T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 05-07-2010, n. 2985 OPERE PUBBLICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Le società ricorrenti, operanti nel settore della costruzione e manutenzione di impianti idraulici e termici, reti fognarie e acquedotti, presentavano domanda di partecipazione alla procedura aperta di gara indetta dal Servizio idrico integrato del biellese e del vercellese – S.I.I. S.p.a., con bando del 31 dicembre 2009, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti dell’acquedotto e delle fognature dei comuni gestiti dalla medesima S.I.I. S.p.a.

Il bando prevedeva che l’appalto, di importo pari a Euro 2.000.000, sarebbe stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.

Presentavano offerta nei termini previsti dalla lex specialis dieci concorrenti.

Il giorno 8 febbraio 2010, la stazione appaltante provvedeva al’apertura dei plichi contenenti le offerte e decideva di escluderne otto, tra le quali quella delle società ricorrenti, con la seguente motivazione: "… il plico n. 1 non è ceralaccato su uno dei due lembi laterali di chiusura diversamente da quanto previsto, pena l’esclusione, dal bando di gara".

Nella stessa seduta di gara, l’appalto era provvisoriamente aggiudicato all’associazione temporanea di imprese formata dalle ditte M. S.p.a. e So.Ge.Co. S.r.l.

Con lettera in pari data, la stazione appaltante comunicava l’esclusione alle odierne ricorrenti, riproducendo le motivazioni riportate nel verbale di gara.

A seguito di interlocuzione epistolare rimasta senza esito, R. S.r.l. e Z.G. S.r.l., nella rispettiva veste di mandataria e di mandante della costituenda associazione temporanea di imprese, proponevano il ricorso giurisdizionale in trattazione, con cui instano per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione del principio di proporzionalità e di massima partecipazione alle gare. Violazione del principio di non appesantimento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, legge 7/8/1990, n. 241. Falsa applicazione del principio di segretezza delle offerte. Sviamento. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 74, d.lgs. 12/4/2006, n. 163. Violazione delle norme e dei principi in materia di pubblici contratti di cui alle direttive n. CE 2004/17 e n. CE 2004/18 dell’Unione europea.

II) Eccesso di potere per illogicità e incongruità. Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio. Inadeguatezza ed insufficienza di motivazione. Violazione di legge con riferimento all’art. 3, legge 7/8/1990, n. 241. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Si sono costituite in giudizio la S.I.I. S.p.a. e la M. S.p.a., entrambe contrastando la fondatezza del gravame e opponendosi al suo accoglimento.

Con ordinanza n. 250 del 9 aprile 2010, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalle ricorrenti e fissata l’udienza per la discussione del merito del ricorso.

In prossimità della pubblica udienza, la parte ricorrente e l’amministrazione hanno depositato memorie difensive.

Chiamato alla pubblica udienza del 20 maggio 2010, il ricorso è stato ritenuto in decisione; ha fatto seguito la pubblicazione del dispositivo di sentenza n. 51 del 21 maggio 2010.

Motivi della decisione

1) Le ricorrenti – che hanno partecipato, nella qualità di mandataria e di mandante della costituenda associazione temporanea di imprese, alla procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti dell’acquedotto e delle fognature dei comuni gestiti dalla medesima S.I.I. S.p.a. – contestano la legittimità del provvedimento che ne ha disposto l’esclusione dalla gara predetta e, in conseguenza, dell’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato.

L’impugnativa giurisdizionale investe anche la lex specialis di gara, qualora interpretata nel senso, fatto proprio dalla stazione appaltante, di comportare l’automatica esclusione dalla procedura selettiva per le irregolarità riscontrate con riguardo all’offerta delle odierne ricorrenti.

2) Come anticipato in premessa, il contestato provvedimento di esclusione fa riferimento alle imperfette modalità di chiusura del plico contenente l’offerta il quale non era "ceralaccato" su uno dei due lembi laterali di chiusura.

Detto plico, come rivela con assoluta chiarezza la documentazione fotografica depositata in atti dall’amministrazione, pur essendo controfirmato su tutti i lembi di chiusura, non risultava perfettamente sigillato in quanto il timbro di ceralacca apposto sul lato destro della busta ne "copriva" il lembo orizzontale, ma, per una minima distanza, non ne scavalcava i lembi laterali.

La stazione appaltante rilevava ulteriormente, con nota del 22 febbraio 2010, che la riscontrata imperfezione era sanzionata dal bando di gara con l’esclusione dell’offerta e che la stessa comprometteva le necessarie garanzie di segretezza, potendo la busta essere scollata da quel lato per consentire l’estrazione e l’inserimento di fogli.

Al riguardo, infatti, il bando di gara stabiliva che l’offerta avrebbe dovuto essere inserita in una busta chiusa, "sigillata e controfirmata, su tutti i lembi di chiusura, anche se laterali (ed ivi compresi quelli eventualmente preincollati dal fabbricante della busta medesima), pena l’esclusione dalla gara".

3) Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso le esponenti denunciano, tra l’altro, la falsa applicazione della lex specialis di gara, sul rilievo che le garanzie di segretezza dell’offerta erano sufficientemente tutelate, nel caso di specie, dalla presenza della controfirma del rappresentante dell’impresa su tutti i lembi di chiusura del plico, elemento atto ad escludere, in disparte la presenza o meno della ceralacca, ogni possibilità di manomissione dell’integrità del plico.

Il rilievo merita di essere condiviso.

La previsione del bando relativa all’impiego della ceralacca, infatti, non può essere intesa quale formalità fine a se stessa, ma risponde concretamente all’esigenza di impedire abusive manomissioni delle buste con eventuali indebite sostituzioni del loro contenuto originario.

In tale contesto, la circostanza per cui uno dei sigilli di ceralacca apposti sui lembi della busta contenente l’offerta non ne scavalchi (per una distanza, si ribadisce, veramente irrisoria) i lembi laterali, non configura un inadempimento essenziale rispetto alla previsione del bando, dal momento che la presenza sulla busta di altri sigilli debitamente impressi e, soprattutto, la regolare apposizione della controfirma sugli stessi lembi rendevano sostanzialmente indiscussa la perfetta integrità del plico in questione (né la stazione appaltante ha ipotizzato che esso abbia subito manomissioni di sorta).

E’ evidente, infatti, che la presenza della controfirma (nonché del timbro ad inchiostro spontaneamente apposto dalla concorrente sullo stesso lembo della busta) costituiva di per sé cautela atta ad impedire ogni tentativo di apertura del plico, se non a prezzo di renderne evidente la manomissione.

Nel caso concreto, quindi, l’amministrazione ha dato luogo ad una applicazione restrittiva o formalistica della prescrizione della lex specialis inerente la duplice modalità di chiusura dei lembi della busta che, a ben vedere, non corrispondeva all’interesse pubblico di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva né a criteri di tutela della parità tra i concorrenti.

Né può invocarsi, a sostegno della contestata decisione, il principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché nel caso specifico la formulazione letterale del bando lasciava spazi interpretativi, non essendo inequivoco se la previsione ad escludendum dovesse intendersi riferita ad entrambe le modalità di chiusura del plico ovvero solo alla seconda di esse, ossia la controfirma.

4) Va soggiunto, per completezza, che la Sezione si è occupata del tutto recentemente, con la sentenza n. 2429 del 21 maggio 2010, di altra controversia generatasi nell’ambito della stessa gara pubblica cui fa riferimento il presente ricorso, nella quale le ragioni dell’esclusione dell’impresa erano uguali e capovolte rispetto al presente caso, essendo stata rilevata la presenza del sigillo con ceralacca su tutti i lembi di chiusura dell’offerta ma non della controfirma.

Anche in quel caso, il Collegio ha ritenuto non proporzionata e contraria al principio del favor partecipationis la sanzione di esclusione automatica in relazione ad una offerta che, se pure nel concreto "sigillata", risultasse parzialmente carente di una delle specifiche modalità di sigillatura prescritte dalla legge di gara, peraltro in assenza di concreti dubbi in ordine alla manomissione delle buste.

5) Per tali ragioni, previo assorbimento delle ulteriori censure di legittimità dedotte dalla parte ricorrente, il ricorso deve trovare accoglimento, con annullamento della comminata esclusione e della conseguente aggiudicazione della gara.

Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 17 del 2004, In materia di armonizzazione di bilanci pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso n. 10 del 2002, riguardante una serie di norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002), la Regione Marche, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, ha impugnato, tra l’altro, l’art. 29 della stessa legge n. 448 del 2001 per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera e), quarto e sesto, e 119 della Costituzione.

In particolare, con riferimento all’art. 29, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Regione Marche ritiene che detta norma sia lesiva delle prerogative regionali nella parte in cui, mediante la c.d. esternalizzazione dei servizi, introdurrebbe misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni, estendendole ad amministrazioni diverse da quelle dello Stato, con ciò violando l’art. 117, comma quarto, della Costituzione.

Infatti, la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa delle Regioni, in cui le predette misure sarebbero ricomprese, spetterebbe inequivocabilmente alla competenza residuale del legislatore regionale, fatti salvi i profili che possano essere ricondotti all’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e cioè quelli riguardanti “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

La Regione Marche ritiene, inoltre, che l’art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede forme di autofinanziamento cui le Regioni dovrebbero ricorrere al fine di “ridurre progressivamente l’entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione delle spese da parte degli utenti del servizio”, violi sia l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, per il riferimento anche alle amministrazioni regionali e locali – la cui disciplina sarebbe in radice preclusa al legislatore statale –, sia l’art. 119 della Costituzione per il disconoscimento del carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale e per i limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione.

La ricorrente censura anche l’art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui non esclude che l’applicabilità del regime tributario agevolato, previsto dall’art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001) si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, con la violazione, degli articoli. 117, secondo comma, lettera e) e quarto, della Costituzione e 119, primo e secondo comma, Costituzione. Infatti, la predetta disposizione determinerebbe una lesione della sfera di competenza regionale sotto il duplice profilo dell’autonomia legislativa in materia di sistema tributario e dell’autonomia finanziaria di entrata, poiché non sarebbe riconducibile alla competenza statale in materia di relativi principi di coordinamento.

