T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-02-2011, n. 1426 trasporto pubblico

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el verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 9 maggio 2002 e depositato il successivo 16 maggio, la Società ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce di essere titolare dell’autolinea Reggio Calabria – Taranto – S. Giovanni Rotondo e di aver chiesto, in data 10 settembre 2001di apportare alla predetta autolinea una serie di modifiche, tra cui l’inserimento della fermata di Rogliano. Sia l’Ufficio Provinciale MCTC di Catanzaro che la Regione Calabria esprimevano parere favorevole alle predette modifiche. Sennonché la Soc. S. S.p.a. e la Soc. Inter S.A.J. S.r.l. si opponevano alla istituzione dell’apertura di carico a Rogliano. E ciò a tutela delle proprie autolinee Cosenza S. Giovanni Rotondo e Cosenza Taranto – Bari.

La richiesta della ricorrente è stata accolta, tranne che per la fermata di Rogliano.

Contro il provvedimento, nella parte in cui rigetta la richiesta di fermata a Rogliano, la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, che è stato respinto con decreto 14 marzo 2002, prot. n. 650, impugnato in questa sede.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1.violazione del d.P.R. n. 369 del 1994, della Circolare n. 105 del 12.7.1983, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, 97 Cost., artt. 5 e 6 della legge n. 1822 del 1939; eccesso di potere sotto vari profili.

La ricorrente critica la motivazione posta a base del provvedimento impugnato; in particolare, laddove afferma "che la località di Rogliano dista pochi chilometri da Cosenza località della quale è già ampiamente assicurato il collegamento con Bari e S. Giovanni Rotondo" e che "l’assentimento di una fermata a Rogliano nell’ambito dell’autolinea Reggio CalabriaS. Giovanni Rotondo creerebbe sottrazione di traffico nei confronti dei servizi già esistenti", accogliendo, sul punto, l’opposizione delle controinteressate.

Precisa la ricorrente che Rogliano, a differenza di quanto affermato dall’Amministrazione, non dista pochi chilometri da Cosenza, ma, in ragione della sua collocazione geografica, non può essere ricompresa nel bacino di traffico di Cosenza, poiché è ubicata a sud della città predetta e dista da quest’ultima circa 20 Km.

Consegue – secondo la prospettazione di parte ricorrente – la contraddittorietà della motivazione ministeriale, secondo cui una eventuale fermata a Rogliano nell’esercizio dell’autolinea Reggio Calabria- S. Giovanni Rotondo possa recare pregiudizio alle autolinee gestite dalla Società controinteressata, mentre, al contrario, tale fermata potrebbe giovare ai cittadini di Rogliano, senza contare che la ricorrente già effettua la fermata a Rogliano nell’ambito delle autolinee dalla stessa gestite;

2. violazione d.P.R. n. 369 del 1994, della Circolare n. 2081 del 12.7.1993, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, 97 Cost., artt. 5 e 6 della legge n. 1822 del 1939; eccesso di potere sotto vari profili.

Il motivo è volto a censurare il decreto ministeriale, con cui viene respinto il ricorso gerarchico e con lo stesso vengono svolte argomentazioni volte alla dimostrazione che la località di Rogliano non dista affatto pochi chilometri da Cosenza, come ritenuto dall’Amministrazione e che, comunque, la località in argomento non può essere ricompresa nel bacino di traffico gravitante su Cosenza.

Aggiunge che Rogliano è stato ricompreso nel bacino di traffico servito dalle autolinee della L. in altre numerose occasioni, come pure non appare convincente l’affermazione secondo cui l’utenza di Rogliano può avvalersi dei collegamenti in partenza da Cosenza, essendo, le due località, distanti 20 Km.

Erronea, inoltre, è l’affermazione ministeriale secondo cui "la mera circostanza che la Soc. L. già serve la località di Rogliano con altre autolinee non può di per sé giustificare la concessione della medesima fermata su tutte le autolinee della L.", poiché tale circostanza è ben idonea a sorreggere la domanda della ricorrente, come, in realtà, ha sempre considerato l’Amministrazione e mai contestato dalle Società controinteressate..

