Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 06-05-2011, n. 17799 Violenza sessuale

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reo.
Svolgimento del processo

Con sentenza 19 gennaio 2007 il tribunale di Udine dichiarò B.E. colpevole dei reati di cui: a) all’art. 610 c.p. perchè, quale autista di un autobus pubblico, non fermandosi alla fermata richiesta ma proseguendo la corsa per altre due fermate, costringeva Ba.Mi. a rimanere nel mezzo pubblico; b) all’art. 609 bis c.p. per avere, con violenza consistita nel mantenere chiuse le porte per alcuni minuti dopo aver fermato il mezzo, costretto la Ba. a subire atti sessuali, palpeggiandole il sedere, e, riconosciuta l’attenuante del fatto di minore gravità e le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.

La corte d’appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, dichiarò prescritto il reato di violenza privata, ridusse la pena per l’altro reato ad anni uno e mesi quattro di reclusione, e confermò nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della testimonianza dell’agente di polizia C., secondo il quale la Ba., dopo aver chiamato la polizia, aveva dichiarato che, mentre stava uscendo, dall’autobus, il B. aveva tentato di accarezzarle le natiche, ma senza riuscire nell’intento.

2) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione del teste L., fidanzato della Ba., relativamente alla fermata in cui l’autista aveva fermato l’autobus e la ragazza era scesa.

3) mancanza di motivazione su un punto decisivo, relativo all’esistenza del vetro di divisione del posto dell’autista ed al fatto che si era prima aperta la porta dell’autobus e poi quella del gabbiotto dell’autista.

Il 29.12.2010 il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione

Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha sostenuto che, dal contenuto delle sentenze di merito, emergerebbe che non sussiste una prova certa della sussistenza di un reato di violenza sessuale consumato ed ha pertanto chiesto che questa Corte provveda direttamente a qualificare il fatto di cui al capo B) come tentativo di violenza sessuale rinviando al giudice del merito per la determinazione della relativa pena.

La Corte concorda solo in parte con questa conclusione.

Risulta dalla deposizione testimoniale dell’agente C. (il quale era intervenuto sul posto dopo che la polizia era stata chiamata dalla Ba.) che la ragazza, nel raccontargli il fatto, gli aveva riferito che mentre stava scendendo dall’autobus ed aveva già impegnato l’uscita, l’autista si era proteso tentando di accarezzarle le natiche, senza però riuscirvi perchè lei si era defilata. Il testimone, rispondendo a precise domande del PM e della difesa, ha confermato che ciò era precisamente quanto la ragazza gli aveva riferito ed ha categoricamente escluso che la stessa, secondo le sue proprie dichiarazioni, fosse stata toccata con una mano sul sedere.

La sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l’assoluta buona fede nella percezione del fatto da parte dell’agente di polizia, ha ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni e prevalenti le dichiarazioni dibattimentali della parte offesa, la quale in dibattimento aveva invece riferito che l’autista, al momento di scendere, l’aveva toccata sul sedere. La corte d’appello ha fondato il suo convincimento sulla prevalenza delle dichiarazioni dibattimentali della ragazza sulle seguenti considerazioni: a) nessuna contestazione era stata mossa alla teste durante il suo esame su tale specifico aspetto; b) non si era in presenza di un verbale di dichiarazioni della persona offesa; c) l’agente aveva riferito quanto percepito all’esito di un colloquio avvenuto in mezzo alla strada, a tarda sera, nel contesto di uno stato della ragazza di notevole agitazione; d) doveva quindi ritenersi che la ragazza avesse detto al poliziotto meno di quanto accadutole, come poteva desumersi anche dal fatto che dopo tre giorni, nella denuncia alla società degli autobus, aveva detto che l’imputato le aveva messo le mani addosso.