Forma oggetto di censura anche l’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui introduce modificazioni ad una disposizione – il comma 23 dell’art. 53 della citata legge n. 388 del 2000 – che regola “l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa degli enti locali”; con conseguente violazione dell’art. 117, comma quarto, della Costituzione, trattandosi di materia di competenza legislativa regionale esclusiva, e non potendosi ammettere, nel nuovo sistema di competenze, ulteriori interventi legislativi dello Stato nella predetta materia, sia pure attraverso parziali modificazioni della disciplina statale previgente.

Ulteriore censura investe l’art. 29, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in quanto, estendendo alle amministrazioni diverse dallo Stato il potere regolamentare a quest’ultimo spettante per la definizione della “tipologia di servizi trasferibili, modalità di affidamento, criteri di esecuzione del servizio”, configurerebbe una violazione dell’art. 117, comma sesto, della Costituzione, sotto il profilo che detto potere regolamentare interesserebbe materia appartenente alla competenza legislativa regionale esclusiva.

1.1.– Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nell’imminenza dell’udienza hanno depositato memorie l’Avvocatura generale dello Stato e la Regione Marche.

L’Avvocatura generale dello Stato, insistendo per il rigetto del ricorso, ha evidenziato che la norma impugnata avrebbe natura meramente programmatica e non precettiva e non introdurrebbe alcuna decurtazione dei trasferimenti statali con modifica del sistema di finanziamento di Regioni ed enti locali.

In particolare, con riferimento al comma 1 dell’art. 29 impugnato, l’Avvocatura ritiene che la norma si limita a fornire agli enti a cui si rivolge gli strumenti per ottimizzare le risorse, in attuazione del principio di buona amministrazione, senza imporre alcun obbligo. In conseguenza, anche il comma 5 del medesimo art. 29, che disciplina il potere regolamentare nella materia, non potrebbe ritenersi di per sé lesivo delle prerogative regionali.

Riguardo al comma 3 dell’art. 29, viene rilevata l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, in quanto il regime tributario agevolato non si estenderebbe a tributi diversi da quelli statali.

Il comma 4 dell’art. 29, sempre secondo la difesa erariale, rientrerebbe nel novero delle “norme cedevoli” e come tale destinato a venir meno allorquando la Regione avrà attivato la propria competenza in materia.

1.2.– La Regione Marche, nella memoria ribadisce le censure già formulate nel ricorso, con specifico riferimento al comma 3 dell’art. 29; argomentando sulla base della sentenza n. 138 del 1999, ritiene che le stesse “compartecipazioni ai tributi erariali” siano configurabili quali tributi propri. Poiché la materia dei tributi regionali e locali apparterrebbe alla competenza esclusiva regionale, lo Stato potrebbe intervenire esclusivamente stabilendo i principi fondamentali del coordinamento e disciplinando la ripartizione delle aree del prelievo dei tributi destinati ad alimentare la finanza della Regione, senza però direttamente istituire esenzioni a tributi regionali e locali.

2.– Con ricorso n. 12 del 2002, riguardante anche altre norme della citata legge finanziaria, la Regione Toscana ha impugnato, tra l’altro, l’anzidetto art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere a forme di autofinanziamento con entrate proprie, cessione dei servizi prodotti o compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, si porrebbe in contrasto, sia con l’articolo 119, comma quinto (recte: quarto), della Costituzione che avrebbe costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni. In particolare con la riduzione dei trasferimenti alle Regioni attraverso l’autofinanziamento, non sarebbe garantita la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali, con violazione dell’articolo 119, comma secondo, della Costituzione, in quanto lo Stato, al di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitino l’autonomia finanziaria garantita alle Regioni.

2.1.– Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso, e ritenendo che la norma denunciata si limiterebbe, per un verso, ad una esplicita trasposizione del concetto “risorse autonome” di cui all’art. 119 della Costituzione, nulla aggiungendo a quanto previsto da tale norma, e, per altro verso, a realizzare lo scopo – indicato dall’art. 117 della Costituzione, comma secondo, lettera e), e richiamato dal successivo art. 119 – di attuare ex ante la perequazione delle risorse finanziarie.

3.– Con ricorso n. 20 del 2002, riguardante anche altre norme della citata legge finanziaria, la Regione Basilicata ha impugnato, tra l’altro, con riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, l’anzidetto art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La Regione ricorrente premette, alla analisi delle specifiche censure una breve ricostruzione dei rapporti tra legge statale e legge regionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Secondo la Regione Basilicata nel rispetto della nozione paritaria di “componenti” della Repubblica introdotta dall’art. 114, il nuovo art. 117 – stabilendo che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – avrebbe equiparato pienamente le Regioni e lo Stato, quanto alla titolarità della funzione legislativa. Di conseguenza il legislatore statale non potrebbe più intervenire nelle materie di competenza regionale se non nei limiti imposti dalla Costituzione. In particolare, non sarebbe consentito alla legge statale intervenire in materie devolute alla competenza esclusiva della Regione, né regolare con norme di dettaglio materie di competenza concorrente.

