Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 07-11-2011, n. 40121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza dell’8 ottobre 2010, ha confermato l’ordinanza del 24 settembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di M.D. per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., era stata applicata la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento all’abitazione di M.M..

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge anche processuale e la illogicità della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), con particolare riferimento alla insussistenza dei gravi indizi legittimanti l’irrogata misura cautelare.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze del ricorrente tendono, infatti, a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassazione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove,nè persegue la ricostruzione più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza per l’emanazione dei provvedimenti cautelari, ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

Il coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti, quantomeno a livello dei gravi indizi richiesti nella presente fase processuale, è stato chiaramente evidenziato: la mera lettura dell’impugnata ordinanza evidenzia, infatti, resistenza di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi, desunti dalle dichiarazioni della parte offesa, che se possono essere poste a fondamento di una vera e propria condanna possono, a maggior ragione, integrare quei gravi indizi di colpevolezza, che la norma di cui all’art. 273 c.p.p. impone per l’applicazione di una misura cautelare personale.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 13-09-2011) 23-11-2011, n. 43283

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Svolgimento del processo

B.R. ricorre tramite il difensore M. Giraldi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 3-12-2010, che, confermando quella del tribunale monocratico della stessa città in data 8-5-2009, lo ha riconosciuto responsabile della ricettazione di un assegno, provento di furto in danno di P.S..

Con il ricorso si deducono mancanza e illogicità della motivazione per essersi la sentenza di secondo grado supinamente allineata a quella di primo grado, incorrendo negli stessi vizi evidenziati nell’appello.

Motivi della decisione

Il motivo è affetto da genericità costituendo reiterazione di doglianza che, già proposta nell’atto di appello, è stata oggetto di esame e di rigetto da parte della corte territoriale con motivazione logica e congrua.

Correttamente, infatti, la corte romana ha qualificato irrilevanti il ritardo nella denuncia, il contrasto su chi avesse posto il titolo all’incasso e la circostanza che esso fosse stato dato in pagamento di una fattura anteriore al furto, e ritenuto certo che le sottoscrizioni di traenza e di girata B.R. apposte sul titolo, mai contestate dall’imputato, rimasto contumace, fossero di suo pugno.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11253 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

1. Poste italiane s.p.a chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, pubblicata il 25 maggio 2006, che ha rigettato il gravame svolto dalla predetta società avverso la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da C.G.F. per il risarcimento del danno per perdita di chance in relazione al passaggio al ruolo dirigenziale.

2. C.G.F., già appartenente all’ex carriera direttiva di Poste italiane s.p.a. (poi Ente Poste italiane s.p.a. e, infine, omonima s.p.a.), deduceva di essere stata indebitamente esclusa dalla procedura di selezione del personale ai fini della promozione a qualifica dirigenziale avvenuta tra il 1997 e il 1998.

3. La Corte d’appello, confermando la decisione del primo giudice, rilevava, a sostegno del decisum:

– la disposizione transitoria del CCNL dell’agosto 1994 dei dirigenti dell’Ente Poste italiane s.p.a., risultava formulata in modo tale da escludere limiti temporali di operatività sicchè la priorità in favore del personale ex direttivo per le assunzioni future doveva valere non solo per la prima selezione dei dirigenti, ma anche per quella successiva alla prima, come nel caso in esame;

– risultavano, inoltre, violati i canoni di buona fede e correttezza, giacchè senza alcuna motivazione, pur superata la fase iniziale della procedura, alla dipendente era stata inibita la partecipazione alla fase seguente, preferendosi altri dipendenti non rientranti nel gruppo di quelli già preselezionati per il corso di formazione;

– quanto al danno per perdita di chance, il pregiudizio si evidenziava per non essere stata messa in condizione di affrontare le successive fasi della selezione per l’affidamento di funzioni dirigenziali e giacchè il superamento della prima fase, tra un numero assai più ampio di aspiranti, lasciava fondatamente non escludere un’utile collocazione anche all’esito del corso.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

5. La ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 2 delle disposizioni transitorie del CCNL dei dirigenti di Poste italiane s.p.a. dell’11.8.1994 e violazione degli artt. 1366, 1175, 1337 c.c., si duole che la corte territoriale abbia ritenuto la società, sulla base della citata disposizione transitoria della contrattazione collettiva, obbligata senza limiti temporali, e quindi anche successivamente alla fase di prima applicazione della disposizione de qua, ad avvalersi, in via prioritaria, delle risorse interne appartenenti alla ex carriera direttiva. Censura, inoltre, la decisione per aver ritenuto violati i canoni di buona fede e correttezza con l’esclusione, nell’espletamento della procedura di selezione del personale dirigente, del personale della ex carriera direttiva e con l’inclusione di dipendenti non appartenenti a tale categoria.

