Corte Costituzionale, Sentenza n. 44 del 2004 PENSIONI Questioni di legittimità costituzionale

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Ritenuto in fatto

1. – Nel giudizio d’appello proposto da Francesco Diego Pinna per la riforma della sentenza n. 798 del 7 settembre 2002 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, che aveva respinto il suo ricorso presentato avverso il provvedimento del Ministero della difesa di rigetto della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2003 ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art.1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui richiede, come presupposto di fatto per l’insorgenza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”.

La Corte rimettente rileva che – come risultante dagli atti – il 27 settembre 1989 Ignazio Pinna rinveniva nelle vicinanze di Norbello una bomba a mano, risultata, dall’esame dei frammenti successivamente raccolti, del tipo S.R.C.M. mod. 35 “SETA” lotto 1-344-1969; l’ordigno, una volta raccolto, veniva poggiato dal Pinna nel cortile della propria abitazione, ove era presente il fratello Francesco, poi ricorrente, il quale tentava di smontarlo, provocandone così l’esplosione che gli causava lesioni gravissime.

Dalle indagini effettuate su richiesta della Procura della Repubblica militare di Cagliari, volte, tra l’altro, ad individuare i movimenti del lotto di bombe a mano, recanti la sigla suddetta, era risultato – secondo quanto riferisce ancora la Corte rimettente – che né nel 1989, né negli anni precedenti, alcun reparto delle Forze armate aveva svolto, nei pressi di Norbello, esercitazioni a fuoco con impiego di tali ordigni.

Dall’ordinanza risulta altresì che la sentenza di primo grado – sulla non contestata premessa dell’appartenenza alle Forze armate della bomba a mano di cui si tratta – aveva respinto il ricorso dell’infortunato in quanto egli non aveva riportato le lesioni “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”, ed in quanto sembrava accertato il difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze Armate ed evento dannoso, in ragione della rimozione dell’ordigno dal luogo in cui era stato rinvenuto e del suo trasporto in altro luogo, dove altra persona, nel tentativo di smontarlo, ne aveva provocato l’esplosione.

2. – Secondo la Corte rimettente, adita in grado d’appello, l’impugnata sentenza di primo grado erroneamente non aveva considerato l’ipotesi che potesse trattarsi di ordigno andato, comunque, “perso” in un’occasione, “anche se non direttamente collegabile ad esercitazioni militari precedentemente compiute, pur sempre collegabile all’attività delle forze di sicurezza”.

In tal caso la norma impugnata – prevedendo il diritto alla pensione privilegiata solo quando gli ordigni esplosivi siano stati smarriti “in occasione di esercitazioni combinate o isolate” – comporterebbe, secondo la Corte rimettente, una disparità di trattamento tra chi divenga invalido a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo abbandonato dalle Forze armate in occasione delle suddette esercitazioni e chi lo divenga a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo lasciato incustodito in altra occasione, come, ad esempio, in caso di trasferimento di truppe o munizioni o durante operazioni di ordine pubblico.

3. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza e nel merito per l’infondatezza della questione di costituzionalità.

Sotto il primo profilo l’Avvocatura osserva che la Corte rimettente ha del tutto trascurato le circostanze ritenute idonee dal giudice di primo grado ad interrompere il nesso di causalità fra l’attività delle Forze armate e l’evento dannoso, onde il giudizio di rilevanza ne risulterebbe inficiato.

Nel merito comunque – osserva ancora l’Avvocatura – le situazioni poste in comparazione non sono omogenee. La previsione di una connessione tra il ritrovamento di un ordigno e lo svolgimento di una esercitazione militare è dettata dall’esigenza di vincolare il diritto alla pensione privilegiata ad elementi certi e determinabili inerenti ai presupposti dell’abbandono, essendo insufficiente il solo requisito della appartenenza dell’ordigno alle dotazioni delle Forze armate; e tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa, non è irragionevole, né determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

Considerato in diritto

1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui condiziona il diritto al trattamento pensionistico privilegiato alla circostanza che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”. E’ prospettata la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo che tale condizione determinerebbe una disparità di trattamento, rimanendo senza tutela le ipotesi in cui l’ordigno poi esploso sia stato lasciato incustodito dalle Forze armate a prescindere dalla “occasione di esercitazioni combinate o isolate”.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di pensione privilegiata per l’accertato difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento dannoso, in quanto colui che aveva rinvenuto l’ordigno l’aveva trasportato nel cortile della propria abitazione, dove un’altra persona aveva tentato di smontarlo, provocandone l’esplosione e riportando lesioni gravissime. Pertanto la norma impugnata non potrebbe essere applicata alla fattispecie concreta neppure se ne fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal giudice rimettente.