Erronea è anche l’affermazione dell’Amministrazione laddove rileva che "l’ingresso e regresso a Rogliano – che peraltro rappresenta un piccolo centro – non si giustifica in una linea di così lunga percorrenza, in quanto appesantirebbe il servizio", poiché le modalità di effettuazione della fermata sono tali da non determinare alcun appesantimento del servizio.

Aggiunge, infine, che, contrariamente a quanto asserito dall’Amministrazione in sede istruttoria, sia la Regione Calabria che l’Ufficio Provinciale di Catanzaro avevano espresso parere favorevole alla fermata in argomento, avendo accertato la sussistenza del pubblico interesse.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Amministrazione intimata e le controinteressate Soc. S. S.p.a. e Soc. Inter S.A.J. s.r.l. si sono costituite in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente ricorso è il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’accogliere la domanda, presentata dalla Società L.L. S.r.l., odierna ricorrente, di apportare all’autolinea Reggio Calabria – Taranto – S. Giovanni Rotondo, di cui è titolare, una serie di modifiche, ha respinto la richiesta relativamente all’inserimento della fermata di Rogliano, ritenendo, per tale fermata, insussistente il pubblico interesse.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha sostanzialmente rilevato che la fermata di Rogliano, richiesta dalla ricorrente nell’ambito dell’esercizio dell’autolinea ordinario Reggio CalabriaS. Giovanni Rotondo, non è ricompresa nel bacino di traffico gravitante su Cosenza, zona questa già servita dalle controinteressate Soc. S. S.p.a e Soc.Inter S.A.J. s.R.L., sicché nessun miglioramento sarebbe stato apportato per l’utenza locale e, quindi, non ha ritenuto sussistente il pubblico interesse.

La ricorrente, in particolare, censura quanto ritenuto dall’Amministrazione circa la collocazione geografica della località di Rogliano, che è stata ritenuta ricompresa nel bacino di traffico delle autolinee aventi come capolinea Cosenza, poiché detta località è ubicata a sud di Cosenza e dista da quest’ultima circa 20 Km di autostrada.

Osserva il Collegio che la valutazione che l’Amministrazione ha compiuto circa la collocazione della predetta località nel bacino di utenza servito dalle controinteressate sopra indicate, appare del tutto coerente, essendo tale località distante solo pochi chilometri dalla città di Cosenza (confermato dallo stesso Ufficio Provinciale di Catanzaro), capolinea delle numerose linee servite dalle predette Società S. S.p.a. e Soc. Inter S.A.J. S.r.l.., sicché l’eventuale assentimento in favore della ricorrente della fermata di Rogliano avrebbe determinato una sottrazione di traffico a danno dei servizi esistenti.

La circostanza che Rogliano sia collocato a sud di Cosenza non appare elemento che giustifichi che non possa rientrare nel bacino di utenza di Cosenza, come sostenuto dalla ricorrente, se solo si tiene conto della pochissima distanza che separa le due località (Cosenza e Rogliano). Peraltro, anche il Piano Regionale Trasporti (delibera G.R. Calabria 28.2.1995) la colloca nel bacino di Cosenza.

Nessun ulteriore vantaggio potrebbe, altresì, realizzarsi per i cittadini di Rogliano, poiché, come accennato sopra, la località è già sufficientemente servita e collegata con il Nord Italia.

Con ulteriori doglianze la ricorrente deduce la erroneità delle valutazioni fatte dall’Amministrazione anche in sede gerarchica.

Tali doglianze, tuttavia, si limitano a rappresentare apoditticamente gli errori di valutazione effettuati dall’Amministrazione senza dare idonea dimostrazione dell’erroneità delle contestate valutazioni.

Insiste sulla circostanza che la località in argomento non può essere ricompresa nel bacino di traffico gravante su Cosenza, tanto che, in altre occasioni, l’Amministrazione ha ritenuto la predetta località ricompresa nel bacino di traffico servito dalle autolinee della L..

