Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 25-05-2011, n. 20934 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – L.S. ricorre contro ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza del GIP che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.p., con la misura meno grave degli arresti domiciliari, per incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione.

Il Tribunale, preso conto di accertamento neurologici, tentativo di suicidio, ulteriore visita psichiatrica, rimarcava che la perizia disposta dal GIP diagnosticava "sindrome ansiosa depressiva".

E ne disponeva altra che diagnosticava "disturbo dell’adattamento con ansia ed umore depresso misti" affermando oltre alla "necessità di grande sorveglianza, trattamenti psicofarmacologici sotto frequenti controlli clinici per monitorare l’evoluzione".

Da tanto traeva bensì che la struttura penitenziaria era già stata inefficiente ma rifacendosi a principio giurisprudenziale (Cass Sez. 6, n. 34433/2010 – conf. a Sez. 1. n. 12716/08) che, ferma la compatibilità, si poteva ora provvedere in maniera idonea a controlli e terapie.

Il ricorso (Avv. S. Lombardo) deduce "violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 bis – vizio di motivazione". Al di là del principio astratto cui si è attenuto, il Tribunale ha travisato le esigenze concrete, perchè "si è di fronte ad gravissima infermità psichica tale da rendere severamente afflittiva la sottoposizione dell’indagato a misura cautelare in carcere". 2 – Il ricorso è al limite del consentito, investendo il merito e comunque infondato.

Non è possibile seguirlo nella formulazione di giudizio alternativo circa l’infermità psichica del ricorrente, sfociante nell’asserto apodittico di incompatibilità.

Si può solo controllare se l’ordinanza risulti compiuta nel prender conto di diagnosi e terapie necessarie e coerente nel ritenerle queste praticabili in istato di detenzione, eventualmente ricorrendo ad "idonee strutture penitenziarie" (cfr. Cass., Sez. 5, n 2297/08).

Nella specie il ragionamento risulta fondarsi sul ripetuto accertamento disposto dallo stesso Tribunale, che da lettera e senso delle parole inferisce che controllo e cura prospettati per l’indagato possono essere attuati persino nello stesso Istituto di detenzione nel quale pure in origine non si era prestata la dovuta attenzione alle sue reali condizioni.

A questa conclusione è giunto dimostrando la sostanziale convergenza degli accertamenti operati. Sicchè la decisione risulta incensurabile.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento: manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 08-06-2011, n. 23088 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 15 marzo 2010, la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 24 aprile 2008, con cui gli imputati erano stati condannati, in concorso tra loro e con il vincolo della continuazione, per i reati di cui all’art. 480 c.p. e D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), e ha rideterminato, in diminuzione, le pene inflitte.

2. – Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.

2.1. – M.P. e Ma.Si., in particolare, deducono: 1) l’erronea interpretazione della L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3, il quale – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’appello – non richiederebbe, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, la produttività dell’azienda agricola, ma solo la disponibilità da parte della stessa di una determinata quantità di terreni; 2) la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la simulazione dei contratti di affitto dei terreni oggetto di causa; 3) la violazione dell’art. 49 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, perchè la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che la simulazione dei contratti d’affitto dei terreni ha costituito il presupposto del rilascio di permessi di costruire illegittimi, con la conseguenza che tale simulazione integrerebbe un reato impossibile, quale è il falso in atti invalidi; 4) la violazione del’art. 65 c.p., perchè la Corte d’appello avrebbe integrato la motivazione della sentenza di primo grado, affermando che la pena base da questa individuata era comprensiva delle attenuanti generiche e, così facendo, avrebbe implicitamente violato il divieto della reformatio in peius e disatteso gli specifici gravami degli imputati sul punto; 5) quanto all’imputato Ma., la violazione dell’art. 135 c.p., per avere la Corte errato nel ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva; 6) quanto a M., la violazione dell’art. 81 c.p., perchè la pena base per la violazione più grave sarebbe stata aumentata, oltre che per ciascuna delle altre violazioni, di nuovo anche per la violazione più grave.

