Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-05-2011, n. 9801 Spese della comunione e del condominio di manutenzione e di riparazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12 aprile 1995 B.F. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 26 febbraio 1995 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma gli aveva intimato il pagamento della somma di L. 7.628.462 in favore del condominio (OMISSIS) di via (OMISSIS), del quale faceva parte.

A fondamento della opposizione B.F. deduceva di non essere tenuto al pagamento della quota per il rifacimento della caldaia dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

Con sentenza in data n. 8956 del 2001, accoglieva solo parzialmente l’opposizione, nel senso che riduceva l’importo di cui al decreto ingiuntivo.

B.F. proponeva appello, che veniva accolto dalla corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 maggio 2004, in base alla seguente motivazione:

… deve considerarsi provato che la funzionalità di detto impianto da anni era oggetto di lamentele e proteste da parte dei condomini della palazzina (OMISSIS) (che insieme con altre due palazzine costituisce l’intestato Condominio) per insufficienti erogazioni di calore e di acqua calda cagionate da dispersione di calore per la notevole distanza tra l’impianto e le abitazioni oltrechè per lo stato di estremo degrado dell’impianto… Tale era la situazione di fatto all’epoca dell’assemblea condominale dell’08-05-92…

L’appellante nel corso di tale assemblea sollevò una serie di obiezioni, con dichiarazioni scritte a verbale, delle quali il passo più rilevante è rappresentato dalla presa d’alto che l’impianto centralizzato, completamente esaurito per vetustà era da disattivare immediatamente e che la comunione sullo stesso doveva considerarsi dissolta e non più operante anche per ragioni di forza maggiore dichiarando egli di rinunciare a partecipare all’eventuale realizzazione di un impianto centralizzato ex novo che comunque avrebbe potuto essere agevolmente dimensionato in proporzione al numero dei condomini aderenti a detta nuova realizzazione. Contro tale dichiarazione non venne sollevata da alcuno la minima obiezione.

A seguito della rinuncia l’appellante installò nella propria abitazione un impianto autonomo unifamiliare… L’assemblea approvò il preventivo "per la sostituzione della caldaia" dando corso ai lavori di installazione di tre caldaie in luogo dell’unica precedente…

Al contrario di quanto vantalo dal Condominio e ritenuto dal Tribunale nella specie non si è trattalo di mera sostituzione della caldaia ma di rifacimento ex novo della centrale termica non più funzionante o comunque del tutto insufficiente per vetustà.

…. (il condominio) presentò il progetto e la relazione di modifica della centrale termica, già eseguita, ai VVFF che lo respinsero in data 06-02-95. Si tratta della richiesta del Certificato Prevenzione incendi (in gergo tecnico NOP, nulla osta provvisorio), che va richiesto ai sensi della L. n. 615 del 1966, art. 9 per tutti gli impianti superiori alle 30.000 kcal/h. essendo la mancata richiesta in caso di installazione, trasformazione o ampliamento di impianto termico sanzionata penalmente al pari dell’omissione della denuncia delle opere entro 15 giorni dall’esecuzione ai fini del collaudo, (ria di per sè solo, quindi, la delibera condominiale dell’08-05-92 e le successive, al di là di ogni qualificazione giuridica, ebbe oggetto illecito perchè in contrasto con le dette norme imperative.

Da qui …la perfetta, legittimità della rinuncia dell’appellante alla cosa comune, al di là e indipendentemente dall’inesistenza di essa e ancora e al contrario l’illegittimità di ogni richiesta del Condominio di contribuzione pro quota sia alle spese necessarie all’installazione della nuova centrale termica sia a quelle necessarie per la manutenzione dì essa sia. ancor più, a quelle relative al pagamento di ogni onere riguardante il riscaldamento. A tale conclusione non vale minimamente obiettare che in seguito (ma soltanto nel 1998) il Condominio ottenne il parere favorevole in quanto tale fatto è irrilevante sia perchè è alla situazione cristallizzata all’epoca del compimento delle opere che occorre fare riferimento essendo già intervenuta la legittima rinunzia sia perchè, all’evidenza i VVFF approvarono nel 1998 un progetto evidentemente nuovo e diverso da quello precedentemente presentato (come chiaramente dimostrato dalla relativa certificazione).

L’illegittimità di ogni richiesta del Condominio è peraltro, aliunde provata dal fatto sopra accennato, che la ricostruzione della centrale termica è successiva alla realizzazione dell’impianto autonomo da parte dell’appellante non ponendosi così alcun problema di "distacco " avendo dovuto il (Condominio tenere conto del fatto che l’appartamento dell’appellante non era da riscaldare, con la conseguenza… dell’applicazione del criterio di cui all’arr. 1123 c.c., comma 2 che obbliga al pagamento delle spese in proporzione dell’uso che ciascun condominio può fare delle cose comuni, uso che nella specie non sussiste. La delibera dell’08-05-1992 e le successive sono pertanto affette da nullità assoluta denunciabile in qualunque tempo perchè non sottoposta ad alcun limite temporale di impugnazione, e ovviamente non ha alcun rilievo il fatto che siano state adottate con una maggioranza semplice o qualificata…

Debbono considerarsi assorbite nell’accoglimento del precedente motivo le due contestazioni, di nullità residue, sia quella riguardante l’innovazione pregiudizievole e lesiva, sia quella riguardante il difetto di forma in quanto la dichiarazione di nullità per le suddette ragioni delle delibere assembleari realizza pienamente interesse sotteso alla relativa pronuncia.