L’eccezione è infondata.

Dall’ordinanza di rimessione risulta che la sentenza di primo grado – premesso non essere contestato che l’ordigno bellico di cui trattasi apparteneva alle Forze armate – aveva respinto il ricorso dell’infortunato per la ragione che egli non aveva riportato le lesioni nelle circostanze previste dalla norma impugnata, essendo rimasto accertato che nell’anno dell’infortunio ed in quelli precedenti nessuna esercitazione a fuoco si era svolta nelle vicinanze del comune in cui l’esplosione era avvenuta. Rispetto a questo determinante rilievo, il tema del difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento dannoso è esposto in termini dubitativi (“sembra”), e si risolve in un’argomentazione aggiuntiva e non in un’autonoma ragione del rigetto del ricorso. E poiché il giudice rimettente dà atto che la decisione di primo grado è stata impugnata sul punto dell’asserita non necessità del requisito delle “esercitazioni combinate o isolate” richiesta dalla norma impugnata, ne discende che il giudice di secondo grado deve, per decidere sull’appello, fare applicazione di tale norma, onde la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

3. – Nel merito la questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

3.1. – La disposizione censurata – nel contesto della disciplina di provvidenze a favore delle vittime dell’esplosione di ordigni bellici in tempo di pace – prevede l’attribuzione di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati “incustoditi” oppure “abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate”.

La struttura della fattispecie implica un evento lesivo dipendente da un comportamento negligente delle Forze armate consistente nell’omissione delle dovute cautele nella custodia degli ordigni in tempo di pace; onde il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione militare costituiscono presupposti indefettibili della prestazione pensionistica.

Il legislatore, però, al fine di agevolare il danneggiato nel rispetto dell’onere, su di lui gravante, di provare tali presupposti, ha considerato distintamente l’ipotesi più frequente, ossia quella dell’evento dannoso provocato dall’esplosione di ordigni giacenti – e quindi “abbandonati” – su aree in cui si siano svolte esercitazioni militari. Di tali ordigni inesplosi l’Amministrazione militare è tenuta non tanto alla custodia, quanto alla rimozione dal terreno interessato all’esercitazione. Agli ordigni non rimossi, e quindi “abbandonati”, testualmente si riferisce la disposizione censurata.

Il riferimento legislativo al particolare contesto dell’esercitazione militare, combinata od isolata, in cui l’ordigno sia stato abbandonato – e poi sia accidentalmente esploso provocando lesioni a terzi – comporta infatti che l’onere probatorio gravante sul danneggiato sia assolto con la prova della derivazione causale dell’evento lesivo dall’esplosione di un ordigno abbandonato nell’area ove un’esercitazione sia avvenuta, non essendo necessaria anche l’ulteriore prova di una specifica colpa dell’Amministrazione militare.

3.2. – Questa particolare disciplina, favorevole al danneggiato, non concerne però l’ipotesi degli ordigni che l’Amministrazione militare abbia lasciato “incustoditi”, indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni che, secondo il dato testuale della norma censurata, concorre ad integrare invece la parallela ipotesi dell’abbandono.

Il principio di eguaglianza risulterebbe infatti violato se la disposizione in esame fosse interpretata, come presuppone la Corte dei conti rimettente, nel senso che il trattamento pensionistico privilegiato non spetti ove l’evento lesivo provocato dall’esplosione di un ordigno dell’Amministrazione militare consegua ad un generico e non tipizzato comportamento negligente di omessa custodia dell’ordigno stesso, piuttosto che ad un comportamento specifico consistente nell’omessa bonifica di aree utilizzate per esercitazioni militari. Infatti, a fronte di comportamenti parimenti negligenti dell’Amministrazione militare e lesivi dell’integrità fisica di altri, risulterebbe ingiustificato il disconoscimento del trattamento pensionistico per il solo fatto che l’evento lesivo sia avvenuto fuori dal contesto di tali esercitazioni; e l’ingiustificatezza non sarebbe superata dall’azionabilità di una pretesa risarcitoria in base all’ordinaria disciplina della responsabilità civile (sicuramente più gravosa per il danneggiato, quanto all’onere della prova).