Si tratta di una motivazione in parte apodittica e in parte manifestamente illogica. Innanzitutto, non è spiegata la ragione per la quale si dovrebbe ritenere che la ragazza sia stata reticente ed abbia detto al poliziotto meno di quanto era in grado di dire, quando era stata la stessa ragazza a prendere l’iniziativa di chiamare la polizia per rendere dichiarazioni. In secondo luogo, non si è tenuto conto del fatto che la ragazza aveva spontaneamente (senza alcuna forma di condizionamento) riferito all’agente l’episodio occorsole per circa 15-20 minuti, in primavera, in condizioni climatiche buone, alla presenza del fidanzato (che peraltro non aveva interferito).

E’ quindi apodittico affermare che non aveva riferito la verità a causa delle condizioni logistiche o di uno stato di agitazione e ritenere poi che tale stato di agitazione abbia reso difficile al poliziotto percepire ciò che la ragazza gli riferiva. D’altra parte, la stessa sentenza impugnata da atto che la ragazza aveva concordato con il fidanzato la versione da raccontare ai poliziotti, ossia che soltanto il fidanzato aveva usato il motorino per inseguire l’autobus, ma non motiva sulla compatibilità di tale strategia con una situazione psicologica della ragazza tale da renderla incapace di riferire razionalmente. E nemmeno spiega la ragione per la quale il fidanzato non intervenne subito per correggere il racconto della ragazza.

La corte d’appello ha poi omesso di considerare la qualità del teste, che è un agente di polizia e quindi, per la sua professione, allenato a ricevere dichiarazioni altrui per poi tenerne conto.

E’ manifestamente illogica anche l’osservazione che durante l’esame dibattimentale non era stata mossa alla Ba. alcuna contestazione. La contestazione presuppone una precedente dichiarazione della stessa ragazza, mentre qui c’era solo la deposizione del teste C. e la relazione di servizio (pienamente utilizzabile e di fatto utilizzata dallo stesso PM). Che poi il PM non abbia ritenuto di approfondire la questione esaminando sul punto la persona offesa è circostanza che non può risolversi a danno dell’imputato. Manifestamente illogico è altresì il richiamo alla mancanza di un verbale di dichiarazioni della persona offesa, senza prendere in considerazione la circostanza che non era necessario redigere un verbale dato che la ragazza aveva dichiarato di non voler proporre querela.

Ritiene però il Collegio che non si possa procedere direttamente ad affermare la sussistenza di un fatto qualificabile come tentativo.

Difatti, gli evidenziati vizi di motivazione relativi alla valutazione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni dibattimentali della Ba. rispetto a quelle dell’agente C., comportano anche che debba essere effettuato un approfondito giudizio, sorretto da congrua ed adeguata motivazione, sulla attendibilità del racconto della persona offesa nel suo complesso. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, "la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva" (Sez. 5, 27.4.1999, n. 6910, Gazzella, m. 213613). Nella specie è invece mancato, nella sentenza impugnata, questo approfondito controllo sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa alla luce di tutte le risultanze processuali acquisite.

La sentenza impugnata ha in sostanza ritenuto pienamente credibile il racconto dibattimentale della ragazza per il motivo che non era verosimile che la stessa invece di andare in discoteca, avesse perso del tempo a chiamare la polizia e si fosse inventata una storia falsa a carico di uno sconosciuto, fingendosi anche sconvolta.

Ciò, secondo la corte d’appello, comprova la buona fede della persona offesa e la veridicità del suo racconto. Anche questa motivazione, però, è a ben vedere inconferente e sostanzialmente mancante, perchè la difesa con l’appello non tanto aveva contestato la buona fede della ragazza, quanto piuttosto il fatto che da tale buona fede dovesse discendere automaticamente e necessariamente la veridicità del suo racconto. Non è stata infatti presa in considerazione e confutata la possibilità che la ragazza avesse equivocato e male interpretato il gesto e la finalità dell’imputato quando si protese verso di lei, che già si trovava sul gradino scendendo dall’autobus.