Osserva il Collegio che la distanza di 14 Km ovvero di 20 Km depone nel senso ritenuto dall’Amministrazione, sicché appare ragionevole ritenere, come chiarito sopra, che detta località ricada nel bacino di traffico gravante su Cosenza – e, certo, non nel bacino di utenza di Reggio Calabria, da dove dista più di 200 Km. né dall’ultima fermata della linea Reggio CalabriaS. Giovanni Rotondo di Vibo Valentia, distante 180 Km. da Rogliano – come pure la località di Cosenza è servita da numerose linee delle due controinteressate, sicché, in definitiva, può convenirsi con l’Amministrazione circa la inesistenza di un interesse pubblico alla istituzione della fermata non derivando da essa alcun miglioramento per l’utenza, mentre, sicuramente, avrebbe determinato un pregiudizio nelle relazioni di traffico con le controinteressate.

La circostanza, poi, che la Società L. già serve la località di Rogliano non è elemento determinante a giustificare la concessione della fermata su tutte le autolinee della Società L., come ritenuto dall’Amministrazione, né ciò può costituire un affidamento da parte della ricorrente.

Il Collegio osserva, infine, che le valutazioni che l’Amministrazione ha compiuto in altre occasioni e in relazione ad altri provvedimenti non possono costituire oggetto di esame in questa sede, anche in considerazione che la censura è generica e non puntualmente formulata e, comunque, la fermata che la ricorrente effettua su Rogliano con altre autolinee non costituisce il diritto di poterla effettuare anche con autoservizi aventi altre finalità.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore delle sole controinteressate, non avendo l’Amministrazione svolto alcuna attività difensiva..
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla Società L.L. S.r.l., lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle sole Società controinteressate S. S.p.a. e I.S. s.r.l., delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00 euro).,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 594 avanzamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 3 agosto 2006, il ricorrente, Commissario capo della Polizia di Stato, ha impugnato la deliberazione assunta dall’amministrazione resistente, nella seduta del 9 marzo 2006, avente ad oggetto l’attribuzione al ricorrente del giudizio valutativo complessivo di "distinto", chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziata da violazione di legge ed eccesso di potere.

1.1. Con motivi aggiunti depositati il 13 luglio 2007, il ricorrente ha altresì impugnato il rapporto informativo per l’anno 2005, notificatogli il 12 giugno 2007, con il quale è stato confermato il giudizio complessivo di "distinto", con punteggio di 62/74, espresso dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 3 aprile 2007;

1.2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni esposte nel prosieguo.

3. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 65 d.p.r. 28 aprile 1982 n. 335, in quanto il rapporto informativo sarebbe stato compilato e sottoscritto dal Questore e non dal Vicequestore vicario competente per il personale avente la qualifica di commissario capo; ne conseguirebbe l’illegittimità derivata della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3.1. La censura non può essere accolta.

Effettivamente, ai sensi dell’articolo 65 sopra richiamato, il rapporto informativo è compilato (lett. b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell’ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente; il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.

Tuttavia, come si comprende dal materiale documentale istruttorio, stante la perdurante assenza del vicario del questore (v. la nota del Questore del 5 settembre 2005), il Consiglio di amministrazione aveva proceduto all’attribuzione del giudizio complessivo, non sulla base del rapporto informativo, ma previa valutazione degli elementi forniti dall’amministrazione ricavati dalla nota informativa del 20 agosto 2005 redatta dal Questore. L’art. 53, comma I, d.p.r. 1957 n. 3, sul punto, prevede che, qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell’amministrazione.

4. Con un secondo ordine di censure il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62 d.p.r. 335/1982, dell’art. 43 d.p.r. 3/1957, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla carenza di motivazione del giudizio complessivo ed ad altri profili di eccesso di potere.

4.1. Prima di procedere allo scrutinio, occorre precisare, in forza dei dettami ricorrenti nella giurisprudenza della Sezione, come i giudizi formulati dall’organo preposto con i rapporti informativi e le schede di valutazione siano caratterizzati, senza dubbio, da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente dal valutando; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. Se il giudizio complessivo espresso dal compilatore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti delle scheda afferenti ai singoli aspetti, l’indicazione di specifici fatti commissivi ed omissivi è doverosa allorquando sia necessario per "sorreggere" in maniera trasparente il giudizio negativo sul modo con cui il valutando ha esercitato le sue funzioni.

