Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 12004 Accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di avvisi di rettifica ai fini IVA emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza;

Rilevato che il ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, si fonda su un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta la nullità dell’atto di appello in quanto non notificatole nè direttamente, nè nel domicilio eletto;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto risulta che l’appello sia stato notificato ad A.C. ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la stessa ha sottoscritto l’avviso di ricevimento: sicchè nella migliore delle ipotesi ci si potrebbe trovare di fronte ad una nullità della notifica in quanto eseguita direttamente alla contribuente (non a mani proprie) e non nel domicilio eletto presso il proprio difensore, nullità che comporta la presunzione iuris tantum della conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto, per legittimare la proposizione del ricorso oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 327 c.p.c.. Questa prova non risulta essere in alcun modo fornita dalla ricorrente (ed anzi la notifica ex art. 140 c.p.c. e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento evidenziano una ben diversa situazione);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2,500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2792

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’atto impugnato, il quale ha respinto l’istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro (presentata dal ricorrente il 13.1.2010 e successiva a dimissioni per gravi motivi familiari accolte con decreto del 21 ottobre 2009) in base alle seguenti considerazioni:

1. L’Amministrazione ha ampia discrezionalità in materia di riammissioni in servizio;

2. Qualsiasi assunzione di personale deve essere autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e alla data dell’atto impugnato l’autorizzazione già rilasciata era stata interamente utilizzata; mentre per quanto riguardava le future assunzioni la prossima autorizzazione della Funzione pubblica era attesa per il corrente anno ed era relativa a 95 vigili del fuoco, ed avrebbe imposto all’Amministrazione di attingere solo dalla graduatoria degli idonei della procedura selettiva per la stabilizzazione del personale volontario;

Considerato che nessuna delle censure del ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che la risposta alla istanza di riammissione è stata fornita oltre il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 135 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e che dunque si è formato il silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, va respinta perché quel termine, in mancanza di espressa comminatoria di legge, è ordinatorio (v. art. 152, c.p.c.), e l’articolo 20 della legge n. 241/1990 si riferisce al "rilascio di provvedimenti amministrativi", nel cui novero non può ricomprendersi un provvedimento su istanza di riammissione in servizio;

– la censura la quale lamenta una violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto va respinta ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, perché dalla motivazione dell’atto impugnato e dai dati rilevabili dal riscontro dell’Amministrazione al provvedimento istruttorio del T.a.r. risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

– la censura la quale lamenta che ai sensi del citato articolo 135, d.lgs. n. 217/2005 – e diversamente da quanto previsto dall’art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – non sussiste ampia discrezionalità nel decidere sulla riammissione in servizio ma basta la sussistenza dei tre presupposti indicati nella disposizione (art. 135 citato, comma 3: disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente; positivo accertamento dell’idoneità psicofisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute) va respinta perché ai sensi della invocata disposizione la sussistenza di quei presupposti è condizione necessaria, ma non sufficiente per la riammissione, essendo quest’ultima subordinata anche alla concreta situazione dell’Amministrazione riammittente (come esposto nell’atto impugnato) e alla sua valutazione, che risulta assai discrezionale anche nella previsione dell’art. 135 del decreto legislativo n. 217/2005;

– la censura la quale lamenta contraddittorietà nella motivazione del diniego va respinta perché le ragioni del diniego (sopra riportate) non risultano contraddittorie e la relativa motivazione indica chiaramente il percorso logicogiuridico seguito dall’Amministrazione nel formulare l’atto impugnato;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Ritenuto peraltro che la lesività dell’atto impugnato concreti giusti motivi perché, ai sensi dell’articolo 92 del codice di procedura civile, le spese di giudizio siano compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-04-2011, n. 3446 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- I ricorrenti hanno presentato domanda di iscrizione per i propri figli alla classe l^ elementare dell’Istituto Scolastico Raffaele Lambruschini, sede di via Bellingeri n. 2, per l’anno scolastico 20102011, con espressa richiesta di fruire dell’orario a tempo pieno.