Con riferimento specifico alla potestà concorrente, sempre secondo la ricorrente Regione Basilicata, l’illegittimità della normativa statale di dettaglio sarebbe confermata, in primo luogo, dal nuovo testo dell’art. 117, secondo cui allo Stato spetterebbe esclusivamente, nelle materie oggetto di competenza ripartita, porre i principi fondamentali. Inoltre, sarebbe dubbia la sopravvivenza, dopo la riforma costituzionale, del limite dell’interesse nazionale, che, in ogni caso, potrebbe al più giustificare solo l’attivazione, da parte dello Stato, dei poteri sostitutivi di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.

Ne conseguirebbe che l’intervento di dettaglio da parte del legislatore statale violerebbe l’intero disegno costituzionale delle autonomie e sarebbe manifestamente irragionevole.

3.1.– Dopo aver delineato la disciplina descritta dalla disposizione censurata, la Regione Basilicata, nell’illustrare le censure di incostituzionalità, premette che l’art. 29 si applicherebbe, in virtù del rinvio all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenti delle amministrazioni pubbliche) anche alle Regioni e agli enti locali.

Ciò posto, la disposizione oggetto di censura disciplinerebbe, in dettaglio, l’organizzazione e il funzionamento degli enti locali, materia rientrante nella esclusiva competenza regionale, ed, inoltre, detterebbe norme sull’organizzazione interna delle Regioni, materia egualmente costituzionalmente riservata alla esclusiva competenza regionale.

Sempre secondo la ricorrente Regione del tutto ininfluente sarebbe il carattere autorizzatorio di alcune delle norme impugnate.

Da un lato, infatti, la lesività dell’intervento statale dovrebbe essere colta nella pretesa di regolare determinate materie in violazione del riparto di competenze costituzionalmente stabilito. D’altra parte, le suddette norme sarebbero solo apparentemente permissive, in quanto consentirebbero determinati atti a condizione che la scelta autorizzata sia conforme alle regole che le stesse disposizioni analiticamente dettano (come avverrebbe per i commi 1, 2, 4 e 6 della disposizione censurata).

Ad avviso della Regione, le altre norme oggetto di censura avrebbero un vero e proprio carattere imperativo. Così, in primo luogo, il comma 5 dell’art. 29 attribuirebbe ad un regolamento ministeriale il potere di identificare i servizi trasferibili, pur facendo salve le funzioni delle Regioni e degli enti locali. Il vizio di costituzionalità consisterebbe nella previsione di regolamento statale per la disciplina di una materia riservata alla potestà esclusiva della regione, mentre la clausola di salvaguardia non può avere alcun contenuto effettivamente garantista.

Analogo contenuto imperativo dovrebbe riconoscersi, inoltre, al comma 7 della disposizione censurata, il quale prevederebbe che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie definisca gli indirizzi per l’impiego ottimale dell’informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, malgrado l’avvenuta cancellazione della funzione di indirizzo e coordinamento operata dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

D’altra parte, ad avviso della ricorrente, la norma censurata sarebbe illegittima anche alla luce del vecchio testo costituzionale, in quanto il regolamento in essa previsto non avrebbe i requisiti di sostanza e forma tipici della funzione di indirizzo e coordinamento, non essendovi né la previsione di delibera del Consiglio dei ministri e né la previa determinazione legislativa dei principi ai quali il Governo dovrebbe attenersi.

In tale contesto, non varrebbe obiettare, sempre secondo la Regione, che l’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, affiderebbe allo Stato il coordinamento statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, in quanto l’attività di coordinamento dovrebbe distinguersi nettamente da quella di indirizzo relativamente alle tecniche e alle procedure di informatizzazione. In ogni caso, resterebbe il vizio procedurale dell’affidamento di un potere così delicato ad un singolo ministro.

3.2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che le norme censurate non violerebbero gli evocati parametri costituzionali, in quanto, al fine di migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, detterebbero norme di contenuto meramente autorizzatorio. Inoltre la difesa statale sottolinea che gli indirizzi del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di cui all’art. 29, comma 7, sarebbero definiti dopo l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni.

3.4.– Nell’imminenza della udienza pubblica la Regione Basilicata ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, secondo le argomentazioni già sviluppate. Viene ribadito, in particolare, che con la disposizione censurata il legislatore avrebbe disciplinato, con normativa di dettaglio, l’organizzazione e il funzionamento degli enti locali, nonché l’organizzazione interna delle Regioni, entrambe materie di esclusiva competenza regionale.

Considerato in diritto

1.– Con tre separati ricorsi la Regione Marche, la Regione Toscana e la Regione Basilicata hanno impugnato la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002) censurando una serie di disposizioni, tra cui l’art. 29 della stessa legge.

