con la difesa.

Invece, sono state utilizzate diverse frasi del minore raccolte solo dalla CT del PM e non ripetute in sede di incidente probatorio; frasi che quindi non potevano essere utilizzate nella motivazione.

Il tribunale ha affermato che le imprecisioni e le differenze tra il racconto effettuato alla CT di parte e quello reso nell’incidente probatorio erano dovute al lasso di tempo trascorso (poco più di un anno) o al fatto che talune circostanze non erano state oggetto di domande specifiche.

La motivazione è manifestamente illogica perchè la mancanza di specifiche domande non può essere addebitata all’imputato e non può comunque comportare l’utilizzazione, a fini probatori, delle risposte date al CT di parte.

Le uniche dichiarazioni rese dalla parte offesa delle quali si sarebbe dovuto tenere conto sono infatti quelle rilasciate in sede di incidente probatorio e non quelle che sarebbero state riferite al CT di parte (delle quali, peraltro, mancherebbe anche la documentazione).

Le altre considerazioni svolte nel terzo motivo di ricorso restano assorbite.

La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata per le ragioni dianzi indicate, con rinvio per nuovo esame alla corte d’appello di Perugia (avendo quella di Ancona una sola sezione).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29536 Diritti d’autore

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 6/3/06, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava E.N.D. colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) e art. 648 cvp c.p., e lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa.

La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 6/10/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con il seguente motivo: – il prevenuto andava prosciolto dai reati contestati in dipendenza di quanto disposto nella sentenza C 20/05 della Corte di Giustizia della Comunità Europea in causa Schwibbert, visto che l’omessa apposizione del contrassegno SIAE non configura più reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Rilevasi che il giudice di merito ha ritenuto concretizzatosi il reato contestato al capo a) della imputazione sulla base del verbale di sequestro, redatto dall’agente di p.g. operante, che ha riferito di avere trovato l’ E. in possesso dei beni in questione, che all’esame apparivano contraffatti esclusivamente per l’assenza del contrassegno SIAE. Orbene, a seguito della nota sentenza, resa l’8/11/07, dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C 20/05. in causa Schwibbert, perchè si possa considerare concretizzalo il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, è penalmente irrilevante la mancanza di contrassegno Siae. Per effetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, anche in materia penale, e della efficacia vincolante nell’ordinamento interno delle pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea, la giurisprudenza italiana ha affermato, con orientamento univoco, la necessità di disapplicare le norme nazionali interamente incentrate sulla apposizione del contrassegno SIAE, come condizione di commercializzazione del supporto contenente opere dell’ingegno, per contrasto con il diritto comunitario, con il conseguente proscioglimento, con la formula più ampia, del detentore dei supporti (ex plurimis Cass. 12/2/08, n. 13816). Conseguentemente la condotta contestata va ritenuta penalmente irrilevante, e tale irrilevanza coinvolge anche la imputazione di cui al capo b). La sentenza, quindi, va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

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