2.2. – Con il ricorso di Ma.Pa. e C.R. si deducono: 1) l’erronea interpretazione della L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3 e la carenza di motivazione, sul duplice rilievo che tale disposizione consentirebbe di realizzare costruzioni in presenza dell’impegno degli imprenditori agricoli ad adibirle ad abitazione per sè, i familiari o i collaboratori nell’impresa e che, nel caso di specie, un tale impegno vi sarebbe stato; 2) la manifesta illogicità della motivazione circa l’intrapresa di lavori di trasformazione urbanistica, lavori che, quanto all’immobile di cui al permesso di costruire n. 152 del 2004 non sarebbero mai stati iniziati; 3) la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la simulazione dei contratti di affitto dei terreni oggetto di causa, con particolare riferimento alla mancata considerazione del fatto che le clausole sintomatiche della simulazione sarebbero comunque soggette a sostituzione automatica, trattandosi di clausole inderogabili, nonchè la mancata considerazione di prove decisive sul punto; 4) la carenza e manifesta illogicità della motivazione circa l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, in presenza di una normativa regionale (la L.R. n. 24 del 1985, art. 2) di difficile interpretazione; 5) la violazione dell’art. 49 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, per ragioni analoghe a quelle riportate sub 2.1.3); 6) la violazione dell’art. 65 c.p., per ragioni analoghe a quelle riportate sub 2.1.4); 7) la violazione dell’art. 135 c.p., per ragioni analoghe a quelle riportate sub 2.1.5); 8) l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la sentenza avrebbe escluso sul presupposto che la pena pecuniaria non sarebbe compatibile con tale beneficio.

2.3. – Con un secondo ricorso presentato unitamente con il suo difensore avv. Martellato, l’imputato M.P. deduce: 1) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, lett. c), perchè la Corte avrebbe confiscato un immobile di proprietà di terzi estranei ai fatti, senza motivazione sulla loro partecipazione alla lottizzazione abusiva; 2) motivi analoghi a quelli già dedotti da lui stesso con il primo ricorso e da altri ricorrenti.

2.4. – In prossimità dell’udienza, l’avv. Martellato, difensore di M.P., ha presentato istanza di rinvio della trattazione del processo, sostenendo di essere impegnato lo stesso giorno come difensore della persona offesa presso il Tribunale di Trani, sezione di Barletta.
Motivi della decisione

3. – Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza presentata dall’avv. Martellato, perchè la circostanza che il difensore sia impegnato in altro processo – posta a fondamento di detta istanza – non risulta sufficientemente provata.

L’istante si è, infatti, limitato a inviare per fax a questa Corte la copia di un decreto di citazione diretta a giudizio, dal quale risulta che egli è difensore della persona offesa in un procedimento davanti al Tribunale di Trani, la cui prima udienza era fissata per il 22 febbraio 2011, senza produrre copia del provvedimento di rinvio dell’udienza alla data odierna. Tale rinvio risulta solo riportato in una comunicazione informale giunta all’istante per e mail da altro studio legale; comunicazione evidentemente inidonea a costituire prova dell’effettiva fissazione dell’udienza di fronte al Tribunale.

4. – Nel merito: i ricorsi di Ma.Pa., M. S. e C.R. sono infondati e devono essere rigettati;

il ricorso di M.P. è solo parzialmente fondato.

5. – Deve premettersi che i reati di falso e lottizzazione abusiva accertati dalla sentenza censurata sono consistiti nell’avere simulato contratti d’affitto di fondi rustici allo scopo di realizzare le condizioni – fissate per gli imprenditori agricoli dalla L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3 – per beneficiare della possibilità di edificare case di abitazione in zona rurale, e nell’avere in parte realizzato detta edificazione.

Le condizioni previste dal citato art. 3 sono, in sintesi, le seguenti: a) che l’edificazione sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, singolo o associato e degli addetti all’azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa; b) che l’edificazione costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo e sia istituito un vincolo di destinazione d’uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione dello strumento urbanistico; c) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le superfici minime, con gli indici di densità edilizia analiticamente elencati e disciplinati dallo stesso articolo.