Con ricorso n. 10 del 2002 la Regione Marche ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), quarto e sesto, e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

La Regione Toscana, con ricorso n. 12 del 2002, ha censurato l’art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, denunciando la violazione dell’articolo 119, comma secondo e quinto (recte: quarto), della Costituzione.

La Regione Basilicata, con ricorso n. 20 del 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella sua interezza, in relazione agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione in quanto sarebbe lesivo della competenza esclusiva regionale in materia di organizzazione interna delle Regioni e di organizzazione e funzionamento degli enti locali. Inoltre censure specifiche vengono formulate dalla predetta Regione nei confronti dei commi 5 e 7 del medesimo art. 29.

2.– Stante la sostanziale identità dell’oggetto e la evidente connessione delle questioni proposte, i tre giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza per quanto attiene al predetto art. 29 della legge n. 448 del 2001, mentre resta riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della medesima legge.

3.– L’art. 29 della legge n. 448 del 2001 stabilisce una serie di misure tendenti a rafforzare l’efficienza e la economicità di gestione delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 1 della citata disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, siano autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione. Lo stesso comma prevede che le predette amministrazioni possano costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi svolti in precedenza, nel rispetto del principio di economicità, nonché attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, con le procedure previste dalla disposizione in esame, lo svolgimento di tali ultimi servizi.

3.1.– In relazione al comma 1 dell’art. 29, le ricorrenti Regioni Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) e Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002), con analoghe argomentazioni, ritengono che la norma censurata, dovendosi applicare nei confronti delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quindi anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, abbia violato l’art. 117 della Costituzione, che riserva alla esclusiva competenza legislativa regionale le materie dell’organizzazione e del funzionamento delle Regioni e degli enti locali.

3.2.– La questione è priva di fondamento.

Innanzi tutto deve essere precisato che spetta allo Stato, in sede di legislazione concorrente, la determinazione dei principi fondamentali nella materia compresa nella endiadi espressa dalla indicazione di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario“ (art. 117, terzo comma; art. 119, secondo comma, della Costituzione riguardante i “tributi e le entrate propri” delle Regioni ed enti locali).

La disposizione del comma primo (e secondo), inoltre, pure con un obiettivo economico-finanziario riguardante tutte le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche le Regioni e gli enti locali), ha carattere meramente facoltizzante e autorizzatorio con valore di principio. Per effetto di detta norma, la scelta riguardante il reperimento sul mercato o l’affidamento dei servizi o la gestione diretta resta rimessa, in ogni caso, rispettivamente alla Regione e agli enti territoriali, sia in ordine all’an sia in ordine al quomodo.

Il legislatore statale, con la predetta disposizione, si è limitato ad indicare, con carattere non vincolante per l’autonomia delle Regioni ed in via generale e non di dettaglio, talune possibili modalità procedimentali, caratterizzate da finalità esclusivamente economico-finanziarie, per una c.d. esternalizzazione dei servizi.

Tali nuove modalità possono essere aggiunte a quelle previste nei singoli ordinamenti per l’acquisizione e l’affidamento dei servizi, nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione e di copertura della spesa, senza, tuttavia, imporre o condizionare le scelte delle amministrazioni diverse dallo Stato.

In realtà la norma del comma 1, deve essere correttamente interpretata in modo unitario, come prima indicazione di principio di possibili misure adottabili in materia, in un ambito di primo coordinamento della finanza pubblica, in ordine al reperimento di forme aggiuntive di copertura delle spese e di finanziamento e alla riduzione dei fabbisogni finanziari per la gestione dei “servizi”. Ciò deve intendersi, anche in relazione alle caratteristiche del testo legislativo in cui è inserita (legge finanziaria 2002), come disposizione prodromica all’attuazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione.

4.– Il comma 2 del medesimo art. 29 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possano ricorrere a forme di autofinanziamento, grazie alle entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio, al fine di ridurre gli stanziamenti pubblici a carico del bilancio dello Stato.

4.1.– La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) e la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) censurano il comma 2 del denunciato art. 29 sotto il profilo (analogo a quello del comma 1) di violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, poiché disciplinerebbe l’organizzazione delle amministrazioni regionali e locali, materia in radice preclusa al legislatore statale.

La sola Regione Marche, inoltre, ritiene che la stessa norma violi l’art. 119 della Costituzione, in quanto disconoscendo il carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale, porrebbe limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione.

Anche la Regione Toscana (reg. ric. n. 12 del 2002) censura l’art. 29, comma 2, sotto il profilo della violazione dell’articolo 119, comma quinto (recte: quarto), della Costituzione in quanto, riducendo i trasferimenti alle Regioni attraverso l’autofinanziamento, non garantirebbe la necessaria copertura finanziaria delle competenze regionali. La norma in esame viene, inoltre, ritenuta lesiva dell’articolo 119, comma secondo, della Costituzione, in quanto lo Stato, al di fuori ed in assenza della normativa di coordinamento, non potrebbe stabilire specifiche e puntuali disposizioni che limitino l’autonomia finanziaria garantita alle Regioni.