Nella specifica materia che ci occupa, sempre con riferimento all’ambito della motivazione esigibile, l’individuazione della esatta natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dall’Amministrazione nella compilazione delle schede valutative deve contemperarsi con la espressa previsione regolamentare (art. 62 d.p.r. 335/1982), secondo cui il giudizio complessivo deve essere motivato.

4.2. Tanto premesso, il ricorrente evidenzia come la nota informativa compilata dal Questore di Lodi conterrebbe l’improprio richiamo ad un rilievo formulato dal Questore in data 20 ottobre 2004; sennonché tale "rilievo" afferirebbe alle segnalazioni del ricorrente, definite "inopportune" dal Questore di Lodi, relative alle conclamate carenze di organico in cui versava l’Ufficio immigrazione; invero, non si tratterebbe affatto di rilievo bensì di semplici istruzioni operative inserite nell’ambito del reciproco dovere di collaborazione che ispira il rapporto di impiego.

La censura è infondata.

In sostanza, il Questore aveva chiesto al ricorrente di fornire chiarimenti circa la mancata copertura di un turno dell’Ufficio immigrazione che era stato trovato chiuso nel corso del sopralluogo del precedente 8 agosto 2004; il ricorrente si era giustificato lamentando la carenza di personale ed il Questore, con la nota del 20 ottobre 2004 aveva fornito al ricorrente alcune direttive per avviare la risoluzione dei problemi prospettati attraverso una migliore pianificazione del lavoro e dell’orario di servizio. Come posto in evidenza dalla difesa erariale, a tali fatti (enunciati nella nota del 20 ottobre 2004) non è stato attribuito alcun valore disciplinare (come già si deduce dal fatto che, nella nota informativa del 20 agosto 2005, non è riportato alcunché alla voce "sanzioni disciplinari"), in quanto gli stessi sono stati portati all’attenzione dell’organo preposto quali meri elementi valutativi della capacità di organizzazione dell’ufficio. Il consiglio di amministrazione, difatti, ne ha ragionevolmente preso atto nella formulazione del punteggio relativo alle "capacità dimostrate nell’assolvimento degli incarichi in relazione alla difficoltà degli stessi" (voce, D1 in relazione della quale si è ritenuto il ricorrente non particolarmente incisivo quale dirigente dell’ufficio immigrazione, avendo evidenziato capacità di assorbimento dell’incarico conferitogli non sempre adeguate). Come si vede, il parametro in questione è rivolto a valutare non una generica capacità di impiego delle risorse umane o materiale a disposizione, ma la specifica capacità di assolvere agli incarichi superando le difficoltà che si frappongono anche in termini di limitatezza di quelle risorse (in sostanza si valuta il fatto che il ricorrente non avesse trovato soluzioni alternative, ritenute possibili, attraverso una maggiore pianificazione del lavoro).

4.3. Il ricorrente lamenta, poi, che il questore avrebbe illegittimamente preso in considerazione le assenze dal servizio, regolarmente riconosciutegli dall’ufficio, per formulare un giudizio secondo cui tali assenze gli avrebbero impedito di assumere efficacemente la direzione dell’ufficio (voce D2 "assiduità e disponibilità dimostrata": il questore ha sottolineato la discontinuità fatta registrare nella conduzione dell’ufficio medesimo).

La censura è destituita di fondamento.

E’ pacifico che l’assenza dal servizio del ricorrente sino al 25 giugno 2004 era stata giustificata oltre che da malattia anche da provvedimenti di congedo straordinario e di astensione facoltativa dal lavoro. Ciò premesso, l’assenza dal servizio è stata correttamente riguardata non come un’infrazione ma come un dato oggettivo preso in considerazione nella valutazione di discontinuità dell’impegno dimostrato.

4.4. Con riguardo alla voce E6 ("raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell’ufficio") il giudizio è che il rendimento complessivamente conseguito non è andato al di là della sufficienza. In relazione a tale parametro, il ricorrente denuncia la mancata individuazione da parte del Questore degli obiettivi, non potendosi considerare sufficienti quelli genericamente elencati nel modello di rapporto informativo in uso nella polizia di Stato.