La Corte di appello rigettava la domanda di condanna del condominio al risarcimento dei danni, osservando:

L’appellante sostiene di essere stato costretto a rinunciare al proprio diritto ad installare un impianto autonomo. Ciò costituirebbe un danno risarcibile. L’assunto non è fondato per le ragioni esposte nella sentenza impugnata e cioè che l’installazione di un impianto autonomo non può che essere frutto di una libera scelta dell’appellante e ciò indipendentemente dal legittimità del "distacco" in quanto egli sotto tale profilo era nelle identiche condizioni degli altri condomini, tenuto conto che l’impianto era comunque da sostituire.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, il condominio.

Resiste con controricorso B.F., che ha anche proposto ricorso incidentale, con quattro motivi.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo il condominio ricorrente sostanzialmente deduce che la inservibilità della caldaia non aveva determinato l’estinzione della comunione dell’impianto di riscaldamento, il quale era costituito da altri elementi (tubazioni, ecc).

Ad ogni modo nella specie avrebbe dovuto trovare applicare applicazione l’art. 1128 c.c. per cui, in conseguenza del parziale perimento dell’impianto di riscaldamento, B.F. avrebbe potuto sottrarsi agli obblighi di "ricostruzione", solo alienando ad altri la sua quota.

Il motivo è parzialmente fondato.

Fuori luogo viene invocato l’art. 1128 c.c., il quale fa riferimento al perimento parziale dell’edificio in quanto tale e non alla rovina parziale di un impianto comune.

Tuttavia il condominio fondatamente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la sopravvenuta inservibilità della caldaia non poteva costituire causa di estinzione della comunione dell’impianto di riscaldamento, ma avrebbe comportato solo spese di straordinaria manutenzione, per restituire la funzionalità all’impianto nel suo complesso, spese in relazione alle quali l’assemblea aveva conservato il potere di deliberare.

In altri termini la Corte di appello ha confuso tra sopravvenuta mancanza di funzionalità di un impianto con la estinzione della comunione dell’impianto stesso.

L’accoglimento del primo motivo comporta il superamento del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere affermato che il condominio avrebbe assunto delibere nulle in quanto il loro oggetto era in contrasto con norme imperative e si deduce che l’oggetto delle delibere (sostituzione della caldaia) era pienamente lecito e le eventuali irregolarità erano state commesse in sede di installazione della caldaia.

Sul punto non si può tuttavia non rilevare che la Corte di appello, infatti, una volta ritenuto che la comunione dell’impianto di riscaldamento si era estinta, per cui B.F. non era tenuto a contribuire alle spese per la sostituzione della caldaia, del tutto contraddittoriamente ha ritenuto che legittimamente B.F. ha rinunciato a tale comunione (già venuta meno) in considerazione della presunta illegittimità delle delibere menzionate.

Il terzo motivo, con il quale si deduce che in base ad una norma specifica del regolamento di condominio nessun condomino poteva rinunciare all’impianto di riscaldamento, è inammissibile per la novità della questione che ne costituisce l’oggetto, essendosi nel giudizio di merito dibattuto soltanto (non si capisce a che fine) genericamente sulla esistenza o meno di tale regolamento.

Con il primo motivo del ricorso incidentale B.F. si duole del fatto che la Corte di appello abbia ritenuto che dovevano considerarsi assorbite le due contestazioni di nullità residue, sia quella riguardante rinnovazione pregiudizievole e lesiva sia quella riguardante il difetto di torma, in quanto la dichiarazione di nullità per le suddette ragioni delle delibere assembleari realizzava pienamente l’interesse sotteso alla relativa pronuncia.

Il motivo è inammissibile in quanto la parte pienamente vittoriosa non può proporre ricorso incidentale per il mancato esame di questioni assorbite.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale B.F. censura la seguente motivazione con la quale la corte di appello ha affermato la immodificabilità ed irrevocabilità dell’ordinanza pronuncia dal G.I. in data 8 novembre 1995: Si tratta dell’ordinanza già sopra menzionata, con la quale il G.I. dispose la sospensione della provvisoria esecuzione del DI. L’appellante deduce che non avendo il Condominio proposto opposizione al Collegio ex art. 178 c.p.c. il provvedimento sarebbe divenuto definitivo ed incontestabile lamentando che il Tribunale avrebbe illegittimamente ignorato la portata dell’ordinanza stessa. La deduzione è infondata e in pari tempo inconferente. L’ordinanza de qua infatti è sottoposta non al regime di cui all’art. 178 c.p.c. (peraltro venuto meno essendo stata abolita la facoltà di reclamo al collegio ad eccezione delle ordinanze di estinzione del processo) ma a quello di cui all’art. 649 c.p.c. che dichiara espressamente l’ordinanza stessa non impugnabile.

Di nessuna portata è il rilievo che il Tribunale in sede decisionale sarebbe astretto all’osservanza di una definitività che non sussiste e men che mai ad una sorta di giudicato interno in quanto nessun vincolo può essere rappresentato da considerazioni pur fondate avanzate in sede di sospensione della provvisoria esecuzione. A prescindere da altre considerazioni, il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in sede di esame del primo motivo del ricorso incidentale.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale B.F. si duole della mancata condanna del condominio al risarcimento del danno, in quanto, pur essendo consapevole delle illegittime modalità di installazione della caldaia secondo le modalità previste, ha deliberato ugualmente, costringendolo alla rinuncia alla comunione del rimpianto stesso ed alla installazione di un impianto autonomo.