4.2.– La questione non è fondata per le medesime ragioni indicate a proposito del comma 1.

Inoltre deve essere sottolineato che la previsione di principio che anche le amministrazioni diverse dallo Stato possano ricorrere a “forme di autofinanziamento”, non costituisce lesione della competenza legislativa regionale c.d. residuale in materia di organizzazione e di funzionamento della Regione.

Infatti, questa disposizione si giustifica sulla base dei poteri dello Stato diretti all’armonizzazione e coordinamento dei bilanci, delle spese e delle entrate dell’intera finanza pubblica, compreso il sistema tributario (art. 117, terzo e quarto comma; 119, secondo comma).

Sul punto deve ritenersi che, nell’assetto delle competenze costituzionali configurato dal nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, l’autofinanziamento delle funzioni attribuite a Regioni ed enti locali non costituisce altro che un corollario della potestà legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, affinché per tale via possa trovare compiuta realizzazione il principio più volte ribadito da questa Corte circa il parallelismo tra responsabilità di disciplina della materia e responsabilità finanziaria.

In relazione al secondo profilo, riferito all’art. 119 della Costituzione, va innanzi tutto considerato che, a decorrere dal 2001, con il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), è stato dato avvio al passaggio dal sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario per trasferimenti a quello che prevede l’accesso diretto, mediante le c.d. compartecipazioni ad alcuni tributi statali.

La riforma della finanza decentrata trova ora un saldo riferimento costituzionale nell’art. 119 della Costituzione.

Il modello di finanziamento della finanza regionale è incentrato sul sistema della compartecipazione a quote dei tributi statali e non più su trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Sulla base delle predette considerazioni l’applicabilità della norma in esame alle Regioni a statuto ordinario non può determinare la denunciata lesione dell’autonomia finanziaria regionale, dovendo questa conformarsi ai principi fondamentali fissati dalla legge statale.

D’altro canto, per le residue quote di finanza “derivata” che ancora alimentano la finanza regionale, la semplice circostanza della riduzione dei trasferimenti e stanziamenti statali a seguito di entrate proprie, nel quadro del recupero di efficienza e di mezzi finanziari eventualmente indotti dalla disposizione censurata, a seguito di libere scelte affidate alle Regioni, non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell’autonomia finanziaria regionale.

Del resto, la eventuale applicazione della norma denunciata, per la sua natura di norma di principio e per la interpretazione che deve essere data al necessario presupposto compensativo di corrispondenti entrate proprie regionali, è tale da non poter comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenza n. 437 del 2001).

5.– Il comma 3 dell’art. 29 stabilisce che ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato si applica il regime tributario agevolato previsto dall’art. 90 della legge n. 388 del 2000.

5.1.– La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) impugna il comma 3 dell’art. 29, nella parte in cui non esclude che l’applicabilità del regime tributario agevolato, previsto dall’art. 90 della legge n. 388 del 2000, si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, assumendo il contrasto sia con l’art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, della Costituzione, sia con l’art. 119 della Costituzione.

Anche la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) denuncia in via generale la lesione della competenza regionale in materia di organizzazione.

5.2.– La questione riguardante il comma 3 è manifestamente inammissibile.

La disposizione impugnata, infatti, concerne le agevolazioni fiscali (esclusione di plusvalenza, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento) applicabili ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo art. 29. Trattandosi di imposte sui trasferimenti di beni immobili e di aziende, la norma riguarda la finanza statale, con la conseguenza che non può essere configurata alcuna lesione della sfera di competenza regionale. Né la Regione può ritenersi legittimata a censurare agevolazioni previste per imposte esclusivamente statali, in quanto istituite, disciplinate e riscosse dallo Stato.

6.– Il comma 4 dell’art. 29, modifica il comma 23 dell’art. 53 della legge n. 388 del 2000. Tale ultima disposizione prevedeva che gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti che dimostrassero la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, potessero adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo (Sindaco e assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di porre in essere anche atti di natura tecnico gestionale.

La norma impugnata ha elevato a cinquemila abitanti il limite dimensionale degli enti locali per l’applicabilità della suddetta disciplina e ha soppresso il presupposto della mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti.

6.1.– La Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) censura il predetto comma 4 dell’art. 29, in quanto violerebbe l’art. 117, comma quarto, della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa regionale cd. residuale la materia dell’organizzazione degli enti locali.

Anche la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) denuncia in via generale la lesione della competenza regionale in materia di organizzazione.

6.2.– La questione è infondata.

Infatti, trattasi di intervento legislativo statale riguardante ”l’organo esecutivo” comunale e le funzioni essenziali attribuibili allo stesso organo, settore che – pur appartenente in linea di principio alla materia dell’organizzazione degli enti locali – resta enucleato dalla norma costituzionale ed attribuito alla competenza esclusiva dello Stato in forza dell’art. 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione. Del resto la innovazione apportata dalla disposizione denunciata conserva il carattere facoltativo, cioè di previsione di scelta affidata al singolo Comune e nello stesso tempo mantiene fermo il presupposto già previsto (per l’attribuzione di competenze all’organo esecutivo) di concorrente realizzo di contenimento di spesa, annualmente documentata in apposita deliberazione in sede di approvazione di bilancio.