La difesa con l’impugnazione aveva specificamente eccepito che la ragazza aveva incrementato nel tempo il suo racconto, perchè dal mero tentativo di palpeggiamento riferito alla polizia sul posto, era passata, dopo tre giorni (nella segnalazione all’azienda di trasporto) a dire che al momento di scendere l’autista si era alzato e le aveva messo le mani addosso, sicchè per scendere si era divincolata, mentre in dibattimento aveva dichiarato che l’autista non si era alzato e non era uscito dal gabbiotto, ma si era proteso verso di lei quando già si trovava sul gradino.

Su queste circostanze evidenziate dalla difesa manca una adeguata motivazione. Allo stesso modo manca la motivazione sia sulla idoneità degli atti sia sulla non equivocità della finalità degli stessi.

E’ fondato anche il secondo motivo perchè effettivamente è manifestamente illogica la motivazione sulla valutazione del teste L., fidanzato all’epoca della .Barbuscia ,.i.o.

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c.t.l. B. e l’autista doveva essere avvenuta con porta del gabbiotto aperta.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste per nuovo giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-09-2011, n. 19836 Licenziamento per giusta causa Termini processuali rimessione

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 6.11.2008, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Teramo aveva rigettato l’impugnativa proposta da C.C. contro il licenziamento per giusta causa intimatole in dato 28 agosto 2003 dalle Poste Italiane s.p.a.

La Corte d’appello premetteva che la doglianza sulla tardività dell’intimazione del licenziamento doveva ritenersi inammissibile perchè non proposta nel giudizio di primo grado, e riteneva che il giudice di primo grado, alla luce della espletata istruttoria orale (per interpello e testi) e della documentazione depositata in atti, in parte riscontrate dalle stesse ammissioni della lavoratrice, aveva adeguatamente accertato un notevole inadempimento contrattuale della dipendente, caratterizzato da un elevato grado di intenzionalità e suscettibile di arrecare un notevole pregiudizio alla datrice di lavoro, svolgente ormai anche erogazione di servizi finanziari analoghi a quelli forniti dalle banche.

Ricordava che le mancanze contestate e accertate dal giudice di primo grado consistevano in un ammanco di cassa di Euro 28.457,51 accertato il 3.7.2003, nell’accettazione in forme irregolari in data 20.6.2003 di 4 bollettini di conto corrente e nell’ammanco di cassa di Euro 416,74 riscontrato sulla consistenza delle carte valori.

La Corte stessa ricordava particolari sulle concrete modalità dei fatti contestati e sulle relative fonti di prova. In particolare, riguardo al primo di detti episodi, specificava le varie fonti del convincimento e dava conto delle ragioni della non decisività del contenuto della modulistica contabile redatta il giorno 1.7.2003, in cui la lavoratrice si era rifiutata, al temine dell’orario di lavoro, con un pretesto, di fare verificare l’effettivo contenuto della cassettina per il contante di sua pertinenza; ricordava anche che in un primo momento la medesima lavoratrice aveva ammesso le circostanze di cui al futuro addebito, specificando che la somma le era servita per stipulare il contratto preliminare di acquisto di un immobile, e nel giro di pochi giorni aveva reintegrato la somma senza riserve di ripetizione.

La lavoratrice, con atto notificato il 23.10.2009, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui la società intimata ha resistito con controricorso.

Veniva redatta relazione ai fini della trattazione camerale del ricorso a norma dell’art. 375 c.p.c..

Successivamente la medesima lavoratrice ha depositato ricorso integrativo, contenente una rinnovata formulazione dei tre motivi, notificato il 4-6 maggio 2010, Contemporaneamente notificava un’istanza di rimessione in termini, giustificata con la circostanza che, a causa della situazione degli uffici giudiziari de L’Aquila a seguito del terremoto del 2009, non era stata possibile la consultazione del fascicolo d’ufficio fino agli inizi del 2010, mentre erano rimasti indisponibili i fascicoli di parte anche successivamente.

Conseguentemente si procedeva ai fini della trattazione di ambedue i ricorsi all’udienza pubblica.
Motivi della decisione

1. I due ricorsi devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c.).

2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, denunciando violazione di norme di diritto sostanziali e processuali e conseguente omessa o insufficiente motivazione, lamentano che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto non proponibile per la prima volta in appello la doglianza relativa alla tardività del licenziamento per giusta causa.