Il motivo è infondato in base alla decisiva considerazione che non viene censurata l’esattezza della affermazione contenuta nella sentenza impugnata. dalla quale risulta che la realizzazione di un impianto autonomo fu frutto di una libera scelta del B.:

L’appellante nel corso di tale assemblea sollevò una serie di obiezioni, con dichiarazioni scritte a verbale, delle quali il passo più rilevante è rappresentato dalla presa d’atto che l’impianto centralizzato, completamente esaurito per vetustà era da disattivare immediatamente e che la comunione sullo stesso doveva considerarsi dissolta e non più operante anche per ragioni di forza maggiore dichiarando egli di rinunciare a partecipare all’eventuale realizzazione di un impianto centralizzato ex novo che comunque avrebbe potuto essere agevolmente dimensionato in proporzione al numero dei condomini aderenti a detta nuova realizzazione.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha affermato la esistenza di un regolamento condominiale.

La doglianza è inammissibile per difetto di interesse, in quanto non viene chiarito in qual modo il riconoscimento dell’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata si risolverebbe in un vantaggio per B.F., già totalmente vittorioso nel merito.

Questi prospetta che, in mancanza di regolamento, le delibere relative agli impianti comuni avrebbero dovuto essere assunte dai condomini della sola palazzina (OMISSIS), facente parte del supercondominio (OMISSIS), con le maggioranze di legge. La sentenza impugnata ha dichiarato comunque illecite le deliberazioni in questione, per cui ogni questione relativa alla individuazione dei condomini che avrebbero potuto partecipare alle assemblee diventa irrilevante, a prescindere dalla considerazione che non viene dedotto che la relativa questione fosse stata sollevata nel giudizio di merito.

In definitiva, va accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo, e va rigettato il ricorso incidentale.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale: rigetta il secondo; dichiara assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 14-03-2011, n. 102 Impugnativa in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ric. 186:

A sostegno dei provvedimenti impugnati con questo gravame, meglio precisati in epigrafe, vengono dedotti i seguenti motivi:

1) "Illegittimitá, in via derivata e riflessa, per illegittimitá costituzionale dell’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24, in relazione al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, e 3 della Costituzione";

2) "Illegittimitá, in via derivata e riflessa, per illegittimitá costituzionale dell’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione";

3) "Illegittimitá, in via derivata e riflessa, per illegittimitá costituzionale dell’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24, in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 4 e 120 della Costituzione";

4) "Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicitá manifesta e della disparitá di trattamento".

Nei due atti contenenti motivi aggiunti proposti da M.E., P.F., S.G.B. e V.M., depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, mentre con riferimento alla presunta illegittimità dell’"inserimento in coda dei docenti trasferiti da altra provincia" si ritiene che le graduatorie siano da annullarsi, in via derivata, per gli stessi motivi fatti valere nel ricorso ("con riguardo all’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24 e all’art. 6, comma 2, della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 916/2009"), con riferimento all’illegittimità della "mancata inclusione in graduatoria" degli stessi proponenti i motivi aggiunti, le censure che si deducono, da quanto scritto a tale proposito, sono riconducibili a difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21septies 1. n.241/1990, relativamente alla nota della Intendenza scolastica della Provincia di Bolzano del 30 aprile 2009, e con riferimento alla nota della stessa Intendenza scolastica del 19 maggio 2009, per presunta contrarietà "ai principi di cui al combinato disposto degli artt. 21 nonies, 21 bis, 7 e ss. della legge n. 241/1990".

I due atti contenenti motivi aggiunti proposti da A.M.V., L.A. e L.M., depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, vengono supportati dagli stessi motivi fatti valere nel ricorso, "con riguardo all’art. 12ter L.P. di Bolzano 12 dicembre 1996, n. 24 e all’art. 6, comma 2, della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 916/2009", con conseguente richiamo alle argomentazioni già esposte nel ricorso, con l’integrazione, inoltre, di un ulteriore vizio relativo ad una "manifesta irragionevolezza, illogicità se non addirittura l’assurdità di un sistema che prevede la collocazione in coda dei docenti trasferiti dalle graduatorie di altra provincia".

In data 4 settembre – 9 ottobre 2009 A.D.V. ha depositato due atti di intervento ad adiuvandum ed un altro intervento ad adiuvandum è stato depositato da E.A. in data 9 ottobre 2009.

Ric. 187:

La censura dei provvedimenti impugnati con questo ricorso, meglio precisati in epigrafe, è affidata ad un unico complesso motivo relativo a: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 12ter, comma 5 della l.p. 12 dicembre 1996, 24 (introdotto dalla l.p. n. 2/2008); violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 6ter della legge 306 del 2000, dell’art. 3 d.m. 24 novembre 1998, dell’art. 8 d.i.m. 4 giugno 2001, n. 268; dell’art. 2, comma 2; della legge n. 333/2001 e dell’art. 4, comma 3, del d.m. n. 123/2000; eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicitá manifesta".

A sostegno dei due atti contenenti motivi aggiunti proposti da A.M.V. e P.A. depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, vengono dedotti gli stessi motivi fatti valere nel ricorso, con riguardo all’art. 4.1. della tabella di valutazione titoli per la graduatoria provinciale e per le graduatorie d’istituto, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 916; con conseguente richiamo alle argomentazioni già esposte nel ricorso.

Nei due atti contenenti motivi aggiunti proposti da M.E. depositati, rispettivamente, il 4 settembre – 9 ottobre 2009, meglio precisati in epigrafe, mentre con riferimento alla illegittimità del "mancato riconoscimento del bonus di 6 punti aggiuntivi" si ritiene che le graduatorie siano da annullarsi, in via derivata, per gli stessi motivi fatti valere nel ricorso (con riguardo all’art. 4.1. della tabella di valutazione titoli per la graduatoria provinciale e per le graduatorie d’istituto, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 916), con riferimento alla illegittimità della "mancata inclusione in graduatoria" dello stesso M., le censure – che si deducono da quanto scritto a tale proposito – sono riconducibili a difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21septies 1. n.241/1990, relativamente alla nota della Intendenza scolastica della Provincia di Bolzano del 30 aprile 2009, e per contrarietà "ai principi di cui al combinato disposto degli artt. 21 nonies, 21 bis, 7 e ss. della legge n. 241/1990", con riguardo alla nota della stessa Intendenza scolastica del 19 maggio 2009.