1.1.- Espongono, in fatto, che:

– il predetto Istituto ha suddiviso gli alunni ammessi alla 1^ elementare nelle sezioni "A" e "B", mediante pubblicazione di due elenchi affissi presso la sede suddetta in data 8 settembre 2010, collocando nella sezione "A" gli alunni che usufruiranno del tempo pieno (40 ore settimanali) per l’intero ciclo scolastico, mentre nella sezione "B" coloro che ne usufruiranno solo per l’anno scolastico 20102011,

– i figli dei genitori ricorrenti sono stati tutti collocati nella sezione "B", con conseguente garanzia del tempo pieno solo per l’anno in corso;

– l’ Istituto rendeva nota la circostanza solo alla data dell’8 settembre 2010, in occasione della pubblicazione degli elenchi degli alunni ammessi alla 1^ elementare, tramite postilla aggiunta a penna sull’elenco degli alunni collocati nella sezione "B", ove veniva annotato testualmente che i suddetti alunni, a differenza di quelli collocati nella sezione "A", avrebbero usufruito dell’orario settimanale di 40 ore "esclusivamente per l’anno scolastico 20102011";

– detti elenchi tuttavia non possono considerasi delle graduatorie, in quanto si limitano ad indicare le generalità degli alunni ammessi, collocati in ordine alfabetico nelle due sezioni, senza specificare né l’ordine di arrivo né i punteggi attribuiti a ciascuno di essi;

– gli stessi elenchi non specificano le motivazioni dell’assegnazione degli alunni alle sezioni "A" e "B", né i criteri in base ai quali la graduatoria sarebbe stata redatta, diversamente da quanto lo stesso Istituto ha posto in essere con riferimento agli alunni ammessi al tempo pieno nella Sede Centrale, in relazione ai quali, l’Istituto pubblicava ai primi di luglio del 2010 la graduatoria con gli ammessi alla 1^ elementare, con l’indicazione dell’ordine di arrivo nonché dei singoli punteggi attribuiti;

– sulla base di detta graduatoria, poi, correttamente, lo stesso Istituto ha provveduto (per gli alunni della sede centrale) alla composizione delle classi, assegnando gli alunni alle sezioni a tempo pieno nei limiti della disponibilità dei posti, secondo l’ordine di arrivo nella graduatoria;

– gli elenchi di composizione delle classi, formati nella maniera appena detta, sono stati infine affissi nella bacheca della scuola ai primi di settembre del 2010; mentre diversamente, per quanto riguarda gli alunni della sede distaccata di via Bellingeri, l’Istituto ha provveduto a pubblicare gli elenchi delle classi sezioni "A" e "B" appena 5 giorni prima dall’inizio delle lezioni, impedendo di fatto agli odierni ricorrenti di valutare liberamente la possibilità di iscrivere i propri figli in altre scuole che avrebbero garantito il tempo pieno per l’intera durata del ciclo scolastico;

– gli odierni ricorrenti richiedevano in varie occasioni all’Istituto scolastico delucidazioni in merito ai criteri seguiti per stilare gli elenchi per la formazione delle due classi (inoltrando raccomandate aa/rr n. 139346732123 e n 139346732156 indirizzate rispettivamente all’Istituto scolastico Raffaele Lambruschini e al Direttore Ufficio Scolastico Regionale del Lazio) senza ricevere riposta, così vedendosi costretti a presentale formale istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di acquisire copia autentica degli atti in epigrafe indicati;

– il 119° Circolo Didattico "Raffae1e Lambruschini", con missiva prot 5237/B19 del 18.10.2010, recapitata a mano lo stesso giorno, (Doc. 5), senza fornire giustificazione alcuna, rifiutava di esibire i documenti richiesti e si limitava solo a produrre, per estratto, copia del verbale ove sono indicati i criteri di precedenza per l’ammissione alla scuola primaria;