Il secondo motivo di entrambi, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e conseguente omessa o insufficiente motivazione, e il terzo motivo, denunciando violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e conseguente omessa o insufficiente motivazione, sostengono che la documentazione contabile (modello 31, c.d. registro di cassa, e mod. 21, c.d. riepilogo generale di cassa), in relazione alla regolamentazione interna circa le procedure e i controlli relative alla chiusura della contabilità di fine giornata, attestava la regolarità della riconsegna alla direzione dell’agenzia delle somme nella disponibilità della lavoratrice nel corso della giornata e che, una volta così assolto dal lavoratore il proprio onere probatorio, sarebbe stato onere del datore di lavoro provare il contrario, e che gravava sul medesimo l’incidenza di tutte le deficienze probatorie derivante dalla errata o incerta ricostruzione determinata dai documenti e dalle procedura di consegna predisposti dal datore di lavoro.

3. L’art 153 c.p.c., comma 2, che è stato aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 e che ha formulato una disposizione sulla rimessione in termini che, per il suo tenore e la sua collocazione, è indiscutibilmente applicabile ad ogni ipotesi di decadenza in materia processuale, non è, ratione temporis, o applicabile nella specie (cfr. la disposizione transitoria di cui all’art. 57 legge cit.). Tuttavia si è affermata, nella giurisprudenza di questa Corte, dopo iniziali incertezze, un’interpretazione non restrittiva della precedente disposizione regolatrice dell’istituto della rimessione in termini, e cioè dell’art. 184-bis c.p.c., dell’artart. 46 abrogato della stessa L. n. 69 del 2009, nel senso cioè che la stessa può trovare applicazione non solo in caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche in situazioni processuali ulteriori, quali per esempio le decadenze relative al potere di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17704/2010, 22245/2010, 98/2011,7003/2011).

Presupposto del diritto alla rimessione in termini, come precisa sia l’art. 184-bis che l’art. 153, comma 2, è che la parte sia incorsa in una decadenza determinata da una causa non imputabile alla stessa (cfr. Cass. n. 7003/2011, cit.).

4. Nella specie la richiesta di rimessione in termini è giustificata con la circostanza – peraltro documentata – della non consultabilità, per un certo periodo, del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello verificatasi in conseguenza del terremoto che ha colpito la città de L’Aquita, e con l’ulteriore circostanza della perdurante non restituibilità per analoga ragione del fascicolo di parte anche successivamente. Il collegamento cronologico tra richiesta di rimessione in termini e notifica del secondo ricorso conferma che la parte ha inteso concretamente riferire detta richiesta all’attività di proposizione del secondo ricorso.

L’esame dei due successivi ricorsi evidenzia, a parere della Corte, l’insussistenza di un nesso causale tra la situazione di forza maggiore invocata a base della richiesta di rimessione in termini e le carenze del primo ricorso che la parte ha inteso sanare mediante il secondo ricorso e in particolare con le carenze, che come vedremo, giustificano una pronuncia di inammissibilità del (primo) ricorso.

In effetti già il primo ricorso prende in considerazione il contenuto degli atti e della documentazione di causa, compresi i verbali istruttori, delle cui copie la parte aveva evidentemente la disponibilità e, comunque, motivi del secondo ricorso riproducono con poche variazioni quelli del primo ricorso. La differenza significativa e rilevante riguarda la formulazione solo nel secondo ricorso dei conclusivi quesiti di diritto, sulla cui redazione naturalmente non ha incidenza causale il mancato accesso ai fascicoli d’ufficio e di parte, tanto più stante la concreta disponibilità della copia degli atti.

L’istanza di rimessione in termini deve quindi essere rigettata, conseguente inammissibilità del secondo ricorso.

