T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7285 Spettacoli e trattenimenti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 novembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre 2010, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale in data 23 settembre 2010 il Questore di Roma gli ha vietato per anni tre di accedere all’interno "degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati", oltre che agli spazi antistanti e comunque limitrofi "agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni", previa rappresentazione delle seguenti circostanze:

– "veniva fermato e controllato nel corso di servizi di prevenzione predisposti a tutela della sicurezza pubblica in virtù" di un imminente evento sportivo e, dunque, identificato "in lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo, unitamente ad altri pregiudicati. Nelle immediate vicinanze dei soggetti venivano rinvenuti, celati in alcuni cespugli, diversi bastoni lunghi sino anche ad un metro";

– il D.C. è un soggetto socialmente pericoloso in quanto inserito in un gruppo ultras laziale, già denunciato per favoreggiamento reale ed oltraggio nonché trovato in passato in possesso di materiale offensivo.

Ai fini dell’annullamento il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:

1) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DELLA L. 401/89 ART. 6, atteso che – in ragione della condotta contestata – il provvedimento impugnato è totalmente avulso da quelli che sono i presupposti di fatto previsti dalla legge.

2) ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DI LEGGE E MANIFESTA INSUFFICIENZA, GENERICITA" DELLA MOTIVAZIONE. L’indicazione, peraltro non corretta, della personalità del ricorrente non è di per sé elemento idoneo e sufficiente per emettere il divieto di cui all’art. 6 della legge 401/89. In ogni caso, i luoghi oggetto del divieto non risultano specificamente indicati.

Con atto depositato in data 30 dicembre 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo – si è astenuto dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 359 del 28 gennaio 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2083 del 13 maggio 2011, anche sulla base della carenza di un danno grave ed irreparabile.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale, in data 23 settembre 2010, il Questore di Roma gli ha vietato per anni tre di accedere all’interno "degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati", oltre che agli spazi antistanti e comunque limitrofi "agli stadi, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e marittimi, autogrill e a tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni".

A tale fine denuncia, tra l’altro, violazione di legge (in particolare, art. 6 della legge n. 401/89) ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto sostiene che il comportamento contestato – ossia, la di lui identificazione in "lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo, unitamente ad altri pregiudicati", con rinvenimento nelle immediate vicinanze di "diversi bastoni", celati in alcuni cespugli – non è riconducibile in alcuna delle ipotesi indicate nell’art. 6 in argomento.

Tale censura è meritevole di positiva valutazione.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, "nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decretolegge 16 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’art. 6 bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6 ter della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive….".

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, si tratta di un’ipotesi restrittiva della libertà personale che necessariamente presuppone una relazione con eventi sportivi, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse sole è destinata a contrastare (cfr., tra le altre, TAR Campania, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403).

In altri termini, il divieto di cui sopra presenta natura interdittiva atipica, nel senso che deve fondarsi su una situazione di pericolosità sociale specifica, ossia sulla pericolosità che deriva dal verificarsi di ben individuate condotte in occasione di manifestazioni sportive, generatrici di tumulto, allarme e/o di pericolo, in carenza delle quali il divieto non può essere disposto (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7552; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 marzo 2010, n. 567; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 2 dicembre 2009, n. 8303).

E’, dunque, evidente che l’adozione di provvedimenti di tal genere, riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia e, quindi, comminabili "ante delictum", deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (cfr., tra le altre, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I. 4 marzo 2011, n. 301).

Orbene, nel caso in esame la sussistenza di un tale comportamento risulta carente.

La disamina del provvedimento impugnato rivela, infatti, che:

– l’unica condotta ascrivibile all’interessato è quella relativa all’identificazione con "pregiudicati" "in lungotevere Acqua Acetosa, angolo via Venezuela, percorso utilizzato dalle tifoserie per recarsi al vicino impianto sportivo", la quale è palesemente priva di connotazioni "violente";

– per quanto attiene alla presenza di bastoni è evidente che nessuna correlazione viene effettivamente stabilita e riconosciuta tra la stessa ed il ricorrente, nel senso che la presenza de qua risulta sì rilevata ma la stessa Amministrazione si astiene dall’attribuirla a quest’ultimo;

– i fatti di rilevanza penale per il quale il ricorrente risulta denunciato riguardano ipotesi di reato non riconducibili nell’ambito dei casi elencati nell’art. 6, comma 1, in argomento.