– lo stesso Istituto forniva giustificazioni (asseritamente inadeguate) in merito al fatto che la graduatoria non era stata pubblicata al 31 agosto 2010 motivando testualmente che "il precedente Dirigente scolastico non aveva ritenuto necessaria l’affissione della stessa ", che "la formazione delle classi era comunque avvenuta sulla base della graduatoria suddetta" ed, inoltre, che "il passaggio di alunni dalla sezione B alla sezione A è stato effettuato su richiesta ed accordo dei genitori interessati";

– il 18 ottobre 2010 pertanto, non ricorrendo alcun motivo di limitazione all’accesso agli atti di cui all’art. 22 e ss. della legge 241 del 1990, si è formato il silenzio diniego avverso il quale gli odierni istanti sono legittimati a ricorrere in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art.116, comma 1, del d.lgs. 104/2010.

1.3.- Deducono, in diritto, violazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 241/1990, nonché violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Premettendo di essere titolari di un interesse, concreto ed attuale, finalizzato alla tutela di propri interessi legittimi, in ordine alla conoscenza dei documenti indicati nell’istanza di accesso, si dolgono i ricorrenti del fatto che l’Istituto scolastico non avrebbe provveduto all’ostensione dei documenti richiesti, limitandosi a fornire, per estratto, copia di un documento non richiesto, ossia del verbale della delibera n. 28 prot. 626 del 27 gennaio 2010 di fissazione dei criteri di precedenza per l’ammissione alla classe 1^ elementare in caso di domande in esubero.

1.4.- L’amministrazione scolastica ha depositato relazione documentata recante la data del 24 gennaio 2011 riferendo in ordine alla richiesta di accesso avanzata dai ricorrenti.

1.5. La difesa dei ricorrenti ha controdedotto in merito al contenuto di detta relazione e il ricorso è stato trattenuto nella camera di consiglio del 3 febbraio 2011.

2.- La richiesta di accesso alla documentazione come formulata dai ricorrenti all’Istituto Scolastico "R. Lambruschini", nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sugli alunni iscritti alla classe 1^ elementare di detto Istituto, è stata formulata con riferimento ai seguenti atti:

o Verbale di Codesto Istituto o altro idoneo documento in cui sono indicati i criteri per l’assegnazione degli alunni alle sezioni A e B della 1t elementare di Codesto Istituto, sede di Via Bellingeri n. 2;

o Graduatoria con i punteggi attribuiti a ciascun alunno sulla base dei criteri anzidetti;

o Documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi, sulla base della quale è stata stilata l’ anzidetta graduatoria.

o Verbale di Codesto Istituto, o altro idoneo documento, relativo alla seduta in cui si è proceduto alla verifica degli anzidetti documenti, all’attribuzione dei punteggi ed alla redazione della graduatoria

o Verbale di codesto Istituto, o altro idoneo documento con cui si è disposto il passaggio di alcuni alunni, inizialmente collocati nella sezione B, alla sezione A.

L’Istituto scolastico, nella relazione in data 24 gennaio 2011 diretta all’Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto presente di avere inviato alla sig.ra Gariglia, indicata quale genitore deputata a ritirare la documentazione richiesta, copia del verbale del 27 gennaio 2010 "in cui sono indicati i criteri per l’assegnazione degli alunni alle classi a T.P sezioni A e B".

In relazioni alle ulteriori richieste, contenute nell’istanza di accesso, ha svolto poi le argomentazioni che si ritiene opportuno riportare per extenso qui di seguito:

"Rispetto alla graduatoria di plesso, nulla è stato esposto all’Albo. Pertanto la sottoscritta ha fatto cercare dal personale amministrativo la graduatoria delle prime del plesso Bellingeri ed è stata trovata una graduatoria che non era controfirmata dalla Dottoressa Claudia Gabbianelli, Dirigente dell’Istituto fino al precedente anno scolastico. Consultata telefonicamente la Dirigente confermava di non avere esposto la graduatoria. La composizione delle classi 1 sez. A e i sez. B, era stata stilata, nella seconda settimana di settembre, dalle insegnanti delle quinte uscenti di Bellingeri, sulla base di quest’unica graduatoria esistente.