5.1. – I motivi sub 2.1.2) e 2.2.3), relativi alla carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la simulazione dei contratti di affitto dei terreni oggetto di causa, sono infondati.

La simulazione in questione è stata ritenuta sussistente sia in primo sia in secondo grado in base a numerosi elementi univoci e concordanti, quali, in sintesi; a) l’inesistenza di un interesse imprenditoriale del C., precedente affittuario del fondo rustico di proprietà del M., a suddividerne il godimento con i due Ma. a fronte di un canone d’affitto veramente esiguo; b) l’implausibilità del fatto che la medesima esigenza abitativa nel Comune di Mussolente si tosse manifestata contemporaneamente per tutti e tre gli affittuari, con riguardo a fabbricati della stessa tipologia e volumetria; e) la singolarità del fatto che Ma.Pa. e Ma.Si., rispettivamente padre e figlio, avessero stipulato due distinti contratti di affitto anzichè uno solo, intestato al più giovane ( Si.), nonostante che il padre si limitasse ad aiutare il figlio nella conduzione dell’azienda di quest’ultimo; d) l’inesistenza di un’esigenza abitativa del C. in funzione della coltivazione del fondo a uliveto, avendo egli dichiarato a M.G. (fratello dell’imputato) che il suo reale interesse era invece quello di intraprendere una nuova attività di agriturismo intestata alla figlia; e) l’assenza di un reale interesse del C. e dei due Ma. a curare la coltivazione dell’oliveto, ricavabile dalla deposizione del teste Campagnolo che aveva messo a dimora le piante e provveduto alla loro potatura a fronte della presenza del tutto saltuaria sul fondo degli affittuari apparenti; f) l’assunzione degli oneri economici relativi alla urbanizzazione dell’area e alla costruzione dei tre fabbricati da parte del solo M., nonostante i fabbricati dovessero essere vincolati all’esclusiva destinazione abitativa dei conduttori dei fondi agricoli, con i quali non era stata neppure abbozzata la stipulazione dei relativi contratti di locazione immobiliare; g) la mancanza di qualsiasi segno esteriore di suddivisione e delimitazione in tre lotti, corrispondenti ai tre distinti contratti di affitto, dei mappali costituenti il foglio 8 destinato a uliveto, che si presentava indiviso e privo di recinzioni interne; h) la pattuizione di un canone di affitto identico per ciascun lotto, peraltro neppure corrisposto dai conduttori nè sollecitato dai proprietari fino alla lettera dell’avv. Lago inviata soltanto dopo la perquisizione eseguita dalla PG, nonostante le diversità di superficie (il terreno affittato al C., in particolare, aveva un’estensione superiore di circa un quarto a quello concesso in affitto a Ma.

S.); g) la contrarietà a qualsiasi logica economica della mancata previsione di un corrispettivo nell’atto di vincolo inaedificandi stipulato e trascritto dai consorti Lago, Toso, Zancanaro, Guarise e S.I.R. snc sui terreni di loro proprietà in favore di quelli del M., nonostante il forte deprezzamento derivatone al valore venale dei beni vincolati, per giunta dichiaratamente acquistati a fini di investimento; h) l’evidente disinteresse manifestato dai consorti Lago, Toso, Zancanaro, Guarise e S.I.R. snc per la gestione e la sorte dei contratti di affitto del fondo a uliveto di loro proprietà; i) l’estraneità della coltivazione degli ulivi all’attività agricola usuale dei consorti Ma., operanti nel settore dell’allevamento dei bovini; 1) le vicende del permesso di costruire 151/04 e del fabbricato in corso di edificazione sul terreno di relativa pertinenza (i cui lavori erano stati affidati nel giugno 2005 all’impresa Edil 2000 di F. D.), fabbricato che dopo il frazionamento catastale, il rilascio del permesso in variante 97/05 e la realizzazione delle fondamenta era stato alienato in data 11.1.06 dal M. ai coniugi F.I. (fratello del titolare della ditta appaltatrice dei lavori) e D.L., senza peraltro menzionare nell’atto di vendita il vincolo di destinazione d’uso gravante sull’immobile L.R. n. 24 del 1985, ex art. 3 in favore del conduttore del fondo ( Ma.Si.), col quale gli acquirenti non avevano pattuito alcun canone di locazione nonostante il rilevante investimento economico da essi operato e pur essendo il F. dichiaratamente a conoscenza, anche in virtù delle sue qualità professionali, che la fattispecie ricadeva nella disciplina vincolistica della L.R. n. 24 del 1985.