Resiste ai ricorsi l’intimata Amministrazione provinciale, eccependo pregiudizialmente la loro inammissibilità per difetto di giurisdizione, carente costituzione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, difetto di interesse, e, nel merito, contestando diffusamente la fondatezza dei gravami.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, per la prima volta.

Il Collegio, con ordinanza n. 52/2010, depositata in data 11 giugno 2010, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi, riteneva necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, risultanti dalle graduatorie indicate nell’ordinanza medesima, mediante notifica agli stessi dei ricorsi e degli atti recanti motivi aggiunti, autorizzando, stante il numero rilevante dei controinteressati, la notifica agli stessi per pubblici proclami, fissando, per l’adempimento del predetto incombente, il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla data di comunicazione o di notificazione, se anteriore, della precitata ordinanza, assegnando ai ricorrenti l’ulteriore termine di giorni trenta per il deposito della prova delle eseguite pubblicazioni e stabilendo, infine, l’udienza del 12 gennaio 2011, per la successiva trattazione del ricorso.

Con istanza depositata il 17 giugno 2010, i ricorrenti chiedevano, in modifica dell’ordinanza de qua, di poter effettuare la notifica per pubblici proclami "mediante pubblicazione di un sunto del ricorso e relative conclusioni, sul sito internet dell’intendenza scolastica di Bolzano".

La domanda veniva respinta con ordinanza collegiale depositata in data 22 luglio 2010, poiché, a parere del Collegio, la notificazione mediante pubblici proclami doveva seguire le formalità previste dalla normativa, in quanto solamente queste ultime potevano offrire la garanzia giuridica della tutela nei confronti dei controinteressati.

Con quest’ultima ordinanza, inoltre, i ricorrenti – pur in assenza di una specifica richiesta in tal senso – venivano rimessi in termine in ordine all’effettuazione degli adempimenti stabiliti nella precedente ordinanza collegiale n. 52/2010 e veniva fissata nuova udienza per la successiva trattazione del ricorso per il giorno del 9 febbraio 2011, al posto di quella già stabilita per il 12 gennaio 2011.

Peraltro, i ricorrenti non hanno provveduto all’integrazione del contraddittorio, agli stessi ordinata.

Alla precitata udienza del 9 febbraio 2011 i ricorsi riuniti venivano trattenuti in decisione, per la seconda volta.
Motivi della decisione

In via preliminare l’Amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, sostenendo che a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs.165/2001, sia attribuita la giurisdizione dell’intera materia del pubblico impiego comprensiva, quindi, anche della materia delle assunzioni.

Il rilievo non coglie nel segno.

Invero, il comma 4 dell’art. 63 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 stabilisce che: "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi."

Il giudice amministrativo è, quindi, titolare di giurisdizione di legittimità sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, e la presente controversia ha per oggetto una procedura concorsuale per l’accesso all’insegnamento.

A tale proposito il Consiglio di stato, Sezione sesta, in una recente decisione (n. 7617/2009 del 14 luglio – 4 dicembre 2009), ha stabilito che si deve ritenere ormai consolidato – dopo alcune originarie oscillazioni della giurisprudenza – "l’indirizzo secondo cui le vicende, inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti, sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità dell’art. 63, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale restano devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali, per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (cfr. in tal senso, anche, Cons. St., sez. VI, 23.11.2004, n. 7691, 22.6.2004, n. 4447 e 21.7.2003, n. 4207)". Conclude il Supremo consesso che tale indirizzo debba essere condiviso, "essendo l’ingresso nei ruoli degli insegnanti affidato talvolta a procedure concorsuali per esami vere e proprie, ma con ampia frequenza anche a scorrimento di graduatorie, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi e il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi di una procedura selettiva, finalizzata al reclutamento, a cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione: principi – quelli appena indicati – ordinariamente rimessi alla cognizione del Giudice Amministrativo e che hanno indotto il legislatore a sottrarre la fase del reclutamento alla giurisdizione del Giudice Ordinario, al quale restano affidate solo le controversie successive alla instaurazione del rapporto di lavoro tra amministrazione e dipendenti, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato".

Va, quindi, affermata la giurisdizione di questo giudice a decidere le controversie all’esame.

Non vengono esaminate le successive eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso, per carente costituzione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e per difetto di interesse dei ricorrenti, essendo i ricorsi e gli atti recanti motivi aggiunti, in parte improcedibili ed in parte, inammissibili, come appresso precisato.

Il ricorso n. 186/2009, i relativi atti contenenti motivi aggiunti, nonché gli interventi ad adiuvandum, sono improcedibili a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai sensi del primo comma, lett. c) dell’art. 35 del cod. proc. amm.

I ricorrenti, a tale proposito, nella memoria conclusiva del 30 dicembre 2010, sostengono che, "in tema di procedure concorsuali, non sono configurabili controinteressati rispetto ai bandi di concorso o di gara", riconoscendo, peraltro, che sono stati impugnati "gli atti consequenziali, tra cui le graduatorie" (pag. 6).

