Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25092 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27189 Edilizia agevolata

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Svolgimento del processo

La CTR della Toscana, con sentenza n. 47/29/09, depositata il 19.3.2009, confermando la decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta in relazione all’acquisto di un’area edificabile, della L. n. 388 del 2000, ex art. 33, dalla compratrice S.r.l. N.I.C.E., ritenendo sussistente il diritto all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui la contribuente ha resistito con controricorso.

Depositata la relazione ex art. 380 bis c.p.c., la Corte all’adunanza del 3.5.2011, ha rinviato la causa alla pubblica udienza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

L’eccezione d’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sollevata dalla controricorrente, sul presupposto del mancato deposito degli atti e dei documenti su cui lo stesso si fonda, va rigettata. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 22726 del 3 novembre 2011, hanno, infatti, chiarito che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di produrre a pena di improcedibilità del ricorso, entro i venti giorni dall’ultima notificazione dello stesso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, quanto agli atti ed ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3 (ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi), precisando che, per i ricorsi in cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli delle parti (che, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del processo cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria), e non è, neppure, tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.

Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, secondo la ricostruzione dei fatti data dalla CTR, tutte le vicende urbanistiche rilevanti ai fini della spettanza dell’agevolazione (variante al PRG approvata dal Consiglio Comunale di Grosseto il 30.10.2002 ed attuata mediante determinazione dirigenziale del 14.3.2003, convenzione tra Comune e Società sottoscritta il 20.3.2003) sono successive alla data del 17.4.2002, in cui è stato registrato l’atto di compravendita: pur potendo esser edificato, secondo le previsioni del PRG, il fondo non poteva ritenersi incluso "in un piano particolareggiato comunque denominato", e, dunque, non poteva essere applicata la disposizione agevolatrice. Opinando diversamente, la CTR aveva violato sia tale previsione che il canone d’interpretazione letterale ed il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, ed aveva, al contempo, ignorato la "ratio legis", volta ad agevolare gli interventi di edificazione, che, in base allo strumento urbanistico, risultino immediatamente attuabili. Nè valeva in contrario la circostanza -valorizzata dai giudici d’appello- che l’intervento edilizio era stato avviato con un’istanza della contribuente presentata il 3.8.2001 in quanto tale istanza era inidonea, da sola, a consentire l’attività costruttiva ed era, perciò, irrilevante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR preso in esame la convenzione tra la contribuente ed il Comune (pure considerando ininfluente la sua posterità rispetto all’atto di trasferimento), trascurando qualsiasi indagine relativa all’effettiva sussistenza, nella zona, di un "piano particolareggiato", che costituisce il presupposto per il riconoscimento della norma agevolatrice.

Con il terzo motivo, si denuncia, nuovamente, la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, art. 12 preleggi, nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ribadendosi che la totale assimilazione, sotto il profilo urbanistico, del piano d’iniziativa privata al piano particolareggiato ad iniziativa pubblica, ed, in conseguenza, il titolo, nel primo caso, per fruire dell’agevolazione è subordinato all’esistenza della convenzione di attuazione, che cristallizza gli impegni assunti dal privato. Prima della stipula della convenzione, prosegue la ricorrente, lo strumento urbanistico "assimilabile" non si è perfezionato, e, pertanto, la L. L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 – che prevede l’obbligo della sottoscrizione della convenzione prima della stipula dell’atto d’acquisto, da assoggettare all’agevolazione – non ha contenuto innovativo, come erroneamente ritenuto dalla CTR, ma meramente interpretativo della pregressa disciplina, che, appunto, già imponeva il completamento del prescritto iter.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la CTR riferito il certificato rilasciato dal Comune di Grosseto -che attestava che le aree non ricadevano "nella casistica di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3", alla destinazione urbanistica dell’area in epoca antecedente all’atto di trasferimento.