Poiché la graduatoria non aveva una veste ufficiale in quanto non controfirmata, la sottoscritta ha ritenuto di accettare quello che era stato stabilito dalla precedente Dirigenza e di conseguenza, vista l’urgenza di predisporre le classi prime per dare inizio il 14 settembre alle lezioni, i relativi elenchi sono stati composti nella seconda settimana di settembre, data di rientro in servizio per l’anno scolastico 2010/2011 del corpo docente del Circolo.

La graduatoria con i punteggi attribuiti a ciascun alunno, non è stata consegnata ai ricorrenti genitori in quanto non era un documento ufficiale, perché né controfirmato dalla Dirigente precedente, né protocollato, né esposto all’albo della Scuola.

Rispetto alla terza richiesta dei genitori "Documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi, sulla base della quale è stata stilata l "anzidetta graduatoria" la sottoscritta non ne è mai venuta in possesso perché non rilevabile da nessun documento agli atti della scuola pur avendo la stessa ordinato un’accurata ricerca.

Rispetto alla quarta richiesta del "Verbale di Codesto Istituto, o altro idoneo documento, relativo alla seduta in cui si è proceduto alla verifica degli anzidetti documenti, all’attribuzione dei punteggi ed alla redazione della graduatoria". Non risulta né agli atti né da testimonianze raccolte che si sia proceduto alla verifica dei documenti in quanto a tutt’oggi non esistenti.

Rispetto alla quinta richiesta "Verbale di codesto Istituto, o altro idoneo documento con cui si è disposto il passaggio di alcuni alunni, inizialmente collocati nella sezione B, alla sezione A" non è

stato fornito nessun documento sempre per lo stesso motivo che la graduatoria degli alunni delle due classi non era, in realtà, un documento ufficiale. Però ai fini della memoria per la difesa, si allega la suddetta graduatoria e i primi elenchi esposti delle classi i A e i B. Gli spostamenti di alunni effettuati sono così di seguito documentati: N. 11 della graduatoria Santini Lorenzo Daniele originariamente in elenco in i A, ha chiesto il cambio consensuale con l’alunna Fabbri Eleonora originariamente in elenco in I B. (Allegato 4) Richiesta di spostamento della madre WOICU mirala

N. 38 della graduatoria Fabbri Eleonora, originariamente in elenco i B chiede contestualmente il cambio consensuale con l’alunno Santini Lorenzo Daniele.

In base alle richieste, contenute negli Allegati 4 e 5, gli elenchi sono stati modificati e sono tutt" ora vigenti.

3.- Tanto premesso deve pervenirsi, in adesione alla prospettazione svolta in ricorso, che l’Istituto scolastico resistente non ha in larga parte adempiuto alla richiesta di accesso alla documentazione avanzata dai ricorrenti, pur con le seguenti e opportune puntualizzazioni.

Va ammesso, in adesione alla prospettazione svolta in ricorso, che l’unico documento esibito dalla scuola, e cioè il verbale del Consiglio di Circolo del 27 gennaio 2010 (contenente i criteri per l’assegnazione degli alunni) non corrisponda alla richiesta specificatamente formulata dai richiedenti i quali avevano domandato di conoscere "i criteri per l’assegnazione degli alunni alle sezioni A e B della 1^ elementare" dell’Istituto, sede di Via Bellingeri n. 2"; invero, il precitato verbale non fa riferimento ai criteri per l’assegnazione alle due Sezioni ma si limita a deliberare i punteggi di precedenza previsti "per l’ammissione alla scuola primaria" (come peraltro recita l’intitolazione del relativo ordine del giorno, al punto 4.).

Rispetto "alla graduatoria di plesso", il documento non è stato esibito, e ciò costituisce violazione del diritto di accesso, non rilevando – secondo quanto riferito nella relazione del dirigente scolastico – che la graduatoria "non aveva veste ufficiale in quanto non controfirmata".