Invero, dal ricorso e relativi motivi aggiunti risulta che i ricorrenti azionano l’impugnativa della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, n. 916/2009 di data 30 marzo 2009, (relativa alla "Assunzione del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano") – nella parte in cui, all’art. 6, comma 2, prevede che: "I docenti provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento alle graduatorie della Provincia di Bolzano, vengono inseriti "in coda" alle stesse e vengono, quindi, costituite, "in coda" alla III fascia, tre nuove fasce corrispondenti a quelle di appartenenza, in cui sono inseriti i docenti trasferiti" – viene effettuata al fine di ottenere una collocazione nelle graduatorie migliore a quella "in coda" alle stesse; e che, conseguentemente, l’impugnativa è diretta all’annullamento di dette graduatorie.

Quanto sopra è confermato, anche, dai ricorrenti stessi, che, nel ricorso, precisano che il loro interesse è quello di "trasferirsi nelle graduatorie provinciali di Bolzano" (pag. 5).

Orbene, risulta evidente che l’annullamento di queste, conseguente a quello della citata deliberazione giuntale n. 916/2009, verrebbe ad incidere pregiudizievolmente sulla sfera giuridica degli altri candidati risultanti inseriti nelle predette graduatorie, in quanto, l’accoglimento delle pretese dei ricorrenti potrebbe determinare la modifica dell’ordine conseguito da ciascun candidato in dette graduatorie, potendo far conseguire agli altri concorrenti una collocazione deteriore nelle stesse; con la conseguenza che tutti i candidati risultanti da dette graduatorie sono da considerarsi controinteressati.

L’improcedibilità va dichiarata, anche, nei confronti degli interventi ad adiuvandum, in quanto questi seguono la sorte del ricorso principale.

Per le stesse ragioni (impugnazione delle graduatorie ed omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati), anche il ricorso n. 187/2009 ed i relativi atti recanti motivi aggiunti sono improcedibili, con l’eccezione dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E., con atto depositato in data 9 ottobre 2009, limitatamente alla graduatoria n. 77/A, relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl.", per quanto sotto meglio chiarito.

Infatti, anche in queste impugnazioni la richiesta di annullamento della tabella di valutazione titoli per la graduatoria provinciale (Legge Provinciale 14 marzo 2008, n. 2) e per le graduatorie d’istituto allegate alla deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2009, n. 916 (nella parte in cui, al punto A.4.1.1, stabilisce che "per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori punti 24 equiparati a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione" e non prevede l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di ulteriori 6 punti) è intesa, unicamente, a far conseguire ai ricorrenti una collocazione più favorevole nelle stesse; o, nei casi, di mancata inclusione nelle graduatorie un inserimento nelle medesime in una posizione che tenga conto di detto ulteriore punteggio.

Quanto all’atto depositato in data 9 ottobre 2009, recante motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E., risulta che detto atto è stato notificato (solamente) alla signora Guerzoni Marchesi Barbara, che è l’unica concorrente risultante inserita nella precitata graduatoria e, quindi, l’unica controinteressata ad ottenere il relativo posto di insegnamento in detta graduatoria; per cui questi motivi aggiunti, essendo stati notificati all’unica controinteressata, non soffrono del vizio di cui sopra che determina l’improcedibilità e vanno, conseguentemente, esaminati, limitatamente a quella parte afferente l’impugnativa di cui sopra (graduatoria n. 77/A), pur avendo il M. chiesto l’inserimento in altre graduatorie, nelle quali, però, sono inseriti altri controinteressati, ai quali i motivi aggiunti non sono stati notificati.

I motivi aggiunti de quibus hanno come oggetto, innanzitutto, l’illegittimità della mancata inclusione in graduatoria del M. ed, anche, il mancato riconoscimento allo stesso del "bonus" di sei punti aggiuntivi.

Peraltro, quest’ultima richiesta (di illegittimità del mancato riconoscimento del bonus di sei punti aggiuntivi), deve essere respinta, in quanto non vengono dedotte specifiche censure al riguardo, non potendo il semplice richiamo, "in via derivata", ai "medesimi motivi sollevati nell’atto introduttivo del giudizio", consentire, comunque, l’esame di questi, atteso che il ricorso principale è improcedibile.

L’esame dei questi motivi aggiunti con riferimento alla richiesta afferente l’illegittimità della mancata inclusione in graduatoria del M., deve, innanzitutto, essere preceduto da quanto segue.

Con circolare del 30 aprile 2009, l’Intendenza scolastica italiana, al fine di creare omogeneitá con il resto del territorio nazionale, dopo aver premesso che il D.M. n. 42/2009 del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca prevedeva su tutto il territorio nazionale – relativamente alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 20092011 – la possibilità dei candidati di indicare – nella relativa istanza di iscrizione, permanenza, conferma, aggiornamento in dette graduatorie – ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il precitato biennio, precisava la previsione della collocazione in coda prevedendo due distinti modelli di domanda, a seconda che i docenti interessati fossero inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia e che intendessero chiedere Bolzano come una delle tre province in coda, ovvero che si trattasse di docenti giá inclusi nelle graduatorie della provincia di Bolzano che volessero richiedere l’inclusione in coda in altre tre province, confermando, in entrambi i casi, la data del giorno 11 maggio quale termine per la presentazione delle relative domande.

Peraltro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca, con nota del 7 maggio 2009, non condividendo le possibilitá esposte nella precitata circolare del 30 aprile 2009, affermava che l’art. 1, comma 11, del D.M. 42/2009, sopra ricordato, non consentiva ai candidati di scegliere le province di Trento e Bolzano quali province opzionali.

Conseguentemente, con nota del 19 maggio 2009, il Sovrintendente scolastico stabiliva che in provincia di Bolzano non era consentita l’iscrizione nelle graduatorie di altre province, fino ad un massimo di tre, ma solo il trasferimento di graduatoria con contestuale cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di altra provincia e fissava per tale opzione la data del 30 maggio 2009; veniva, contestualmente, precisato che le "domande presentate in tal senso da candidati inseriti in graduatorie ad esaurimento di altra provincia sono prive di effetto".