Tali elementi sono stati analiticamente vagliati, con risultati sostanzialmente coincidenti, sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella di secondo grado, che hanno circostanziatamente escluso ogni ipotesi di ricostruzione alternativa proposta dai ricorrenti, anche in punto di prova.

Quanto, in particolare, alla mancata considerazione del fatto che le clausole sintomatiche della simulazione sarebbero comunque soggette a sostituzione automatica, trattandosi di clausole inderogabili, i ricorrenti si sono limitati a generiche contestazioni, prospettando che i corrispettivi dei contratti e la loro durata sarebbero predeterminati dalla legislazione vigente. Tali contestazioni non inficiano la ricostruzione della simulazione operata dalle sentenze di merito, perchè potrebbero al limite riferirsi all’ipotesi – diversa da quella di specie – della contrarietà del contratto dissimulato a norme inderogabili, in una fattispecie di simulazione relativa (ad esempio, qualora le parti simulassero un comodato per dissimulare un affitto in violazione di legge). Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, invece, che la simulazione accertata nel caso di specie è una simulazione assoluta, con la quale gli imputati hanno inteso ingenerare un falso convincimento dell’autorità pubblica proprio in relazione ad elementi inderogabili del contratto di affitto simulato – quali, ad esempio, la durata o il canone – che dovevano essere, nella loro intenzione, conformi alla legge solo in apparenza.

Trovano applicazione, dunque, i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purchè tutti gravi, precisi e concordanti (Cass. civ., sez. 2, 28 ottobre 2002, n. 15160) e il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza o meno della simulazione – la quale può avere ad oggetto anche contratti regolati da discipline inderogabili di legge – costituisce un giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3899).

5.2. – I motivi di impugnazione sub 2.1.1) e 2.2.1) possono essere trattati congiuntamente. Si contesta, in particolare, l’interpretazione della L.R. Veneto n. 24 del 1985, art. 3, sul rilievo che tale articolo non richiederebbe, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire, la produttività ("vitalità") dell’azienda agricola, ma solo la disponibilità da parte della stessa di una determinata quantità di terreni e consentirebbe di realizzare costruzioni in presenza dell’impegno degli imprenditori agricoli ad adibirle ad abitazione per sè, i familiari o i collaboratori nell’impresa.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Come già osservato al precedente punto 5.1., i contratti di affitto posti in essere dagli imputati sono simulati e non possono, pertanto, costituire un valido presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Ne consegue che ogni considerazione circa il regime giuridico degli ulteriori requisiti per il rilascio di detto permesso appare superflua, in mancanza della giuridica disponibilità dei terreni oggetto di lottizzazione in capo ad affittuari imprenditori agricoli.

5.3. – Le considerazioni appena svolte valgono anche ad escludere la fondatezza del motivo sub 2.2.4), relativo alla carenza e manifesta illogicità della motivazione circa l’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, in presenza di una normativa regionale ambigua.

Da quanto appena sopra osservato, emerge, infatti, che gli imputati hanno voluto simulare la stipula di contratti di affitto dei fondi oggetto di lottizzazione, con ciò manifestando una volontà evidentemente diretta a far apparire sussistente il principale dei presupposti indicati dalla legge per l’ottenimento del titolo abilitativo, a nulla rilevando l’eventuale difficoltà di interpretazione della legislazione regionale quanto agli altri presupposti.