Procedendo alla valutazione del primo e del terzo motivo, che, attenendo alla medesima questione di diritto, vanno congiuntamente esaminati, va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei predetti motivi, ex art. 366 bis c.p.c., sollevata dalla contribuente, dovendo, al contrario, rilevarsi che gli stessi contengono, a chiusura dell’illustrazione delle doglianze, quesiti di diritto congrui e correttamente riferiti alla "res controversa". Nel merito, i motivi vanno rigettati, dovendo, in parte, correggersi la motivazione della sentenza. La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede che sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Sancisce, poi, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, che "nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali" anzidette "si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore". Questa Corte ha, condivisibilmente, ritenuto (Cass. n. 16835 del 2008, n. 28010 del 2009, n. 20864 del 2010) che la disposizione agevolatrice intende dare rilievo non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma, piuttosto, al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, e, cioè, in cui sono consentiti, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, e ciò in quanto la norma intende agevolare l’attività propriamente edificatoria (per i noti riflessi economici anche collettivi), favorendo al contempo lo sviluppo equilibrato del territorio. Pur nella necessità di rispettare il canone posto dall’art. 14 preleggi, secondo cui le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, trattandosi di una deroga alle ordinarie regole di imponibilità e quindi di una norma stretta interpretazione (Cass. ord. n. 7438 del 2009), l’esegesi prospettata dalla ricorrente non può essere condivisa perchè ancorata unicamente al mero dato testuale dell’art. 33, comma 3, in esame, mentre, anche in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza di trattamento, anche fiscale, dei casi identici, la "ratio" della stessa norma depone per l’irrilevanza di quel dato. In conseguenza, questa Corte ha ulteriormente precisato (Cass. n. 20864 del 2010, cit.) che la disposizione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, costituisce una norma di interpretazione autentica (e non innovatrice, come implicitamente affermato nell’impugnata sentenza), ma "in senso atecnico" perchè riferita alla vera "ratio" del comma 3, quale sopra riassunta, volta a dare rilievo al fatto che l’immobile oggetto del trasferimento si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Nel caso di specie, la possibilità di edificare, esistente in fieri al momento della registrazione dell’atto di trasferimento (essendo stato dato inizio, giusta l’accertamento della CTR, con l’istanza del 3.8.2001 all’iter formativo del necessario "programma integrato di intervento"), deve ritenersi divenuta concreta con la definitiva stipula della convenzione: per effetto di questa ed alla medesima data, deve, quindi, ritenersi verificato uno dei presupposti richiesti dalla norma per il riconoscimento del beneficio fiscale da essa previsto (l’effettiva edificazione nel quinquennio successivo non è contestata).

Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili. Il primo di essi perchè prospetta una carenza di motivazione in diritto (sull’inesistenza di un presupposto della disposizione agevolatrice), che costituisce un vizio, in sè, irrilevante ai fini della cassazione della sentenza impugnata, soccorrendo, in tal caso, il potere della Corte di procedere, ex art. 384 c.p.c., ad integrazione e correzione della motivazione, quando la sentenza stessa sia pervenuta ad una soluzione giuridicamente corretta. Il quarto motivo difetta, invece, di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato quali passaggi della certificazione del Comune di Grosseto non sarebbero stati valutati dalla CTR nell’affermare, in tesi erroneamente, che la destinazione urbanistica delle aree era riferita ad epoca antecedente l’atto di trasferimento.

Il ricorso va, in definitiva, respinto. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 05-08-2011, n. 31323

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo dichiarava non luogo a procedere, perchè l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela, nei confronti di S.S. accusata di aver consumato il furto di un barattolo di crema e di un deodorante, sottrraendoli dagli scaffali del supermercato " (OMISSIS). Il giudicante osservava che: 1) nella concreta fattispecie – secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il giudicante stesso affermava di aderire – doveva ritenersi insussistente l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede contestata dal P.M., trattandosi di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di dispositivo antitaccheggio (nella sentenza veniva in particolare richiamata la decisione n. 38716/09 della Seconda sezione penale di questa Corte); 2) si verteva pertanto in ipotesi di furto semplice perseguibile a querela; 3) mancava la presentazione di valida querela non potendo ritenersi tale quella presentata da tale Z.G. qualificatosi come responsabile del supermercato "(OMISSIS)", senza allegare nè semplicemente affermare la qualifica di legale rappresentante del supermercato stesso: al riguardo, il giudicante richiamava la decisione n. 15370/05 di questa stessa Quarta Sezione secondo cui nel caso di furto in danno di un esercizio commerciale, il legale rappresentante della società deve indicare nel verbale di denunzia alla Polizia Giudiziaria la propria specifica qualità, non essendo sufficiente, affinchè la richiesta di procedere penalmente abbia valore di querela, che egli si definisca direttore dell’esercizio commerciale.

Avverso l’anzidetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, chiedendone l’annullamento.