A giustificazione e motivazione di tale determinazione, in detta nota del 19 maggio 2009, veniva, espressamente, citato il D.M. 42/2009 e la previsione in esso contenuta di non permettere ai candidati di scegliere la provincia di Bolzano quali provincia opzionale.

Orbene, dai motivi aggiunti de quibus, non si capisce se il M. appartenga a quei candidati che erano inseriti nella graduatorie ad esaurimento di altra provincia o se era un docente incluso nelle graduatorie provinciali ("Va evidenziato sin d’ora che la nota ultima citata di data 30 aprile 2009 ha ingenerato notevole confusione ed ha messo in difficoltà i docenti che – come il signor M. – provenivano dalle graduatorie di altre province oppure provenivano dalle graduatorie di Bolzano e intendevano indicare altre tre province aggiuntive"; pag. 4 dei motivi aggiunti); quello che è certo è che lo stesso non è stato incluso in graduatoria – per non aver presentato la relativa domanda entro il termine fissato del 30 maggio 2009, come previsto dalla precitata nota del 19 maggio 2009 del Sovrintendente scolastico – e che detta esclusione viene ritenuta illegittima, nel mentre si evidenzia la pretesa nullitá della nota del 30 aprile 2009 per difetto assoluto di attribuzione, nonché la contrarietá della nota del 19 maggio 2009 – entrambi relativi all’iscrizione nella graduatorie dei docenti di altre province -.

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’impugnativa delle due note, rispettivamente del 30 aprile 2009 e del 19 maggio 2009, sollevate dall’Amministrazione, in quanto il relativo gravame è infondato.

Deduce, innanzitutto, il ricorrente che la nota del 30 aprile 2009 dell’Intendenza scolastica italiana sarebbe nulla, per difetto assoluto di attribuzione, in quanto, con detto provvedimento, la Provincia autonoma di Bolzano ha modificato il D.M. 42/2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Universitá e della Ricerca, "laddove non consentiva l’indicazione della Provincia di Bolzano tra le tre province aggiuntive".

La censura è priva di pregio.

Infatti, l’art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per il TrentinoAlto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestá statale di indirizzo e coordinamento") prevede l’adeguamento della legislazione provinciale ai principi e norme limitativi (ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale), introdotti esclusivamente da un atto legislativo dello Stato, entro il termine di sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale o nel piú ampio termine da essa stabilito, restando nel frattempo applicabili le disposizioni provinciali preesistenti.

Pertanto non sussiste alcun obbligo di adeguamento ad una disposizione, quale quella determinativa del punteggio, contenuta in un regolamento e quindi in un atto non qualificabile come atto legislativo.

Per maggior precisione, in relazione agli atti amministrativi statali di indirizzo e di coordinamento, la norma di attuazione prevede che essi vincolano la Provincia solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti e che l’emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l’attuazione degli atti predetti è riservata alle province autonome.

Conseguentemente, non sussiste Il lamentato difetto assoluto di attribuzione e l’assoluta carenza di potere da parte dell’Amministrazione; e ciò, a prescindere dalla circostanza che la nota del 19 maggio 2009, anch’essa aggredita, ha annullato la nota dell’Intendenza scolastica di Bolzano di data 30 aprile 2009; come, del resto, sostenuto dallo stesso M. a pag. 5 dei motivi aggiunti, ove si legge che la nota in questione è stata "poi ritirata in autotutela".

Riguardo all’impugnazione della successiva nota del 19 maggio 2009, con riferimento al potere della Provincia di emanare detto provvedimento, si richiamano, innanzitutto, le considerazioni sopra svolte a proposito dell’impugnativa della nota di data 30 aprile 2009.

Il M. sostiene che la richiamata nota del 19 maggio 2009 non gli sia stata comunicata, pur stabilendo detta nota che le domande presentate ai sensi della precedente nota del 30 aprile 2009, rimangono prive di effetti. Rileva che tale comportamento dell’Amministrazione sia lesivo dei "principi di cui al combinato disposto degli artt. 21nonies, 21bis, 7 e ss. della legge n. 241/90". Ritiene che ciò determini l’illegittimità delle graduatorie impugnate, nella parte in cui non lo inseriscono. Chiede, inoltre, la condanna della Provincia alla modifica delle stesse ed al suo inserimento in esse.

La doglianza è meritevole di positiva considerazione, nei limiti di cui appresso.

La Provincia deduce di aver provveduto alla pubblicazione in internet della notizia della disapplicazione della nota del 30 aprile 2009, "comunicando anche per lettera, a tutti coloro che avevano presentato domanda ai sensi della circolare dd. 30.4.2009, la possibilitá di trasferirsi nella graduatoria provinciale entro il termine del 30 maggio 2009"; peraltro non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione di detta lettera al M.; mentre, ai fini della comunicazione de qua, non può ritenersi sufficiente la pubblicazione in internet.

Per queste ragioni è illegittima l’esclusione del M. dalla graduatoria n. 77/A – relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl.".

All’annullamento del mancato inserimento del ricorrente nella suddetta graduatoria, non consegue l’annullamento della stessa, neppure nella parte in cui non viene inserito il M., in mancanza di una specifica domanda – neppure tardiva – da parte dello stesso in tal senso, come, invece, espressamente richiesto dalla nota del 19 maggio 2009.