5.4. – I motivi sub 2.1.3) e 2.2.5) – con cui si denunciano la violazione dell’art. 49 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che la simulazione dei contratti d’affitto dei terreni ha costituito il presupposto del rilascio di permessi di costruire illegittimi, con la conseguenza che tale simulazione integrerebbe un reato impossibile, quale è il falso in atti invalidi – sono anche essi infondati.

Trova infatti applicazione, nel caso in esame, il principio affermato da questa Corte, secondo cui, qualora la falsa documentazione prodotta dalle parti consenta il rilascio di una concessione che non avrebbe potuto essere rilasciata nei termini nei quali era stata richiesta, inducendo in errore il pubblico ufficiale nell’ambito della sua attività di controllo con lo strumento urbanistico, il privato deve rispondere di falsità ideologica mediata in atto pubblico ex artt. 48 e 479 c.p. (Sez. 5, 3 aprile 1998, n. 6017; Sez. 5, 4 giugno 2009, n. 38332).

5.5. – Con il motivo sub 2.2.2), si denuncia la manifesta illogicità della motivazione circa l’intrapresa di lavori di trasformazione urbanistica, lavori che, quanto all’immobile di cui al permesso di costruire n. 152 del 2004 non sarebbero mai stati iniziati.

Il motivo è genericamente formulato.

Infatti, ricorrenti contestano quanto ritenuto dal giudice d’appello, limitandosi ad affermare che "nessuna opera (…) di trasformazione è mai stata iniziata, quanto meno, in relazione all’immobile posto a sud, e di cui al permesso di costruire n. 152/04", senza indicare elementi a sostegno di tale affermazione.

5.6. – I motivi sub 2.1.4) e 2.2.6) – con cui si deduce la violazione del’art. 65 c.p., perchè la Corte d’appello avrebbe integrato la motivazione della sentenza di primo grado, affermando che la pena base da questa individuata era comprensiva delle attenuanti generiche e, così facendo, avrebbe implicitamente violato il divieto della reformatio in peius e disatteso gli specifici gravami degli imputati sul punto – sono infondati.

Nella sentenza impugnata si legge, infatti, sul punto, che le pene base, comprensive delle diminuzioni per le attenuanti generiche, indicate nella sentenza stessa sono, per ciascun imputato, congrue e calibrate "alla valutazione congiunta dei parametri di cui agli artt. 133 e 62-bis c.p., in considerazione specialmente della particolare intensità del dolo che non consente di attestarsi sui minimi edittali".

Deve rilevarsi che – contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti – una tale motivazione non viola il divieto della reformatio in peius, perchè non conduce all’applicazione di pene superiori rispetto a quelle irrogate in primo grado, e appare sufficiente ed esente da vizi logici, perchè rende conto in modo completo e coerente dell’elemento in base al quale le pene sono state determinate al di sopra dei minimi edittali.

5.7. – Con i motivi sub 2.1.5) e 2.2.7), gli imputati Ma.

P., Ma.Si. e C.R. denunciano la violazione dell’art. 135 c.p., per avere la Corte errato nel ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva.

I motivi sono infondati.

La Corte d’appello ha individuato il valore giornaliero della pena, nell’ambito dei limiti fissati dalla L. n. 689 del 1981, art. 53, comma 1, nella somma di Euro 40,00, quasi coincidente con la somma indicata dall’art. 135 c.p., che è di Euro 38,73.

Tale ragguaglio, essendo operato in misura sostanzialmente corrispondente al minimo consentito dal citato art. 53, comma 1, non necessita di particolare motivazione. Trova, infatti, applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, come nel caso di specie, in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (ex plurimis, Sez. 4, 5 novembre 2009, n. 6687; Sez. 4, 14 luglio 2010, n. 36358).