Rammenta in proposito il Collegio che l’istituto dell’accesso agli atti è mirato all’acquisizione di documentazione da parte di "chiunque vi abbia interesse per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22 l. 241/1990); documentazione che si trovi comunque nella disponibilità dell’amministrazione, a cui viene richiesta, esulando – in ordine all’esercizio dell’accesso – "la veste formale" degli atti da esibire.

In altre parole, il documento obiettivamente esistente agli atti dell’amministrazione va comunque esibito, e sul suo rilascio non può minimamente influire il giudizio dell’amministrazione onerata sul valore e/o incidenza formale del documento medesimo (giudizio e valutazione rimessi in prospettiva agli istanti nelle eventuali sedi di tutela).

Va poi rammentato, ciò pacificamente desumendosi dall’istituto di accesso agli atti, che questi sono ostensibili se esistenti non essendo ovviamente predicabile l’esibizione di atti che non risultano formati; ciò vale in particolare per gli atti di cui alla prima, terza, quarta e quinta richiesta di accesso, in relazione ai quali l’Istituto scolastico ne ammette, in buona sostanza, l’inesistenza.

Fermo il fatto che della mancata predisposizione di tali atti non possono in questa sede formularsi doglianze, come inclina la difesa dei ricorrenti con la memoria del 14 febbraio 2011 (gli apprezzamenti del caso potranno svolgersi in una diversa ed eventuale impugnativa che riguardi il comportamento dell’amministrazione scolastica nella vicenda), è però certo – e questo è censurabile – che l’Istituto scolastico destinatario della richiesta di accesso avrebbe dovuto, per un elementare canone di buona amministrazione, comunicare agli istanti che non poteva assicurare l’accesso agli atti per la semplice ragione che essi non erano esistenti.

4.- In definitiva, il ricorso va accolto nei limiti desumibili dalla motivazione e va ordinato al legale rappresentante dell’Istituto Scolastico "R. Lambruschini" l’esibizione della richiesta graduatoria (seconda delle richieste formulate).

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, e per l’effetto ordina al legale rappresentante del 119 Circolo Didattico "R. Lambruschini" di Roma di disporre a favore dei ricorrenti l’esibizione della documentazione denegata, specificatamente individuata in parte motiva, al fine di consentirne l’estrazione di copia;

– assegna per l’adempimento il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione;

– condanna l’amministrazione scolastica inadempiente alle spese di lite quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e C.P.A, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 4058

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dizio con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento del 18/02/11 con cui l’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi ha respinto la richiesta di visto d’ingresso presentata dal predetto;
Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con un’unica censura il ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato per erroneità dei presupposti;

Ritenuta l’infondatezza della censura in esame;

Considerato, in particolare, che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto in ragione dell’avvenuto inserimento del nominativo del ricorrente nel Sistema Informativo Schengen (S.I.S.) come persona inammissibile nello spazio Schengen;

Considerato che, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, la segnalazione nel S.I.S. comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d’ingresso con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalità in capo all’amministrazione come, del resto, già statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (tra le altre TAR Lazio – Roma n. 1443/09; 552/08; n. 9953/04);

Rilevato che l’opzione ermeneutica in esame risulta confermata dall’art. 5 comma 1° lettera b) della Convenzione di Schengen e dall’art. 5 del Reg. CE n. 562/06 secondo cui l’ingresso nel territorio dei Paesi aderenti è concesso allo straniero a condizione che lo stesso non sia segnalato ai fini della non ammissione;

Considerato, pertanto, che la segnalazione nel sistema S.I.S. costituisce, secondo la Convenzione di Schengen ed il Reg. CE n. 562/06, ragione necessaria e sufficiente per negare il visto d’ingresso allo straniero che sia interessato dalla stessa;

Considerato, per altro, che eventuali diritti dell’interessato all’accertamento della correttezza dell’inserimento del suo nominativo nel S.I.S. possono essere fatti valere nell’ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall’art. 111 della Convenzione di Schengen;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.