In conclusione il ricorso n. 186/2009, i relativi atti contenenti motivi aggiunti, nonché gli interventi ad adiuvandum, sono improcedibili a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai sensi del primo comma, lett. c) dell’art. 35 del cod. proc. amm. Improcedibili, per le stesse ragioni, sono anche il ricorso n. 187/2009 ed i relativi atti recanti motivi aggiunti, con l’eccezione dei motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E., con atto depositato il 9 ottobre 2009, limitatamente alla graduatoria n. 77/A – relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl." – che va, parzialmente accolto, nei limiti sopra esposti.

La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra la Provincia autonoma di Bolzano ed i ricorrenti, tra cui anche il M.E., atteso che solamente una delle varie pretese di quest’ultimo è stata accolta.

Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti, soccombenti in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, sugli atti di intervento ad adiuvandum e sui relativi atti recanti motivi aggiunti, dichiara gli stessi improcedibili, salvo l’atto contenente motivi aggiunti proposti dal ricorrente M.E. e depositato il 9 ottobre 2009, limitatamente alla graduatoria n. 77/A – relativa all’insegnamento "Strumento musicale nella scuola media: Flauto Suppl.", che viene, parzialmente, accolto in parte qua e respinto per il resto.

Dichiara illegittima l’esclusione di M.E. da detta graduatoria.

Spese di lite compensate.

Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 05-04-2011, n. 13575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il L. è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Palmi, con sentenza del 18 marzo 2004, di due ipotesi di resistenza a pu, commesse in data (OMISSIS); la sentenza è stata confermata in punto di responsabilità dalla corte di appello con la pronuncia oggi impugnata.

2. Ricorre il L., a mezzo del difensore, e deduce che i suoi comportamenti non integrano il delitto contestato, perchè non vi è stato alcun uso di violenza nei confronti dei pu e le frasi pronunciate al loro indirizzo non avevano alcuna idoneità ad impedire il compimento dell’atto di ufficio, avuto riguardo al loro tenore letterale ed alla personalità pacifica di esso imputato. Con un secondo motivo, il L. eccepisce la prescrizione dei reati.
Motivi della decisione

1. Il L. ammette di aver pronunciato, in occasione di due distinti controlli operati dagli agenti del locale Commissariato nei pressi della sua abitazione, le frasi poi incriminate. In specie, non nega nè di aver apostrofato i due agenti che identificavano delle persone che si apprestavano ad entrare nella sua abitazione, nè successivamente di aver inveito contro i due agenti che effettuavano un controllo a carico del figlio G., ma sottolinea che, in assenza di un contatto fisico ai danni dei pubblici ufficiali, l’invito ad allontanarsi non avesse alcuna concreta idoneità. 2. Il ricorso non ha fondamento.

3. La corte ha osservato che le frasi rivolte ai pu, in tutte e due le occasioni, avevano un contenuto di minaccia, in quanto sia nell’uno che nell’altro caso, era stato prospettata da parte del L. una sua asserta posizione di preminenza, accompagnata dall’invito ad allontanarsi e mai più ripresentarsi.

4. Tale iter esplicativo, oltre che adeguato alle risultanze processuali, è privo di illogicità; la ingiustizia della minaccia, indiretta, ma non perciò meno efficace, viene individuata nel richiamo alla supremazia sul territorio rivendicata dal L., il quale, peraltro, in occasione del primo controllo si era anche fisicamente scagliato contro i due agenti. Siffatto ragionamento è in linea con gli orientamenti espressi da questa corte in tema di resistenza a pu.

5. Infatti, erroneamente e peraltro con motivi generici, il L. deduce la inesatta applicazione dell’art. 337 c.p., posto che è acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che il delitto in parola è integrato dal verificarsi di atti positivi di aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l’atto del proprio ufficio, come nella specie avvenuto. Resta irrilevante che al pubblico ufficiale sia impedita, in concreto, la libertà di azione, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia indipendentemente dall’esito positivo o negativo di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento dell’atto.

6. Ne consegue che le frasi minacciose, oltre che gli atti di violenza, posti in essere dal L., proprio per la loro specifica finalizzazione, bene sono stati ricondotti alla fattispecie contestata ed il ricorso è pertanto privo di fondamento.

7. E’ da rigettare l’eccezione di estinzione dei reati per prescrizione.

Si tratta infatti di ipotesi commesse in data (OMISSIS) e giudicate con sentenza del 18 marzo 2004 del GM di Palmi, sottratte, dunque, al regime provvisorio e più favorevole previsto dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, anche nella versione risultante dalla nota pronuncia n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale. I fatti sono stati commessi e giudicati, infatti, in data anteriore alla introduzione della nuova disciplina in tema di prescrizione e soggetti dunque ad un regime estintivo condizionato al decorso di complessivi anni 15, nella specie non ancora verificatosi.

8. In conseguenza della pronuncia di rigetto, il L. è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 21-04-2011, n. 16036 Consegnatario e luogo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna, con ordinanza dell’11 febbraio del 2010, respingeva la richiesta di rimessione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n 102 del 2000 avanzata nell’interesse di R.F..

A fondamento della decisione osservava che il decreto penale di condanna era stato consegnato alla moglie del condannato con lui convivente e che, per la convivenza coniugale, si poteva presumere che il condannato avesse avuto conoscenza del provvedimento.

Ricorre per cassazione l’interessato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione dell’art. 460 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 157 c.p.p., comma 2, perchè il decreto era stato notificato mediante consegna alla moglie in una regione diversa da quella dove all’epoca si trovava il condannato per ragioni di lavoro e che nessuna notificazione era stata all’epoca effettuata al difensore di fiducia o d’ufficio, perchè allora non prevista; che all’epoca era noto il luogo dove l’imputato dimorava e quindi la notificazione poteva essere effettuata alla persona;

2) la violazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, poichè, anche nell’ipotesi di regolarità formale della notificazione, il condannato ha diritto alla rimessione nel termine se non v’è la prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento. A tal fine non rileva la colpa come tale dell’imputato ma occorre che gli abbia tenuto una condotta diretta a sottrarsi volontariamente alla conoscenza degli atti del processo.