5.8. – L’imputato M. (motivo riportato sub 2.1.6) denuncia la violazione dell’art. 81 c.p., perchè, nell’applicazione della continuazione, la pena base per la violazione più grave sarebbe stata aumentata, oltre che per ciascuna delle altre violazioni, di nuovo anche per la violazione più grave.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La sentenza di appello ha confermato, sul punto, la sentenza di primo grado, la quale aveva determinato la pena per M. in un anno di reclusione, così procedendo: a) pena base di quattro mesi (per il reato di falso: non si specifica quale dei tre commessi dall’imputato); b) aumento di un mese, per il reato di falso in concorso con Ma.Pa.; c) aumento di due mesi, per il reato di falso in concorso con Ma.Si.; d) aumento di due mesi, per il reato di falso in concorso con C.; e) aumento di tre mesi per il reato di lottizzazione abusiva.

Risulta evidente che il Tribunale e la Corte d’appello hanno erroneamente considerato per due volte il falso più grave commesso dall’imputato: una prima volta ai fini della determinazione della pena base; una seconda volta ai fini dell’aumento per la continuazione. Tale reato di falso, in mancanza di una precisa indicazione sul punto, può essere identificato in uno dei due reati che hanno portato al maggiore aumento per la continuazione (due mesi); aumento che deve essere escluso.

In parziale accoglimento del ricorso di M.P., la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio nella parte in cui determina la pena complessiva per l’imputato in un anno anzichè in dieci mesi di reclusione.

5.9. – Con il motivo sub 2.2.8), si denunciano l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la sentenza avrebbe escluso sul presupposto che la pena pecuniaria non sarebbe compatibile con la sospensione condizionale.

Il motivo è manifestamente infondato.

Dalla semplice lettura della sentenza censurata si evince, infatti, che la Corte di secondo grado non afferma affatto che la pena pecuniaria non è compatibile con la sospensione condizionale. Si limita, invece, ad affermare, in modo circostanziato e argomentato e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, le specifiche ragioni per cui a M. viene applicata la pena detentiva sospesa, mentre agli altri viene applicata la pena pecuniaria non sospesa.

5.10. – Con il motivo sub 2.3.1., l’imputato M.P. deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, lett. c), perchè la Corte avrebbe confermato la confisca di un immobile di proprietà di terzi estranei ai fatti, senza motivazione sulla loro partecipazione alla lottizzazione abusiva.

Deve farsi richiamo, sul punto, al principio affermato da questa Corte, secondo cui l’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benchè compartecipe del medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza essersi reso conto cioè – pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza – di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Questa Corte ha, infatti precisato a contrario che, quando l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento – o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza – la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria e indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità dell’operazione (Sez. 3, 22 maggio 1990, Oranges; Sez. 3, 26 gennaio 1998, Cusimano; Sez. 3, 27 gennaio 2011, n. 8981).

Venendo al caso in esame, deve rilevarsi che, sul punto della conoscenza, da parte dei coniugi terzi acquirenti, dell’abuso effettuato dagli imputati, la sentenza di appello richiama e fa proprie le affermazioni della sentenza di primo grado dalle quali risulta che: a) il marito, F.I. è il fratello del titolare della ditta appaltatrice dei lavori di costruzione dell’immobile; b) il vincolo di destinazione agricola a favore del conduttore del fondo Ma.Si. non era menzionato nell’atto di compravendita;

c) nessun canone di locazione era stato pattuito tra gli acquirenti e Ma.Si.; d) F. era dichiaratamente a conoscenza, per le sue qualità professionali, del fatto che la fattispecie ricadeva nell’ambito di applicazione della L.R. n. 24 del 1985.

Tali essendo gli elementi posti a base della decisione dai giudici di entrambi i gradi, la disposta confisca appare sufficientemente e coerentemente motivata con riferimento ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.

Ne consegue l’infondatezza del relativo motivo di ricorso.
P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso di M.P., annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente alla pena, che determina in mesi dieci di reclusione.