Rileva il ricorrente quanto segue: a) a fronte della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio di S.S. e S.D. per i reati agli stessi contestati, il GUP ha deciso di separare la posizione della prima avendo ritenuto il reato alla stessa ascritto improcedibile per mancanza di querela, una volta ritenuta insussistente l’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede; b) in realtà, come rilevabile dalla lettura delle imputazioni elevate ai prevenuti, il fatto riferito alla S. sarebbe stato male inquadrato nella stessa richiesta di rinvio a giudizio, posto che dalla descrizione dei fatti emergerebbe una condotta concorsuale tra i due soggetti, palesandosi l’intervento del S. – giunto sul posto, nell’immediatezza del furto consumato dalla S., a bordo di un’auto, rivolgendosi quindi contro il personale del supermercato con frasi minacciose -finalizzato ad offrire una via di fuga alla S., come peraltro evidenziato dallo stesso GUP; c) una condotta dei correi priva di ogni connessione – quale descritta dal P.M. -non coglierebbe l’evidente nesso unitario esistente tra i comportamenti dei prevenuti evidentemente diretti, con divisione dei compiti, alla sottrazione di beni in danno del supermercato " (OMISSIS)"; d) in presenza di un’erronea contestazione da parte del P.M., non sanata neppure ai sensi dell’art. 423 c.p.p., il GUP, una volta preso atto della diversità del fatto contestato, avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti per un loro più completo riesame e per una conseguente rivalutazione degli elementi di correità.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

In primis mette conto sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è da attribuire al GUP la decisione di separare la posizione di S.S. da quella di S. D., posto che è stato il P.M. ad esercitare l’azione penale formulando il capo di imputazione così come riportato nell’epigrafe dell’impugnata sentenza. Di tal che, la separazione delle due posizioni, con l’attribuzione delle diverse imputazioni contestate rispettivamente agli imputati è stata frutto di una Delib. opzione del P.M. quale titolare dell’azione penale cui il GUP ha ritenuto di attenersi. Nè la formulazione del capo di imputazione quale risultante da detta opzione – vale a dire la contestazione del furto alla S.S. e della rapina impropria al S.D. – si presenta di per sè contraddittoria o illogica tenuto conto del dinamico svolgimento dei fatti (l’intervento del S. risulta avvenuto successivamente alla consumazione del furto). La prospettazione del ricorrente richiederebbe un apprezzamento di merito, quale conseguenza della valutazione delle circostanze fattuali della vicenda, non consentito in questa sede di legittimità, ed addirittura in sostituzione dei poteri del P.M. nel concreto esercizio dell’azione penale. In buona sostanza, nella concreta fattispecie, ove si volesse seguire il ragionamento del P.G. ricorrente, il GUP non avrebbe dovuto limitarsi ad una (mera) diversa qualificazione giuridica di un fatto già cristallizzato in tutti i suoi elementi e tale da rimanere immutato nel capo di imputazione come articolato dal P.M. (diversa qualificazione giuridica che ben rientra nei poteri del Giudice dell’udienza preliminare: così, "ex plurimis", Sez 3, n. 1803 del 01/12/2010 Ud. – dep. 20/01/2011 – Rv.

249334); ma avrebbe dovuto addirittura modificare l’imputazione, così dando vita ad un provvedimento abnorme, trattandosi di una facoltà che rientra invece nell’esclusivo potere del P.M. ai sensi dell’art. 423 c.p.p., comma 1, (Sez. 4, n. 22632 del 07/04/2005 Cc. – dep. 16/06/2005 – Rv. 231790), potere che nel caso in esame il P.M. ha evidentemente ritenuto di non dover esercitare: "Il decreto che dispone il giudizio, con il quale il giudice modifica l’imputazione aggiungendo altri fatti criminosi, è abnorme e dunque impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione, perchè si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale in ragione dell’atipicità e stranezza del suo contenuto. La modifica dell’imputazione è, infatti, atto di esercizio dell’azione penale, che è un potere- dovere attribuito esclusivamente al P.M." (in termini, Sez. 4, 22632 del 07/04/2005 Cc. – dep. 16/06/2005 – Rv. 231790).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 7764 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la ditta ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe con i quali, in seno allo speciale procedimento di attuazione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, è stato autorizzato il progetto presentato da T. per lo spostamento sulla proprietà della ricorrente di un sostegno (n. 120) prima posizionato sulla proprietà finitima per la realizzazione di due tratti di linea elettrica interrata, assumendo di avere presentato due soluzioni alternative di progetto e lamentando la mancata istruttoria e la violazione dell’art. 121 del T.U. n. 1775/1933, per non avere T. adeguatamente valutato le osservazioni e considerato il danno procurato alla proprietà e alle attività agricole in essa esercitate;