Pertanto l’interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione – che costituisce generale canone esegetico (cfr., da ultimo, ordinanze n. 107 del 2003 e n. 366 del 2002) – conduce a ritenere che il diritto al trattamento pensionistico sorga anche in caso di negligenza dell’Amministrazione militare, consistita nell’omessa custodia di un ordigno dalla cui esplosione sia derivato l’evento lesivo; e che tale condotta, nella sua più ampia portata, si affianchi a quella più specifica dell’abbandono di ordigni in occasione di esercitazioni militari.

4. – Così interpretata, la disposizione in esame si sottrae alla censura di disparità di trattamento formulata dal giudice rimettente, onde la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 726 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con decreto del 2.12.2009, la Corte d’appello di Messina respingeva l’impugnazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina, con cui era stata applicata a N.F., la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni due e mesi sei di reclusione, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di Euro 500. La Corte d’Appello riteneva fondato il giudizio espresso in termini di pericolosità sul prevenuto, alla luce dei suoi precedenti penali, – che coprono un arco fino al (OMISSIS), alla luce di due condanne riportate nel 2006 per danneggiamento e, soprattutto, di una successiva condanna quale associato in un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, che provava il suo stabile inserimento in strutture organizzate finalizzate al delitto, senza contare le provate frequentazioni con soggetti coinvolti in fatti criminali. Quadro questo che consentiva di ritenere che, anche dopo la cessazione di una precedente analoga misura (applicata nel 1998 e con durata di tre anni), il soggetto non aveva reciso i legami con ambienti ad alto tasso criminogeno.

2. Avverso detto provvedimento, la difesa ha interposto ricorso per Cassazione per dedurre:

2.1. inosservanza o erronea applicazione di legge, nonchè vizio di motivazione, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della misura, laddove non sarebbero apprezzabili concreti e soprattutto attuali elementi dimostrativi della pericolosità sociale del prevenuto. Viene aggiunto che il semplice dato dei precedenti penali non costituisce patente di pericolosità ai fini della misura di prevenzione, che il N. fu sottoposto ad una precedente misura di prevenzione fino al marzo 2002 e che dopo aver espiato le pene a lui inflitte, ha svolto regolare attività lavorativa, cercando di condurre uno stile di vita lineare. Lamenta poi la difesa che sia troppo generico il riferimento alle frequentazioni pericolose.

2.2. mancanza di motivazione sulla congruità della misura applicata, non essendo stata data ragione della entità della misura applicata, essendo stata utilizzata a risposta una mera formula di stile sull’adeguatezza della misura applicata alla caratura del personaggio.

3. Il Pg ha chiesto di rigettare il ricorso, sul presupposto che la Corte d’Appello ha offerto adeguata motivazione sia in termini di pericolosità sociale del soggetto (desunta soprattutto dalla accertata partecipazione come associato ad un sodalizio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 fino al (OMISSIS), poi per le condanne per i fatti del (OMISSIS)), sia in termini di adeguatezza della misura, atteso il comprovato successivo inserimento del soggetto in un tessuto criminale avente ad oggetto il traffico di stupefacenti.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il decreto gravato va immune dalle censure di violazione di legge che sono state mosse.

La condizione richiesta per l’applicabilità di una misura di prevenzione è l’esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l’afferma. Il sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale è funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati e la pericolosità sociale del soggetto va apprezzata in base a presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte Cost, sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419).

Nel caso di specie è stata data ampia ragione dei profili di attuale pericolosità sociale che caratterizzano il ricorrente, essendo stato evidenziato che dopo un periodo di anni tre di sottoposizione ad analoga misura (dal giugno 1998 al marzo 2002), lo stesso si è reso autore di condotte delittuose gravi, che si spingono fino al (OMISSIS), condotte comprovanti il suo attivo inserimento anche in gruppi organizzati, dediti al sistematico commercio delle sostanze stupefacenti (in tal senso depone la condanna riportata per violazione D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), gruppi nell’ambito dei quali egli funse da soggetto a disposizione per la diffusione dello stupefacente presso terzi. Il giudizio di attuale pericolosità del soggetto è, dunque, stato tratto da un insieme di dati certi, facenti riferimento a tempi ragionevolmente recenti e risulta quindi ancorato a requisiti ampiamente giustificativi anche della determinazione del periodo di durata della misura stessa, non essendosi sottratti i giudici del merito alla valutazione delle esperienze lavorative documentate dal ricorrente, ritenute però sporadiche e quindi insufficienti a bilanciare in senso contrario il giudizio di pericolosità che è stato espresso.