5. Con riferimento al primo ricorso deve ricordarsi che l’art. 366- bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4;

l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Deve rilevarsi l’inammissibilità di tali motivi per la mancanza del quesito di diritto e anche, riguardo ai vizi di motivazione, peraltro prospettati come consequenziali – con conseguente rilievo della mancanza dei quesiti di diritto – , della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza ( art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro tremila/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-10-2011, n. 20752

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Svolgimento del processo

che la s.n.c. Marina di Chioggia di Magro Antonia, con citazione del 9 maggio 1996, convenne il Ministro dell’economia e delle finanze dinanzi al Tribunale di Venezia, esponendo che: a) essa era stata concessionaria – per la durata di dieci anni a far data del 1975 – di uno specchio d’acqua ad uso darsena natanti in località (OMISSIS); b) scaduta la concessione nel 1985r essa ne aveva chiesto inutilmente il rinnovo; c) l’Amministrazione le aveva comunicato la pretesa al pagamento delle somme di L. 115.000.000, quale indennità per l’occupazione dal 1985 al 1991, e di L. 20.400.000 annue dal 1992, allo stesso titolo;

che, tanto esposto, la Società chiese che il Tribunale accertasse la prescrizione dei canoni scaduti anteriormente all’anno 1992 o, in subordine, all’anno 1990, nonchè la misura del canone dovuto;

che la Amministrazione convenuta: eccepì l’incompetenza per materia del Giudice adito, competente essendo il tribunale regionale delle acque pubbliche, e chiese che, trattandosi di occupazione di area demaniale senza titolo, le somme richieste alla Società dovevano intendersi dovute a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa e non già di tributo;

che il Tribunale adito – dichiarata la propria competenza, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio -, con la sentenza n. 251/02 del 6 marzo 2002, accolse parzialmente la domanda dell’Amministrazione ed accertò che il credito di quest’ultima per il periodo dal 1990 al 1996 ammontava a L. 55.440.000;

che, in particolare, il Tribunale ritenne che: a) la domanda della Società – volta ad ottenere la dichiarazione di infondatezza della pretesa dell’Amministrazione per carenza del presupposto dell’esistenza del danno – era inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni definitive;

b) la fattispecie era pacificamente quella di occupazione senza titolo di area demaniale, la concessione essendo scaduta nell’anno 1985 senza successivo rinnovo; c) trattandosi di domanda risarcitoria da illecito extracontrattuale, il corrispondente credito dell’Amministrazione doveva considerarsi prescritto relativamente all’occupazione attuata fino all’anno 1989, la prima richiesta di indennizzo essendo stata formulata nel 1995;

che avverso tale sentenza proposero appello dinanzi alla Corte di Venezia: principale l’Amministrazione, deducendo che l’obbligazione de qua era riconducibile non già alla categoria dell’illecito extracontrattuale, bensì a quella dell’arricchimento senza causa;

incidentale la Società, deducendo che, qualificata la fattispecie come arricchimento senza causa, mancava il presupposto del depauperamento in concreto dell’Amministrazione;

che la Corte adita, con la sentenza n. 1448/05 del 17 agosto 2005, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarò tenuta la Società al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di Euro 65.165,82, oltre interessi;

che in particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte di Venezia ha affermato che: a) anche a fronte dell’argomentazione difensiva della Società, per cui mancava il presupposto del depauperamento in concreto dell’Amministrazione, la fattispecie in questione occupazione senza titolo di area demaniale a seguito della scadenza della concessione non più rinnovata – va ricondotta all’istituto dell’arricchimento senza causa; b) "In tale stato delle cose, non vi era, per l’Amministrazione titolare del diritto demaniale, altra azione sperimentabile al di fuori dell’azione generale di arricchimento …, in ordine alla quale era, altresì, riconoscibile il concorso simultaneo dell’arricchimento di un soggetto (la Marina di Chioggia s.n.c.) e della corrispondente diminuzione patrimoniale dell’altro soggetto (Pubblica Amministrazione), con la riconduzione dell’uno e dell’altro accadimento allo stesso fatto causativo (occupazione del bene senza titolo e quindi senza una giuridica giustificazione) di talchè non potevano non ritenersi sussistenti i presupposti del dedotto arricchimento senza causa viene richiamata la sentenza dea Corte di cassazione a sezioni unite n. 12313 del 2002"; c) il diritto dell’Amministrazione all’indennizzo si prescrive nell’ordinario termine di dieci anni, con la conseguenza che, nella specie caratterizzata dalle circostanze incontestate tra le parti secondo cui la concessione era scaduta in data 3 giugno 1985, e secondo cui la prima richiesta di indennizzo era stata formulata in data 31 dicembre 1991, prima del decorso di detto termine decennale di prescrizione -, la misura dell’indennizzo va calcolata con riferimento al periodo dal 1985 al 1996;