Anche qui alcun eccesso di potere è raffrontabile, dal momento che, tra gli obiettivi minimi richiedibili, vi è senza dubbio quello di tenere un ufficio aperto durante l’orario di servizio stabilito: il mancato raggiungimento di questo minimo obiettivo, può senza dubbio essere valutato in termini di apporto al buon andamento dell’ufficio.

5. Con l’unico motivo aggiunto, il ricorrente lamenta la violazione del principio di autonomia dei rapporti informativi annuali, ciò nella misura in cui il compilatore si sarebbe limitato a scrivere che "il funzionario non ha fornito nell’anno in esame miglioramenti nelle qualità e capacità dimostrate nel decorso anno 2004", proponendo "una conferma del giudizio espresso nella precedente valutazione"; a sua volta il Questore avrebbe concordato con la valutazione del compilatore affermativa del giudizio attribuitigli per l’anno precedente.

Il motivo è infondato.

Premesso il principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo redatto nei confronti del personale militare possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all’amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno, in relazione alle variabili esigenze dell’amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio relativo ad un dato anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica, essendo necessarie adeguate giustificazioni solo ove si abbia un considerevole abbattimento del punteggio e l’oscillazione dei coefficienti non si mantenga entro certi limiti (ex multiis, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 maggio 2010 n. 5939), ritiene il Collegio che nulla osti a che il rapporto informativo sia strutturato in termini di verifica dei progressi ottenuti rispetto all’anno precedente (il cui giudizio, peraltro, era stato completato dall’inciso alla cui stregua l’operato del ricorrente sarebbe stato suscettibile di miglioramento con maggiore impegno ed esperienza).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 700,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 22-03-2011, n. 11253 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decisione pronunciata in data 5 febbraio 2009, il Tribunale di Caltagirone condannò C.C. alla pena di dodici anni di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commessi in (OMISSIS).

2. Contro la sentenza datata 16.12.2009, con cui la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado, ricorre per cassazione il C., tramite il suo difensore, deducendo, tra gli altri motivi, mancanza totale di motivazione sul rigetto delle censure formulate con l’atto di appello.

3. L’appellante, con un articolato atto di gravame, aveva specificamente impugnato l’interpretazione e la valutazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche, evidenziando anche errori, lacune e difformità nelle relative trascrizioni e aveva contestato sia l’utilizzabilità di talune dichiarazioni testimoniali sia il senso a esse attribuito dai giudici di primo grado.

4. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, utilizzando la motivazione per relazione alla sentenza di primo grado.

Osserva il Collegio che l’ambito della necessaria, autonoma motivazione del giudice d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte da primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando invece le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente e criticamente censurate dall’appellante -come nel caso in esame- sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limiti a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza o non pertinenza dei motivi d’impugnazione.

In tal caso non può parlarsi di motivazione per relationem, ma di elusione dell’obbligo di motivazione direttamente imposto dall’art. 111 Cost., comma 6, che sull’obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio, fonda l’essenza della giurisdizione e della sua legittimazione.

5. Sulla base di tali principi, il ricorso è pienamente fondato: il giudice d’appello, in poche righe, sommarie e apodittiche, si è in sostanza limitato ad affermare che "come adeguatamente motivato nella impugnata sentenza, che va integralmente condivisa, le conversazioni intercettate hanno offerto un quadro probatorio estremamente completo e sufficiente per ritenere l’appellante componente di una complessa ed articolata organizzazione nella città di Palagonia volta al procacciamento e allo smercio di stupefacenti, in particolare eroina", aggiungendo considerazioni di scarso rilievo, che non si danno carico delle specifiche censure dell’appellante.

6. Va perciò accolta la richiesta del ricorrente, condivisa dal Procuratore generale d’udienza, di annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14462 Successione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione del 23 settembre 1998, C.T., J., J.J. e J.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa F.L., esponendo che il (OMISSIS) era deceduto C.A., lasciando quale unico erede il fratello Gi., a sua volta deceduto il (OMISSIS) ab intestato.