In definitiva, l’esame delle condotte ascritte al ricorrente – per come descritte nel provvedimento impugnato – dimostra l’insussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l’operatività del disposto dell’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, con consequenziale fondatezza della censura formulata.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi sollevati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I ter accoglie il ricorso n. 11720/2010 e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-01-2012, n. 1078 Interessi

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 4 settembre 2008 la Corte d’appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore della signora G. F. e di altri 34 ricorrenti indicati in epigrafe, a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole, per cinque anni, del processo da essi promosso nei confronti del Ministero della Giustizia dinanzi al Tar del Lazio e proseguito in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato che fo aveva definito con sentenza 6 marzo 2006 per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su compensi tardivamente percepiti a seguito dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche professionali L. n. 312 del 1980, ex artt. 3 e 4; con gli interessi legali dalla data del decreto e la rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.260,00, comprensivi del rimborso delle spese generali: di cui, Euro 1.300,00 per onorari ed Euro 1.500,00 per diritti; oltre gli accessori di legge, da distrarre in favore dei due difensori antistatari.

Avverso il provvedimento non notificato, i suddetti soggetti proponevano ricorso per cassazione, notificato il 4 novembre 2009, deducendo, in tre motivi:

1) la contraddittorietà della motivazione nell’accertamento in cinque, anzichè sei anni del ritardo irragionevole, in contrasto con la durata dallo stesso giudice dichiarata congrua in tre e due anni dei due gradi di un processo di non particolare complessità;

2) l’erronea decorrenza degli interessi dalla data della decisione, anzichè della domanda;

3) la liquidazione riduttiva delle spese processuali poste a carico del Ministero soccombente.

Quest’ultimo non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 28 novembre 2011 il Procuratore generale e il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato.

E’ vero che la corte territoriale, dopo aver richiamato gli esatti parametri di durata ragionevole (3 anni per il primo grado, 2 per il secondo) ha contraddittoriamente determinato in 5 anni, anzichè 6, il ritardo di un processo durato complessivamente 11 anni. Tuttavia, ha poi liquidato in Euro 5.000,00 l’equo indennizzo, sostanzialmente corrispondente alla somma effettivamente dovuta in base ai consolidati criteri di questa Corte. Del tutto irrilevante risulta l’ulteriore errore – frutto di disattenta stesura della motivazione – commesso nell’indicare una prima volta in Euro 600,00 l’indennizzo annuo, e poi in effettivi Euro 1000, quello in concreto attribuito.

E’ fondato invece il secondo motivo relativo alla decorrenza degli interessi che, come in una condanna al pagamento di una somma a titolo indennitario va fissata a partire dalla domanda (Cass.,sez. 1, 5 Settembre 2011, n. 18150; Cass., sez. 1, 13 Aprile 2006 n.8712).

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua e in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto va riformato nel merito, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della sorte-capitale di Euro 5.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi legali dalla domanda.

L’accoglimento del predetto motivo comporta l’assorbimento dell’ultima censura, riguardante il regolamento delle spese processuali ( art. 336 c.p.c., comma 1).

Le stesse vanno quindi liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della causa ritenuto in sentenza e della semplicità delle questioni trattate; e compensate per la metà, in ordine alla fase di legittimità, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Al riguardo, occorre rilevare, in punto di diritto, che nel proporre frazionatamente numerosi ricorsi aventi eguale oggetto e contenuto, fondati come sono sulla medesima violazione del termine ragionevole di un unico processo promosso dinanzi al Tar e proseguito poi in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato, le parti hanno commesso un evidente abuso del processo, dilatando, senza necessità alcuna, gli oneri processuali fino al provvedimento di riunione ex art. 74 c.p.c. (Cass. sez. unite, 15 Novembre 2007 n.23.726). Pertanto sin dall’inizio – e non solo dalla riunione, secondo la regola di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, applicabile agli ordinari casi di connessione di cause pendenti dinanzi al medesimo giudice ( art. 274 c.p.c.) – si deve procedere alla liquidazione di un’unica voce di onorari, così come di diritti (Cass., sez. 1, 3 maggio 2010, n. 10634).