che avverso tale sentenza la s.n.c. Marina di Chioggia di Magro Antonia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.
Motivi della decisione

che con il primo (con cui deduce: "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione del disposto dell’art. 2041 c.c., in ordine alla mancata valutazione del difetto di danno in capo all’Amministrazione Finanziaria – Violazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione di risultanze istruttorie – la CTU -, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Contraddittorietà intrinseca della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5") e con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su eccezione essenziale dell’appellato – Omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la sentenza impugnata,, nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa dell’Amministrazione (il diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c.) in mancanza della prova dell’esistenza di un danno, sostenendo che i Giudici dell’appello: a) non hanno tenuto in alcun conto la valutazione formulata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo la quale – posto che lo spazio demaniale occupato dalla Società distava circa dieci chilometri dal mare aperto, e che non era ipotizzatale il trasferimento della concessione della stessa area demaniale a terzi, in quanto la darsena da riporto gestita dalla Società era supportata da infrastrutture collocate su area di proprietà della stessa Società – non era individuabile alcun parametro per determinare il danno patito dall’Amministrazione; b) cadono in contraddizione, laddove affermano, da un lato, che la deduzione della mancanza di depauperamento non è nè domanda nè eccezione ma mera argomentazione difensiva e, dall’altro contraddittoriamente appunto, respingono nel merito tale deduzione; c) hanno omesso di motivare sulla circostanza decisiva del depauperamento dell’Amministrazione;

che con il terzo motivo (con cui deduce: "Falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2948 c.c., n. 3, e comunque ex art. 2947 c.c., comma 1, per la ritenuta non prescrizione del credito ex adverso azionato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3"), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata e, subordinatamente al mancato accoglimento dei primi due motivi, sostiene che, nella specie, trattandosi di indennità annuale oppure di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, avrebbe dovuto applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ., ovvero di cui all’art. 2947 c.c., comma 1;

che il ricorso non merita accoglimento;

che i primi due motivi del ricorso sono palesemente infondati;

che, quanto al primo, è sufficiente osservare che la critica – la quale si fonda, aderendovi, su una valutazione espressa dal consulente tecnico d’ufficio nominato dai Giudici di primo grado, secondo cui non era ipotizzabile il trasferimento della concessione della stessa area demaniale a terzi, in quanto la darsena da riporto gestita dalla Società era supportata da infrastrutture collocate su area di proprietà della stessa Società – si basa su una mera supposizione che, comunque, attiene a valutazioni di merito insindacabili in questa sede;

che, quanto al secondo (mancanza di prova del depauperamento dell’Amministrazione), è altrettanto sufficiente osservare che – qualificata la fattispecie di persistenza dell’occupazione di area demaniale marittima dopo il termine di scadenza della concessione come occupazione senza titolo, perciò suscettibile di essere indennizzata secondo le regole dell’istituto dell’arricchimento senza causa – è del tutto evidente che i Giudici a quibus hanno correttamente, anche se implicitamente, ritenuto, com’è del resto giuridicamente intuitivo, che il depauperamento dell’Amministrazione coincide quantomeno con la perdita dei canoni concessori precedentemente stabiliti per il periodo di occupazione legittima (cfr., ad esempio, la sentenza n. 15301 del 2000);

che il terzo motivo è inammissibile;