La commisurazione della durata della misura appare confacente al profilo di pericolosità apprezzato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 123 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione; Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, specificato in epigrafe, i ricorrenti – comproprietari "pro indiviso" di un’area, sita nel Comune di Grottaminarda, alla via V. Bellini, in catasto al fol. 14, p.lla 587, con vocazione edificatoria, a norma del vigente P. R. G., area pervenuta loro, nel 1991, per successione da Vitale Salvatore – facevano presente d’aver chiesto, in data 12.01.09, il rilascio di un p. di c. per la realizzazione, sul predetto fondo, di un complesso immobiliare, composto da dodici unità immobiliari, e che, con nota del 24.03.09, prot. n. 4228, il responsabile del procedimento aveva espresso parere favorevole all’intervento, subordinatamente alla produzione di taluni documenti, al pagamento degli importi, a titolo d’acconto, per oneri d’urbanizzazione ed alla costituzione di polizza fideiussoria, quale garanzia per gli ulteriori pagamenti, adempimenti che erano stati assolti, dai medesimi ricorrenti, in data 16.10.09; lamentavano che l’Amministrazione, benché formalmente sollecitata, nel febbraio 2011, aveva omesso di rilasciare, in loro favore, il titolo edilizio in questione; e aveva mantenuto tale atteggiamento omissivo, nonostante una diffida consegnata al Comune in data 30.09.10; donde la necessità della proposizione del presente ricorso, fondato sui seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 3 e 7, del d. P. R. 380/2001 e 2 della l. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Essi instavano, pertanto, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sulla loro istanza e per la nomina – in caso di perdurante inerzia – di un commissario ad acta, che si sostituisse all’Amministrazione inadempiente.

L’Amministrazione Comunale non si costituiva in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2011, il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Com’è affermato dalla giurisprudenza prevalente, infatti: "Lo spirare del termine di cui all’art. 20 comma 9, d. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, secondo il quale le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini definiti, trascorsi i quali sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – rifiuto, non determina un diniego implicito della pretesa avanzata, ma un silenzio – inadempimento coincidente con la mera inerzia dell’Amministrazione. Ne consegue, da un lato, che l’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine, non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire e, dall’altro, che la parte privata può ricorrere ai sensi dell’art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. III, 1 luglio 2010, n. 1618).

Lo stesso orientamento è ribadito anche dalla Sezione: "L’art. 20, d. P. R. n. 380 del 2001, che al comma 9 prevede che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – rifiuto, non può essere inteso come silenzio – diniego (un silenzio reso significativo dalla legge, in termini di diniego implicito della pretesa sostanziale postulata dalla parte interessata all’Amministrazione competente a provvedere), bensì come silenzio – inadempimento (un silenzio che esprime piuttosto inerzia dell’Amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso), con la conseguenza che l’amministrazione competente è tenuta a pronunciarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, pur dopo lo spirare del termine in questione, specie ove l’istante insista formalmente per l’ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento medesimo" (T. A. R. Campania Salerno, sez. II, 30 aprile 2010, n. 5305).

Nella specie, i ricorrenti hanno dimostrato, con l’esibizione di documentazione a supporto, d’aver diffidato inutilmente il Comune di Grottaminarda all’adozione del provvedimento finale, circa l’istanza di p. di c. di cui in narrativa.

Osserva, inoltre, il Tribunale come la legge 241/90 imponga, all’Amministrazione, l’obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, il Comune è rimasto inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non provvedendo riguardo alla diffida, notificata dai ricorrenti.

Il silenzio serbato dal Comune di Grottaminarda deve, pertanto, qualificarsi come illegittimo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’azionabilità del rimedio: i ricorrenti hanno depositato in Comune, in data 30 settembre 2010, un atto di diffida (si ricordi, al riguardo, che: "Ai fini della formazione del silenzio – inadempimento, pur non occorrendo alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall’art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 (e, oggi, dall’art. 117 comma 1, c. p. a.: nde), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell’interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell’asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell’amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente, che siano state eventualmente intraprese dalla competente autorità" – Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594) ma senza sortire alcun risultato, determinandosi, in tal modo, uno stato di perdurante incertezza, con riferimento alla loro istanza di rilascio di permesso di costruire.