Gli attori sostenevano che la convenuta, affermandosi parente di quinto grado e assumendo la mancanza di parenti più prossimi, si era impossessata dell’asse ereditario costituito da immobili, titoli, somme di danaro e preziosi.

Poichè gli attori, che vivevano negli Stati Uniti ed avevano solo di recente appreso della morte dei C., ne erano cugini, in quanto figli dei fratelli del padre di costoro, e quindi parenti di quarto grado, chiesero accertarsi la loro qualità di eredi esclusivi e condannarsi la convenuta a restituire i beni ereditari.

Espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza del 6 luglio 2001, accolse la domanda, condannando la convenuta alla restituzione dei beni ereditari.

La F. propose gravame sulla base di un unico motivo, con il quale si censurava la sentenza per aver ritenuto di marginale importanza la circostanza della diversità del cognome della madre dei fratelli C.C. e G., genitori degli appellati, dei quali ultimi alcuni risultavano figli di L.T. G. ed altri di N.G. o N..

2. Il gravame fu respinto dalla Corte d’appello di Catania con sentenza depositata il 4 marzo 2005.

Il giudice di secondo grado osservò anzitutto che la documentazione prodotta in primo grado aveva consentito di accertare che il capostipite Cr.Gi. aveva avuto tre figli, E., C. e G., e che i defunti della cui eredità si tratta, cioè i fratelli A. e Gi., erano sicuramente figli del predetto E., mentre gi appellati C.J. e T. erano figli di C.C. e gli altri due appellati, J.J. e J.A. erano figli di C.G..

Ciò posto, la Corte di merito osservò che l’elemento di incertezza introdotto dall’appellante era costituito dalla circostanza che dal certificato storico di famiglia emergeva che il capostipite C.G. era coniugato con tale L.T.G., mentre dai certificati di morte, redatti negli Stati Uniti, di C.C. e G., rispettivi genitori degli appellati, risultava che la madre era non L.T.G. ma N.G. o N..

Tale elemento era peraltro superato, quanto a C.C., dalla circostanza che dalla copia del suo passaporto rilasciato in Italia nel 1921 risultava quale sua madre proprio L.T. G.; e, più in generale, e con riguardo a anche agli altri appellati, dalla mancanza di dubbio in ordine alla circostanza che i genitori degli appellati fossero figli del comune capostipite Cr.Gi., avuto riguardo alla coincidenza dei dati anagrafici del capostipite, dei nomi e dati anagrafici dei suoi tre figli. La produzione documentale effettuata dall’appellante solo nel secondo grado di giudizio era, poi, inammissibile, oltre che irrilevante.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.L. sulla base di. due motivi. Resistono con controricorso C.T., J., J. e J.A..
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 565, 2697 e 2699 cod. civ., nonchè omessa, iris ut fidente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nell’attribuire al passaporto di C.C., rilasciato dall’Ambasciata italiana di New York, valido solo per il rimpatrio in Italia, tra l’altro prodotto in fotocopia e mancante di due pagine – a prescindere dalla difformità della data ivi riportata come data di nascita (25 dicembre) rispetto a quella risultante dal certificato storico dello stato di famiglia (26 dicembre) un’attendibilità tale da superare il dubbio circa la individuazione della madre dello stesso, laddove, secondo la giurisprudenza di il legittimità, la qualità di erede legittimo andrebbe provata mediante atti dello stato civile. La ricorrente ritiene trattarsi di una omonimia, facilitata dalla diffusione del cognome C. nella zona territoriale in cui si svolge la vicenda, e sottolinea che la coincidenza dei dati anagrafici del capostipite, dei nomi e dati anagrafici dei suoi, tre figli e della discendenza di questi ultimi, si riscontrava solo negli atti notori, redatti sulla base delle dichiarazioni delle parti, e, tra l’altro, in epoca sospetta perchè successiva alla morte del de cuius, laddove la maternità N. G. o N.G. risultava da tutti i certificati di morte prodotti, in cui, tra l’altro, le date di nascita di C. C. e G. non coincidevano con il certificato di stato di famiglia storico.