Con memoria del 18 febbraio del 2011 ha posto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p., nella parte in cui in base al diritto vivente consente che l’atto sia notificato a soggetti diversi dal condannato, per la violazione degli artt. 117 e 111 Cost. e art. 6 CEDU.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato Con riferimento al primo motivo ossia alla dedotta irritualità della notificazione, si rileva che a norma dell’art. 460 c.p.p., comma 3, copia del decreto penale di condanna deve essere comunicata al pubblico ministero e notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio ed a quello di fiducia eventualmente nominato nonchè alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

La norma, parlando genericamente di notificazione, non impone una particolare forma di consegna dell’atto. Di conseguenza sono applicabili tutte le forme di notificazione previste dalla legge purchè idonee a garantire tendenzialmente la conoscenza effettiva dell’atto, circostanza questa che si desume dalla previsione legislativa della revoca del decreto e della trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso d’irreperibilità del destinatario nonchè dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 504 del 2000, con la quale si è statuito che la revoca del decreto deve essere dichiarata anche nell’ipotesi in cui, essendo divenuta impossibile la notificazione al domicilio dichiarato, la notifica stessa venga effettuata mediante consegna al difensore. Nella fattispecie esaminata dalla Corte Costituzionale, divenuta impossibile la notificazione del decreto nel domicilio dichiaratola stato nominato un difensore d’ufficio per la ricezione dell’atto. La Corte costituzionale ha ritenuto che tale forma di notificazione rendeva estremamente probabile la mancata conoscenza effettiva dell’atto.

La consegna dell’atto a mani proprie non è però l’unica forma di notificazione idonea a garantire la conoscenza effettiva dell’atto, la quale può essere garantita anche dalla consegna del decreto nella mani della moglie dell’interessato,convivente e capace.

La mancata previsione della consegna personale come unifica forma di notificazione valida non viola i principi del giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU nè quello del contraddittorio, sia perchè, come accennato, la consegna a mani proprie non è l’unica modalità di notificazione idonea ad assicurare la conoscenza dell’atto (peraltro la stessa consegna a mani proprie non è idonea in assoluto a garantire la conoscenza effettiva dell’atto allorchè il soggetto non sa leggere), sia perchè nel processo per decreto è rimessa all’interessato la scelta di richiedere il contraddittorio mediante l’opposizione. D’altra parte, prevedere come unica forma di notificazione valida la consegna a mani proprie equivarrebbe a rimettere all’arbitrio del condannato, il quale potrebbe sempre sottrarsi alla consegna personale, la scelta del rito. La dedotta questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.

La consegna del decreto penale alla moglie, convivente e capace, deve ritenersi valida perchè astrattamente idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto.

Stabilito che la notificazione è rituale, con riferimento al secondo motivo del ricorso ed in relazione all’art. 175 c.p.p., comma 2, occorre accertare se l’anzidetta forma di notificazione, in astratto idonea a cagionare la conoscenza effettiva dell’atto, nel caso concreto l’abbia effettivamente determinata. Occorre quindi stabilire se ricorrono i presupposti per l’applicabilità della rimessione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Il legislatore,con il comma secondo dell’articolo anzidetto,, nell’ambito dell’impugnazione di una sentenza contumaciale o di opposizione a decreto penale di condanna, ha introdotto una presunzione di non conoscenza del processo a favore del condannato, prevedendo a carico del giudice l’onere di dimostrare ed accertare l’effettiva conoscenza del processo da parte del condannato. La prova dell’effettiva conoscenza del processo si può però fondare anche su presunzioni.

Nella fattispecie la prova è stata fondata da parte del giudice del merito sulla circostanza che il decreto penale di condanna era stato notificato alla moglie dell’imputato capace e convivente. Per il rapporto di convivenza si è desunto che la moglie abbia informato il prevenuto, anche perchè quest’ultimo non ha neppure fatto presente di non avere avuto in quel periodo contatti neppure telefonici con la propria moglie.

Orbene, proprio perchè lo stesso interessato non ha dedotto di non essere stato informato dalla moglie, i giudici del merito hanno ritenuto che il prevenuto avesse comunque avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna.

Il novellato art. 175 c.p.p. non ha inficiato la presunzione di conoscenza derivante da una rituale notificazione, ma si è limitato ad escluderne la valenza assoluta imponendo al giudice di verificare l’effettività della conoscenza o sulla base delle risultanze processuali o dei dati prospettati dallo stesso interessato. Di conseguenza spetta al giudice dimostrare che dalla ritualità della notificazione deriva non solo una presunzione di conoscenza ma la conoscenza effettiva dell’atto da parte del condannato. Siffatto onere è stato assolto dal giudice del merito con una motivazione che non presenta alcun profilo di inadeguatezza.

Questa Corte, ai fini dell’applicabilità dell’istituto della rimessione nel termine, ha ritenuto idonea a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto la consegna a mani del difensore di fiducia proprio per la natura del rapporto che lega il difensore di fiducia al proprio cliente (cfr per tutte. Cass 12 dicembre del 2007, Ciarlantini RV 239207) Tale principio deve ritenersi valido anche per il rapporto coniugale, specialmente quando non si deduca l’interruzione dei contatti anche telefonici con il proprio coniuge convivente nel periodo in cui è stato notificato il decreto.
P.Q.M.

La Corte Letto l’art. 616 c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.