6. Osserva il Collegio che la censura investe esclusivamente la violazione della disposizione transitoria del contratto collettivo dei dirigenti delle Poste italiane dell’11.8.1994, del quale è omessa la produzione in dispregio di quanto sancito e prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (cfr., tra le altre, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

7. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s.u., 23 febbraio 2010 n. 20075, e, conforme, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13199

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Svolgimento del processo

In data 22 settembre 2006 il Tribunale di Verbania, su ricorso proposto da R.R. dichiarava cessato il rapporto di locazione, di cui al relativo contratto del 2 settembre 2002, stipulato dall’intimato F.R. per finita locazione ed ordinava il rilascio dell’immobile entro il 31 dicembre 2006, condannando il convenuto alle spese di lite.

Su gravame di F.R. la Corte di appello di Torino il 14 luglio 2008, confermando nel resto la sentenza di prime cure, accoglieva l’appello limitatamente all’eccessività della condanna alle spese.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione F. R., affidandosi ad un unico articolato motivo, corredato dai prescritti quesiti.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimato R..

Su istanza di trattazione L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 26, il ricorso è stata fissato per l’odierna pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che il punto centrale del presente ricorso è costituito dalla interpretazione della disdetta-pacificamente tra le parti- inviata con lettera del 19 settembre 2005 da parte del locatore, con la quale lo stesso esprimeva la sua volontà di negare la rinnovazione del contratto alla sua prima scadenza motivata dalla intenzione di dovere adibire l’immobile ad abitazione della figlia ("perchè serve a mia figlia") in previsione del matrimonio della stessa.

Ciò posto in rilievo, l’articolato motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 432 del 1998, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) va disatteso.

2.-Il giudice dell’appello ha affermato che la lettera di disdetta motivata fosse sufficientemente specifica sulla futura destinazione da dare all’immobile locato. Infatti, il locatore aveva provato che l’immobile dovesse essere abitato dalla figlia, prossima alle nozze, come confermato dal fatto che la stessa, successivamente, aveva contratto matrimonio il 24 marzo 2007 con Y.S. e che al momento del giudizio ella viveva ancora con i genitori.

La figlia era l’unica figlia del R. e il F. ben conosceva la situazione familiare del locatore per aver lavorato circa un anno nella sua ditta.

Il R., presidente dell’Associazione Centro Aiuti per l’Europa, gli aveva concesso in locazione l’immobile al prezzo irrisorio di Euro 25,00 mensili, come risultava dal contratto scritto.

Agli atti fu dimessa una lettera datata 11 agosto 2005 con cui il R. chiedeva a F.A., cugino del conduttore, di rilasciare l’immobile" poichè lo stesso sarà abitato da mia figlia".

Questa lettere, però, aveva come destinatario un soggetto diverso dal locatario, per cui immediatamente il R. indirizzò altra missiva di disdetta con scadenza del 25 gennaio 2009 al locatario vero.

Quest’ultima comunicazione non era dunque un pretesto, stanti il certificato di avvenuto matrimonio della figlia con il S. e lo stato di famiglia del locatore.

3.-Alla luce di questa motivazione, che è strettamente ancorata alle risultanze processuali, l’unico ed articolato motivo appare inammissibile, anche perchè i relativi quesiti appaiono inconferenti.

Infatti, il primo quesito (p. 9 ricorso) non corrisponde a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, ossia che non fosse perfettamente indicato il beneficiario dell’uso dell’immobile.

Il secondo quesito (p. 9 ricorso) non coglie nel segno, perchè il giudice dell’appello, pur avendo posto in rilievo che la giustificazione della disdetta "poichè l’appartamento serve a mia figlia", interpretata astrattamente, poteva apparire come non del tutto corretta dal punto di vista giuridico (p. 8 sentenza impugnata), l’ha valutata nel suo linguaggio comune, corroborando tale valutazione con le altre circostanze e i documenti in atti.

Il terzo quesito (p. 9) è chiaramente inidoneo a sottoporre a questa Corte il controllo dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice dell’appello.

In esso, peraltro, senza che nella illustrazione del profilo ci si curi di provarlo, si deduce addirittura che il giudice dell’appello avrebbe " apoditticamente" affermato che il R. abbia una sola figlia, desumendolo dal certificato anagrafico e ritenere dato certo la conoscenza personale da parte dello stesso del proprio nucleo familiare.

Il che appare veramente una ipotesi irreale, a cui, del resto, il ricorrente non offre alcuna allegazione per corroborare il contrario di quanto ritenuto in sentenza.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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