che tale motivo infatti, da un lato, presuppone una qualificazione giuridica della fattispecie, come illecito extracontrattuale, che si pone in radicale contrasto con quella di arricchimento senza causa affermata dalla Corte di Venezia – qualificazione, del resto, mai seriamente contestata dalla ricorrente e che, anzi, è evidentemente presupposta e condivisa nel primo motivo – e, dall’altro, contiene una prospettazione del tutto nuova, nella misura in cui presuppone la continuazione del rapporto concessorio anche dopo la scadenza della concessione decennale, l’obbligo di pagamento dei canoni e la prescrizione quinquennale del corrispondente credito dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 404 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente ha impugnato gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio indetta dalla Asrem per la formulazione della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari (terapista della riabilitazione) cat.D.

L’amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha manifestato la volontà di riesaminare i provvedimenti impugnati, provvedendo, poi, effettivamente, a detto riesame; giudicato tuttavia dalla parte ricorrente non pienamente satisfattivo della pretesa e pertanto impugnato con motivi aggiunti.

L’amministrazione, in particolare, non ha valutato come titoli di carriera i servizi prestati per conto di agenzie di servizi ma solo quelli prestati in qualità di dipendente.

In sostanza, la medesima non ha considerato, come lavoro dipendente prestato nella stessa qualifica messa a concorso, il lavoro prestato in virtù di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del d.lgs. n.276 del 2003.

Ad avviso del Collegio, sul punto appaiono fondate le censure esposte, atteso che, secondo quanto dispone l’articolo 20 del d.lgs. n.276 del 2003, per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore; ne consegue che, quantomeno sotto il profilo del contenuto essenziale delle prestazioni tipiche del contratto di lavoro subordinato, tra datore di lavoro e lavoratore si realizza un rapporto di tipo contrattuale "ex lege" (cioè, non basato sul consenso ma solo sulla fattispecie tipica, ex d.lgs. n.276 del 2003, e quindi "di fatto"), del tutto assimilabile al corrispondente rapporto di tipo contrattuale "da contratto" (si pensi, ad esempio, anche agli obblighi di protezione da parte del datore di lavoro, ex articolo 2087 c.c.., e, più in generale, a tutti gli obblighi di prestazione e di protezione derivanti dal reciproco contatto delle sfere giuridiche in funzione dell’esecuzione del lavoro).

Ne consegue che, essendo del tutto assimilabili il contenuto e le condizioni dello svolgimento della prestazione lavorativa, in regime di soggezione alle direttive del datore, ai fini curriculari tale prestazione deve essere valutata, in caso di somministrazione, al pari del lavoro prestato a seguito di contratto direttamente stipulato tra datore e lavoratore.

Parimenti, appare fondata la censura relativa alla illegittimità ed irragionevolezza della differenza tra la percentuale del punteggio finale attribuita al colloquio (70%) rispetto a quella attribuita ai titoli (30%).

In effetti, ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. n.220 del 2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), in caso di prove per titoli ed esami (e di esami con 3 prove: pratica, orale e scritta), il punteggio delle prove deve essere così ripartito: a) 30 punti per la prova scritta; b) 20 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale; residuando cosi i restanti 30 punti per i titoli.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del medesimo d.p.r., le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.

Ne consegue che, nel caso di specie, le prove di esame dovevano essere tre, ed alla prova orale non poteva essere attribuito un punteggio superiore a 20 punti.

Ciò, a prescindere dal rilievo che, in ogni caso, appare irragionevole selezionare un profilo caratterizzato da abilità tecniche, assegnano prevalente risalto al colloquio orale; dedicando a quest’ultimo, tra l’altro, un periodo di tempo davvero breve (dell’ordine di pochi minuti).

In conclusione, il ricorso appare fondato, per le ragioni indicate, con la conseguenza che la commissione dovrà riprocedere alla selezione, attenendosi ai principi e criteri indicati in sentenza. Appare tuttavia infondata la domanda di risarcimento danni, atteso che è destituita della prova del pregiudizio e del nesso di causalità.

La peculiarità di alcune questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, in parte secondo quanto indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.