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda degli interessi legali sulla somma di Euro 5000,00 liquidata dalla Corte d’appello di Roma a ciascuna delle parti ricorrenti;

– condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore degli avv. Ferdinando Emilio Abbate e Giovambattista Ferriolo, alla rifusione delle spese del primo grado, liquidate in complessivi Euro 4.430,00, di cui Euro3.030,00 per diritti ed Euro 1300,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, nonchè, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate di metà delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 650,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, con compensazione della residua metà.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-02-2012, n. 2956 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 518/09, depositata il 16 ottobre 2009, rigettava l’impugnazione proposta dalla società I.V.R.I., Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia spa, nei confronti di L.G., in ordine alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona il 21 luglio – 4 agosto 2008.

Il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità della proroga del contratto a termine stipulato tra la suddetta società ed il L., con la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 17 settembre 2006 ed il risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate, oltre accessori, dalla messa in mora (corrispondente alla data del ricevimento della lettera per il tentativo obbligatorio di conciliazione).

2. Per la cassazione della sentenza pronunciata in secondo grado ricorre, con ricorso depositato il 4 ottobre 2010, la società I.V.R.I., prospettando due motivi di impugnazione.

2.1. Successivamente la ricorrente notificava il 14 dicembre 2010 altro ricorso al L., depositandolo in data 3 gennaio 2011 presso la cancelleria della sezione lavoro.

3. Resiste il L. con controricorso.

4. In data 18 gennaio 2012 la ricorrente società I.V.R.I. ha depositato rinuncia al ricorso r.g. n. 1019 del 2010, proposto avverso la suddetta sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 518/09, chiedendo l’estinzione del processo, senza spese. Nel medesimo atto la società I.V.R.I. ha dichiarato di rinunciare, altresì, al "successivo e relativo ricorso integrativo per ius superveniens" notificato al L. il 14 dicembre 2010 e depositato, presso la cancelleria della Sezione lavoro, nel presente proc. r.g. n. 1019 del 2010, il 3 gennaio 2011. 5. Nel medesimo atto contenente la suddetta dichiarazione di rinuncia, è contenuta l’accettazione del L., con la contestuale rinuncia al controricorso e la richiesta di estinzione del processo, senza spese.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, a prescindere dall’inammissibilità dello stesso (Cass., n. 13257 del 2010) in ragione della intervenuta complessiva rinuncia, deve essere riunito al presente ricorso r.g. n. 1019 del 2010, il ricorso notificato in data 14 dicembre 2010. 2. Tanto premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Infatti, in data è stato depositato atto di reciproca rinuncia agli atti tra le parti, sottoscritto da tutte le parti e dai loro difensori, con reciproche accettazioni e richiesta di non statuizione sulle spese.

La rinuncia è rituale perchè intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato ( art. 390 c.p.c., comma 2,) e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3, in quanto la sottoscrizione congiunta delle parti e dei difensori nello stesso atto le soddisfa.

3. Il processo di cassazione va, pertanto dichiarato estinto per rinuncia. Nulla spese per le spese ex art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte riunisce il ricorso notificato il 14 dicembre 2010 al ricorso r.g. n. 1019 del 2010 e dichiara l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-11-2011, n. 6107 Bando del concorso

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. C. C., vincitore del concorso interno per 500 posti (successivamente elevati a 600) nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria (indetto con P.C.D. del 17/09/02), impugnava il provvedimento prot. n. GDAP 02137922007 del 5 luglio 2007 con cui il Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria disponeva l’assegnazione dei vincitori alle sedi indicate e destinava il ricorrente (in servizio presso la Casa circondariale di Agrigento) alla Casa Circondariale di Castelvetrano. Altri partecipanti al concorso ed utilmente collocatisi in graduatoria venivano invece destinati (per complessive 53 unità) presso Istituti minorili o in sedi individuate in forza dei requisiti previsti dalla legge n.104/1992.

Nel giudizio instauratosi, il TAR, con sentenza parziale (n. 1018/08), disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso.

La difesa erariale resisteva al ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché i cinque posti previsti presso la casa circondariale di Agrigento risultavano assegnati a concorrenti collocatisi in graduatoria in posizione poziore rispetto al C..