D’altro canto la norma lascia spazio alla prevista potestà regolamentare dei Comuni in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, secondo comma, della Costituzione).

7.– Il comma 5 dell’art. 29 attribuisce al regolamento statale, emanato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il potere di definire la tipologia dei servizi trasferibili, nonché le modalità dell’affidamento, i criteri per l’esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe, nonché le clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze di Regioni ed enti locali.

7.1.– Secondo la Regione Marche (reg. ric. n. 10 del 2002) e la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002), tale disposizione violerebbe l’art. 117, comma sesto, della Costituzione, in quanto prevede un potere regolamentare statale anche nei confronti dei servizi trasferibili delle Regioni e degli enti locali in una materia appartenente alla competenza legislativa regionale c.d. residuale.

7.2.– La censura mossa nei confronti del comma 5 non è fondata.

La questione si basa su di un erroneo presupposto, in quanto la clausola di salvezza («fatte salve le funzioni delle Regioni e degli enti locali») deve essere interpretata nell’unico modo costituzionalmente corretto, cioè nel senso che la potestà regolamentare statale può riguardare solo la parte normativa di competenza esclusiva statale, e quindi riferirsi esclusivamente all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Di conseguenza la previsione di regolamento non ha riguardo alle Regioni e agli enti locali. Pertanto non può ritenersi violata alcuna competenza regionale.

8.– Il comma 6 dell’art. 29, nella formulazione originaria, oggetto di impugnazione da parte della Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002) prevedeva il trasferimento alla concessionaria dei servizi informatici pubblici (CONSIP) dei compiti propri del centro tecnico di cui all’art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e stabiliva, inoltre, che le pubbliche amministrazioni, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, potessero stipulare convenzioni con la predetta concessionaria dei servizi informatici pubblici.

Il suddetto comma è stato, successivamente, integralmente sostituito dall’art. 27, comma 10, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

Il nuovo comma 6, come modificato, prevede attualmente che il Governo, con regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, proceda alla soppressione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all’art. 17, comma 19, della legge n. 127 del 1997, nonché all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica, la quale subentra nei rapporti giuridici e nelle funzioni di cui erano già titolari i predetti organismi.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ipotesi di convenzioni e le ragioni della censura, del resto formulata in via generale, mentre non risultano elementi in ordine ad un inizio di esecuzione della norma originaria nel periodo di vigenza fino alla modifica.

9.– Il comma 7 dell’art. 29 prevede che il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, per il miglioramento della qualità dei servizi e la razionalizzazione della spesa per informatica, definisca: a) gli indirizzi per l’impiego ottimale dell’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; b) i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali e assicuri la verifica e il monitoraggio dell’impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti.

9.1.– Secondo la Regione Basilicata (reg. ric. n. 20 del 2002), il citato comma 7 sarebbe illegittimo in quanto il legislatore avrebbe previsto un potere statale di indirizzo e coordinamento, non più configurabile dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

La questione non è fondata.

L’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, attribuisce, infatti, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. Certamente attengono al predetto coordinamento anche i profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in materia informatica, in quanto necessari al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati.

La norma, contenuta nell’art. 29, comma 7, lettera a), deve essere intesa come attribuzione al Ministro per l’innovazione e le tecnologie di un potere limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Di conseguenza il potere ministeriale rientra nell’ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni secondo la previsione dell’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Deve escludersi, infine, che la norma contenuta nell’art. 29, comma 7, lettera b), in base alla quale il Ministro per l’innovazione e le tecnologie definisce i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti, riguardi le Regioni, come può desumersi agevolmente dal fatto che in essa si fa esclusivo riferimento alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici nazionali. Non vi è un qualsiasi accenno diretto o indiretto per richiamo alle Regioni, in evidente differenza con il comma 1, che fa riferimento, invece, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi relativamente all’art. 29 della predetta legge n. 448 del 2001;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1, 4, e 5 della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della stessa legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche e, in riferimento all’art. 119, commi secondo e quarto, della Costituzione, dalla Regione Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 6, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Regione Marche, e, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla Regione Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 731

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 24 marzo 2010, depositata in cancelleria il 25 marzo 2010, rigettava l’appello avanzato nell’interesse di S.B. avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 15 dicembre 2009 in relazione alle disposizioni riguardanti l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno ai sensi dell’art. 115 c.p., comma 4 in costanza dell’assoluzione dal reato di tentativo di corruzione in atti giudiziali ex artt. 56 e 319 ter c.p..