Del resto – si rileva nel ricorso – la Pretura di Comiso aveva, per gli incombenti inerenti alla morte di C.G., la F. quale unica erede legittima.

2.1. – La doglianza non può trovare ingresso nel presente giudizio, protesa, com’è, al di là della evocazione di parametri normativi, a conseguire da questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio in atti ai fini dell’accertamento del legame di parentela tra gli attuali controricorrenti e i defunti della cui eredità si tratta:

rivalutazione non consentita nella presente sede, atteso che nella valutazione degli elementi probatori, come pure di quelli indiziari e presuntivi, il giudice di merito è investito del più ampio potere discrezionale, nei senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili, senza che la sua valutazione possa essere censurata in sede di legittimità, qualora sia immune da distorsioni logiche e da erronei criteri giuridici.

2.2. – Nella specie, la Corte etnea ha fornito articolata e corretta argomentazione dei proprio convincimento secondo il quale dalla documentazione prodotta (certificato di famiglia storico, passaporto, certificato di nascita) era risultato che costoro fossero parenti in quarto grado dei defunti sulla cui eredità si controverte, facendo, tra l’altro, riferimento alla coincidenza di dati anagrafici del capostipite e dei nomi e dati anagrafici dei suoi tre figli e della discendenza di questi ultimi.

Tale documentazione, secondo la plausibile, e non sindacabile valutazione operata dalla Corte territoriale, risulta idonea a superare ogni dubbio eventualmente ingenerato dal dato relativo alla maternità dei fratelli C.C. e G., figli del capostipite Gi., risultante dal certificato di morte degli stessi.

3. – Con la seconda censura, si deduce violazione e fasa applicazione degli artt. 345, 359, 184 cod. proc. civ. e art. 87 disp. att., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il giudice di secondo grado, nel ritenere inammissibili i documenti prodotti in appello dalla signora F., avrebbe applicato erroneamente gli artt. 184 e 345 cod. proc. civ., omettendo di considerare che la inosservanza del limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti dovrebbe ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa innanzi al collegio. Inoltre, la Corte di merito si era comunque avvalsa della valutazione della documentazione non ammessa per motivare in ordine alla irrilevanza della stessa ai fini della soluzione del caso. Nè essa avrebbe motivato in modo sufficiente il proprio convincimento secondo il quale defunti ed appellati fossero figli di fratelli, non esistendo in realtà, nella specie, nessun elemento idoneo a fornire la prova di un siffatto convincimento, data la contraddittorietà della documentazione in atti.

4.1. – La censura, nelle sue diverse articolazioni, è in parte infondata, in parte inammissibile.

4.2. – La conclusione cui è pervenuta la Corte di merito è basata sull’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel rito ordinarie, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova "nuovi" – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sedo di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (v. Cass. S.U., sent. n. 8203 del 2005, e succ. conformi: n. 622, 1120, 15514 del 2006, n. 3644, n. 12792 del 2007, n. 11346 e n. 21561 del 2010).

In mancanza di tali requisiti, la produzione è inammissibile.

Corretta appare, dunque, sotto tale profilo la decisione impugnata, e destituita di fondamento la doglianza.

4.3. – Quanto al rilievo secondo il quale la Corte di merito, nel dichiarare inammissibile la produzione della documentazione di cui si tratta, la aveva comunque presa in considerazione, sia pure al solo scopo di escluderne la rilevanza ai fini della soluzione del caso, è agevole la constatazione che la valutazione operata della documentazione de qua non ebbe alcuna incidenza nel percorso argomentativo del giudice di secondo grado, proprio perchè ritenuta inidonea a scalfire la conclusione raggiunta.

E, pertanto, anche sotto tale profilo la doglianza risulta immeritevole di accoglimento.

4.4. – Infine, quanto alla censura relativa alla presunta mancata motivazione del convincimento della Corte di merito in ordine alla circostanza che defunti e appellati fossero figli di fratelli, si è già rilevato che una siffatta censura si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove motivato in modo congruo e immune da vizi giuridici, come è avvenuto nella specie, secondo quanto chiarito sub 2.2. 5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nella particolare S natura della controversia e delle questioni affrontate i motivi della integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

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