1.1.- Il TAR adìto, dopo aver individuato l’interesse del ricorso nel permanere nella stessa sede occupata al momento della partecipazione al concorso interno (Casa circondariale di Agrigento), lo respingeva nel merito, sulla base dell’infondatezza dei tre ordini di censure formulati e riassumibili come segue:

– eccesso di potere sotto vari profili nonché violazione e falsa applicazione del bando di concorso e dei principi di imparzialità e buon andamento in quanto le assegnazioni delle sedi in favore dei titolari del beneficio previsto dall’art. 33 l. n. 104/92 e di coloro (23 unità) destinati agli istituti minorili, sarebbero avvenute sulla base di criteri non previsti dal bando per altro, le assegnazioni ai sensi della l. n. 104/92 avrebbero dovuto essere, comunque, transitorie e, inoltre, l’attribuzione tardiva della sede non consentirebbe al ricorrente di rinunciare all’avanzamento di grado per rimanere nel posto precedentemente ricoperto.

violazione degli artt. 32 d.p.r. n. 395/95 e 36 d.p.r. n. 164/02 nonché dei principi in materia di tutela sindacale in quanto l’assegnazione del C., che dal 15/9/2004 riveste la carica di delegato provinciale di una sigla sindacale, sarebbe avvenuta senza il previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza come, invece, sarebbe stato necessario trattandosi di trasferimento d’autorità.

– violazione del principio di affidamento e dell’art. 97 della Costituzione in quanto la contestata assegnazione sarebbe avvenuta nel maggio 2007 ovvero dopo oltre un anno dalla nomina (i cui effetti giuridici ed economici decorrono dal 18/05/06) e oltre 4 anni dopo la pubblicazione del bando risalente al 15/11/02; tali ritardi procedurali avrebbero ingenerato nell’interessato un legittimo affidamento circa la possibilità di conseguire l’assegnazione definitiva nella sede fino a quel momento ricoperta e nella quale aveva continuato ad operare per quasi un anno dopo l’attribuzione del nuovo grado.

2.- La pronunzia del TAR è stata impugnata dal sig. C. con l’appello in esame, sostenuto da motivi illustrati nella sede della loro trattazione da parte della presente sentenza.

– Con ordinanza (n. 6398/2008) il Consiglio ha disposto l’accoglimento della istanza di sospensione della sentenza impugnata, avanzata da parte appellante.

– La Sezione ha quindi ritenuto (sent. n. 2762/2011) la necessità di integrare il contraddittorio del giudizio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti in graduatoria, mediante notificazione per pubblici proclami, regolarmente effettuata.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.

Motivi della decisione

1.- E’ preliminarmente opportuno focalizzare l’interesse azionato dall’appellante nel presente giudizio, considerato che sul punto la difesa dell’amministrazione ha mosso una specifica eccezione e che, dal confronto tra quanto affermato al riguardo dalla decisione gravata e le censure mosse in primo grado (e ribadite in questa sede), non emerge piena concordanza. Ed infatti, premesso che il TAR ha qualificato l’impugnativa come tesa a tutela dell’interesse a permanere nella stessa sede occupata al momento della partecipazione al concorso interno (Casa circondariale di Agrigento), argomenta l’amministrazione che il ricorso sarebbe carente di interesse poiché i cinque posti previsti presso la predetta sede originaria sono stati occupati da altrettanti concorrenti che lo precedono in graduatoria. Ma, sia nel ricorso di primo grado che nell’appello, il sig. C. si duole che l’assegnazione di alcuni posti sia avvenuta in violazione dell’ordine della graduatoria ed in forza di titoli preferenziali non previsti dal bando concursuale; deve quindi precisarsi che l’interesse al ricorso (che assume quindi natura di tutela sostanzialmente strumentale) si concreta primariamente non nella finalità di permanere nella sede di Agrigento ma in quella che ciò possa realizzarsi mediante di con rinnovate assegnazioni alle sedi, rispettose della graduatoria, vale a dire senza ricorrere a criteri preferenziali, e con riferimento a sedi, non previsti dal bando concorsuale.

Del resto sussiste interesse a dolersi della modificazione del bando di un concorso a posti di pubblico impiego quando la modificazione, in sé considerata, abbia posto l’ aspirante in una condizione meno favorevole rispetto alle originarie prescrizioni del bando (cfr., CSI, n.226/2002); per contro il rispetto della graduatoria, conducendo ad un riesame delle preferenze di sede, potrebbe innescare anche un meccanismo a catena in senso favorevole al sig. C. pur essendo egli collocato al 307.mo,

2.- Correttamente ricostruita, seppur sotto un profilo strumentale, la pretesa azionata, l’appello risulta, ad avviso della Sezione, non solo ammissibile, in quanto assistito da interesse, ma anche meritevole di accoglimento, con riguardo alla riproposta doglianza volta a contestare le destinazioni (di 23 unità graduate) agli istituti minorili; in particolare a carico di queste destinazioni l’appellante argomenta che le stesse sarebbero avvenute sulla base di criteri non previsti dal bando dalla lettura della "lex specialis concursus". La censura è fondata.