Quanto ai requisiti richiesti, ora, dall’art. 31 cpv. c. p. a., s’osserva che l’azione può esser proposta, fintantoché perdura l’inadempimento (e la condizione, in assenza di diverse risultanze, vista oltre tutto l’assenza in giudizio dell’Amministrazione, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che la diffida è stata consegnata, al Comune, il 30 settembre 2010 e il presente ricorso è stato notificato, allo stesso ente, il 19 novembre 2010).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c. p. a. (d. l.vo 104/2010), nel senso che il Tribunale deve ordinare al Comune di Grottaminarda di provvedere senza indugio a riscontrare la diffida dei ricorrenti, volta all’esame dell’istanza di permesso di costruire ed al rilascio del provvedimento conclusivo del relativo procedimento, assegnando all’uopo, al predetto ente, il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, a fronte dell’eventuale ulteriore inadempienza da parte del Comune di Grottaminarda, di nominare – con successivo provvedimento – un commissario "ad acta".

In base alla regola della soccombenza, il Comune di Grottaminarda va condannato a rifondere ai ricorrenti spese, competenze ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Grottaminarda di provvedere circa la diffida notificata dai ricorrenti e di concludere il procedimento relativo alla domanda di p. di c. presentata dai medesimi, nel termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di notificazione a cura di parte ovvero di comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Condanna il Comune di Grottaminarda al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese, degli onorari e delle competenze di giudizio, complessivamente liquidati in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 7358 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia dep. il 6/10/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio,confermato la sentenza della CTR di Catania che aveva accolto il ricorso della Società Industrialferro s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1990.

La società contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Le relative spese possono compensarsi, essendo la superiore giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del ricorso.

Benchè la ricorrente Agenzia intesti i motivi del ricorso "violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39 …" esplicitando il motivo come successivamente indicato, nel corpo della illustrazione si duole anche di omessa o insufficiente motivazione in ordine al punto controverso e decisivo costituito dalla "fondatezza dell’accertamento e dalla incontrovertibilità de dati effettivamente riscontrati".

Entrambi i rilievi però peccano di autosufficienza. Questa Corte(tra le altre Cass. n. 1147/2010) ha affermato:

"a) il ricorso per Cassazione – in ragione del principio, desumibile dall’art. 366 c.p.c., detto di autosufficienza – deve contenere in sè (Cass., 3, 24 maggio 2006 n. 12362; id., 2, 4 aprile 2006 n. 7825; id., 3, 20 gennaio 2006 n. 1113; id., 1 21 ottobre 2005 n. 20454, tra le recenti), a espressa pena di inammissibilità, tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o ad atti attinenti al pregresso giudizio di merito;

(b) il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consiste (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1, 11 agosto 2004 n. 15499) nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dall’art. 65 cit.) … : il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa;

(c) detto vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità (Cass., 2, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita, dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione;

(d) il vizio di omessa od insufficiente motivazione (denunciabile con il ricorso per Cassazione; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sussiste soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in 1 guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., lav., 12 agosto 2004 n. 15693;

id., lav., 9 agosto 2004 n. 15355);

(e) questi vizi motivazionali non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(f) il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione ( art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2 v, 17 febbraio 2004 n. 3004)".

Ora, sotto il primo rilievo (violazione di legge) l’Agenzia ricorrente si limita ad una esposizione astratta della normativa al riguardo senza alcun riferimento concreto alla fattispecie in esame.

In particolare il ricorso si sofferma sulla legittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento dell’Ufficio al PVC della Guardia di Finanza, questione che non fa parte della ratio decidendi; di poi, assume il legittimo ricorso alle presunzioni tra cui anche le informazioni di terzi.

Il principio non è certo inesatto, ma in relazione al giudizio di fatto espresso dalla CTR (non sufficienza delle dichiarazioni di terzi, ma necessità di un controllo del magazzino) l’Ufficio avrebbe dovuto censurarlo con l’unico mezzo possibile e cioè il vizio motivazionale che, da quanto è possibile extrapolare dal corpo del motivo, è, invece, riferito genericamente alla fondatezza dell’accertamento e alla incontrovertibilità dei dati effettivamente riscontrati, laddove la ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente il contenuto delle invocate dichiarazioni dei terzi e, in tal modo, supportare la dedotta insufficienza della motivazione.

Invero la mancata possibilità della Corte di accedere agli atti e la mancata possibilità, in relazione al vizio di autosufficienza del ricorso, in ordine al contenuto delle dichiarazioni di terzi (non già per una valutazione d merito preclusa a questa Corte, bensì quale parametro valutativo del vizio motivazionale dedotto) rendono inammissibile il profilo di vizio motivazionale. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con ogni conseguenza in tema di spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; rigetta il ricorso dell’Agenzia e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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