Rigetta i ricorsi di Ma.Pa., Ma.Si., C.R. e li condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-11-2011, n. 23081 Carriera inquadramento Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.V. fa parte del contingente del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario), trasferito dagli enti locali allo Stato a decorrere dal 1 gennaio 2000. 2. Ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, suo nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda.

3. Il Ministero ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Lecce ha riformato la decisione di primo grado, applicando una disposizione contenuta nella Legge Finanziaria del 2006, emanata nel corso del processo.

4. La dipendente ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), sostenendo, in particolare, che la previsione di quest’ultima legge applicata dalla Corte non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione. Sostiene poi che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili.

5. Il Ministero si è costituito con controricorso.

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione ha formato oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa è stata data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124, art. 8, stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2000 il ccnl 1 aprile 1999 di Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il ccnl 26 maggio 1999 della scuola. L’art. 3 dell’accordo ha disciplinato l’inquadramento professionale e retribuivo, nei seguenti termini: "i dipendenti trasferiti sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità (….).

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale d’inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 10. Le controversie giudiziarie hanno riguardato in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale.

La giurisprudenza si è orientata in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

11. Sulla materia è intervenuto il legislatore, dettando una disposizione, il comma 218, art. 1 della Legge Finanziaria del 2006 sopra citata, che ha recepito, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che il comma 2, art. 8, L. n. 124 del 1999, "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità, nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 12. Come è evidente, il comma 218 della finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 13. La tesi, riproposta dalla parte ricorrente, che nega l’efficacia retroattiva della disposizione introdotta dalla finanziaria 2006, e sostiene, quindi, la sua inapplicabilità ai processi già in corso, non è fondata. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione:

"il comma 2, art. 8, L. n. 124 del 1999 si interpreta nel senso che".

Espressione che indica la volontà di far retroagire la norma. La Corte di cassazione e la Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così:

Cass. S.U., 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte Cost. n. 234 del 2007).

14. Quanto al motivo di ricorso riguardante la legittimità costituzionale, esso ripropone alcune delle molteplici eccezioni sollevate da vari giudici, compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso. Le eccezioni di legittimità costituzionale sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunce: la n. 234 e la n. 400 del 2007; la n. 212 del 2008; la n. 311 del 2009. 15. Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato sono stati respinti da questa Corte (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

16. Tuttavia, l’ampio spettro dell’impugnazione che, più a monte, pone un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

17. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non definitiva, perchè oggetto di richiesta di rinvio dinanzi alla Grande camera.

18. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

19. Quest’ultima decisione è definitiva.

20. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

21. La prima questione consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

22. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

23. Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retribuivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 24. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, ili lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo". 25. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

26. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i segmenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75, e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77). 2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo:

"all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

27. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, agli artt. 6 CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

28. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

29. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata dalla parte ricorrente, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

30. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che, applicando i su indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 08-07-2011, n. 26842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria di Radom (Polonia), in persona del Procuratore regionale, ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria nell’ambito di un’indagine relativa al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione di acquisto, in data 21 maggio 2010, dell’autovettura Opel Combo da parte dell’impresa Marian Zabinski di Makowiec tramite tale H.B., cui il veicolo risulta alienato dalla "Dorigoni S.p.A.", con sede in Trento, esercente un punto vendita di auto usate, essendo emerso che l’attività dell’impresa polacca, figurante come acquirente, era rimasta sospesa dal 1 maggio al 31 luglio 2010 e che essa non aveva mai avuto rapporti col predetto punto vendita di auto usate.

La domanda sollecita accertamenti e, in particolare, l’audizione come testimoni di H.B., il quale curò l’acquisto dell’autovettura; del dipendente della "Dorigoni S.p.A.", che si occupò della vendita e della relativa documentazione; e, anche, del titolare della società "Dorigoni".

La rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero e della tipologia degli atti richiesti e del prevalente domicilio in (OMISSIS), località (OMISSIS), delle persone da sentire (dipendente e titolare della "Dorigoni S.p.A."), si indica quale Corte d’appello competente quella di Trento.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Trento, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.