Come del resto già evidenziato di in sede di ordinanza resa trattando dell’incidentale di esecuzione (ord. 2.12.2008), emerge che nelle predette assegnazioni è stato concesso di scegliere con priorità per istituti minorili, obliterando che, in effetti, l’originario bando di concorso riguardava sedi penitenziarie per adulti. Oltre a ciò va rilevato che detta possibilità è stata offerta dopo l’espletamento del concorso e nonostante che il bando concorsuale recasse una specifica indicazione delle sedi poste a concorso ed in senso non comprensivo dei predetti istituti. Si è quindi determinata un discrasia tra le assegnazioni e la graduatoria, il cui rispetto, è necessario ripristinare, poiché il non aver evidenziato "ab origine" (ma solo successivamente) la tipologia di sedi in questione, ha dato luogo ad un’assegnazione che sotto il profilo procedimentale non può ritenersi conforme ai principi di trasparenza e "par condicio" che regolano i pubblici concorsi (cfr., tra le tante, TAR Lazio, II,n.3183/2001). Quest’ultimi, peraltro, prevalgono anche su esigenze di servizio che emergano successivamente all’indizione del concorso, ed alle quali ha dunque erroneamente fatto riferimento il primo giudice (richiamando la nota del 01/06/07 dal Dipartimento della Giustizia Minorile) per respingere sul punto la censura formulata dal sig. C.. Del resto non mancava nell’ordinamento la possibilità giuridica di esperire procedimenti peculiari per soddisfare le esigenze di esperienza specifica presentate da funzioni particolarmente delicate quali sono quelle degli operatori presso strutture minorili.

Sotto l’aspetto sin qui trattato, la sentenza di primo grado deve perciò essere riformata.

– In applicazione di quanto deciso l’Amministrazione provvederà a rinnovare le assegnazioni presso le sedi minorili nel rispetto della graduatoria, rimuovendo le assegnazioni preferenziali che non abbiano in essa fondamento e traendo poi le eventuali conseguenze quanto alla sede da assegnare al sig. C..

3.- Ragioni di completezza, nella predetta prospettiva rinnovatoria dei procedimenti di assegnazione "de quibus", impongono di trattare anche le altre censure respinte dal TAR, ed a cui riguardo la pronunzia merita invece di essere confermata.

3.1- Appaiono esenti dalle illegittimità denunciate anzitutto le assegnazioni delle sedi effettuate in favore dei titolari del beneficio ex art. 33 l. n. 104/92. Correttamente sul punto il TAR ha affermato che "l’operatività della preferenza prevista dall’art. 33 l. n. 104/92 (sulla ricorrenza dei cui presupposti non vi è contestazione alcuna) consegue automaticamente alla vigenza di tale disposizione la cui imperatività la rende applicabile ad ogni procedura concorsuale a prescindere dalla necessità di un esplicito richiamo nel bando".

3.2- Parimenti infondata è la doglianza per cui l’amministrazione, che non avrebbe consentito al dipendente di rinunciare al grado e di permanere nella sede di provenienza; in merito assume in effetti valenza assorbente il fatto che nella stessa domanda di partecipazione al concorso il ricorrente ha dichiarato di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la sede di servizio assegnata.

3.3. Anche il motivo che, nel procedimento di assegnazione, postula la consultazione dei rappresentanti sindacali non ha fondamento, poiché essa ha luogo in effetti nelle sole ipotesi di "trasferimento" da una sede all’altra (art. 32 d.p.r. n. 395/95) o da un ufficio all’altro nell’ambito della medesima sede (art. 36 d.p.r. n. 164/02) e non nei casi di prima assegnazione a seguito del superamento di una procedura concorsuale.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto nei termini sopra precisati, con conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso di primo grado, degli atti di assegnazione dei controinteressati pressi gli istituti minorili e rinnovazione delle assegnazioni agli istituti stessi secondo le priorità risultanti dalla graduatoria di concorso, derogabile solo per effetto della legge n.104/1992; restano quindi ferme le assegnazioni effettuate con legittima priorità, in forza di tale legge.

5.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite, in considerazione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, nei quali, per l’effetto, ed in riforma la sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.