Ritenuto che la prima censura è inammissibile nella parte in cui pretende di introdurre un sindacato giurisdizionale sul merito della scelta effettuata in seno al procedimento che ha condotto all’autorizzazione impugnata (non potendo il giudizio di mera legittimità essere esteso a valutazioni tecnico discrezionali che attengono a profili di opportunità ed adeguatezza delle soluzioni tecniche prescelte), e infondata nella parte in cui lamenta l’insufficienza dell’istruttoria e l’erroneità degli elementi di fatto posti a sostegno della determinazione adottata;

Ritenuto, infatti, che, come risulta dagli atti del procedimento, in seno all’istruttoria procedimentale sono state ripetutamente esaminate e vagliate le osservazioni proposte dalla ricorrente e le diverse soluzioni progettuali presentate e sono state esplicitate le ragioni per le quali la soluzione prescelta è stata comunque considerata quella che contempera al meglio le diverse esigenze pubbliche e gli interessi dei privati coinvolti dall’azione amministrativa;

Ritenuto che i menzionati approfondimenti istruttori hanno trovato collocazione e completa articolazione in seno ad una conferenza di servizi all’uopo indetta e, successivamente in esito ad ulteriori richieste di approfondimento sollecitate dal Comune di Lugo, cosicchè appare palesemente infondata la lagnanza di carenza o insufficienza dell’istruttoria proposta, mirando piuttosto la ricorrente, dietro lo schermo dell’asserita carenza istruttoria, a sollecitare un riesame nel merito delle valutazioni tecniche espletate in sede procedimentale;

Ritenuto, peraltro, che la soluzione tecnica prescelta, ed approvata dallo stesso Ministero in sede di autorizzazione, appare immune da profili di manifesta irragionevolezza o illogicità in base alle seguenti considerazioni:

) il progetto in questione non si è risolto nel mero spostamento di un sostegno da una proprietà privata ad un’altra finitima, avendo implicato piuttosto la realizzazione di un tratto di linea in cavo interrato con la conseguente realizzazione di un nuovo e diverso sostegno di transizione da linea aerea a linea in cavo, con la demolizione di un tratto di linea aerea e dei relativi vecchi sostegni (fra cui quello situato nella proprietà Gagliardi) con caratteristiche tecniche affatto differenti da quello di nuova costituzione;

) la soluzione prescelta è coerente con la natura e la finalità del progetto, posizionando il sostegno alla prima intersezione stradale successiva al punto in cui la linea aerea viene trasformata in linea interrata, e consente di limitare l’altezza del sostegno e di evitare che la linea aerea attraversi la viabilità comunale;

) risponde all’esigenza di garantire l’abbattimento di un maggior tratto della linea aerea esistente, anche per ragioni di salvaguardia della compatibilità ambientale e paesaggistica del progetto;

Ritenuto ancora che anche le motivazioni addotte da T. per rigettare le osservazioni proposte dalla ricorrente non appaiono manifestamente illogiche e/o razionali, anche perché dette osservazioni evidenziano problemi di compatibilità con le finalità perseguite, e sopra menzionate, implicando il posizionamento del sostegno al di là della strada e l’attraversamento della sede stradale con la linea aerea oppure un prolungamento dell’interramento lungo la via comunale e il collocamento del sostegno in una diversa posizione maggiormente impattante sul paesaggio circostante, con notevole aumento dei costi;

Ritenuto ancora che T. ha proposto soluzioni realizzative del progetto che consentono la riduzione del rischio, paventato dalla ricorrente, di danno connesso alla riproduzione di parassiti che diffondono il "legno nero";

Ritenuto anche che, alla stregua delle superiori osservazioni non è possibile accedere alla richiesta istruttoria, di consulenza tecnica d’ufficio, volta all’inammissibile riesame, in sede giurisdizionale, delle soluzioni tecniche alternative proposte dalla ricorrente;

Ritenuto che sono infondati anche i successivi motivi di ricorso con i quali la ricorrente insiste nel lamentare la mancata considerazione delle soluzioni alternative offerte, considerato anche che la normativa CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) invocata non assume carattere cogente e non riguarda in maniera specifica la fattispecie per cui è causa, e la mancata convocazione di una ulteriore conferenza di servizi sarebbe risultata inutile attesa la completezza dell’istruttoria espletata;

Ritenuto ancora che il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1 sexies della legge n. 290/2003 non determina l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione tardivamente adottato, potendo al più lasciar ipotizzare una responsabilità per danno da ritardo nei confronti del soggetto istante;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso è infondato e va rigettato mentre le spese di lite possono essere compensate fra le parti in ragione della natura della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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