Il giudice, in via di premessa, chiariva essere emerso da alcune conversazioni telefoniche intercorse tra la S., D.L. e G.M. (ex fidanzato dalla S.) emergeva che la odierna ricorrente, difensore di fiducia di alcuni esponenti del clan mafioso facente capo a Gu.Vi., si era rivolta, grazie alla intermediazione del G., al D.L. affinchè, grazie alle sue conoscenze, facesse in modo che un certo procedimento in Corte di Cassazione esitasse in una assoluzione. Poichè il D.L. risultava essere un componente della Camera dei Deputati, essendo stata negata l’autorizzazione dell’apposita Commissione circa l’utilizzo delle predette intercettazioni, si perveniva al proscioglimento. Risultando tuttavia dagli atti processuali che la S. si fosse comunque attivata per ottenere una sentenza favorevole della Suprema Corte per i propri assistiti (poi effettivamente intervenuta) tale condotta era considerata rilevante ai sensi dell’art. 115 c.p., giusto il dato fattuale del rinvio a giudizio della prefata nel procedimento per partecipazione al reato ex art 416 bis c.p. e l’imputazione per il reato di favoreggiamento in altro giudizio.

2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione S.B. chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Il Tribunale non aveva correttamente valutato il rapporto intercorso tra la prefata e il terzo non essendovi stata alcuna istigazione a delinquere; nel caso di specie la ricorrente aveva si interpellato il terzo, rimasto sino a quel momento estraneo e indifferente ai fatti, ma era stato poi quest’ultimo che aveva agito di sua iniziativa richiedendo alla ricorrente come avrebbe dovuto comportarsi. Infine mancava una sufficiente motivazione in merito alla ritenuta pericolosità della S., del tutto incensurata.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – Per vero le sollecitazioni difensive mirano a sovrapporre una propria lettura rivalutativa del dato probatorio già evidenziato dal giudice, cercando di dare un’interpretazione diversa ai dati fattuali senza precisare sulla base di quali elementi il giudice ha compiuto un travisamento del fatto. Il Tribunale di Sorveglianza dal suo canto ha per contro evidenziato l’intervenuto accordo della S. con il terzo al fine di attivare le sue conoscenze onde pilotare il procedimento in Cassazione e assicurare a Gu.Vi. un diverso luogo di detenzione, ponendo il D.L. nella condizione, a livello informativo, di poter agire autonomamente, anche che se poi non era stato possibile raggiungere la prova (circostanza ininfluente ai fini per cui è giudizio) che il D.L. si fosse effettivamente attivato in tale senso. Anche in punto di scrutinio della pericolosità la ricorrente non ha fatto che ripercorrere motivazioni già avversate dal giudice con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. In particolare è stata data piena ed ampia contezza delle ragioni per le quali la S. dovesse essere ritenuta meritevole di applicazione della misura di sicurezza per cui è giudizio.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 03-12-2010) 01-02-2011, n. 3628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.A.S.F. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Messina rigettava alla richiesta di riesame presentata dall’interessato avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 15 marzo 2010.

Con il primo motivo si duole il ricorrente che il decreto di sequestro, eseguito presso 10 stabilimento della Seacode srl della quale era amministratore, avente ad oggetto stampi per imbarcazioni dei quali si ipotizzava la sottrazione, doveva essere convalidato dal PM in assenza di un formale provvedimento dispositivo del sequestro ed, in subordine, in quanto nel provvedimento del pm non risultavano individuati i beni da sottoporre a vincolo reale. Con il secondo motivo si deduce invece la carenza di motivazione del decreto di sequestro sulle ragioni che ne giustificano l’emissione.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Sul primo motivo correttamente il tribunale del riesame fa rilevare che il PM ha in realtà delegato la polizia giudiziaria al sequestro.

Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, in materia di sequestro probatorio, non comporta alcuna nullità del provvedimento la mancanza, nel decreto emesso dall’A.G., di una delega formale all’ufficiale di P.G. incaricato di procedere all’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 253 c.p.p., comma 3, potendo la delega risultare anche per "facta concludentia" (da ultimo, Sez. 6^, n. 41629 del 07/10/2009 Rv. 245016).

Quanto alla deduzione avanzata in via subordinata, si rileva che i beni da apprendere erano stati in realtà individuati dal pubblico ministero che aveva delegato nel corso dell’esecuzione la PG ad avvalersi dell’opera di un curatore solo per assicurare maggiore precisione nell’esecuzione del sequestro individuando la effettiva corrispondenza degli stampi da sequestrare.

Appare improprio pertanto ritenere che nella fattispecie sia stata rimessa alla discrezionalità degli operanti l’individuazione dei beni.

E giova ricordare che, come già affermato da questa Corte che in tema di sequestro probatorio, l’attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 c.p.p., solo ove il decreto del P.M. non indichi l’oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poichè una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell’autorità giudiziaria (Sez. 2^, n. 12263 del 27/02/2008 Rv. 239752).

Sul secondo motivo si rileva invece che vi è adeguata motivazione da parte del riesame che ha comunque evidenziato in motivazione come il sequestro degli stampi conseguiva anche dalla natura di prodotto dell’attività illecita ipotizzata.

E’ da escludere, pertanto, che nella specie vi si stata alcuna integrazione della motivazione sotto il profilo delle esigenze probatorie.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.